Raccomandata
Incarto n. 32.2017.199
cr
Lugano 24 settembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 ottobre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1961, in precedenza titolare di una ditta di manutenzione e pulizia di tappeti, nel frattempo fallita, in data 16 febbraio 2011 aveva presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “problemi alla testa, alla faccia, alla cervicale e alle due braccia, perdita di memoria, vertigini” (doc. 3).
Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso e, in particolare, una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 38), con progetto di decisione del 26 giugno 2012 (doc. 56), poi confermato con decisione del 21 novembre 2012 (doc. 76), l’Ufficio AI ha rifiutato all’interessato il diritto ad una rendita e a provvedimenti professionali, ritenuto un grado di invalidità del 6% insufficiente per ottenere il diritto a prestazioni.
Tale decisione dell’amministrazione è stata confermata da questo Tribunale con STCA 32.2013.4 del 18 settembre 2013 (doc. 91) ed è cresciuta in giudicato a seguito della sentenza 9C_770/2013 del 12 novembre 2013, con la quale il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso, di natura meramente appellatoria, presentato dall’assicurato contro la pronuncia cantonale (doc. 93).
1.2. In data 16 ottobre 2014, RI 1 ha presentato una nuova domanda di prestazioni, adducendo un peggioramento delle proprie condizioni di salute “dal 2010 ad ora”, con disturbi riguardanti “blocchi colonna cervicale e lombare su discalgie + cefalee + dolori articolari diffusi + perdita di forza agli arti inferiori + paranoia” (doc. 96/1-6).
Dopo avere sottoposto i referti medici prodotti dall’assicurato al vaglio del SMR - il quale ha ritenuto che non sia stato documentato un peggioramento duraturo dello stato di salute dell’interessato (doc. 100) - con progetto di decisione del 22 dicembre 2014 (doc. 101), poi confermato con decisione del 19 febbraio 2015 intitolata “Decisione di non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni”, l’Ufficio AI ha stabilito la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni (doc. 105).
Con STCA 32.2015.46 del 16 dicembre 2015, questo Tribunale, accogliendo il ricorso dell’assicurato, ha ritenuto che lo stesso avesse reso plausibile, ai sensi dell'art. 87 cpv. 3 OAI, il verificarsi di una rilevante modifica del suo stato di salute, suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, motivo per il quale l’Ufficio AI avrebbe dovuto entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni.
Per tali ragioni, il TCA ha annullato la decisione di non entrata in materia dell’amministrazione e rinviato gli atti all’Ufficio AI perché entrasse nel merito della nuova domanda di prestazioni ed esaminasse, attraverso la realizzazione di una perizia che tenesse conto di tutte le patologie dell’interessato, ivi comprese quelle attestate nella documentazione medica trasmessa dall’assicurato al TCA sia unitamente al ricorso, sia in corso di causa, se la modifica delle circostanze resa attendibile incidesse e, nell’affermativa, in che misura, sui presupposti del diritto a prestazioni e sulla capacità di guadagno dell’assicurato (cfr. doc. 119).
1.3. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare tramite la messa in atto di una perizia pluridisciplinare affidata ai medici del SAM (doc. 158), con progetto di decisione del 21 luglio 2017, l’Ufficio AI ha nuovamente negato il diritto a prestazioni, in assenza di un sufficiente grado AI giustificante il diritto ad una rendita d’invalidità (doc. 164).
A fronte delle critiche sollevate contro tale progetto di decisione da parte del dr. __________ - il quale chiedeva chiarimenti sul mancato riconoscimento di un’indennità per menomazione dell’integrità (cfr. doc. 168) - con decisione del 12 ottobre 2017 l’Ufficio AI ha ribadito il rifiuto di accordare una rendita di invalidità, rilevando come l’IMI sia una prestazione di natura meramente infortunistica, non prevista dalla legge sull’assicurazione per l’invalidità (doc. B).
1.4. Con tempestivo ricorso del 13 novembre 2017 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione per lo meno di un quarto di rendita di invalidità.
La rappresentante legale dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
A sostegno delle proprie pretese, la patrocinatrice del ricorrente ha addotto la circostanza che l’amministrazione non avrebbe determinato in maniera corretta il reddito da invalido, non avendo tenuto conto del gap salariale (del 30%) tra il reddito realmente realizzato dall’interessato e quanto percepito invece secondo i dati salariali statistici di cui alle RSS 2010, settore 95, posizione 2, rispettivamente 3.
A suo parere, calcolando correttamente il reddito da invalido – vale a dire applicando ai dati statistici utilizzati dall’UAI una riduzione del 25% per tenere conto del gap salariale (pari al 30%, percentuale dalla quale va però dedotta la soglia del 5% secondo la giurisprudenza); del 40% in ragione dell’esigibilità medica e del 5% per attività leggere e svantaggi salariali da contingenze particolari - si giunge ad un importo di fr. 23'177, il quale, raffrontato al reddito da valido di fr. 51'796, porta ad un grado di invalidità del 44.75% (doc. I).
1.5. In data 23 novembre 2017, la legale del ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. V + 1-2).
1.6. Con la risposta di causa del 22 novembre 2017, l’Ufficio AI - dopo avere richiesto una presa di posizione sia al SMR, che al consulente IP incaricato (cfr. doc. VI)/1-2) - ha confermato la propria decisione, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.7. In data 6 dicembre 2017, la rappresentante del ricorrente ha contestato la valutazione globale di una capacità lavorativa complessiva dell’interessato del 60% nello svolgimento di attività adatte posta dai medici del SAM, rilevando come gli specialisti del SAM abbiano proceduto ad un cumulo parziale in maniera estremamente ridotta delle percentuali di incapacità lavorativa valutate rispettivamente in ambito reumatologico e psichiatrico.
Quanto agli aspetti economici, l’avv. RA 1, dopo avere ribadito che l’amministrazione, a torto, non ha calcolato il cosiddetto gap salariale, ha pure criticato l’entità della riduzione percentuale del 5% accordata, la quale non tiene in considerazione “le ridotte capacità di concentrazione e memorizzazione che non solo influiscono sulla produttività (e quindi sulla capacità di guadagno in quanto tale), ma anche sulla capacità di imparare un nuovo mestiere” (doc. VIII).
1.8. Con osservazioni del 19 dicembre 2017 l’amministrazione ha ribadito i contenuti della propria decisione del 12 ottobre 2017, rispettivamente della risposta di causa del 22 novembre 2017.
In particolare, l’UAI ha nuovamente rilevato che, nel caso di specie, non “è assolutamente applicabile” un parallelismo dei redditi, aggiungendo che quand’anche si volesse, per pura ipotesi di lavoro, tenerne conto, il gap salariale andrebbe calcolato facendo riferimento ai dati statistici salariali di cui alla tabella TA1 2014, categoria 96, così come precisato dal consulente IP incaricato (doc. X).
1.9. In data 18 giugno 2018, la patrocinatrice del ricorrente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica (doc. XII + I1-7).
1.10. Con osservazioni del 2 luglio 2018 l’Ufficio AI, dopo avere richiesto (e ottenuto) una presa di posizione al SMR (cfr. doc. XIV/1), ha confermato ancora una volta la correttezza della decisione impugnata, sottolineando che “un eventuale peggioramento dello stato di salute del signor RI 1 (a far tempo da inizio 2018; cfr. a tal proposito l’annotazione SMR summenzionata) esula comunque dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo” (doc. XIV).
Queste considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse al ricorrente (doc. XV), per conoscenza.
1.11. In corso di causa, il TCA ha chiesto alcune precisazioni al consulente IP incaricato (cfr. doc. XVI).
Quest’ultimo ha risposto tramite scritto del 7 agosto 2018 (cfr. doc. XVII), il quale è stato immediatamente trasmesso alle parti per una presa di posizione (cfr. doc. XVIII).
1.12. Con osservazioni del 24 agosto 2018 l’Ufficio AI ha riconfermato la correttezza della decisione impugnata, chiedendo la reiezione del ricorso (doc. XXI).
L’avv. RA 1, dal canto suo, con scritto del 10 settembre 2018, ha contestato quanto valutato dal CIP, sottolineando come gli aspetti legati alla manutenzione e alla riparazione dei tappeti fossero più importanti e maggiormente redditizi per l’assicurato rispetto a quelli concernenti il lavaggio, ribadendo quindi l’applicazione dei dati statistici di cui alla categoria 95 (doc. XXII).
1.13. Con scritti del 18 settembre 2018 l’Ufficio AI e la patrocinatrice dell’assicurato hanno riconfermato le loro rispettive posizioni (cfr. doc. XXV e XXVI)
Tali prese di posizione sono state trasmesse alla corrispettiva controparte per conoscenza (doc. XXVII, XXVIII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita (cfr. consid. 1.4.).
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Inoltre, trattandosi di una nuova domanda di prestazioni AI, va ricordato che giusta l’art. 87 cpv. 3 OAI, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2, che prevede che se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Se tale condizione non è soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso. L’art. 17 cpv. 1 LPGA si applica infatti per analogia anche in caso di nuova domanda facente seguito al rifiuto di una rendita per difetto di invalidità pensionabile (DTF 130 V 71 consid. 3.2; DTF 117 V 198 consid. 3a; STF 9C_916/2009 consid. 5.2; art. 41 vLAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella DTF 141 V 9, al considerando 6.1 il Tribunale federale ha precisato che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; 9C_718/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 6.2; STF 9C_378/ 2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
2.3. Nella fattispecie in esame, conformemente a quanto stabilito da questo Tribunale nella sentenza di rinvio STCA 32.2015.46 del 16 dicembre 2015 (cfr. consid. 1.2.), l’Ufficio AI ha incaricato il SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare.
Dal referto peritale 9 maggio 2017 risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr.ssa __________), neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e endocrinologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti del SAM hanno posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “episodio depressivo di media gravità (ICD-10 F32.1); disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4); sindrome cervicovertebrale con componente cervicobrachiale a sin. più accentuata che a destra su alterazioni statiche e degenerative della colonna cervicale in particolar modo con una osteocondrosi C5-C6 e C6-C7; sindrome fibromialgica di tipo primario”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno individuato quelle di “pregressa tiroidite granulomatosa subacuta (De Quervain) nel 2014 con normalizzazione dei parametri infiammatori a decorrere da aprile 2015; lombalgie dal carattere cronico nell’ambito della descritta fibromialgia e su minime alterazioni statiche, possibile spondilolisi bilaterale senza listesi e minime discopatie a livello dei segmenti L2-L3 e L3-L4; piede piatto bilaterale; ginocchia vare bilaterali; sindrome vertiginosa cronica soggettiva di origine verosimilmente funzionale; lievissima sindrome del tunnel carpale a sin; meralgia parestetica sin; cefalee tensive senza evoluzione cronica; tratti di personalità paranoidei con convinzioni ed esperienze inusuali; esiti di traumi craniofacciali occorsi in data 2.1.2010 e 6.7.2012 con frattura delle ossa nasali; dislipidemia non trattata; ipertensione arteriosa limite” (pag. 591-592 incarto AI).
Dopo avere sottolineato che, rispetto al precedente esame peritale SAM del dicembre 2011, vi è stato un peggioramento per quanto concerne gli aspetti psichici, gli specialisti del SAM hanno considerato l’assicurato globalmente abile al lavoro al 55% nella precedente attività di artigiano manutentore e addetto al lavaggio di tappeti, mentre in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, hanno ritenuto l’interessato abile al lavoro nella misura del 60% (pag. 599 e 601 incarto AI).
2.4. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.5. Per quel che concerne l’invalidità psichica, in due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre, 2017 pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle recentissime STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2.
2.6. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dagli specialisti del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati, e fatte proprie all'Ufficio AI.
2.6.1. Per quanto riguarda la patologia reumatologica, il TCA non ha ragioni per scostarsi dalla valutazione peritale del 22 febbraio 2017 con la quale il dr. __________, peraltro dichiarandosi d’accordo con quanto già valutato nella precedente perizia SAM del dicembre 2011 da parte del dr. __________, ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 20% sia nella sua precedente professione, sia in altre attività adeguate, a causa dei suoi disturbi di tipo fibromialgico per i quali egli “necessita di pause più prolungate e momenti di riposo più frequenti” (cfr. pag. 647 incarto AI).
Questa motivata valutazione del dr. __________ non può essere rimessa in discussione dalla documentazione medica prodotta in sede ricorsuale dalla patrocinatrice del ricorrente.
Al riguardo, infatti, nelle annotazioni del 21 novembre 2017, il dr. __________ del SMR ha osservato che “dalla documentazione non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute. Una lieve sindrome delle apnee notturne non riveste patologia invalidante, inoltre è previsto un trattamento tramite tonsillectomia, intervento che comporta una IL completa breve di circa 2 settimane” (doc. VI/1).
Il TCA non ha motivo per scostarsi da queste considerazioni.
Quanto all’ulteriore documentazione medica trasmessa in corso di causa al TCA dalla patrocinatrice del ricorrente (cfr. doc. XII/I1-7), questo Tribunale rileva che il dr. __________ del SMR, nelle annotazioni del 25 giugno 2018, ha messo in rilievo che “dall’attuale documentazione medica risulta quale nuova patologia una lussazione del coccige su caduta sulla neve inizio gennaio 2018. Tale patologia può comportare una IL di 6-8 settimane” (cfr. doc. XIV/1).
Ora, a tale proposito, essendo il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali limitato temporalmente dalla data della decisione impugnata (cfr. STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017 consid. 4.3.2.; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.), è a ragione che nelle osservazioni del 2 luglio 2018 l’amministrazione ha indicato che un eventuale peggioramento dello stato di salute dell’assicurato “esula dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo” (cfr. doc. XIV).
Tale documentazione medica viene quindi trasmessa all’UAI affinché la tratti alla stregua di una nuova domanda di prestazioni e renda nel merito, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, una nuova decisione.
2.6.2. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, nel referto peritale del 3 aprile 2017, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10 GM F45.4); episodio depressivo di media gravità (ICD-10 GM F32.1)”, mentre, quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “tratto di personalità paranoideo con convinzioni ed esperienze inusuali”, la dr.ssa __________, ha valutato l’esistenza di una capacità lavorativa per motivi psichiatrici del 65% nell’attività di manutentore di tappeti e in qualsiasi altra.
La specialista in psichiatrica ha sottolineato che vi è stata un’evoluzione negativa rispetto al 2011, passando da una capacità lavorativa dell’80% ad una del 65%.
Ella ha precisato che la diminuzione della capacità psichica (come limitazione del rendimento) porta ad una ridotta concentrazione e memorizzazione, debolezza, fiacchezza, rapido esaurimento fisico e mentale e malessere fisico, disforia, aspetti paranoidei e non consapevolezza di malattia psichica, ritiro sociale e dolore cronico in un disturbo psichiatrico somatoforme (pag. 630 incarto AI).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle convincenti e ben motivate considerazioni espresse dall’esperta in psichiatria, rispettose dei più recenti dettami giurisprudenziali, che, del resto, non sono state smentite tramite la presentazione di referti medico-specialistici di senso contrario.
2.6.3. Dal profilo neurologico, così come già in occasione della precedente valutazione specialistica SAM del 2011, l’assicurato non presenta alcuna patologia invalidante.
Nel referto peritale del 15 febbraio 2017, il dr. __________ ha spiegato che la sintomatologia risentita dall’interessato è di natura principalmente soggettiva, senza corrispondenti reperti oggettivi riscontrabili all’esame clinico.
Per tali ragioni, in assenza di diagnosi o reperti determinanti un’incapacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurato pienamente abile al lavoro (pag. 616 incarto AI).
Questo Tribunale non può che condividere tali valutazioni dello specialista in neurologia, rimaste, peraltro, incontestate.
2.6.4. Anche dal profilo endocrinologico, nel referto peritale del 10 febbraio 2017 il dr. __________ ha considerato l’assicurato pienamente abile al lavoro, sottolineando come la diagnosi di pregressa tiroidite De Quervain sia “guarita in integrum”, con una perfetta eutireosi attuale (pag. 611 incarto AI).
Tali conclusioni, incontestate, non possono che venire condivise da parte di questo Tribunale.
2.6.5. Nel referto peritale del 9 maggio 2017, tenuto conto dell’insieme degli apprezzamenti specialistici, i medici del SAM, procedendo ad un cumulo parziale delle limitazioni derivanti dagli aspetti reumatologici e psichiatrici, hanno quindi posto la valutazione globale di una capacità lavorativa complessiva dell’assicurato nella misura del 55% nella precedente attività di manutentore di tappeti (pag. 599 incarto AI) e del 60% nello svolgimento di attività adatte (pag. 601 incarto AI).
La patrocinatrice del ricorrente, in corso di causa, ha contestato il grado di capacità lavorativa globale calcolato dai medici del SAM, ritenendo che gli stessi abbiano proceduto ad un cumulo parziale estremamente ridotto.
Ora, al riguardo, questo Tribunale non ha motivo per mettere in discussione l’operato degli specialisti del SAM.
Essi, infatti, conformemente alla giurisprudenza federale - la quale prevede che per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15) - hanno proceduto alla valutazione della capacità lavorativa residua in esito ad “un’esauriente discussione tra i medici periti del SAM e tra il dr. __________ e la dr.ssa __________ tramite teleconferenza” (pag. 592 incarto AI).
Inoltre, come ben illustrato nel referto peritale, i medici del SAM hanno giustificato le ragioni che hanno portato alla scelta di operare un cumulo parziale delle limitazioni evidenziate in ambito psichiatrico e reumatologico.
Essi hanno, difatti, considerato l’assicurato abile al lavoro al 55% nell’attività abituale, osservando che “in considerazione del fatto che dal lato psichiatrico vi è una riduzione del rendimento lavorativo e dal lato somatico la necessità di pause più prolungate e momenti di riposo più frequenti, riteniamo opportuno cumulare parzialmente le limitazioni sopra descritte. In effetti durante l’orario di lavoro normale il rendimento dell’A. è ridotto dall’affezione psichiatrica e inoltre, sempre durante questo orario di lavoro, l’A. necessita di pause e momenti di riposo, motivo per il quale le limitazioni si potenziano” (pag. 599 incarto AI).
I periti hanno esposto analoghe considerazioni a proposito della capacità lavorativa globale del 60% in attività adatte, precisando tuttavia che il potenziamento delle limitazioni illustrato con riferimento all’attività abituale risulta meno evidente in un’attività meglio adatta alle sue condizioni di salute (pag. 601 incarto AI).
Il TCA non ha motivo per dubitare di queste motivate riflessioni.
2.6.6. In conclusione, stante quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche agli atti, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), che l’assicurato è inabile al lavoro al 45% nella sua precedente attività, ma abile al lavoro al 60% nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, in modo continuativo dal 1° gennaio 2016 (pag. 672 incarto AI).
2.7. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità, raffrontando i redditi da valido e da invalido con riferimento al momento del peggioramento dello stato di salute (2016). Occorre quindi procedere all’adeguamento dei redditi utilizzati dall’amministrazione, i quali si riferiscono al 2015.
2.7.1. Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha fissato in fr. 51'796.00 il reddito da valido, così calcolato: “salario annuo lordo di CHF 51'796.00 nel 2015 (fonte: reddito da valido descritto nella decisione del 21 novembre 2012, cresciuto in giudicato e successivamente aggiornato)” (doc. B).
Il TCA, visto quanto già stabilito nella STCA 32.2013.4 del 18 settembre 2013, confermata con STF 9C_770/2013 del 12 novembre 2013, non ha motivo per discostarsi dal reddito così calcolato, il quale, del resto, non è stato contestato dalla patrocinatrice del ricorrente.
Aggiornato al 2016 esso ammonta a fr. 52'159.
2.7.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
Nel caso di specie, l’amministrazione ha correttamente proceduto alla determinazione del reddito da invalido in applicazione della tabella TA1.
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dagli importi calcolati sulla base della suddetta tabella, di per sé neppure contestati dalla patrocinatrice del ricorrente (la quale ha solo indicato di non riuscire “come al solito a verificare”, cfr. doc. I).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr. 63’744: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato, si ottiene un salario di fr. 66'646.30 per il 2015 e di fr. 67'133 per il 2016 ([63'744.-- : 103.2 x 104.1; Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016]; riportati all’orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41.7 per quell’anno).
La patrocinatrice del ricorrente ha contestato il fatto che l’amministrazione non abbia proceduto, come invece avrebbe dovuto (a suo modo di vedere), ad un parallelismo dei redditi, applicando al reddito da invalido un gap salariale, per tenere conto del fatto che il reddito effettivamente guadagnato dall’assicurato è inferiore del 25%-30% rispetto ai dati statistici nazionali del settore. Ella ha, infatti, ritenuto che il reddito dell’interessato è notevolmente inferiore al dato risultante dalla tabella TA1, settore 95, uomini, senza funzione di quadro, pari a fr. 71'316, rispettivamente a fr. 66'324 per i quadri inferiori (cfr. doc. I).
In sede di risposta di causa, l’amministrazione ha innanzitutto rilevato che “il Tribunale federale ha stabilito che, di regola, il parallelismo dei redditi per gli indipendenti non va attuato”, aggiungendo che “se l’assicurato, anche quando la sua capacità lavorativa non era ancora ridotta, si è accontentato per diversi anni di un reddito modesto proveniente da un’attività lucrativa indipendente, questo reddito è determinante per la fissazione del reddito senza invalidità, anche se vi sarebbero state possibilità di svolgere attività meglio retribuite”.
Nel caso di specie, l’Ufficio AI ha considerato che l’assicurato, attivo per oltre diciassette anni nel medesimo settore professionale, dapprima come dipendente e poi come indipendente, conseguendo sempre il medesimo livello salariale, si sia accontentato del proprio reddito più modesto, ciò che quindi impedisce di attuare un parallelismo dei redditi.
L’UAI ha, infatti, rilevato che l’assicurato, “benché proveniente dallo __________, è cittadino svizzero dal 2001 e ha lavorato - nel settore del lavaggio, riparazioni, trattamenti e orlatura dei tappeti, lavaggio poltrone e divani – dal 1993 al 2004 presso la ditta __________ di __________ e dal 6.12.2007 (data di iscrizione) al 17.8.2011 (data di radiazione) nella propria ditta individuale __________. Egli ha pertanto lavorato nel settore summenzionato per almeno 17 anni (il danno alla salute è infatti insorto nel gennaio 2010). Dal rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente sub doc. 54 incarto AI emerge altresì che l’assicurato – dal 2007 – si è messo in proprio (rilevando l’attività della ditta __________) rispettivamente che “quale reddito da valido si può utilizzare quello del 2008 (dato CI), che ammonta a fr. 48'500.- lordi. Si tratta di un reddito in linea con quanto l’assicurato aveva già guadagnato in precedenza quale salariato della ditta __________ che ha poi rilevato”. Pertanto queste circostanze portano a concludere che l’assicurato si è sempre accontentato del reddito che ha guadagnato (sia come dipendente, che in qualità di indipendente) in tutti questi anni. Una diversa conclusione non può quindi essere tratta, dato che non risulta che l’assicurato abbia messo in atto sforzi particolari, nel corso di tutti questi anni, per cambiare attività ed ottenere in questo modo un salario superiore” (cfr. doc. VI).
Il TCA concorda con queste considerazioni espresse dall’amministrazione. Ai sensi della giurisprudenza federale, difatti, il solo fatto che l’assicurato prima del danno alla salute svolgesse un’attività indipendente non è, di per sé, sufficiente per escludere, a priori, l’applicazione del parallelismo dei redditi. Quest’ultimo tuttavia, come nel caso dei lavoratori dipendenti, può essere preso in considerazione solo nel caso in cui è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi di un introito limitato (cfr. STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011).
Nel caso di specie, ritenuto come l’assicurato abbia svolto per innumerevoli anni la medesima attività, dapprima come dipendente e, poi, come indipendente, continuando a percepire sempre il medesimo livello salariale, questo Tribunale condivide la scelta di considerare che il ricorrente, per motivi estranei all'invalidità, si sia deliberatamente accontentato del proprio reddito, come affermato dall’amministrazione.
Inoltre, come correttamente indicato dall’UAI in sede di risposta di causa, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, seguire il ragionamento della patrocinatrice del ricorrente e attuare, pertanto, il parallelismo dei redditi, il risultato non cambierebbe.
Procedendo, infatti, al calcolo del gap salariale, questo Tribunale non ritiene condivisibile il ragionamento illustrato dalla patrocinatrice del ricorrente in sede ricorsuale – la quale ha fatto riferimento al settore 95 della TA1, livello di competenza superiore al livello 1 – ma ritiene maggiormente appropriata la disamina eseguita al riguardo dal consulente IP incaricato di occuparsi della pratica.
Quest’ultimo, tramite messaggio di posta elettronica del 21 novembre 2017 in risposta ad una richiesta di precisazioni da parte del giurista dell’UAI, ha rilevato che nel caso di specie andrebbe presa in considerazione la categoria 96 pulizia (9601 lavanderia e pulitura a secco di articoli tessili e pellicce).
La patrocinatrice del ricorrente ha contestato tale classificazione, sostenendo che “l’assicurato non era attivo nel settore della lavanderia e pulitura di articoli tessili e pellicce, pulitura a secco, ma nel “lavaggio, riparazioni, trattamenti e orlatura tappeti e moquettes. Lavaggio poltrone e divani” (v. estratto RC)”, ritenendo dunque che l’impiego in questione “è più vicino alla “rifoderatura, la rifinitura, la riparazione ed il restauro di mobili per la casa e oggetti di arredamento, inclusi i mobili per ufficio” (note esplicative NOGA 08, p. 236), ritenuto che l’aspetto del lavaggio è solo una parte, mentre prevale l’aspetto della riparazione, trattamento e orlatura tappeti, per cui l’attività sembra piuttosto rientrare nella categoria 95” (cfr. doc. VIII).
Al fine di chiarire la questione controversa, in corso di causa il TCA ha interpellato il consulente IP incaricato, chiedendogli, tenuto conto delle motivate critiche sollevate dalla patrocinatrice del ricorrente, di indicare con precisione in quale categoria della tabella TA1 vada classificata l’attività dell’assicurato (cfr. doc. XVI).
Con risposta del 7 agosto 2018, il consulente IP ha precisato quanto segue:
" (…)
1 . Si conferma che la categoria 96 risulta essere la più appropriata; infatti l'attività principale della ditta del signor RI 1 risulta essere quella del lavaggio:
"Scopo: lavaggio, riparazioni, trattamenti e orlatura tappeti e moquettes. Lavaggio poltrone e divani."
Oltre a ciò, i salari dichiarati nel corso degli anni dall'assicurato sono sempre stati in linea con quelli della categoria 96 che abbiamo preso in considerazione.
statistico (vedi tabella TA1 tirage skill level anno 2014).
cambierebbe (nel senso che il GAP salariale non troverebbe comunque applicazione).
In tale evenienza, la differenza percentuale fra il reddito da valido (CHF 51'607.-) e quello mediamente percepito nel 2014 per le categorie 94-96 (ovverossia CHF 53'872.-; 4'296 :40 x 41 .8 x
Si giustifica la scelta di applicare la media di categoria dal fatto che gran parte delle attività della categoria 94 alzano la media salariale, non hanno nulla a che fare con l'attività svolta dall'assicurato
e sono prevalentemente attività legate ad organizzazioni.
In conclusione si conferma che l'usuale attività svolta dall'assicurato va inserita nella categoria 96 e che nel caso concreto il gap salariale non trova applicazione.” (Doc. XVII)
Nonostante tali considerazioni, motivate, fornite dal consulente IP, la patrocinatrice del ricorrente, con scritto del 10 settembre 2018, ha ancora una volta ribadito le proprie tesi ricorsuali, osservando che “quando l’assicurato svolgeva l’attività di manutentore tappeti, la riparazione e manutenzione dei tappeti era più importante dei lavaggi e l’assicurato preferiva questo lavoro proprio anche perché rendeva maggiormente, per cui trova applicazione la categoria 95 in quanto vi si situa l’attività preponderante svolta da valido” (doc. XXII).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene convincenti le spiegazioni fornite dal consulente IP in data 7 agosto 2018 riguardo alla categoria professionale dell’ISS nella quale inserire l’attività usuale svolta dall’interessato.
A tale riguardo va, innanzitutto ricordato che, ai sensi della giurisprudenza federale, il consulente IP rappresenta la persona che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una simile valutazione (v. RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3).
Nel caso di specie, le giustificazioni, ben motivate, addotte dal CIP al fine di dimostrare come la scelta di far ricadere l’attività usualmente svolta dall’interessato nella categoria 96 sia maggiormente opportuna, rispetto a quella della categoria 95 pretesa dalla patrocinatrice del ricorrente, appaiono appropriate e possono quindi essere fatte proprie da questa Corte.
Quanto al fatto che l’assicurato, come evidenziato dall’avv. RA 1, preferisse occuparsi della manutenzione e della riparazione dei tappeti rispetto alle attività di lavaggio, in quanto maggiormente redditizia, pur essendo del tutto comprensibile, non è tale da mettere in discussione l’analisi fatta dal consulente IP, alla luce dello scopo della ditta e dall’entità dei salari dichiarati dall’interessato nel corso degli anni, in linea con quelli della categoria 96.
Il TCA considera corretta anche la scelta operata dal CIP di utilizzare i dati statistici relativi al livello di competenza 1 della categoria 96, e non uno superiore come preteso invece da patrocinatrice, dato che nonostante la grande esperienza dell’interessato (avendo lavorato per 17 anni nel settore) egli non dispone di un certificato di capacità (cfr. nello stesso senso STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, nella quale il TF ha confermato l’utilizzo del livello di qualifica inferiore nonostante 40 anni di esperienza dell’assicurato).
Inoltre, in una sentenza 9C_901/2017 del 28 maggio 2018, il Tribunale federale, esprimendosi proprio sul tema specifico dei livelli di competenza, ha spiegato che:
" (…)
3.3. L'argumentation de l'administration est fondée. Comme l'ont relevé tant le tribunal cantonal que l'office recourant, l'ESS a été révisée dans sa version 2012 (sur les principaux changements, cf. notamment ATF 142 V 178 consid. 2.5.3 p. 184 ss). Les emplois sont désormais classés par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué et les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de professions sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont donc été définis en fonction des groupes de professions et du type de travail qui y est généralement effectué. Il existe neuf groupes de professions: les deux premiers regroupent les tâches qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques ou factuelles dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 4); le troisième regroupe les tâches pratiques complexes nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (niveau de compétence 3); les cinq suivants regroupent les tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (niveau de compétence 2); le neuvième regroupe les tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1; cf. ESS 2012, brochure éditée par l'Office fédéral de la statistique, p. 11 ss). L'accent est donc désormais mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes. (…).”
Nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza federale appena citata e visti i compiti dei quali si è sempre occupato l’assicurato, il TCA, nonostante le critiche sollevate al riguardo dalla patrocinatrice del ricorrente, ritiene che non si possa utilizzare un livello di competenza superiore al livello 1.
Pertanto, stante quanto sopra esposto, anche volendo calcolare il gap salariale, tenendo conto - per ipotesi di lavoro - della media delle categorie 94-96 così da riconoscere anche la parte di lavoro di riparazione dell’attività dell’assicurato (come indicato dal CIP nella risposta ai chiarimenti richiesti dal TCA), il risultato finale non cambierebbe (cfr., al riguardo, il calcolo eseguito con riferimento al 2014 dal CIP nello scritto del 7 agosto 2018, doc. XVII), arrivando comunque ad una differenza salariale percentuale tra reddito da valido e reddito da invalido statistico mediamente percepito nelle categorie 94-96 inferiore alla soglia del 5% necessaria per applicare un GAP salariale (DTF 135 V 297).
Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 60%, il reddito statistico citato va ridotto del 40% e ammonta a fr. 40'279.80 (fr. 67'133 ridotti del 40%).
2.7.3. Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).”
Va poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Con sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo concetto (“[…] La deduzione va valutata complessivamente – e non separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione – tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall’UAI - e ritenuto corretto dal Tribunale cantonale – cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non merita accoglimento […]”).
Nel caso di specie l’Ufficio AI ha applicato una riduzione del 5% giustificata dalla necessità per l’assicurato di svolgere unicamente attività leggere (cfr. doc. B).
La patrocinatrice del ricorrente ha chiesto che tale percentuale venga innalzata, in quanto non tiene conto delle “ridotte capacità di concentrazione e memorizzazione che non solo influiscono sulla produttività (e quindi sulla capacità di guadagno in quanto tale), ma anche sulla capacità di imparare un nuovo mestiere” (doc. VIII).
A mente del TCA, tali limitazioni funzionali, già prese in considerazione a livello medico nella quantificazione della capacità lavorativa residua (cfr. perizia psichiatrica in cui si evidenzia che “la diminuzione della capacità psichica nell’attività precedentemente svolta ed anche in altre è determinata dalla patologia psichica depressiva quale ridotta concentrazione e memorizzazione…”, pag. 630 incarto AI, sottolineatura della redattrice), non sono tali da dover essere ulteriormente considerate nella valutazione delle deduzioni del salario statistico (cfr. STF 9C_481/2017 del 1° dicembre 2017). In effetti quest’ultimo è stato calcolato con riferimento ad attività semplici e ripetitive, non qualificate, che non presuppongono una formazione particolare (cfr. STF 9C_444/2010 del 20 dicembre 2010).
Pertanto, anche tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale non può quindi che confermare la riduzione del 5% applicata dall’Ufficio AI.
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 67'133, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 40% e applicando una riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonterebbe, quindi, a fr. 38'265.81. Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 52'158.60 (consid. 2.7.1.), risulta un grado di invalidità del 26.6% arrotondato al 27% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come deciso dall’amministrazione.
2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
Quest’ultimo ha, tuttavia, chiesto di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In concreto, emerge dagli atti di causa (cfr. doc. V e allegati) che l’assicurato vive grazie all’aiuto dell’assistenza pubblica.
In queste condizioni, l’indigenza deve essere ammessa.
Visto che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è respinto.
§ Gli atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda agli accertamenti indicati al consid. 2.6.1.
L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a suo carico sono per il momento assunte dallo Stato
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti