Raccomandata
Incarto n. 32.2017.189
BS/sc
Lugano 25 luglio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 ottobre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe , titolare del diploma d’infermiera pediatrica, attiva a tempo parziale quale infermeria presso una casa anziani, nonché formatrice presso la __________ e collaboratrice di __________ () e terapeuta/naturopata indipendente con proprio studio, nel febbraio 2014 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di un danno alla salute di natura oncologica (doc. 3 inc. AI).
1.2. Nell’ambio degli accertamenti medici, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare presso il Centro __________ (__________di __________) le cui conclusioni sono state riprese dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI), il quale con rapporto 8 luglio 2016 ha stabilito una completa inabilità lavorativa in ogni tipo di attività dal 7 ottobre 2013 e in attività adeguate un’inabilità del 50% dal 1° giugno 2014 e dello 0% dal gennaio 2015 (doc. 113 incarto AI).
Sulla base delle risultanze mediche, l’amministrazione ha in seguito proceduto alla valutazione economica, tra cui un’”inchiesta per l’attività professionale” (doc. 121 incarto AI), definendo le attività esigibili e determinato i gradi d’invalidità relativi ai mesi di ottobre 2014 (scadenza dell’anno di attesa) e di gennaio 2015 (miglioramento valetudinario), giungendo in entrambi i casi ad un’invalidità non pensionabile (cfr. rapporti 20 luglio 2017 e 11 agosto 2017 del Servizio __________ in doc. 129-30, 133).
Di conseguenza con decisione del 4 ottobre 2017, preavvisata il 14 agosto 2017, ha respinto la domanda di prestazioni (doc. ).
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita dal 7 ottobre 2014. In via subordinata egli ha chiesto il rinvio all’Ufficio AI degli atti per l’espletamento di ulteriori approfondimenti medici e per l’emissione di una nuova decisione.
Contesta in particolare una delle quote parti delle diverse attività lucrative definite dall’amministrazione, sostiene un’inabilità lavorativa del 75% quale infermiera ritenendo non aggiornata la sua situazione medica, visto il peggioramento delle condizioni fisiche successive alla perizia pluridisciplinare.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando le quote parti in ambito lavorativo, come pure la valutazione medico-teorica, ha proposto la reiezione del ricorso.
1.5. In data 19 dicembre 2017 la ricorrente ha prodotto un certificato del suo medico curante (VI), valutato dall’Ufficio AI con osservazioni 12 gennaio 2018 (VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
2.4. Nella fattispecie in esame, con effetto dal 7 ottobre 2014, ossia il giorno di scadenza del termine annuo di attesa, l’Ufficio AI ha ripartito come segue le diverse attività lucrative svolte dall’assicurata: 50% quale infermiera, 8% quale formatrice e infermiera pediatra e 42% quale indipendente.
Per ogni singola attività l’amministrazione ha poi determinato le capacità lavorative e l’invalidità come segue:
" (…)
o Come infermiera dipendente al 50%
L'inabilità lavorativa è del 50%, sul 50%. Siccome lei non avrebbe potuto meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua in attività alternative, si ritiene che al 50% d'inabilità lavorativa corrisponda, un grado d'invalidità della medesima entità.
o Come formatrice ed infermiera pediatrica su chiamata
Dalla disamina degli atti (questionari dei datori di lavoro, ...) si evince come dopo il danno alla salute non vi sia stata alcuna perdita di guadagno in questi due ambiti.
o Come terapista complementare indipendente
Il nostro Servizio d'Ispettorato, nel suo rapporto d'inchiesta ha certificato come impossibile effettuare un calcolo della perdita di guadagno, in quanto già prima del danno alla salute la sua attività era in perdita. Ha quindi aggiunto che per tal motivo risulta esigibile un cambio di attività.
Per tal motivo viene ora effettuato un calcolo fruendo dei dati statistici forniti dall'Ufficio Federale di Statistica.
Reddito senza invalidità
Nel caso concreto, senza il danno alla salute in un'attività dipendente nel suo ramo professionale, al 42% le porterebbe un reddito di CHF/anno 27'024.00.
Questo reddito è stato trovato utilizzando la categoria statistica salariale della sanità e assistenza sociale (86-88), con livello di qualifica che comprende conoscenze professionali e specializzate.
Reddito con invalidità
Malgrado il danno alla salute e con una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, avrebbe invece potuto conseguire CHF 22'736.00 (tabella RSS elaborata dall'Ufficio federale di statistica, attività con conoscenze professionali e specializzate, valore mediano, settore femminile, riduzione del 10% dovuta alla necessità di svolgere attività leggere).
Confronto dei redditi
Il confronto dei redditi permette quindi di determinare una perdita di guadagno e quindi un grado Al pari al 15.87%.
Il calcolo utilizzato è mostrato qui di seguito.
Reddito senza invalidità CHF 27'024.00
Reddito con invalidità CHF 22'736.00
Perdita di guadagno CHF 4'288.00 = Grado d’invalidità 15.87% (…)” (pag. 453 incarto AI)
Il grado d’invalidità globale è stato definito:
" (…)
Tenuto conto della ripartizione dell'attività (dipendente-indipendente), il grado d'invalidità nei tre campi è il seguente:
Attività Ripartizione Impedimento Grado invalidità
Infermiera 50% 50% 25%
Formatrice+
Infermiera 8% 0% 0%
pediatrica
Indipendente 42% 15.87% 6.67%
Grado Al totale 31.67% = 32%
(…)” (pag. 454 incarto AI)
Dal gennaio 2015, ossia dal (contestato) miglioramento dello stato clinico e della capacità lavorativa in attività adeguate, l’Ufficio AI ha determinato come segue il grado d’invalidità:
" (…)
· Dal gennaio 2015, ovvero dal miglioramento dello stato clinico e dalla capacità lavorativa completa in attività consone al suo stato di salute
o Come dipendente al 92%
Reddito senza invalidità
Nel caso concreto, senza il danno alla salute in un'attività dipendente nel suo ramo professionale, al 92% le porterebbe un reddito di CHF/anno 73'948.00.
Questo reddito è stato trovato utilizzando al 42% il reddito già trovato in precedenza (CHF 27'024.00) aggiornandolo al 2015 (+ 0.3674%) per un importo di CHF 27123.30 al quale va aggiunto il reddito che avrebbe potuto percepire presso la __________ qualora non fosse mai intercorso il danno alla salute.
Siccome il reddito dichiarato dal suo ex datore di lavoro non può essere rappresentativo, in quanto privo di eventuali straordinari, verrà effettuata la media dei redditi percepiti tra il 2011 (CHF 46'966.00) ed il 2012 (46'683.00), per un importo di CHF 46'824.50.
II reddito totale potenzialmente percepibile nel 2015 è quindi di
CHF 73'948.00.
Reddito con invalidità
Malgrado il danno alla salute e con una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate, avrebbe invece potuto conseguire CHF 49'803.00 (medesima tabella RSS elaborata dall'Ufficio federale di statistica, con medesima ulteriore riduzione del 10%).
Confronto dei redditi
II confronto dei redditi permette quindi di determinare una perdita di guadagno e quindi un grado Al pari al 32.65%.
Il calcolo utilizzato è mostrato qui di seguito.
Reddito senza invalidità CHF 73'948.00
Reddito con invalidità CHF 49'803.00
Perdita di guadagno CHF 24'145.00 = Grado d’invalidità 32.65%
o Come formatrice ed infermiera pediatrica su chiamata
Nuovamente, dalla disamina degli atti si evince come non vi sia stata alcuna perdita di guadagno in questi due ambiti.
Tenuto conto della ripartizione dell'attività (dipendente-indipendente), il grado d'invalidità nei 2 campi è il seguente:
Attività Ripartizione Impedimento Grado invalidità
Infermiera 92% 32.65% 30.04%
Formatrice+
Infermiera 8% 0% 0%
pediatrica
Grado Al totale 30.04% = 30%
Dopo il miglioramento dello stato clinico, il grado Al complessivo si riduce dal 32% al 30%. (…)” (pag. 454-455 incarto AI)
2.5. Con il presente ricorso, per quel che concerne il periodo dal 7 ottobre 2014 l’assicurata, contestando senza alcuna motivazione la suddivisione delle diverse attività lavorative, sostiene in particolare che la percentuale di attività quale formatrice ed infermiera pediatrica è inferiore all’8% stabilito dall’amministrazione. Va qui rilevato che la suddivisione fatta dall’Ufficio AI è frutto dell’inchiesta svolta il 25 agosto 2016 (cfr. Allegato 1 pag. 427 incarto AI). Non avendo la ricorrente fornito alcuna spiegazione circa la riduzione del pensum lavorativo nell’attività in parola, fa stato quando stabilito nella succitata inchiesta con la precisazione che la percentuale è stata fissata al 6% e non all’8% come erroneamente riportato nella decisione contestata. Di conseguenza, la percentuale come terapista indipendente è del 44%; confermato invece il 50% come infermiera dipendente.
2.6. In merito all’inabilità lavorativa quale infermiera l’insorgente, facendo in particolare riferimento ai certificati medici del dr. med. __________ (doc. G) e del dr.ssa med. __________ (doc. Gbis), sostiene una percentuale del 75%, contrariamente al 50% ritenuto dall’Ufficio AI. A tal riguardo occorre rilevare che nel rapporto 2 giugno 2016 i periti dell’__________ avevano rienuto non più esigibile l’attività d’infermiera, mentre in attività leggera senza sollevamento e porto di pesi superiori ai 5 chili, con svolgimento di attività sino all’altezza delle spalle con possibilità di alternare la posizione la capacità lavorativa è stata valutata totale (cfr. punto no. 6.2 pag. 376), come ad esempio l’attività di naturopata (cfr. punto no. 6.2 pag. 375). Tale conclusione è stata fatta propria dal SMR nel rapporto 8 luglio 2016; in particolare egli ha ripreso la valutazione peritale circa l’inabilità lavorativa del 100% nell’abituale attività d’infermiera dal 7 ottobre 2013 (pag. 395).
Con annotazione del 20 luglio 2017 il funzionario incaricato ha fatto presente al SMR:
" Si ripropone l'incarto al medico SMR poiché si è venuti a conoscenza del fatto che l'a.ta, dal 01.08.2014 al 31.10.2015 ha potuto esercitare la sua abituale attività d'infermiera nella misura del 50%, del suo normale 50%.
L'IL nell'abituale attività andrebbe pertanto cortesemente modificata come segue:
100% dal 07.10.2013 al 31.07.2014
75% dal 01.08.2014 e continua (ciò poiché dall'agosto 2014 non si è più assistito ad un peggioramento dello stato clinico). (Doc. 131 incarto AI)
Il 25 luglio 2017 il medico SMR ha così risposto:
" Le considerazioni riportate nel rapporto finale si basano sulla perizia pluridisciplinare __________ (__________) del 2 giugno 2016, la quale appare plausibile. Dalla perizia emerge che l'assicurata è inabile al lavoro al 100% dal 7 ottobre 2013 per l'attività di infermiera.
L'assicurata sarebbe riuscita ad esercitare l'attività di infermiera nel periodo dal 1° agosto 2014 al 31 ottobre 2015 nella misura del 50% (nell'ambito del contratto al 50%). Dal 1° agosto 2014, lo stato di salute sarebbe invariato.
Non è documentato un miglioramento dello stato di salute dal 1° agosto 2014. Sotto questo aspetto non ci sono motivi per discostarsi dalle conclusioni dei periti. Non sappiamo come (con quale rendimento) ha lavorato l'assicurata, in ogni caso non sembra che l'attività lavorativa svolta per un anno e due mesi abbia avuto delle ripercussioni negative sullo stato di salute.
Prendo atto di questo fatto, per modificare eventualmente le conclusioni dei periti bisognerà sottoporre il caso al centro peritale che ha eseguito la perizia pluridisciplinare.” (Sottolineatura del redattore; doc. 448 incarto AI)
Ora, nella decisione contestata, con effetto al 7 ottobre 2014, la percentuale d’inabilità quale infermiera (svolta nella misura del 50%) è stata fissata al 50% mentre nella perizia pluridisciplinare l’inabilità è stata ritenuta totale come del resto ripreso dal SMR nel rapporto 8 luglio 2016 (doc. 113 incarto AI). Non solo, il 50% d’inabilità si discosta anche dal 75% d’inabilità proposto dal funzionario incaricato. Questa modifica valetudinaria è stata apportata senza che sia stato preventivamente interpellato l’__________, come del resto suggerito il 25 luglio 2017 dal medico SMR.
Tale questione merita da parte dell’Ufficio AI un approfondimento, previo coinvolgimento dei periti __________.
2.7. L’insorgente contesta il miglioramento della situazione valetudinaria, consistente nell’aumento della capacità lavorativa sino al 100% in attività adeguate, fissato dall’Ufficio AI dal mese di gennaio 2015 (cfr. rapporti 6 e 8 luglio 2016 del SMR; doc. 111 e 113 incarto AI).
Va qui rilevato che la succitata data è determinata nella perizia pluridisciplinare dell’__________, le cui risultanze non sono state contestate dall’assicurato. Dal punto di vista retrospettivo, in attività adeguate i periti hanno valutato un grado d’abilità del 50% dal giugno 2014 e del 100% dal 1° gennaio 2015 (“… Die Angaben einer vollen Arbeitsfähigkeit in einer adaptierten Tätigkeit gelten mit Sicherheit ab Gutachtenszeitpunkt. Arbiträr kann retrospektiv von Juni 2014 bis Dezember 2014 eine Arbeitsunfähigkeit bzw. Arbeitsfähigkeit von 50% abgenommen werden, ab Januar 2015 sind die aktuellen Angaben gültig." (Sottolineatura del redattore; pag. 376 incarto AI).
Vero che, come sostenuto in sede di ricorso, nel rapporto 11 agosto 2015 il SMR aveva considerato una totale inabilità lavorativa dal 1° dicembre 2014 (doc. 69 incarto AI). Tuttavia si trattava della valutazione dell’abituale attività ed inoltre del rapporto accompagnatorio della richiesta di perizia, motivo per cui non è rilevante per definire il momento del miglioramento.
Assume invece valore probatorio, ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.4), il rapporto 2 giugno 2016 dell’__________ frutto di un’accurata, dettagliata e convincente perizia pluridisciplinare, la quale del resto, come detto, non è stata contestata dalla ricorrente.
Ne consegue che, in attività adeguate, la totale abilità in attività adeguate dal 1° gennaio 2015 va confermata.
2.8 La ricorrente sostiene un peggioramento delle condizioni cliniche dopo la perizia __________.
Lo scarno certificato del medico curante del 21 novembre 2017, attestante nell’ultimo anno un peggioramento della sintomatologia dolorosa con conseguente esclusione di un’abilità del 100% in un’attività idonea, non risulta idoneo a rendere verosimile una modifica dello stato di salute (doc. L).
Diversa è invece la situazione risultante dal rapporto 16 novembre 2017 sempre del medico curante. Poste le diagnosi di “Carcinoma duttale invasivo seno sx BRE 1 pNO (0/3) QIE, in situ QSE con:
" (…)
La paziente dall'ultima valutazione del giugno 2016 presenta un peggioramento della sintomatologia dolorosa sia a livello cervicale e lombare con episodi di Lombosciatalgia L5 a sx.
A livello tiroideo c'è stato un peggioramento della funzionalità e quindi aumento del dosaggio ormonale (Euthyrox).
La paziente presenta inoltre un Tinnitus di nuova insorgenza associato a vertigini per cui è previsto un controllo specialistica dal Dr. __________ (__________).
Anche i dolori a livello delle articolazioni legato alla poliartralgia hanno avuto un peggioramento.
Da tutto quanto sopra descritto la paziente è sempre più in difficoltà a svolgere il lavoro di insegnante.” (doc. L1)
Secondo l’amministrazione:
" (…)
Tuttavia, il referto prodotto non propone dati clinici oggettivanti una modifica della Situazione dell'assicurata ed influenti sulle limitazioni funzionali come anche sulla capacità lavorativa residua rispetto a quanto concluso con perizia del 2 luglio 2016 dal Centro __________ - __________
In assenza di elementi oggetti giustificanti una diversa valutazione del caso continuano ad avere pieno valore probante le conclusioni peritali rese dall'__________. (…)” (doc. VIII)
Ora, è vero che il medico curante non ha specificato in dettaglio i peggioramenti a livello cervicale e lombare, come pure delle articolazioni, ma è altrettanto vero che la perizia dell’__________ risale al giugno 2016 e che nel frattempo è insorto un tinnitus associato a vertigini sottoposto a controllo medico. In queste circostanze la fattispecie merita di essere approfondita, in particolare per quel che concerne le affezioni reumatologiche/ortopediche con riferimento alle attività ancora da considerare esigibili.
2.9. Per quel che concerne la valutazione economica va detto quanto segue.
In merito al grado d’invalidità nell’attività d’infermiera svolta al 50%, l’amministrazione ha in sostanza applicato il cosiddetto raffronto percentuale avendo infatti ritenuto che, con effetto dal 7 ottobre 2014, l’assicurata “non avrebbe potuto meglio migliorare la sua capacità lavorativa residua in attività alternative, si ritiene al 50% d’inabilità lavorativa corrisponda un grado d’invalidità della medesima entità”. Questo TCA non condivide tale valutazione poiché, come visto, dalla perizia __________ è risultata in attività adeguate un’inabilità lavorativa del 50% dal 1° giugno 2014 al 31 dicembre 2014 e del 100% dal 1° gennaio 2015.
Nulla da eccepire riguardo all’attività di formatrice ed infermiera pediatrica, ritenuto che il danno alla salute non ha causato alcun discapito economico.
Non condividibile è la definizione del grado d’invalidità quale terapista complementare indipendente. Dall’inchiesta per indipendenti del 25 agosto 2016 è risultato impossibile effettuare un calcolo della perdita di guadagno, poiché prima del danno alla salute l’attività in questione risultava costantemente in perdita. Tuttavia non si capisce il motivo per cui in queste circostanze l’amministrazione ha ritenuto esigibile un cambio di attività. Determinante è che prima dell’ottobre 2013 i redditi aziendali fiscalmente esposti erano costantemente in negativo indipendentemente dalle condizioni di salute dell’assicurata. In questo senso questo Tribunale non condivide quanto riportato dall’ispettore AI ossia che “come si evince dai conti sopra esposti l’assicurata nella propria attività indipendente riscontra già da anni delle perdite legate alla malattia che la affligge” (pag. 425 incarto AI).
Pertanto in questo campo di attività il grado d’invalidità è nullo.
Da ultimo, il TCA non può confermare la nuova ripartizione lavorativa legata al miglioramento valetudinario del gennaio 2015. Dagli atti non si desume il motivo per cui l’assicurata deve essere considerata come dipendente al 92%. Infatti è verosimile che da valida l’assicurata avrebbe continuato a svolgere le diverse attività di cui sopra. Pertanto la ripartizione definita con effetto dall’ottobre 2014 va estesa anche dopo il 1° gennaio 2015.
2.10. Quanto al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011)“.
Nella fattispecie concreta, come visto sopra (cfr. consid. 2.6 e 2.7), dal punto di vista medico la presente vertenza necessita di un approfondimento circa l’inabilità lavorativa quale infermiera, rispettivamente della situazione valetudinaria successiva alla perizia __________ sino al momento della presente decisione che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2).
Sulla base delle risultanze mediche, l’Ufficio AI dovrà in seguito stabilire il grado d’invalidità delle singole attività (ridefinite come dai consid. 2.5 e 2.9) conformemente al consid. 2.9, stabilendo in seguito il grado d’incapacità al guadagno globale.
In queste condizioni, in accoglimento del ricorso, viste la non completa istruzione della causa da parte dell’amministrazione, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati a quest’ultima affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci in merito ad un eventuale diritto alla rendita dell’assicurata.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione 4 ottobre 2017 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni