Raccomandata
Incarto n. 32.2017.137
cs
Lugano 26 febbraio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 settembre 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 21 luglio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1975, ha inoltrato, il 29 ottobre 2012, una domanda di prestazioni AI per adulti.
1.2. Acquisiti gli atti ritenuti necessari e fatta allestire una perizia gastroenterologica ad opera del dr. med. __________, FMH gastroenterologia, nonché effettuata una visita psichiatrica presso il medico SMR, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. AI 46), l’UAI, con decisione del 16 giugno 2014, preavvisata dal progetto del 25 aprile 2014, scostandosi dalle conclusioni del dr. med. __________, dopo aver eseguito l’abituale raffronto dei redditi, ha respinto la richiesta, essendo la perdita di guadagno pari al 30%.
1.3. Con sentenza 32.2014.108 del 15 giugno 2015 il TCA ha accolto il ricorso inoltrato da RI 1, allora rappresentata dall’avv. __________, contro la predetta decisione ed ha rinviato l’incarto all’UAI per l’allestimento di una perizia pluridisciplinare.
1.4. Tramite decisione del 21 luglio 2017 (doc. A), preavvisata dal progetto del 27 aprile 2017 (pag. 606 incarto AI), l’UAI, preso atto della perizia pluridisciplinare del SAM del 2 gennaio 2017 (pag. 491 incarto AI) e delle successive precisazioni del 2 e del 17 febbraio 2017 (pag. 580 e 587 incarto AI), ha respinto la domanda essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.
1.5. RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di essere posta al beneficio di una rendita d’invalidità del 50% o comunque che sia svolta un’approfondita discussione plenaria con valutazione globale congiunta delle patologie e conseguente invalidità da parte dei medici incaricati dall’AI (doc. I). Contestualmente, alla luce della sua precaria situazione finanziaria, ha chiesto di essere esentata dal pagamento dei costi di giustizia.
Nel merito l’insorgente evidenzia di essere in cura dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, dal 10 settembre 2005 e ritiene che la valutazione di una capacità lavorativa dell’80% non corrisponde al suo stato valetudinario, caratterizzato da numerose patologie concomitanti. L’UAI non avrebbe inoltre proceduto ad una giusta valutazione globale dell’effetto delle numerose patologie, ma le avrebbe sottovalutate considerandole singolarmente. A comprova della sua situazione ha prodotto un certificato del 12 giugno 2017 del dr. med. __________ che accerta un’incapacità lavorativa del 50% in ogni attività.
Infine richiama dall’UAI tutta la documentazione.
1.6. Con risposta del 20 settembre 2017 l’UAI, che ha allegato l’intero incarto, ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
1.7. Il 20 settembre 2017 l’insorgente ha prodotto la documentazione a comprova della sua indigenza (doc. VII).
in diritto
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).
2.2. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.3. Con sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate a pubblicazione, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale.
2.4. In concreto l’insorgente contesta la valutazione medica operata dall’UAI rinviando alle considerazioni del medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e sostenendo che l’UAI avrebbe dovuto effettuare una valutazione globale che tenga conto di tutte le patologie di cui è affetta.
In seguito al rinvio di cui alla sentenza 32.2014.108 del 15 giugno 2015, l’UAI ha fatto allestire una perizia medica pluridisciplinare (ginecologica: dr.ssa med. __________; gastroenterologica: dr. med. __________; reumatologica: dr. med. __________; pschiatrica: dr. med. __________).
Nel referto del 2 gennaio 2017 i periti, dopo aver elencato gli atti a disposizione ed aver descritto approfonditamente l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di distimia (ICD-10 F34.1) e sindrome ansiosa mista (ICD-10 F43.1) e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di stato dopo laparoscopia diagnostica con cistectomia destra, adesiolisi e trattamento endometriosi, stato dopo raschiamento e coagulazione endometriale con sonda cavatherm plus per metrorragie, sindrome del colon irritabile cronica presente da anni con prevalenza della sintomatologia algica, senza incontinenza fecale (assenza di segni oggettivi clinici, endoscopici e istopatologici di una malattia cronica infiammatoria intestinale, in particolare di un morbo di Crohn; ileo-colite infiammatoria transitoria nel marzo 2011 di origine verosimilmente infettiva), sindrome dorso-spondilogena recidivante, cervicalgie croniche con irradiazione pseudo-radicolare all’arto superiore destro di origine muscoloscheletrica, lombalgia cronica con dolore lombosciatalgico con caratteristiche pseudo-radicolari all’arto inferiore destro, ipoestesia-tatto-algica all’emisoma destro di natura incerta in assenza di altre alterazioni dello stato neurologico e con MRI cerebrale nella norma, cefalea emicranica senz’aura a presentazione catameniale, insonnia di induzione e di mantenimento del sonno secondaria a stato depressivo e dolori muscolo-scheletrici, stato da ipotiroidismo primario su tiroidite cronica di Hashimoto in trattamento sostitutivo ormonale, attuale TSH 3,320 mU/L con valori periferici nella norma, ipovitaminosi D in sostituzione farmacologica, ipovitaminosi B e ipofolatemia in sostituzione farmacologica, tabagismo cronico.
Sulla base delle valutazioni mediche, i periti hanno evidenziato che l’unica patologia che inficia la capacità lavorativa è quella psichiatrica, ritenuto che il consulente giustifica una riduzione della capacità lavorativa del 30% sia in attività da ultima svolta che in attività adatta, a partire dall’ottobre 2014. Si discosta dalla riduzione della capacità al 50% certificata dallo psichiatra curante Dr. med. __________, considerando che la diagnosi di distimia con ansia di cui l’A. è affetta, sia d’intensità minore rispetto ad un episodio depressivo che dovrebbe essere perlomeno di gravità media per rendere plausibile un’incapacità lavorativa del 50% come quella certificata dallo psichiatra curante” (pag. 521 incarto AI).
I periti hanno concluso che complessivamente l’assicurata va ritenuta abile al lavoro nella misura del 70% in attività da ultimo svolta sia di venditrice che di cameriera come pure in attività adatta (pag. 522 incarto AI).
Contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, la cui specifica censura va di conseguenza respinta, dagli atti emerge che tutti i consulenti coinvolti hanno preso atto dei contenuti della perizia e sono concordi circa le diagnosi e le conclusioni (pag. 528 e seguenti incarto AI) ed hanno proceduto ad una discussione plenaria (pag. 518). Essi hanno esaminato tutte le patologie di cui è affetta l’insorgente ed hanno accertato che solo la patologia psichica ha un’incidenza sulla capacità lavorativa.
A proposito dell’incapacità lavorativa derivante dalla patologia psichiatrica, il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver esaminato il referto ha rammentato ai periti che di principio un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associata ad altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità. Se per contro lo stato psichico evidenzia unicamente una distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell’attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge ed ha chiesto loro di prendere posizione (pag. 579 incarto AI).
I periti del SAM il 2 febbraio 2017 hanno prodotto la risposta del consulente, dr. med. __________, del 30 gennaio 2017, cui si sono allineati, ed il quale ha affermato di essere “costretto a prendere atto di quanto sopra ritenendo non accreditabile conferire alla diagnosi di distimia da me posta un effetto invalidante come invece sostenuto nella mia valutazione peritale mentre ritengo sostenibile che la sindrome ansiosa mista possa essere considerata diagnosi invalidante almeno nella misura del 20%” (pag. 581 incarto AI).
Il 21 febbraio 2017 il medico SMR, dr. med. __________, sulla base delle risposte del SAM e della documentazione medica, ha così potuto stabilire che l’insorgente è stata inabile al lavoro al 100% dal 13 marzo 2011, al 30% dal 19 marzo 2011, allo 0% dal 6 dicembre 2012 ed al 20% dal mese di ottobre 2014 in qualsiasi attività.
A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
L’insorgente in sede amministrativa ha prodotto un certificato medico del 12 giugno 2017 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia ed un certificato del 26 giugno 2017 della dr.ssa med. __________, __________, già prodotti in sede amministrativa (cfr. pag. 617 e 624 incarto AI), su cui il medico SMR, dr. med. __________, si è espresso, rilevando che dalla documentazione non emerge una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale (pag. 629 incarto AI).
Le conclusioni del medico SMR, per i motivi che seguono, vanno condivise.
Entrambi i medici ritengono necessaria una valutazione globale delle patologie di cui è affetta la ricorrente, sostenendo che non possono essere valutate singolarmente ma necessitano di una visione d’insieme (cfr. doc. C).
Come visto, tuttavia, la valutazione globale è stata effettuata dai consulenti che hanno esaminato ogni singola patologia, compresi i periti del SAM (cfr. pag. 518 e 528 e seguenti incarto AI). La diagnosi posta dagli specialisti evidenzia la presenza di numerose patologie, le quali tuttavia, con l’eccezione della malattia psichica, non hanno alcuna influenza sulla capacità lavorativa dell’interessata. I periti hanno esaminato nel dettaglio ogni singola malattia di cui soffre la ricorrente, prendendo in considerazione tutti i mali di cui si è lamentata l’insorgente e dopo un accurato approfondimento delle singole patologie gli specialisti hanno valutato l’incidenza globale delle malattie, giungendo alla conclusione che solo la patologia psichica ha un’influenza sulla capacità lavorativa.
Il dr. med. __________, pone in risalto alcuni elementi che a suo parere dovrebbero far propendere per un’incapacità lavorativa superiore, almeno del 50%, in ambito psichiatrico. Sennonché egli fa riferimento alle problematiche sociali dell’interessata (“pur essendo cresciuta in un contesto familiare perlomeno scabroso (ricordo di genitori etilisti ed un fratello tossicodipendente morto per overdose) è riuscita a costituirsi un’organizzazione di personalità globalmente ben strutturata tanto sul piano psicognitivo che su quello psicoaffettivo”; “da una ventina di anni assicurata da sola (a parte gli aiuti assistenziali finanziari) l’accompagnamento alla crescita di una figlia ora 18enne allieva con buoni risultati alla Scuola __________ di __________ e di un figlio undicenne, prossimo allievo di scuola media, ben integrato nei suoi gruppi di riferimento anche se affetto da salute ancora cagionevole (frequenti problemi respiratori), attività per lei centrale e che da sempre svolge con grande abnegazione e senza risparmio di energie”; “fin dalla nascita della primogenita deve interagire in situazioni scabrose con lo scellerato padre dei due figli i cui comportamenti interessano attivamente __________, provocando anche spiacevoli problemi relazionali tra lei e gli enti di aiuto assistenziale”; “da 10-15 anni deve occuparsi attivamente della madre abitante nelle immediate vicinanze, incosciente etilista-ubriacona, la quale sovente la coinvolge in complicate situazioni socio-assistenziali”), che, in quanto tali, non rientrano nella quantificazione dell’incapacità lavorativa, essendo le difficoltà economiche e la situazione famigliare precaria elementi estranei all’invalidità. Infatti, i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti; STCA 32.2013.114 del 17 marzo 2014 consid. 2.9; STCA 32.2008.216 del 17 giugno 2009).
Il fatto che il curante giunga ad una conclusione diversa per quanto concerne la graduazione dell’incapacità lavorativa non è un motivo per procedere con un’ulteriore perizia. Va qui rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
La documentazione prodotta dall’insorgente non è pertanto atta a sovvertire le valutazioni peritali del dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia.
Il dr. med. __________, chiamato a stabilire la capacità lavorativa della ricorrente, dopo aver visitato in due occasioni (il 27 aprile 2016 e l’11 maggio 2016, pag. 559 incarto AI) l’assicurata, ha descritto nei minimi particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 (cfr. pag. 461-462 incarto AI) ed estesa con sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate a pubblicazione, a tutte le malattie psichiche.
Lo specialista, che ha posto la diagnosi di distimia (ICD 10 F34.1) e di sindrome ansiosa mista (ICD10-F43.1), ha evidenziato di essere confrontato “con una donna dotata di buone competenze cognitive, organizzative ed intellettuali che da anni si trova però alle prese con una difficoltà nella elaborazione di un passato che è stato molto difficile a causa dei rapporti con la sua famiglia di origine dove ella si è trovata suo malgrado a rivestire il ruolo della persona di riferimento. Incastrata dentro questo ruolo di grande responsabilità senza poter contare sulla collaborazione dei membri della sua famiglia che si trovavano maggiormente in difficoltà ella si è dunque trovata nella quasi impossibilità di uscire dalle strettoie della sua storia personale per dare seguito alle motivazioni profonde che la spingevano verso un rilancio nel mondo del lavoro venendo in ciò ulteriormente frenata dai disturbi legati alla malattia infiammatoria intestinale insorta nel 2011 che le hanno di fatto ridotti il potenziale energetico a sua disposizione e questo anche a causa di un’ansia pervasiva legata alla possibilità di non essere in grado di sostenere il suo ruolo materno e perciò di punto di riferimento costante per i suoi due figli. L’A. al momento attuale sembrerebbe motivata a riprendere un lavoro ma si sente limitata a livello fisico e mentale a causa dell’astenia pronunciata, del calo dell’umore, della ridotta resistenza e dalla continua presenza dei dolori a livello addominale e dell’apparato locomotore che la rendono particolarmente nervosa e bisognosa di recuperare le sue forze” (pag. 562-563 incarto AI). Il 30 gennaio 2017 il consulente, che inizialmente aveva ritenuto un’incapacità di lavoro del 30% dovuta al “quadro di distimia” (pag. 563 incarto AI), in assenza di un disturbo di personalità ha poi precisato che non potendo accreditare alla diagnosi di distimia un effetto invalidante, la sindrome ansiosa mista comporta un’incapacità lavorativa almeno del 20% (pag. 581 incarto AI).
Tenendo conto del fatto che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio e che piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (cfr. sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 consid. 3.5.1 con rinvio alla DTF 141 V 281 consid. 8), questo TCA, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve confermare le valutazioni peritali.
In assenza di qualsiasi documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni del referto del 2 gennaio 2017 non vi è alcun motivo per distanziarsene.
L’allestimento di una perizia medica giudiziaria si rivela di conseguenza superflua.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.5. L’insorgente non contesta il calcolo del grado d’invalidità che, come si vedrà qui di seguito, è stato effettuato correttamente.
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Visto il tempo trascorso dalla cessazione dell’attività lavorativa che rende difficile stabilire in maniera attendibile il reddito che avrebbe conseguito l’interessata senza il danno alla salute (cfr. pag. 604 incarto AI), ritenuto inoltre che non vi sono indizi relativi a un eventuale piano di carriera, in assenza di elementi concreti, occorre far capo ai dati statistici (cfr. anche sentenza 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016).
Circa i dati statistici, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Quale impiegata d’ufficio nel marzo 2012 (grado d’incapacità lavorativa del 30% dopo l’anno di attesa), dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012, edita dall'Ufficio federale di statistica, emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per il settore 77, 79-82: attività amministrative e servizio di supporto, lavoro semplice di tipo fisico o manuale, per 40 ore settimanali, corrisponde a fr. 43'704 (3'642 X 12 mesi, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, pag. 5 consid. 3a).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende della categoria 77, 79-82 (attività amministrative e servizio di supporto, lavoro semplice di tipo fisico o manuale) di 42,1 ore computabili nel 2012 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo ammonta a Fr. 45'998.46 (Fr. 43'704 : 40 x 42,1).
Dall’ottobre 2014 (incapace al lavoro al 20%), l’insorgente avrebbe potuto conseguire un reddito di fr. 47'400.39 (3'753 : 40 X 42.1 X 12).
Da rilevare che anche volendo prendere in considerazione il salario, più favorevole, di cameriera, altra attività svolta dall’interessata prima di rivolgersi all’assistenza pubblica (cfr. pag. 604 incarto AI) i valori non sarebbero molto diversi e non modificherebbero l’esito del procedimento (cfr. consid. 2.6 in fine). Infatti, il salario lordo mediamente percepito nel 2012 dalle donne per il settore 55-56 servizi di alloggio e ristorazione lavoro semplice di tipo fisico o manuale sarebbe, nel 2012 di fr. 46'873.20 (3'685 X 12 : 40 X 42.4), nel 2014 di fr. 47'916.24 (3'767 X 12 : 40 X 42.4)
2.6. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Come appena visto, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 49'344.- (Fr. 4'112.- x 12 mesi), che adattato al tempo lavorativo di 41,7 ore dà un reddito di fr. 51'441.12 (49'344 : 40 X 41.7).
Nel 2014 (cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), sulla base della tabella edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 51’600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a Fr. 53’793 (Fr. 51’600 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In concreto l’UAI non ha proceduto ad alcuna riduzione. Questo Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione. Del resto l’insorgente non contesta questo aspetto ed in ogni caso, anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro una riduzione, generosa, del 10%, l’interessata non avrebbe comunque diritto ad alcuna rendita.
Per il 2012, raffrontando il reddito da valida di fr. 45’998 con quello da invalida di fr. 51'441.12, ridotto del 30% (incapacità lavorativa) a fr. 36'008.72, si ottiene un grado d’invalidità del 21,71 % arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121, al 22%, che non dà diritto ad alcuna rendita.
Per il 2014, raffrontando il reddito da valida di fr. 47'400 con quello da invalida di fr. 53’793, ridotto del 20% (incapacità lavorativa) a fr. 43’034, si ottiene un grado d’invalidità del 9.2% arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121, al 9%, che non dà diritto ad alcuna rendita.
Come detto, anche applicando una riduzione sociale del 10% al reddito da invalida, l’interessata non avrebbe diritto ad alcuna prestazione. Nel 2012 il grado d’invalidità sarebbe del 30% (reddito da invalida di fr. 32'407.48) e nel 2014 del 18% (reddito da invalida del 38'730.60).
Nel 2012 prendendo invece in considerazione il salario statistico da valida quale cameriera di fr. 46’873.20 e raffrontato a quello da invalida di fr. 36'008.72, si ottiene un grado d’invalidità del 23%, senza riduzione sociale del salario da invalida, del 31% con riduzione del 10%. Nel 2014 con salario da valida di fr. 47'916.24 raffrontato al salario da invalida di fr. 43'034 il grado d’invalidità sarebbe del 10%, del 19% con riduzione sociale del 10%.
Per cui, anche volendo prendere le ipotesi più favorevoli per la ricorrente, essa non avrebbe diritto ad alcuna prestazione.
In queste condizioni la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
La ricorrente chiede tuttavia di essere esonerata dal pagamento delle prestazioni a causa del suo stato di indigenza. Essa percepisce infatti l’assistenza sociale (cfr. doc. VII).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono dati se il richiedente si trova nel bisogno, se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole e se l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che nell’ambito di un’istanza di esenzione dalle spese necessarie, il presupposto della necessità di un avvocato decade.
Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e dalla relativa documentazione allegata (doc. VII) risulta che la ricorrente, madre di una ragazza nata nel __________ e di un ragazzo nato nel __________, entrambi in formazione, è a carico dell’assistenza sociale.
Ne consegue che l’istante dev’essere considerata indigente.
Di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.
L’esonero delle spese giudiziarie va di conseguenza ammesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L’istanza tendente all’esonero delle spese di giustizia è accolta.
Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico della ricorrente. Esse sono per il momento assunte dallo Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti