Raccomandata
Incarto n. 32.2017.154
BS
Lugano 30 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 luglio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che
con decisione 17 luglio 2017, preavvisata il 2 giugno 2017, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni inoltrata da RI 1, classe __________, socio e gerente della ditta __________. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui il rapporto finale del 16 novembre 2016 del SMR ed il rapporto d’inchiesta per i lavoratori indipendenti datato 1° giugno 2016, l’Ufficio AI ha accertato un grado d’invalidità del 9%;
contro la suddetta pronunzia l’assicurato, per il tramite del dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, postulando in via principale il ritorno degli atti all’amministrazione affinché venga svolta una nuova indagine economica nel senso di accertare il reddito da invalido nonché eventuali provvedimenti di riqualifica professionale. In via subordinata chiede che sia riconosciuto il diritto ad una mezza rendita;
con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermata la valutazione medica, sulla base delle annotazioni 22 settembre 2017 del consulente in integrazione professionale, ha chiesto la retrocessione degli atti per procedere ad una nuova valutazione economica;
interpellato dal TCA, con scritto 13 ottobre 2015 il legale dell’assicurato aderisce alla proposta dell’amministrazione di retrocessione del dossier per ulteriori accertamenti di natura economica, chiedendo il riconoscimento di “un’indennità per le spese ripetibili dato che gli argomenti circa l’inadeguatezza del salario da invalido computato dall’Ufficio AI erano stati esposti già con l’opposizione”;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata);
secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84);
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado d’invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedi-mento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a);
nel caso in esame, dal punto di vista medico l’assicurato è da ritenere inabile al 50% nella precedente professione di piastrellista, ma totalmente abile in attività adeguate al proprio stato di salute, così come risulta dal rapporto finale 16 novembre 2016 del SMR (doc. 36 incarto AI) – che tra l’altro si fonda sull’esauriente e convincente perizia 19 novembre 2015 del dr. __________ eseguita per conto dell’assicuratore malattia – e come confermato dallo stesso servizio medico il 14 luglio 2017 (doc. 55 incarto AI). Del resto i rapporti 11 settembre 2017 e 12 settembre 2017 dei medici curanti confermano in sostanza la succitata valutazione medico-teorica, così come evidenziato nelle annotazioni 21 settembre 2017 del SMR allegate alla risposta di causa;
per quel che concerne la determinazione del grado d’invalidi- tà, l’Ufficio AI ha applicato il metodo ordinario.
Nonostante che l’assicurato sia formalmente dipendente della __________ (iscritta a RC il __________) egli, come detto, è socio gerente con diritto di firma individuale della stessa. Egli pertanto assume una posizione di totale controllo della società, motivo per cui l’Ufficio AI lo ha rettamente considerato quale indipendente, definendo i redditi da valido e da invalido in particolare tenendo conto, oltre che del salario, anche degli utili aziendali, come si evince dal rapporto 1° giugno 2017 dell’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. 47 incarto AI).
A tal riguardo va fatto presente che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010).
Il marginale 3028.1 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio 2015, prevede che “l'amministratore di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v. 8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile (8C_346/2012)”;
" Prendiamo atto delle osservazioni poste in sede di ricorso al TCA da parte dell'assicurato (cfr. in modo particolare lo scritto 13 settembre 2017 della __________ dí __________ sub. doc. A3 incarto TCA) e dopo attenta analisi riteniamo vi siano i presupposti per una rivalutazione del caso in quanto il reddito da invalido stabilito in CHF 77'504.- nel 2016 non risulta sufficientemente affidabile e attendibile per poter definire con la necessaria certezza l'incapacità al guadagno del Signor RI 1 (cfr. anche le domande giurista datate 20.09.2017).
Richiediamo quindi una retrocessione agli atti per poter rivalutare tutta la pratica dal lato economico-Iavorativo”.
In effetti, oltre che nel ricorso già in sede di osservazioni al progetto di decisione era stato fatto valere che il salario (da invalido) relativo al 2016 di circa fr. 77'000.-- non era una controprestazione all’attività svolta dall’assicurato e che il relativo versamento è stato possibile attingendo dalla sua sostanza privata fr. 29'000.-- iniettandoli nella società.
Pertanto una (nuova) valutazione economica s’impone. In tale ambito spetterà fra l’altro all’amministrazione decidere se determinare il grado d’invalidità secondo il suddetto “metodo straordinario”, come si è chiesto il giurista dell’AI nelle citate domande del 20 settembre 2017 al consulente (IV/4);
In queste circostanze appare giustificato rinviare gli atti all’Ufficio AI affinché proceda alla summenzionata valutazione economica.
il ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata annullata con retrocessione degli atti all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti suindicati, in esito ai quali emetterà una nuova decisione, preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito al diritto alla rendita;
secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico dell’Ufficio AI.
Al ricorrente, patrocinato da un legale, va riconosciuta un’indennità per ripetibili di fr. 1'800.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione del 17 luglio 2017 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione, che verserà inoltre al ricorrente fr. 1'800.-- di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni