Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.158
Entscheidungsdatum
02.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.158

FC

Lugano 2 maggio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2017 di

RI 1

contro

la decisione del 21 agosto 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1968, già professionalmente attivo in passato come giardiniere e operaio in diversi settori, nel luglio 2016 ha presentato una domanda di prestazioni. Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, con progetto di decisione del 7 giugno 2017, l’Ufficio AI, stabilita un’inabilità lavorativa e un conseguente grado di invalidità del 30% dall’inizio del 2010, ha respinto la domanda in assenza di un grado di invalidità pensionabile (doc. AI 28). Al progetto si è opposto l’assicurato, sulla base di una certificazione dello psichiatra curante (doc. 31). Dopo aver interpellato il medico SMR, con decisione 21 agosto 2017 l’Ufficio AI ha confermato il progetto di decisione (doc. AI 35).

1.2. Con ricorso al TCA l'assicurato contesta le conclusioni dell’amministrazione, chiedendo l’attribuzione di una rendita d’invalidità e sottolineando in sostanza le sue precarie condizioni di salute che gli impedirebbero di esercitare un’attività lavorativa. Postula quindi una rivalutazione medico psichiatrica e la concessione dell’assistenza giudiziaria (doc. I).

1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica e quella professionale poste alla base del provvedimento impugnato. Con scritto 6 ottobre 2017 l’assicurato ha prodotto una nuova certificazione dello psichiatra curante (doc. B), in merito alla quale il SMR ha osservato che non permetteva di oggettivare una diversa situazione rispetto a quella presente al momento della valutazione peritale (doc. VIII). L’assicurato ha fatto pervenire ulteriori certificati del curante (doc. C, XIV); in proposito il SMR, sulla base di una presa di posizione del CPAS che aveva peritato l’assicurato, ha osservato che non documentavano una modifica della situazione (doc. XVI). Il ricorrente ha ulteriormente prodotto attestati medici relativi alla problematica epatologica, i quali sono nuovamente stati sottoposti al SMR, che si è espresso sugli stessi il 9 gennaio 2018 (doc. XX).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a prestazioni AI.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Secondo l’art. 28 cpv. 1 LAI l’assicurato ha, tra l’altro, diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%. Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003).

2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen

entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des

invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),

dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.

150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

  1. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
  2. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine, in due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate alla pubblicazione, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

2.5. Nel luglio 2017 l’assicurato ha presentato una domanda di prestazioni. L’amministrazione ha acquisito documentazione medica, segnatamente un certificato attestante un’inabilità lavorativa completa dal 1. gennaio al 30 giugno 2016 del dr. __________, specialista in psichiatria (doc. AI 6), il quale, nel successivo rapporto medico all’AI del 4 agosto 2016, poste le diagnosi invalidanti di “Chronische Depression mit zeitweise agitierten Bild, F33.3, Chronische Angstkrankheit, F41.2”, oltre a diagnosi non invalidanti di “Status nach Politoxikomanie, Hepatitis ABC”, ha certificato una completa inabilità lavorativa (doc. AI 20).

L’amministrazione, sentito il SMR, ha quindi ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato ad una perizia psichiatrica presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS). Gli psichiatri del CPAS, nella perizia del 16 gennaio 2017, eseguita dopo valutazione degli atti medici, due consultazioni ambulatoriali, e l’effettuazione di approfondimenti testali (valutazione psicodiagnostica o psicometrica e dosaggi ematici dei farmaci), hanno posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “Sindrome depressiva ricorrente attuale episodio lieve ad andamento cronico ed a forte componente ansiosa (F 33.0)”. Dopo aver illustrato la situazione del paziente, i periti hanno concluso che almeno dal 2010 l'assicurato presentava una riduzione della capacità lavorativa attorno al 30% (intesa come riduzione del rendimento) nell'attuale attività di indipendente arrotino e commerciante di rottami, così come anche in altre attività ”in cui non deve procacciarsi il lavoro ma che risultano meno confacenti in termini di stazionarietà e ripetitività del lavoro e in cui eventualmente possano essere richieste flessibilità ed adattamento”. Per contro, in attività equivalenti a quella di casalingo la capacità medico teorica era completa. Secondo il perito dr. __________ era utile un adeguamento posologico della farmacoterapia così come un intervento di sostegno all'alfabetizzazione ed un aiuto al collocamento in un attività che tenga preseti le risorse ed i limiti dell'assicurato. Le risorse e i deficit dell’assicurato sono stati così descritti:

" C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO

  1. Descrizione di risorse e deficit - secondo schema MINI ICF - APP -

  2. Rispetto delle regole: grado di disabilità lieve: tende all'evitamento e questa è l'unica limitazione imputabile alla psicopatologia mentre è verosimile che altre limitazioni di questa dimensione siano da attribuire alla componente socioculturale.

  3. Organizzazione dei compiti: grado di disabilità assente: sembra riuscire ad organizzarsi nella quotidianità e continua ad interessarsi e a cercare di progettare delle attività, anche se la assenza di una vettura e le ripetute delusioni lo fanno sentire scoraggiato in tale senso.

  4. Flessibilità: grado di disabilità moderato: la sintomatologia depressiva benché lieve va indubbiamente ad esacerbare una ridota flessibilità che era presente in passato anche per motivi personologici e culturali rendendolo meno adattabile ad un contesto lavorativo classico di dipendente anche se non in modo assoluto; per questo è utile che un aiuto al collocamento lo sostenga nella ricerca attiva di un lavoro.

  5. Competenze: grado di disabilità assente: non vi sono aspetti psicopatologici che diminuiscano le performance o che lo rendano cognitivamente meno produttivo.

  6. Giudizio: grado di disabilità assente: esame di realtà integro.

  7. Persistenza: grado di disabilità moderato: per la presenza della componente astenica ed anergica che sono, insieme all'ansia di cambiamento, i sintomi maggiormente rappresentativi del quadro clinico.

  8. Assertività: grado di disabilità lieve-moderato: l'assicurato tende ad essere maggiormente rinunciatario (ha praticamente regalato l'attrezzatura da arrotino) e si sente spesso un vecchio con una diminuzione dell'autostima su base depressiva.

  9. Contatto con gli altri: grado di disabilità lieve: buona colloquialità anche se ha molto ridotto i contatti con le persone che, in precedenza, frequentava assiduamente.

  10. Integrazione nel gruppo: grado di disabilità moderato: attualmente presenta ancora quote significative di ansia che lo rendono maggiormente ritirato in casa e più in difficoltà nell'affrontare le novità o nel condividere impegni con persone nuove. Tale limitazione non appare comunque insuperabile.

  11. Relazioni intime: grado di disabilità assente: presenta una rete sociale minima benché ridotta rispetto al passato con il proprio clan famigliare ed ha una relazione durevole seppur non di convivenza con una donna.

  12. Attività spontanee: grado di disabilità assente: continua ad avere i precedenti interessi benché non ravvisi la possibilità di spenderli e trasformarli in attività produttive.

  13. Cura di sé: grado di disabilità assente: si presenta ben curato nell’aspetto.

  14. Mobilità: grado di disabilità assente: non ha problemi alla guida o nell'utilizzo dei mezzi pubblici anche se è privo di autovettura. (…)” (doc. AI 19)-

Il medico SMR dr. __________nel rapporto finale del 18 gennaio 2017, preso atto della perizia e della documentazione agli atti, poste le diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente attuale episodio lieve ad andamento cronico e a forte componente ansiosa F33.0” oltre a quella - senza influsso sull’abilità lavorativa

  • di “Pregresso abuso di sostanza, stato dopo epatite A, B, C”, ha quindi concluso per un’inabilità lavorativa nell’attività abituale e in attività adeguate del 30% dal 2010, nulla invece in attività casalinghe, osservato come fossero auspicabili “lavori in una attività mobile, non stazionaria e ripetitiva che non richiede l’uso della letto-scrittura, non lavori in ambiente conflittuale” (doc. AI 20). Copia della perizia del CPAS è stata inviata allo psichiatra curante (doc. AI 24).

L’amministrazione ha quindi interpellato il consulente professionale, il quale, fatte proprie le conclusioni del SMR, effettuato un confronto dei redditi, ha definito un grado di invalidità del 30% (doc. AI 27; cfr. in esteso al consid. 2.9).

Alla luce di questa documentazione, con progetto di decisione del 7 giugno 2017 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, ritenendo che dall'esame della documentazione risultava medicalmente oggettivata un’abilità lavorativa del 30% in qualsiasi tipo d’attività dall’inizio del 2010, con un conseguente grado di invalidità del 30%, insufficiente per l’attribuzione di una rendita (doc. AI 28).

L’assicurato si è opposto a queste conclusioni, con osservazioni del 3 luglio 2017, producendo una certificazione dello psichiatra dr. __________ del 12 giugno 2017, per il quale l’assicurato era inabile al lavoro nella misura dell’80%, considerato come un’attività lavorativa superiore del 20% portava a ricadute e aumento dei sintomi (doc. AI 31, 34).

L’amministrazione, sentito il medico SMR (per il quale il breve certificato del curante non conteneva elementi medici che potessero inficiare le conclusioni peritali, doc. AI 33), con la decisione contestata del 21 agosto 2017 ha quindi confermato il rigetto della domanda di prestazioni, considerando un’abilità lavorativa del 30% in qualsiasi tipo di attività lucrativa a far tempo dall’inizio del 2010, sulla base delle conclusioni del CPAS, e, quindi, un conseguente pari grado di invalidità (doc. AI 35).

Di fronte al TCA il ricorrente ha prodotto nuove certificazioni del dr. __________ del 6 ottobre 2017 (attestante un’inabilità dell’80%) e del 19 ottobre 2017 (inabilità del 100%) e del 13 novembre 2017 (inabilità del 100%, doc. AI XIV/1). L’amministrazione ha sottoposto la documentazione al SMR e al dr. __________ del CPAS, il quale, nella presa di posizione del 27 novembre 2017, ha concluso ribadendosi nelle sue precedenti conclusioni (doc. XVI/1). L’insorgente ha altresì prodotto due attestazioni dell’__________ del 22 novembre e 5 dicembre 2017 (doc. XVIII/1 e XX/2), in merito alle quali si è espresso il medico SMR il 9 gennaio 2018 (doc. XX/1; cfr. al consid. 2.8).

2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

2.7. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’Uffi-cio AI prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del 16 gennaio 2017 del CPAS, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i ricordati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6).

In particolare, il TCA non ha ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni espresse dal perito del CPAS, dr. __________, il quale, dopo attenta valutazione della documentazione agli atti, dell’anamnesi, di un accurato esame clinico in due sessioni, l’esecuzione di esami clinici e testali e delle descrizioni soggettive, ha correttamente ritenuto che l’assicurato, portatore di una Sindrome depressiva ricorrente (attuale episodio lieve) ad andamento cronico ed a forte componente ansiosa (F 33.0), era da ritenere inabile al lavoro in ogni attività in misura del 70%. Il perito ha illustrato che l’assicurato aveva alle spalle un’infanzia particolare in cui sia le influenze culturali della propria etnia (appartenendo al gruppo etnico __________) che le vicende famigliari lo avevano condotto ad una vita raminga e ad arrangiarsi da solo, con conseguente iniziale deriva antisociale e di tossicodipendenza fortunatamente poi interrottasi grazie anche al periodo trascorso in un istituto. Ha quindi illustrato la difficile esperienza sentimentale dell’assicurato, le problematiche finanziarie e, quindi, la necessità di rivolgersi all'assistenza e anche alle cure psichiatriche per una depressione, inizialmente trattata con successo ma poi ripresentatasi con diverse ricadute. Anche a causa del mancato reperimento di un lavoro, l’assicurato era quindi gradualmente precipitato in uno stato di fluttuazione del timismo in senso pressoché costantemente depressivo. Il perito ha fatto rilevare che in ogni modo, anche nell'unica esperienza lavorativa del programma occupazionale del 2014, dopo un solo mese egli era stato certificato inabile al 50%. Di fatto dunque egli non era quindi mai stato inserito in modo regolare in un'organizzazione lavorativa. Il perito ha in proposito osservato che in ogni modo egli “faticherebbe a rispettare le regole non tanto a causa della patologia psichiatrica, quanto per cultura e difficoltà ad accettare lavori stanziali”. Ha quindi dato atto che l’assicurato presentava “una persistenza ed una flessibilità ridotte dalla patologia depressiva cronica caratterizzata da una significativa componente ansiosa, di ritiro sociale ed infuturazione negativa”. Ha dunque posto la menzionata diagnosi (F33.0), osservando, tra l’altro, quanto segue:

" (…)

Infatti, oltre all'umore deflesso presente la maggior parte dei giorni ed in modo persistente, sono presenti una diminuita energia ed aumentata affaticabilità mentre la componente anedonica non appare molto rappresentata. Inoltre non sono presenti pensieri di morte, di auto biasimo o modificazioni dell'attività psicomotoria e dell'appetito, quanto invece una diminuita autostima (si sente un vecchio) ed una maggiore apatia e tendenza all'isolamento che non sono assoluti (riceve amici e va regolarmente all'attività di alfabetizzazione). La difficoltà ad aderire ad un progetto e la difficoltà nell'adattarsi alle regole di una struttura organizzativa, appare essere un fattore ormai strutturale nella personalità del soggetto, che la presenza di depressione rende ancor meno flessibile e spendibile in un adattamento ad un ambiente lavorativo futuribile. Certamente tuttavia l'assenza di compromissione cognitiva (i limiti in letto scrittura precedono lo sviluppo di psicopatologia), la presenza di una buona mobilità e di una buona capacità auto organizzativa che non pare limitarlo nella gestione quotidiana, unite ad una buona collocabilità non permettono di supporre una limitazione della CL superiore al 30% in ogni attività. Ritengo tuttavia utile un aiuto al collocamento che gli permetta di svolgere un'attività mobile, non stazionaria e ripetitiva, che non richieda necessariamente l'uso della letto scrittura e che non sia in un ambiente altamente conflittuale. Ci si discosta quindi dalla valutazione del curante in termini di quantificazione della disabilità anche in base alla valutazione del mini ICF ed all'esclusione dei fattori non indennizzabili. Per quanto attiene invece alla datazione, anche a detta dell'assicurato il primo episodio depressivo del 2007, che aveva portato alla presa in carico psichiatrica, era andato incontro a completa remissione; l'assicurato aveva proseguito il trattamento farmacologico per quasi un anno (fino quindi a tutto il 2007). Difficile datare la ricaduta, avvenuta sicuramente nel 2009-2010 con il trattamento interferonico e considerando che successivamente, anche a quanto ricostruito con l'assicurato, gli episodi non sono più andati incontro a completa remissione ma si è assistito ad una fluttuazione dell'umore in senso più persistentemente depressivo, ritengo che, con grande probabilità almeno dal 2C)10 (impossibile risalire al mese), si possa stimare la presenza di una riduzione della CL nella misura stabilita in perizia; anche la riduzione, dopo un solo mese, della capacità lavorativa certificata in corso di programma occupazionale, deporrebbe per questa parziale limitazione. Sul piano terapeutico a mio avviso, dal momento che in passato l'assicurato aveva raggiunto la remissione con 75 mg/die di sertralina, dovrebbe mantenere l'attuale terapia con un incremento posologico almeno fino ai 150 mg/die di tale principio attivo se si vuole ottenere una maggiore remissione dai sintomi, anche se la lunga durata di malattia potrebbe rappresentare un fattore prognostico negativo per una restitutio ad integrum. Consiglio pertanto un incremento posologico anche sulla base del dosaggio riscontrato in perizia; nonostante questo appare difficile affermare con verosimiglianza preponderante che tale miglioramento clinico possa, nel breve periodo, avere un ricaduta notevole sulla capacità lavorativa. L'assicurato ha pienamente collaborato alla valutazione peritale; il quadro clinico appare coerente alla storia personale, al decorso ed all'evoluzione del disturbo e non si sono riscontrati segni di esagerazione della sintomatologia o significative discrepanze tra quanto oggettivabile e quanto soggettivamente riferito. (…)”

Con riferimento all’esame clinico effettuato il perito ha nondimeno osservato che l’assicurato appariva curato, lucido con eloquio normale e senza alcun rallentamento ideomotorio, collaborante. Non erano evidenziabili e nemmeno addotti problemi di concentrazione, riferendo l’assicurato di sentire la testa particolarmente vuota al mattino, di avere pensieri negativi rispetto alla possibilità di avere un futuro, di potersi reinserire nel mercato del lavoro, anche perché da sempre egli aveva rifiutato lavori ripetitivi e stanziali che faticherebbe a tollerare. Assenti erano pure sintomi di tipo ipocondriaco o ossessivo-compulsivi, e pure disturbi del contenuto del pensiero, della senso-percezione e della coscienza dell'lo. D’altra parte, alcuni aspetti di sospettosità e diffidenza così come anche alcune convinzioni come quella dell'efficacia del malocchio, sembravano appartenere ad un aspetto culturale e non avevano né l'intensità né la penetranza di pensieri di tipo delirante. Il perito ha quindi concluso che l’esame di realtà appariva integro. L'umore appariva deflesso anche se non in modo marcato; non erano presenti sentimenti di colpa, di indegnità o di insicurezza personale, anche se l'assicurato aveva un'infuturazione negativa, sentendosi vecchio ed essendo presente astenia e anedonia soprattutto rispetto alle cose che svolgeva in precedenza e che sostanzialmente consistevano nell'intrattenere rapporti con persone della propria etnia e nel dedicarsi all'attività di commercio, cosa che negli ultimi anni egli non avrebbe più fatto. Vi era infine una tendenziale ipersonnia e una lieve iperfagia che non aveva tuttavia comportato un incremento ponderale nonostante l'assicurato riferisse anche una scarsa attività fisica legata all'insorgenza di dolori reumatici che lo affiggerebbero soprattutto dopo sforzi e che egli attribuiva all'aver vissuto negli anni passati senza fissa dimora ed esposto alle intemperie. Non erano presenti ideazioni suicidali essendo l’interessato anzi attento alla propria salute e anche interessato a migliorare la propria condizione psichica. Sul piano somatico infine non erano presenti particolati problemi. L’assicurato riferiva per contro la presenza di un'ansia, mentre che era negato il consumo di alcolici se non in modo saltuario, né altre sostanze.

Posta la menzionata diagnosi, il perito ha quindi concluso - sulla base di un’approfondita analisi della documentazione, dell’anamnesi, della descrizione della giornata, dell'esame clinico effettuato secondo il vocabolario AMDP System, della descrizione dei limiti e delle risorse secondo schema Mini-ICE APP e delle descrizioni soggettive - che l'assicurato era da ritenere abile nella misura del 70% in ogni attività (diminuzione del rendimento) e in attività paragonabili a quella di casalingo del 100% (doc. AI 19).

A tali conclusioni, ben motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche, questo Tribunale deve senza riserve aderire.

Del resto le stesse sono state pienamente condivise anche dal medico del SMR, laddove nel rapporto finale del 18 gennaio 2017 ha concluso con pertinenza per la sussistenza, dal 2010, di un’inabilità lavorativa del 30% nella sua attività così come in ogni altra, essendo auspicabile un lavoro in un’atti-vità mobile, non stazionaria e ripetitiva che non richieda l’uso della letto-scrittura, dovendosi inoltre escludere lavori in ambiente conflittuale (cfr. doc. AI 20).

2.8. Il ricorrente ha contestato queste conclusioni sulla base del parere dello psichiatra curante, dr. __________, per il quale l’assicurato era inabile al lavoro nella misura dell’80%, considerato come un’attività lavorativa superiore del 20% lo portava a ricadute e aumento dei sintomi (certificato del 12 giugno 2017, doc. AI 31). Ora, tale certificazione, assai scarna e priva di ogni motivazione, manifestamente non permette di dipartirsi dalle conclusioni peritali, laddove peraltro il curante non solo non pone nemmeno delle diagnosi, ma neppure fa riferimento alla perizia del CPAS, la quale gli era peraltro stata inviata l’8 maggio 2017 (doc. AI 24 e 31). Con pertinenza del resto il medico SMR, nell’Annotazione del 4 luglio 2017, ha concluso che “il breve certificato” del curante non conteneva elementi medici che potessero inficiare le conclusioni peritali (doc. AI 33).

Quanto alle ulteriori certificazioni del curante del 6 ottobre 2017 (attestante un’inabilità dell’80%) e del 19 ottobre 2017 (inabilità del 100%; cfr. doc. B e C), le stesse si limitano nuovamente ad attestare in modo assai stringato - e peraltro in maniera discordante l’una dall’altra - le inabilità dell’assicura-to, senza tuttavia menzionare chiaramente sulla base di quali diagnosi o motivazioni tale conclusioni si fondino. Esse manifestamente non permettono di scostarsi dalle conclusioni peritali né di oggettivare una diversa situazione rispetto a quella presente al momento della valutazione peritale, come del resto ha concluso il medico SMR (cfr. Annotazione del SMR 16 ottobre 2017, doc. VIII/1).

Infine, il ricorrente ha ulteriormente prodotto un certificato del 13 novembre 2017 con il quale il curante ha affermato.

" (…)

Obgenannter Patient steht seit 9.3.2007 in meiner ambulanten psychiatrischen Behandlung.

Diagnose:

Chronische Depression

Stafus nach Polytoxikomonie

Status nach mehreren Suizidversuchen

Hepatitis B und C

Verlauf:

Die anfäng!iche Behandlung bestand einerseits aus Zyprexa 1 5mg und Sertralin 50mg l Tabl. morgens.

In der Folge auch unter dem Eindruck sich verschärfender und belastend werdender Lebensumstände kamen neben der chronischen Depression mit zeitweise agitiertem Bild auch eine Angstproblematik auf.

Die derzeitige Medìkation lautet:

Seroquel 25mg 1/2/0/1 bis 2

Lexotonil 3mg in Reserve.

Beurteilung:

Aus meiner Sicht ist Herr RI 1 vollumfänglich arbeitsunfähig. Seine Versuche als Händler oder Kleinunternehmer tätig zu werden, sind bis anhin immer wieder gescheitert, weil er eine Stabilität vermissen lässt. Er ist nicht ìn der Lage, Vereinbarungen konsequent einzuhalten,

Leistungen konsequent zu erbringen und somit nicht in der Lage, seinen Lebensunterhalt zu erwerben.

Schlussbemerkung:

Ein gravierendes Problem ist die immer wieder auftretende Polytoxikomanieproblematik, die unter Belastung zu Tage tritt, ihn aber deswegen nicht leistungsfähiger macht.

Herr RI 1 ist chronisch psychisch krank, er versucht sich durchs Leben zu schlagen, ist aber von den Lebensumständen bei uns in der Schweiz überfordert. (…)” (doc. XIV/1).

L’amministrazione ha sottoposto tale certificato al dr. __________ del CPAS, il quale il 27 novembre 2017 si è ribadito nelle sue precedenti conclusioni, affermando:

" (…) Ho preso visione della relazione del Dr. __________ del 13. 11 .2017.

Osservo che la diagnosi non è modificata e la terapia è modifica nel senso che, nell'ultimo certificato del novembre 2017, a differenza che durante la mia valutazione peritale non è presente un antidepressivo che era ancora prescritto nel momento della precedente certificazione dell'ottobre 2017 redata sempre dal curante. Nella relazione clinica il curante non segnala alcun aggravamento ma una sua differente valutazione rispetto a limiti e risorse senza entrare nel dettaglio di particolari osservazioni alla mia valutazione che pertanto ritengo ancora valida. (…)” (doc. XVI/1)

A tale conclusione, tratta dal perito che ha approfonditamente valutato il ricorrente nella perizia del 16 gennaio 2017, questo giudice deve aderire, ove peraltro si osservi che la stessa è stata integralmente condivisa anche dal medico SMR nella sua Annotazione del 28 novembre 2017 (doc. XVI/3).

Osservato anche che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353), questo Tribunale deve concludere che il diverso parere del dr. __________ non permette di scostarsi dalle pertinenti e motivate conclusioni cui sono giunti i periti del CPAS nella perizia del 16 gennaio 2017. In effetti, nuovamente esaminato il caso, le conclusioni del curante non hanno potuto essere confermate né dal medico SMR né, soprattutto, dai periti del CPAS, i quali nel citato scritto del 27 novembre 2017 hanno in modo convincente esposto i motivi per cui le diverse conclusioni dello psichiatra curante, che sono state del resto scarsamente motivate, non potevano consentire una diversa conclusione sia per quanto riguarda le diagnosi da porre che per quanto riferito alle relative limitazioni sulla capacità lavorativa. Sia peraltro osservato che, contrariamente a quanto allegato dall’insorgente, la perizia del CPAS non ha omesso di approfondire la severità e la persistenza del disturbo psichiatrico.

D'altra parte la valutazione dello psichiatra curante, seppur divergente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, e solo in parte per quanto riguarda le diagnosi poste, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dai periti psichiatri e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le affezioni dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.

Questo TCA, in assenza di elementi divergenti concreti, deve pertanto aderire alle conclusioni della decisione impugnata, dalle quali del resto non è possibile scostarsi nemmeno sulla base delle due attestazioni dell’__________ del 22 novembre e 5 dicembre 2017 che l’insorgente ha prodotto in causa (doc. XVIII/1 e XX/2). Nella certificazione del 22 novembre 2017 è esposto, tra l’altro, quanto segue:

" (…)

DIAGNOSI:

  1. Epatite C cronica genotipo la con/su:
  • Viremia quantitativa per HCV pari a 6.640.000 IU/ml

  • Biopsia epatica (13.09.2007): epatite cronica, compatibile con epatite C, con moderato grado di attività ed in stadio di fibrosi portale/periportale (F1 in una scala da O a 4).

  • Esiti di trattamento con Interferone e Ribavirina nell'anno 2008 senza beneficio.

  • Attuale: fibroscan (15.11.2017): 216 kPa, CAP 297 compatibile con fibrosi di grado significativo.

  • Ecografia addome (15.11.2017): steatosi epatica di grado 1, minima splenomegalia. Litiasi della cistifellea. Non lesioni focali.

  1. Sindrome ansioso depressiva in trattamento farmacologico

Anamnesi attuale:

Trattasi dì un paziente di 49 anni noto per una epatite C cronica ad evoluzione fibrotica in esiti di pregresso trattamento antivirale tramite interferone associato a Ribavirina nell'anno 2008 senza beneficio, che giunge alla nostra attenzione in data odierna per esser sottoposto ad una valutazione epatologica in merito alla nota patologia.

Nega pregressi interventi chirurgici, e riferisce di essere in cura presso il Dr. M__________ di __________ per una sindrome depressiva. Forte fumatore che riferisce un consumo quotidiano di alcool di 60-80 g. Non Iamenta dolori, alvo e diuresi nella norma.

(…).

VALUTAZIONE E PROPOSTA Dl PROCEDERE:

Alla nostra valutazione eseguita in data 15.11.2017 ci siamo confrontati con un paziente in discrete condizioni generali che giunge alla nostra attenzione per essere sottoposto ad una valutazione epatologica in merito alla nota epatite C cronica con evoluzione fibrotica.

Si prende visione degli esami ematici da noi effettuati che mostrano una macrocitosi associata ad una alterazione delle transaminasi e GGT, senza alterazioni della funzionalità renale. A tal proposito per indagare la reale causa alla radice dell'epatopatia citolitica e colestatica abbiamo deciso di approfondire

il quadro richiedendo lo screening delle più comuni epatopatie, comprendenti cause metaboliche, virali ed autoimmuni. A tal proposito abbiamo osservato una iperferritinemia significativa associata ad una saturazione della transferrina del 54 % per la quale richiederemo a completamento la ricerca delle principali mutazioni per emocromatosi. Abbiamo rilevato una buona funzionalità epatica con valori normali di proteine totali, albuminemia, bilirubina ed ammoniemia, e non abbiamo osservato alterazioni a livello dei titoli anticorpali richiesti per escludere le principali epatopatie di carattere autoimmune.

Abbiamo quindi eseguito un'ecografia dell'addome che ha mostrato una Steatosi di 1 grado associato ad una minima splenomegalia ed una litiasi della cistifellia, ed abbiamo sottoposto il paziente infine a valutazione mediante fibroscan che ha mostrato una verosimile progressione della nota fibrosi epatica del paziente fino ad un valore di carattere significativo. In virtù degli elementi da noi riscontrati, ed in particolare alla luce del quadro di epatite C cronica C con una elevata carica virale, prendiamo atto di un peggioramento del quadro epatologico del paziente che presenta un danno cronico legato al virus C combinato con un insulto cronico degli epatociti legato all'utilizzo cronico di etile. Tali elementi hanno contribuito a costituire un quadro di steatoepatite con evoluzione fibrotica significativa. Alla luce di tale evoluzione, riteniamo indicato una terapia- antivirale

eradicante mediante le nuove opzioni terapeutiche da poco disponibili ed eventuale esofagogastroduodenoscopia associata a colonoscopia di completamento. Una volta che saranno note tutte le indagini richieste, il caso verrà discusso in maniera multicollegiale e si deciderà se effettuare eventualmente un nuovo prelievo bioptico epatico. (…)”

Nel successivo scritto del 5 dicembre 2017, i sanitari del medesimo __________ si sono rivolti all’assicurazione malattia dell’assicurato come segue:

" (…) le scrivo in merito al vostro assicurato, portatore di un’epatite C da tanti anni. Nel 2008 avevamo fatto una cura con Interferone e Ribavirina che dovevamo sospendere dopo un po’ più di tre mesi per intolleranza. Il paziente nel frattempo ha sviluppato una fibrosi F4 su una scala da F0 a 4, motivo per cui si impone un trattamento a breve. Lui è portatore del genotipo 1° e la cura proposta consisterebbe nella somministrazione del medicamento Epclusa 1 compressa al giorno per una durata di terapia di 12 settimane. Le chiedo il benestare per la copertura del costo di tale terapia attraverso l’assicurazione di base. (…)” (doc. XVIII/1)

Ora, tale documentazione attesta una possibile modifica delle condizioni dell’assicurato, segnatamente un peggioramento del quadro epatologico, intervenuta nel novembre 2017 e, quindi, in epoca successiva alla data della decisione contestata del 21 agosto 2017 - data che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3) -, ragione per cui la stessa non risulta di principio rilevante nella fattispecie. Ma a prescindere da questa circostanza, va detto che alla luce di quanto attestato dal medico SMR nell’Annotazione del 9 gennaio 2018 la stessa non permetterebbe comunque di scostarsi dalle conclusioni sulla capacità lavorativa tratte dall’am-ministrazione. Il medico SMR, al quale è stata sottoposta la documentazione degli specialisti in epatologia, ha in effetti osservato che, se dalla stessa emergeva la presenza di una epatite C cronica con indicazione a trattamento antivirale con i nuovi medicamenti con una ottima probabilità di eradicazione del virus dell'epatite C, andava osservato che “di regola questi nuovi trattamenti sono ben tollerati e non dovrebbero comportare una IL di rilievo durante il trattamento. Da notare una funzionalità epatica intatta, quindi non si giustifica un impedimento funzionale dal punto di vista epatico” (doc. XX/1).

Del resto, la documentazione prodotta dall’insorgente non si esprime minimamente sulle eventuali possibili implicazioni sulla capacità lavorativa della patologia al fegato rispettivamente della terapia medicamentosa che verrà somministrata per dodici settimane (cfr. doc. XVIII/1).

Anche tali certificati non consentono pertanto di dipartirsi dalle pertinenti conclusioni dell’amministrazione, tratte in base a approfondite valutazioni del CPAS e del SMR.

Val qui pure la pena ancora di osservare, con riferimento a quanto esposto al consid. 2.4 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (STF 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017), che i periti del CPAS non hanno applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si sono limitati a rilevare che le problematiche psichiatriche di cui soffre l'assicurato non sono resistenti alla terapia, ma hanno verificato l’incapa-cità lavorativa del ricorrente sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva.

In siffatte circostanze, le censure ricorsuali al riguardo della perizia psichiatrica del CPAS devono essere respinte. Non può in particolare essere seguito il ricorrente laddove contesta la valutazione delle risorse e dei deficit operata dai periti del CPAS secondo lo schema Mini ICF-APP (cfr. al consid. 2.5 per esteso), che ritiene troppo severa. Egli postula in particolare che il grado di disabilità delle posizioni “rispetto delle regole, organizzazione dei compiti, competenze, giudizio, persistenza, assertività, contatto con gli altri, integrazione nel gruppo” venga giudicato medio anziché lieve, mentre che quello nella competenza “flessibilità”, di livello importante anziché moderato. Ora, richiamato quanto dianzi esposto e ricordato come la valutazione del CPAS sia stata eseguita sulla base di un accurato e approfondito esame specialistico, andandole quindi conferita piena forza probatoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTF 125 V 351), quanto addotto dall’insorgente, peraltro senza il supporto di alcuna specifica certificazione medico-specialistica, non permette di discostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione.

A ragione peraltro l’amministrazione, nella decisione impugnata, ha osservato che le considerazioni dell’insorgente sulla valutazione peritale e dei medici del SMR non contenevano “elementi clinici oggettivi da valutare ma unicamente una presa di posizione soggettiva”.

Occorre quindi concludere che l’assicurato ha contestato le conclusioni peritali senza produrre documentazione rilevante o fornire elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare inattendibile quanto attestato dal CPAS e dal SMR e, quindi, dall’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del resto l’assicurato ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alla perizia del CPAS e entro la data della decisione contestata (ribadito che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In esito alle considerazioni che precedono, rispecchiando la valutazione del CPAS i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza, alla stessa va dunque attribuita piena forza probante.

Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curato sia stato approfonditamente vagliato dall'amministrazione, segnatamente dagli specialisti del CPAS, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata (in concreto: il 21 agosto 2017) data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e i riferimenti).

Del resto val la pena di nuovamente ribadire che le conclusioni del CPAS sono stata avallate integralmente anche dal SMR, il quale ha pure effettuato un esame approfondito della fattispecie.

A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In conclusione, rispecchiando la valutazione del CPAS e del SMR, unitamente alla documentazione agli atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che successivamente all’inizio del 2010 l’insorgente vada ritenuto abile in ogni attività lavorativa adeguata nella misura del 70%.

La refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione della contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Ne consegue che la richiesta del ricorrente di essere sottoposto ad una nuova valutazione psichiatrica (doc. I e IX) va respinta.

2.9. Per quel che concerne l’aspetto economico (rimasto peraltro totalmente incontestato), l’Ufficio AI ha proceduto a determinare il conseguente grado di invalidità come segue:

" (…)

A seguito della valutazione medica abbiamo quindi proceduto al calcolo della sua perdita di guadagno.

Citiamo a tal proposito l'art. 16 della LPGA (Legge federale sulla Parte Generale del diritto delle Assicurazioni sociali):

"Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che rassicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del Iavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido."

Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto d'indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TAI dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TAí3, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa s., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., l 222/04).

Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).

Per quanto riguarda il suo salario senza invalidità si è dovuto procedere a considerarne uno statistico, secondo tabelle statistiche RSS elaborate dall'ufficio federale di statistica.

Siccome il confronto per la perdita di guadagno va fatto sempre con il salario sopracitato, ovviamente dedotto della percentuale d'incapacità lavorativa, se ne deduce che al tasso d'inabilità lavorativa succitato corrisponda, dunque, un grado d'invalidità della medesima entità.

Il grado Al è pertanto del 30%, inferiore al minimo pensionabile del 40% dettato dall'art. 28 cpv. 1 LAI.

Dopo aver trovato il grado, la pratica è stata affidata al nostro Servizio d'integrazione Professionale allo scopo di valutare se vi fossero provvedimenti professionali atti a ridurre il suo discapito economico.

Lo stesso si esprime indicando che non vi sono provvedimenti idonei.

Lo scrivente ufficio rimane però a disposizione per un aiuto al collocamento, unicamente previa sua richiesta scritta. (…)” (doc. AI 35)

Tale valutazione merita di essere avallata.

Considerato come l’assicurato non eserciti alcuna attività lavorativa regolare da tempo, la stessa si è correttamente fondata per quanto riguarda i salari di riferimento sui dati statistici, e meglio utilizzando i dati salariali evinti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica riferita al settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), prendendo quindi in considerazione, quale reddito da valido, un importo di fr. 61’895.-- conseguibili nel 2011 svolgendo un’attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4.

Stante quindi, per il periodo successivo all’inizio 2010, una capacità lavorativa del 70% in un’attività adeguata, il reddito da invalido nel 2011 è stato fissato, sempre attingendo ai medesimi dati salariali statistici, in fr. 43'326.-- (fr. 61’895 ridotti del 30% = fr. 43'326).

Ritenuto pertanto, per il periodo dall’inizio 2010, un reddito ipotetico da valido, come detto, di fr. 61’895.-- e da invalido di fr. 43'326.--, si ottiene un grado d’invalidità del 30% ([61'895 - 43'326] x 100 : 61'895 = 30%) che non conferisce il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr. consid. 2.3).

A ragione infine l’amministrazione ha negato l’attribuzione di provvedimenti professionali, e meglio sulla base della valutazione del consulente per l’integrazione professionale, il quale, nel rapporto 2 giugno 2017, ha, tra l’altro, considerato:

" Stato di salute

Il rapporto finale del SMR del 18.1 .2017, in riferimento alla perizia del gennaio 2017, certifica quanto segue:

IL 30% (da intendere come riduzione del rendimento) in qualunque attività.

Secondo le indicazioni mediche è indicata un'attività mobile, non stazionaria e ripetitiva e che non richieda l'uso della scrittura/lettura e che non richieda eccessiva precisione. Non ambiente conflittuale.

Formazione scolastica e professionale

Nessuna scolarità dell'obbligo risulta agli atti probabilmente in relazione all'appartenenza etnica e vita nomade.

Inserimento c/o un collegio e in seguito ha intrapreso una formazione empirica di

giardiniere c/o un Centro di formazione (1988 - 1989), successivamente ha trovato impiego come operaio presso un ditta e dal 1990 ha svolto attività di arrotino stagnino in proprio fino al 2008.

Breve esperienza nel 2014 c/o la __________ di __________ come operaio in un programma occupazionale di smontaggio e smistamento e aiuto magazzino.

Proposte di chiusura del caso

Tenuto conto dell'iter formativo e professionale dell'A. non si propongono provvedimenti professionali che si ritiene non consentirebbero di una maggiore reintegrazione lavorativa (e minor discapito economico).

Il mercato del lavoro presenta un numero sufficiente di professioni compatibili con le limitazioni indicate in sede medica. Si tratta di professioni semplici e ripetitive che non richiedono conoscenze specifiche quale ad es. operaio addetto

all'assemblaggio/produzione, aiuto magazzino, operaio in settore agricolo, etc.

Su richiesta scritta da parte dell'A. può essere offerto un accompagnamento tramite l'aiuto al collocamento con la possibilità di beneficiare di un sostegno nella fase introduttiva in caso di assunzione nell'ambito dell'aiuto al collocamento. Si procede alla chiusura del mandato di reintegrazione -esame. (…)”(doc. AI 27)

Sulla base di queste considerazioni l’amministrazione, nella decisione impugnata ha quindi concluso che a ragione non vi erano provvedimenti professionali atti a ridurre il discapito economico, ritenuto tuttavia che l’ufficio AI rimaneva a disposizione, su richiesta, per un aiuto al collocamento.

Va in proposito soltanto rilevato che la giurisprudenza federale ha in maniera costante già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; cfr. in tal senso il rapporto del consulente professionale del 21 novembre 2016, doc. AI 193). Inoltre il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 consid. 2.8; 32.2013.157 del 29 settembre 2014 consid. 2.10.2.1; 32.2013.133 del 1. aprile 2014 consid. 2.8 e la 32.2013.117 del 4 febbraio 2014 consid. 2.9 e riferimenti).

2.10. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente negato all’assicurato una rendita d’invalidità.

La decisione contestata va quindi confermata, mentre che il ricorso va respinto.

All’assicurato va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico del ricorrente, il quale tuttavia ha postulato l’esenzione dal pagamento delle spese di causa.

2.12. L’assicurato ha chiesto l’esonero dal pagamento di tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assisten-za giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono dati se il richiedente, non patrocinato da un avvocato, si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti);

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assi-stenza giudiziaria risulta che il ricorrente vive da solo, senza attività lucrativa, e al beneficio di prestazioni assistenziali. Inoltre, vista anche la documentazione prodotta, di primo acchito il ricorso non pareva poter essere considerato manifestamente privo di fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la sua concessione, l'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato va quindi concessa, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la sua situazione economica dovesse in futuro migliorare (Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.

  3. Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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