Incarto n. 32.2017.181
FS
Lugano 28 giugno 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 28 settembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale ausiliaria di cucina presso l’Hotel __________ (doc. AI 5/19-25), nel mese di febbraio 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2/5-2).
Con decisioni 18 settembre 2009, preavvisate con progetto 19 maggio 2009 (doc. AI 57/153-156 e 58/157-160), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2009 e ad una rendita intera dal
In esito al ricorso inoltrato contro le decisioni del 18 settembre 2009 (doc. AI 69/183-187), con STCA del 25 marzo 2010 (doc. AI 83/390-413), questo Tribunale ha annullato le decisioni impu-gnate e rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché – in applicazione del metodo misto (salariata al 50% e casalinga al 50%) e ritenuto che l’anno di carenza è terminato con il mese di febbraio 2007 –, esperiti i necessari accertamenti, si pronunciasse nuovamente sul diritto a prestazioni.
Il ricorso inoltrato contro la STCA del 25 marzo 2010 è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con STF 9C_373/2010 dell’11 ottobre 2010 (doc. AI 91/455-461).
Con decisione 7 maggio 2012 – a seguito della succitata STCA di rinvio del 25 marzo 2010, dopo aver esperito i necessari accertamenti medici ed economici – l’Ufficio AI ha “soppresso” il diritto alla rendita con effetto dal 1. luglio 2012 e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 129/547-550).
In esito al ricorso inoltrato contro la decisione del 7 maggio 2012 (doc. AI 135/562-572), con STCA del 20 febbraio 2013 (doc. AI 161/760-801), questo Tribunale – precisato come con la decisio-ne del 7 maggio 2012 l’Ufficio AI avesse in realtà negato il diritto ad una rendita – ha respinto il ricorso e contestualmente rinviato gli atti all’amministrazione affinché trattasse la perizia del 27 agosto 2012 del dr. __________ quale nuova domanda.
La STCA del 20 febbraio 2013 è stata confermata dal Tribunale federale con STF 9C_240/2013 del 22 ottobre 2013 che, nella misura in cui l’ha ritenuto ammissibile, ha respinto il ricorso interposto contro la succitata STCA del 20 febbraio 2013 (doc. AI 168/833-844).
L’Ufficio AI, in ossequio a quanto indicato nella STCA del 20 febbraio 2013, ha proceduto ad ulteriori accertamenti – vedi la perizia pluridisciplinare del SAM del 17 dicembre 2014 (doc. AI 169/906-961), il rapporto finale SMR del 22 dicembre 2014 (doc. AI 197/962-964), l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 24 aprile 2015 (doc. AI 201/968-974) e le tabelle con allegata la riduzione del reddito ipotetico da invalido allestite il 5 maggio 2015 (doc. AI 202/975-979 e 203/980) – e, con decisioni del 9 dicembre 2015, preavvi-sate il 6 maggio 2015 (doc. AI 205/983-986), ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2013 (grado d’invalidità 40% secondo la media retrospettiva e del 43% dal 1 agosto 2013 secondo l’art. 88a OAI).
Le decisioni dell’Ufficio AI del 9 dicembre 2015 sono cresciute incontestate in giudicato (doc. AI 215/1003-1008 e 216/1009-1014).
1.2. Sostenendo un peggioramento del proprio stato di salute, RI 1, nel mese di luglio 2017, ha inoltrato una domanda di revisione (doc. AI 219/1020-1028).
Con scritto dell’8 agosto 2017 all’Ufficio AI, riferendosi al progetto di decisione del 14 luglio 2017 con cui l’amministrazione le aveva preavvisato la non entrata in materia sulla richiesta di revisione (doc. AI 220/1029-1032 e 221/1033), l’assicurata ha indicato il nome dei propri medici curanti precisando che gli stessi potranno confermare il peggioramento dello stato di salute (doc. AI 224/1036).
L’assicurata, così espressamente invitata (cfr. doc. AI 226/1040), ha trasmesso all’Ufficio AI il rapporto medico dell’8 settembre 2017 del dr. __________ (doc. AI 226/1041).
Sottoposto il rapporto del dr. __________ al proprio servizio medico (SMR) per una presa di posizione (doc. AI 227/1042), con annotazione del 26 settembre 2017 il dr. __________ del SMR ha ritenuto la certificazione dello specialista curante insufficiente per comprovare una modifica sostanziale e prolungata dello stato di salute. Pertanto, con decisione del 28 settembre 2017, l’Ufficio AI ha confermato la non entrata in materia sulla richiesta di revisione (doc. AI 229/1044-1047).
1.3. Contro la succitata decisione del 28 settembre 2017 l’assicurata ha interposto il presente ricorso completato, visto il decreto del vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 30 ottobre 2017 (II), con scritto dell’11 novembre 2017 (I e III con allegati i doc. B/1-2).
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata (VI). Sostiene che il certificato medico prodotto con il ricorso “(…) è già stato esaminato dal SMR, che in assenza di dati clinici le conclusioni espresse non evidenziano una rilevante modifica dello stato di salute psichico dell’assicurata rispetto a quanto accertato nella precedente procedura (…)” (VI, pag. 2).
1.5. Con scritti del 12 dicembre 2017 (VIII e VIII/1) e del 26 ottobre 2017 (alla posta il 30 gennaio e pervenuto al TCA il 31 gennaio 2018; XII e XII/1-3), l’assicurata ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica sulla quale l’Ufficio AI si è pronunciato con le rispettive osservazioni dell’11 gennaio 2018 (X) e dell’8 febbraio 2018 (XIV).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di revisione presentata dall’as-sicurata nel luglio 2017 (cfr. consid. 1.2).
2.3. Secondo l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto al-l'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle presta-zioni.
Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidi-tà o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (si tratta dell’attuale art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1. gennaio 2012). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invaliden-rentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subìto una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzial-mente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando la giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).
Il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisio-ne) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’ammini-strazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5).
Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; STF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011, STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 tutte con riferimenti). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3). In questo senso nella succitata STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 il TF ha, in particolare, rilevato che “(…) adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). (…).” (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 2.3).
2.5. Nel caso in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisioni 9 dicembre 2015 (cresciute incontestate in giudicato) l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2013.
In quell’ambito, nel rapporto finale SMR del 22 dicembre 2014 (doc. AI 197/962-964) – fondandosi sulla perizia pluridisciplinare del 17 dicembre 2014 del SAM (doc. AI 196/906-961), riassunta la situazione medica “(…) nuova domanda per possibile peggioramento da 8.2012 dopo rifiuto con sentenza del TF del 4.11.2013 (decisione del 7.5.2012), grado AI 36% (salariata 50% aus. cucina, casalinga 50%). Attuale rivalutazione peritale in ambito SAM 11.2014: reuma: IL 30% quale ausiliaria, 0% in attività adatta, 10% quale casalinga; assenza di impedimento neurologico; psi: impedimento del 60% quale salariata e 20% quale casalinga, criteri di __________ in parte adempiuti (…)” e poste le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: “(…) Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità F 33.1. Sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4. Sindrome cervicospondilogena e lombospondilogena cronica bilaterale. Periartropatia omeroscapolare a destra. Sindrome femoropatellare a destra (…)” (doc. AI 197/962) –, il dr. __________ ha confermato un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività dal 2008 e dal 27 agosto 2012 del 70% nell’attività abituale di ausiliaria di cucina e del 60% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.
In effetti, i periti del SAM, circa la valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa e il momento in cui può essere considerata valida, si sono così espressi: “(…) L’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A. nell’attività da ultimo esercitata come ausiliaria di cucina presso un hotel è considerata nella misura del 30%, inteso come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 196/931) e “(…) rispetto alla perizia psichiatrica del 14.1.2011 effettuata dalla dr.ssa med. __________ per conto del centro peritale per le Assicurazioni Sociali di __________, il nostro consulente in psichiatria constata un peggioramento della condizione clinica come descritto nella perizia psichiatrica del Dr. med. __________ del 27.8.2012, che giustifica, secondo il Dr. med. __________, un incremento della percentuale di incapacità lavorativa a partire dalla perizia del Dr. med. __________ di agosto 2012. Si ritiene pertanto che la capacità lavorativa globale nella misura del 30% descritta al punto 8.1.2 valga a partire da agosto 2012 fino a oggi e continua. (…)” (doc. AI 196/934). Quanto alla capacità lavorativa in un’attività adeguata i periti del SAM hanno concluso che “(…) in un’attività confacente allo stato di salute, che tiene in considerazione le limitazioni descritte, la capacità lavorativa globale è da considerarsi nella misura del 40%. (…)” (doc. AI 196/935).
Avuto riguardo alla capacità lavorativa in ambito domestico i periti del SAM hanno indicato che “(…) come casalinga viene valutata una capacità lavorativa globale del 70%, consigliando l’esecuzione di un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica. (…)” (doc. AI 196/935).
Dal canto suo l’assistente sociale, nell’“Inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica” del 24 aprile 2015 (doc. AI 201/968-974), è giunta ad una percentuale di invalidità totale del 28%.
2.6. Nell’ambito della domanda di revisione del luglio 2017 (cfr. consid. 1.2) all’Ufficio AI è pervenuto il rapporto medico dell’8 settembre 2017 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore: “(…) Con la presente attesto cha la signora RI 1 nata il 20.07.1961 e residente a è seguita presso il mio studio dal 05.01.2007. Ho potuto valutare la situazione clinica della paziente in data 28.08.2017 constatando un netto peggioramento dello stato psichico in relazione al ricovero in urgenza del marito presso Ospedale __________ di __________ per una paralisi degli arti inferiori. Questo evento improvviso e traumatico ha inciso sulla componente timica della signora RI 1 provocando uno stato di profonda prostrazione. Malgrado essa segua scrupolosamente le proposte terapeutiche concordate constato un peggioramento del suo stato di salute. Propongo agli organi competenti dell'Assicurazione Invalidità di poter riesaminare il grado di incapacità lavorativa attuale. (…)” (doc. AI 226/1041).
Questo Tribunale, vista la stringatezza del rapporto medico nel quale nemmeno si esprime sulla capacità lavorativa e con indicazione del tutto generica di peggioramento dello stato di salute, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5), deve concludere che con il certificato del dr. __________ l’insorgente non ha in nessun modo reso verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita.
In questo senso a ragione il medico SMR dr. __________, nell’annota-zione del 26 settembre 2017, ha concluso che “(…) l’attuale certificazione del dr. __________ è insufficiente per comprovare una modifica sostanziale e prolungata dello stato di salute dell’assicurata. Dal certificato risulta un peggioramento reattivo a evento esterno, il certificato non contiene una precisa diagnosi psichiatrica. (…)” (doc. AI 228/1043).
In effetti, il dr. __________ non adduce alcun motivo oggettivo a sostegno del constatato peggioramento dello stato di salute e non si pronuncia sulla capacità lavorativa limitandosi a proporre all’amministrazione di procedere ad un riesame del caso.
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alla documentazione medica prodotta dall’insorgente in sede di procedura ricorsuale con lo scritto del 12 dicembre 2017 (VIII con allegato VIII/1) e con quello datato 26 ottobre 2017 ma pervenuto al TCA il 31 gennaio 2018 (XII con allegati XII/1-3).
Infatti – a prescindere dal fatto che secondo la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in considerazione in quanto tardive (cfr. STF 8C_65/2018 del 14 febbraio 2018, consid. 4,1; 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.1; 8C_196 2008 del 5 giugno 2008 e I 734/05 dell’8 marzo 2006 –, questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi e può pertanto fare proprie le osservazioni dell’11 gennaio e dell’8 febbraio 2018 (X e XIV) con le quali l’Ufficio AI ha concluso che “(…) si prende atto del referto generico reso dal dr. med. __________ il 11 dicembre 2017 e proposto pendente ricorso dalla signora RI 1. Il medico citato, specialista in chirurgia FMH, si esprime in ambito psichiatrico, campo non di sua specializzazione, e riprende elementi generici senza precisare diagnosi secondo i noti criteri internazionali o elementi clinici oggettivi propendenti per una modifica dello stato di salute. (…)” (X, pag. 1) rispettivamente che “(…) in merito alle prime due pagine prodotte trattasi del rapporto redatto dal dr. med__________ il 5 gennaio 2014, già agli atti. Viene trasmesso anche il rapporto del dr. med. __________ del 10 marzo 2015, non presente all'incarto dell'Al. Va rilevato che tale referto è stato reso alcuni mesi dopo la perizia pluridisciplinare del 17 dicembre 2014 redatta dal Servizio accertamento medico (SAM) con consulto svolto in ambito reumatologico dal perito dr. med. __________ a fine ottobre 2014, e non propone elementi diversi rispetto a quanto appurato dall'esame peritale (le diagnosi poste sono sovrapponibili a quelle espresse nella perizia del SAM; le indagini radiologiche si riferiscono a quelle del 2014, già verificate nella perizia del SAM e datate 27 ottobre 2014). Da ultimo è prodotto il documento del 23 luglio 2015 reso dalla Clinica __________ di __________ con indicazione dei medicamenti prescritti a tale momento. Tale scritto non determina nulla a livello clinico e non è atto a definire diversamente il caso rispetto alla decisione resa. (…)” (XIV).
In conclusione non avendo l’assicurata reso validamente verosi-mile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia merita conferma.
2.7. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni