Raccomandata
Incarto n. 32.2017.186
BS/sc
Lugano 9 luglio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 settembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1973, di nazionalità italiana, da ultimo attivo quale aiuto giardiniere, nel gennaio 2014 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di un infortunio occorsogli nel maggio 2013 e preso a carico dalla __________ (doc. 3 incarto AI).
Sulla base dell’istruttoria eseguita dall’assicuratore contro gli infortuni, con progetto di decisione 30 giugno 2017 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni in quanto, da una parte, al momento dell’insorgenza dell’invalidità (maggio 2014) l’interessato non aveva contribuito almeno un anno all’AVS e, dall’altra, non presentava un grado d’invalidità pensionabile (doc. 83 incarto AI).
A seguito di un aggiornamento degli atti LAINF del settembre 2017 – dal quale è in particolare risultato che l’assicuratore contro gli infortuni, contrariamente a quanto precedentemente valutato, aveva ritenuto l’assicurato abile dal 1° ottobre 2017 al 70% in attività adeguate –, riesaminata la fattispecie nel senso di riconoscere un grado d’invalidità del 48%, con decisione del 29 settembre 2017 l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di prestazione in assenza del periodo contributivo assicurativo minimo. L’amministrazione ha confermato l’assenza dei presupposti per avviare dei provvedimenti professionali (doc. AI 91 incarto AI).
1.2. Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, è tempestivamente insorto al TCA, postulando in via principale il riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità dal 1° maggio 2014 (alla scadenza dell’anno di attesa) e, in via subordinata, di essere posto al beneficio di provvedimenti d’integrazione.
Egli sostiene di presentare il necessario anno di contribuzione presso l’AVS e pertanto ritiene dati i presupposti per il pagamento di una rendita d’invalidità poiché:
" (…)
Dal CV del signor RI 1 emerge che egli abbia lavorato e “cotizzato” a sufficienza (CV).
Egli ha lavorato e contribuito in Svizzera dal settembre 2012 al dicembre 2012 e dal marzo 2013. Nel maggio 2013 è rimasto vittima dell’infortunio alla base degli attuali problemi di salute.
Nei fatti, il rapporto di lavoro sarebbe proseguito oltre il maggio 2013, posto come datore di lavoro e dipendente fossero concordi nel voler continuare con la collaborazione.
Il datore di lavoro indica difatti nel certificato di lavoro del 22.5.2014 che il signor RI 1 era un dipendente apprezzato, fidato e puntuale che ha sempre svolto perfettamente il lavoro affidatogli e che alla scadenza del permesso di 90 giorni sarebbe stata intenzione del datore di lavoro assumerlo sempre in qualità di aiuto giardiniere con un contratto di durata indeterminata (cfr. certificato di lavoro).
Dopo l’infortunio il signor RI 1 si è trasferito in Ticino allorquando aveva una relazione sentimentale con la signora __________. A mente del ricorrente egli era pertanto astretto al pagamento dei contributi AVS/AI con conseguente adempimento delle condizioni contributive ai fini del riconoscimento della rendita d’invalidità. (…)” (doc. I)
Quanto alla mancata adozione di provvedimenti integrativi, sostiene che al riguardo la decisione impugnata difetti della necessaria sufficiente motivazione.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso. Conferma l’assenza dell’anno di contribuzione minima all’AVS ritenendo che determinanti sono i contributi effettivamente versati (settembre – dicembre 2012 e marzo – giugno 2013) e non le mere dichiarazioni del datore di lavoro di voler continuare il rapporto lavorativo con l’assicurato in assenza di un danno alla salute. Dopo aver nuovamente sottoposto il caso all’esame del consulente in integrazione professionale, l’amministrazione ribadisce che non vi sono i presupposti per intraprendere provvedimenti professionali, ricordando la possibilità di un aiuto al collocamento.
1.4. Il 3 gennaio 2018 il ricorrente ha prodotto un certificato di dimora del Comune di __________ (XV) ed il 9 gennaio 2018 la documentazione relativa alla richiesta di assistenza giudiziaria (XVIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato, cittadino italiano, ha diritto ad una rendita ordinaria d’invalidità o meno.
2.3. Decisivo per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI (nella versione applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio 2008), che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato) siano stati pagati i contributi per almeno tre anni. Per determinare ciò, occorre stabilire quando si è manifestata l'invalidità (cfr. sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.1; sentenza I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid. 1.1).
Secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. L’invalidità è da considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149; DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è stata presenta la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazioni è stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprigli un diritto a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).
L’insorgenza dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 4, n. 140 pag. 51). Trattandosi del diritto alla rendita, l’invalidi-tà insorge quando la capacità al guadagno dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili, ha avuto un’incapa-cità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento (art. 28 LAI).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.
2.4. Secondo l'art. 6 cpv. 2 LAI, il diritto di un cittadino straniero a una prestazione è subordinato al fatto che, all'insorgere dell’invalidità, siano stati pagati i contributi almeno per un anno intero (tre anni per una rendita d’invalidità: cfr. art. 36 cpv. 1 LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni. Se una persona è già invalida (almeno) nella misura del 40% al momento della sua prima entrata in Svizzera, ciò significa che l'evento assicurato specifico per il diritto alla rendita d'invalidità è subentrato prima che le menzionate condizioni potessero realizzarsi. Se dopo l'entrata in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita un'attività lavorativa, essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI e tenuta a versare i contributi. Se con l'andare del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano, si pone la questione di sapere se la persona interessata possa o meno fare valere un diritto alla rendita (sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
2.5. Come detto, decisivo per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2008, che all'insorgere dell'invalidità siano stati pagati i contributi per almeno 3 anni interi (fino al 31 dicembre 2007: un anno).
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71; cfr. anche marg. no. 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS). Secondo il TF quest’ultima condizione non crea una discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.).
2.6. Nella fattispecie concreta è incontestato che l’assicurato, al momento dell’insorgenza dell’invalidità (maggio 2014), ha contribuito all’AVS dal 1° settembre al 31 dicembre 2012 e dal 1° marzo al 30 giugno 2013 a seguito dell’attività lavorativa svolta presso la __________ (cfr. estratto conto individuale in doc. IX, cfr. anche Formulario E 207 in pag. 98 incarto AI), per complessivi 8 mesi.
Non presentando almeno un anno di contribuzione svizzera, i periodi contributivi italiani (cfr. attestato concernente la carriera assicurativa in Italia doc. 74 incarto AI) non sono pertanto rilevanti. Non adempiendo di conseguenza al requisito assicurativo di cui all'art. 36 cpv. 1 LAI l’Ufficio AI ha rettamente respinto la domanda di prestazioni.
Altrettanto rettamente in sede di risposta l’amministrazione ha fatto presente che determinanti sono i contributi effettivamente versati e “non mere dichiarazioni di intenti circa la volontà di continuare a contribuire in assenza del danno alla salute”.
Non rilevante è il trasferimento dall’Italia in Ticino dell’assicu- rato presso la signora __________ (domiciliata a __________; cfr. pag. 97 incarto AI) avvenuto, a detta dell’insorgente, dopo l’infortunio. Da una parte non risulta che egli abbia contribuito all’AVS come persona senza attività lucrativa (come tale, se non affiliato d’ufficio, egli doveva annunciarsi presso la Cassa di compensazione, cfr. art. 64 cpv. 5 LAVS) e tantomeno prima dell’insorgenza dell’invalidità.
Dal certificato di dimora del 28 dicembre 2017 risulta che l’assicurato è stato dimorante a __________ dal 1° settembre 2016 al 31 ottobre 2017, quindi un periodo successivo al maggio 2014, motivo per cui eventuali contribuzioni svizzere (del resto non figuranti nel conto individuale AVS) non sono rilevanti.
In queste circostanze, venendo a mancare il periodo contributivo minimo ex art. 36 cpv. 1 LAI rettamente l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita d’invalidità.
2.7. Il ricorrente sostiene come la decisione impugnata sia insufficientemente motivata riguardo alla non adozione di provvedimenti professionali.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
In questo senso, nell’ambito della procedura di preavviso ai sensi dell’art. 57a cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI non può limitarsi a prendere conoscenza delle obiezioni sollevate da un assicurato nell’ambito delle procedura di audizione preliminare ed esaminarle: esso deve nella sua decisione di reiezione indicare i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, ad art. 57a p. 476).
Infine, ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437).
Va poi ricordato che secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).
Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).
Ritornando al caso in esame, in merito alla valutazione da parte dell’amministrazione di non intraprendere provvedimenti integrativi nella decisione contestata è stato rilevato quanto segue:
" (…)
Per quanto invece concerne la mancata adozione di provvedimenti professionali si specifica chiaramente, come già espresso dal Servizio d’Integrazioni Professionale, che visto l’iter scolastico e professionale, non vi sono i presupposti per attuarne. Vi sono inoltre sufficienti attività sul libero mercato del lavoro, rispettose delle limitazioni funzionali residue dell’assicurato, che possono essere svolte.
Alcune di queste sono l’addetto qualità/imballaggio/confezione nel settore industriale orologiero, l’addetto al controllo e all’imballaggio/etichettatura nel settore farmaceutico e/o alimentare, l’addetto all’assemblaggio di pezzi elettronici ed ingranaggi, portiere d’albergo, aiuto fiorista, …
Da questo punto di vista le osservazioni vengono respinte.
Si ricorda comunque che, previa richiesta scritta, l’Ufficio vaglierà la possibilità di conferire un aiuto al collocamento.” (incarto AI pag. 200)
L’amministrazione ha fatto riferimento al rapporto 7 giugno 2017 del consulente in integrazione professionale che il legale ha avuto la possibilità di leggere avendo ricevuto in data 1. agosto 2017 dall’Ufficio AI copia dell’intero incarto (pag. 189 incarto AI).
In queste circostanze la censura dell’assicurato di carente motivazione della decisione impugnata non può essere tutelata.
Va poi segnalato che pendente causa la presente fattispecie è stata nuovamente sottoposta all’esame del consulente IP il quale con rapporto 27 novembre 2017 ha rilevato:
" L’esame del caso permette di esprimere le seguenti osservazioni e conclusioni.
Come già riportato nel rapporto del 7 giugno 2017, la decisione di non riconoscere dei provvedimenti professionali, è legata alla possibilità di riconoscere una riqualifica professionale. Il motivo è dato dal fatto che, visto la diagnosi, i limiti funzionali e l’età dell’assicurato, si ritiene che l’assicurato non disponga di un sufficiente bagaglio attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di attività avanzata e qualificata. Inoltre, valutando le diverse esperienze lavorative passate, l’assicurato ha dimostrato di essere in grado di scegliere l’attività professionale a lui più confacente e di sapersi adattare ai vari contesti. Per questo motivo non si ritiene necessario un orientamento professionale.
D’altra canto, come sempre già riportato nello stesso rapporto, viene data la possibilità all’assicurato, di beneficiare dell’aiuto al collocamento, come da art. 18 della LAI.
Per iscritto, l’assicurato deve richiedere tale prestazione e, se nel caso ci fosse un datore di lavoro a disposizione, potrebbe beneficiare di provvedimenti professionali, mirati al nuovo contesto lavorativo (formazione ad hoc).
Per questo motivo, si precisa che non c’è stato nessun rifiuto generale alla paletta delle prestazioni AI.
In aggiunta, è importante sottolineare, che le diverse attività elencate, sempre nello stesso rapporto, sono professioni esigibili e accessibili direttamente da parte dell’assicurato senza necessitare di formazioni specifiche.
Per quanto riguarda il nuovo grado d’invalidità del 48%, si può tranquillamente afferma che non cambia in nessuna maniera la valutazione fatta il 7 giugno 2017.
Invece, la considerazione sulla praticabilità da parte dell’assicurato, dell’attività di aiuto giardiniere al 70%, rimando alle successive considerazioni mediche fatte dalla __________.
L’assicurato è considerato abile in un’attività adeguata al 70% che comporti un’attività di media intensità e richiede uno sforzo cognitivo lieve. Pertanto, non è considerato più abile come aiuto giardiniere.
Per contro, attività nel settore della floricoltura è sufficientemente vasto e rispettoso dei limiti funzionali dell’assicurato. Questa attività, come anche le altre attività elencate, sono accessibili senza formazioni specifiche.” (doc. IX/3)
Questo TCA condivide le motivazioni esposte dal consulente IP, potendo l’assicurato sfruttare al meglio la sua residua capacità lavorativa in altre attività adeguate senza che siano necessarie delle misure professionali integrative.
2.8. In conclusione, visto quanto sopra a giusta ragione l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Confermata la decisione contestata, il ricorso dev’essere di conseguenza respinto.
2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell’insorgente che ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.10. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i motivi di un diniego di rendita e l’insorgente non ha prodotto alcuna documentazione atta a comprovare l’anno di contributivo all’AVS.
In simili condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti