Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.166
Entscheidungsdatum
23.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.166

BS/sc

Lugano 23 maggio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 settembre 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1971, da ultimo attiva quale ausiliaria alberghiera e di pulizie presso una casa anziani, nel mese di ottobre 2015 ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 128 incarto AI). In precedenza, due domande di prestazioni sono state respinte dall’Ufficio AI non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (cfr. decisioni 9 novembre 2009 e 8 novembre 2012; doc. 75 e 127 incarto AI).

L’amministrazione ha incaricato il SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI) di procedere ad una perizia multidisciplinare. Nel relativo rapporto 21 marzo 2017 i periti hanno valutato un’abilità lavorativa del 25% nell’abituale professione e del 70% in attività adeguate dall’aprile 2016 (doc. 157 incarto AI).

Dopo aver proceduto al consueto raffronto dei redditi, dal quale è risultato un grado d’invalidità del 36%, con decisione 19 settembre 2017, preavvisata il 23 giugno 2017, l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita (doc. 175 incarto AI).

1.2. Contro la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendo il riconoscimento di almeno una mezza rendita. In via abbondaziale ha chiesto il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti di natura medica.

Contestata in particolare è la valutazione reumatologica e psichiatrica operata nell’ambito della perizia pluridisciplinare, come pure quella economica. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo. Contestualmente l’insorgente ha inoltrato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la valutazione medico-teorica come pure la definizione del grado d’invalidità.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Qualora l'amministrazione entri nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta".

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.4. Nella presente fattispecie, a seguito della nuova domanda di prestazioni, raccolta la documentazione dei medici curanti (in particolare del reumatologo dr. med. __________ e dello psichiatra dr. med. __________), l’Ufficio AI ha incaricato il SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare.

Dal referto datato 21 marzo 2017 (doc. 157 incarto AI) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. med. __________), neuropsicologica (dr. med. __________), reumatologica (dr. med. __________) e neurologica (dr. med. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti del SAM hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5 DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome lombovertebrale cronica con:

  • componente spondilogena a sin, più che a ds.;

  • alterazioni statiche, nonché degenerative, in stato dopo intervento di discectomia e protesi discale al segmento L4-L5 nell'aprile 2010.

Periartropatia omero-scapolare tendinopatica con sintomatologia di impingement bilaterale alle spalle a sin, più che a ds.

Epicondilopatia radiale a ds.

Iniziale gonartrosi su deformazione leggera in valgo a sin, più che a ds. e stato dopo versamento articolare.

Tendenza a un reumatismo delle parti molli a carattere fibromialgico con emisindrome dolorosa prevalentemente a sin, in relazione con le problematiche psichiatriche note.

Disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Cefalee miste principalmente muscolotensive con a tratti eventuale carattere vasomotorico, ben gestibili con trattamento analgesico al bisogno.

Distimia (ICD-10 F34.1).

Deformazione in piede piano trasverso, alluce valgo, dita a martello e stato dopo intervento chirurgico per dita a martello nel 1992.

Dislipidemia non trattata. Obesità corporea (BMI 33%).

Esiti da decompressione del nervo mediano nel canale del carpo sin, per sindrome del tunnel carpale il 10.2.2009, senza segni ENG attuali di una recidiva locale.

Esiti dopo anteposizione volare profonda del nervo ulnare al gomito sin, in data 10.2.2009 per sindrome del solco cubitale sin., senza segni attuali di una recidiva locale.

Alterazioni del segnale alla MRI della colonna cervicale del 5.12.2016 tra C3 e C7 a livello dei cordoni posteriori del midollo spinale, senza clinicamente presenza di una sindrome dei cordoni posteriori. (…)” (pagg. 462-463 incarto AI)

Riportate le singole conclusioni dei diversi specialisti esterni (cfr. perizia punto no. 6), dopo una dettagliata ed esaustiva discussione globale, ritenute invalidanti unicamente le affezioni psichiatriche e reumatologiche e riportate le singole affezioni (non cumulabili, cfr. perizia punto no. 8.1.1), i periti hanno concluso per un’abilità del 25% (intesa come riduzione di rendimento, sia dell’orario di lavoro giornaliero e per le necessità di pause più prolungate, cfr. punto. 8.1.2.1.), nell’ultima attività svolta dall’aprile 2016 (cfr. perizia punto no. 8.1.3).

In attività adeguate, rispettose delle limitazioni esposte sopra, i periti hanno concluso per un’abilità del 70% da “intendersi come riduzione del rendimento lavorativo e pure del tempo di lavoro con inoltre la necessità di pause più prolungate” (cfr. perizia punto no. 9), con decorrenza da aprile 2016 (cfr. perizia 9.1.3).

Nell’ambito delle osservazioni al progetto di decisione del 23 giugno 2017 gli specialisti curanti, dr. med. __________ e dr. med. __________, hanno contestato le conclusioni della perizia SAM in merito al grado d’incapacità lavorativa dal punto di vista reumatologico e psichiatrico (cfr. rapporti del 30 agosto 2017 rispettivamente del 29 agosto 2017 sub doc. 168 incarto AI).

Valutati i succitati rapporti con annotazioni 11 settembre 2017 il dr. med. __________ del SMR, il quale in precedenza aveva chiesto delle precisazioni al reumatologo curante (cfr. doc. 171 e, 173 incarto AI), ha concluso che “dall’attuale documentazione non risulta un oggettivabile peggioramento dello stato di salute rispetto alla valutazione del SAM” (doc. 172 incarto AI).

Con il presente ricorso l’assicurata, riproponendo i succitati rapporti dei dr. med. __________ e dr. med. __________, contestata la valutazione operata dai periti reumatologici e psichiatrici, sostenendo un’inabilità di almeno del 50% in attività adeguate.

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine, in due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate alla pubblicazione, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

2.7.

2.7.1. Nella fattispecie concreta, contestata è la valutazione psichiatrica eseguita per conto del SAM dalla dr. med. __________ di cui al rapporto 2 marzo 2017 di 17 pagine (pagg. 479 - 496 incarto AI).

Ella ha posto le diagnosi di disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4) ritenendola limitante la capacità lavorativa e di distimia (ICD 10 F 34.1), quest’ultima non ritenuta invalidante.

La perita, dopo una dettagliata discussione delle risultanze, ha valutato una capacità lavorativa del 50% con limiti di rendimento e di tempo nell’attività di ausiliaria alberghiera presso case anziani (perizia punto no. 2 pag. 491 incarto AI).

La perita ha giustificato le diminuzione della capacità lavorativa nell’abituale attività “per la presenza di sintomi somatici associati ad aspetti psicologici quali preoccupazioni per la salute che vanno a ridurre il livello del tono dell’umore, senza arrivare ad una vera e propria depressione patologica, ma come già descritto ad un sentimento di perdita della vitalità, che a mio parere è comunque legata alla conseguenza dei traumi infantili, quali fenomeni di tipo dissociativo, con anche una sintomatologia affettiva quali l’irritabilità e la labilità affettiva accompagnato a inibizione della carica vitale e dell’energia; condizioni che vanno a influire sulla capacità lavorativa psichiatrica. È presente, un’insonnia da risvegli multipli, generalmente due o tre volte per notte, determinato dai dolori e anche dai pensieri contingenti alla sua condizione di vita attuale, con riduzione della carica vitale e dell’energia” (sottolineatura del redattore).

Individuate le misure terapeutiche per migliorare lo stato di salute (cfr. perizia punto no. 5 pag. 492 incarto AI), la dr. med. __________ ha ritenuto che:

" (…) l’A. sia in grado di svolgere altre attività dal punto di vista psichiatrico nella percentuale del 70% in attività adatta, da subito. Attività che deve rispettare e tollerare la ridotta energia psichica e facile affaticabilità, con facile irritabilità e labilità affettiva. Quindi attività non particolarmente pesanti per non acuire la sintomatologia dolorosa con ricaduta sul quadro psichico dell’A. (…)” pag. 493 incarto AI)

L’attività casalinga è stata valutata esigibile al 100% perché “può programmare tempi e modi” (perizia punto no. 9 pag. 493 incarto AI).

L’assicurata fa invece riferimento al rapporto 29 agosto 2017 del dr. med. __________, il quale, non condividendo la valutazione fatta dalla dr. med. __________, ha evidenziato:

" (…) Secondo il calcolo del grado di invalidità è stato preso come dato di riferimento una attività teoricamente esigibile nella misura del 70% considerando che in attività per l'appunto adeguata alle sue limitazioni funzionali ella è stata considerata incapace al lavoro nella misura del 30% ma questo a mio avviso contraddice quanto si è potuto apprezzare clinicamente tenuto conto della evidente riduzione della resistenza e della tenuta già solo per quel che riguarda le attività quotidiane in qualità di casalinga che la paziente riesce a malapena ad eseguire in quanto si trova in una situazione di estenuazione e di impotenza che le impedisce di affrontare la realtà in maniera adeguata e questa contribuisce pesantemente ad alimentare il suo sentimento di inadeguatezza aggravando l'impatto che lo stato depressivo esercita su di lei. In queste condizioni ritengo che vada considerata la componente psichica del quadro diagnostico come elemento significativo e riducente la sua capacità lavorativa nella misura perlomeno del 50% in tutte le attività compresa quella di casalinga. (…)” (pag. 550 incarto AI)

A prescindere dal fatto che nella perizia la dr. med. __________ ha pertinentemente spiegato i motivi per cui, diversamente dallo psichiatra curante, non ha considerato la depressione come invalidante (cfr. pagg. 490 e 491 incarto AI), va qui rilevato che come visto sopra, la perita ha dettagliatamente esposto le limitazioni dell’assicurata legate alla ridotta energia psichica ed affaticabilità riscontrabili nella sua precedentemente attività di ausiliaria alberghiera in una casa anziani, valutando pertanto un’inabilità al 50%. Tuttavia l’abituale professione non può essere equiparata ad un’attività adeguata non particolarmente pesante che eviterebbe, come riportato al punto no. 5 della perizia, all’assicurata una ricaduta sul quadro psichico per la quale la perita ha valutato un’abilità lavorativa maggiore (del 70%), motivo per cui la differenziazione fatta dalla perita può essere condivisa. Infine il dr. med. __________ giustifica le ridotte energie facendo riferimento alla difficoltà di svolgimento delle attività quotidiane di casalinga, ciò che contrasta con la descrizione della giornata riportata in perizia:

" (…) Riferisce difficoltà a dormire e un sonno non riparatore, si alza di regola verso le 7:00 del mattino allorquando il marito e la figlia maggiore sono già partiti. Trascorre un breve momento a “fare le coccole” al figlio 13enne, con il quale consuma la colazione per poi talvolta accompagnarlo a scuola a __________. Rientrata al domicilio, effettua qualche lavoretto di riordino, arieggia i locali, per poi uscire con il proprio cagnolino per una passeggiata e in seguito per le spese al __________.

Quando se la sente, si ferma in un ristorante nei pressi per incontrare conoscenti e fare quattro chiacchiere. Rientrata al domicilio prepara il pasto di mezzogiorno, che consuma di solito con il figlio, mentre il marito non sempre rientra a casa. Prima di concedersi una siesta di ca. mezzora, esce ancora con il cane per una breve passeggiata. Effettua poi nel pomeriggio attività in lavanderia, aspetta però quasi sempre il rientro della figlia per farsi aiutare. Prepara quindi la cena, che viene consumata in famiglia. Una volta alla settimana si reca a __________ dall’anziana madre in quanto talvolta in difficoltà e anche per sostenerla nella presa a carico della sorella handicappata. Quattro volte alla settimana porta il figlio agli allenamenti di calcio a __________. Dopo cena è aiutata dai figli per quanto riguarda il riordino in cucina, esce ancora per una breve passeggiata con il cane, poi guarda programmi televisivi sino alle 24:00 quando si corica. (…)”

(pag. 487-488 incarto AI)

2.7.2. Per quel che concerne l’esame reumatologico, nel rapporto peritale 18 gennaio 2017 il dr. med. __________, poste le diagnosi di sua competenza esposte al consid. 2.4., ha riscontrato:

" (…) L'assicurata presenta per quanto riguarda la colonna dei disturbi a carattere generalizzato con una sindrome panvertebrale soprattutto cervico-lombo vertebrale.

Alla colonna lombare vi sono delle patologie rilevanti con una scoliosi piuttosto destro-convessa con componente rotatoria, uno stato dopo intervento chirurgico di discectomia L4-L5 e posa di una protesi discale a questo segmento nel 2010, nonché sviluppo di alterazioni degenerative secondarie al segmento sovrastante la protesi discale in particolar modo L3-L4 già con una certa rilevanza radiologica alla visita attuale.

Non presenta attualmente segni compressivo o irritativi radicolari. Vi sono piuttosto dei dolori cronici ai movimenti, dei dolori alla palpazione al passaggio lombo-sacrale e soprattutto alla spina iliaca bilateralmente.

Ultimamente si sono accentuati dei dolori alla colonna cervicale dove per altro sia dal punto di vista clinico che radiologico si hanno dei reperti molto contenuti.

In associazione a queste problematiche principali alla colonna vertebrale presenta una periartropatia omero-scapolare tendinopatica a sinistra più che a destra con sintomatologia d'impingement senza sicuri segni per lesioni alla cuffia dei rotatori.

Si sono manifestati nel decorso dei dolori alle ginocchia con un versamento al ginocchio sinistro prevalentemente nell'ambito di problematiche di tipo degenerativo su leggera deformazione in ginocchia valga bilaterale.

Ultimamente è subentrato anche un dolore molto spiccato, piuttosto cronico e invalidante al gomito destro nell'ambito di epicondilopatia radiale destra.

Un quadro clinico di dolore piuttosto polidistrettuale a carattere generalizzato che va inquadrato non solo per quanto riguarda le patologie degenerative ma anche in relazione con un reumatismo delle parti molli a carattere fibromialgico con prevalente interessamento dell'emicorpo sinistro. Sono presenti accanto a quasi tutti i tender points necessari per queste diagnosi anche tutta una serie di disturbi funzionali e anche una problematica a carattere depressivo. (…)” (pag. 518 incarto AI)

Egli ha poi esposto le seguenti limitazioni funzionali:

" (…) L’assicurata è limitata in attività lavorative non ergonomiche per la colonna vertebrale, nei movimenti di flessione e rotazione del tronco, nel mantenere posizioni statiche ferma in piedi per pochi minuti, cambiando appoggio per almeno un'ora e mezzo.

La posizione seduta può essere mantenuta per al massimo un'ora.

Limitata nell'alzare dei pesi superiori ai 5 kg.

Limitata per quanto riguarda i disturbi alle spalle in lavori da svolgere in modo continuo sopra l'orizzontale, se deve tenere le spalle alzate per lungo tempo, se deve alzarle ripetutamente sopra l'orizzontale sia in elevazione che in abduzione.

Limitata nel tenere oggetti superiori ai 3 kg sopra l'orizzontale con entrambe le braccia. Limitata nell'inginocchiarsi per i disturbi alle ginocchia, nel salire e scendere le scale ripetutamente.

Limitata nell'utilizzo del braccio destro con forza e contro resistenza per i dolori all'epicondilo radiale. (…)” (pag. 519 incarto AI)

e valutato un grado d’abilità lavorativa in attività adeguate del 70%, da intendersi come riduzione di rendimento per via della necessità di pause più prolungate e di una riduzione almeno parziale del tempo di lavoro (cfr. perizia punto no. 5.3).

Certo, con scritto 30 agosto 2017 all’Ufficio AI il reumatologo curante dr. med. __________ ha evidenziato:

" (…) Sotto l'aspetto puramente reumatologico lamenta cronici dolori al sistema locomotore di origine multifattoriale, che influenzano sempre più la sua qualità di vita e quindi un evtl. reinserimento net mercato del lavoro. Purtroppo l'assicurata non ha alcuna formazione adeguata ed al momento neppure risorse fisiche e psichiche per cercare e trovare un'attività lavorativa fisicamente adeguata alle sue importanti limitazioni. Sono personalmente dell'idea che, per lo meno sotto l'aspetto ortopedico-reumatologico, l'assicurata presenti un'incapacità lavorativa di almeno il 50% (mezza giornata lavorativa), per lo svolgimento comunque solo di una professione fisicamente leggera, che non implichi particolari sforzi per la colonna vertebrale, nè tanto meno il mantenimento prolungato di posizioni inergonomiche. Il quadro clinico da lei presentato purtroppo non ha mai mostrato alcun miglioramento malgrado le molteplici terapie più volte eseguite nel corso degli anni. Si è sviluppata una sindrome del dolore cronico che purtroppo si lascia solo minimamente influenzare dalle terapie farmacologiche, fisiatriche regolarmente eseguite.

Attualmente l'assicurata per cercare di controllare i suoi dolori assume 200mg di Palexia al giorno, apparentemente con un almeno parziale beneficio, anche se questo farmaco porta con sé degli effetti collaterali che rallentano ulteriormente il suo stato di veglia e con ciò la possibilità di venire realmente reinserita in ambito lavorativo. (…)” (pag. 549 incarto AI)

Quindi, seppur la valutazione diagnostica e quella clinico-funzionale corrispondono in sostanza a quella del perito, il dr. med. __________ pone una diversa valutazione del grado di capacità lavorativa in attività adeguate alla quale vanno tuttavia anteposte le conclusioni del dr. med. __________. Questo non solo per il ridotto valore probatorio della certificazione del curante, ancorché specialista (cfr. consid. 2.5), ma anche dal fatto che la valutazione peritale è da considerare dettagliata, esaustiva e priva di contraddizioni. Del resto è stata avvallata dal SMR (cfr. annotazioni del 31 marzo 2017, doc. 158 incarto AI).

2.7.3. In merito agli altri consulti specialistici (neurologico e neuropsicologico), non vi sono motivi per non aderire alle rispettive conclusioni peritali. Né del resto l’assicurata ha sollevato obiezioni al riguardo.

2.7.4. Dal punto di vista globale, dopo discussione, tramite teleconferenza del 14 marzo 2017 alle ore 11.50 (cfr. punto 6 della perizia), i periti, ritenuto che le incapacità lavorative d’ordine psichiatrico e reumatologico non vanno cumulate (cfr. perizia punto no. 8.1.), hanno concluso per un’abilità lavorativa del 70% in attività adeguate.

Non essendo intervenuti peggioramenti successivamente alla perizia SAM (cfr. a tal riguardo le citate annotazioni 11 settembre del SMR; doc. 172 incarto AI), viste quindi le affidabili e concludenti risultanze della perizia SAM, alla quale va conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.4), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che la ricorrente è abile è abile al 70% in attività adeguate.

Questo Tribunale ritiene altresì che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

2.8.1. Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valida, in fr. 42’407.--, corrispondente al salario che l’assicurata avrebbe percepito da sana a tempo pieno nel 2015 presso il suo ex datore di lavoro (cfr. scritto 22 giugno 2017 doc. 164 incarto AI). Tale dato è rimasto incontestato.

2.8.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel caso in esame, visto che l’assicurata non esercita alcuna attività adeguata, per la determinazione del reddito da invalida l’amministrazione si è correttamente fondata sui dati statistici, e meglio utilizzando i dati salariali evinti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica riferita al settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), prendendo in considerazione un importo di fr. 54'191,10.-- conseguibili nel 2015 nello svolgimento di un’attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4.

Considerata un’inabilità del 30%, riconosciuta una riduzione totale del 10% per attività leggere e per altri fattori di riduzione ed un gap salariale del 20,3% (cfr. doc. 163 incarto AI), il reddito da invalida è stato quantificato in fr. 27'093.--.

Ora, in sede di ricorso l’assicurata ha rilevato:

" (…) L'Ufficio Al ha definito un grado di invalidità del 36% sulla base di un reddito da valido di CHF 42'407.30 e di un reddito da invalido di CHF 27’093.30.

L'amministrazione aggiunge poi che, pur presentando un grado di invalidità del 20%, in considerazione del suo stato di salute non è possibile proporre all'assicurata una riqualifica a tutti gli effetti, ma solo una "mini riqualifica ad hoc”.

L'affermazione è perlomeno sconcertante. Da un lato si afferma candidamente che, per determinare il reddito da invalido, l'assicurata può svolgere tutta una serie di attività contemplate dalla Tabella (TA1) e conseguire un reddito pari al valore mediano nell'esercizio di attività semplici e ripetitive, malgrado le severe limitazioni funzionali partitamente indicate dal dr. med. __________; dall'altro proprio tenendo in considerazione le stesse limitazioni funzionali, all'assicurata non è proponibile una riformazione professionale.

Dalle due cose l'una: o l'assicurata è effettivamente in grado di svolgere le attività contemplate nella Tabella TA1 e conseguire quindi un reddito mediano in attività semplici e ripetitive oppure l'assicurata deve essere riformata, per poter guadagnare il reddito da invalido stabilito dall'Ufficio Al.

Ad ogni modo, pur consapevole della giurisprudenza restrittiva del TF, si contesta che l’assicurata, alla luce delle severe limitazioni funzionali, possa effettivamente reperire sul mercato del lavoro un’attività adatta al suo stato di salute.

Il reddito da invalido è pertanto contestato. (…)” (doc. I pag. 12-13)

Come rilevato in sede di risposta, non vi è alcun agire contraddittorio dell’amministrazione e questo per i motivi che seguono.

Va dapprima fatto riferimento al rapporto 5 maggio 2017 del consulente in integrazione professionale il quale ha indicato:

" (…) Nonostante il danno alla salute dell’A. sono possibili numerose attività semplici e non qualificate che fatto riferimento alla categoria delle statistiche 4.2, nelle quali dopo un breve periodo di introduzione l’attività potrà essere svolta autonoma. (…)” (pag. 534 incarto AI)

per poi spiegare che:

" (…) A questo assicurato, secondo il mio parere, non è proponibile una riqualifica professionale che comporta l’apprendimento di nozioni teoriche perché è inibito oltre che dal danno alla salute anche da fattori quali l’esperienza professionale specifica e la scarsa scolarità.

Si può restare tuttavia a disposizione per finanziare un periodo di introduzione al lavoro “mini riqualifica pratica ad hoc” della durata di 3-6 mesi (da stabilire dettagliatamente in presenza di un concreto posto di lavoro), qualora vi fosse un posto vacante ed un tale provvedimento potesse consentire un sensibile aumento della capacità di guadagno.

Dopo comprovate ricerche di lavoro e su richiesta scritta, si resta a disposizione per valutare un aiuto al collocamento (…)” (sottolineatura del redattore; pag. 534 incarto AI)

Sulla base di queste considerazioni, l’Ufficio AI ha rettamente concluso che non sono proponibili provvedimenti professionali atti a ridurre il discapito economico. Certo, in questo contesto la proposta del consulente per una “mini riqualifica ad hoc” può apparire in contrasto. Piuttosto questa “mini riqualifica”, di natura transitoria, potrebbe essere letta nell’ambito dell’assegno per il periodo d’introduzione di cui all’art. 18b LAI.

Fatto sta che, senza l’adozione di provvedimenti professionali, dal punto di vista medico, come visto al consid. 2.7, l’assicurata può svolgere attività leggere e ripetitive nella misura del 70%. In merito alle attività conseguibili va ricordato che la giurisprudenza federale ha in maniera costante già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; cfr. in tal senso il rapporto del consulente professionale del 21 novembre 2016, doc. AI 193). Inoltre il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 consid. 2.8; 32.2013.157 del 29 settembre 2014 consid. 2.10.2.1; 32.2013.133 del 1. aprile 2014 consid. 2.8 e la 32.2013.117 del 4 febbraio 2014 consid. 2.9 e riferimenti).

2.8.3. Raffrontando il reddito da valida di fr. 42'407.-- con quello da invalida di fr. 27'093.-- si ottiene un grado d’invalidità del 36,11% che arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121, corrisponde a 36%.

In simili circostanze, visto tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente negato all’assicurata una rendita d’invalidità.

La decisione contestata va quindi confermata, mentre il ricorso è da respingere.

All’assicurata va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico della ricorrente, la quale tuttavia ha postulato l’esenzione dal pagamento delle spese di causa.

2.10. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i motivi di un diniego di rendita e l’insorgente non ha prodotto alcuna (nuova) documentazione atta a mettere in dubbio la valutazione medico-teorica posta a fondamento della pronunzia contestata.

In simili condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

13

Cost

  • art. 29 Cost

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 18b LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 41 LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 7 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 61 LPGA

OAI

  • art. 87ss. OAI

Gerichtsentscheide

63