Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.191
Entscheidungsdatum
14.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.191

PC/sc

Lugano 14 agosto 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 novembre 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 4 ottobre 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1965, di professione "aiuto giardiniere" presso il __________ dal 1° marzo 2014, ha inoltrato il 31 marzo 2015 una domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI per adulti, per le sequele di un infortunio professionale occorsogli il 27 novembre 2014, allorquando, verso le 9.30, mentre "stava smontando una porta e il sistema della porta si è girato e lo ha colpito sul braccio destro e strisciato sulla parte sinistra del viso", riportando un trauma cranico minore con piccolo distacco osseo del margine orbitale superiore a sinistra, una ferita lacero dell'emivolto sinistro e una frattura biossea pluriframmentaria avambraccio distale destro (pag. 5-10 incarto AI e STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 1.1).

A decorrere dal 27 novembre 2014 RI 1 non ha più svolto alcuna attività lavorativa sino al 31 marzo 2016. Dopo averlo dichiarato nuovamente abile al lavoro in lavori leggeri al 50% a decorrere dal 1° aprile 2016, il medico curante ne ha attestato l'inabilità completa in lavori pesanti a far tempo dal 1° maggio 2016 (pag. 107 e 108 incarto AI; pag. 17 e 28 incarto DISO).

Nel frattempo il contratto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro con effetto al 30 aprile 2015 per "mancanza di lavoro" (pag. 57 e 58 incarto AI; pag. 9 e 10 incarto DISO).

1.2. Dopo aver raccolto la pertinente documentazione infortunistica, aver avviato una fase di intervento tempestivo (pag. 80 e 81 incarto AI) - mediante colloquio di accertamento del 17 luglio 2015 (pag. 82-86 incarto AI) e l'assunzione di un corso intensivo di lingua italiana svoltosi dal 31 agosto al 25 settembre 2015 presso la Scuola __________ di __________ (pag. 96-99 incarto AI) - conclusasi il 21 gennaio 2016 (pag. 101 incarto AI), aver acquisito agli atti il questionario del datore di lavoro, __________ di __________, del 30 aprile 2015 (pag. 52-61 incarto AI) nonché i certificati medici del 10 aprile 2015 (pag. 64-77 incarto AI) e del 16 giugno 2016 (pag. 107 e 108 incarto AI) del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e traumatologia, aver preso atto del parere del 15 luglio 2016 del medico fiduciario della __________, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico perito assicurativo certificato SIM, che ha visitato personalmente l'assicurato in data 8 luglio 2016 (pag. 174-181 incarto AI), il 13 settembre 2016 l'UAI ha sottoposto l'incarto al medico SMR (pag. pag. 117 incarto AI).

1.3. Dopo aver acquisito agli atti anche il rapporto finale SMR del 3 gennaio 2017 (pag. 120-122 incarto AI), la valutazione del 13 gennaio 2017 del Consulente IP (pag. 123-125 incarto AI), il calcolo economico (pag. 126-130 incarto AI), l'UAI, con progetto di decisione del 14 febbraio 2017 (pag. 133-137 incarto AI), ha preannunciato il riconoscimento di una rendita intera dal 1° novembre 2015 (termine dell'anno di attesa giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI) sino al 31 luglio 2016, ovvero tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute avvenuta il 1° aprile 2016, ritenuto un grado di invalidità nullo (a fronte di un "reddito da valido" di fr. 42'252.-, fissato in base ai dati forniti dall'ex datore di lavoro e "da invalido" di fr. 50'209.-, determinato in base alla TA1 2014, attività semplici e ripetitive, settore maschile, applicando la decurtazione sociale massima del 25%).

1.4. A seguito delle osservazioni presentate il 17 marzo 2016 (recte: 2017) dall'avv. __________, per conto dell’assicurato (pag. 142-203 incarto AI), l'UAI - dopo aver acquisito agli atti l'annotazione del 10 maggio 2017 del medico SMR (pag. 205 incarto AI), il certificato medico (e la relativa ricetta) del 9 giugno 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna (pag. 225 e 226), il certificato medico del 29 luglio 2017 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (pag. 233-238 incarto AI), l'annotazione del 7 agosto 2017 del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (pag. 239 incarto AI), il rapporto finale del 29 agosto 2017 del Consulente IP (pag. 248 incarto AI), l'annotazione per l'incarto del 29 agosto 2017 del segretario ispettore (pag. 249-251 incarto AI) e il calcolo economico (pag. 252-255 incarto AI) - con decisione del 4 ottobre 2017, ha riconosciuto all'assicurato una rendita intera dal 1° novembre 2015 (termine dell'anno di attesa giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI) sino al 31 luglio 2016, ovvero tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute avvenuta il 1° aprile 2016, ritenuto un grado di invalidità del 25% (a fronte di un "reddito da valido" di fr. 66'945.-, fissato in base alla TA1 2014, attività non qualificate svolte nel settore alberghiero, settore maschile e "da invalido" di fr. 50'209.-, determinato in base alla TA1 2014, attività semplici e ripetitive, settore maschile, applicando la decurtazione sociale massima del 25%).

1.5. Con tempestivo ricorso dell'8 novembre 2017 RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha postulato il riconoscimento di una rendita di invalidità del 100% dal 27 novembre 2014, del 50% dal 1° aprile 2016 all'8 luglio 2016 e di almeno il 40% dal 9 luglio 2016 (cfr. doc. I, pag. 11).

La patrocinatrice del ricorrente critica l'operato dell'UAI per non aver preso in considerazione il reale danno alla salute del suo assistito, a fronte del netto peggioramento dello stato di salute del suo cliente intercorso negli ultimi mesi.

La rappresentante dell'insorgente non contesta il "reddito da valido" e il "reddito da invalido" fissati dall'UAI. Con espresso riferimento a quest'ultimo, critica l'operato dell'amministrazione per aver applicato una deduzione sociale del 25%, allorquando nel caso di specie risulta giustificata una decurtazione sociale di almeno il 40%. Applicando una deduzione sociale del 40%, il reddito "da invalido" sarebbe quindi pari a fr. 40'167.-. Raffrontando il reddito "da valido" di fr. 66'945.- con quello "da invalido" di fr. 40'167.-, si otterrebbe quindi un grado di invalidità pensionabile 40%. Il suo cliente avrebbe quindi diritto ad una rendita del 25% corrispondente ad un grado di invalidità del 40% almeno.

La patrocinatrice del ricorrente ha chiesto che il suo assistito venga posto al beneficio del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria, versando agli atti il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato, vidimato e corredato da svariata documentazione (doc. O).

1.6. Nel frattempo, in ambito LAINF, esperiti gli accertamenti medici ed amministrativi del caso - in particolare, dopo aver raccolto la valutazione del 15 luglio 2016 (pag. 174-191 incarto LAINF) del medico fiduciario dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico perito assicurativo certificato SIM, che aveva visitato personalmente l'assicurato in data 8 luglio 2016, - con decisione del 29 luglio 2016 la CO 1 ha comunicato a RI 1 che riconosceva le prestazioni per il trattamento medico fino all'8 luglio 2016 (data in cui il suo stato di salute era stato ritenuto stabilizzato) e le prestazioni per l'indennità giornaliera sino al 31 luglio 2016 compreso oltre alla corresponsione di un'indennità per menomazione dell'integrità fisica del 20% corrispondente a fr. 25'200.- (cfr. STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 1.2).

Nella medesima occasione l’Istituto assicuratore - dopo aver osservato che si poteva esigere dall'assicurato Io svolgimento a tempo pieno e con un rendimento completo delle attività idonee (per esempio compiti di controllo e sorveglianza)

  • ha negato a RI 1 una rendita (a fronte di un grado di invalidità nullo, ritenuto un reddito "da valido" di fr. 45'500.-, determinato sulla base dei dati forniti dall'ex datore di lavoro, e quello "da invalido" pari a fr. 60'106.70, ovvero di fr. 66'453.- stabiliti sulla base della TA 1 2014 , attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, totale, uomini, decurtati del 10% a titolo di deduzione sociale per tener conto delle limitazioni addebitabili al danno alla salute; cfr. STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.3.3).

Con decisione su opposizione del 30 agosto 2017 la CO 1 ha ribadito che il rifiuto di accordare all'assicurato una rendita di invalidità meritava conferma, visto che non subiva alcun discapito economico in seguito ai postumi infortunistici, ritenuto un reddito "da valido" di fr. 45'500.- e quello "da invalido" pari a fr. 49'045.67, ovvero di fr. 67'185.85 stabiliti sulla base della TA 1 2014 , attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, totale, uomini, aggiornato al 2016, applicando un GAP salariale del 27%, senza alcuna decurtazione a titolo di deduzione sociale; cfr. STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.3.3).

Con STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018 questa Corte ha fatto proprio il reddito "da valido" di fr. 45'500.- desunto dai dati forniti direttamente dall'ex datore di lavoro (cfr. consid. 2.5) come pure quello "da invalido" (cfr. consid. 2.6.1) fissato dalla Zurigo (pari a fr. 49'045.67, ovvero di fr. 67'185.85 stabiliti sulla base della TA 1 2014 , attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, totale, uomini, aggiornato al 2016, applicando un GAP salariale del 27%). Il TCA ha osservato che il reddito "da invalido" stabilito dall'assicuratore LAINF risultava favorevole all'assicurato ed ha puntualizzato, per quanto riguardava la questione del GAP salariale, che, in una sentenza 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3; STCA 35.2017.37 del 23 novembre 2017, consid. 2.11). Globalmente, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, il TCA ha ritenuto che una decurtazione sociale del 10% fosse adeguata e tenesse debitamente conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato. A questo proposito questa Corte ha fatto notare che l'Alta Corte in una STF 8C_471/2017 del 16 aprile 2018 - riguardante l'assicurato (destrimano) che non riusciva più a flettere 3 dita della mano sinistra, in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo attività leggere di sorveglianza o telesorveglianza - aveva confermato la deduzione sociale del 10% (che era stata poi aumentata al 15% dalla Corte cantonale) operata dalla __________ (cfr. consid. 2.7.2).

La STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018 è cresciuta, incontestata, in giudicato.

1.7. Nel frattempo, nella risposta del 1° dicembre 2017, l'UAI ha postulato la reiezione del ricorso dell'8 novembre 2017 con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).

1.8. In data 4 dicembre 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. V). Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità limitata nel tempo dal 1° novembre 2015 al 31 luglio 2016 e, in particolare, se il ricorrente ha diritto ad una rendita di invalidità anche successivamente a detta data.

Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

2.3. Trattandosi in concreto dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.4. Va ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).

In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).

In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).

L’Alta Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).

Successivamente il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4).

2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

2.6. Nel caso in esame, l’UAI ha acquisito gli atti medici dell'assicuratore infortuni e dell'assicurazione disoccupazione dai quali risulta che l'assicurato - inabile al lavoro al 100% dal giorno dell'infortunio (ovvero, dal 27 novembre 2014) - è stato nuovamente dichiarato abile al lavoro al 50% in lavori leggeri dal 1° aprile 2016 dal medico curante (del dr. med. Jaleel Al-Muaid, specialista FMH in chirurgia generale e traumatologia), il quale ne ha attestato l'inabilità completa in lavori pesanti a far tempo dal 1° maggio 2016 (pag. 107 e 108 incarto AI; pag. 17 e 28 incarto DISO).

Nell'incarto dell'assicuratore infortuni figura la valutazione del 15 luglio 2016 (pag. 174-191 incarto LAINF) del medico fiduciario dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico perito assicurativo certificato SIM, che aveva visitato personalmente RI 1 in data 8 luglio 2016 e che, dopo aver ritenuto stabilizzato lo stato di salute dell'assicurato, ha definito la seguente esigibilità lavorativa:

" (…) Non manipolare oggetti/utensili di lavoro sia nello spostare che portare pesi > 10 kg. Non dovere avvitare o manipolare oggetti specialmente se vibranti (…) Attività di tipo adeguata ergonomicamente sono esigibili nella forma massimale. Si deve trattare di attività sedentarie e di tipo leggero senza dover portare/sollevare pesi superiori a 5kg, non utilizzare utensili vibranti o dove si deve usare cacciaviti/forbici regolarmente (…)" (pag. 181 incarto LAINF).

Chiamato a definire la capacità lavorativa globale dell'assicurato, nel rapporto finale del 3 gennaio 2017 il medico SMR (dr. med. __________; (pag. 120-122 incarto AI) ha posto la diagnosi principale "con" influsso sulla capacità lavorativa di:

"27.11.2014 politrauma

  • frattura bi-ossea diafisaria distale pluriframmentaria ulnare e radiale braccio destro, intervento di osteosintesi, - asportazione del materiale di osteosintesi e riduzione della diastasi ulnare in data 27.03.2015, - asportazione del materiale di osteosintesi 02.11.2015, - lesione del ramo superficiale nel n. radiale destro;
  • trauma cranico minore con piccolo distacco osseo del margine orbitale superiore a sinistra e ferita lacerocontusa dell'emivolto sinistro di circa 15 cm verticale; St. d. cefalee recidivanti dell'emicranio sinistro" e, quale diagnosi "senza" influsso sulla capacità lavorativa, quella di "S. lombospondilogena: duplice discopatia grado medio L 3/4 e grado lieve L4/5, moderato versamento faccettario L3/4 e L4/5 bilaterale, scoliosi destraconvessa, spondilosi iperostotica e riduzione della lordosi fisiologica lombare; presbiopia bilaterale e neo della palpebra inferiore a sinistra; St. d. erniaplastica inguinale destra; ipertensione arteriosa trattata, calcificazioni ateromasiche dell'aorta addominale e dei vasi iliaci" (pag. 120 incarto AI).

Il medico SMR ha quindi attestato, nell'attività abituale, una IL del 100% dal 27 novembre 2014, una IL del 50% dal 1° aprile 2016 e nuovamente una IL del 100% dal 1° maggio 2016 mentre, in un'attività adeguata (ovvero che tenga conto delle limitazioni funzionali - poste dal medico fiduciario e riprese dal medico SMR - senza alternanza della postura al bisogno e senza necessità di pause supplementari ma con difficoltà nello svolgere lavori di precisione inclusa), una IL del 100% dal 27 novembre 2014, una IL del 50% dal 1° aprile 2016 e una IL del 100% dall'8 luglio 2016 (data della visita medica fiduciaria). La prognosi era da considerarsi "buona nei limiti definiti" e non vi erano patologia invalidanti extra-infortunistiche (pag. 121 e 122 incarto AI).

Nella STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, cresciuta incontestata in giudicato, al consid. 2.3.5 questo Tribunale ha riconosciuto al precitato parere del medico fiduciario attribuita piena forza probante. Il TCA ha osservato che la valutazione dello specialista della CO 1 non era stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. I rapporti medici dell'11 novembre 2016 e del 14 marzo 2017 del dr. med. __________ (specialista FMH in medicina interna) e del 28 febbraio 2017 del dr. med. __________ (specialista FMH in chirurgia generale e traumatologia), non erano atti a sollevare dubbi circa la fedefacenza della valutazione sviluppata il 15 luglio 2016 dal dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico perito assicurativo certificato SIM e, pertanto, non apparivano suscettibili di sminuire il valore probatorio attribuito al parere del dr. med. __________. Il TCA ha pure puntualizzato che la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dallo specialista della CO 1 risultava plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr. consid. 2.3.5).

In siffatte circostanze, questa Corte non ha motivo di scostarsi dalla valutazione del 3 gennaio 2017 del medico SMR, dr. med. __________, (pag. 120-122 incarto AI) - che conferma sostanzialmente la valutazione sviluppata il 15 luglio 2016 dal dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico perito assicurativo certificato SIM (pag. 174-191 incarto LAINF) - a cui va pertanto parimenti attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.5).

Stante quanto precede, il TCA ritiene dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è in grado di svolgere un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico all'arto destro (dominante) al 50% (e con pieno rendimento) dal 1° aprile 2016 e al 100% dall'8 luglio 2016 (cfr. altresì la STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, cresciuta incontestata in giudicato, consid. 2.3.5, in fine).

Del resto lo stesso dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia generale e traumatologia e medico curante dell'assicurato, l'ha dichiarato abile al lavoro al 50% in lavori leggeri dal 1° aprile 2016 e inabile al lavoro al 100% in lavori pesanti a far tempo dal 1° maggio 2016 (pag. 107 e 108 incarto AI; pag. 17 e 28 incarto DISO).

Detto questo, il 9 giugno 2017 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna nonché medico curante dell'assicurato, ha attestato che RI 1 "soffre di una grave sindrome depressiva con idee suicidali per le conseguenze dell'infortunio del 27.11.2014. Per la menomazione alla mano destra non riesce a lavorare, da ormai un anno non percepisce nessuna indennità di salario, è sommerso dai debiti ed è disperato. Dalle istituzioni non riceve alcun sostegno e non ha prospettive per il futuro" (pag. 225 incarto AI). In medesima data il precitato medico ha prescritto all'assicurato 10 mg/die di Sormuntil (pag. 226 incarto AI).

Il 29 luglio 2017 la dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo aver puntualizzato di aver in cura l'assicurato dal 12 giugno 2017 (che prima di allora non si era sottoposto ad alcun trattamento psichiatrico), ha posto la diagnosi di "disturbo da dolore con fattori somatici e psichici (ICD 10; GM F 45.41)". Dopo aver osservato era in corso un "rimaneggiamento farmacologico" (da Sormuntil a 10 mg/die di Cipralex e 10 mg/die di Stilnox), ha evidenziato di non essere in grado di esprimersi in merito alla capacità lavorativa del paziente, avendolo visto in sole 2 occasioni (ovvero il 12 giugno e il 3 luglio 2017; pag. 233-238 incarto AI).

La nuova documentazione medica è stata sottoposta al vaglio del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nell'annotazione del 7 agosto 2017, ha rilevato quanto segue: "(…) giunge nozione di presa a carico specialistica; in precedenza non vi era nozione di patologia psichiatrica. Ho preso nozione del rapporto della psichiatra Dr.ssa __________ pervenuto il 02.08.2018: anche se la specialista non prende posizione sull'eventuale inabilità lavorativa, dalla descrizione di status riportata, emerge che verosimilmente i disturbi lamentati dall'assicurato derivino dalla condizione somatica, approfondita in modo esaustivo in precedenza al SMR. In assenza, pertanto, di chiare ed oggettive limitazioni psichiche, che sarebbero risultate evidenti alla specialista anche solo dopo due visite, in assenza di fatti oggetti nuovi rispettivamente di modificazioni di fatti noti, il rapporto della Dr.ssa __________ non modifica il precedente rapporto SMR finale del 03.01.2017" (pag. 239 incarto AI),

Il TCA non ha motivo di scostarsi neppure dalla valutazione del 7 agosto 2018 del medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, a cui va pertanto parimenti attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.5).

Tanto più che la dr.ssa med. __________ è specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, non ha attestato alcuna incapacità lavorativa del ricorrente riconducibile a motivi psichiatrici mentre il dr. med. __________ (che parimenti non ha attestato alcuna incapacità lavorativa del ricorrente per motivi psichiatrici) è comunque specialista FMH in medicina interna e, quindi, non nella materia che qui ci occupa.

Concludendo, RI 1 è in grado di svolgere un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico all'arto destro (dominante) al 50% (e con pieno rendimento) dal 1° aprile 2016 e al 100% dall'8 luglio 2016.

2.7. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie sono quindi determinanti i dati del 2016 (data di miglioramento della capacità lavorativa dell'assicurato risale al 1° aprile 2016: cfr. consid. 2.6).

Nella STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, questa Corte (dopo aver accertato per il 2016 un reddito "da valido" di fr. 45'500.- e "da invalido" di fr. 44'141.11) ha stabilito, in ambito LAINF, un grado d’invalidità del 2,98% ([45'500 - 44'141.11] x 100 : 45'500) arrotondato al 3% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 (cfr. STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.8).

Ora, considerato che il danno alla salute del ricorrente è di natura prettamente infortunistica (consid. 2.6) e che la STCA in ambito LAINF è cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ritiene di poter confermare anche in questa sede il grado di invalidità del 3 %.

Da notare che, in ambito LAI, per quanto concerne l'aspetto economica, la patrocinatrice dell'assicurato ha contestato unicamente la decurtazione sociale del 25% applicata dall’amministrazione al reddito "da invalido" anziché una deduzione sociale del 40% almeno come richiesto più volte dal suo cliente. A questo proposito il TCA osserva, come già fatto in ambito LAINF, che la riduzione massima consentita ammonta al 25% (cfr. STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, 2.7.2). Il TCA rileva pure, come già fatto in ambito LAINF, che globalmente, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, una decurtazione sociale del 10% sarebbe adeguata e terrebbe debitamente conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato. A questo proposito, sempre in ambito LAINF, questa Corte ha fatto pure notare che l'Alta Corte nella recentissima STF 8C_471/2017 del 16 aprile 2018 - riguardante l'assicurato (destrimano) che non riusciva più a flettere 3 dita della mano sinistra, in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo attività leggere di sorveglianza o telesorveglianza - aveva confermato la deduzione sociale del 10% (che era stata poi aumentata al 15% dalla Corte cantonale) operata dalla Swica (cfr. STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, 2.7.2).

Il grado di invalidità accertato del 3 % non conferisce il diritto ad una rendita d'invalidità (cfr. consid. 2.2).

Di conseguenza correttamente l'amministrazione ha soppresso la rendita intera riconosciuta dal 1° novembre 2015 (ovvero scaduto l'anno di attesa di cui all'art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. consid. 2.2) dal 1° agosto 2016, ossia tre mesi dopo il miglioramento della capacità lucrativa - fissato al mese di aprile 2016 (cfr. consid. 2.6) - come prescritto dall'art. 88a cpv. 1 OAI (cfr. consid. 2.3).

In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata con cui l'UAI ha riconosciuto all'assicurato una rendita intera temporanea dal 1° novembre 2015 al 31 luglio 2016 merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurato.

Quest’ultimo chiede tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I, pag. 10 e 11).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Ora, va rilevato che per quanto riguarda la situazione medico-valetudinaria dell'assicurato come pure le conseguenze economiche (ed, in particolare, la richiesta di deduzione sociale del 40% almeno) del danno alla salute (di natura prettamente infortunistica), sulle quali era focalizzato il gravame, alla luce della giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata in sentenza), doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.

  3. Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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