Raccomandata
Incarto n. 32.2017.169
FS
Lugano 19 luglio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 settembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe __________, da ultimo attivo quale assistente del commercio al dettaglio in base al contratto di tirocinio, valido dal 1. settembre 2014 al 31 agosto 2015, concluso con la __________ di __________ (doc. 78/154-155 dell’incarto disoccupazione) – dopo il conseguimento dell’Attestato di capacità quale “assistente del commercio al dettaglio CFP” del 31 agosto 2015 (doc. AI 48/82) agli atti figurano gli attestati di guadagno intermedio del mese di ottobre 2015 del __________ di __________ (doc. 80/157-159 dell’incarto disoccupazione) e dei mesi da luglio a settembre 2016 della __________ (doc. 80/160-167 dell’incarto disoccupazione) –, nel mese di novembre 2016, tramite la propria curatrice dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (doc. AI 50/85-93 e 47/80-81), ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) sindrome psicotica acuta, deficit cognitivo (…)” (doc. AI 150/90, punto 6.1).
1.2. L’Ufficio AI – effettuati i necessari accertamenti medici: richiamati i rapporti 16 dicembre 2016 del dr. __________ (doc. AI 58/117-122), 14 dicembre 2016 (doc. AI 59/123-129) e 21 febbraio 2017 (doc. AI 68/140-142) del dr. __________ della Clinica __________ (__________) e 20 dicembre 2016 del dr. __________ del Servizio psico-sociale (SPS) (doc. AI 60/130-131) e viste le annotazioni del medico SMR dr. __________ del 2 giugno e del 7 settembre 2017 (doc. AI 71/147 e 80/168) – con decisione 13 settembre 2017, preannunciata con progetto 7 giugno 2017 (doc. AI 72/148-150), ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni adducendo che “(…) gli accertamenti medici effettuati dal nostro Servizio Medico Regionale (SMR) hanno permesso di stabilire che l’incapacità lavorativa attualmente presentata dal Signor RI 1 è dovuta primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza, il che non rappresenta un’invalidità ai sensi della Legge LAI. La persistenza della dipendenza non permette di stabilire se l'incapacità al lavoro e al guadagno è conseguente ad una patologia invalidante oppure secondaria all'abuso di sostanza. Ciò preclude attualmente il diritto a prestazioni Al ma non esclude in un futuro il riconoscimento delle stesse dopo una nuova valutazione del caso. Si tratta quindi di un rifiuto attuale a prestazioni Al cui una nuova domanda sarà valutata su richiesta scritta dell'assicurato completa di atti medici ed esami tossicologici comprovanti un periodo d'astinenza documentata di almeno sei mesi. […] La documentazione medica inoltrata in fase di audizione è stata sottoposta al nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale, dopo attenta valutazione, indica che le nuove certificazioni mediche prodotte non apportano alcun nuovo elemento clinico con influsso sulla sua capacità lavorativa residua che non sia già stato ampiamente valutato in precedenza. (…)” (doc. AI 82/170-171).
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, tramite la propria curatrice, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso al TCA chiedendo una rivalutazione del caso.
La curatrice – osservato, producendo la relativa documentazione (cfr. doc. A/2-20), come il suo assistito, fin dalla prima infanzia, soffra di un lieve ritardo globale di sviluppo accentuatosi nel tempo, che ha beneficiato di interventi logopedici ed ergoterapici sostenuti dall’Ufficio AI e di un progetto formativo differenziato – ha addotto che “(…) ho conosciuto personalmente il signor RI 1 lo scorso 9 novembre nell'ambito della presentazione per l'istituzione della curatela generale a suo favore ed ho incontrato nuovamente l'interessato diverse volte. In questo periodo ho potuto osservare che il signor RI 1 è un ragazzo estremamente fragile, facilmente manipolabile che fatica ad esprimere le proprie opinioni e, quando lo fa, spesso cambia idea. All'inizio del mandato ho verificato che il signor RI 1 aveva stipulato vari abbonamenti telefonici per conto di altre persone che poi, evidentemente, non hanno mai pagato le fatture, lasciando a carico dell'interessato i debiti. Al giorno d'oggi la gestione quotidiana pone ancora delle difficoltà. Allego il certificato 5 ottobre 2017 del medico di famiglia del signor RI 1 che lo conosce ormai da anni e ben chiarisce la situazione, nonché il certificato 10 ottobre 2017 della dr.ssa __________, curante SPS. (…)” (I, pag. 2).
1.4. Con la risposta di causa – fondandosi sull’annotazione 3 novembre 2017 nella quale il medico SMR dr. __________ si è espresso in merito alle argomentazioni sviluppate dal ricorrente e alla relativa documentazione prodotta (IV/1) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con scritto del 17 novembre 2017 – rilevato (producendo la relativa documentazione sub VI/1) che il suo assistito si sta sottoponendo a dei controlli regolari delle urine alfine di dimostrare l’astinenza dall’assunzione di qualsiasi sostanze – la curatrice ha chiesto al TCA di “(…) voler procedere con una perizia che possa indicare le capacità cognitive attuali dell’interessato e possa dunque risolvere la questione. (…)” (VI).
Il 24 novembre 2017 è pervenuta al TCA una lettera della madre dell’insorgente che, come il succitato scritto del 17 novembre 2017, è stato trasmesso, ai fini delle osservazioni all’Ufficio AI (VII, VIII e IX) e per conoscenza all’insorgente (X).
1.6. Con osservazioni del 6 dicembre 2017, trasmesse per conoscenza all’insorgente (XII) – vista l’annotazione del 5 dicembre 2017 nella quale il medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…) per quanto concerne lo scritto della madre dell’assicurato, dal punto di vista umano non si può che essere solidali con quanto scritto ma dal punto di vista medico assicurativo non si evidenziano fatti nuovi o modificazioni significative di fatti noti che consentano di modificare la presa di posizione precedente. Per quanto concerne l’attestazione di uno screening droghe delle urine risultato negativo nel novembre 2017, esso non fornisce elementi tali da consentire di modificare la presa di posizione precedente. (…)” (XI/1) –, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame.
1.7. Con scritto del 22 dicembre 2017 la curatrice ha confermato richiesta di una perizia producendo le analisi del 12 dicembre 2017 (XIII e XIII/1).
1.8. Con osservazioni del 13 marzo 2018 (XV) – rilevato, tra l’altro, che “(…) la documentazione prodotta con il ricorso, successiva alla decisione presa, potrà essere considerata quale nuova domanda, osservato che gli esami tossicologi hanno avuto inizio a novembre 2017 (si rinvia al referto prodotto in ricorso da controparte, doc. VI, annesso 1, e alle prese di posizione del Servizio medico regionale del 3 novembre e 5 dicembre 2017 integrate nella risposta di causa dell’8 novembre 2017 e nelle osservazioni del 6 dicembre 2017 dello scrivente Ufficio AI). (…)” (XV, pag. 2) – l’Ufficio AI ha insistito nella domanda di reiezione del ricorso.
1.9. Con lettere del 19 aprile e del 18 maggio 2018, trasmesse per conoscenza all’Ufficio AI (XVIII e XX), la curatrice ha informato il TCA che il suo assistito, dal 25 marzo 2018, è ricoverato presso la clinica __________ confermandosi nella domanda di voler procedere ad una perizia (XVII e XIX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l’art. 28 cpv. 1 lett. b) e c) LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e se al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%. Secondo il cpv. 2 del medesimo articolo gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Secondo la giurisprudenza le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]) non giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Esse possono tuttavia avere l'effetto di un danno alla salute invalidante se sono la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisica, oppure hanno causato un notevole danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura organica della personalità affettiva (DTF 124 V 265, consid. 3c, pag. 268; vedi anche STF 9C_395/2007 del 15 aprile 2008 consid. 2, I 870/07 del 20 novembre 2007 consid. 3, I 556/06 del 13 settembre 2007 consid. 3.1, I 384/06 del 4 luglio 2007 consid. 4 e I 56/05 del 31 gennaio 2007 consid. 4 tutte con riferimenti). Occorre pertanto verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza di un danno alla salute fisica o mentale di natura patologica preesistente oppure se la dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile a diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata (Pratique VSI 2001, pagg. 227-228, consid. 5 e 6; vedi anche STF 9C_620/2017 del 10 aprile 2018 consid. 2.2.1 e 8C_582/2015 dell’8 ottobre 2015 consid. 2.2.1 pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 3 pag. 7).
2.4. Nel caso di specie l’Ufficio AI – viste le annotazioni 2 giugno e 7 settembre 2017 nelle quali il medico SMR dr. __________ ha, in particolare, evidenziato che “(…) alla luce dell.voluzione della patologia e del verosimile ruolo del consumo di THC nell’esacerbare la sintomatologia, appare indicato che l’assicurato si astenga dal consumo di THC e che segua una terapia medica psichiatrica. (…)” (doc. AI 71/147) e che “(…) dalla documentazione medica si evince come l'utilizzo di THC e alcoolici abbia con verosimiglianza preponderante causato il peggioramento dello stato di salute che ha avuto come conseguenza il ricovero in ambito stazionario psichiatrico e da allora una limitazione della CL dell'assicurato. Inoltre, come evidenziato nel rapporto del 13.06.2017 della sig.ra __________ (GED 27.06.2017) l'assicurato ha continuato a consumare THC, persino all'interno della struttura presso la quale era ospite, cosa espressamente vietata. L'assicurato, da quanto emerge dallo stesso rapporto, ha molte competenze, fra cui quella di gestire in autonomia la sua terapia farmacologica, sarebbe carente in motivazione e avrebbe una certa tendenza alla deresponsabilizzazione, soprattutto per quanto concerne i comportamenti da lui messi in atto non conformi alle regole. Questo aspetto è ben noto nei pazienti affetti da tossicodipendenza. Infine l'assicurato ha deciso di interrompere anche il progetto (vedasi GED 12.07.2017) terapeutico-riabilitativo che lo vedeva collocato presso lo spazio abitativo __________. (…)” (doc. AI 80/168) – ha concluso che la causa primaria dell’incapacità lavorativa attuale è lo stato di dipendenza.
2.5. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è nè l'origine del mezzo di prova, nè la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).
Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
2.6. Il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste.
Circa la ripartizione dei compiti tra l'autorità incaricata di applicare il diritto e la persona incaricata di esaminare la situazione da un punto di vista medico nell'ambito della valutazione dell'incapacità al lavoro come condizione del diritto alla rendita d'invalidità vedi anche la DTF 140 V 193.
Nel caso concreto, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la conclusione a cui è giunto il medico SMR dr. __________ secondo il quale l’incapacità lavorativa attuale é dovuta primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza.
In effetti, nel certificato medico del 24 marzo 2014, la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia che lo ha in cura dal 29 novembre 2013, ha attestato che l’assicurato “(…) ha dovuto lasciare il posto di lavoro a giugno 2013 alla __________ di __________ e a dicembre 2013 alla __________ di __________ per problemi di salute. È stato inabile al 100% dal 01.12.2013 al 31.01.2014. Dal 01 febbraio 2014 è abile al 100% per una nuova attività lavorativa. (…)” (doc. 75/150 dell’incarto disoccupazione).
Il dr. __________, capo clinica del Servizio psico-sociale, nella lettera del 20 dicembre 2016 ha comunicato all’Ufficio AI di non essere in grado di compilare il rapporto medico adducendo che “(…) il signor RI 1 è stato in mia cura durante 3 mesi nel 2014 su richiesta della dr.ssa __________. La presa a carico è stata interrotta dopo poche sedute con la comunicazione che sarebbe stato seguito da uno psicologo di . Ho rivisto in urgenza l’assicurato su richiesta dell’ il 12.10.2016 e ho proceduto al ricovero presso la CPC di __________ a causa di una sintomatologia delirante con ansia e mancanza di sonno. L’assicurato non ha avuto altri contatti con il Servizio psico sociale e il sottoscritto. (…)” (doc. AI 60/131).
Il dr. , FMH in psichiatria e psicoterapia e medico capo servizio presso la Clinica __________ (CPC), nel rapporto medico del 14 dicembre 2016 (doc. AI 59/123-129) – poste le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa dal 12 ottobre 2016: “(…) Ritardo mentale lieve, significativa compromissione comportamentale (ICD 10: F 70.1) Sindrome psicotica acuta schizofrenosimile (ICD 10: F 23.2) Sindrome da dipendenza da cannabinoidi (ICD 10: F 12.2) (…)” (doc. AI 59/124) e rilevato nell’anamnesi “(…) paziente non noto alla nostra clinica ma conosciuto in ambito psichiatrico per un a presa in carico dal 2014 presso il SPS di __________ nel contesto di problematiche interfamiliari (sospetto inoltre di ritardo mentale lieve) – il responsabile dell’ di __________ contattava il SPS di __________ in data 12.10.2016 per chiedere una loro valutazione poiché il paziente che lavora presso la struttura appariva delirante, verbalizzava contenuti megalomanici, riferiva insonnia da più giorni e uso di thc. Il dr. __________ alla luce dello stato psicotico acuto DD da intossicazione di sostanze lo invia alla nostra attenzione in modalità volontaria. (…)” (doc. AI 59/125, punto 1,4) –, circa la prognosi ha indicato: “(…) Buona, importante mantenere astensione da sostanze psicoattive. (…)” (doc. AI 59/125, punto 1.4, la sottolineatura è del redattore).
Sempre il dr. __________, nel rapporto del 21 febbraio 2017 (doc. AI 67/140-142, concernente la degenza dal 12 ottobre 2016 al 16 febbraio 2017), riguardo al decorso clinico ha in particolare osservato che “(…) il decorso è stato positivo. La prima parte della degenza è stata caratterizzata da importami difficoltà di gestione del paziente che, reiterando l'uso di THC in assenza di assenza di una critica rispetto a tale condotta, appariva agitato, reattivo, poco accessibile e agganciabile relazionalmente con aggressività verbale e fisica agita verso oggetti. L'utilizzo di THC, unitamente ad una vulnerabilità psichica del paziente, comportava una fenomenica delirante di tipo megalomanico con insonnia ed espansione dell'umore. L'impostazione di una corretta terapia antipsicotica, anti-impulsiva e sedativa ha permesso una risoluzione graduale della sintomatologia unitamente a una presa in carico intensiva per più settimane da parte dell'equipe di reparto che ha portato il paziente all'astensione completa dalle sostanze psicoattive. Il paziente ha così potuto usufruire e beneficiare sia di una presa in carico psicologica di sostegno (il cui rapporto può essene richiesto), del servizio di socioterapia e di una graduale riduzione della terapia che veniva titolata a 10 mg/die di olanzapina e 1000 mg/die di acido valproico con conseguente stabilità del quadro affettivo e psicopatologico. Il paziente infatti appariva eutimico, libero da sintomi di pertinenza psicotica, non auto o etero aggressivo, collaborante e progettuale in senso positivo per il proprio futuro. […] In data 16.02.2017 il paziente veniva dimesso data l’ammissione presso il foyer __________, in buono stato di salute psicofisica, mostrando un buon compenso psicopatologico. (…)” (doc. AI 68/141-142, le sottolineature sono del redattore).
Quanto all’interruzione dei rapporti con il foyer __________ (cfr. doc. AI 81/169), dal rapporto del 13 giugno 2017 (doc. AI 74/157-159), redatto dalla coordinatrice della fondazione __________ sig.ra __________, si evince che l’insorgente “(…) ha mostrato di essere in grado di gestire autonomamente la terapia farmacologica […]. In più colloqui con gli operatori RI 1 ha in passato affermato di saper riconoscere gli effetti negativi che il consumo di cannabis ha avuto su di lui in passato, eppure recentemente è stato sorpreso a consumare cannabis. […] Durante questi mesi S. ha potuto sperimentare regolarmente le seguenti attività: pulizie, bucato, cucina, spesa. Dalla nostra osservazione emerge che S. ha le capacità pratiche per svolgere le summenzionate mansioni. Le difficoltà riscontrate sono relative alla mancanza di motivazione/continuità. […] durante questi mesi RI 1 ha mostrato di comprendere il significato e il senso delle regole lette e firmate all’ammissione, eppure in alcune occasioni ha scelto di agire diversamente non rispettando gli orari interni, fumando in struttura e mancando di rispetto alle persone, per riportare alcuni esempi specifici. (…)” (doc. AI 73/157-158).
Va pure rilevato che, secondo l’ICD 10, la sindrome di dipendenza da cannabinoidi (ICD 10 F 12.2) consiste in un “(…) insieme di fenomeni comportamentali, cognitivi e fisiologici che si sviluppano in seguito all’uso ripetitivo della sostanza e che includono tipicamente un desiderio intenso di assumere la sostanza, una ridotta capacità di controllarne l’uso, il perseverare nell’assunzione nonostante le conseguenze dannose, la priorità attribuita all’uso della sostanza rispetto ad altre attività e doveri, lo sviluppo di tolleranza e talvolta una sindrome somatica di astinenza. (…)” (“ICD-10-GM 2010 Indice sistematico – Versione italiana Tomo 1 (capitolo I-XI) Agosto 2011”, pag. 162).
Riguardo alla diagnosi di “(…) Ritardo mentale lieve, significativa compromissione comportamentale (ICD 10: F 70.1) (...)”, (doc. AI 59/124), peraltro non oggettivata sulla base di recenti valutazioni e ritenuto che secondo l’ICD 10 nel caso di ritardo mentale lieve “(…) molti adulti saranno in grado di lavorare, di intrattenere buone relazioni e di essere utili alla società. (…)” (“ICD-10-GM 2010 Indice sistematico – Versione italiana Tomo 1 (capitolo I-XI) Agosto 2011”, pag. 194), questo Tribunale rileva quanto segue.
In precedenza, il dr. __________, capoclinica di pediatria dell’ospedale __________ di __________, nel rapporto medico del 7 maggio 2001 (doc. AI 5/12-13), posta la diagnosi di “(…) Sviluppo cognitivo nella media inferiore della norma Paresi cerebrale (…)” (doc. AI 5/12), aveva indicato una prognosi suscettibile di miglioramento e nella lettera del 16 maggio 2006 indirizzata alla famiglia dell’insorgente (doc. A/6) – sulla base dei dati raccolti nel contesto di una visita di crescita, un bilancio cognitivo e psicometrico (K-ABC) e un colloquio di restituzione – aveva confermato la diagnosi di “(…) sviluppo cognitivo globale ai limiti inferiori della norma per l’età, profilo disarmonico (…)”.
Quanto al progetto formativo differenziato lo stesso è consistito sostanzialmente nell’esonero dalle lezioni di educazione fisica e visiva (cfr. doc. A/15).
Inoltre, l’insorgente, il 31 agosto 2015, ha conseguito l’Attestato di capacità quale “assistente del commercio al dettaglio CFP” del 31 agosto 2015 (doc. AI 48/82).
Viste le suesposte evenienze – ritenute le annotazioni 2 giugno e 7 settembre 2017 del medico SMR dr. __________ riprodotte in esteso al consid. 2.4, osservato che il 13 settembre 2017 (data della decisione impugnata) segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4) e in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195) –, questo Tribunale deve fare proprie, senza che si renda quindi necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti (come preteso dall’insorgente; cfr. consid. 1.5 e 1.7), le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione secondo le quali, essendo l’incapacità lavorativa dovuta primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza, il diritto a prestazioni va negato (cfr. consid. 2.3).
Al riguardo, va ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464 consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c pagg. 323-324 e 119 V 335 consid. 3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v. Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alle argomentazioni sviluppate con il ricorso e alla relativa documentazione medica prodotta.
Al riguardo questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi e può pertanto fare propria la valutazione del medico SMR dr. __________ che, nell’annotazione 3 novembre 2017, si è così espresso: “(…) Nel rapporto medico del dr. med. __________ del 18.05.2006 (GED 19.10.2017 pag. 18 di 40) [ndr. recte: 18 maggio 2006, cfr. doc. A/6] che includeva un bilancio cognitivo e psicometrico veniva evidenziato uno sviluppo cognitivo globale ai limiti inferiori della norma per l’età, con un profilo disarmonico, diagnosi che si discosta in modo significativo da quella di ritardo mentale di grado lieve o di media gravità, come si evince successivamente certificato dai medici curanti, sulla base però di valutazioni psicometriche effettuate prima del 2006, che fotografavano una situazione in evoluzione e suscettibile anche di miglioramento, cosa piuttosto frequente in considerazione dell'età dell'assicurato. L'assicurato ha beneficiato, fra l'altro, di un progetto formativo differenziato come si evince dal documento del 09.03.2009 (GED 19.10.2017). La differenziazione curriculare (GED 19.10.2017 pag. 33 di 40) dell'assicurato è consistita nell'esonero dalle lezioni di educazione fisica, di educazione visiva e di educazione manuale e tecnica nel 2009, da cui si può concludere con verosimiglianza preponderante che non vi fosse una compromissione a livello cognitivo tale da limitarlo significativamente nelle rimanenti materie di studio. Il 13.02.2009 il dr. med. __________ certificava l'esistenza di importanti disturbi sensoriali e motori di origine neurologica, che penalizzavano l'assicurato nella motricità grossolana e fine e nella percezione visiva dello spazio, indicando come l'esonero dalle materie succitate potesse essere sufficiente a motivare l'assicurato ad aderire al progetto didattico, a fronte di risorse cognitive valutate come conservate, salvo le eccezioni descritte. Il 12.02.2009 (GED 19.10.2017 pag. 35 di 40) l'ergoterapista sintetizzava l'incontro avuto con i docenti dell'assicurato, si dichiarava favorevole all'esonero del ragazzo dalle materie educazione fisica, educazione visiva ed educazione manuale e tecnica. Evidenziava anche comportamenti dell'assicurato che venivano giudicati negativamente dai docenti, disinteresse, chiusura, scoraggiamento, disturbo della classe, provocazioni, bugie in particolare in relazione ai suoi insuccessi che soltanto raramente sono associabili ad una patologia e in questo caso non risulta che ciò sia oggettivato dal punto di vista medico. Il 05.10.2017 il dr. med. __________ esprimeva il suo parere medico in merito al fatto che la tossicodipendenza dell'assicurato sia conseguenza di un ritardo mentale lieve, ritenendolo diagnosticato in età infantile ma di fatto le limitazioni attuali dell'assicurato appaiono con verosimiglianza preponderante collegate all'effetto delle droghe consumate. Il 10.10.2017 il dr. med. __________ si riferisce ad una diagnosi di ritardo mentale per la prima volta nel dossier dell’assicurato di media gravità formulata durante il ricovero presso la CPC di __________ dal 12.10.2016 al 16.02.2017. Tale diagnosi non appare oggettivata in quanto durante la stessa degenza viene acclarato il consumo di cannabinoidi, fattore che rende inattendibili eventuali test psicometrici e valutazioni diagnostiche, in quanto il comportamento e le capacità cognitive di un paziente tossicodipendente possono essere significativamente ridotte a causa della sostanza psicotropa consumata o della sintomatologia seguente ad un ridotto periodo di astinenza dal consumo. Oggettivamente dalla documentazione medica si evince come l'utilizzo di THC e alcoolici abbia con verosimiglianza preponderante causato il peggioramento dello stato di salute che ha avuto come conseguenza il ricovero in ambito stazionario psichiatrico e da allora una limitazione della CL dell’assicurato. Prima di tale evento nessun medico aveva descritto un quadro clinico totalmente invalidante o la compromissione della capacità di critica e di giudizio dell'assicurato. Al contrario, venivano evidenziate le competenze e le risorse dell'assicurato che, in assenza del consumo di droghe, si tradurrebbero con verosimiglianza preponderante in capacità lavorativa, come ad esempio indicato dal fatto che da aprile 2017 a giugno 2017 (GED 27.06.2017) peraltro continuando a consumare cannabis, l'assicurato ha mantenuto una attività (da considerare protetta) presso il Centro __________ al 50%, quando questa era confacente ai suoi interessi. Al contrario, come si legge nello stesso documento, pur avendo mostrato di comprendere il senso e il significato delle regole lette e firmate all'ammissione, ha scelto in alcune circostanze di agire diversamente non rispettando gli orari, fumando all'interno della struttura e mancando di rispetto alle persone, talvolta privilegiando uscite personali al mantenimento degli impegni presi. Non risulta dimostrato che ciò sia da considerare la conseguenza di una patologia e che, se del caso, tale patologia sia differente dalla tossicodipendenza da cui è affetto l'assicurato. La tossicodipendenza non costituisce un danno alla salute ai sensi dell'Al, atto a diminuire la capacità di guadagno dell'assicurato. Inoltre l'invalidità può essere ritenuta solo se la terapia è stata regolarmente seguita, nel senso che le possibilità di trattamento ipotizzabili ed esigibili dal punto di vista medico specialistico (sia di natura ambulatoriale che ospedaliera) devono essere state utilizzate in modo ottimale e costante da un paziente collaborativo. Come si evince dalla documentazione medica, l'assicurato non si è mantenuto astinente dal consumo di sostanze psicotrope multiple e finora non ha mai aderito di sua iniziativa a cure costanti e adeguate alla sua tossicodipendenza che erano e sono sicuramente esigibili. Si conferma quanto espresso nelle precedenti annotazioni SMR (GED 02.06.2017 e 07.09.2017). (…)” (IV/1)
In particolare, quanto alla diagnosi di “(…) Ritardo mentale di media gravità con significativa compromissione comportamentale (ICD 10 F 71.1) (…)” (doc. A/19), la stessa è stata posta per la prima volta dal dr. __________ nel certificato medico del 10 ottobre 2017 (quindi posteriormente alla decisione impugnata che, lo si ribadisce, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali) senza allegare in alcun modo le ragioni e il momento in cui si è passati dal grado “lieve” a quello “medio” e allorquando, già in precedenza, il ritardo mentale non era stato oggettivato.
Neppure può essere seguito il dr. __________, medico generico e membro FMH, che – evidenziato come “(…) RI 1 ha una ridotta critica di malattia e risulta minimizzante rispetto al consumo di sostanze, poco consapevole delle conseguenze che l'abuso di queste ultime possono avere sulla sua salute. RI 1 ha scarsa capacità di aderenza alla realtà ed al ritardo di sviluppo si sono aggiunti importanti tratti caratteriali. Sono stati tentati numerosi inserimenti professionali, tutti falliti e anche il semestre motivazionale è fallito. (…)” (doc. A/20) –, nel certificato medico del 5 ottobre 2017, conclude che “(…) a fronte di queste considerazioni si evince come l'abuso di sostanze stupefacenti (Cannabis) è la conseguenza e non la causa dell'inabilità di RI 1. Procederemo ai controlli periodici delle urine ma in ogni caso la decisione dell'AI di rifiuto deve, a mio avviso, essere rivista. (…)” (doc. A/20).
2.7. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
Avuto riguardo all’esito del controllo delle urine teso a dimostrare l’astinenza dall’assunzione di qualsiasi sostanza nei mesi di novembre e dicembre 2017 (VI/1 e XIII/1), come pure al fatto che dal 25 marzo 2018 l’assicurato è di nuovo ricoverato presso la clinica __________ di __________ (cfr. XVII e XIX) – come proposto dall’amministrazione medesima: “(…) la documentazione prodotta con il ricorso, successiva alla decisione resa, potrà essere considerata quale nuova domanda, osservato che gli esami tossicologici hanno avuto inizio a novembre 2017 (…).” (XV, pag. 2) – gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché li tratti alla stregua di una nuova domanda e renda un nuovo provvedimento.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.7.
Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del riocrrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni