Incarto n. 32.2017.148
rg/sc
Lugano 12 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 agosto 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - in esito alla procedura di revisione avviata nel luglio 2014, per decisione 8 agosto 2017 (preavvisata il 16 marzo 2017) – sulla base in particolare della perizia pluridisciplinare __________ del 29 febbraio 2016 (doc. AI 101), della consecutiva valutazione SMR del 26 luglio 2017 (doc. AI 114) e valutazione CIP del 3 marzo 2017 (doc. AI 107) – dopo raffronto dei redditi l’Ufficio AI ha ridotto a mezza rendita (grado d’invalidità del 55%) la rendita intera di cui RI 1 beneficiava da luglio 2008 per un grado d’invalidità del 100% (doc. AI 61, 74);
contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1. Istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e contestando nel merito – sulla base in particolare del rapporto del dr. __________ del 1. settembre 2017 (doc. C) – la valutazione dello stato di salute e della conseguente capacità lavorativa operata dall’amministrazione sulla base di atti medici non più attuali, l’insorgente postula in via principale l’annullamento del provvedimento con consecutiva conferma del diritto ad una rendita intera;
con la risposta di causa l’amministrazione ha comunicato:
" RI 1, mediante decisione del 15.10.2009 (doc. 61/62 incarto Al), è stato posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità, confermata con comunicazione del 03.02.2011 (doc. 74 incarto Al).
Nel giugno 2014 l'Ufficio Al del Cantone Ticino (UAI) ha avviato una revisione d'ufficio (doc. 76/77 incarto AI).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare mediante l'allestimento di una perizia pluridisciplinare ad opera del __________ di __________ (doc. 101 incarto AI), con progetto di decisione del 16.03.2017 (doc. 108 incarto AI) l'UAI ha preavvisato la riduzione della rendita da intera a mezza in virtù di un miglioramento dello stato di salute dell'assicurato ed nuovo grado d'invalidità pari al 55%.
In seguito alle osservazioni al progetto del 12.04.2017 (doc. 110 incarto Al), il Dr. __________ del Servizio medico regionale dell'Al (SMR), ha proposto di aggiornare la situazione medica richiedendo un rapporto al medico curante (v. doc. 111 incarto Al).
Tale rapporto è stato trasmesso al Dr. __________ in data 16.05.2017 e, in assenza di un riscontro da parte sua, gli è stato inviato un richiamo in data 11.07.2017 (doc. 113 incarto Al), trasmesso in copia anche al signor RI 1. Malgrado ciò il rapporto in questione non è stato ritornato all'UAI e con annotazione del 26.07.2017 (doc. 114 incarto AI) il Dr. __________ ha quindi concluso che in assenza di ulteriore documentazione si confermava il rapporto finale precedente.
L'08.08.2017 è stata dunque emanata la decisione formale qui impugnata.
In data 11.09.2017 è giunto all'amministrazione il rapporto del Dr. __________ unitamente a svariata documentazione medica (doc. 119 incarto Al), la quale è stata sottoposta al vaglio del SMR.
Il Dr. __________, nella sua annotazione del 12.09.2017 (doc. 120 incarto Al) ha concluso che dal maggio 2017 vi è stato un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato con incapacità lavorativa del 100% in qualsivoglia attività in seguito all'insorgenza di una problematica lomboradicolare e propone una revisione a distanza di un anno.
In data 12.09.2017 è stato emanato un progetto (doc. 122 incarto Al) con il quale viene annullata la decisione dell'08.08.2017, confermando il diritto ad una rendita intera, ed stata inviata alla cassa una nuova delibera (doc. 123 incarto Al).
Il ricorso contro la decisione dell'08.08.2017, nel frattempo annullata, è stato trasmesso a codesto lodevole Tribunale in data 14.09.2017. (…)” (doc. VI);
postulando di conseguenza lo stralcio della causa dai ruoli in quanto divenuta priva d’oggetto;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragio-nevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare u-na revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere og-getto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensi-bile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica co-munque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2).
