Raccomandata
Incarto n. 32.2017.182
rg/sc
Lugano 18 gennaio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 settembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 27 settembre 2017, confermando il preavviso del 9 giugno 2017 l’Ufficio AI – sulla base in particolare della perizia __________ del 23 novembre 2015 e delle successive annotazioni SMR (doc. AI 99, 100, 117, 124, 136, 139, 152) – ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità 80%) dal 1. marzo 2014, ad una rendita intera (grado d’invalidità 100%) da agosto 2014 ad agosto 2015, con successiva esclusione del diritto alla rendita (grado AI 20%) a far tempo dal 1. settembre 2015;
con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base della presa di posizione SMR del 7 novembre 2017 – secondo cui “In considerazione del lungo tempo trascorso dall’ultima perizia __________ del 23.11.2015 e soprattutto in considerazione della necessità di dirimere qualsiasi dubbio circa l’eventuale presenza di un peggioramento dello stato di salute dell’A. (anche in considerazione delle ripetute attestazioni della neurologa curante Dr.ssa med. __________), si rende necessaria una perizia pluridisciplinare __________ di decorso, avente lo scopo di valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’A. dal settembre 2015 ad oggi, rispettivamente la CL per l’abituale attività di addetto alla vendita e per attività adeguate, con menzione delle limitazioni funzionali residue” (cfr. IV/1) – postula la retrocessione degli atti per i necessari accertamenti medici;
con scritto 8 gennaio 2017 il patrocinatore dell’insorgente, presa conoscenza della risposta di causa, ha comunicato che “con riferimento al ricorso in oggetto e all’assegnazione 23 novembre 2017 (con relativa proroga) di un termine per osservazioni scritte, si conferma la correttezza delle motivazioni e delle conclusioni del ricorso. Considerata la complessità della diagnosi e la sua evoluzione negativa, l’assicurato concorda con la proposta dell’AI dell’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti per una adeguata rivalutazione medica e nuova decisione” (cfr. VIII);
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);
nel caso concreto, considerate le risultanze mediche agli atti, tenuto conto del fatto che la perizia pluridisciplinare __________ risalga al mese di settembre 2015, considerato come debba notoriamente essere valutata da parte dell’amministrazione la situazione invalidante sino all’emanazione della decisione impugnata (settembre 2017; sul punto cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1997, p. 335) e come in concreto alla luce in particolare della refertazione medica richiamata e prodotta col gravame (in parte già presente agli atti AI) – in specie le valutazioni diagnostiche e della capacità lavorativa espresse dalla neurologa curante (sub doc. F) che a diverse riprese nel corso del 2016 già aveva evidenziato uno stato di salute compromettente in maniera importante l’esercizio di un’attività lavorativa (doc. AI 114, 118, 134, 147, 148), nonché la valutazione dell’internista curante (sub doc. G) – appare in effetti data la necessità di procedere ad una valutazione pluridisciplinare di decorso come proposto dal SMR (cfr. supra) onde valutare l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato sino a settembre 2017 e la conseguente sua capacità lavorativa nell’attività intrapresa ed in eventuali altre attività adeguate, con anche, se del caso, consecutiva nuova valutazione professionale ed economica (cfr. doc. AI 138 e 141);
in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011. 115 del 27 ottobre 2011);
nel caso concreto, stante l’evidente necessità – già desumibile dall’incarto AI – di completare gli accertamenti, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda ad una valutazione pluridisciplinare di decorso come indicato in risposta di causa, in esito alla quale, effettuate le necessarie valutazioni economiche, dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;
secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;
stante l’esito del gravame, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 2'000.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 27 settembre 2017 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 2’000.-- per ripetibili (IVA Inclusa);
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti