Raccomandata
Incarto n. 32.2017.164
TB
Lugano 23 aprile 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° settembre 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel settembre 2015 (doc. 7) RI 1, 1958, casalinga dal 2008, ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa del tumore al seno sinistro apparso nel mese di aprile che le impediva di svolgere le mansioni consuete.
L’Ufficio assicurazione invalidità ha interpellato i medici curanti dell’assicurata in più occasioni aggiornando la documentazione raccolta alla scadenza dell’anno di attesa (aprile 2016) e, sentito il Servizio Medico Regionale che ha ritenuto un’inabilità del 15-25% (doc. 27), ha disposto un’inchiesta domiciliare (doc. 32).
1.2. Con decisione del 1° settembre 2017 (doc. A), che confermava il progetto di decisione del 20 giugno 2017 (doc. 37) anche a seguito delle osservazioni formulate il 7 (doc. 41) e il 25 (doc. 44) luglio 2017 dalla dr.ssa med. __________ che ha evidenziato come i gradi di impedimento siano maggiori rispetto a quelli ritenuti dall’assistente sociale e che quindi all’assicurata dovrebbe essere riconosciuto un grado di invalidità del 40%, l’Ufficio AI, anche dopo avere interpellato il Servizio Medico Regionale (doc. 45), ha confermato la correttezza dell’inchiesta domiciliare e ha ribadito che l’assicurata non aveva diritto a una rendita di invalidità stante un grado AI del 27%.
1.3. Il 4 ottobre 2017 (doc. I) la dr.ssa med. __________, sempre in rappresentanza di RI 1, si è rivolta al TCA rilevando che la sua paziente, casalinga, è stata operata per carcinoma duttale infiltrante della mammella sinistra con mastectomia sinistra totale dissezione ascellare con linfoadenectomia, chemioterapia neoadiuvante e radioterapia (16 dicembre 2015), e che dovrà essere rioperata per importanti aderenze di parete e al cavo ascellare che producono un linfedema importante del braccio sinistro e l’impossibilità all’attività con l’arto superiore sinistro. Per questi motivi, la ricorrente, forte del parere dell’oncologa curante (doc. B), ha contestato le percentuali degli impedimenti valutate nei lavori pesanti, come la pulizia dell’appartamento, il bucato e lo stiro.
1.4. Con la risposta del 31 ottobre 2017 (doc. IV) l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, osservando come le censure ricorsuali concernenti le limitazioni funzionali al braccio sinistro siano note, essendo già state sollevate nelle osservazioni al preavviso negativo e di averle sottoposte al vaglio del Servizio Medico Regionale, il quale ha ribadito la correttezza della valutazione resa. Pertanto, secondo l’Ufficio AI non vi sono nuovi elementi clinici atti a definire diversamente il caso.
L’amministrazione ha altresì evidenziato come l’inchiesta domiciliare sia stata effettuata da una persona competente, che ha tenuto conto delle valutazioni mediche, delle dichiarazioni dell’assicurata, motivandole e dettagliandole sufficientemente in merito alle singole limitazioni accertate al domicilio, ha tenuto conto della possibilità di distribuire sull’arco della settimana le attività, dell’obbligo che le incombe di ridurre il danno e quindi di dotarsi dei mezzi e degli strumenti atti a migliorare la propria capacità di svolgere le mansioni consuete e dell’obbligo di reciproca assistenza coniugale. Essa ha quindi confermato le conclusioni che hanno determinato il grado di invalidità del 27%.
1.5. Il 6 novembre 2017 (doc. VI) la ricorrente ha ribadito il parere dei medici e oncologici curanti, ricordando di non potere eseguire alcuno sforzo con il braccio sinistro, accusando un’assenza di forza e un dolore costante a livello cervico scapolare e brachiale sinistro. Inoltre, essa non può ricorrere all’aiuto del marito nelle attività domestiche, essendo in cura per stato depressivo cronico e apatia, e nemmeno dei figli, in quanto sono fuori casa con le rispettive famiglie. Infine, l’assicurata ha ribadito l’erroneità delle percentuali degli impedimenti valutati, ricordando come dovrà prossimamente sottoporsi a un ulteriore intervento.
1.6. L’amministrazione ha confermato il 20 novembre 2017 (doc. VIII) il pieno valore probatorio delle conclusioni rese nel rapporto di inchiesta per le casalinghe eseguita da persona competente, che aveva piena cognizione della situazione medica dell’assicurata e della situazione quotidiana rispetto alle mansioni svolte a domicilio e all’aiuto esigibile da parte dei familiari. A quest’ultimo proposito, l’Ufficio AI ha rilevato che la ricorrente viveva nella casa bifamiliare dove abitava il figlio e che il marito, presente al domicilio in maniera regolare, l’accompagnava all’esterno, effettuava gli acquisti, si occupava dell’amministrazione e collaborava nelle varie mansioni domestiche quali il riassetto della cucina e la pulizia dell’appartamento. Non essendovi elementi per reputare inesigibile tale aiuto, l’Ufficio AI ha ribadito il rifiuto di concessione di una rendita di invalidità.
L’insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione invalidità ha rifiutato di concedere alla ricorrente una rendita di invalidità, poiché dagli accertamenti medici e dall’inchiesta economica per casalinga effettuati è risultato che l’assicurata presentava un’incapacità lavorativa medico teorica come casalinga del 15-25% rispettivamente che i gradi di impedimento valutati dall’assistente sociale per ogni campo di attività davano luogo a un grado di invalidità del 27%.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Va qui segnalato che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento.
È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
Per ciò che concerne il caso in esame, di regola si ritiene che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica comprendono queste cinque attività usuali: pasti, pulizia e ordino dell’alloggio, acquisti e altre commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai familiari, per le quali è assegnato un rispettivo limite massimo (N. 3087 CIGI).
Il grado di disabilità per ogni singola attività risulta dal confronto percentuale tra la ponderazione senza disabilità – stabilita dall’assistente sociale (N. 3083 CIGI) - e la limitazione dovuta alla disabilità (N. 3085 CIGI).
2.4. Nel caso concreto occorre innanzitutto rilevare che l’Ufficio AI ha proceduto alla valutazione del grado di invalidità ritenendo la ricorrente, prima del danno alla salute, persona senza attività lucrativa e ha quindi applicato il metodo specifico di calcolo dell’invalidità.
La circostanza che l’assicurata non lavori più dal 2009 (doc. 10) e che quindi sia casalinga al 100% non è contestata. D’altronde, l’interessata medesima ha affermato, ad esplicita domanda sottopostale dall’assistente sociale in occasione dell’inchiesta domiciliare del 16 marzo 2017 che, se non fosse intervenuto il danno alla salute, eserciterebbe oggi (comunque) l’attività di casalinga, avendo deciso già da molti anni di occuparsi unicamente della propria economia domestica (doc. 32).
Di conseguenza, accertato che, prima dell’insorgenza del danno alla salute, la ricorrente non esercitava un’attività lucrativa, non è possibile applicare nei suoi confronti il concetto dell’incapacità di guadagno poiché - in simili condizioni – l’invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno.
Ne discende che, in applicazione del cosiddetto metodo specifico, visto che l’invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell’economia domestica è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, l’invalidità dell’assicurata è da stabilire seguendo questo metodo e secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa.
2.5. Con l’opposizione l’assicurata ha evidenziato che, a causa della quasi impossibilità di usare il braccio sinistro, di importanti dolori cervicali e al cinto scapolare bilaterale, rimaneva inabile nelle pulizie dell’appartamento in ragione dell’80%, limitandosi infatti soltanto a rigovernare parzialmente la cucina e a fare la polvere, mentre le pulizie pesanti e i letti venivano svolti dall’aiuto domiciliare. Pertanto, a suo dire l’impedimento non era del 50%, ma dell’80%.
Per la spesa e gli acquisti l’assicurata si limitava ad allestire la lista dei beni da comperare e quindi non v’era solo un 20% di impedimento, ma dell’80%.
Per il bucato, l’impedimento non era del 30%, ma pure dell’80%, limitandosi l’interessata a piegare le mutande e le calze.
Di conseguenza, a suo dire il grado di invalidità complessivo doveva essere fissato nel 40%.
L’Ufficio AI, per stabilire la capacità dell’assicurata quale casalinga, ha fatto esperire un’inchiesta domiciliare il 16 marzo 2017 e, sulla base degli accertamenti rilevati presso il domicilio dell’interessata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione domestica, nel rapporto del 20 marzo 2017 (doc. 32) l’assistente sociale ha stabilito una limitazione totale del 17%.
2.6. Va qui ricordato che nella Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio 2015, stato 1° gennaio 2015 nella versione in italiano – i NN. 3081-3090 concernenti gli assicurati occupati nell’economia domestica sono stati modificati, come visto, dal 1° gennaio 2018, ma non sono qui applicabili siccome l’inchiesta domiciliare è avvenuta nel 2017 -, secondo il N. 3083 CIGI l’ufficio AI rileva il grado d’invalidità con un accertamento sul posto. Il funzionario incaricato indica le attività che l’assicurato non può più esercitare e quelle nelle quali è notevolmente impedito e da quando. Fornisce indicazioni sul grado delle limitazioni dovute all’invalidità e su un eventuale maggiore dispendio di tempo (quest’ultimo va preso in considerazione se non è già stato incluso nell’ambito della soppressione di un ambito d’attività). Valuta anche in che misura la persona beneficia dell’aiuto di terzi (familiari, vicini, personale ausiliario) per compiere le sue attività (DTF 130 V 97).
Il N. 3084 CIGI specifica che per mansioni consuete nell’economia domestica si intendono in generale le attività riportate al N. 3086.
Allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse.
Al riguardo, il N. 3086 prevede che:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
2 2
5 5
10
50
5 5
20
5
10
5
20
0
30
0
50
Mentre ai NN. 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi.
Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 pag. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.".
Al riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento da parte della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al considerando 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità giusta l’art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Nella già citata DTF 128 V 93, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'Ufficio AI, il TFA ha rilevato quanto segue:
“(…)
Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86 e ripresa al N. 3083.1 CIGI, il Tribunale federale ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica.
2.7. Nel caso di specie, nel rapporto del 20 marzo 2017 l'assistente sociale ha accertato quanto segue:
" (…)
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
L’assicurata organizza e pianifica la propria economia domestica con le abilità di sempre.
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
45%
percentuale degli impedimenti
20 %
percentuale di invalidità
9%
La signora RI 1, precedentemente il danno alla salute, era dedita a una cucina elaborata (torte, pizza, lasagne, …) con lunghi tempi sia di preparazione che di cottura. Attualmente, invece, viene riferita una cucina semplice (insalata, piatti freddi, pasta, …) e veloce.
Il riassetto della cucina e la pulizia delle stoviglie, un tempo svolte immediatamente dopo i pasti, vengono ora effettuate con più calma, dopo essersi riposata, in collaborazione con il marito. Viene aiutata altresì da quest’ultimo nel caricare e scaricare la lavastoviglie così come nel riporre successivamente le stoviglie nei pensili, a causa dei dolori al braccio sinistro.
La pulizia a fondo della cucina, un tempo svolta autonomamente più volte nel corso dell’anno, viene ora eseguita dall’aiuto domestico del __________. La Signora riferisce, infatti di non essere più in grado di provvedervi a causa dei dolori e della facile affaticabilità.
L’assicurata, nonostante il danno alla salute, ha mantenuto la capacità di dedicarsi alla preparazione dei pasti adottando una cucina semplice e veloce, con conseguente diminuzione dell’impegno. Seppur con difficoltà, più o meno marcate, provvede altresì al riassetto e alla pulizia quotidiana della cucina. La percentuale proposta tiene in considerazione sia i limiti funzionali a dossier che la necessità dell’aiuto domestico nelle pulizie stagionali a fondo. La collaborazione del marito, presente a domicilio in maniera regolare, è stata altresì considerata.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
50%
percentuale di invalidità
10%
L’assicurata riferisce che precedentemente il danno alla salute provvedeva quotidianamente alle differenti incombenze relative la pulizia dell’appartamento. Attualmente, invece, si limita alle attività leggere, tuttavia, nel rispetto dei suoi ritmi a causa della facile affaticabilità. Le pulizie pesanti, invece, sono delegate interamente all’aiuto domestico una volta a settimana.
In caso di necessità riferisce comunque di chiedere aiuto anche al marito.
Per quanto riguarda la pulizia dei vetri e la cura delle tende, spiega che in precedenza provvedeva di frequente mentre nella nuova casa non vi è stata ancora la necessità occuparsene. In considerazione delle difficoltà, tuttavia, indica che quando verrà il momento chiederà aiuto a terzi poiché da sola non è più in grado di assolvere tale compito, dal momento che non riesce a mantenere le braccia sopra l’altezza delle spalle.
Da sola provvedeva in precedenza al cambio settimanale dei letti mentre ora se ne occupa in collaborazione con l’aiuto domiciliare.
La percentuale proposta tiene in considerazione, da una parte i limiti funzionali a dossier ma dall’altra anche la fattiva possibilità dell’assicurata di distribuire il carico di lavoro sull’arco di più giorni, nel rispetto dei suoi ritmi. L’esigibilità di collaborazione del marito, presente a domicilio in maniera regolare, è stata altresì considerata.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
2%
La Signora RI 1, in precedenza, provvedeva alle spese in collaborazione con il marito o con i figli. Attualmente, invece, riferisce di limitarsi a fare la lista della spesa e l’incombenza degli acquisti è delegata interamente ai famigliari, a causa della facile affaticabilità.
Per quanto riguarda il trasporto dei pesi viene riferito che tale compito già da anni è delegato a terzi a causa dei dolori alla schiena.
La gestione economica e amministrativa del nucleo famigliare, come d’abitudine, viene svolta in collaborazione con il coniuge. In passato si recava autonomamente presso l’ufficio postale per assolvere i pagamenti mentre attualmente viene riferito che questi ultimi vengono delegati a terzi (__________).
La percentuale proposta, considerati i limiti funzionali a dossier, tiene conto altresì del cambiamento nelle abitudini di acquisto. L’esigibilità di collaborazione del marito è stata inoltre considerata.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
6%
Il trasporto della cesta dei panni da molti anni è delegata a terzi a causa dei dolori alla schiena. Dapprima erano i famigliari a provvedervi mentre ora è l’aiuto domiciliare ad assolvere tale compito.
Attualmente viene inoltre sostituita nel caricare e scaricare sia la lavatrice che l’asciugatrice, a causa della mobilizzazione difficoltosa del braccio sinistro, mentre in passato vi provvedeva da sola.
Altresì, prima del danno alla salute stirava maggiormente mentre adesso anche tale attività è delegata all’aiuto domiciliare. L’assicurata indica infatti di limitarsi a piegare unicamente piccoli indumenti come le calze e le mutande.
La Signora RI 1 riferisce di non essere mai stata dedita né alla maglia né all’uncinetto.
La percentuale proposta tiene in considerazione da una parte i limiti funzionali a dossier ma dall’altra anche la fattiva capacità dell’assicurata nel distribuire il carico di lavoro sull’arco della giornata o su più giorni. L’esigibilità di collaborazione da parte del marito è altresì considerata.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
0 %
percentuale degli impedimenti
0 %
percentuale di invalidità
0%
Nell’economia domestica non vi sono bimbi o altri membri della famiglia ai quali dover prestare cure particolari.
5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
0 %
percentuale degli impedimenti
0 %
percentuale di invalidità
0%
La Signora RI 1 indica di non essere mai stata dedita né al volontariato e nemmeno alla creazione artistica.
Nell’economia domestica non sono presenti animali ai quali dover garantire le cure necessarie.
La manutenzione del giardino esterno come d’abitudine è interamente a carico del figlio (proprietario dell’immobile).
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
27%
Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato
I famigliari e l’aiuto domiciliare del __________, due ore alla settimana. (…)".
Il TCA evidenzia che, a seguito delle osservazioni dell’assicurata del 25 luglio 2017 (doc. 44) al progetto di decisione, e meglio ai gradi di impedimento stabiliti dall’assistente sociale che ella, invece, ha ritenuto essere dell’80% per quasi ogni singola mansione, l’Ufficio AI ha sottoposto il caso nuovamente al Servizio Medico Regionale, il quale il 3 agosto 2017 ha affermato quanto segue:
" Mi trovo in disaccordo col la dr.ssa __________, in quanto reputo che l’inchiesta casalinga sia stata ben fatta in ogni suo punto ed in modo coerente.
Nella fattispecie riguardo i punti contestati:
il trasporto della cesta dei panni da molti anni è delegata a terzi a causa dei dolori alla schiena. Dapprima erano i famigliari a provvedervi mentre ora è l’aiuto domiciliare ad assolvere tale compito.
la Signora RI 1, in precedenza, provvedeva alle spese in collaborazione con il marito o con i figli. Attualmente, invece, riferisce di limitarsi a fare la lista della spesa e l’incombenza degli acquisti è delegata interamente ai famigliari, a causa della facile affaticabilità.”.
2.8. Alla luce delle spiegazioni date dall’ispettrice sui singoli impedimenti criticati dalla ricorrente rispettivamente dall’Ufficio AI sulla gestione del tempo e delle risorse fisiche dell’assicurata onde potere ottemperare alle sue mansioni consuete fermo restando il suo obbligo di ridurre il danno, la valutazione dell’inchiesta domiciliare deve essere confermata dal TCA, non solo per quanto concerne le attività pesanti contestate dall’assicurata, ma anche per le altre mansioni domestiche.
Va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
Nel caso concreto non solo non vi sono motivi per ritenere manifestamente erroneo l’apprezzamento operato dall’assistente sociale che ha concluso in un grado di invalidità del 27%, ma esso viene in sostanza confermato dalla percentuale del 15-25% di incapacità lavorativa posta il 6 settembre 2016, ossia nove mesi dopo che l’assicurata si è sottoposta all’intervento di mastectomia, dal medico del Servizio Medico Regionale __________, medicina generale.
A sostegno della sua tesi, secondo cui gli impedimenti nelle mansioni casalinghe sarebbero dell’80%, la ricorrente ha chiesto al TCA di considerare il recente parere della dr.ssa med. __________, oncologa che l’ha in cura.
Questo referto indica che la sua paziente, che ha subìto una mastectomia sinistra con asportazione dei linfonodi e radioterapia della parete toracica, “non può eseguire lavori che richiedono l’uso prolungato del braccio (pulizie di fondo, pulire vetri, stirare)”.
La limitazione fisica è dunque circoscritta solo ad alcune attività pesanti, mentre tutte le altre mansioni casalinghe leggere, normali e consuete, sono escluse dai problemi legati al braccio sinistro dell’assicurata e quindi risultano medicalmente regolarmente esigibili, senza alcun impedimento di sorta.
Si può per esempio ritenere esigibile che l’assicurata riempia e svuoti in parte la lavastoviglie, eventualmente utilizzando il solo braccio destro, così come in effetti avveniva.
Considerato che il marito l’aiutava in questi compiti, non è possibile riconoscere il grado di impedimento dell’80% richiesto dalla ricorrente, di gran lunga maggiore, e non giustificato, rispetto a quello stabilito dall’inchiesta (20% per l’alimentazione e 30% per il bucato).
Per quanto concerne invece i lavori pesanti, va ricordato che la ricorrente si faceva aiutare da terzi e che, per alcune di queste attività, a causa di importanti dolori alla schiena che la affliggono da anni, questo aiuto era presente già da prima che insorgesse il problema all’arto superiore sinistro. L’esperta ha infatti tenuto conto nel suo rapporto sia dell’aiuto domestico nelle pulizie stagionali a fondo e nel trasporto dei pesi, sia della collaborazione del marito nelle piccole cose.
Infatti, per le pulizie pesanti dell’appartamento la ricorrente faceva capo a terzi una volta a settimana, mentre lei si occupava delle attività leggere nel rispetto dei suoi ritmi a causa della facile affaticabilità.
Di conseguenza, non è giustificato riconoscere una percentuale di impedimento dell’80%, anche se per rifare settimanalmente i letti chiedeva la collaborazione dell’aiuto domestico. Potendo infatti sia distribuire il carico delle attività sull’arco della settimana sia fare capo al marito, che era regolarmente presente a casa, la scrivente Corte conferma l’impedimento del 50% stabilito dall’esperta.
Nemmeno per fare la spesa è giustificabile portare all’80% il grado di impedimento, poiché già prima dell’evento tumorale l’interessata effettuava la spesa insieme al marito o ai figli, sia perché non guidava sia a causa dei problemi alla schiena.
Ne discende che, ora come allora, la ricorrente si doveva fare aiutare per effettuare le compere e portare i pesi a causa dei dolori alla schiena e attualmente non si recava più in negozio, ma delegava questa incombenza ai familiari a causa della sua affaticabilità.
L’interessata ha chiesto che anche nel fare il bucato e nello stirare sia riconosciuto l’impedimento dell’80% anziché del 30%.
Secondo questo Tribunale, l’atto, in sé, di caricare la lavatrice e l’asciugatrice può anche essere effettuato dall’assicurata con l’ausilio del braccio destro e un modesto aiuto di quello sinistro, mentre il trasporto della cesta dei panni al piano inferiore, come già da molti anni a causa del problema alla schiena, viene comprensibilmente effettuato da terzi (prima dai familiari, ora dall’aiuto domiciliare).
Quanto allo stirare, considerato che l’arto superiore destro era perfettamente funzionante e che l’assicurata è destrimane, si poteva pretendere che ella provvedesse allo stiro di quei panni che non richiedono un continuo utilizzo e movimento da parte del braccio sinistro per potere efficacemente portare a termine la stiratura.
Restava sempre riservata la possibilità di scaglionare sull’arco della settimana queste incombenze casalinghe e di effettuare delle pause quando meglio le aggradava.
Infatti, la ricorrente poteva inoltre gestire l’attività domestica dedicandosi alle mansioni consuete quando meglio le aggradava e poteva seguire i suoi ritmi compatibilmente con il suo stato di salute, che le creava una facile affaticabilità.
Non va poi dimenticato che nel caso concreto l’assistente sociale ha debitamente considerato l’esigibilità di una collaborazione da parte del marito per stabilire il grado di impedimento della moglie nelle mansioni consuete, visto che durante l’inchiesta domiciliare è stato espressamente indicato che il marito - e/o i figli - faceva la spesa, l’accompagnava all’esterno, l’aiutava a pulire la casa in caso di necessità, a riordinare la cucina dopo avere mangiato, a caricare e a scaricare la lavastoviglie, a riporre poi le stoviglie negli armadi e si occupava dell’amministrazione della casa.
La giurisprudenza prevede infatti che occorre prendere in considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. Va al riguardo ricordato l’obbligo per l’assicurata di diminuire il danno (DTF 115 V 53) e che anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Nella DTF 133 V 504 il Tribunale federale ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari.
Questo concetto è stato ancora di recente ribadito nella STF 9C_701/2016 del 1° marzo 2017.
Tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, la valutazione di cui al rapporto del 20 marzo 2017 deve dunque essere confermata.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono e analizzate tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, che il medico del Servizio Medico Regionale ha avallato.
Non possono quindi essere ritenute delle percentuali maggiori.
Quand’anche si aumentassero, per pura generosa ipotesi di lavoro, le percentuali di impedimento per la spesa dal 20% al 50% e per provvedere al bucato e allo stiro dal 30% al 50%, il risultato finale non muterebbe, poiché il grado di invalidità complessivo si fisserebbe al 34% (9% + 10% + 5% [10% x 50%] + 10% [20% x 50%]).
2.9. Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni effettuate dall'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare effettuata nel marzo 2017, le quali risultano del tutto attendibili.
Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano pienamente affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.
Infine, il TCA evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, i disturbi di cui ella soffre sono stati comunque presi in considerazione nell'ambito della determinazione del suo grado di incapacità di guadagno.
In effetti, nella valutazione degli impedimenti dovuti all'invalidità, l'assistente sociale ha tenuto conto delle sue difficoltà in ognuna delle attività tipiche come casalinga, giungendo così ad un grado d'invalidità per ognuna di queste attività rispettivamente nel complesso.
Ribadita dunque l'attendibilità riconosciuta dalla giurisprudenza per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica e delle conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, siccome essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, non vi sono pertanto validi motivi per scostarsi dalla valutazione espressa dall'assistente sociale.
Occorre poi ricordarlo, per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe, stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.
Di conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 27% deve essere posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.
Visto quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.
2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti