Raccomandata
Incarto n. 32.2017.192
FS
Lugano 7 marzo 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 settembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1955, dal 1. novembre 1997 è beneficiaria di una rendita AI intera (vedi la delibera del 22 febbraio 1999 con la quale il diritto alla rendita è stato riconosciuto dal 1. febbraio 1997 e il versamento della prestazione dal 1. novembre 1999 essendo la domanda tardiva con la relativa decisione del 29 luglio 1999 [doc. AI 46/148-150 e 47/151-152] e le comunicazioni del 26 ottobre 2001, del 13 febbraio 2006, del 18 febbraio 2010 e del 13 ottobre 2016 [doc. AI 51/157, 64/181-182, 75/204-205 e 85/280-281]).
1.2. Con lettera raccomandata del 17 agosto 2017 “Avviso di sospensione provvisionale della rendita” – osservato come nelle comunicazioni del 26 ottobre 2001, del 13 febbraio 2006, del 18 febbraio 2010 e del 13 ottobre 2016 è stata debitamente resa edotta della portata del suo obbligo d’informare, richiamati il cpv. 1 dell’articolo 31 LPGA che regola la notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni rispettivamente l’art. 77 OAI che regola l’obbligo d’informare e indicato come una revisione d’ufficio è stata innescata a seguito della ricezione di segnalazioni anonime del 16 marzo e del 12 aprile 2017 che hanno permesso all’amministrazione di apprendere che dal 2008 in poi ha rivestito e ricopre tuttora delle importanti cariche in diverse società – l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata che “(…) nel corso del colloquio 26 luglio 2017, così come da informazioni acquisite presso la Cassa cantonale di compensazione è emerso che lei – nonostante un'inabilità lavorativa del 100% – ha svolto, a suo dire senza ricevere remunerazione in denaro, dei lavori amministrativi. Ora, gli elementi sin qui raccolti lasciano presuppore che le prestazioni correnti siano state versate senza valido titolo giuridico. Per tale ragione, lo scrivente Ufficio Al – sino al termine degli ulteriori accertamenti medici (compatibilità tra l'attività prestata e la completa inabilità lavorativa) ed economici (remunerazioni ottenute o che avrebbero potuto essere richieste in virtù dell'obbligo di ridurre il danno ex art. 16 LPGA) da effettuarsi – ritiene adempiuti i presupposti per procedere alla sospensione provvisionale della rendita sino ad ora corrisposta (art. 55 cpv. 1 LPGA e 56 della Legge federale sulla procedura amministrativa). Alla luce di quanto precede, a garanzia del suo diritto di essere sentita, le viene concesso un termine scadente il giorno di lunedì 11 settembre 2017, per presentare eventuali osservazioni sull'intenzione dell'amministrazione di emettere il citato provvedimento cautelare. Scaduto infruttuoso tale termine, l’UAI emetterà senza indugio una decisione incidentale immediatamente esecutiva. (…)” (doc. AI 123/437-438 = doc. B2).
1.3. Con decisione del 18 settembre 2017, oggetto della presente vertenza, l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale il diritto alla rendita con effetto dal 30 settembre 2017 e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso ai sensi dei combinati articoli 66 LAI e 97 LAVS).
1.4. Il 16 ottobre 2017 il TCA ha ricevuto uno scritto con il quale l’assicurata prendeva posizione in merito alla succitata lettera raccomandata del 17 agosto 2017 dell’Ufficio AI (I).
Appurato che con detto scritto l’assicurata intendeva impugnare la decisione del 18 settembre 2017 (III), gli atti sono stati notificati all’Ufficio AI per la risposta di causa (IV).
1.5. Con la risposta l’amministrazione, descritta la cronistoria dell’incarto, ha osservato che “(…) in occasione del colloquio in sede dell'UAl del 26 luglio 2017 (doc. 115 incarto AI), l'assicurata ha affermato che l'unica responsabilità che ricopriva era quella del controllo del pagamento dei contributi AVS nelle società ove erano presenti dei dipendenti (cfr. R11 e R12) e che si occupava unicamente di gestire quanto di sua spettanza telefonicamente (cfr. R14, R15 e R20). Quale remunerazione l'assicurata ha asserito di aver ricevuto di tanto in tanto dei benefici in natura (cfr. R23 e R24). Per l'esame di tali dichiarazioni, lo scrivente Ufficio Al rinvia integralmente alla valutazione 9 agosto 2017 dell'ispettrice AI __________ (doc. 121 incarto AI) stante cui, in sunto, l’assicurata ha speso del tempo per apporre le proprie firme nei documenti formali e per gestire la corrispondenza per le società non attive o i cui proprietari risiedono all'estero e che quindi, con alta verosimiglianza, la stessa ha conseguito delle prestazioni in natura di una certa regolarità (cfr. gli art. 5 cpv. 2 LAVS, art. 7 let. f OAVS e 25 cpv. 1 OAI, nonché i doc. 119 e 122 incarto AI). (…)” (VI, pag. 2) e ha indicato che sta procedendo il più celermente possibile con gli accertamenti necessari per pronunciarsi sul diritto alla rendita.
Rilevato che “(…) l'UAl – ritenendo di aver raccolto indizi seri e concreti lascianti presagire una capacità di guadagno dell'assicurata e di aver sufficientemente dimostrato la violazione colpevole dell'obbligo di informare della stessa sull'inizio di attività (trasgressione che è sanzionata anche per lieve negligenza; cfr. STF 8C 127/2013 del 22 aprile 2013 consid. 4.1 e 9C 570/2010 consid. 3) – reputa di aver fondatamente emesso la decisione in questa sede impugnata e di essere in possesso di un interesse pubblico preponderante al non versamento delle prestazioni all'interessata sino al termine della revisione d'ufficio ad oggi pendente. L'assicurata del resto – rammentato che la sospensione provvisoria del versamento di una rendita pecuniaria, sebbene causi all'interessata un discapito economico, non implica in principio un pregiudizio irreparabile (cfr. STF 9C 867/2012 consid. 2) – non ha addotto motivazioni circa l’erroneità nel merito del provvedimento contestato. (…)” (VI, pag . 3), l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso (VI).
1.6. In sede di replica, tramite l’avv. RA 1 e dopo proroga del termine (VIII, IX, X e XI), l’insorgente ha postulato il ripristino del versamento della rendita intera e chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (XII).
Invocata la buona fede (“(…) la buona fede della signora RI 1 si mostra anche dagli scritti successivi al colloquio effettuato all’UAI, nei quali richiede di essere “tolta” quale AU o gerente delle società. La signora RI 1 è stata iscritta a RC dal ex compagno che le ha chiesto di aiutarlo. Lei, ignorando i problemi che ciò le avrebbe causato, ha accettato, anche perché per quanto a lei noto non avrebbe dovuto fare nulla. (…)” (XII, pag. 2)), sostenuta una violazione del diritto di essere sentito (“(…) quale avviso, l’UAI emana il proprio scritto del 17.8.2017, con il quale viene assegnato un termine sino al 11.9.2017 per eventuali osservazioni. La signora RI 1 ha ritirato l’avviso dell’assicuratore in data 16.9.2017, quindi dopo il termine assegnato. […] Prima dell’emanazione della decisione l’assicuratore sociale avrebbe dovuto assicurarsi che la signora RI 1 avesse ritirato lo scritto per tempo e avesse la possibilità di esprimersi. […] Da notare, inoltre, come nell’avviso manchi l’avvertimento delle conseguenze giuridiche della decisione che l’UAI si prestava a prendere. (…)” (XII, pag. 3)) e osservato che le attività svolte nelle società erano a titolo gratuito, l’insorgente ha rilevato che “(…) il semplice fatto di risultare iscritti a RC quale amministratore formale di società non significa – a maggiore ragione nel caso di specie – che sia stata messa in campo una qualsiasi capacità lavorativa. (…)” (XII, pag. 4). Ella ha inoltre fatto valere che, avendo quale unica entrata la rendita AI e la prestazione complementare, la decisione impugnata le causa un grave dispendio economico.
Il 29 gennaio 2019 l’insorgente ha trasmesso al TCA la documentazione relativa alla domanda di assistenza giudiziaria (XIV e allegato XIV/bis).
1.7. La replica è stata trasmessa all’Ufficio AI che è rimasto silente (XIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale il diritto alla rendita intera con effetto dal 30 settembre 2017, è conforme o meno alla legislazione federale.
2.2. L'art. 1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Secondo l’art. 55 cpv. 1 LPGA le procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA).
L’amministrazione può ordinare la sospensione del diritto ad una prestazione quale provvedimento cautelare in applicazione analogica dell’art. 56 PA (avente il seguente tenore: “Dopo il deposito del ricorso, l’autorità adita, il suo presidente o il giudice dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati”) (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pagg. 33-34; STF 9C_463/2009 dell’8 luglio 2009 consid. 1; DTF 121 V 112 pagg. 115-116; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, note marginali 2323 – 2340, pagg. 453-456 e riferimenti).
Secondo dottrina e giurisprudenza (riassunti in Müller, op. cit., note marginali 2336 – 2339, pagg. 455-456), l’amministrazione può ordinare misure cautelari se sussiste un’urgenza di mettere subito in atto il provvedimento preso, se rispetta il principio della proporzionalità (ponderazione degli interessi) e se è giustificato dal probabile esito della procedura principale.
Nel caso di una decisione cautelare va salvaguardato il diritto di essere sentito e il provvedimento deve essere motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e Müller, op. cit., note marginali 2378 – 2382, pagg. 463-464 e riferimenti).
Nella fattispecie concreta (come si vedrà al prossimo considerando), prima dell’emanazione della querelata decisione, il diritto di essere sentito è stato rispettato.
Inoltre, siccome la decisione impugnata con cui l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale il diritto alla rendita intera non configura una decisione finale, l’art. 57a LAI che regola la procedura del preavviso non è applicabile (Müller, op. cit., § 29, note marginali 2078-2093, pagg. 411-412). Pertanto, correttamente l’amministrazione ha emesso la presente pronunzia, senza precederla da un preavviso.
2.3. L’insorgente ha fatto valere una violazione del diritto di essere sentito (cfr. consid. 1.6).
Secondo l’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Il TF ha stabilito che si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (DTF 134 V 49 consid. 4 e STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (DTF 134 V 49, consid. 4 pagg. 51 e 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 e 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 con riferimenti ivi menzionati).
Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (STFA K 125/00 del 13 settembre 2000 e DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Questa finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (DTF 134 V 49, consid. 4 pag. 52).
Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (DTF 127 I 31 consid. 2; 119 V 94 consid. 4b/aa; 117 V 132 consid. 4a; 116 Ia 92 consid. 2a e la STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
In DTF 141 II 429 il TF ha stabilito che in presenza di un ordine di trattenere gli invii, un atto giudiziario è ritenuto essere recapitato l’ultimo giorno del termine di sette giorni dalla ricezione dell’invio da parte dell’ufficio postale del domicilio del destinatario. Nell’ambito della revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, il legislatore non ha inteso modificare questa presunzione; i principi dedotti dalla giurisprudenza federale anteriore rimangono (consid. 3.3). Spetta a colui che sa di essere parte in una procedura giudiziaria adottare, in caso di assenza, le disposizioni necessarie affinché le comunicazioni giudiziarie gli pervengano o per lo meno d’informare l’autorità della sua assenza; una domanda di trattenere la corrispondenza non costituisce una misura sufficiente (consid. 3.1 e 3.2).
Nella presente vertenza, dal tracciamento dell’invio dell’“Avviso di sospensione provvisionale della rendita”, emerge che l’avviso, datato 17 agosto 2017 (doc. AI 123/437-438), è stato spedito, lo stesso giorno, dall’Ufficio AI tramite raccomandata (doc. AI 124/439 e 125/440). Il 18 agosto 2017 l’invio è arrivato presso il punto di “ritiro/ufficio di recapito __________” ed è stato avvisato per il ritiro (invito di ritiro) con scadenza il 25 agosto 2017 (doc. AI 125/440). Il destinatario ha a più riprese acquisito l’ordine “Prolungare il termine di ritiro” e prolungato il termine di giacenza fino al 22 settembre 2017.
L’assicurata afferma che ha ritirato l’avviso il 16 settembre 2017 (I e XII).
In concreto l’insorgente era al corrente della circostanza che era in corso una procedura di revisione. Ella è stata infatti interpellata il 17 marzo 2017 dall’Ufficio AI che necessitava ulteriori informazioni finanziarie per l’istruzione della pratica “(…) in merito alla rendita di cui lei beneficia (…)” (doc. AI 88/285) e con lettera del 4 luglio 2014 è stata convocata presso gli uffici dell’amministrazione per un colloquio tenutosi il 26 luglio 2017 (doc. AI 106/350 e 115/371-383).
L'assicurata doveva, quindi, aspettarsi, secondo il principio della buona fede, la notifica di invii raccomandati e non. Di conseguenza ella avrebbe dovuto provvedere affinché la sua corrispondenza potesse esserle notificata tempestivamente e senza particolari impedimenti.
L’“Avviso di sospensione provvisionale della rendita” del 17 agosto 2017 può pertanto essere ritenuto notificato al destinatario l’ultimo dei sette giorni di giacenza, ovvero il 25 agosto 2017 (doc. AI 127/440) e l’assicurata, a quel momento, poteva e doveva esercitare il diritto di essere sentito entro il termine assegnatole con l’avviso e meglio l’11 settembre 2017.
In questo senso a torto l’avv. RA 1 pretende che “(…) prima dell’emanazione della decisione l’assicuratore sociale avrebbe dovuto assicurarsi che la signora RI 1 avesse ritirato lo scritto per tempo e avesse la possibilità di esprimersi. (…)” (XII, pag. 3).
Nemmeno può essere seguito il patrocinatore dell’assicurata laddove, richiamando l’art. 43 cpv. 3 LPGA, sostiene che “(…) nell’avviso manchi l’avvertimento delle conseguenze giuridiche della decisione che l’UAI si prestava a prendere. (…)” (XII, pag. 3).
In effetti – a differenza dell’art. 43 LPGA che regola l’accertamento e il cui cpv. 3 indica come procedere in caso di mancata collaborazione –, nella presente fattispecie l’Ufficio AI, in ossequio al diritto di essere sentito dell’interessato, con lettera raccomandata del 17 agosto 2017 ha avvisato l’assicurata circa la sua intenzione di procedere ad una sospensione provvisionale della rendita e le ha assegnato un termine per potersi esprimere in merito.
2.4. Come accennato (cfr. consid. 2.2) l’amministrazione può ordinare misure cautelari se, tra l’altro, il provvedimento preso è giustificato dal probabile esito della procedura principale.
In concreto, questo Tribunale ritiene che il probabile esito della procedura principale (ovvero la revisione intrapresa d’ufficio) al momento della resa del provvedimento qui impugnato giustifica l’adozione di misure provvisionali.
Va qui ricordato che, in analogia alla giurisprudenza sviluppata nell’ambito della concessione di provvedimenti cautelari, nella ponderazione degli interessi in conflitto hanno una certa importanza le prospettive chiare sull'esito finale della vertenza principale (DTF 117 V 191; RCC 1991 pagg. 524 seg.). Allorché non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto. Questo rischio è infatti prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato di poter beneficiare delle prestazioni assicurative durante la procedura ricorsuale, al fine di non dover far capo all'assistenza (SVR 1994 IV Nr. 31; ZAK 1990 pag. 152; cfr. anche Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 17 n. 33, pag. 188). L'interesse dell'assicurato prevale quindi su quello generale quando si può ammettere con grande verosimiglianza che egli risulterà vincente nella procedura principale (DTF 105 V 262 consid. 2 pagg. 268-269) e meglio quando la decisione risulta palesemente errata (SVR 1994 IV Nr. 31). Le previsioni sull'esito del processo, per quanto concerne il merito, possono quindi essere considerate solo se univoche (DTF 124 V 82 consid. 6a pagg. 88-89, 105 V 262 consid. 2 pagg. 268-269; STFA I 231/06 del 24 maggio 2006, SVR 1999 IV Nr. 18 consid. 4; Scartazzini, Zum Institut der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde in der Sozialversicherungspflege, in SZS 1993, pag. 334).
Nella presente fattispecie, dopo esame degli atti, va rilevato che, pur essendo al beneficio di una rendita intera dal novembre 1997 (cfr. consid. 1.1), dal verbale di colloquio del 26 luglio 2017 (doc. AI 115/371-384), da lei sottoscritto, risulta quanto segue:
• Invitata – visto che nel formulario “Reddito Personale” alla domanda se “(…) a partire dal 29.07.1999, risulta iscritta a Registro di commercio in Sa o Sagl (…)” (doc. AI 97/302) ha risposto negativamente – a indicare se esercita attività lucrativa o se è iscritta a Registro di commercio in SA o Sagl, l’insorgente ha risposto che “(…) ho prestato il mio nome a società come amministratore, a volte con firma individuale a volte con firma a due, nel caso in cui vi siano persone che sono proprietarie della società e che abitano all’estero. (…)” (doc. AI 115/372, R2).
• Rispondendo – visto anche il numero delle società nelle quali appare il suo nominativo a registro di commercio – alle domande circa il motivo per cui ha negato l’assunzione delle cariche, alla sua formazione specifica, al momento in cui ha frequentato dei corsi di contabilità e a chi l’ha contattata, l’assicurata ha addotto: “(…) Perché avevo capito che si intendesse come azionista della società, pensavo che ci fosse una differenza. Lo chiamano prestanome nell’ambito delle società e la responsabilità di questo amministratore è che alla fine dell’anno la società versa i contributi di AVS. Il mio ruolo è controllare che alla fine dell’anno i proprietari della società abbiano versato i contributi AVS ai dipendenti che lavorano in queste società. Ed è quello che faccio. […] Sono ingegnere meccanico e ho studiato matematica ed economia all’università; non faccio contabilità anche se in passato ho fatto dei corsi di contabilità, per mio interesse personale. […] Forse all’inizio, quando mi hanno cominciato a chiedere di fare l’amministratore. Non sono Svizzera, così ho voluto sapere di più delle leggi svizzere. Questo è accaduto almeno 5-6 anni fa. […] Avevo un compagno che aveva un ufficio e faceva questi lavori, aveva anche una società, non una fiduciaria, una società che si occupava di gestione amministrativa e costituzione di società; si tratta della __________ e della __________. Stavo con lui – parlo al passato perché lui è deceduto cinque sei anni fa e si chiama __________ – e lui lavorava in queste società; io ero curiosa del suo lavoro e le persone che erano in contatto con lui si sono messe in contatto con me. Si tratta di un passaparola per chi vuole aprire società abitando in Italia; per essere amministratore deve avere il domicilio in Svizzere oppure la nazionalità. (…)” (doc. AI 115/373; R3, R4, R5 e R6).
• Quanto all’inizio della collaborazione, alle ragioni per le quali ha assunto le cariche amministrative, ai compiti / competenze / responsabilità nei confronti delle aziende e all’attività durante l’attività del compagno, l’insorgente ha precisato: “(…) Penso che sia accaduto dopo che è deceduto. Poi è successo che ha continuato a collaborare con queste persone. […] Una ragione era quella di non cadere completamente in depressione ed avere contatti con le persone, questo mi dava la possibilità di conoscere altre persone. C’è stato un momento in cui ero chiusa e sotto medicamenti, attraversavo un momento buio e ho cercato di non cadere nel baratro, anche perché volevo continuare a crescere mio figlio che ora ha vent’anni. […] Come ho detto sopra, non ho orari di lavoro, presenza; loro hanno i loro contabili che si occupano di tutta la parte contabile, e ogni tanto vengo chiamata per controllare come stanno le cose. Chiamo direttamente il proprietario e chiedo le informazioni, se sono pagati i contributi. C’è una relazione di fiducia che fa sì che io creda alle parole del proprietario. Per il proprietario stesso è importante versare i contributi propri, se lavora nella società. I due dipendenti del Centro estetico sono stati assunti da poco più di un anno e controllo anche i versamenti che vengono fatti per loro, ma solo telefonicamente perché non c’è un ufficio. […] Ero interessata a capire come funziona, lui sapeva tante cose e cercavo di imparare. La vicinanza del mio compagno mi ha consentito di ottenere molte informazioni. (…)” (doc. AI 115/374 e 376-377; R7, R8, R14 e R17).
• Quanto, infine, alla modalità con la quale riesce ad instaurare una relazione dal momento che le persone le sente solo al telefono, al possibile stipendio viste le conoscenze l’importanza della funzione e la responsabilità e a come riesce ad adempiere ai suoi compiti professionali/imprenditoriali risultando invalida al 100%, l’insorgente ha indicato: “(…) Dipendiamo l’uno dall’altro, loro hanno bisogno di me; qualche volta mi offrono piccoli favori, sono sempre gentili, posso chiedere loro, per esempio, di portarmi a farmi la spesa. Sono benefici in natura, piccoli favori, ogni tanto trattamenti estetici. Conosco dove sono, una volta all’anno passo per vedere se sono ancora li oppure no e per fare un trattamento. Se devo poi fare presenza non è nelle mie possibilità, è un accordo di fare il minimo. […] Non c’è uno stipendio, è un accordo che si può fare gratuito, potrebbe essere fr. 100.-- al mese o gratuito; è un accordo, il proprietario chiede, lo vuoi fare, in certe situazioni si può chiedere una cifra ma potrebbe essere anche a titolo gratuito. È sempre un accordo, uno chiede e l’altro accetta oppure no. Qualsiasi persona lo può fare senza un pagamento, talvolta capita che sia un parente. […] Il grado d’invalidità è fisico perché ho avuto un incidente e non ero più in grado di muovermi; l’incidente lo ha causato. Il mio grado d’inabilità era fisico, solo fisico e continua ad essere tale. Ho avuto anche problemi psichiatrici che ci sono ancora, sto prendendo antidepressivi. Mi segue la Dr.ssa __________ (medico di famiglia) mentre non ricordo il nome della psichiatra che non vedo più ultimamente, continuo con le cure che mi ha dato. (…)” (doc. AI 115/378-379; R23, R24 e R25).
Viste le suesposte risultanze – in particolare, l’interesse verso l’attività del compagno, la frequentazione di corsi di contabilità in concomitanza al momento in cui le è stato chiesto di assumere l’amministrazione delle società e la continuazione della collaborazione anche dopo il decesso del compagno – questo Tribunale ritiene che, quantomeno in attività adeguate e se del caso parzialmente, l’insorgente ha dimostrato una certa capacità lavorativa che non giustificherebbe, nella misura in cui fosse confermata e a seconda del reddito conseguito e/o conseguibile, il versamento della rendita intera finora erogata.
Questo vale a maggiore ragione ricordato anche che, secondo giurisprudenza, gli amministratori di una SA, i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali e che ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (così come al gerente di una Sagl; DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr. anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001) spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione. Al riguardo va qui segnalato che, per una società nel frattempo fallita, una decisione di risarcimento danni (cresciuta in giudicato) nei confronti dell’insorgente è già stata emessa (cfr. doc. AI 118/424-425).
Nemmeno è possibile concludere differentemente per il solo fatto che l’insorgente sostenga che l’attività sarebbe stata svolta a titolo gratuito. Infatti, ai fini del diritto alla rendita, quel che conta è l’abilità residua al lavoro e il reddito ipotetico da invalido.
Quanto all’asserita buona fede (cfr. consid. 1.6) questo Tribunale si limita a rilevare che l’insorgente, seppur resa attenta circa l’obbligo d’informare (cfr. le comunicazioni del 26 ottobre 2001, del 13 febbraio 2006, del 18 febbraio 2010 e del 13 ottobre 2016 sub doc. AI 51/157, 64/181-182, 75/204-205 e 85/280-281), non ha comunicato all’amministrazione la collaborazione offerta a suo compagno e la continuazione di quella attività anche dopo il suo decesso. Non solo, invitata espressamente a indicare se “(…) a partire dal 29.07.1999, risulta iscritta a Registro di commercio in Sa o Sagl (…)”, in un primo momento l’insorgente lo ha negato (cfr. doc. 97/302).
Va qui inoltre rilevato che il funzionario __________, nell’inchiesta per indipendenti del 9 agosto 2017 (doc. AI 121/431-434), si è così espresso:
" (…)
VALUTAZIONE
Due sono gli aspetti importanti nell'ambito di questa valutazione e sui quali vorrei soffermarmi: l'entità dell’impegno e i benefici ottenuti.
L'assicurata ha dichiarato di avere solo un contatto telefonico con i proprietari delle società di cui è stata - ed è tuttora - gerente con firma individuale; è evidente che in qualità di firmataria unica di una società, e dunque nel ruolo di rappresentante della società stessa, ciò non è possibile.
Un firmatario unico, amministratore o gerente, ha la responsabilità diretta delle decisioni prese in seno alla società; quando si tratta di atti formali non solo deve apporre una firma ma rappresenta la società verso terzi, pertanto la sua presenza, se non il suo apporto diretto e attivo, si rivela indispensabile. L'assicurata doveva necessariamente recarsi nelle sedi delle società ogniqualvolta si rendeva necessario e apporre la propria firma; né avrebbe potuto, per evidenti ragioni, fare ciò che ha dichiarato, ovvero limitarsi ad una telefonata e "fidarsi" della buona fede dei proprietari.
Alcune delle nove società di cui attualmente è gerente sono attive mentre altre no; si può tuttavia supporre che come rappresentante e dato che alcuni proprietari vivono all'estero, in particolare per le società che non risultano attive, riceva la corrispondenza e debba gestire le varie comunicazioni da e per la società stessa.
Non appare in alcun modo verosimile che il suo ruolo si possa limitare alla sola verifica degli oneri contributivi. Ritengo invece che si possa più verosimilmente valutare un impegno di carattere amministrativo di almeno 2-3 ore alla settimana per ciascuna società, per la firma, la corrispondenza e/o la rappresentanza verso terzi (davanti agli organi fiscali ad esempio). D'altro canto è quanto è tenuto a fare qualunque altro gerente o amministratore e per questa ragione riceve un compenso.
Arriviamo così al secondo punto, ovvero ai benefici economici.
L'affermazione dell'assicurata di ricevere unicamente benefici in natura lascia adito perlomeno a perplessità.
Pur ammettendolo la responsabilità amministrativa di nove società sia stata "barattata", per così dire, con regalie, trattamenti estetici o simili, occorre tener conto dell'indotto monetario indiretto che scaturisce da tali benefici. L'assicurata è beneficiaria di rendita intera e prestazioni complementari; anche qualora non abbia ricevuto denaro in virtù del suo ruolo amministrativo, ha ottenuto senza alcun dubbio significativi vantaggi; purtroppo non ne possiamo provare l'ammontare, anche perché il pagamento potrebbe essere cash.
In assenza di benefici non si spiega per quale ragione abbia deciso di farsi carico del mandato. Nella R23 l’assicurata non è riuscita a spiegare ma soprattutto convincere di come, nel desiderio di relazionarsi con altre persone, si dovesse limitare a qualche telefonata.
PROPOSTA
Dall'istruttoria del caso e dalle considerazioni di cui sopra, si evince ciò che l’assicurata ha dimostrato di saper fare ovvero essere la rappresentante legale verso terzi di un considerevole numero di società; un ruolo che richiede capacità e competenze in ambito contabile e amministrativo (che in parte ha ammesso di avere). Un quadro del tutto non coerente con un grado di inabilità al 100% quale le si è riconosciuto per anni e che va senz'altro rivalutato.
Come ho detto nella prima parte dell'annotazione, l'assicurata non è mai stata sottoposta ad un esame peritale; per quanto l'opportunità di tale esame spetti al Servizio medico regionale, chiedo che si prenda posizione sull'attività amministrativa svolta dall'assicurata e la si valuti quale capacità residua.
Come detto sopra, si può ragionevolmente ritenere che almeno il 50% del tempo di lavoro sia dedicato a mansioni di carattere amministrativo, mansioni che richiedono competenze innegabili a molti livelli. Nell'ambito dell'esigibilità si potrà tuttavia ritenere che la sua capacità residua sia maggiore, ma si tratta di aspetti che lascio alla valutazione medica. (…)" (doc. AI 121/433-434)
Visto tutto quanto precede e conformemente alla succitata giurisprudenza, questo Tribunale – ritenuto che la conferma del diritto ad una rendita intera appare poco probabile e, ribadito, che l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto – deve dunque confermare la decisione impugnata.
2.5. Alla luce di quanto qui sopra esposto, secondo il TCA, a ragione l’Ufficio AI ha sospeso in via provvisionale il versamento della rendita intera a contare dal 30 settembre 2017.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
2.7. L’assicurata ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.6).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad art. 61, n. 173, pagg. 828-829).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, l’insorgente, anche se patrocinata da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione. In particolare si rinvia qui all’infondatezza dell’asserita violazione del diritto di essere sentito (cfr. consid. 2.3) e al fatto che, limitandosi a sostenere, dopo le risultanze del verbale di colloquio del 26 luglio 2017 (cfr. consid. 2.4), che “(…) il semplice fatto di risultare iscritti a RC quale amministratore formale di società non significa – a maggiore ragione nel caso di specie – che sia stata messa in campo una qualsiasi capacità lavorativa. (…)” (XII, pag. 4), l’insorgente non ha addotto niente che potesse validamente mettere in dubbio le risultanze dalle quali si poteva/doveva concludere che, quantomeno in attività adeguate e se del caso parzialmente, ella ha dimostrato una certa capacità lavorativa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti