Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.190
Entscheidungsdatum
14.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.190

BS/sc

Lugano 14 agosto 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2017 di

RI 1

contro

la decisione del 5 ottobre 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1972, da ultimo professionalmente attiva quale collaboratrice in economica domestica, nel mese di maggio 2015 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. 94 incarto AI).

Precedentemente ha beneficiato di provvedimenti professionali (cfr. decisione 3 ottobre 2006; doc. 83 incarto AI).

Richiamati gli atti medici dall’assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia (cassa malati __________)

  • tra cui la perizia reumatologica datata 16 novembre 2015 del dr. med __________ (doc. 46 inc. CM) e quella psichiatrica del 9 dicembre 2015 stilata dal dr. med. __________ (doc. 47 inc. CM) -, tenuto anche conto della documentazione medica raccolta in sede istruttoria e valutata dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI), con decisione 5 ottobre 2017, preavvisata il 30 agosto 2017, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni con la seguente motivazione:

" (…)

Dall'esauriente documentazione medica acquisita all'incarto ed in particolare dalle perizie del 16.11.2015 del Dr. __________ e del 09.12.2015 del Dr. __________ per la __________, risultano giustificate le seguenti incapacità lavorative:

in attività abituale in attività adeguate

50 % dal 11.11.2014 50 % dal 11.11.2014

0 % dal 13.12.2014 0 % dal 13.12.2014

50 % dal 17.12.2014 50 % dal 17.12.2014

100 % dal 14.02.2015 100 % dal 14.02.2015

50 % dal 20.04.2015 50 % dal 20.04.2015

100 % dal 22.05.2015 100 % dal 22.05.2015

0 % dal 16.11.2015 0 % dal 16.11.2015

Secondo l'art. 29 cpv 1 LAI, il diritto ad una rendita d'invalidità nasce al più presto dopo sei mesi dal deposito della richiesta di prestazioni Al.

Nel suo caso specifico la richiesta è stata inoltrata il 03.06.2015, pertanto il diritto nasce al più presto il 01.12.2015. Tuttavia dal 16.11.2015 risulta già abile al 100% in qualsiasi attività.

Pertanto non sussiste alcun diritto a rendita ed essendo nuovamente abile al 100 %, provvedimenti professionali non entrano in linea di conto.” (pag. 519 incarto AI)

1.2. Contro la succitata decisione l’assicurata è insorta dinanzi a questo Tribunale postulando in via principale il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita e in via subordinata il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda ad ulteriori approfondimenti medici ed emani una nuova decisione sul diritto alla rendita. L’insorgente, ritenendo datate e superate le perizie richiamate dalla __________, sostiene che l’amministrazione non ha tenuto conto della recente documentazione medica. Contestualmente ha chiesto di essere esentata dal pagamento delle spese processuali.

1.3. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ritiene invece corretta la valutazione medico-teorica alla base della decisione contestata, facendo presente che la documentazione prodotta non permette di distanziarsi dalle perizie specialistiche. L’amministrazione ha pertanto chiesto la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

1.4. In data 18 dicembre 2017, 11 gennaio 2018, 21 febbraio 2018, 7 marzo 2018, 26 marzo 2018, 15 giugno 2018 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione principalmente di natura medica (XII, XVI, XX, XXIV, XXVIII).

La documentazione è stata esaminata dall’Ufficio AI, rispettivamente dal SMR, con osservazioni del 22 dicembre 2017, 23 gennaio 2018, 27 febbraio 2018, 12 marzo 2018, 30 marzo 2018 e 18 luglio 2018 (XIV, XVIII, XXII, XXVI, XXX, XXXVII). In sostanza, l’amministrazione ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurata, che la nuova documentazione non permette di discostarsi dalle perizie specialistiche.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurata.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.3. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

A questo riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del nuovo disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.4. Nella presente fattispecie, su incarico della cassa malati __________, l’assicurata è stato peritata dal dr. __________. Con rapporto 26 novembre 2015 lo specialista in reumatologia, ha posto le seguenti diagnosi:

" (…)

Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Stato dopo AMO su intervento correzione alluce valgo dx.

Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome fibromialgica rispettoso dei criteri ACR

Stato dopo correzione alluce valgo e allungamento aponeurosi del gstrocnemio arto inferiore destro (19.06.2015).

Sintomatologia doloroso polidistrettuale senza evidenza clinica oggettiva (limite funzionale doloroso polso dx, gomiti, caviglia dx, anche, rachide)” (pag. 64 inc. CM)

Non avendo costatato limitazioni funzionali importanti (cfr. pagg. 64 e 65 inc. CM; esame della funzionalità pag. 66 inc. CM), il perito ha concluso:

" (…)

Assicurata di 43 anni.

Impiegata economia domestica.

Alluce valgo destro operato, AMO recente con sintomaticità e caricabilità avampiede destro ben conservata.

Coesiste sintomatologia osteoarticolare e mialgica aspecifica che rientra in un contesto di sindrome fibromialgica.

Tendenza alla cristallizzazione della sintomatologia e all'estensione dei sintomi.

Quanto riferito dall'Assicurata dal punto di vista sintomatologico, non trova una completa giustificazione oggettiva clinica corrispondente.

Dal punto di vista medico teorico: IL 0% dalla data odierna.

Le IL non prendono in considerazione eventuali diagnosi psichiatriche.

Ritengo l'abituale attività adatta allo stato di salute e rispettosa dei limiti funzionali (riferiti al mansionario).

La valutazione clinica odierna permette di definire le IL facendo riferimento alle dichiarazioni dell'Assicurata, allo stato di salute e alla documentazione radiologica e clinica dei curanti.

Eventualmente anche a Vostro giudizio, breve periodo di riallenamento al lavoro inteso come IL 50% (mezza giornata con rendimento normale) per massimo due settimane con lo scopo di provvedere ad un graduale riallenamento e reinserimento professionale. (…)” (sottolineature del redattore, pag. 65 incarto CM)

Essendo stata riscontrata una sindrome fibromialgica, l’assicurata è stata visitata, sempre per conto della __________, dal dr. med. __________. Con rapporto 9 dicembre 2015 lo specialista in psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi non invalidante di disturbo fittizio (ICD -10 F.68.1), ha escluso la presenza di un’incapacità lavorativa extra-somatica (doc. 47 inc. CM).

I succitati rapporti sono stati acquisiti dall’Ufficio AI.

Con rapporto 2 marzo 2017 il medico curante, dr.ssa __________, riportate le diagnosi invalidanti di sindrome ansioso depressiva, tendinite adduttori anca destra, stato dopo AMO su intervento correzione alluce valgo destro e, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di gonartrosi sinistra e di lieve sindrome da tunnel carpale, ha concluso per un’incapacità lavorativa del 50% dal 1° giugno 2016 (doc. 163 inc. AI).

Con rapporto finale 21 luglio 2017 il dr. __________ del SMR, esaminato il succitato rapporto nonché la documentazione ivi allegata, ha confermato le due succitate perizie e di conseguenza l’assenza di un’inabilità lavorativa dal 16 novembre 2015 (doc. 171 inc. AI). Tale rapporto è stato confermato – dopo ricezione di ulteriori atti medici – con annotazioni 4 ottobre 2017 (doc. 179 inc. AI).

L’assicurata sostiene come successivamente alle perizie del 2015 sia intervenuto un peggioramento delle proprie condizioni di salute producendo pendente causa diversa documentazione medica, esaminata dall’Ufficio AI (cfr. consid. 1.4), di cui si dirà nella misura in cui la stessa rilevante ai fini del giudizio.

2.5. Da un attento esame della fattispecie questo TCA non può che concludere che successivamente alla perizie 2015 e sino alla decisione contestata del 5 ottobre 2017, che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2), non vi è stata una rilevante modifica della situazione valetudinaria.

2.5.1. Per quel che concerne la problematica somatica, va fatto riferimento al rapporto 19 aprile 2018 della Clinica __________ (doc. XXXII/1), il quale anche se illustra una situazione dopo la decisione contestata, permette tuttavia, come verrà detto nel prosieguo, di escludere un’incapacità lavorativa.

Tale rapporto è stato esaminato dal dr. __________ del SMR il 17 luglio 2018, il quale ha evidenziato:

" (…)

Attuale nuova documentazione medica:

rapporto __________ del 19.4.2018:

  • Assenza di patologia infiammatoria.

  • Lievi dolori a livello della caviglia e del ginocchio sinistro, dell'anca, a livello lombare e delle dita senza riscontro di patologie degenerative avanzate.

  • Si consiglia continuazione della fisioterapia di rinforzo e stabilizzazione.

Valutazione:

l'esame clinico descritto nel rapporto del __________ non evidenzia limitazioni funzionali di rilievo, il quadro clinico è ben compatibile con il quadro di fibromialgia descritto nei vari rapporti medici precedenti e nella visita fiduciaria dr. __________ nell'ormai lontano 2015.” (doc. XXXVII/1)

Come correttamente valutato dal SMR, le affezioni riscontrate non comportano importanti limitazioni alla capacità lavorativa. Infatti i medici zurighesi non hanno ravvisato una patologia infiammatoria (“Insgesamt findet sich anamnestisch, klinisch sowie auch Labor vom Februar 2018 (von Hausärtzin) kein Hinweis für eine entzündliche Ursache der Beschwerden“). Hanno valutato come lieve, senza riscontro di patologie degenerative avanzate, la sintomalogia alla caviglia („Die Vorfussschmerzen sind aktuell nicht im Vordergrund, hier scheint die Patientin doch von den Schuheinlagen zu profitieren“), al ginocchio sinistro („Im Bereich des linken Knies finden sich aktuell im Untersuch ebenfalls keine ausgeprägten Schmerzen, eher fällt rechtsseitig ein deutliches Patellaschnappen auf mit dann auch leichten Schmerzen dort“), all’anca (“Im Bereich der Hüfte hat die Patientin von der 2. Infiltration gut profitiert“), a livello lombare („Bezüglich der lumbalen Rückenschmerzen .. hier findet sich bildgebend keine deutliche degenerative oder entzündete Veränderungen…. Die leichte Sensibilitätmilderegung … Eine weiterführende Abklärung mittels MRI der LWS ist aktuell aufgrund nur milder Schmerzsymtomatik aus unserer Sicht nicht notwendig …“) ed alle dita („Finger-/Handgelenksbeschwerden …leichtgradige degenerative Veränderung… „). (Sottolineature del redattore).

Quindi rettamente il SMR ha concluso che, non essendo state evidenziate limitazioni funzionali di rilievo, dal punto di vista clinico fa (ancora) stato la perizia del dr. med. __________ del 2015.

2.5.2. Per quel che concerne la problematica psichiatrica successiva alla perizia del dr. __________, alla quale va conferito valore probatorio pieno (cfr. 2.3), con scritti 10 luglio 2016 e 15 marzo 2017 il medico curante ha sostenuto che da sola la sintomatologia depressiva ed ansiosa causa un’inabilità totale sino al 31 marzo 2016 e successivamente del 50% (doc. A6). Questa conclusione non può essere avvallata, visto che con rapporto 10 giugno 2016 la psichiatra curante, diagnosticati un episodio depressivo di media gravità senza sintomi biologici (IDC 10: F32.1) attualmente in remissione ed una sindrome ansiosa generalizzata attualmente controllata farmacolgicamente, non ha riscontrato un’inabilità lavorativa e consigliato la continuazione della presa a carico psico-farmacologica (doc. AI 150 incarto AI).

Il beneficio terapeutico è stato confermato dal medico curante con scritto 5 marzo 2018:

" (…)

Per quanto riguarda la problematica psichiatrica rilevo un importante miglioramento dello stato di ansia, della qualità del sonno e della sintomatologia depressiva con trattamento farmacologico e psicoterapico (Psichiatra Dr.ssa __________, psicologo Dr. __________), la cui sospensione porta a recrudescenza della sintomatologia. La paziente ha già ripreso contatto con la specialista che ha reintrodotto la farmaco-terapia, il cui effetto possiamo aspettarci nelle prossime settimane.” (doc. XXIV/1)

In effetti il peggioramento, dovuto alla cessazione della cura, è stato descritto dalla psichiatra curante nel certificato del 26 marzo 2018:

" La presente per comunicare un peggioramento dello stato psicopatologico della signora RI 1, ritornata dalla sottoscritta con una riacutizzazione della patologia di base.

L'ho rivista in data 23 febbraio 2018, dopo quasi un anno dal nostro ultimo incontro (avvenuto nell'aprile 2017. La signora, avendo ritrovato un discreto equilibrio aveva cercato di continuare la presa a carico unicamente a livello psicoterapico con esito negativo.

Oltre all'aver sospeso le terapie prescritte che sono state prontamente ripristinate e potenziate, la sua situazione di dolorabilità diffusa, non riconosciuta e solo parzialmente giustificata dagli accertamenti sin qui effettuati è sempre meno sopportata; quest'ultima (oltre ad altri fattori concomitanti) incide negativamente con conseguenti stati di ansia importanti nell'ambito del disturbo depressivo,

La curante, la dr.ssa __________, che ci legge in copia, ha pertanto già organizzato un consulto reumatologico alla clinica __________ per il 19.4.2018.

Onde aver un quadro completo ed esaustivo dello stato generale psico-fisico, sarebbe opportuno, prima di stralciare il ricorso, attendere il rapporto dei colleghi della clinica di __________ e valutare l'ulteriore evoluzione dello stato psicologico attualmente ancora non in equilibrio e non compatibile in maniera totale ad una qualsivoglia attività lavorativa.” (Sottolineature del redattore; doc. XXVIII/1)

Ora, come correttamente evidenziato dall’Ufficio AI nelle osservazioni 30 marzo 2018 (XXX), quanto riportato nel succitato rapporto rileva una situazione posteriore alla decisione impugnata e quindi non rilevante ai fini della presente vertenza. L’eventuale recrudescenza duratura della componente psichiatrica dell’assicurata dovuta dalla problematica somatica, la quale – come visto al consid. 2.5.1 – è stata nel frattempo valutata nel succitato rapporto della clinica __________, potrà essere presa in considerazione nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni debitamente correlata da documentazione medica.

2.5.3 In conclusione, visto quanto sopra e in base al grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante cfr. DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), dal mese di novembre 2015 l’assicurata non presenta affezioni invalidanti.

Ritenuto che, come spiegato nella decisione contestata, il diritto alla rendita dovuto alle precedenti incapacità lavorative nasceva al più presto il 1° dicembre 2015 (sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni il 3 giugno 2015 ex art. 29 cpv. 1 LAI) e che dal novembre 2015 non sussiste (più) un’incapacità lavorativa, l’Ufficio AI ha di conseguenza correttamente negato il diritto alla rendita.

Ne consegue che la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale ha chiesto di essere esentata da tale versamento.

L’assicurata ha chiesto l’esonero dal pagamento di tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinato in causa.

Nel caso concreto, dalla documentazione prodotta risulta che l’assicurata percepisce prestazioni dell’assistenza sociale.

Ne consegue che l’istante dev’essere considerata indigente.

Di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

L’esonero delle spese di procedura va di conseguenza ammesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L’istanza tendente all’esonero delle spese di procedura è accolta.

  3. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico della ricorrente. Esse sono per il momento assunte dallo Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

9

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 29 LAI
  • art. 59 LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 61 LPGA

OAI

  • art. 49 OAI

Gerichtsentscheide

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