L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). A-nalogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;
nella fattispecie in esame, come accennato, con il querelato provvedimento l’Ufficio AI ha ridotto a mezza rendita la rendita intera erogata da luglio 2008. Pendente lite l’amministra-zione ha comunicato di aver emesso il 12 settembre 2017 un progetto di decisione con il quale ha prospettato all’assicurato il mantenimento del diritto alla rendita intera, specificando co-me la decisione dell’8 agosto 2017 sia quindi da ritenersi annullata. L’amministrazione ha quindi chiesto al TCA di stralciare la causa dai ruoli;
orbene, non essendo stata emanata una decisione formale che annulla il provvedimento impugnato e riconosce all’assi-curato il (mantenimento del) diritto ad una rendita intera, quanto prospettato con il preavviso emanato il 12 settembre 2017 (prima dell’inoltro del gravame del 14 settembre 2017) menzionato nella risposta di causa del 6 ottobre 2017 non può che essere considerato alla stregua di proposta di decisione all’attenzione del Tribunale. La procedura non è pertanto divenuta priva di oggetto e la richiesta di stralcio della causa dai ruoli s’appalesa improponibile;
nel merito, alla luce delle certificazioni mediche agli atti, in particolare del rapporto 1. settembre 2017 del dr. __________ trasmesso all’Ufficio AI (e pure prodotto con il ricorso) e della relativa annotazione SMR del 12 settembre 2017, risulta che contrariamente a quanto erroneamente assunto nella decisione impugnata – che ha statuito, dopo raffronto dei redditi, una riduzione della rendita da intera a mezza – non vi è stato un miglioramento delle condizioni di salute, ma a decorrere da maggio 2017 è addirittura intervenuto un duraturo peggioramento della situazione invalidante giustificante il mantenimento del diritto ad una rendita intera a favore dell’assicurato, il quale presenta una incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività. Nel suddetto rapporto del 1. settembre 2017 il dr. __________ ha infatti attestato:
" (…)
1.1
Causa dell'incapacità lavorativa: malattia
Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa. Da quanto sussiste?
Lombosciatalgia a sinistra con disestesie distali su conflitto disco radicolare L2/L3 a sinistra ed ernia discale estrusa intra ed extraforaminale L4/L5 a sinistra con compressione radicolare (RMI lombare del 18.08.2017).
Ad valutazione presso il Dr .med __________ il 23.08.2017.
Coxartrosi a destra con stato dopo protesi totale anca destra il 14.04.2011.
Sindrome cervico vertebrale con /su:
Cervico brachialgia bilaterali con radiculopatia C8 con importante obliterazione del neuroforame C8 a destra e con compressione del midollo spinale senza segni per mielopatia (RMI cervicale del 07/2010). Severa osteocondrosi della colonna cervicale inferiore ( Dr.med. __________ il 06/2016).
Stato dopo infiltrazioni cervicali 03/2008.
Esiti di numerosi revisioni /decompressioni del nervo ulnare a destra con attuale neuropatia distale residua , con atrofia muscolare diffusa della mano destra.
Episodi di crisi comiziali, con EEG del 06/2010 che evidenzia un'attività epilettica infra clinica generalizzata (valutazione Dr.med. __________).
Sindrome di attrito sotto acromiale spalla sinistra con esiti di Infiltrazione il 21.11.2012.
Diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa. Da quando sussiste.
Stato dopo osteosintesi della caviglia destra , stato dopo riposizione dell'anca destra (incidente stradale nel 1980).
Stato ansioso depressiva reattiva.
BPCO su tabagismo persistente.
Abuso etilico nocivo e persistente.
1.2
Trattamento ambulatoriale da parte sua:
dal: 1999 tuttora.
Data dell'ultimo controllo: 01.10.2014.
Prima di Lei da parte di: Dr med __________
Dopo di lei da parte di:
Dr.med. __________
Dr.med. __________
Dr.med. __________
Dr.med. __________
Dr.med. __________
Dr.med. __________
1.3
Cura ospedaliera: si
Dal 14.04.2011 al 06.05.2011
Dove? : Ospedale __________ di __________
1.4
Anamnesi (decorso cronologico, terapia):
Si tratta di un paziente noto per le diagnosi sopra citati, che viene sottoposto ad un intervento di protesi totale all'anca destra in data 15.04.2011. Dal mese di maggio insorgenza di una coxalgia/sciatalgia al lato sinistra con cedimenti improvvisi della gamba. La RMI dell'anca sinistra, esclude necrosi ossea, evidenzia un versamento endo articolare. Invece la RMI lombare evidenzia un'ernia discale estrusa intra ed exraforaminale a sinistra a livello L4/L5 con compressione radicolare, inoltre protusione erniaria a larga base intraforaminale a sinistra con possibile conflitto radicolare a livello di L2/L3.
Sul piano neurologico, il paziente soffre sempre di dolori neuropatici a livello degli arti superiori nell'ambito di un canale spinale stretto documentato tramiter Rmi cervicali. Nonostante le multiple interventi di neurolisi, compresi infiltrazioni cervicali, e anche nell'ambito di un canale spinale cervicale stretto, associato ad una severa osteocondosi da C4 a C7, inoltre si evidenzia una sindrome di Klippel-Fel a livello di Th1 e Th2 ( Dr.med. Berjano). La terapia combinata di Lyrica / FANS , e dopo infiltrazione cervicale non migliorano la problematica.
Sintomi e condizioni attuali della/del paziente:
Paziente sofferente in modo continuo a causa di una sciatalgia alla parte sinistra, che irradia all'anca, al ginocchio, con cedimenti improvvisi (comunque una partecipazione delle lesioni degenerativi al ginocchio descritte nelle RMI del 2015 e 2016 entrano anche nel quadro clinico attuale).
Comunque nella prognosi globale rimane il reperto cervicale quali una mielopatia da compressione nel contesto della severa osteocondrosi, con la sintomatologia di dolori neuropatici, agli arti inferiori non controllabili con la terapia abituale di FANS, Lyrica, fisioterapia e le diverse infiltrazioni locali.
Indicazioni soggettive della/del paziente/diagnosi oggettiva:
Dolori neuropatici invalidanti, senza miglioramento dopo diversi tentativi terapeutici.
Lombosciatalgia a sinistra su ernia discale estrusa con conflitto radicolare.
Gonalgia bilaterale su lesioni degenerativi (documentati).
Sindrome di attrito sotto acromiale bilatere con stato dopo infiltrazioni / Dr.med. __________).
Stato dopo protesi totale anca destra per necrosi della testa del femore.
Stato ansioso depressivo reattivo nel contesto delle sue condizioni di salute e socio economiche.
BPCO su tabagismo persistente.
Prognosi:
Non del tutto favorevole, soprattutto dopo il fallimento di diverse tentativi terapeutici. Specialmente a livello della colonna cervicale, Io sviluppo di una mielopatia significativa non e da escludere con tutta le conseguenze terapeutiche e chirurgiche.
Inoltre la lombo sciatalgia e le gonalgia bilaterale non sono ala favore di un miglioramento o di un ricupero del paziente.
1.5
Tipo entità del trattamento attuale:
Fisioterapia, terapia medicamentosa
Prescrizione medica attuale (incl. Dosi):
Lyrica 150 mg 1-0-0
Vide 3 gocce 15-0-0
Becozyme Forte -0-0
lbuprofen 600 mg in riserva fino 4 volte al giorno
Symbicort 400 0-0-1
Ventolin spruzzo in riserva
Serestra 15 mg 0-0-1
1.6
Incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno, nell'ultima attività esercitata quale:
tecnico informatico, al beneficio di rendita Al
1.7
Domande sull’attività professionale svolta finora:
Quali impedimenti fisici, mentali psichici è possibile riscontrare?
Dolori invalidanti a livello della braccia, alla gamba sinistra, e a livello delle ginocchia, preciso anche la possibilità di insorgenza di crisi epilettiche infra cliniche nel contesto di abuso etilico cronico.
Come si ripercuotono sul lavoro?
In questi condizioni, il paziente non è in grado di svolgere la sua attività di tecnico informatico, nemmeno un'altra attività adeguata.
Dal punto di visto medico è pensabile che il paziente prosegua l'attività professionale svolta finora: No.
La capacità lavorativa può considerarsi ridotta: si.
Nella misura del 100%. Al di fiori delle valutazione piuttosto tecniche/teoriche da parte dei collegi, personalmente ritingo il paziente portatore di poli patologie significative, che in pratica non sono evidenti a gestire su tutti lati. Il paziente ha una minimo chance che ricupera o migliora le sue condizioni di salute, e questo giustifica un rendita Al decente per poter dare un tenere di vita indispensabile e dare la possibilità al paziente una vita dignitosa.
In quale misura (ore al giorno) da quando e con quale profilo di carico è esigibile un'attività adeguata alla menomazione:
Nelle condizioni attuali del paziente, nessuna attività è esigibile.” (doc. AI 119)
Da parte sua nella summenzionata annotazione del 12 settembre il medico SMR dr. __________ ha osservato:
" Assicurato peritato in ambito __________ 1.2006 ritenuto abile al 70% quale tecnico informatico.
Nuova domanda 2008 per peggioramento (stenosi foraminale C8 a destra).
Dopo visita SMR 8.1.2009 assegnazione piena IL.
Revisione 8.2010: stato invariato
Revisione 6.2014:
assicurato operato all'anca 4.2011 con risoluzione problema coxartrosi.
Perizia __________ 12.2015 per definire evoluzione stato di salute rispetto al 2009.
Reuma: IL 60% in attività abituale, IL 70% in attività adatta, miglioramento rispetto al 2009 in seguito all'intervento all'anca.
Assenza di impedimento pneumologico per attività abituale.
Peggioramento neurologico con componente radicolare C8 più pronunciata con attuale impedimento del 35%.
La problematica psichica viene ritenuta priva di influsso sulla CL.
Si conclude per una CL residua del 40% quale tecnico informatico (rendimento ridotto) presente a 3 mesi dall'intervento all'anca, ossia dal 1.8.2011.
CL residua in attività adatta 50% (rendimento ridotto).
Progetto del 16.3.2017 di riduzione rendita, attuale grado Al 55%.
Diagnosi:
Sindrome cervicobrachiale a ds. su:
alterazioni degenerative della colonna cervicale in particolar modo su discopatie con protrusione discale C5-C6 e C6-C7 con restringimento del neuroforame a livello C8 a ds. con una sofferenza radicolare C8 ds.,
dal punto di vista neurologico sindrome radicolare cervicale C8 principalmente algica e con possibile associati deficit sensitivi.
Gonartrosi interessante soprattutto il compartimento mediale e iniziale artrosi femoropatellare al ginocchio ds.
Stato dopo tre interventi a livello del gomito ds. per neuropatia del nervo ulnare con:
Attuale aggiornamento atti:
nuova diagnosi di lombosciatalgia sinistra con compressione radicolare, patologia insorta 5.2017.
In conclusione: attuale peggioramento stato di salute con IL 100% per qualsiasi attività da 5.2017 in seguito ad insorgenza problematica lomboradicolare.
Revisione a distanza di 1 anno.” (doc. AI 120);
quo alle modalità di conduzione della pratica da parte del-l’amministrazione, non può non essere osservato come in assenza di riscontro da parte del dr. __________ alla richiesta di infor-mazioni inviatagli nel maggio 2017 dall’Ufficio AI, quest’ultimo avrebbe dovuto procedere – come del resto indicato nel suo richiamo dell’11 luglio 2017 (doc. AI 113) e stante altresì il tempo trascorso dall’ultima perizia __________ del dicembre 2015 (doc. AI 101) e dalle attestazioni del marzo 2017 del dr. __________ e del novembre 2016 del dr. __________ (entrambe sub doc. AI 110) – ad acclarare la fattispecie dal punto di vista medico avvalendosi di altri mezzi probatori (sul punto cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 43, n. 49; cfr. anche DTF 134 V 195ss);
ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la decisione con cui l’amministrazione in via di revisione ha ridotto la prestazione di spettanza di RI 1 deve essere annullata. Viene di conseguenza confermato il diritto dell’assicurato ad una rendita intera per un grado d’invalidità del 100%;
l’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso tolto con la decisione impugnata;
secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
all’insorgente, patrocinato in causa, vanno riconosciute ripetibili per fr. 2’000 (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA U 164/02 del 9 aprile 2003).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione dell’8 agosto 2017 è annullata.
§§ È confermato il diritto di RI 1 ad una rendita intera.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 2’000 per ripetibili (IVA compresa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti