Raccomandata
Incarto n. 32.2017.176
BS/sc
Lugano 14 agosto 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 settembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________ e da ultimo attivo quale pizzaiolo, nel mese di agosto 2001 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti adducendo problemi lombari e depressivi (doc. 1 incarto AI).
Con lo scopo di valutare le conseguenze del danno alla salute sulla capacità lavorativa, l’Ufficio AI ha ordinato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico (SAM). Con rapporto 18 ottobre 2002 i periti, diagnosticate una sindrome depressiva ricorrente, una sindrome da dipendenza etilica (attualmente in astinenza), una sindrome lombovertebrale (con/su discrete alterazioni degenerative L4-S1 ed insufficienza muscolare lombo-addominale), hanno valutato una capacità lavorativa del 70% in attività leggere e medie (doc. 22 incarto AI).
Con decisione del 10 ottobre 2005 l’Ufficio AI, respingendo l’opposizione con cui l’assicurato, per il tramite dell’allora suo legale, chiedeva il riconoscimento di un grado d’invalidità del 50% e dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, ha confermato il diniego di prestazioni ritenendo dato un grado d’invalidità 30% (doc. 67 incarto AI).
Il ricorso dell’assicurato contro la succitata decisione è stato respinto dal TCA con sentenza del 25 settembre 2005 (inc. 32.2005.201; doc. 76 incarto AI), cresciuta in giudicato.
1.2. Dopo una decisione di non entrata in materia del 29 agosto 2011 (doc. 97 incarto AI), nel marzo 2012 l’assicurato ha inoltrato un’altra richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 101 incarto AI).
Esperiti gli accertamenti medici, tra cui la perizia psichiatrica del 19 maggio 2013 a cura della dr. med. __________ per conto del CPAS (Centro peritale delle assicurazioni sociali) (doc. 127 incarto AI) e la perizia reumatologica 1° luglio 2013 del dr. med. __________ (doc. 131 incarto AI), ed economici, con decisione del 16 ottobre 2013, preavvisata il 6 settembre 2013, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando l’assicurato un grado d’invalidità del 3% (doc. 140 incarto AI). La decisione è rimasta incontestata.
1.3. A seguito della quarta domanda di prestazioni, inoltrata a maggio 2015, l’amministrazione ha ordinato al dr. med. __________ un aggiornamento peritale.
Sulla base delle risultanze peritali, il 20 settembre 2017 l’Ufficio AI, a conferma del preavviso decisionale del 30 marzo 2017, ha respinto la domanda dell’assicurato in base alle seguenti considerazioni:
" (…)
Per valutare il precedente diritto a prestazioni, nel luglio 2013 il Signor RI 1 stato sottoposto ad una perizia reumatologica dal Dr. __________, il quale aveva ritenuto giustificare le seguenti incapacità lavorative:
In attività abituale In attività adeguate
30% dal settembre 2002 30% dal settembre 2002
100% dal 23.04.2012 100% dal 23.04.2002
25% dal 20.07.2012 0% dal luglio 2013.
In data 01.04.2015 è pervenuta una richiesta di "rilevamento tempestivo" e considerata la nuova patologia (discopatia cervicale), siamo entrati nel merito di una nuova richiesta di prestazioni Al.
L'esauriente documentazione medica acquisita agli atti ed in particolare la perizia reumatologica effettuata dal Dr. __________ il 18.01.2016, giustifica sempre un'incapacità lavorativa del 25 % in attività abituale e dello 0 % in attività adeguate allo stato di salute.
Dal profilo reumatologico la capacità funzionale è rimasta praticamente invariata.
Dal profilo psichiatrico, il curante Dr. __________ riferisce di uno stato clinico identico a quello descritto nel precedente rapporto del 2012. Nel maggio 2013 il Signor RI 1 è già stato sottoposto a perizia psichiatrica dalla Dr.ssa __________, la quale indica che non presenta disturbo psichico con ripercussioni sulla capacità lavorativa dal febbraio/marzo 2012.
Si conferma dunque uno stato di salute invariato.
Qualora il Signor RI 1 lo desiderasse e su sua esplicita richiesta scritta, il nostro Ufficio rimane a disposizione per un aiuto al collocamento. (…)” (inc. AI pag. 524-525)
Contestualmente l’amministrazione ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio inoltrata per il tramite dell’avv. RA 1.
1.4. Contro la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendo il riconoscimento di una rendita intera.
In sintesi contesta la valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione, ritenendo indispensabile procedere ad una perizia pluridisciplinare, contenente almeno una valutazione psichiatrica. Chiede a questa Corte di nuovamente accertare se il sistema aleatorio SuisseMED@P rispetti il principio aleatorio, tenuto conto che in caso di assicurati ticinesi è praticamente sempre il SAM di Bellinzona ad effettuare le perizie pluridisciplinari. Chiede inoltre che venga convocato un pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 6 CEDU. Egli infine postula di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la valutazione medico-teorica. Inoltre rileva che le censure sollevate dal ricorrente in merito al sistema SuisseMED@P non sono rilevanti, non trattandosi in casu di una perizia pluridisciplinare.
1.6. Il 9 novembre 2017 l’assicurato ha prodotto un nuovo rapporto dell’Ospedale __________ (X) ed 5 febbraio 2018 due certificati del suo medico curante (XIV). Con osservazioni 11 gennaio 2018 (XII) e 19 febbraio 2018 (XVI) l’amministrazione ha preso posizione in merito alla nuova documentazione prodotta.
1.7. Con scritto 19 giugno 2018 l’assicurato ha inviato il rapporto 18 giugno 2018 del suo attuale psichiatra curante, dr. __________ (XVIII). Interpellato dal TCA, il 23 luglio 2018 l’Ufficio AI ha prodotto le osservazioni del SMR in merito al succitato rapporto medico (XX).
Infine, con lettera 6 agosto 2018 il ricorrente ha preso posizione riguardo alle osservazioni dell’amministrazione, chiedendo al Tribunale di procedere direttamente ad un aggiornamento medico da lui già chiesto senza aver tuttavia ricevuto risposta (XXII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente negato il diritto alla rendita all’insorgente.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Qualora l'amministrazione entri nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta".
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.4. Nella presente fattispecie, a seguito dell’ultima domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha nuovamente incaricato il dr. med. __________ di eseguire una perizia reumatologica, quale aggiornamento di quella precedente del 1° luglio 2013 (cfr. consid. 1.2).
Nel rapporto 19 gennaio 2016 il perito, tenuto conto degli atti medici presenti nell’inserto, dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, alla raccolta dei dati soggettivi ed oggettivi, nonché ad una dettagliata valutazione (di due pagine e mezza), ha posto le seguenti diagnosi:
" (…)
Sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica bilaterale, in
Minime alterazioni degenerative della colonna cervicale
Alterazioni degenerative della colonna lombare (discopatie L4-S1, con ernia discale foraminale ed extraforaminale a sinistra L4/L5, piccola ernia discale foraminale a sinistra L5/S1)
Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale con protrazione del capo, scoliosi sinistroconvessa al passaggio toracolombare)
Decondizionamento e sbilancio muscolare Obesità (peso 91 kg / statura 172,5 cm)
Sindrome fibromialgica generalizzata. (…)” (incarto AI pag. 488)
In merito alle conseguenze sulle capacità lavorativa, egli ha concluso:
" (…)
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
Per quanto concerne la capacità funzionale e di carico residua, questa non si discosta sostanzialmente da quella profilata dal sottoscritto l'1.7.2013; giudico inoltre l'assicurato, per un lavoro adatto al suo stato di salute, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, con rendimento massimo del 100 %, da quando era stato dichiarato inabile al lavoro nel 2000.
L'ultima attività principale dell'assicurato era quella di pizzaiolo; mettendo a confronto il mansionario di questa professione con la capacità funzionale e di carico descritta nell'allegato, possiamo riconfermare una diminuzione del rendimento del 25 %, sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, a decorrere dal 28.12.2011.
Come casalingo, giudico l'assicurato, sempre a partire dal 28.12.2011, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa abituale, ma con una diminuzione del rendimento del 5 %.”
(incarto AI pag. 489)
L’Ufficio AI non ha eseguito un aggiornamento della componente extra somatica, essendo stato l’assicurato peritato nel 2013 dalla dr. med. __________ la quale non aveva riscontrato una patologia psichiatrica invalidante (doc. 127 incarto AI). A tal riguardo, nel rapporto finale del SMR (dr. med. __________) del 23 febbraio 2016 si legge quanto segue:
" (…)
Il Dr. __________, psichiatra curante, riferisce nel suo rapporto del 1° giugno 2015 di uno stato clinico identico a quello descritto nel rapporto precedente (del 21 dicembre 2012, nd.r.). Egli attesta incapacità a svolgere un’attività qualsiasi, ma non solo per motivi di salute.
L’assicurato è già stato sottoposto a perizia psichiatrica (Dr.ssa __________) in data 19 maggio 2013, dalla quale emerge che l’assicurato non presenta un disturbo psichico con ripercussioni sulla capacità lavorativa dal febbraio/marzo 2002. (…)” (incarto AI pag. 498)
Ritenuto pertanto uno stato valetudinario invariato rispetto alla situazione presente al momento della decisione 16 ottobre 2013 (cfr. consid.1.2), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.
Con il presente ricorso, l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione, sostenendo che debba essere allestita una nuova perizia psichiatra, nonché una perizia pluridisciplinare.
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Per quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre, 2017 pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale.
Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50.
2.7.
2.7.1. Nel caso concreto, il patrocinatore del ricorrente ritiene che vi sia un motivo di esclusione in quanto i periti dr. med. __________ e dr. med. __________ hanno già esaminato l’assicurato (quest’ultima lo aveva peritato nel 2002 per conto della __________; pag. 77 ss incarto AI) in precedenza.
Inoltre egli rileva che:
" Al momento in cui periti sono stati scelti, l’assicurato non era rappresentato per cui la sua passività non può assurgere, come erroneamente indicato dal TCA in due recenti sentenze (inc. no. 32.2016.133 e 32.2106.112 ambedue del 2 ottobre 2017) un motivo di rimprovero di tardività nel sostenere, come sosteniamo con il presente ricorso, che tali periti non sono indipendenti e quindi le loro perizie devono essere prese con le pinze.” (ricorso pag. 5)
Ora, questo Tribunale ribadisce come l’assicurato non abbia reagito alle comunicazioni di nomina dei periti, questo indipendente dal fatto che a quell’epoca non fosse rappresentato. Se nutriva dei dubbi sulla parzialità degli stessi avrebbe potuto chiedere l’ausilio ad una persona versata nel settore delle assicurazioni sociali, non necessariamente un avvocato. Del resto, in sede di osservazioni 10 maggio 2016 e 6 giugno 2016 al progetto di decisione 30 marzo 2016 l’assicurato, patrocinato dall’attuale legale, non ha mosso alcun appunto sulla parzialità dei succitati due medici periti (doc. 176 e 179 incarto AI)
Non è poi dato di capire quali siano le ragioni per ritenere non indipendenti i due periti. Certamente non perché hanno già avuto modo di visitare l’assicurato. Al riguardo è sufficiente fare riferimento alla STCA 32.2013.179 dell’8 aprile 2014 consid. , rettamente citata in sede di risposta, in cui questo Tribunale aveva precisato che: “ Non è infatti sufficiente che i medesimi specialisti si siano già espressi in una perizia precedente relativa alla medesima ricorrente, ritenuto che detta evenienza non basta per mettere in dubbio la parzialità dei periti e dei consulenti e/o di concludere che ciò non permetta loro di prestare l’opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità attenendosi al compito che è stato loro affidato (cfr. circa la ricusa, respinta, di un perito designato per un perizia in ambito AI e che aveva già eseguito una perizia in ambito LAINF, la sentenza 32.2012.59 del 5 giugno 2012). Infatti un intero tribunale (e di conseguenza i periti e i consulenti del SAM [cfr. DTF 120 V 364 consid. 3]), non può essere ricusato per il semplice motivo che, in un procedimento anteriore, ha deciso a sfavore dell'attuale ricorrente (cfr. DTF 114 Ia 278 consid. 1).”(consid.2.10).
2.7.2. In merito alla problematica extra somatica, va ricordato che l’assicurato è stato peritato dalla dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, la quale nel rapporto 19 maggio 2013 aveva in particolare rilevato:
" (…)
Attualmente presenta un episodio depressivo di grado lieve, senza sindrome biologica ( ridotta energia, disturbi del sonno, umore depresso; l'abbassamento del tono dell'umore, a sua detta, varia poco da un giorno all'altro ed è però sensibile alle circostanze: peggiora quando è in famiglia a causa dello stato di tensione vissuto con la moglie). La sintomatologia riferita dall'assicurato al momento della presente perizia concorda con quanto da me oggettivato: si tratta di sintomi blandi. A livello clinico oggettivo non si rilevano segni di ansia, nè deficit cognitivi, nè disturbi psicotici ma unicamente una tonalità dell'umore lievemente deflessa senza idee suicidali o idee di rovina, di colpa né dolore morale.
L'assicurato esterna preoccupazione per la propria situazione economica e per la situazione famigliare vissuta come pienamente insoddisfacente.
I sintomi causano, secondo quanto da lui riferito, sofferenza soggettiva ma non ne compromettono il funzionamento mentale e psichico come rilevato durante l'esame peritale.
L'assicurato è pertanto affetto da una sindrome depressiva ricorrente, cioè da una sindrome caratterizzata da ripetuti episodi di depressione senza alcuna storia di episodi indipendenti di esaltazione del tono dell'umore o di aumentata energia (mania).
Come è noto il primo episodio può manifestarsi a qualsiasi età; l'esordio può essere acuto ed insidioso; la durata variabile da poche settimane ad alcuni mesi.
L'assicurato ha presentato il primo episodio a 36 anni. I singoli episodi hanno avuto durata di alcuni mesi. Tra gli episodi ha manifestato una remissione completa dei sintomi
L'assicurato presenta inoltre sicuramente dal 2000 una dipendenza da sostanze alcoliche in cui si sono alternate fasi di astinenza in ambito protetto durante il secondo ricovero presso la Clinica __________ e durante il trattamento psicoterapico ambulatoriale presso il dr. __________ e fasi di consumo ripetuto.
Attualmente si definisce astinente da un anno circa.
Non presenta un disturbo di personalità.
Non presenta una sindrome somatoforme cioè non presenta sintomi somatici multipli, ricorrenti e frequenti, mutevoli, persistenti da diversi anni; non ha mai avuto una lunga e complicata serie di contatti con servizi di base specialistici nel corso dei quali potessero essere state effettuate indagini negative o operazioni inutili.
Al colloquio mostra di avere un'intelligenza normale, una buona consapevolezza della sua condizione fisica, una buona lettura della realtà e delle conseguenze finanziarie consecutive al mancato svolgimento di un'attività lavorativa.
Manifesta scarsa volontà di intraprendere un progetto concreto per un reinserimento lavorativo volto alla riappropriazione del ruolo lavorativo.
Considerata l'assenza di un episodio depressivo medio o grave, l'attuale quadro morboso non giustifica alcuna incapacità lavorativa.
Dal punto di vista medico psichiatrico l'assicurato è da considerarsi abile al 100% in ogni attività. Nella storia valetudinaria psichiatrica dell'assicurato, secondo quanto ricostruito anamnesticamente e contenuto negli atti allegati all'incarto non vi è stata, dalla perizia effettuata dai medici del SAM e dal consulente Dr. med. __________ il 02/03.09.2002 , una patologia psichiatrica che abbia inciso sulla sua capacità lavorativa. (…)” (sottolineature del redattore; incarto AI pag. 349.350)
Tale perizia è stata posta a fondamento della decisione 16 ottobre 2013 divenuta definitiva, motivo per cui non vi è più spazio per sollevare censure. A quella dettagliata ed esaustiva valutazione va data preferenza rispetto a quanto riportato nel rapporto 21 dicembre 2012 dallo psichiatra curante dr. Bielic, il quale aveva diagnosticato un disturbo depressivo ricorrente con sintomi isteriformi e deliri mistici (ICF 10: F33.2) ed attestato una totale inabilità lavorativa in tutte le attività (doc. 119 incarto AI). Nondimeno va segnalato che nella perizia la dr. med. __________ aveva riportato il tenore del colloquio avuto con lo psichiatra dr. med. __________ : “Il collega conferma la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente attuale episodio lieve e di dipendenza da sostanze alcoliche attualmente astinente” (pag. 346 incarto AI):
È vero che la perizia della dr. med. __________ risale al 2013. Tuttavia, agli atti non vi è documentazione che permetta di rilevare un peggioramento della componente extra-somatica e questo per i motivi che seguono.
Con rapporto 1° giugno 2015 lo psichiatra curante, diagnosticato un disturbo depressivo ricorrente, ha precisato che il quadro clinico è identico a quello descritto nel suo precedente rapporto 2012 e che l’assicurato “non ha attività da molti anni. Egli è incapace a svolgere un’attività qualsiasi ma non solo per motivi di salute” (sottolineatura del redattore; pag. 438 incarto AI).
Essendo lo stato clinico rimasto invariato rispetto al 2012, con annotazioni 25 agosto 2015 e 23 febbraio 2016 (doc. 160 e 169 incarto AI) il SMR rettamente non ha ritenuto che l’aspetto extra-somatico necessitasse di un ulteriore accertamento, diversamente da quello reumatologico (cfr. consid. 2.4).
In tal senso, con osservazioni 30 ottobre 2017 il dr. med. __________, specialista in psichiatrica presso il SMR, ha confermato:
" (…)
Ho preso visione degli atti medici in dossier, in particolare dei rapporti psichiatrici del Dr. __________.
Posso confermare quanto già affermato a suo tempo dal Dr. __________, cioè il Dr. __________ riporta in giugno 2015 uno status invariato rispetto al 2012. Tenuto conto che l’assicurato è stato sottoposto a perizia psichiatrica in maggio 2013, ne consegue che quanto descritto dal Dr. __________ nel 2015 è di fatto un diverso apprezzamento dello psichiatra di quanto osservato in perizia dalla Dr.ssa __________, essendo nei fatti confermato uno status invariato dal 2012.
Lo stato psichiatrico dell’assicurato è rimasto dunque invariato nel corso del tempo e si conferma integralmente il contenuto del rapporto SMR finale del 23 febbraio 2015.” (Doc. V/1)
Il ricorrente, a ragione, rileva che secondo la giurisprudenza federale in caso di fibromialgia è necessaria una perizia psichiatrica e reumatologica. Ciò che è infatti stato fatto in passato. Al riguardo va ricordato che la fibromialgia è stata diagnosticata per la prima volta nel 2013 (cfr. perizia 1° luglio 2013 del dr. med. __________) qualche mese dopo che la perita dr. med. __________ non aveva riscontrato alcuna patologia psichiatrica.
Pendente causa l’assicurato ha prodotto nuova documentazione medica, debitamente vagliata dal SMR, dalla quale non si può dedurre un aggravamento delle depressione di grado lieve diagnosticata dalla perita.
Si tratta in particolare del rapporto 7 dicembre 2017 di degenza (18.10.2017 - 24.11.2017) della Clinica __________. A tale proposito questo Tribunale non può che richiamare le pertinenti annotazioni 21 dicembre 2017 del succitato psichiatrica SMR:
" Ho preso nozione del rapporto dell'Ospedale __________ del 07.12.2017:
L'assicurato è stato ricoverato dal 18.10.2017 al 24.11.2017 per disintossicazione da alcol in sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio lieve (è infatti usato il codice ICD 10 F 33.0). L'assicurato è stato sottoposto a valutazioni testistiche non interpretabili per la scarsa collaborazione dell'assicurato stesso. Infatti a risultati deficitari ai test è corrisposto un comportamento adeguato privo di problemi di concentrazione durante il ricovero.
Inoltre, l'assicurato è dimesso in stato di eutimia, cioè non depresso, il che rende verosimile che i sintomi depressivi lievi evidenziati a inizio ricovero originassero dall'abuso etilico e non da una psicopatologia primaria.
Noto anche che al momento della redazione del rapporto SMR finale il 23.02.2016 si aveva nozione da parte dello psichiatra curante di un disturbo depressivo grave mentre a ottobre 2017 tale disturbo era di grado lieve e scomparso al termine del ricovero.
Dunque, è verosimile, anche secondo l'apprezzamento degli psichiatri curanti, un netto miglioramento psichico e non un peggioramento.
Sono pertanto valevoli le precedenti prese di posizione SMR.” (Sottolineature del redattore; doc. XXII)
Nemmeno i due scarni e non motivati scritti del medico curante dr. __________, tra l’altro non specialista in psichiatrica, permettono di modificare queste conclusioni.
Nel primo del 22 gennaio 2018 egli si è così espresso:
" Con il presente certifico che il paziente a causa del suo stato di salute non è in grado di svolgere le sue attività abituali né è in grado di lavorare.
Per questo motivo necessita di cure infermieristiche domiciliari ed aiuto domestico 1 volta alla settimana.” (doc. D)
Il secondo, datato 24 gennaio 2018, il medico curante certifica che:
" Con il presente, in aggiunta al certificato medico del 22.01.2018, attesto che il paziente summenzionato è inabile al lavoro dal 15.04.2016 al 01.06.2018, causa sindrome depressiva ricorrente (da me attestata).” (doc. E)
Anche qui va fatto riferimento alle seguenti osservazioni 8 febbraio 2018 del dr. __________ del SMR:
" (…)
Ho preso nozione di due certificati generici d’inabilità lavorativa rispettivamente a svolgere le attività abituali redatti dal Dr. __________ il 22.01.2018 e il 24.01.2018. In assenza di nuove informazioni mediche (la depressione ricorrente era ben nota e attestata nel rapporto SMR finale del 23.02.2016), rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti per quanto concerne decorso e prognosi, il rapporto del 23.02.2016 è confermato.” (doc. XVI/1)
Da ultimo, il 19 giugno 2018 l’assicurato ha prodotto lo scritto 18 giugno 2018 dello psichiatra curante nel quale ha confermato:
" (…)
che effettivamente il signor RI 1 è stato da me riannunciato presso la Clinica __________ per un episodio depressivo analogo a quello del precedente ricovero.
Ovviamente il paziente permane in un’inabilità lavorativa totale e per quanto riguarda i tempi della degenza dovrebbero essere in generale tra le 3 e le 4 settimane dal momento del ricovero che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni” (doc. F).
A tal riguardo con annotazioni 16 luglio 2018 il dr. __________ del SMR ha rettamente rilevato che “tale documento non riporta nuove informazioni mediche né modifiche di fatti medici noti”, ribadendo che “… la nozione di depressione era nota al momento della redazione del rapporto SMR del 23.02.2016 oltre che ampiamente discussa nelle mie annotazioni successive. Confermo pertanto in toto il rapporto SMR del 23 febbraio 2016” (XX/1).
Con scritto 6 agosto 2018 l’assicurato evidenzia che:
" Il fatto che il certificato del dr. med __________ sia di data posteriore alla
decisione impugnata non muta il contenuto del contendere. E' proprio
questa persistente situazione di degrado psichico che non rende esigibile alcuna attività lavorativa e che dimostra l'inadeguatezza della decisione dell’AI. Prova ne sia che il ricorrente è stato nuovamente ricoverato all' Ospedale __________ il 5 giugno 2018 e che è stato poi inviato provvisoriamente a __________ dal 9 luglio 20'l8 per seri problematiche di natura internistica (riferisce di acqua nei polmoni e nella pancia) dove è attualmente ricoverato. Di seguito è previsto il rientro a __________.
Pur avendo chiesto un aggiornamento medico nulla ho ricevuto (cfr. allegato scritto A+ 26 luglio 2018 a Ospedale __________) per cui chiedo che sia il Tribunale a richiamare i nuovi atti medici.” (XXII)
Senza voler minimizzare la situazione del ricorrente, va tuttavia evidenziato che nell’ultimo rapporto lo stesso psichiatra curante ritiene la nuova degenza presso la Clinica __________ dovuta ad un “… episodio depressivo analogo a quello del precedente ricovero” (doc. F). Ora, dopo il primo ricovero non era stata riscontrata dal SMR alcuna patologia invalidante.
Infine, le eventuali problematiche internistiche – ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii) – possono comunque essere vagliate, previa presentazione della pertinente documentazione medica, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni.
2.7.3. Nel ricorso l’assicurato riferisce della nuova giurisprudenza del TF in merito all’accertamento del diritto alla rendita in presenza di disturbi somatoformi e di analoghe affezioni di cui alla DTF 141 V 281 (cfr. consid. 2.6), sostenendo che le perizie dell’Ufficio non rispecchiano i nuovi requisiti motivo per cui “non sono utilizzabili” (ricorso pag. 9).
È vero che la perizia della dr. med. __________ è stata eseguita prima della modifica giurisprudenziale, introdotta con le DTF 143 V 409 e 143 V 418 del 30 novembre 2017, in merito alle depressioni ricorrenti.
Tuttavia va ricordato che con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (cfr. consid. 2.6).
Nel caso in esame, occorre evidenziare in primo luogo (vedi pure DTF 144 V 50) che la perizia in questione è stata alla base della precedente decisione 16 ottobre 2013 divenuta definitiva. Va poi sottolineato che, in questa sede, il ricorrente non ha circostanziato alcuna critica alla perizia psichiatrica. Occorre poi rilevare che nel relativo rapporto peritale di 15 pagine la suddetta specialista in psichiatria e psicoterapia ha tenuto conto delle risorse dell’assicurato, del quadro psicologico, senza riscontrare alcuna ripercussione funzionale (“L’assicurato non presenta alcuna limitazione psicologica o mentale interferente con l’abitudine al processo lavorativo, con l’esercizio di capacità sociali di base, o con l’utilizzazione delle proprie risorse psichiche e mentali”; risposta alla domanda n. 1.1. pag. 351 incarto AI). La perita non ha peraltro riscontrato alcuna “resistenza alla terapia”, elemento che, conformemente la precedente giurisprudenza, caratterizzava l’aspetto invalidante del disturbo depressivo. Inoltre, come visto, la perizia è stata confermata, sia nella diagnosi che nell’assenza di limitazioni psicologiche, dal recente rapporto della Clinica __________ (su quest’ultimo punto va rilevato che, nonostante i risultati deficitari dai test svolti durante la degenza, dall’osservazione clinica dell’assicurato non sono emersi problemi di comprensione e di comportamento).
In queste circostanze, la perizia della dr. med. __________ può essere utilizzata nella presente procedura.
Non è così necessario dare seguito alla richiesta dell’assicurato di ordinare una nuova valutazione psichiatrica e tantomeno una perizia pluridisciplinare (sulla valutazione anticipata delle prove fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti), ritenuto che la perizia reumatologica adempie tutti i dettami giurisprudenziali di valore probatorio (cfr. consid. 2.4). Né del resto l’assicurato l’ha validamente contestata, limitandosi a ritenere, come visto al consid. 2.7.1, il dr. med. __________, insieme alla dr. med. __________, imparziali.
In conclusione, questo Tribunale ritiene che la documentazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dall’insorgente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.8. L’assicurato, con riferimento alle STCA 32.2016.112 e 32.2016.133 del 2 ottobre 2017, ha chiesto al TCA di accertare se nel nostro Cantone il sistema di assegnazione delle perizie SuisseMED@P sia ancora impostato a non garantire il rispetto del principio aleatorio, ritenuto che l’Ufficio AI continua ad incaricare il SAM di Bellinzona l’esecuzione di perizie pluridisciplinari senza che sia interpellato un secondo centro malgrado lo stesso sia disponibile e quali correttivi debbano esser posti dalla giustizia, postulando in tal senso l’annullamento della presente procedura.
La censura sollevata dall’insorgente non deve essere esaminata in questa occasione. Difatti non è stata predisposta dall’amministrazione una perizia pluridisciplinare ma unicamente una perizia reumatologica.
2.9. In conclusione, ritenuto come la situazione valetudinaria sia sostanzialmente rimasta la medesima rispetto alla precedente decisione del 19 maggio 2013, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.
Ne consegue che la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.10.
2.10.1. Giusta l’art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha il diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 47 consid. 3 pagg. 54 segg., la pubblicità del dibattimento imposta dall’art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all’art. 30 cpv. 3 dev’essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l’esistenza di una richiesta chiara ed inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STF 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 5.3, 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4, 9C_87/2013 del 18 marzo 2013 consid. 4, 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3 e 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8 tutte con riferimenti).
Confrontato con una richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di principio darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti dall’art. 6 § 1 seconda frase CEDU, ossia quando la domanda è abusiva, quando appare chiaramente che il ricorso è infondato, irricevibile o, al contrario, manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle questioni altamente tecniche (cfr. DTF 122 V 47 consid. 3b).
Nella DTF 136 I 279 consid. 3, il Tribunale federale ha però precisato che non è possibile rinunciare al pubblico dibattimento per il motivo che la procedura scritta sarebbe più adeguata per discutere una questione di natura medica, anche se l’oggetto del litigio verte essenzialmente sul confronto di pareri specialistici riguardanti lo stato di salute e l’incapacità lavorativa di un assicurato in materia di assicurazione per l’invalidità.
Infine, secondo giurisprudenza, il diritto allo svolgimento di un'udienza pubblica orale non è ancora perento se quest'ultima viene espressamente richiesta solo nell'ambito del secondo scambio di allegati scritti. Una domanda formulata durante lo scambio ordinario degli allegati è di principio tempestiva (DTF 134 I 331).
2.10.2. L’avv. RA 1, facendo esplicitamente riferimento all’art. 6 CEDU, ha chiesto d’indire un dibattimento pubblico:
" (…)
non tanto a ripetere quanto scritto negli allegati come è successo ancora di recente davanti al TCA (che senso avrebbe?) quanto a chiarire tra le parti e con i giudici i motivi per i quali, a fronte di pareri contradditori, la Corte non affronta la tematica, ricordata, del "minimo dubbio" che le impone l'erezione di una perizia giudiziaria. Vanno inoltre chiariti i motivi per i quali il tribunale accetta che le perizie vengano allestite senza rispetto per il sistema aleatorio e quali correttivi/ conseguenze tale modo di procedere ha sugli amministrati.
L'udienza pubblica diventa, in questo contesto, salvo ripensamenti dei periti a cui ricorre sistematicamente il SAM, indispensabile per comprendere le ragioni (di carattere economico generale?) che hanno spinto e spingono l'Ufficio AI a tagliare/ negare sempre più spesso le rendite.
L'udienza pubblica è inoltre utile per permettere di discutere se è sempre valida in Ticino la mirabile giurisprudenza del TCA (ad. es. 32.2013.183, decisione del 20 ottobre 2014, confermata dal TF 9C_816/2015 del 17 dicembre 2015, relativa al peso da dare ad il rapporto del medico curante malgrado il principio di cui alla DTF 125 V 351, sul quale in passato l'amministrazione ha sempre speculato). (…)” (doc. I pag. 17-18)
Secondo giurisprudenza, la pubblicità del dibattimento implica il diritto per l’assicurato di perorare la propria causa personalmente o per il tramite del proprio patrocinatore (cfr. STF 9C_607/2015 del 20 aprile 2016 consid. 2.2.; STF 8C_307/2013 del 6 marzo 2014 consid. 2.2. e STF 2C_349/2012 del 18 marzo 2013 consid. 3.1. e riferimento citato), consentendogli di esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente (cfr. STF 2C_100/2011 del 10 giugno 2011 consid. 2), ciò che, appunto, recentemente il legale del ricorrente – è bene ricordare – ha avuto modo di sperimentare in altre cause, dopo essere stato espressamente invitato dal giudice – in sede di pubblico dibattimento – a voler esporre, in maniera sintetica e non ripetitiva, le proprie argomentazioni.
In questa occasione il patrocinatore dell’assicurato ha esplicitamente sottolineato di avere chiesto il pubblico dibattimento non “per ripetere quanto scritto negli allegati”, bensì per altri motivi. Al riguardo va evidenziato come un dibattimento pubblico non sia la sede per discutere né tanto meno porre quesiti al Tribunale sulla continuazione o meno di una determinata giurisprudenza, nemmeno tramite un confronto tra le parti ed i giudici.
In queste circostanze, la richiesta di un pubblico dibattimento deve essere respinta.
2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale ha tuttavia postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 Lag, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali (e all’ammissione al gratuito patrocinio).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria (in casu senza gratuito patrocinio) sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella presente fattispecie, dagli atti allegati alla richiesta di assistenza giudiziaria risulta che l’assicurato percepisce delle prestazioni assistenziali.
Vista la situazione finanziaria globale dell’assicurato, si può ritenere dato uno stato d’indigenza.
Ritenuto inoltre che l’assicurato non possiede le necessarie conoscenze giuridiche e che il ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di possibilità di esito sfavorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5; art. 6 Lag).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente. A seguito dell’esonero dal pagamento delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti