Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.138
Entscheidungsdatum
07.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.138

BS/sc

Lugano 7 marzo 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 10 luglio 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1968, già attivo quale operario tornitore, nel mese di giugno 2012 aveva inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di un incidente della circolazione occorsogli il 13 marzo 2011 (doc. AI 1).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 16 giugno 2014 (preavvisata il 13 febbraio 2013) l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di prestazioni, ritenendo una piena abilità lavorativa in tutte le attività e di conseguenza non data la condizione dell’anno di inabilità media annua del 40% senza interruzione secondo l’art. 28 LAI.

A seguito del ricorso inoltrato dall’assicurato contro la succitata decisione amministrativa, questo TCA aveva incaricato la dr.ssa __________ di esperire una perizia giudiziaria volta in particolare a valutare il carattere invalidante della sindrome da dolore somatoforme. Dopo aver chiesto al dr. __________ di svolgere un approfondimento reumatologico, quest’ultimo datato 7 febbraio 2016 e seguito da un complemento del 23 febbraio 2016 (doc. 154 incarto AI), con rapporto del 23 marzo 2016 la perita aveva valutato un’inabilità lavorativa del 40% dall’agosto 2012 e del 50% dal 19 novembre 2015 in attività adeguate (le percentuali d’inabilità erano da intendersi come riduzione di rendimento).

Di conseguenza, con sentenza 32.2014.111 dell’11 maggio 2016 questo Tribunale, in accoglimento del ricorso, sulla scorta delle risultanze peritali, aveva ritenuto l’assicurato inabile al lavoro in qualsiasi attività nella misura del 40% dal 9 gennaio 2012 e del 50% dal 19 novembre 2015 e rinviato gli atti all’amministrazione per esame delle misure integrative attuabili, definendo successivamente il grado d’invalidità.

1.2. Ritornati gli atti, dopo aver proceduto a degli accertamenti professionali risultati infruttuosi (cfr. rapporto 17 marzo 2017 del consulente in integrazione professionale (in seguito consulente IP); doc. 214 incarto AI), confermata di conseguenza l’inabilità lavorativa risultata dalla perizia giudiziaria (cfr. rapporti 16 agosto 2016 e 28 marzo 2017 del SMR; doc. 174 e 207 incarto AI), con decisione 10 luglio 2017, preavvisata il 3 aprile 2017, l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni non risultando, dopo il consueto raffronto dei redditi, un grado d’invalidità pensionabile.

1.3. Con il presente ricorso l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, postula il riconoscimento di un quarto di rendita dal 13 marzo 2012 e di una mezza rendita dal 1° marzo 2016. Sostenendo di non essere integrabile in una nuova attività, egli è del parare che la residua capacità lavorativa medico-teorica accertata in sede peritale è da applicare unicamente alla sua precedente attività, motivo per cui risulterebbe un grado d’invalidità del 40% dal 13 marzo 2012 (dopo l’anno di attesa) e del 50% dal 1° marzo 2016 (tre mesi dopo il peggioramento). Contesta la determinazione del grado d’invalidità, in particolare quella del reddito da invalido. Ribadisce infatti, come già fatto valere in sede di osservazioni al progetto di decisione, la richiesta di un aumento della percentuale di riduzione per ragioni sociali del reddito da invalido (dal 5% riconosciuto dall’amministrazione al 15%) e l’applicazione del principio del parallelismo avendo percepito un salario da valido inferiore alla media svizzera nel ramo d’attività in cui era occupato sostenendo, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, di non essersi accontentato di una simile bassa retribuzione.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la conferma della decisione contestata, ribadendo l’esattezza del calcolo del grado d’invalidità.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurato.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.3. Nella presente fattispecie, come detto (cfr. consid. 1.1), nell’ambito della precedente procedura giudiziaria l’assicurato è stato ritenuto inabile al lavoro in qualsiasi attività nella misura del 40% dal 9 gennaio 2012 e del 50% dal 19 novembre 2015.

Con osservazioni al progetto di decisione datate 11 maggio 2017, l’assicurato ha prodotto dei certificati medici (del 27 aprile 2017 del dr. __________, psichiatra curante; del 10 maggio 2017 del dr. __________; del 16 febbraio 2017 e 20 aprile 2017 del dr. __________, specialista in ortopedia e traumatologia, e certificati di fisioterapia; sub doc. 218 incarto AI).

Dopo aver proceduto ad un accertamento presso il succitato specialista in ortopedia (cfr. risposta di quest’ultimo datata 19 giugno 2017; doc. 230 incarto AI), con annotazioni 4 luglio 2017 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

" (…)

Attuale nuova documentazione medica:

Dr. __________ del 27.4.2017:

  • Ritiene una IL del 50% con seguente diritto a grado AI 50%

Dr. __________ del 10.5.2017:

  • Algia osteomuscolare polidistrettuale

  • Artralgia mesopiede su brevità aponeurosi gastrocnemio a sinistra, prevista RM a causa di persistenti dolori con consulti presso il dr. Ferrero

Rapporto dr. __________ del 19.6.2017:

  • RM piede sinistro mostra lievi segni degenerativi

  • Indicato trattamento conservativo

  • Si conferma l’abilità lavorativa stabilita in occasione della perizia.

Valutazione:

dall’attuale documentazione non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale le cui conclusioni vanno quindi confermate.” (pagg. 671-672 incarto AI)

Alla succitata coerente valutazione del SMR va prestata adesione. Né del resto parte ricorrente l’ha contestata e tantomeno ha prodotto nuova documentazione attestante una sostanziale e durevole modifica della situazione di salute rispetto alla perizia giudiziaria.

2.4. L’assicurato ritiene che, viste le limitazioni (carico massimo fino a 10 kg, alternanza della postura al bisogno, difficoltà di svolgimento di lavori di precisione; cfr. perizia dr. __________), la sua residua capacità lavorativa medico-teorica (iniziale inabilità del 40% poi del 50%), è al massimo applicabile nella sua originaria attività e quindi la perdita di capacità lavorativa corrisponde a quella economica, con conseguente diritto ad un quarto di rendita dal marzo 2012 (dopo il termine annuo di attesa) e mezza rendita dal 1° marzo 2016 (tre mesi dopo il peggioramento). A torto.

Ora, come si evince dal rapporto 27 marzo 2017 della consulente IP, l’attività di operaio è stata scartata in quanto “i medici confermano che la sua (dell’assicurato, n.d.r.) capacità lavorativa è del 50% ma in attività di tipo semplice e leggera ...” (pag. 630 incarto AI).

Inoltre, sebbene gli accertamenti professionali in altre attività ai quali l’assicurato è stato sottoposto dopo il rinvio degli atti non hanno avuto esito positivo – motivo per cui non è stata possibile una valutazione in merito ad una integrazione professionale – non va dimenticato che il consulente IP nel rapporto 7 giugno 2017 ha individuato il motivo nella “mancata volontà di provare a fare l’accertamento, a conferma di quanto emerso già con il primo accertamento” (pag. 662 incarto AI) – quindi non per motivi di salute - parere che può essere condiviso da questo Tribunale dopo lettura del citato rapporto.

In queste circostanze, quindi, non vi è motivo di non ritenere esigibili le attività semplici e ripetitive.

D’altro canto, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

2.5. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata. L’Ufficio AI ha proceduto a tale calcolo per gli anni dal 2012 (anno di scadenza del termine di attesa) al 2015 (peggioramento della capacità lavorativa).

2.5.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame, per la determinazione del reddito da valido l’Ufficio AI si è fondato sul salario, relativo agli anni 2012 - 2015, dichiarato dall’ultimo datore di lavoro (__________) il 12 luglio 2016 (doc. 171 incarto AI), pari a fr. 48'750.--.

Tale dato, rimasto incontestato, va pertanto confermato.

2.5.2. Oggetto del contendere è il reddito da invalido. Secondo giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

2.5.2.1 Nel caso concreto, l’Ufficio AI, applicate le succitate tabelle statistiche (stato 2012 rispettivamente 2014), ha tenuto conto di una capacità lavorativa del 40% rispettivamente del 50% e riconosciuto una riduzione del 5% per attività leggere (cfr. rapporto 31 marzo 2017 del consulente IP, pagg. 610 – 625), giungendo ad un importo rispettivamente di fr. 37'151.-- (2012), 37'426.-- (2013), 37'878.-- (2014) e 31'799.-- (2015).

Dal raffronto dei redditi non è risultato un grado d’invalidità pensionabile.

2.5.2.2 L’assicurato rileva di aver percepito da sano un salario inferiore del 20% alla media svizzera nel ramo in cui era attivo e pertanto, in applicazione del principio del parallelismo dei redditi, postula una riduzione del 15% del salario da invalido. L’Ufficio AI ha negato tale applicazione, sostenendo che l’interessato si sia accontentato della bassa retribuzione.

A questo proposito va ribadito che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto. Non v'è una presunzione in tal senso (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 4.2; STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4).

Il Tribunale federale ha riconosciuto che se un assicurato, per motivi estranei all'invalidità (per esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello stesso ambito professionale - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza che vi si sia spontaneamente accontentato, si procede a un parallelismo dei due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297).

Il parallelismo dei redditi tiene quindi conto della circostanza che l'assicurato da invalido non è realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio, per cui occorre riconoscergli un salario da invalido conseguentemente più basso. Per contro, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4).

In sostanza, nel parallelismo dei redditi il confronto va effettuato tra quanto effettivamente realizzato prima dell'evento assicurato e la media svizzera usuale nel settore specifico.

Inoltre, il parallelismo dei redditi si giustifica non solo in ragione della differenza considerevole (già una differenza del 5% è sufficiente per apparire considerevole) tra il reddito effettivamente conseguito e quello mediamente realizzabile (a livello nazionale) nel settore specifico, ma anche e soprattutto per l'involontarietà di questa differenza. L'assicurato non può infatti fare ricadere sulla collettività degli assicurati le conseguenze di una sua scelta personale. In simile evenienza nessun intervento, anche solo parziale, può essere richiesto dall'AI (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 3; STF 9C_430/2013 del 22 luglio 2013).

In una STCA 32.2012.165 del 29 novembre 2012 il TCA, accertato come l’assicurato, prima del danno alla salute, avesse svolto da anni l’attività di ristoratore indipendente conseguendo modesti redditi, ha negato l’applicazione del gap salariale avendo concluso che l’interessato si era accontentato di tali redditi.

Questo Tribunale ha pure confermato la non applicazione del gap salariale nel caso di un’assicurata che, cessata l’attività di cameriera presso un esercizio pubblico chiuso per fallimento, ha accettato un nuovo impiego quale cameriera per un salario sensibilmente inferiore alla media. Appurato che il salario pattuito era dovuto a ragioni personali e non alla particolarità del mercato, il TCA aveva concluso che l’interessata si era accontentata di una simile retribuzione (STCA 32.2012.207 del 6 maggio 2013, confermata con STF 9C_430/2013 del 22 luglio 2013).

Nella sentenza 32.2013.199 del 18 settembre 2014, il TCA ha negato l’applicazione del gap salariale ad un’assicurata che sebbene non avesse delle competenze lavorative specifiche (aveva conseguito un diploma di maestra d’asilo, ma non aveva mai svolto questa attività) è rimasta alle dipendenze della medesima ditta dal 1° settembre 1987 al 30 giugno 2006 (doc. AI 11-1) percependo per 18 anni uno stipendio inferiore alla media dei salari svizzeri e senza aver mai cercato un’occupazione alternativa.

Ritornando al caso in esame, l’assicurato ha contestato di essersi accontentato di una bassa retribuzione come sostenuto dall’Ufficio AI, rilevando:

" (…)

In casu il signor RI 1 ha sempre lavorato e cercato un impiego adatto alle sue capacità con il massimo reddito possibile e non si è accontentato di un reddito più basso.

Al contrario ha cambiato più volte lavoro aumentando il proprio reddito. Nel 1990 lavorava alla __________ con un salario lordo di CHF 2'823.--, poi ha lavorato alla ditta __________ con un salario lordo di CHF 3'398.-- e dopo una breve fase alla __________ purtroppo fallita è passato alla __________ con un reddito di ca. CHF 4'000.-- oltre AF (doc. O: buste paga). Egli si è sempre impegnato ottenendo i dovuti aumenti salariali.

L’assicurato, non si è quindi accontentato del reddito basso e al contrario negli anni ha cambiato più volte datore di lavoro e migliorato la situazione salariale in un mercato del lavoro difficile. In tale situazione anche alla luce della giurisprudenza risulta giustificata l’applicazione del gap salariale. (…)” (Doc. I pag. 11)

È vero che il ricorrente dal 1990 ha cambiato diversi datori lavoro, incrementando ogni volta il suo reddito, così come del resto aveva scritto il 6 luglio 2017, dando seguito ad un’esplicita richiesta dell’amministrazione (doc. AI 233). Tuttavia, come rettamente riportato nella decisione, in tale scritto “non vi è traccia d’informazioni inerenti corsi di perfezionamento o ricerche di lavoro svolte parallelamente all’ultima attività lavorativa presso __________, perdurata dal 2002 al 2013 (tempistica estrapolata dall’estratto del Conto Individuale)”. Certo, non si misconosce che l’assicurato, cittadino extraeuropeo, abbia avuto delle difficoltà d’inserimento del tessuto socio-economico del nostro paese, ma è altrettanto vero che dal 1989 risiede in Svizzera, dapprima come rifugiato politico e dal 2008 è naturalizzato (cfr. domanda di prestazioni). Del resto, presso l’ultimo datore di lavoro ha lavorato per oltre dieci anni, senza aver cercato una migliore retribuzione.

In queste circostanze, dunque, rettamente l’Ufficio AI ha ritenuto che l’assicurato si è accontentato del reddito della GTK Timek Group SA e quindi altrettanto correttamente non ha applicato alcuna decurtazione dal reddito da invalido per parallelismo dei redditi.

2.5.2.3 Contestata è l’entità della riduzione del reddito ipotetico da invalido. A tal riguardo, l’assicurato, ha evidenziato:

" (…)

In particolare si rileva che nel caso specifico l’applicazione di una riduzione sociale operata sul reddito statistico (RSS) solo del 5%, su un massimo del 25%, è palesemente insufficiente e ingiustificata, ritenute le condizioni ampiamente penalizzanti dell’assicurato, segnatamente

  • le gravi limitazioni constatate che trovano origine nel danno alla salute,

  • la necessità di impiego a tempo parziale,

  • la necessità di cambio di attività,

  • i gravi limiti e la netta riduzione di rendimento e

  • la necessità di continue pause,

  • le minime conoscenze scolastiche e professionali, che rendono l’assicurato di fatto non assumibile per qualsiasi datore di lavoro normale, come pure ammesso dalla responsabile dell’accertamento professionale.

È chiaro che l’assicurato non è in grado conseguire il salario statistico medio ma solo un salario minimo, nettamente ridotto. La situazione globale, considerati in particolare tali fattori, alla luce della prassi e della giurisprudenza, giustifica almeno una riduzione sociale del 15%.” (Doc. I pag. 10)

Nella presente decisione l’Ufficio AI ha riportato le esaurienti motivazioni in merito alla scelta di riconoscere una riduzione del 5% del reddito statistico per attività leggere alle quali va fatto riferimento.

Non va tuttavia dimenticato che l’incapacità lavorativa dell’assicurato è dovuta alla riduzione di rendimento per motivi psichiatrici in un impiego svolto a tempo pieno (cfr. perizia dr.ssa __________ pag. 22, consid. 1.1). A tal riguardo va ricordato che, secondo giurisprudenza, allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione (cfr. STF 9C_149/2015 del 22 marzo 2016 consid. 4.1 con rinvii).

Dal punto di vista somatico vi è un rendimento massimo del 100% (cfr. perizia dr. __________ pag. 21) e non sono pertanto necessarie le pause e limitazioni fisiche sono riconducibili “unicamente” alla necessità di alternanza della postura al bisogno e nelle difficoltà a svolgere lavori con precisione (cfr. rapporto finale 18 aprile 2016 del SMR; doc. 157 incarto AI).

Non si tratta quindi, come sostenuto dall’interessato, di “gravi limiti”.

Per quel che concerne le sue minime conoscenze scolastiche e professionali evidenziate dal ricorrente, tali circostanze non giustificano ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello 1 attività semplici di tipo fisico o manuale; corrispondente al precedente livello di qualifica 4: attività semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid. 5.3 e STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti).

In via abbondanziale va fatto presente che anche volendo riconoscere per ipotesi di lavoro una riduzione del 10% per attività leggere (esclusa comunque una riduzione complessiva del 15% per i suddetti motivi), l’esito della vertenza non cambierebbe. Infatti, prendendo come base di calcolo il 2015, anno in cui la residua capacità lavorativa in attività adeguate è stata ritenuta al 50%, si otterrebbe un grado d’invalidità del 38,2%, arrotondato al 38% (DTF 130 V 121 consid. 3.2) che, essendo inferiore al grado minimo pensionabile (art. 28 cpv. 2 LAI), non darebbe comunque diritto a una rendita di invalidità (fr. 48’750 [reddito da valido] – fr. 30'125 [ reddito da invalido:50% di 66'944,94 x 50 – 10%] x 100 : 48750; cfr. come base di calcolo per il salario statistico il citato rapporto 31 marzo 2017 del consulente IP pag. 610 incarto AI).

Visto tutto quanto precede, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile, la decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto.

2.6. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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