Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.143
Entscheidungsdatum
07.05.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 32.2017.143 32.2018.39-40

pC/DC/sc

Lugano 7 maggio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 3 agosto 2017 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. In data 15 giugno 1975, RI 1, nato l'__________ 1956, ha subito un infortunio della circolazione riportando gravi lesioni al piede sinistro. A causa di una gangrena si è dovuto procedere all'amputazione, a livello della coscia sinistra. Al momento dell'incidente l'assicurato stava terminando il tirocinio quale disegnatore catastale. In seguito egli ha superato l'esame di fine tirocinio (cfr. STCA LAINF 67/89 del 28 gennaio 1993 a pag. 334-350 incarto AI e STF U 37/93 del 28 luglio 1993 a pag. 352-355 incarto AI).

1.2. In ambito LAINF, l’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 18 giugno 1976 l'__________ ha assegnato a RI 1 una rendita d'invalidità del 50% dal 26 febbraio 1976, ridotta al 40% dal 1° marzo 1978. In sede di revisione l', con decisione dell'11 novembre 1987, ha confermato la rendita del 40% anche dopo il 1° dicembre 1987. Contro questa decisione RI 1 ha fatto inoltrare una tempestiva opposizione, nella quale il suo patrocinatore ha in particolare rilevato che, malgrado la buona volontà, era stato impossibile all'assicurato reperire un'occupazione adeguata alle sue condizioni di salute (ad esempio: nella sua professione di gerente non avrebbe potuto restare tutto il giorno in piedi). Durante la procedura d'opposizione l' ha effettuato alcuni accertamenti medici supplementari. RI 1 aveva in particolare soggiornato a __________ dall'11 maggio al 4 agosto 1988, dove era stato munito di protesi. Nella decisione su opposizione dell'11 luglio 1989, l'__________ ha confermato il grado di invalidità del 40%.

Il ricorso inoltrato il 12 ottobre 1989 dall'assicurato è stato accolto con sentenza del 28 gennaio 1993 (incarto LAINF 67/89), nella quale il TCA, accertato un peggioramento dello stato di salute di RI 1, ha assegnato all'assicurato una rendita del 70%, in particolare, tenuto conto delle estreme difficoltà di operare una reintegrazione professionale, del numero estremamente ridotto di attività adeguate che ancora entravano in considerazione, del fatto che, comunque, anche in tali attività - ad esempio quale disegnatore al computer, impiegato d'ufficio -, considerata la grande difficoltà per gli spostamenti, il rendimento dell'assicurato non avrebbe potuto essere completo dal 1° dicembre 1987.

In quell’occasione, a titolo abbondanziale, il TCA aveva rilevato quanto segue:

" (…) se, realmente, come sostiene il rappresentante dell'__________ nel suo scritto del 23 dicembre 1992, l'assicurato potrebbe seguire un corso di Computer assisted Design presso il Centro di paraplegia di , che gli permetterebbe di "conseguire una capacità di guadagno notevolmente superiore al 50%", questa possibilità, dovrà essere segnalata ai competenti organi dell'assicurazione contro l'invalidità (cfr. consid. 1.5). Nell'attesa, la graduazione dell'invalidità deve tuttavia essere effettuata facendo astrazione di questa eventuale possibilità di riqualificazione (cfr. art. 19 cpv. 3 LAINF e 30 LAINF). In caso di successo della possibilità reintegrativa, sarà comunque in futuro sempre possibile per l' operare una revisione della rendita sulla base dell'art. 22 LAINF. (…)" (consid. 2.9)

Adito su ricorso dell', con sentenza del 18 luglio 1993 (U 37/93) l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) - dopo aver rilevato che “può pacificamente essere ammesso, considerata la documentazione contenuta agli atti, che l'inadattabilità alla protesi aveva comportato un peggioramento delle condizioni fisiche dell'assicurato, ritenute in particolare le reazioni cutanee imputabili all'applicazione della medesima” - ha concluso che si giustificava un aumento della rendita ma che l’Alta Corte era impedita di giudicare in presenza dell'assai ridotta documentazione agli atti sulle condizioni economiche dell'assicurato al momento decisivo dell'emanazione della decisione su opposizione (11 luglio 1989). Il TFA ha quindi accolto il ricorso dell', rinviando gli atti al TCA affinché, completati gli accertamenti, eventualmente chiedendo il parere dell'Ufficio di reintegrazione professionale (URIP), rendesse un nuovo giudizio.

Dopo avere ordinato il 1° settembre 1993 l’esecuzione di una valutazione economica a cura dell'URIP e raccolto il relativo rapporto del 24 novembre 1993 (secondo il quale - per un verso - per lo meno a partire dal maggio 1986, ovvero dall'epoca in cui erano insorte le notevoli difficoltà connesse con il porto della protesi e lo stato del moncone, RI 1 presentava un grado di incapacità lavorativa, nella migliore delle ipotesi del 66.9% e, nella peggiore delle ipotesi, del 70.3% ed il grado di invalidità era ulteriormente aumentato a partire dalla seconda metà del 1989 sino a raggiungere valori totali, in corrispondenza di una capacità di lavoro nulla e - per altro verso - entro il luglio 1989 RI 1 non avrebbe potuto portare a termine, a fronte di uno stato di salute non stabilizzato e irregolare e discontinuo, alcun tipo di formazione e che posteriormente a tale data, il successivo deterioramento della capacità di lavoro residua aveva reso impossibile l'avvio di una riformazione professionale con sufficienti probabilità di successo), il TCA, con decisione del 3 gennaio 1994 (incarto LAINF 65/93), cresciuta incontestata in giudicato, ha assegnato all'assicurato una rendita per un grado di invalidità del 67% dal 1° dicembre 1987 (cfr. la citata STCA del 28 gennaio 1993 a pag. 334-350 incarto AI; la citata STF del 28 luglio 1993 a pag. 352-355 incarto AI e la citata STCA del 3 gennaio 1994).

1.3. In ambito LAI, il 13 settembre 1994 l'Ufficio assicurazione invalidità (in seguito: UAI) ha attribuito a RI 1 ad una rendita d'invalidità a partire dal 1 maggio 1987.

L'amministrazione, stabilito il grado d'invalidità al 40%, ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita per taluni periodi e a mezza rendita per caso di rigore in altri periodi.

Adito su ricorso dell'assicurato, con sentenza del 31 marzo 1995 (inc. 32.95.00060), il TCA - dopo aver manifestato il proprio stupore per il fatto che il rapporto del 24 novembre 1993 allestito dal capo ufficio dell'URIP (secondo il quale il grado di invalidità di RI 1 nel maggio 1987 era superiore ai 66 2/3 ed il grado da allora è sempre aumentato) commissionato nell'ambito della vertenza in materia di assicurazione contro gli infortuni (inc. LAINF 65/93) fosse stato totalmente ignorato dall'UAI - ha riformato le decisioni del 13 settembre 1994 nel senso che RI 1 aveva diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° maggio 1987 (cfr. la citata STCA del 31 marzo 1995 a pag. 359-364 incarto AI). Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

1.4. Dando seguito a quanto deciso dal TCA, con decisioni del 25 luglio e 25 agosto 1995, l'UAI ha attribuito all'assicurato una rendita intera con grado AI del 70% a far tempo dal 1° maggio 1987 (pag. 365-379 incarto AI).

In sede di revisione, l’UAI, esperiti gli accertamenti medici ed amministrativi del caso, ha poi confermato la rendita intera con comunicazioni del 17 novembre 1997 (pag. 405 incarto AI), del 28 febbraio 2000 (pag. 415 incarto AI), del 26 settembre 2001 (pag. 437-438 incarto AI), a fronte di un grado invalidità del 67% rispettivamente con comunicazioni del 30 luglio 2004 (pag. 470-471 incarto AI) e del 4 settembre 2007 (pag. 483-484 incarto AI), a fronte di un grado invalidità del 70%.

L'UAI - dopo avere in particolare raccolto il rapporto del 29 gennaio 2013 del medico SMR, dr.ssa med. __________ (cfr. pag. 510 incarto AI) -, in occasione di un’ulteriore revisione, ha ancora confermato la rendita intera (grado di invalidità del 70%) con comunicazione del 29 gennaio 2013 (pag. 508-509 incarto AI).

1.5. Il 20 dicembre 2013 RI 1 ha trasmesso all'UAI un'autorizzazione provvisoria alla gerenza per esercizio senza alloggio, con validità limitata al 28 febbraio 2014, del Ristorante __________ a __________, rilasciata il 17 dicembre 2013 dall'Ufficio permessi esercizi pubblici (UPEP) di Bellinzona (pag. 511 incarto AI) e il relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di gerente dell'11 dicembre 2013.

Questo contratto prevede in particolare che "Il lavoratore inizia l'attività il 12.12.2013 in qualità di cameriere. Con il conferimento della gerenza da parte dell'Ufficio Cantonale esso assumerà anche il ruolo di GERENTE e tutto fare a tempo pieno, nei limiti delle sue possibilità ridotte" (punto I). Il salario orario lordo è fissato in fr. 1'012.05 (punto II). Gli "Accordi particolari" (punto III) precisano segnatamente che "Il gerente è invalido al beneficio di una rendita AI. Viene di conseguenza retribuita la sua capacità residuale di lavoro pari al 30% di un salario completo. Orario di lavoro 42/settimana." (pag. 512-515).

L'UAI ha pertanto avviato una revisione d'ufficio del diritto a prestazioni di RI 1.

Nel questionario di revisione della rendita dell'8 gennaio 2014, l'assicurato ha indicato che il suo stato di salute era rimasto invariato, ha fornito i nominativi dei suoi medici di fiducia (dr. med. __________ della Clinique __________; con ultimo controllo risalente all'8 dicembre 2013), ha precisato che era senza attività lucrativa e che dal conferimento della rendita/dall'ultima revisione non vi era stato un cambiamento in ambito professionale (pag. 517-520 incarto AI).

Il 5 febbraio 2014 l'UAI ha interpellato l'UPEP per sapere in quale percentuale era d'obbligo la presenza del gerente nel Ristorante __________ di __________ (100% o 50%) e se l'assicurato aveva inoltrato una richiesta di autorizzazione alla gerenza di un altro esercizio pubblico, postulando anche la trasmissione della eventuale relativa documentazione (pag. 524-525).

Il 12 febbraio 2014 l'UAI ha ricevuto dall'UPEP un'autorizzazione alla gerenza per esercizio senza alloggio del Bar __________ a __________, rilasciata il 7 febbraio 2014 (pag. 527 incarto AI).

L'UAI in quell'occasione ha pure ricevuto l'istanza del 30 gennaio 2014 sottoscritta dal datore di lavoro (__________) e dall'assicurato (pag. 528 incarto AI) e il relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di gerente del 20 dicembre 2013 (pag. 529-530 incarto AI).

Il 17 febbraio 2014 l'UPEP ha informato l'UAI che "per entrambi gli esercizi pubblici, Ristorante __________ e Bar __________, la presenza del gerente deve essere assicurata a tempo pieno", allegando i contratti di lavoro e la già citata dichiarazione del 30 gennaio 2014 (pag. 534).

Il 1° aprile 2014 il dr. med. __________ della Clinique __________ ha informato l'UAI di non essere in grado di rispondere alle domanda del questionario "Rapporto medico", in quanto era stato consultato dall'assicurato unicamente per dei problemi legati al moncone ed alla protesi (pag. 537 incarto AI).

Il 13 maggio 2014, nel questionario del datore di lavoro, la __________ ha indicato che il rapporto di lavoro (quale gerente presso il Bar __________) era iniziato il 1° febbraio 2014, che l'assicurato non svolgeva alcuna attività lavorativa in quanto impossibilitato, che l'orario di lavoro era variabile nella misura del 30%, che lo stipendio annuo lordo ammontava a fr. 9'600.- e che lo stipendio citato corrispondeva all'effettivo rendimento della persona assicurata (pag. 538-542).

Il 30 maggio 2014, nel questionario del datore di lavoro, la __________ di __________ ha indicato che il rapporto di lavoro era durato dal 12 dicembre 2013 al 31 gennaio 2014, che il contratto era stato sciolto dal dipendente perché "voleva il salario ma non veniva a lavorare", che l'ultimo giorno di lavoro era stato il 24 gennaio 2014 (era "venuto a prendere un acconto, mai lavorato"), che era un "gerente che non lavora", che l'orario di lavoro era di 40 ore settimanali per uno stipendio mensile lordo di fr. 915.-, che lo stipendio indicato non corrispondeva all'effettivo rendimento, che fr. 0.- corrispondeva all'effettivo rendimento dal 12 dicembre 2013, che "non voleva lavorare. Abituato altrove a mettere la patente e passare solo per lo stipendio", che avrebbe potuto guadagnare come gerente senza il danno alla salute almeno fr. 4'500.- al mese e, sotto la rubrica osservazioni ha indicato "un esperienza da incubo" (pag. 551-554).

Il 30 giugno 2014 l'avv. __________, rappresentante legale della __________ di __________, ha trasmesso all'UAI il citato questionario del 30 maggio 2014 ed ha osservato quanto segue:

" (…) di fatto, non ha mai lavorato per il ristorante. Le poche volte che si è presentato (in compagnia del suo cane) si sedeva ad un tavolo e stava lì alcune ore a leggere i giornali o a far niente. Pretendeva di poterlo fare essendo il gerente e di ricevere paga solo perché aveva messo a disposizione il certificato di esercente, pratica vietatissima in Ticino. Si faceva vedere solo per chiedere acconti sullo stipendio. Era stato fissato un trattamento salariale che tenesse conto della sua capacità residua. Il dipendente ha messo più volte in soggezione i dipendenti con il suo comportamento. Improvvisamente in data 24.1.2014 la società (che stava cercando un sostituto) ha ricevuto una lettera dall'Ufficio del commercio e dei passaporti di Bellinzona che minacciava la chiusura del locale se entro 20 gg non fosse stato i grado di autorizzare una nuova gerenza (…). In quella circostanza il Ristorante ha così saputo che il RI 1 avrebbe cessato la sua "collaborazione". (…). I clienti riferiscono di un'esperienza da dimenticare." (pag. 562 incarto AI)

Su richiesta del 23 giugno 2014 dell'UAI, il 2 luglio 2014 la __________ (nella persona di __________) ha completato il questionario del datore di lavoro del 13 maggio 2014, puntualizzando che l'orario di lavoro, variabile nella misura del 30%, era di 45 ore settimanali e che consisteva solo in presenza perché l'assicurato non svolgeva alcuna attività fisica. __________, al punto 5 del formulario ("domande supplementari: descrizione dell'attività individuale"), ha indicato che "come da colloquio telefonico intercorso il Signor RI 1 non può svolgere nessuna attività fisica è impensabile che possa servire ai tavoli e effettuare qualsiasi lavoro al bar vista la sua anomalia fisica (1 gamba sola e non riesce a tenere la protesi in quanto gli causa problemi fisici)" (pag. 566 e 569 incarto AI).

Il 28 luglio 2014 l'UAI ha proceduto all'aggiornamento degli atti __________ dopo il 15 ottobre 2012 (pag. 570 e 572 incarto AI).

1.6. Il 18 agosto 2014 l'incaricato AI, __________, dopo aver rilevato che il dossier riguardava la revisione d'ufficio della rendita intera con grado AI 70% di un assicurato che aveva cominciato a lavorare come gerente in due posti di lavoro, dei quali uno dei datori aveva interrotto subito il rapporto di lavoro mentre l'altro il 2 luglio 2014 aveva indicato come "variabile nella misura del 30%", un salario annuo lordo di fr. 9'600.-, descrivendo pure l'attività al punto 5 del questionario ed avere aggiunto che agli atti era presente l'aggiornamento della __________, ha trasmesso l'incarto al medico SMR chiedendo se: "la documentazione agli atti permette di stabilire lo stato di salute dell'ato, rispettivamente se sono necessari ulteriori approfondimenti medico specialistico. Quando prevedere prossima revisione?" (pag. 573 incarto AI).

In risposta, il medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto del 20 agosto 2014, ha rilevato quanto segue: "Assicurato di 58 anni in rendita intera da quasi 30 anni dopo amputazione traumatica a livello della coscia sinistra nel 1975. Non reputiamo necessari accertamenti specialistici, con rivalutazione clinica da non prevedere più." (pag. 574 incarto AI).

Con comunicazione del 22 agosto 2014 l'UAI ha quindi nuovamente confermato la rendita intera con grado di invalidità del 70% (pag. 575-576 incarto AI).

1.7. Dopo aver ricevuto il 28 settembre 2015 una segnalazione anonima, secondo la quale RI 1 aveva assunto la gerenza dell'esercizio pubblico __________ a __________ conseguendo parte della retribuzione in nero, l'UAI ha avviato una nuova revisione della rendita (pag. 581 incarto AI).

Il 28 settembre 2015 l'UAI ha interpellato la Polizia Amministrativa, servizio autorizzazioni commercio e giochi, (PA-SACG) per chiedere la copia delle autorizzazioni alla gerenza rilasciate a nome dell'assicurato con indicazione della percentuale di presenza giornaliera/settimanale obbligatorio (50% o 100%), i contratti di lavoro e i piani di presenza settimanali del gerente negli esercizi pubblici (pag. 579-580 incarto AI).

Il 16 novembre 2015 l'avv. RA 1, patrocinatore dell'assicurato, dopo aver osservato che - come era già noto - il suo cliente aveva provveduto negli ultimi anni ad una riqualifica ottenendo la patente di gerente di esercizio pubblico e che necessitava la licenza di condurre per essere più mobile negli spostamenti legati a questa attività e ad altre che l'assicurato auspicava di poter tornare a svolgere in futuro - ha informato l'UAI che l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione aveva chiesto e chiedeva degli esami specialistici, chiedendogli l'assunzione totale, o almeno parziale, di tali costi (pag. 583-584 incarto AI).

Il 24 novembre 2015 l'incaricato AI, __________, ha informato il legale dell'assicurato che tali costi non potevano essere presi a carico dall'UAI in quanto non erano state ordinate da loro (pag. 588 incarto AI).

Nel frattempo il 20 novembre 2015 la PA-SACG ha informato l'UAI che l'assicurato era stato gerente al 100% del Bar __________ di __________ dal 1° febbraio 2014 al 3 giugno 2015, del Ristorante __________ di __________ dal 1° luglio al 13 ottobre 2015 e del Bar __________ a __________ dal 14 ottobre 2015 in poi (pag. 598 incarto AI).

Il 20 novembre 2015 l'UAI ha ricevuto dalla PA-SACG:

  • la dichiarazione del 6 febbraio 2014 del __________ (ove

veniva confermato che "l'attività svolta del signor RI 1 è al 100%" ed il relativo piano di lavoro del gerente per il mese di febbraio 2014, con indicati i seguenti turni-orari 9-17, 12-20 e 13-21; pag. 601 e 602 incarto AI);

  • l'autorizzazione alla gerenza per esercizio senza alloggio del __________ di __________ rilasciata il 15 giugno 2015 (pag. 595 incarto AI) e il relativo contratto di lavoro del 16 giugno 2015 con la __________ di __________, giusta il quale l'assicurato svolgerà la mansione di gerente presso il precitato ristorante, per motivi di salute, contro pagamento di un salario mensile lordo di fr. 500.- per 12 mensilità (che si integrano con le sue due rendite di invalidità, raggiungendo pertanto il limite minimo di CCNL; pag. 593 e 594 incarto AI);

  • l'autorizzazione alla gerenza per esercizio senza alloggio del Bar __________ a __________ rilasciata il 21 ottobre 2015 (pag. 592 incarto AI) e il relativo contratto del 14 ottobre 2015, giusta il quale l'assicurato svolgerà la funzione di gerente (ritenuto che in via eccezionale al collaboratore potranno essere assegnate anche altre mansioni ragionevoli) a far tempo dal 14 ottobre 2015, contro pagamento di un salario mensile lordo di fr. 500.- con un orario di lavoro settimanale medio di 40 ore, pari ad un impegno lavorativo del 100% (pag. 589-591 incarto AI).

Il 28 gennaio 2016 l'avv. RA 1 ha insistito sulla richiesta di assunzione dei costi degli esami specialistici richiesti dall'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione depositando una domanda formale di aiuto in capitale (pag. 607-608 incarto AI).

Il 1° febbraio 2016 l'incaricato AI, __________, ha informato il legale dell'assicurato che l'UAI aveva già assunto i costi di riformazione professionale quale esercente e che per discutere la sua richiesta del 28 gennaio 2016 era necessario un colloquio con l'assicurato, fissato al 2 marzo 2016 (pag. 609 incarto AI).

Su richiesta del 19 gennaio 2016 dell'UAI (pag. 603 incarto AI), il 15 febbraio 2016 la __________ ha trasmesso all'amministrazione il mansionario del lavoro dell'assicurato in qualità di gerente presso il Bar __________ di __________, dal quale risultava: 1 ora al giorno (5 ore alla settimana) servizio al bancone e ai tavoli, 5 ore al giorno (25 ore alla settimana) lavori amministrativi e 2 ore al giorno acquisto merci (10 ore alla settimana; pag. 610 incarto AI).

Su richiesta del 19 gennaio 2016 dell'UAI (pag. 604 incarto AI), il 21 marzo 2016 la __________ di __________ ha trasmesso all'amministrazione il mansionario del lavoro dell'assicurato in qualità di gerente presso il __________ di __________ indicando che l'assicurato non faceva nessuno dei lavori ivi indicati (servizio al bancone; servizio ai tavoli; cucinare, aiuto cucina; altri lavori in cucina; rifornimento cantina-bar; lavori amministrativi; acquisto merci) e puntualizzando sotto la rubrica "Altre incombenze - prego specificare" che non eseguiva neppure il piano lavoro (pag. 624 incarto AI).

Avendo accertato l'apparente ripresa di diverse attività lavorative di gerenze, senza che le stesse fossero state segnalate dall'assicurato all'amministrazione in violazione del suo obbligo di informare, il 2 marzo 2016 l'amministrazione ha quindi sentito l'assicurato (pag. 621-622 incarto AI).

Con decisione del 2 maggio 2016 (pag. 625-626 incarto AI), preavvisata con progetto del 7 marzo 2016 (pag. 619-610 incarto AI), l'UAI ha deciso di non concedere l'aiuto in capitale all'assicurato. Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.

1.8. Il 17 novembre 2016 l'UAI è venuto a conoscenza, da fonti ignote, che l'assicurato era gerente del Snack Bar e __________ a __________ ed il 28 novembre 2016 l'UAI ha interpellato la Polizia Amministrativa, servizio autorizzazioni commercio e giochi, (PA-SACG) per chiedere la copia delle autorizzazioni alla gerenza rilasciate a nome dell'assicurato con indicazione della percentuale di presenza giornaliera/settimanale obbligatoria (50% o 100%), i contratti di lavoro e i piani di lavoro, la documentazione medica relativa all'abilità/inabilità lavorativa dell'assicurato in loro possesso (pag. 650-651 incarto AI).

Il 6 dicembre 2016 la PA-SACG ha comunicato all'UAI che l'assicurato: 1) era stato gerente al 100% del Bar __________ a __________ dal 14 ottobre 2015 fino al 15 marzo 2016 e che non sapevano i motivi della fine del rapporto di lavoro; 2) era gerente al 100% dello Snack Bar e __________ a __________ dal 15 novembre 2016 in poi (pag. 655 incarto AI). In quell'occasione l'UAI ha ricevuto dalla PA-SACG: - l'autorizzazione alla gerenza per esercizio con alloggio dell'Affittacamere __________ di __________ (pag. 648 incarto AI) e l'autorizzazione alla gerenza per esercizio senza alloggio dello Snack Bar __________ di __________ (pag. 649 incarto AI), ambedue rilasciate il 15 novembre 2016; - il relativo contratto di lavoro del 14 novembre 2016 che prevedeva un orario di lavoro settimanale di 40 ore per un salario mensile di fr. 4'000.- (di cui fr. 1'511 rendita AI e fr. 2'272 rendita SUVA) oltre a tredicesima (pag. 653 incarto AI).

1.9. L'UAI ha pertanto esperito ulteriori accertamenti medici ed amministrativi (in particolare, ha raccolto i rapporti del 24 giugno 2016, pag. 627 incarto AI, e del 6 febbraio 2017, pag. 661 incarto AI, del medico SMR, __________, la valutazione economica del 17 marzo 2017, pag. 668-681 incarto AI, come pure il rapporto del 23 maggio 2017 del Consulente AI, __________, pag. 687-688 incarto AI).

Il 24 febbraio 2017 la PA-SACG ha comunicato all'UAI di aver respinto con risoluzione del 21 febbraio 2017 l'istanza del 18 gennaio 2017 inoltrata dall'assicurato volta all'ottenimento della gerenza del Bar __________ di __________ (pag. 662 incarto AI), trasmettendone pure una copia dalla quale si evince che l'autorizzazione non è stata rilasciata in quanto il contratto di lavoro pervenuto il 18 gennaio 2017 prevedeva che l'orario settimanale era di 40 ore, ovvero a tempo pieno, che l'assicurato è al beneficio di una rendita d'invalidità pari al 70% e pertanto l'attività di gerente non può ragionevolmente essere svolta ai sensi dell'art. 75 Rlear; che l'istante non aveva presentato alcuna dichiarazione che attestasse la sua idoneità a svolgere la gerenza da parte dell'UAI e, infine, che nemmeno erano date le condizioni di piccolo esercizio ai sensi dell'art. 10 RLear e che di conseguenza l'attività a tempo parziale di cui all'art. 77 cpv. 2 RLear non poteva essere autorizzata (pag. 663-664 incarto AI). Nella medesima occasione la PA-SACG ha trasmesso all'UAI il certificato medico del 15 febbraio 2017 del dr. med. __________, giusta il quale l'assicurato "è abile al lavoro di gerente" (pag. 665 incarto AI).

1.10. Su richiesta del 5 maggio 2017 dell'UAI (pag. 685-686 incarto AI), la PA-SACG ha comunicato all'amministrazione che l'assicurato era stato gerente al 100% anche del Bar __________ a __________ dal 28 febbraio al 17 aprile 2013, del Ristorante __________ __________ a __________ da 17 al 30 giugno 2013 e che aveva cessato l'attività di gerente presso lo Snack Bar e __________ di __________ il 31 gennaio 2017 (pag. 690-691 incarto AI). In quell'occasione l'UAI ha ricevuto dalla PA-SACG: - l'autorizzazione provvisoria (valida sino al 21 maggio 2013) alla gerenza per esercizio senza alloggio del Bar __________ a __________ rilasciata il 28 febbraio 2013 (pag. 692 incarto AI) e il relativo contratto di lavoro del 1° febbraio 2013 (ove non figura alcuna retribuzione; cfr. pag. 693 incarto AI), il certificato medico del 26 febbraio 2013 del dr. med. __________ (secondo il quale "Attualmente non sono note patologie psichiatriche o fisiche di rilievo che potrebbero compromettere l'attività di gerenza di un bar al 30%"; cfr. pag. 694 incarto AI); - l'autorizzazione provvisoria (valida sino al 19 settembre 2013) alla gerenza per esercizio senza alloggio del Ristorante __________ a __________ rilasciata il 19 giugno 2013 (pag. 695 incarto AI) e il relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato del 14 giugno 2016 che prevedeva un salario mensile di fr. 900.- (al lordo dei contributi sociali) per 12 mensilità (pag. 696 incarto AI).

Con progetto di decisione del 20 giugno 2017 l'UAI ha preannunciato la riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 del provvedimento del 22 agosto 2014 con riduzione retroattiva della rendita da intera ad un quarto dal 28 febbraio 2013 (pag. 702-708 incarto AI).

1.11. Preso atto delle osservazioni del 14 luglio 2017 dell'assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1 (pag. 710-711 incarto AI), con decisione del 3 agosto 2017 l'UAI ha confermato integralmente il citato progetto di riduzione della rendita di invalidità, decidendo quanto segue:

" 1. Dal 28 febbraio 2013 RI 1 ha diritto ad 1/4 di rendita

d'invalidità (art. 88 bis cpv. 2 lett. b OAI);

  1. Le prestazioni ricevute ingiustamente dal 28 febbraio 2013 al 30 giugno 2017 devono essere restituite (art. 25 LPGA).

A tal proposito, riceverà una decisione di ordine di restituzione separata con il relativo ammontare soggetto a rimborso.

  1. Un ricorso contro questa decisione non ha effetto sospensivo (art. 66 LAI e art. 97 Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS))" (pag. 713-721 incarto AI)

Con decisioni del 3 agosto 2017 l'UAI ha inoltre chiesto la restituzione di fr. 11'308.- per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2013 (pag. 722-723 incarto AI) e di fr. 45'030.- per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2017 (pag. 724-725 incarto AI).

1.12. Contro queste decisioni l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - che le tre decisioni del 3 agosto 2017 - aventi per oggetto la riduzione da rendita intera a 1/4 di rendita dal 28 febbraio 2013, la restituzione di fr. 45'030 e la restituzione di fr. 11'308 - vengano annullate e che, pertanto, al suo assistito venga mantenuta la rendita di invalidità intera (doc. I, pag. 8).

Il rappresentante dell'insorgente contesta in primo luogo che vi siano i requisiti per una riconsiderazione non sussistendo una decisione manifestamente errata visto che le gerenze al 100% presso il Ristorante __________ a __________ (12 dicembre 2013-31 gennaio 2014) e presso il Bar __________ a __________ (dal 1° febbraio 2014) ove il suo assistito ha conseguito un guadagno esiguo erano già note all'UAI al momento del provvedimento del 22 agosto 2014.

Il patrocinatore del ricorrente puntualizza inoltre che il suo cliente nel 2013 ha iniziato a mettere a frutto la capacità lavorativa residua del 30%, cercando di arrotondare quanto percepiva a livello di rendite. Del resto, come appurato dall'UAI, durante le gerenze al 100% presso il ristorante __________ a __________ (12 dicembre 2013-31 gennaio 2014) e presso il Bar __________ a __________ (dal 1° febbraio 2014) egli ha conseguito un guadagno esiguo. Con un arto amputato e con difficoltà motorie, il suo assistito non poteva e non può svolgere appieno la professione di gerente. Più che altro dava una mano qua e là a livello amministrativo, procedendo ad esempio ad allestire le ordinazioni di merce, percependo poche centinaia di franchi. Egli sicuramente non può e non poteva svolgere l'attività con pieno rendimento, anche perché fisicamente non gli è possibile. Vi sarebbe da chiedersi chi potrebbe mai assumere un gerente che purtroppo per la condizione di salute non può rendere al 100%, pagandolo integralmente, quando a quei costi può assumere una persona non invalida con resa totale (cfr. p.to 5 a pag. 3 del gravame).

Nel 2014 per l'attività di gerente prestata (30% di capacità lavorativa residua) il suo cliente percepiva meno di fr. 1'000.- lordi al mese, come accertato dall'UAI. Nonostante ciò l'amministrazione, a fronte di alcune attività lavorative non segnalate (di cui tuttavia, almeno in parte, già note al momento del provvedimento del 22 agosto 2014) ha imputato al suo assistito, quale reddito da invalido, la cifra totale che un gerente percepisce nell'ambito di quest'attività lavorativa. Ma il suo patrocinato non avrebbe ragionevolmente potuto ottenere quale remunerazione dei salari annui ben superiori a quelli concretamente contrattualmente pattuiti. Nelle condizioni di salute del ricorrente è impossibile (oltre che impensabile) che egli possa svolgere l'attività di gerente con dei guadagni come quelli indicati dall'UAI nella decisione impugnata (ad esempio, fr. 46'130.- nel 2015).

Il rappresentante dell'insorgente ribadisce che le attività legate alla professione di gerente che il suo cliente può svolgere sono assai limitate e si tratta praticamente di pure mansioni amministrative. Di riflesso il salario versato e pattuito corrisponde esattamente alle ore - minime - che possono essere prestate a motivo della sua situazione di salute. Anzi, negli ultimi anni le ore prestate si sono ridotte sempre a motivo di salute, e prova di ciò sono i salari pattuiti dal ricorrente: per l'ultima attività il salario lordo annuo pattuito era appena di fr. 3'536.-. Ciò a dimostrazione non solo che il ricorrente non avrebbe concretamente e contrattualmente potuto ottenere dei salari annui ben superiori a quelli concretamente e contrattualmente pattuiti, ma addirittura che tali salari sono diminuiti in quanto l'assicurato nemmeno riusciva più a portare a termine quelle poche mansioni di gerente per cui era impiegato (cfr. p.to 9 a pag. 4 del gravame).

Il patrocinatore del ricorrente ha contestato i redditi da invalido considerati dall'UAI (fr. 45'965.- nel 2013; fr. 45'961.- nel 2014 e fr. 46'130.- nel 2015) non solo per il fatto che tali salari, ridotti del 15%, sono validi per un lavoratore quale gerente con piena capacità lavorativa e soprattutto fisica, ma soprattutto in quanto nell'attività di gerente, che l'amministrazione sembrerebbe misconoscere, non si può ridurre il lavoro prestato unicamente a mansioni amministrative. Un gerente sano, oltre alle mansioni amministrative che sicuramente l'assicurato può svolgere, deve effettuare una serie di altre mansioni per lo più fisiche, quali il servizio al bancone, il servizio ai tavoli, la gestione del magazzino e del deposito delle derrate alimentari, la pulizia del locale, ecc. che sicuramente il ricorrente non può svolgere, visto quanto emerso sempre dai referti medici. Valutando il discapito economico dell'assicurato, a torto l'UAI ha così effettuato il raffronto con un salario che un gerente in perfetta forma fisica può incassare (cfr. p.to 10 a pag. 5 del gravame).

Il rappresentante dell'insorgente rileva peraltro che il suo cliente non ha omesso di notificare all'UAI l'inizio di numerose attività lavorative. Difatti procedendo nella sua limitata attività di gerenza, egli notificava (per il tramite dei vari datori di lavoro) la propria attività al servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Sezione Polizia Amministrativa. In buona fede riteneva che ciò fosse sufficiente e semmai si potrebbe ascrivere una negligenza. Di certo, procedendo a tali notifiche ufficiali, il ricorrente non voleva sottacere il suo limitato lavoro, soprattutto che lo stesso veniva notificato alle competenti autorità amministrative cantonali (cfr. p.to 11 a pag. 6 del gravame).

Da ultimo, il patrocinatore del ricorrente chiede che il suo assistito venga posto al beneficio del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria.

1.13. In ambito penale, il 9 gennaio 2017 la Procuratrice pubblica __________, ha informato l'UAI che stava procedendo nei confronti del gerente RI 1 per titolo di usura (art. 157 cifra 1 CP) a seguito dei fatti accaduti a danno di alcuni dipendenti dei Ristoranti __________ di __________ e di __________. Nella medesima occasione la procuratrice pubblica ha chiesto all'UAI se era a conoscenza del fatto che l'assicurato svolgeva un'attività lucrativa quale gerente percependo un salario (pag. 1 incarto MP). L'8 marzo 2017 l'UAI, ha informato la Procuratrice pubblica in merito al dossier dell'assicurato per il periodo dal 1975 al 2017, ha sporto denuncia penale nei confronti di RI 1 per infrazione alla LAI (art. 70 LAI in relazione con l'art. 87 LAVS) e si è costituita accusatore privato civile e penale ai sensi degli artt. 118 cpv. 1 e 119 CP (pag. 3-7 incarto MP).

Dopo aver proceduto il 3 gennaio 2017 all'interrogatorio dell'assicurato (pag. 17-27 incarto MP), il 18 maggio 2017 la Procuratrice pubblica, al fine di poter vagliare l'adempimento dei presupposti del reato di truffa (art. 146 cpv. 1 CP), ha chiesto all'UAI di precisare l'eventuale danno economico risultante dalla mancata notifica spontanea delle numerose attività lavorative da parte dell'assicurato (pag. 43 incarto MP).

Il 22 giugno 2017 l'UAI ha comunicato alla procuratrice pubblica l'importo delle rendite di invalidità indebitamente percepite (pari a complessivi fr. 55'692.70) e le ha trasmesso una copia del progetto di decisione del 20 giugno 2017 relativo alla riduzione retroattiva delle prestazioni accordate all'assicurato (pag. 45-46 incarto AI).

Il 12 luglio 2017 il Segretario giudiziario __________ ha interrogato l'assicurato (pag. 49-72 incarto MP). Dopo aver ricevuto il 10 agosto 2017 una copia pure delle decisioni del 3 agosto 2017 dell'UAI (pag. 95-96 incarto AI), la Procuratrice pubblica , con Decreto di accusa del 30 agosto 2017 (), ha proposto la condanna di RI 1, per usura ripetuta (commissione per omissione), per impiego di stranieri sprovvisti di permesso e per violazione alla LAI ripetuta, ad una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.00 cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'700.00, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 1'000.-, rinviando gli accusatori privati (UAI incluso) al competente foro per le pretese civili (pag. 97-103 incarto AI).

1.14. Nella sua risposta di causa del 27 settembre 2017 (doc. IV), l’UAI ha innanzitutto osservato che nel caso di specie era giustificata l'immediata esecutorietà della decisione impugnata per quel che concerneva l'aspetto della riduzione della rendita da intera ad 1/4. Per quanto riguardava le richieste di restituzione era invece giustificata la sospensione della procedura d'incasso sino alla definizione del contezioso in questione. L'amministrazione - dopo essersi quindi allineata alla richiesta di attribuzione dell'effetto sospensivo formulata da controparte - ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione, confermando la correttezza delle decisioni del 3 agosto 2017.

1.15. Il 28 settembre 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. V).

Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

2.1. La lite verte sul diritto del ricorrente a una rendita d'invalidità nel quadro di una procedura di riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, segnatamente sulla riduzione della rendita intera (grado AI 70%) concessa all'assicurato dal 1° maggio 1987 ad un quarto di rendita (grado AI: 43% nel 2013 e 40% nel 2014 e nel 2015) con effetto retroattivo al 28 febbraio 2013.

Parimenti contestate sono le conseguenti richieste di restituzione per complessivi fr. 56'338.- (fr. 11'308.- + fr. 45'030.-) per le asserite prestazioni indebitamente ricevute tra il 1° febbraio 2013 e il 31 agosto 2017.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.4. Conformemente all'art. 53 cpv. 2 LPGA in relazione all'art. 2 LPGA e all'art. 1 cpv. 1 LAI, l'amministrazione può, in ogni momento, tornare sulle decisioni formalmente passate in giudicato, che non sono state oggetto di un controllo giudiziario, se è provato che erano manifestamente errate e che la loro rettifica ha una notevole importanza. Per determinarlo, ci si fonderà sulla situazione in vigore al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti, cfr. pure sentenza 9C_413/2017 del 19 settembre 2017 consid. 2.2.1). La riconsiderazione persegue lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale errata, compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi (cfr. su tale tema DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17 con riferimenti; sentenza 9C_362/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 2.1). Un atto dell'amministrazione è manifestamente errato quando è stato preso sulla base di norme giuridiche erronee o in applicazione inappropriata di norme fondamentali (cfr. sentenza 9C_184/2016 del 27 maggio 2016 consid. 4.3), come pure quando non sussiste alcun dubbio ragionevole circa il carattere erroneo della decisione iniziale (cfr. DTF 141 V 405 consid. 5.2 pag. 414 e 138 V 324 consid. 3.3 pag. 328). Nemmeno è dato un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d'apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (cfr. DTF 141 V 405 consid. 5.2 pag. 414 seg.; STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018, consid. 4).

2.5. Come visto al considerando 2.3, secondo l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).

L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI, quali sono segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35 pag. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2 pag. 432).

La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, ad eccezione dei casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nei quali una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita sulla base dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, se non è stato violato l’obbligo di informare, va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197; cfr., tra le tante, STCA 32.2016.101 del 17 maggio 2017, consid. 2.5.1 confermata con STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018, consid. 4; STF 9C_535/2017 del 14 dicembre 2017, consid. 2.2 pubblicata in DTF 143 V 431).

2.6. In una sentenza 8C_2/2018 del 15 febbraio 2018 il Tribunale federale si è occupato del caso riguardante un assicurato nato nel 1961, da ultimo attivo quale magazziniere, posto al beneficio di mezza rendita AI (grado di invalidità del 50%) con decisione del 2 ottobre 2001 dell'UAI del Cantone Berna. Su istanza dell'assicurato, l'amministrazione aveva avviato una revisione del diritto alla rendita nel 2010 ed esperito i necessari accertamenti medici. Dopo aver ricevuto una segnalazione anonima, l'UAI ha sottoposto a sorveglianza l'assicurato, ricevendo il relativo rapporto del 12 maggio 2016, ed ha esperito una perizia medica (18 aprile 2016). Con decisione dell'8 marzo 2017 ha quindi soppresso retroattivamente la mezza rendita a decorrere dal 30 giugno 2015 sulla base dell'art. 53 cpv. 2 in relazione all'art. 8 cpv. 1 LPGA e, con decisione del 29 marzo 2017, ha chiesto la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente nel periodo dal 1° luglio 2015 al 31 agosto 2016 per un importo complessivo di fr. 19'082.-. Con decisione del 14 novembre 2017 il Tribunale amministrativo del Cantone Berna, ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato dall'assicurato, confermando la soppressione retroattiva della rendita a far tempo tuttavia dal 29 febbraio 2016 e riducendo l'importo dovuto in restituzione a fr. 8'178.-. Il Tribunale federale, dopo aver ammesso l'utilizzabilità in concreto dell'osservazione dell'investigatore privato alla luce della recente giurisprudenza di cui alla DTF 137 I 327 e 143 I 377 e della successiva perizia medica del 18 aprile 2016 (secondo la quale l'assicurato da marzo 2016 presentava una capacità di lavoro residua del 100% in attività molto leggere con una riduzione del rendimento massima del 10%), ha confermato la decisione cantonale rilevando in particolare, al considerando 5.1, che non era stato attestato in modo convincente perchè vi era un’incapacità lavorativa nell’attività abituale, rispettivamente che era stata riconosciuta mezza rendita d’invalidità (grado AI del 50%) sulla base della limitazione accertata nell’attività originaria, allorquando dal profilo medico risultavano esigibili attività amministrative o al PC, ciò che avrebbe escluso il diritto a qualsiasi prestazione assicurativa.

In un'altra STF 8C_377/2017 del 28 febbraio 2018 il Tribunale federale si è occupato del caso riguardante un assicurato nato nel 1965, da ultimo attivo quale trasportatore di merci in generale, posto al beneficio di una rendita intera AI (grado di invalidità del 69%) a decorrere dal 1° luglio 2001 con decisione del 21 gennaio 2003 dell'UAI del Cantone Argovia. Con decisione del 24 agosto 2004 la rendita intera è stata ridotta a 3/4 a far tempo dal settembre 2004. Questa decisione è stata confermata dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia con sentenza del 16 febbraio 2005, cresciuta incontestata in giudicato. In seguito i 3/4 di rendita sono stati confermati con comunicazioni del 2 ottobre 2007 e del 26 settembre 2012. Dopo essere venuto a conoscenza che il 17 dicembre 2013 era stato emesso nei confronti dell'assicurato un atto d'accusa per un commercio illegale di medicamenti avvenuto tra il 2003 ed il suo arresto del 22 novembre 2012, con decisione del 12 agosto 2014, l'UAI del Cantone Argovia ha soppresso la rendita AI dal 1° gennaio 2003 al 30 novembre 2012, sulla base dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, e, con decisione del 7 ottobre 2014, ha chiesto la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente nel periodo dal 1° settembre 2007 al 30 novembre 2012 per un importo complessivo di fr. 107'588.-. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia, esaminati gli atti penali, con decisione dell'11 aprile 2017, ha accolto parzialmente i ricorsi presentati dall'assicurato contro le decisioni del 12 agosto e del 7 ottobre 2014. In particolare, ha modificato in via di revisione la propria decisione del 16 febbraio 2005, negando il diritto ad una rendita, ha confermato la decisione del 14 agosto 2014 nella misura in cui ha soppresso la rendita dal 1° gennaio 2003 mentre per il periodo successivo al 1° dicembre 2012 ha rinviato gli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti. Per il rimanente ha respinto ambedue i ricorsi. Il Tribunale federale ha confermato la decisione cantonale, rilevando in particolare che le premesse di una revisione erano senz'altro date siccome le entrate accertate in ambito penale nel periodo litigioso avevano in ogni caso un influsso sul diritto alla rendita (cfr. considerando 8.1). Inoltre l'assicurato non aveva dichiarato le sue reali entrate, di modo che la decisione iniziale dell'amministrazione era "contaminata" non basandosi sulla realtà e non potendo l'UAI riconoscere le entrate derivanti all'assicurato dal mercato illecito di medicamenti (cfr. consid. 8.3.4).

In una sentenza 8C_339/2017 del 1° febbraio 2018 il Tribunale federale si è occupato di un assicurata nata nel 1961, da ultimo attivo quale aiuto domestico, posta al beneficio di rendita intera LAINF (grado di invalidità del 83%) dal 1° novembre 1997 (confermata con comunicazioni del 21 settembre 2005, 8 marzo 2011 e 31 luglio 2013) per i postumi di un incidente della circolazione occorsole il 13 giugno 1996 (inutilizzabilità dell'arto superiore destro). Nell'ambito di una revisione iniziata nel 2012, l'assicuratore infortuni ha esperito una perizia ortopedica (che ha attestato l'assenza di problemi invalidanti all'arto superiore destro) e una perizia psichiatrica, in base alle quali ha soppresso la rendita dal 1° giugno 2015 con decisione del 26 maggio 2015 confermata su opposizione il 31 luglio 2015 in applicazione dell'art. 17 LPGA. Nel frattempo l'UAI ha soppresso la rendita intera dal 1° ottobre 2013. In ambito LAINF la Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale vodese ha confermato la decisione di soppressione della rendita. Il Tribunale federale, considerato che sulla base della perizia medica ortopedica agli atti non era possibile concludere che l'assicurata avesse recuperato una piena capacità lavorativa nell'attività abituale, ha accolto il gravame inoltrato dall'assicurata e rinviato gli atti alla Corte cantonale affinchè ordinasse una perizia giudiziaria volta a determinare la capacità lavorativa residua dell'assicurata. Il TF è giunto alla medesima conclusione anche in ambito AI nella STF 8C_340/2017 del 1° febbraio 2018.

Nella STF 9C_535/2017 del 14 dicembre 2017, pubblicata in DTF 143 V 431, il Tribunale federale si è occupato di un assicurato nato nel 1950, da ultimo attivo come autista di bus, posto al beneficio di una rendita intera AI (grado di invalidità del 81%) a decorrere dal 1° marzo 2005 con decisione del 31 luglio 2007 dell'UAI del Cantone Basilea-Città. Dopo aver ricevuto una segnalazione, l'UAI ha sottoposto a sorveglianza l'assicurato, ricevendo il relativo rapporto del 12 ottobre 2012, ed ha esperito una perizia medica (19 marzo 2015), sulla base dei quali, con decisione del 3 ottobre 2016, ha soppresso retroattivamente la rendita a decorrere dal 29 ottobre 2010 sulla base dell'art. 17 LPGA e, con decisione del 5 ottobre 2016, ha chiesto la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente per un importo complessivo di fr. 45'632.-. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Basilea-Città, accertato che l'assicurato tra il 2006 ed il 2008 viaggiava regolarmente (1 volta alla settimana o ogni 15 giorni) come autista di camion in Sud Italia, che presentava una capacità lavorativa completa (con una riduzione del rendimento del 10%) in attività adeguate al più tardi dal novembre 2010, che aveva colpevolmente violato l'obbligo di informare l'amministrazione nel corso delle revisioni del 2008 e del 2012, con decisione del 16 maggio 2017, ha confermato le decisioni dell'amministrazione, riducendo unicamente l'importo dovuto a fr. 43'144.- (periodo 1° gennaio 2011-31 ottobre 2013). Per il resto ha confermato le decisioni dell'amministrazione. Il Tribunale federale, dopo aver ammesso l'utilizzabilità in concreto dell'osservazione dell'investigatore privato e della successiva perizia medica del 19 marzo 2015, ha confermato la decisione cantonale rilevando in particolare che l'assicurato tra il 2006 ed il 2008 viaggiava regolarmente come autista di camion in Sud Italia, presentando una capacità lavorativa completa, e che era stato pure multato nel 2009 nel Cantone Grigioni per aver violato le disposizioni dell'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore del 19 giugno 1995 (RS 822.221). Il Tribunale federale non ha condiviso le argomentazioni dell'assicurato, secondo il quale i regolari viaggi in Italia erano effettuati di principio dal figlio o da un altro autista, mentre lui era di mero aiuto viaggiando per brevi distanze, per lo più in Svizzera, da e per la dogana nella misura della sua capacità lavorativa residua del 30% nel commercio di frutta e verdura (consid. 4.1.2). La ripresa ed il regolare esercizio dell'attività abituale erano soggetti all'obbligo di informare (consid. 4.4).

Nella STF 9C_882/2017 del 22 febbraio 2018, il Tribunale federale si è occupato di un assicurato nato nel 1970, da ultimo attivo come fabbro, posto al beneficio di una rendita intera AI (grado di invalidità del 100%) a decorrere dal 1° gennaio 2000 con decisione del 4 luglio 2002 dell'UAI del Cantone Argovia. Nell'ambito di una procedura di revisione avviata nel 2008, l'UAI ha aver esperito svariati accertamenti medici (una perizia pluridisciplinare - psichiatrica, reumatologica e neurologica - del 22 luglio 2013 ed il relativo complemento del 3 giugno 2014; una perizia psichiatrica del 27 febbraio 2015 ed il relativo complemento del 13 luglio 2016) ed ha raccolto le valutazioni del 14 marzo e del 26 luglio 2016 del SMR. Nel frattempo l'amministrazione ha sottoposto a sorveglianza l'assicurato per 10 giorni tra il 4 giugno e il 3 dicembre 2015. In base alla documentazione acquisita agli atti, l'UAI con decisione del 30 dicembre 2016, ha soppresso retroattivamente la rendita a decorrere dal 1° gennaio 2000, sulla base dell'art. 17 LPGA e, con decisione del 3 febbraio 2017, ha chiesto la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente per un importo complessivo di fr. 147'790.-. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia, dopo aver ammesso l'utilizzabilità in concreto dell'osservazione dell'investigatore privato e del complemento peritale (psichiatrico) del 13 luglio 2016 e delle valutazioni del 14 marzo e del 26 luglio 2016 del SMR, accertato che l'assicurato non presentava alcuna limitazione della capacità lavorativa dal profilo psichiatrico dal 26 gennaio 2011 e che aveva violato colpevolmente l'obbligo di informazione ex art. 77 LAI, ha accolto parzialmente il gravame, sopprimendo retroattivamente la rendita a decorrere dal 30 aprile 2011 (ovvero 3 mesi dopo il miglioramento accertato ex art. 88 bis cpv. 2 lett. b LAI) sulla base dell'art. 17 LPGA. Il Tribunale federale, dopo aver accertato che le inconsistenze e gli indizi risultanti dalle perizia MEDAS del 22 luglio 2013 e dal relativo complemento del 3 giugno 2014 come pure dalla perizia psichiatrica del 27 febbraio 2015 costituivano il sospetto iniziale giustificante la successiva sorveglianza di 10 giorni dal 4 giugno e il 3 dicembre 2015, dopo aver ammesso l'utilizzabilità in concreto dell'osservazione dell'investigatore privato e della successiva perizia medica del 13 luglio 2016 e le valutazioni del 14 marzo e del 26 luglio 2016 del SMR e dopo avere confermato l'avvenuta violazione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato a far tempo dal 26 gennaio 2011, ha tutelato la decisione cantonale (cfr. consid. 3.2.1 - 3.2.4).

In tale contesto va ricordato che le risultanze di un’accurata sorveglianza, unitamente a un rapporto medico allestito in base agli atti, possono di principio costituire una base sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità lavorativa della persona assicurata (cfr. DTF 137 I 327 consid. 7.1 e riferimenti). Tuttavia, un rapporto di sorveglianza non costituisce di per sé una base sicura per l’accertamento della fattispecie. Esso può tutt’al più fornire degli indizi oppure costituire la base per formulare dei sospetti. In quest’ottica, soltanto la valutazione medica della documentazione relativa alla videosorveglianza, può fornire sicure conoscenze della fattispecie (cfr. STF 8C_192/2013 del 16 agosto 2013 consid. 3.1). Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in: già citata STF 9C_882/2017 del 22 febbraio 2018, consid. 3.2.3, STF 8C_721/2016 del 15 marzo 2017, consid. 2.4, STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017, consid. 6.1.2, STF 8C_349/2017 del 6 ottobre 2017, consid. 6 e DTF 143 V 105, consid. 2.4.

Infine va segnalato che, mediante precisazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 138 V 457, l'Alta Corte nella citata DTF 143 V 431 ha puntualizzato che, in caso di violazione dell'obbligo di informare, non è contrario al diritto federale giudicare la messa a profitto della capacità lavorativa residua di un assicurato in età avanzata (in quale caso già 60enne) nel momento in cui la riduzione, rispettivamente la soppressione, della rendita entra in considerazione conformemente all'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI (cfr. consid. 4.5.1 e 4.5.2).

2.7. Nella presente fattispecie, il TCA - sia in ambito LAINF (ove con sentenza del 3 gennaio 1994, cresciuta incontestata in giudicato, è stata concessa all'assicurato una rendita per un grado di invalidità del 67% dal 1° dicembre 1987) sia in ambito LAI (ove con sentenza del 31 marzo 1995, cresciuta incontestata in giudicato, è stata concessa all'assicurato una rendita intera con grado di invalidità del 70% dal 1° maggio 1987) - ha fondato le proprie decisioni sul rapporto del 24 novembre 1993 del responsabile dell'ufficio regionale per l'integrazione professionale (URIP) il quale aveva innanzitutto fissato il reddito ipotetico da valido in fr. 58'560.- nel 1989 e il reddito ipotetico da invalido oscillante fra fr. 17'450.- e fr. 19'400.- sempre nel 1989. Rispondendo ai quesiti posti dal Presidente del TCA, il responsabile dell’URIP aveva poi rilevato che, l'11 luglio 1989, il grado di invalidità si situava tra il 66,9% e il 70,3%. Inoltre egli si era così espresso circa il momento in cui è intervenuto un aumento del grado di invalidità: "È difficile pronunciarsi con esattezza. Tuttavia, considerato tutto quanto esposto in precedenza, si può ragionevolmente presumere che un grado di invalidità di entità verosimilmente uguale fosse certamente riscontrabile nel 1988 e fosse assai probabilmente presente sin dall'epoca in cui furono rese esplicite le notevoli difficoltà connesse con il porto della protesi e lo stato del moncone, quindi per lo meno a partire dal maggio 1986." Infine, all'evoluzione successiva all'11 luglio 1989, aveva rilevato: "Considerato il deterioramento della capacità di lavoro residua, si può ritenere che il grado di invalidità sia ulteriormente aumentato a partire dalla seconda del 1989 sino a raggiungere valori totali, in corrispondenza ad una capacità di lavoro nulla. Non ci è però possibile fornire indicazioni più precise." (cfr. la citata STCA del 31 marzo 1995, consid. 2.4, a pag. 363-364 incarto AI).

In sede di revisione, l’UAI ha confermato la rendita intera con comunicazioni del 17 novembre 1997 (pag. 405 incarto AI), del 28 febbraio 2000 (pag. 415 incarto AI), del 26 settembre 2001 (pag. 437-438 incarto AI), a fronte di un grado invalidità del 67% rispettivamente con comunicazioni del 30 luglio 2004 (pag. 470-471 incarto AI) e del 4 settembre 2007 (pag. 483-484 incarto AI), a fronte di un grado invalidità del 70%.

Da notare che la rendita è sempre stata confermata dall'UAI, senza mettere in atto altre misure di integrazione professionale.

2.8. Nel questionario di revisione della rendita de 16 agosto 2012, l'assicurato ha indicato che il suo stato di salute era peggiorato ("materiale errato! Quindi forte allergia al materiale vedi foto allegate"), i nominativi dei suoi medici di fiducia (dr. med. __________ della __________ di __________; p.to 1.3 del formulario), che era senza attività lucrativa, che "Non potevo più usare la protesi per gravi ulcerazioni dovute al materiale cui ero allergico vedi foto" e che chiedeva un aiuto "per le pulizie casa e per stirare" (pag. 494-500 incarto AI).

Il 23 agosto 2012 l'UAI ha chiesto al patrocinatore dell'assicurato "Ai fini della richiesta degli indispensabili atti medici" di comunicare entro 5 giorni "il nome, l'indirizzo esatto e completo del medico curante" (pag. 501 incarto AI)

Il 4 ottobre 2012 l'UAI ha chiesto alla __________ una copia degli atti medici e assicurativi presenti nel suo incarto e di precisare le percentuali di incapacità riconosciute (pag. 502 incarto AI).

L'11 ottobre 2012 la __________ ha trasmesso all'UAI una copia degli atti più recenti dell'assicurato e un estratto della rendita, puntualizzando che il "dossier completo non è al momento disponibile (in elaborazione presso la nostra Divisione Giuridica di __________). Rendita d'invalidità attuale 67%" (pag. 503 incarto AI).

Il 18 ottobre 2012 la __________ ha trasmesso all'UAI una copia dei rapporti dell'8 ottobre 2012 e del 12 ottobre 2011 della Clinica di __________ (pag. 504 incarto AI).

Il 4 ottobre 2012 l'UAI ha inviato al dr. med. __________ della __________ il questionario "rapporto medico" da ritornare debitamente compilato (pag. 506 incarto AI).

Il 24 ottobre 2012 il dr. med. __________ della __________ ha comunicato all'UAI quanto segue: "Seit fast 2 Jahre wird Herr RI 1 nicht mehr in unserer Klinik ärtzlich und orthopädie-technisch betreut. Daher können wir leider Ihre Fragen nicht beantworten" (pag. 507 incarto AI).

Il 25 ottobre 2012 l'incaricato AI, __________ - dopo aver rilevato che il dossier riguardava la revisione d'ufficio della rendita intera con grado AI 70% di un assicurato (che ne beneficiava da anni, non lavorava e asseriva che il suo stato di salute era peggiorato mentre il medico curante nel proprio rapporto indicava che non lo vedeva da 2 anni) - ha trasmesso l'incarto al medico SMR, in assenza di rapporti medici e presenza solo di documentazione allegata al questionario della revisione, chiedendo se: "- sulla base della documentazione ricevuta all'incarto vi sono nuovi elementi medici atti a modificare lo stato di salute dell'Ato; - se ritiene necessario approfondimento medico specialistica; - quando prevedere la prossima revisione" (pag. 505 incarto AI).

In risposta, il medico SMR, dr.ssa med. __________, nel rapporto del 29 gennaio 2013, ha rilevato quanto segue: "Ato al beneficio di rendita dopo amputazione traumatica a livello della coscia sinistra il 15.06.1975 (caso SUVA). È seguito regolarmente dalla __________ (protesi): agli atti il rapporto della visita del 14.09.2012 (Clinique __________). La situazione medica è sostanzialmente stazionaria (ha avuto un problema cutaneo minore legato alla protesi) e non sono da prevedere miglioramenti anche in futuro. Dal punto di vista strettamente medico non utile una revisione prima di tre anni" (pag. 510 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della sottoscritta).

Con comunicazione del 29 gennaio 2013 l'UAI ha quindi nuovamente confermato la rendita intera con grado di invalidità del 70% (pag. 508-509 incarto AI).

2.9. In occasione di un’ulteriore revisione, avviata dopo che il 20 dicembre 2013 l'assicurato aveva trasmesso all'UAI un'autorizzazione provvisoria alla gerenza del Ristorante __________ a __________, nel questionario di revisione della rendita dell'8 gennaio 2014, RI 1 ha indicato che il suo stato di salute era rimasto invariato, i nominativi dei suoi medici di fiducia (dr. med. __________ della Clinique __________; con ultimo controllo risalente all'8 dicembre 2013: p.to 1.3 del formulario), che era senza attività lucrativa, che dal conferimento della rendita/dall'ultima revisione non vi era stato un cambiamento in ambito professionale, che non necessitava dell'aiuto regolare e notevole da parte di terzi per il compimento di determinati atti ordinari della vita e che "avevo richiesto un aiuto per le pulizie domestiche ma non mi è mai stato accordato nell'ultima revisione" (pag. 517-520 incarto AI).

Il 9 gennaio 2014 l'UAI ha chiesto al patrocinatore dell'assicurato "Ai fini della richiesta degli indispensabili atti medici" di comunicare entro 5 giorni "il nome, l'indirizzo esatto e completo dei medici da lei citati al p.to 1.3 del questionario di revisione" (pag. 516 incarto AI).

Il 21 gennaio 2014 il patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso all'UAI la lettera del 9 gennaio 2014 debitamente compilata e sottoscritta dal suo cliente il 20 gennaio 2014 (dr. med. __________ chef de service clinique __________ e ing. Ortopedico __________; pag. 523 incarto AI).

Il 20 marzo 2014 l'UAI ha richiamato dal dr. med. __________ il questionario "rapporto medico" trasmesso il 23 gennaio 2014, puntualizzando quanto segue: "(…) per la persona indicata, che nella richiesta si prestazioni ha comunicato di essere vostro paziente, vi abbiamo inviato il questionario "rapporto medico" con l'invito a compilarlo entro un mese. Secondo precise direttive dell'Autorità federale, concordate con la federazione dei medici svizzeri, è compito del medico curante allestire il certificato medico sul modulo ufficiale ai fini della prestazione dell'assicurazione invalidità (AI). Costatiamo che, nonostante due richiami scritti, non avete ancora dato seguito alla richiesta. (…). In conformità delle direttive citate siamo costretti ad assegnarvi un ultimo termine di 10 giorni per la stesura del certificato avvertendovi che in caso di ulteriore inadempienza, dovremo affidare l'incarico ad un altro medico, ciò che comporterà un ulteriore ritardo nella liquidazione della pratica. (…). Se l'assicurato non fosse più suo paziente, abbiate la cortesia di avvertire immediatamente l'Ufficio AI, ritornando il modulo con le osservazioni del caso" (pag. 535-536 incarto AI).

Il 1° aprile 2014 il dr. med. __________ della Clinique __________ ha informato l'UAI che "(…) M. RI 1 a été suivi par mes soins à la __________ uniquement à la consultation des amputés pour des problèmes liés à son moignon et à son apareillage. Aucun évaluation médicale permettant de répondre aux questions liées à sa réinsertion profesionnelle n'a été pratiquée et je ne suis pas en mesure de remplir ce formulaire" (pag. 537 incarto AI).

Il 28 luglio 2014 l'UAI ha aggiornato gli atti __________ dopo il 15 ottobre 2012 (pag. 570 e 572 incarto AI).

Il 18 agosto 2014 l'incaricato AI, __________ - dopo aver rilevato, da una parte, che il dossier riguardava la revisione d'ufficio della rendita intera con grado AI 70% di un assicurato che aveva cominciato a lavorare come gerente in due posti di lavoro, dei quali uno dei datori aveva interrotto subito il rapporto di lavoro e, d’altra parte, che l'assicurato lavorava dunque da un datore di lavoro che il 2 luglio 2014 indicava come "variabile nella misura del 30%", un salario annuo lordo di fr. 9'600.- e descriveva l'attività al punto 5 del questionario ed ancora, che agli atti era presente l'aggiornamento della __________ - ha trasmesso l'incarto al medico SMR chiedendo se: "la documentazione agli atti permette di stabilire lo stato di salute dell'ato, rispettivamente se sono necessari ulteriori approfondimenti medico specialistico. Quando prevedere prossima revisione?" (pag. 573 incarto AI).

In risposta, il medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto del 20 agosto 2014, ha rilevato quanto segue: "Assicurato di 58 anni in rendita intera da quasi 30 anni dopo amputazione traumatica a livello della coscia sinistra nel 1975. Non reputiamo necessari accertamenti specialistici, con rivalutazione clinica da non prevedere più." (pag. 574 incarto AI).

Con comunicazione del 22 agosto 2014 l'UAI ha quindi nuovamente confermato la rendita intera con grado di invalidità del 70% (pag. 575-576 incarto AI).

2.10. Durante l’audizione del 2 marzo 2016, presso l’UAI, l'assicurato ha osservato che a causa di un PE non aveva più potuto svolgere l'attività di gerente e che da circa tre anni l'aveva ripresa a seguito di un cambiamento della legge; che in quel momento era senza protesi a causa di un'infezione ma che con la protesi poteva stare in posizione eretta; che alle 10.00 si reca al bar fino alle 15.00-16.00; che confermava, come scritto nel questionario di revisione dell'8 gennaio 2014, che non svolgeva alcuna attività lavorativa ed il suo stato di salute era invariato. L'assicurato ha puntualizzato che, dopo aver conseguito la patente di esercente nel 1978, con il sostegno finanziario dell'UAI di fr. 30'000, aveva avviato un'attività in proprio, fallita nel marzo 1982. La patente di esercente non era mai scaduta perché nel 2001 aveva lavorato come tuttofare per 2/3 mesi ad __________, nel 2004 aveva ottenuto il rinnovo per il tramite del Bar __________ a __________ poi fallito mentre nel 2005 era stato attivo a __________ come tutto fare. L'assicurato ha precisato di avere sempre avuto il permesso della __________ per lavorare. La funzionaria AI l'ha reso attento che se esercita un'attività lucrativa deve informare pure l'UAI. L'assicurato ha rilevato di essere gerente dall'ottobre 2015 del Bar __________ a __________ con le seguenti mansioni: presenza 3/5 ore, solo presenza. Si intrattiene coi clienti nelle discussioni quotidiane, si occupa del piano lavoro del personale, dei contratti fornitori e delle ordinazioni. In conclusione, osserva che è difficile definire le ore di presenza. L'assicurato ha specificato che "davanti alla legge ottempera le ore richieste. Le autorità chiudono un occhio. La presenza effettiva è di 4/5 ore. Tempo lavorativo giornaliero variabile dalle 4/5 ore alle 10" (pag. 616 incarto AI in fine) e che, prima del dicembre 2013, non poteva svolgere l'attività di gerente perché "la legge non lo permetteva" (pag. 617 incarto AI). Inoltre, su richiesta del funzionario AI, ha rilevato che aveva trasmesso alla polizia amministrativa la copia della decisione della rendita e con il reddito esiguo (indicato nei contratti di lavoro), aggiunto all'importo della rendita, superava i fr. 3'500.- richiesti dal contrato collettivo nazionale di lavoro, ribadendo che "a causa della concorrenza, a stipendi inferiori, il mercato è diventato una giungla. Svolge quest'attività per non rimanere isolato. Lo stipendio è un compromesso tra Dl e ato" (pag. 617 incarto AI). Il funzionario AI ha ribadito che i costi degli esami specialistici richiesti dall'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione non potevano essere assunti dall'UAI. L'avv. RA 1 ha informato l'UAI che l'aiuto in capitale era stato richiesto per rilevare l'esercizio pubblico Bar __________ di __________ per una cifra di circa fr. 30'000. Su richiesta del funzionario AI l'assicurato ha osservato di avere a suo carico pendenti PE/ACB per fr. 100'000.-, confermando di avere alle spalle un auto fallimento (pag. 613-618 incarto AI).

Nell'annotazione dell'incarto del 7 marzo 2016 figura l’indicazione secondo cui la Polizia amministrativa ha informato l'UAI che l'art. 9 lett. b della Lear non era cambiato, tuttavia a seguito di una sentenza del TRAM (52.2008.153 del 5 dicembre 2012), l'autorizzazione alla gerenza viene concessa anche a chi è fallito o si trova in stato di insolvenza e che questo era il motivo per cui l'assicurato aveva potuto riprendere l'esercizio dell'attività di gerente (pag. 622 incarto AI).

L'8 marzo 2016 il funzionario AI - dopo aver rilevato che "La ripresa di un'attività lavorativa non è in relazione con un miglioramento dello stato di salute, bensì con una diversa applicazione della legge in vigore sugli esercizi pubblici e sulla ristorazione che ha consentito all'A. di ottenere nuovamente l'autorizzazione alla gerenza, malgrado la sua situazione debitoria e la presenza di attestati di carenza di beni, di cui l'A. ha riferito in sede di colloquio lo scorso 2 marzo" e che "Dal mese di dicembre 2013/gennaio 2014 l'A. svolge l'attività di gerente di esercizio pubblico (di seguito EP). I tre locali avuti in gerenza tra 1112.12.2013 e il 13.10.2015, nonché quello in cui funge da gerente dal 14 ottobre 2015 a questa parte, richiedono per legge la sua presenza nel locale in misura del 100 %, corrispondente a 8 ore al giorno per 5 giorni la settimana. In sede di colloquio lo scorso 2 marzo l'A. ha affermato che le sue ore di presenza dell'EP variano da 4-5 fino a 10 ore, a dipendenza della necessità" - ha formulato la seguente domanda al SMR: "Posto che ci si trova di fronte a una condizione medica presente sin dal 1975 e invariata, come viene giudicata la capacità lavorativa in qualità di gerente di EP con le mansioni descritte dall'A in sede di colloquio (intrattenersi con i clienti, stabilire contatti con i fornitori, ordinare le merci, allestire il piano di lavoro del personale)?" (pag. 623 incarto AI; n.d.r.: il corsivo non è della redattrice).

Il 24 giugno 2016 il medico SMR, __________ - dopo aver rilevato che l'assicurato era al beneficio di una rendita __________ 67% dal 1987 e AI 70% (conseguita in quadro clinico non ancora stabilizzato), aver posto la nota diagnosi puntualizzando che trattasi unicamente di una patologia infortunistica conosciuta quindi da oltre 30 anni e che non erano state individuate altre patologie nelle revisioni ulteriori negli anni ed agli atti non vi era documentazione medica negli ultimi almeno 5 anni - ha osservato che "Per potersi esprimere su esigibilità in attività specialmente adeguate si necessita di conoscere il medico curante ed inviargli un rapporto medico oltre a dettagli prestazioni cassa malati personale almeno negli ultimi 2 anni" (pag. 627 incarto AI).

Nel questionario per le revisione del 13 luglio 2016 l'assicurato ha indicato il nominativo del medico curante (con data dell'ultimo controllo circa un anno fa), che lo stato di salute era invariato, che era senza lavoro, che provvedeva al proprio sostentamento con una rendita AI di fr. 18'132.- e una rendita LAINF di fr. 27'315.-, che non necessitava di aiuto regolare e notevole da parte di terzi per compiere determinati atti ordinari della vita (pag. 640-643 incarto AI).

Il 9 settembre 2016 l'UAI ha richiamato dal dr. med. __________ il questionario "rapporto medico" trasmesso il 15 luglio 2016, puntualizzando quanto segue: "(…) per la persona indicata, che nella richiesta si prestazioni ha comunicato di essere vostro paziente, vi abbiamo inviato il questionario "rapporto medico" con l'invito a compilarlo entro un mese. Secondo precise direttive dell'Autorità federale, concordate con la federazione dei medici svizzeri, è compito del medico curante allestire il certificato medico sul modulo ufficiale ai fini della prestazione dell'assicurazione invalidità (AI). Costatiamo che, nonostante due richiami scritti, non avete ancora dato seguito alla richiesta. (…). In conformità delle direttive citate siamo costretti ad assegnarvi un ultimo termine di 10 giorni per la stesura del certificato avvertendovi che in caso di ulteriore inadempienza, dovremo affidare l'incarico ad un altro medico, ciò che comporterà un ulteriore ritardo nella liquidazione della pratica. (…). Se l'assicurato non fosse più suo paziente, abbiate la cortesia di avvertire immediatamente l'Ufficio AI, ritornando il modulo con le osservazioni del caso" (pag. 645-646 incarto AI).

Il 30 settembre 2016 il funzionario AI - dopo aver rilevato che era giunta agli atti la documentazione della cassa malati mentre il dr. med. __________ non aveva ritornato il rapporto medico e nel formulario di revisione del 15 luglio 2016 l'assicurato indicava di essere senza lavoro, ha richiamato la propria proposta dell'8 marzo 2016 e la risposta del 24 giugno 2016, sottoponendo nuovamente l'incarto al medico SMR (pag. 647 incarto AI).

Il 1° dicembre 2016 il medico SMR, __________, ha rilevato quanto segue: "La situazione medica non cambia nel tempo mantenendo le analoghe limitazioni come fino ad ora (per dettagli prego riferirsi al rapporto SMR del 24.6.2016). Anche dalla scarsa doc. ottenuta ad ora da parte della cassa malati del paziente in questa nuova revisione resta tutto uguale ovviamente dal lato puramente medico." (pag. 652 incarto AI).

Il 23 gennaio 2017 la giurista AI, __________, ha trasmesso l'incarto al medico SMR per un valutazione medica con una nota articolata e dettagliata (cfr., per il contenuto, pag. 657 incarto AI).

Il 6 febbraio 2017 il medico SMR, __________, ha osservato quanto segue: "Attività adeguate a livello motorio sono considerate esigibili nella forma totale non solo a livello medico teorico ma anche a livello obbiettivo ormai da diversi anni ed almeno dalla data dell'appurato esercizio di attività come gerente. Per attività adeguate a livello motorio si deve trattare di attività di tipo di controllo e sorveglianza senza ingaggio lavorativo inergonomico di tipo medio pesante nel portare/sollevare pesi oltre 5 kg o con spostamenti ripetitivi oltre 100 m" (pag. 661 incarto AI).

Il 17 marzo 2017 l'UAI ha proceduto ad una valutazione economica dell'incarto (pag. 668-681 incarto AI).

Il 21 marzo 2017 l'incarto è stato trasmesso alla specialista in reintegrazione per valutazione, anche in quest'occasione con una nota articolata e dettagliata (cfr., per il contenuto, pag. 682-683 incarto AI).

Il 23 maggio 2017 il Consulente IP, __________, ha osservato quanto segue: "(…) Dopo un'attenta analisi dell'incarto nel suo complesso e seguendo quelle che sono state le valutazioni medico teoriche, pratiche e di carattere economico, ritengo che l'attività maggiormente idonea, oggettivata e obiettivamente praticabile, sia quella di esercente nel settore della ristorazione. Tale attività, frutto di una riqualifica concessa dai nostri uffici, è stata di recente ripresa ed esercitata dall'A.to fino a novembre 2016. Il mansionario, come citato nell'incarto dal medico SMR __________ risulta confacente non solo dal punto di vista medico-teorico, bensì da quello pratico/oggettivo. Possiamo quindi considerare, con le dovute attenzioni legate alle limitazioni funzionali, che l'A.to risulti abile in maniera completa nell'attività di gerente nel settore della ristorazione. Oltre a ciò, le diverse opportunità offerte dal mercato del lavoro e non da ultimo l'esperienza maturata facilitano l'A.to nell'esercizio della suddetta professione. In merito alle attività semplici e ripetitive, generiche, che non abbisognano di nessuna formazione a seguito rimango più cauto, non tanto dal punto di vista medico-teorico, bensì da quello pratico. (…). (…) l'A.to incontrerebbe grossissime difficoltà nell'intraprendere una nuova attività professionale. Nel caso specifico bisognerebbe oltretutto oggettivarne l'adeguatezza pratica ed effettiva e prevedere se del caso un periodo di formazione della durata (media) di 6/9 mesi. Ritengo questa ipotesi praticamente irrealistica. L'A.to è quindi da ritenere non reintegrabile in queste attività.

In conclusione, come precedentemente esposto, considerate le approfondite conoscenze dell'A.to nonché le reiterate esperienze nel settore sino a fine 2016 ritengo che lo stesso abbia tutti gli strumenti e le capacità, oggettive e pratiche, per reintegrare il mercato del lavoro in qualità di esercente e questo in maniera completa." (pag. 687-688 incarto AI; le sottolineature non sono della redattrice).

2.11. Va infine ricordato che, in ambito penale, durante l'interrogatorio del 3 gennaio 2017, l'assicurato ha osservato che percepiva l'invalidità, in quanto invalido al 70%, precisando comunque che il restante 30% poteva fare il gerente, nel senso che assicurava la presenza presso l'esercizio pubblico per 8 ore (pag. 18, righe 27-29 incarto MP), che si recava al bar (__________a __________) in mattinata a bere il caffè ed era presente 2 ore alla mattina e poi andava ancora a cena e che faceva le 8 ore di presenza (pag. 19, righe 34-36 incarto MP), che aveva allestito i piani di lavoro, prevedendo per lui la presenza dalle 10.30/11.00 sino alle 20.00/21.00 (rimanendo al ristorante lavorare; pag. 23, righe 4 e 5 incarto MP), che lavorava al ristorante, come cameriere, cuoco e garantiva al presenza (pag. 23, riga 38 incarto MP), che conveniva con la verbalizzante che effettivamente non aveva adempiuto a quelli che sono i doveri imposti per legge, anche se nel suo piccolo aveva cercato di fare qualcosa (pag. 25, righe 1-3 incarto MP).

Durante l’interrogatorio del 12 luglio 2017, l'assicurato ha ammesso di essere stato gerente del Bar __________ a __________ a far tempo dal 14 marzo 2017 e che aveva dato le dimissioni l'11 luglio 2017 (pag. 51, righe 19-20 incarto MP), che era vero che non svolgeva sempre la funzione di gerente (pag. 51, riga 28 incarto MP) e che gli faceva comodo l'entrata supplementare dall'attività di gerente (pag. 51, righe 37-38 incarto MP), che effettivamente i soldi guadagnati dall'attività di gerente non erano dichiarati all'UAI e al fisco e che si trattava di "argent de poche" e che faceva comodo a tutti e che poi lavorava come gerente unicamente per brevi periodi (pag. 51, righe 40-42 incarto MP), che si era sempre basato su un margine del 30% come attività effettiva con riferimento al Bar __________ di __________ (pag. 53, righe 33-34 incarto MP), che concordava con l'interrogante che "io ho approfittato di una situazione che andava bene un po' a tutti, io mettevo a disposizione la gerenza e in cambio mi veniva versato un salario minimo" (pag. 54, righe 41-43 incarto MP), che era presente solo negli orari di punta e un po' alla sera con riferimento al Ristorante __________ di __________ (pag. 54, riga 28 incarto MP), che, sempre con riferimento al Ristorante __________ di __________, concordava con l'interrogante che aveva approfittato di una situazione che andava bene a tutti, mettendo a disposizione la gerenza in cambio di un salario minimo (pag. 54, righe 41-43 incarto MP), che non era vero che lui non lavorava, nel senso che lui faceva presenza per le ore che aveva indicato (pag. 55, righe 1-2 incarto MP), sempre con riferimento al Ristorante __________ di __________. Con riferimento al Bar __________ di __________ ha rilevato di aver aiutato dietro il banco la cameriera e che come gerente faceva i controlli di igiene e osservava l'amministratrice che faceva le buste paga e i piani lavoro (pag. 55, righe 17-19 incarto MP) e che il suo orario di lavoro era dalla mattina verso le 10.00/11.00 fino alle 18.00 e poi alla sera se c'era bisogno e che era presente tutti i giorni e giocava anche a carte coi clienti (pag. 55, righe 22-26 incarto MP). Con riferimento al Ristorante __________ di __________, l'assicurato ha ammesso che non controllava i contratti di lavoro né le buste paga né il piano e che aveva messo a disposizione la sua patente di gerente (pag. 61, righe 48-50 incarto AI).

Con DAC del 30 agosto 2017 (DA 4214/2017) la Procuratrice pubblica __________ ha proposto la condanna di RI 1, per usura ripetuta (commissione per omissione), per impiego di stranieri sprovvisti di permesso e per violazione alla LAI ripetuta, ad una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.00 cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'700.00, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla multa di fr. 1'000.-, rinviando gli accusatori privati (UAI incluso) al competente foro per le pretese civili (pag. 97-103 incarto AI).

Al riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza federale (cfr. STFA U 97/05 del 17 novembre 2006), l'autorità amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 4a ed., p. 136; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 278 n. 5). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, conformemente al criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b e il riferimento ivi menzionato), il giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva dell’insieme delle prove a sua disposizione, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001 consid. 2d), atteso che in quell’ambito non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a).

Il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, p. 56; STCA 35.2016.95 del 24 aprile 2017, consid. 2.6).

2.12. Nella decisione del 3 agosto 2017 (pag. 713-721 incarto AI), preavvisata con progetto del 20 giugno 2017 (pag. 702-708 incarto AI), l'UAI ha rilevato quanto segue: "(…) lo scrivente Ufficio Al - all'appoggio della suindicata esigibilità medica e reintegrativa e del sopramenzionato dovere di ridurre il danno - ritiene che l'assicurato sin dall'inizio delle gerenze (ossia sin dalla prima gestione del bar __________ avvenuta dal 28 febbraio 2013) avrebbe ragionevolmente potuto ottenere quale remunerazione dei salari annui ben superiori a quelli concretamente contrattualmente pattuiti, sfruttando così appieno la sua completa capacità lavorativa in attività adatte al danno alla salute. (…). (…) il provvedimento 22 agosto 2014 in cui stato confermato il diritto a rendita dell'assicurato va riconsiderato ex art. 53 cpv. 2 LPGA in quanto lo stesso è intaccato da un errore manifesto, la cui correzione riveste notevole importanza. Nello stesso non è infatti stato debitamente preso in conto il miglioramento della capacità di guadagno dell'assicurato (mancata corretta valutazione delle reali possibilità salariali dell'assicurato), palesatasi con la ripresa dello svolgimento delle attività adeguate di gerenza. Dagli atti risulta incontestabilmente che l'assicurato, omettendo di notificare all'amministrazione - quale beneficiario di una rendita intera - l'inizio numerose attività lavorative, ha crassamente contravvenuto al suo obbligo di informare (art. 31 cpv. 1 LPGA). Per questo motivo la riduzione della rendita avverrà retroattivamente a partire dal 28 febbraio 2013 (art. 88bi8 cpv. 2 lett. b OAI), ossia dal momento dell'inizio dello svolgimento della gerenza presso il Bar __________. Tale rettifica implica una richiesta di restituzione di 3/4 di rendita indebitamente versata nel periodo dal 28 febbraio 2013 al 30 giugno 2017 (art. 25 LPGA)." (pag. 717-718 incarto AI; n.d.r.: le sottolineature non sono della redattrice).

L'amministrazione ha quindi concluso decidendo quanto segue: "1. Dal 28 febbraio 2013 RI 1 ha diritto ad 1/4 di rendita d'invalidità (art. 88 bis cpv. 2 lett. b OAI); 2. Le prestazioni ricevute ingiustamente dal 28 febbraio 2013 al 30 giugno 2017 devono essere restituite (art. 25 LPGA). A tal proposito, riceverà una decisione di ordine di restituzione separata con il relativo ammontare soggetto a rimborso.

Un ricorso contro questa decisione non ha effetto sospensivo (art. 66 LAI e art. 97 Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS))" (pag. 713-721 incarto AI).

Il rappresentante dell'insorgente contesta che vi siano i requisiti per una riconsiderazione non sussistendo una decisione manifestamente errata, visto che le gerenze al 100% presso il Ristorante __________ a __________ (12 dicembre 2013 - 31 gennaio 2014) e presso il Bar __________ a __________ (dal 1° febbraio 2014) ove il suo assistito ha conseguito un guadagno esiguo erano già note all'UAI al momento del provvedimento del 22 agosto 2014 (cfr. doc. I).

2.13. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.14. Dalla documentazione agli atti emerge che, a partire dal 28 febbraio 2013, con l'assunzione della gerenza del Bar __________ a __________, l'assicurato è effettivamente rientrato nel mondo del lavoro in qualità di gerente. Ciò che è, quindi, a ragione incontestato.

Controversa è invece la questione di sapere in che misura l'assicurato ha effettivamente ripreso l'attività di gerente. In particolare, se l'ha ripresa al 100% (e con pieno rendimento), come considerato dall'amministrazione, oppure solo nei limiti della capacità lavorativa residua di cui gode, come sostenuto dal ricorrente.

Al riguardo, dalle tavole processuali emergono elementi contradditori.

A favore di una ripresa a tempo pieno dell'attività di gerente depongono, in particolare, le svariate gerenze che RI 1 ha assunto tra il 2013 ed il 2017 (segnatamente: Bar __________ di __________, Ristorante __________ di __________, Bar __________ di __________, Ristorante __________ di __________, Ristorante __________ di __________, Bar __________ di __________ e Snack Bar __________ e __________ di __________) e le relative autorizzazioni che ha ricevuto dalla PA-SACG che erano per un'attività svolta a tempo pieno (100%). Giusta l'art. 75 del regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLEar) del 16 marzo 2011 (RL 11.3.2.1.1), infatti, il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un unico esercizio (cpv.1) e la presenza a tempo pieno è intesa come 8 ore giornaliere sull'arco di 5 giorni settimanali (cpv. 2).

Alla stessa conclusione porterebbero pure talune dichiarazioni fatte dall'assicurato in ambito penale (in particolare, con riferimento al Bar __________ di , quando ha dichiarato che il suo orario di lavoro era dalla mattina verso le 10.00/11.00 fino alle 18.00 e poi alla sera se c'era bisogno e che era presente tutti i giorni: cfr. consid. 2.11), rispettivamente ai giornalisti in occasione di un furto avvenuto presso il Bar __________ di __________ (articolo ""; cfr. pag. 577 e 578 incarto AI). In questa prospettiva va pure vista la richiesta di assunzione dei costi degli esami specialistici disposti dalla Sezione della circolazione volti al rilascio della licenza di condurre avanzata dall'assicurato al fine di poter essere più mobile negli spostamenti legati all'attività di gerente (cfr. pag. 583 e 584 incarto AI).

A favore di una ripresa dell'attività di gerente ma non in misura del 100% (e con pieno rendimento) depongono invece le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, fatta eccezione per la gerenza del Bar __________ di __________ (7 febbraio 2014-3 giugno 2015), tra il 2013 e il 2017 RI 1 ha assunto svariate gerenze ma per periodi piuttosto brevi (28 febbraio-17 aprile 2013 Bar __________ di __________; 19 giugno-5 agosto 2013 Ristorante __________ di __________; 17 dicembre 2013-31 gennaio 2014 Ristorante __________ di __________; 17 giugno-13 ottobre 2015 Ristorante __________ di __________ e 21 ottobre 2015-15 marzo 2016 Bar __________ di __________; Snack Bar __________ e __________ di __________ dal 15 novembre 2016 fino ad inizio gennaio 2017), a fronte di contratti di lavoro stipulati sempre a tempo indeterminato (ove comunque veniva tenuto conto, implicitamente o esplicitamente, del suo grado di invalidità del 70% e, quindi, corrisposta una retribuzione mensile per il 30% di capacità lavorativa residua).

Del resto, il 26 febbraio 2013 il dr. med. __________, allora medico curante dell'assicurato, l'aveva ritenuto abile nell'attività di gerenza nella misura del 30%. Ed è proprio dopo avere fornito tale indicazione medica che ha ottenuto la prima autorizzazione alla gerenza (a tempo pieno) del Bar __________ da parte della PA-SACG, nonostante quanto prescritto dagli appena riportati cpv.1 e 2 dell'art. 75 RLEar.

Inoltre, in concreto, RI 1, nei vari esercizi pubblici di cui ha assunto la gerenza (e, quindi, incluso anche il Bar __________ di __________), per un verso, assicurava la presenza fisica (di regola, solo per alcune ore al giorno), senza svolgere di principio alcuna attività fisica e/o svolgendo solo in parte (e solo a volte) alcune delle attività prettamente amministrative a cui un gerente è tenuto per legge, oppure si limitava a mettere a disposizione la patente di gerente.

Alla luce di questi elementi, il TCA non può concludere sulla base degli atti di causa che RI 1 abbia effettivamente ripreso con pieno rendimento l'attività di gerente dal 28 febbraio 2013.

Va tuttavia sottolineato che, quand'anche l'assicurato avesse ripreso l'attività lavorativa di gerente soltanto a tempo parziale, occorrerebbe ancora stabilire se ciò sia dovuto al danno della salute di cui è portatore (e, quindi, se egli si è limitato ad esercitare tale attività nei limiti della capacità lavorativa residua di cui gode) oppure ad una sua scelta deliberata (cfr. sul tema SVR 12/2017 UV n. 45).

2.15. Alla luce di quanto esposto al considerando precedente, secondo questo Tribunale è indispensabile che venga chiarita innanzitutto la questione medica.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che l'amministrazione, nel corso degli anni, ha chiesto in più occasioni la compilazione dei formulari "rapporti medici" ai medici curanti dell'assicurato, senza tuttavia ottenere risposte esaustive. Ad esempio, l'UAI ha interpellato nel 2012 il dr. med. __________ della __________ (che, tuttavia, non è stato in grado di compilare il modulo, dato che l'assicurato non era più seguito dal profilo medico e ortopedico-tecnico nella clinica in questione da quasi 2 anni) e nel 2014 il med. __________ della Clinique __________ (il quale non è stato in grado di compilare il modulo, siccome che era stato consultato dall'assicurato unicamente per dei problemi legati al moncone e alla protesi).

Da notare che in assenza di questi aggiornamenti medici dello stato di salute dell'assicurato e senza procedere ad una visita personale dell'assicurato, il medico SMR, dr.ssa med. __________, nel rapporto del 29 gennaio 2013, ha comunque accertato una situazione medica sostanzialmente stazionaria (a fronte di un problema cutaneo minore, che aveva avuto, legato alla protesi) e concluso che non fossero da prevedere miglioramenti anche in futuro, motivo per il quale non riteneva utile una revisione prima di tre anni (pag. 510 incarto AI).

Anche il dr. med. __________, pure medico SMR, (il quale non era al corrente delle due brevi gerenze del Bar __________ di __________

  • dal 28 febbraio al 17 aprile 2013 - e del Ristorante __________ di __________ dal 19 giugno a 5 agosto 2013, ma era a conoscenza delle gerenze relative al periodo 17 dicembre 2013 - 31 gennaio 2014 del Ristorante __________ di __________ ed alla gerenza del Bar __________ di __________, che era iniziata il 7 febbraio 2014 e continuava al momento in cui ha dovuto esaminare il dossier per esprimere il suo parere medico), nel rapporto del 20 agosto 2014 non ha reputato necessari accertamenti specialistici ed era giunto alla conclusione che non fosse da prevedere più una rivalutazione clinica (pag. 574 incarto AI).

Dalle tavole processuali si evince inoltre che il 24 giugno 2016 il medico SMR, __________, siccome agli atti non vi era documentazione medica relativa almeno agli ultimi 5 anni, per potersi esprimere in merito all'esigibilità lavorativa dell'assicurato (in particolare, in attività adeguate), ha esplicitamente richiesto il "rapporto medico" del medico curante e i dettagli delle prestazioni della cassa malati personale almeno negli ultimi due anni (pag. 627 incarto AI).

L’aggiornamento medico dello stato di salute dell'assicurato non è avvenuto in quanto il dr. med. __________ non aveva ritornato all'UAI il formulario "rapporto medico" debitamente compilato, malgrado due richiami dell'amministrazione. Inoltre la documentazione medica ottenuta dalla cassa malati è stata ritenuta scarna dallo stesso medico SMR. Ciò nonostante il dr. med. __________, nel rapporto del 1° dicembre 2016 ha rilevato che la situazione dell'assicurato dal punto di vista medico era invariata (pag. 652 incarto AI) e, nel successivo rapporto del 6 febbraio 2017, ha posto la seguente esigibilità lavorativa: "Attività adeguate a livello motorio sono considerate esigibili nella forma totale non solo a livello medico teorico ma anche a livello obbiettivo ormai da diversi anni ed almeno dalla data dell'appurato esercizio di attività come gerente. Per attività adeguate a livello motorio si deve trattare di attività di tipo di controllo e sorveglianza senza ingaggio lavorativo inergonomico di tipo medio pesante nel portare/sollevare pesi oltre 5 kg o con spostamenti ripetitivi oltre 100 m" (pag. 661 incarto AI).

In simili circostanze il TCA ritiene che, viste le divergenze tra gli stessi medici SMR (sul tema cfr. SVR 2018 IV Nr. 4) ed in mancanza di una visita personale dell'assicurato (a cui nessun medico SMR ha proceduto, tantomeno il dr. med. __________, sulla scorta della cui valutazione l'assicurato è stato ritenuto abile al 100% con pieno rendimento nell'attività di gerente di esercizi pubblici), non è possibile concludere che dal profilo medico l'assicurato è abile al 100% con rendimento pieno nell'attività di gerente dal 28 febbraio 2013.

In tale contesto va pure considerato che il Consulente IP, _________, nel rapporto del 23 maggio 2017 ha concluso che l'assicurato va ritenuto non reintegrabile in attività semplici e ripetitive (pag. 687-688 incarto AI). Ora, per costante giurisprudenza federale, il consulente in integrazione professionale è la persona che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione delle attività compatibili con le limitazioni funzionali indicate in sede medica ancora esigibili da un assicurato (cfr. RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3; vedi anche, fra le tante, STF 9C 721/2012 del 24 ottobre 2012 con la quale il TF ha confermato la STCA 32.2012.41 del 24 luglio 2012; 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 con la quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del 14 aprile 2011; STCA 32.2017.74 del 29 novembre 2017, consid. 2.8).

Infine, va ricordato che il dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e co-direttore della Clinica __________ di __________, in data 13 aprile 1992 aveva rilevato che il fatto che l'assicurato non sopportava la protesi era da considerarsi duraturo e che le difficoltà, subentrate portando la protesi, erano paragonabili alla mancanza della protesi e che gli impedimenti per l'assicurato anche a svolgere attività adeguate erano notevoli ("Es müsste sich um vorwiegend sitzende Tätigkeiten handel, für die Fortbewegung zwichendurch ist der Patiente auf Stöcke angewiesen, so dass auch da Befördern von Gegenständen, Akten, etc. behindert wäre. In einer reinen Bürotätigkeit wäre die Behinderung am geringsten. Bei Kontrollarbeiten mit Fortbewegung zwischen den Kontrollpunkten wäre bereits eine deutliche Einschränkung in Zeit und Schnelligkeit anzunehmen. Es könne sich auch um Arbeit in einem Betrieb in Einkauf handeln (jedoch nicht un eigentliche Versandarbeit). Im Hotelgewerbe in dem der Patiente sich schon einmal versuchte, wären ev. Dispositionen und Telefonzentrale möglich. Eine eigene Arbeitsfähigkeit kann ich nicht angeben, da sie sehr abhängig ist von den Gegenheiten an einem einzelnen Arbeitsplatz. Aufgrund der Unfähigkeit, die Prothese bei der Arbeit einzusetzen, ist die Auswahl der Arbeitsplätze sehr klein geworden, so dass sich Normwerte kaum mehr definieren lassen"), viste le difficoltà di spostamento e che, inoltre, la scelta di posti di lavoro adatti era divenuta estremamente ridotta (cfr. STCA LAINF 67/89 del 28 gennaio 1993, consid. 2.6 e 2.9 a pag. 344 e 348 incarto AI).

L’aspetto relativo alla effettiva possibilità per l’interessato di esercitare, sul mercato del lavoro, l'attività di gerente di esercizi pubblici deve essere approfondita dall’amministrazione dal profilo medico. In particolare andrà stabilito se l’attività di gerente è compatibile con lo stato di salute dell’assicurato ed in che misura (presenza e rendimento) può essere da lui esercitata. Ciò dovrà avvenire tenendo conto del relativo mansionario, desumibile dall'art. 77 del regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, RLear, del 16 marzo 2011; RL 11.3.2.1.1.

Al proposito, il TCA ricorda che, di principio, su un mercato equilibrato del lavoro, al gerente di un ristorante/bar competano in prevalenza delle mansioni amministrative, nonché di sorveglianza e di verifica del lavoro espletato dal personale. Un suo coinvolgimento diretto nell'esecuzione materiale del lavoro costituisce generalmente l'eccezione. L'art. 81 [rubricato "Compiti del gerente (art. 28 e 53)"] del Regolamento della legge sugli esercizi pubblici (RL 11.3.2.1.1) prevede del resto che "Il gerente assicura, con la sua presenza, il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista (curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene, la pulizia, ecc.)" (STCA 35.2017.74 del 14 dicembre 2017 consid. 2.4.9 in fine).

Va tuttavia pure considerata la circostanza che, nella realtà dei fatti, trattandosi di piccoli esercizi pubblici, l'esercente è direttamente coinvolto, in parte (soprattutto negli orari di punta), anche nell'esecuzione materiale del lavoro (ad es.: nel servizio ai tavoli o al bancone e/o nel rifornimento dalla cantina). Ora, nel caso concreto, si tratta di un assicurato con una gamba sana sola e che presenta pure notevoli difficoltà a portare con continuità la protesi a causa dei noti problemi cutanei.

Il 15 febbraio 2017, il dr. med. __________ (che, giova ricordare, non ha ritornato all'UAI il formulario "rapporto medico" debitamente compilato, nonostante due richiami dell'amministrazione), si è limitato ad attestare che l'assicurato era abile al lavoro di gerente (ciò che è incontestato), senza tuttavia precisare in che percentuale e la stessa PA-SACG, nonostante l’attestazione del medico curante, ha negato il 24 febbraio 2017 il rilascio all'assicurato dell'autorizzazione a gestire il Bar __________ di __________, proprio in quanto non poteva assumere la gerenza a tempo pieno, così come prescritto dalla legge, essendo invalido al 70%.

Gli accertamenti medici si rivelano tanto più necessari, se si considera che l'assicurato beneficia di una rendita intera AI dal 1987 e, quindi, da oltre 30 anni e che, in questo lunghissimo arco temporale, non sono mai state messe in atto dall'UAI altre misure di integrazione professionale.

In esito alla perizia medica che verrà ordinata dall’amministrazione, l'UAI dovrà determinare nuovamente se nel caso concreto è incorsa in un errore manifesto nella comunicazione del 22 agosto 2014, confermando il diritto dell'assicurato ad una rendita intera (grado di invalidità del 70%), e, quindi, se erano date le condizioni dell'art. 53 cpv. 2 per riconsiderare tale provvedimento.

2.16. Quanto al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica l’annullamento della decisione contestata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché venga effettuata una perizia medica esterna fondata sull’art. 44 LPGA intesa a delucidare gli aspetti messi in rilievo al considerando precedente e stabilire la capacità lavorativa residua dell'assicurato a decorrere dal 28 febbraio 2013. Sulla scorta delle risultanze di tale accertamento, l’amministrazione emetterà una nuova decisione.

Di conseguenza, il gravame del ricorrente deve essere accolto ai sensi dei considerandi e la decisione del 3 agosto 2017 con cui l'UAI ha ridotto in via di riconsiderazione la rendita intera di cui beneficia l'assicurato dal 1° maggio 1987 ad un quarto di rendita retroattivamente dal 28 febbraio 2013 deve essere annullata come pure le decisioni del 3 agosto 2017 con cui l'amministrazione ha chiesto pure la restituzione di fr. 11'308.- per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2013 e di fr. 45'030.- per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2017.

2.17. Con l’emanazione del presente giudizio, diviene priva di oggetto l’istanza tendente al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso (cfr. doc. I).

Va qui ricordato che in caso in cui l'effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita - come lo è stato in casu il ricorso del 12 settembre 2017 - o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione (DTF 129 V 370; STCA 32.2016.101 del 17 maggio 2017, consid. 2.9 in fine).

2.18. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’UAI che verserà fr. 2'500.-- al ricorrente a titolo di ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Le decisioni del 3 agosto 2017 - con cui l'UAI ha ridotto la rendita intera di cui beneficia l'assicurato dal 1° maggio 1987 ad un quarto di rendita retroattivamente dal 28 febbraio 2013 rispettivamente con cui ha chiesto la restituzione di fr. 11'308.- per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2013 e di fr. 45'030.- per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 agosto 2017 - sono annullate.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerando 2.15 e 2.16.

2.L’istanza tendente al ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso è divenuta priva d'oggetto.

  1. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente fr. 2'500.-- (IVA compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

27

CEDU

  • art. 6 CEDU

CP

  • art. 146 CP

LAI

  • art. 1 LAI
  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 66 LAI
  • art. 69 LAI
  • art. 70 LAI
  • art. 77 LAI

LAINF

  • art. 19 LAINF
  • art. 22 LAINF
  • art. 30 LAINF

LAVS

  • art. 87 LAVS

LPGA

  • art. 2 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 25 LPGA
  • art. 31 LPGA
  • art. 44 LPGA
  • art. 53 LPGA

OAI

  • art. 77 OAI
  • art. 88bi8 OAI
  • art. 88bis OAI

RLear

  • art. 10 RLear
  • art. 77 RLear

RLEar

  • art. 75 RLEar

Gerichtsentscheide

64