Incarto n. 32.2017.144
rg/sc
Lugano 8 novembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 luglio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 19 ottobre 2010 l’Ufficio AI per gli assicurati re-sidenti all’estero (UAIE) aveva riconosciuto a RI 1 – allora domiciliato in Italia e titolare di un permesso G (doc. AI 3, 62, 87) – il diritto ad una (mezza) rendita da agosto 2010 sospesa da gennaio 2011 a motivo dell’erogazione di indennità giornaliere nell’ambito di una riformazione profes-sionale. Dal mese di giugno 2012 l’assicurato è stato nuovamente posto dalla medesima autorità al beneficio di una rendita (intera) d’invalidità (doc. AI 31, 37, 111, 113);
nell’ambito della procedura di revisione avviata nel marzo 2015 (doc. AI 120), per decisione 20 luglio 2017 – confermativa dell’avviso di sospensione comunicato in data 7 giugno 2017 (doc. AI 169) – sospettando l’erogazione indebita di pre-stazioni riconducibile ad una asserita violazione dell’obbligo di informare da parte dell’assicurato, nell’attesa di completare accertamenti medici ed economici l’Ufficio AI del Cantone Ticino ha sospeso in via provvisionale il versamento della rendita;
contro suddetta decisione insorge l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, postulando l’annullamento del provvedimento dopo aver sostenuto di non aver violato l’ob-bligo d’informare di cui agli artt. 77 OAI e 31 LPGA;
con la risposta di causa, ribadendo nel merito – per quanto è dato di capire – la fondatezza della decisione di sospensione – l’Ufficio AI del Cantone Ticino evidenzia tuttavia come non disponesse della facoltà di emanare tale provvedimento in quanto territorialmente incompetente giusta l’art. 40 cpv. 2ter OAI;
interpellata da questa Corte, con scritto 12 ottobre 2017 la rappresentante dell’assicurato ha chiesto lo stralcio dai ruoli della causa notificando in ogni caso alcuni mezzi di prova e ri-badendo nel merito l’infondatezza del provvedimento di sospensione;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
secondo l’art. 55 cpv. 1 LAI, per principio, l’Ufficio AI competente è quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni. Per la ricezione e l’esame delle richieste è competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI). Riservati i capoversi 2bis-2quater dell’art. 40 OAI, l’ufficio AI competente al momento della registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura (art. 40 cpv. 3 OAI);
giusta l’art. 40 cpv. 1 lett. b OAI se gli assicurati sono domiciliati all’estero, fatti salvi i capoversi 2 e 2bis, per la ricezione e l’esame delle richieste è competente l’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero. A norma dell’art. 40 cpv. 2 OAI per la ricezione e l’esame delle richieste dei frontalieri è competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività essi esercitano un’attività lucrativa. Questa regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione che al momento della richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella zona di frontiera e il danno alla salute risalga all’epoca della loro attività frontaliera. L’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero notifica le decisioni. Giusta l’art. 40 cpv. 2bis OAI per gli assicurati domiciliati al-l’estero ma che dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 cpv. 2 LPGA), la ricezione e l’esame delle richieste sono di competenza dell’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno la loro dimora abituale, ritenuto che se durante la procedura un assicurato cessa di avere la sua dimora abituale in Svizzera, la competenza passa all’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (anche nel caso in cui, durante la procedura, l’assicurato domiciliato in Svizzera trasferisce il suo domicilio all’estero, la competenza passa all’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero; art. 40 cpv. 2quater OAI);
l’art. 88 cpv. 1 OAI dispone che la revisione è avviata dall’uffi-cio AI che alla data dell’inoltro della domanda di revisione è competente ai sensi dell’art. 40 OAI, ritenuto che se durante la procedura un assicurato domiciliato all’estero trasferisce la sua dimora abituale o il suo domicilio in Svizzera, la competenza passa all’ufficio AI nel cui campo d’attività l’assicurato ha la sua dimora abituale o il suo domicilio (art. 40 cpv. 2ter OAI) (sul punto v. anche Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 16, nota marginale 856, p. 153);
dagli atti dell’incarto AI risulta che all’inizio della procedura di revisione (26 marzo 2015, doc. AI
come accennato, con decisione 20 luglio 2017– confermativa dell’avviso di sospensione comunicato in data 7 giugno 2017 (doc. AI 169) – sospettando l’erogazione indebita di prestazioni, nell’attesa di completare accertamenti medici ed econo-mici l’Ufficio AI del Cantone Ticino ha deciso la sospensione in via provvisionale del versamento della rendita;
nel caso concreto, a seguito del trasferimento della dimora dell’assicurato nel Cantone ____________________ a partire dal 18 aprile 2016, giusta l’art. 40 cpv. 2ter OAI la competenza ad esaminare e decidere sul diritto a prestazioni di RI 1 spettava all’Ufficio AI del Cantone __________ e non a quello del Cantone Ticino, il quale addirittura non sarebbe stato competente a notificare la decisione di sospensione neppure nel caso in cui non vi fosse stato suddetto trasferimento di dimora (in applicazione dell’art. 40 cpv. 2 ultima frase OAI, la notifica incombeva segnatamente all’UAIE);
secondo giurisprudenza, di principio una decisione resa da un ufficio AI incompetente territorialmente non è nulla ma annullabile (STF 9C_877/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 5.2 con rinvii; STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004 pubblicata in SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145; ZAK 1989 S. 606; DTF 122 I 97 consid. 3a). Per motivi di economia processuale, si può prescindere dall’annullare il provvedimento impugnato e rinviare gli atti all’autorità competente se l’eccezione di incompetenza non è stata sollevata e sulla base degli atti può essere presa una decisione (STF 9C_891/2010 del 31 dicembre 2010, consid. 2.2; STF 9C_181/205 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1); SVR 2005 IV Nr. 39; STFA I 8/02 del 16 luglio 2002, U 152/02 del 18 febbraio 2003; DFT 139 II 384 consid. 2.3);
nella fattispecie in esame la decisione 20 luglio 2017 dell’Uffi-cio AI deve essere annullata perché emanata da un’autorità territorialmente incompetente e gli atti trasmessi all’Ufficio AI del Cantone ____________________ per competenza decisionale. La vertenza non è infatti suscettibile di essere decisa nel merito da parte dello scrivente Tribunale conformemente alla suevocata giurisprudenza già solo per il fatto che l’incompetenza del-l’Ufficio AI del Cantone Ticino è stata ravvisata dall’ammini-strazione medesima e (per lo meno implicitamente) condivisa dal ricorrente (cfr. VI);
secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
stante la soccombenza dell’Ufficio AI del Cantone Ticino (che già nel marzo 2017 ha avuto conoscenza del trasferimento di dimora dell’assicurato nel Cantone __________; doc. AI 148), nel caso in esame le spese per fr. 500 sono poste a suo carico con l’obbligo di rifondere all’insorgente fr. 1'500 per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 20 luglio 2017 dell’Ufficio AI del Cantone Ticino è annullata.
§§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI del Cantone __________ per ragione di competenza.
2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI del Canton Ticino che verserà al ricorrente fr. 1'500 (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti