Raccomandata
Incarto n. 32.2017.129
TB
Lugano 3 aprile 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2017 di
RI 1
contro
la decisione del 26 luglio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel 2010 (doc. 5) RI 1, 1967, di formazione musicista e infermiere, ha inoltrato la prima domanda di prestazioni all’Ufficio assicurazione invalidità che, dopo aver raccolto documentazione medica e sottoposto l’assicurato a una perizia reumatologica presso il dr. med. __________ (doc. 28), sentito il 23 giugno 2010 (doc. 32) il Servizio Medico Regionale (inabile al 100% come infermiere) con decisione del 17 novembre 2010 (doc. 39) gli ha rifiutato il diritto a provvedimenti professionali essendo nulla la perdita economica dovuta al danno alla salute, poiché poteva svolgere l’attività abituale di infermiere in contesti adeguati.
1.2. Il 21 maggio 2015 (doc. A17) l’assicurato, disoccupato dal 2012, ha presentato una nuova domanda di prestazioni per sindrome cervico-brachiale, ernia discale, lombalgie e discopatia. L’Ufficio AI ha istruito il caso interpellando i medici curanti e il 30 ottobre 2015 (doc. A12) ha avuto luogo una perizia reumatologica, che il 4 (doc. 87) e il 15 febbraio 2016 (doc. 90) ha portato il medico SMR a ritenere l’assicurato inabile al 100% nell’attività abituale infermieristica pesante (geriatrica) dal settembre 2009 e al 30% in altre attività adeguate dal mese di febbraio 2014.
1.3. Con progetto del 16 febbraio 2016 (doc. A3) l’amministrazione ha rifiutato all’assicurato una rendita di invalidità, essendo il grado di invalidità del 26%.
A seguito delle contestazioni dell’assicurato manifestate contro la perizia reumatologica eseguita in luogo di una neurologica e contro la mancata considerazione delle sue problematiche psichiche (doc. A11), il medico SMR ha predisposto una perizia psichiatrica (doc. A5) esperita dalla dr.ssa med. __________ il 23 agosto 2016 (doc. A13), sulla cui base si è espresso il dr. med. __________ dell’SMR con rapporto finale del 24 ottobre 2016 (doc. 106) ritenendolo inabile al 70% come infermiere e al 30% in altre attività adeguate, in entrambi i casi dal 26 aprile 2013.
1.4. Il 1° giugno 2017 (doc. A2) l’Ufficio AI ha emanato un nuovo progetto che, annullando e sostituendo il precedente del 16 febbraio 2016, ha respinto la domanda di prestazioni, perché il grado di invalidità era del 26% nel 2014 e del 30% nel 2015.
La lamentela dell’interessato di non essere stato peritato anche dal profilo neurologico senza fornirgli una motivazione (doc. A7) ha portato l’amministrazione, sentito il medico SMR (doc. 116), a emettere la decisione del 26 luglio 2017 (doc. A1) di conferma del rifiuto di attribuirgli una rendita di invalidità.
1.5. Con ricorso del 22 agosto 2017 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale contestando sia l’iter procedurale seguito dall’Ufficio AI sia la decisione finale nel merito.
Il ricorrente ha evidenziato la necessità di esperire una perizia neurologica che finora gli è sempre stata negata, lamentando che i suoi disturbi non sono di carattere reumatologico come sostenuto dall’amministrazione e su cui quest’ultima si fonda. L’assicurato ha preteso che almeno gli sia fornita una motivazione plausibile per non attuare questo accertamento medico specialistico.
Quanto alla correttezza della procedura adottata, il ricorrente ha rilevato come in passato la perizia psichiatrica sia stata esperita dall’Ufficio AI soltanto dopo che egli l’ha pretesa, allorché il progetto di decisione del 16 febbraio 2016 si era pronunciato sul suo stato di salute senza valutare anche tale aspetto, nonostante il suo psichiatra l’avesse dichiarato inabile al lavoro al 50%.
In conclusione, l’assicurato ha preteso l’erezione di una “perizia pertinente o di una motivata e plausibile spiegazione per non effettuare l’accertamento richiesto”.
1.6. Nella risposta del 22 settembre 2017 (doc. IV) l’amministrazione ha ripercorso l’iter procedurale dal 2010 in poi e ha riportato il parere del medico SMR che ha espressamente preso posizione sulla lamentela ricorsuale, ribadendo la non necessità di attuare una valutazione neurologica (doc. IV/1), concludendo per avere già effettuato un accertamento medico completo del ricorrente.
1.7. Il 5 ottobre 2017 (doc. VI) l’assicurato si è detto soddisfatto di avere finalmente ottenuto la motivazione richiesta, seppure la contesti, ma ha osservato come l’Ufficio AI abbia proceduto erroneamente sin dall’inizio omettendo una valutazione di tipo reumatologico malgrado tutta la documentazione raccolta presso i medici curanti fosse di carattere neurologico e neurochirurgico. Pertanto egli ha ritenuto singolare che si siano messi a confronto dei pareri di diversa attinenza e ha rilevato che è stato lo stesso dr. __________ a consigliargli una perizia neurologica e che ha indicato una riesacerbazione della sintomatologia.
Il ricorrente ha altresì evidenziato che la perizia psichiatrica è stata effettuata solo a sua richiesta nonostante la situazione lo imponesse alla luce del rapporto dello psichiatra curante che l’aveva ritenuto inabile al 50%. Ciò “sottolinea ulteriormente il sistema lacunoso e sbrigativo delle procedure, attraverso le quali l’assicurato dovrebbe invece essere tutelato.”.
Di conseguenza, va accolta la richiesta ricorsuale di sottoporlo a un accertamento specialistico adeguato.
1.8. Sentito il dr. med. __________ dell’SMR, che ha affermato di non avere nulla da aggiungere rispetto al suo precedente parere del 21 settembre 2017 (doc. VIII/1), il 20 ottobre 2017 (doc. VIII) l’Ufficio AI ha rinviato alle annotazioni di quest’ultimo che ha ritenuto inutile procedere con un complemento peritale neurologico. Inoltre, ha osservato che la decisione del 2010 era stata resa sulla base dell’accertamento eseguito dal dr. med. __________, reumatologo, giacché v’erano delle affezioni di natura reumatologica come poi confermato con la seconda perizia.
1.9. Il ricorrente ha rilevato il 27 ottobre 2017 (doc. X) che la decisione del 2010 è stata emanata prima che fosse sottoposto all’intervento chirurgico di discectomia cervicale, a seguito del quale c’è stato un peggioramento della situazione per problemi di natura neurologica, che l’ha portato ad inoltrare una nuova domanda di prestazioni AI. Per di più, è stato lo stesso dr. med. __________ a ritenere che, dopo l’operazione, il caso non fosse più di sua competenza vista la preponderanza neurologica.
L’assicurato ha poi ricordato di essere affetto da due patologie: una di carattere somatico, l’altra di tipo psichiatrico, per la quale, secondo la perizia, v’è una prognosi incerta stante il rischio di cronicizzazione e regressione degli aspetti personologici.
1.10. Il 9 febbraio 2018 (doc. XII) il giudice delegato del TCA ha interpellato l’Ufficio AI in merito all’esito delle due perizie che ha fatto esperire (reumatologica e psichiatrica), rilevando che l’amministrazione non ha effettuato una valutazione globale delle malattie e quindi mancava una presa di posizione dei medici sia circa il principio della cumulabilità delle capacità lavorativa al 70% attestate dal dr. med. __________ e dalla dr.ssa med. __________, sia, in caso di cumulabilità, della sua misura. Non potendo quindi il Tribunale pronunciarsi autonomamente sulla valutazione globale dell’inabilità lavorativa del ricorrente, ha chiesto all’Ufficio AI di interpellare i due periti affinché, dopo essersi consultati, si pronunciassero sulla cumulabilità, la sovrapposizione o un’eventuale integrazione dei gradi di inabilità che essi stessi avevano a suo tempo individuato e quindi che giungessero a definire l’incapacità lavorativa globale dell’assicurato.
1.11. Sentiti i due periti (doc. XIII/1-5), il 27 febbraio 2018 (doc. XIII) l’amministrazione ha comunicato al TCA che gli esperti non erano in grado di dare seguito alla richiesta visto il tempo trascorso e viste le conclusioni rese unicamente in ambito mono-disciplinare per l’aspetto psichiatrico.
Il 10 marzo 2018 (doc. XV) il ricorrente ha concordato con le risposte date dai periti, ai quali non era stato a suo tempo chiesto di pronunciarsi sulla cumulabilità degli esiti peritali. Egli ha inoltre nuovamente evidenziato la lacunosità della procedura adottata dall’Ufficio AI e il tempo perso, che nel suo caso si è tradotto in un progressivo peggioramento del suo stato di salute, sia dal lato psichiatrico sia somatico, tanto che due giorni dopo si sarebbe sottoposto a un nuovo intervento di discectomia cervicale. L’assicurato ha quindi ritenuta necessaria una rivalutazione di carattere neurologico e non reumatologico.
1.12. Sentito il dr. med. __________ dell’SMR che ha concordato con la necessità di una rivalutazione globale in ambito psichiatrico, reumatologico e neurologico visto anche il nuovo intervento chirurgico (doc. XVII/1), il 21 marzo 2018 (doc. XVII) l’Ufficio AI ha proposto il rinvio degli atti per un approfondimento medico pluridisciplinare comprensivo del consulto neurologico.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione invalidità ha rifiutato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità poiché, dopo le perizie reumatologica e psichiatrica, dal profilo medico è stata accertata un’inabilità lavorativa totale come infermiere dal 2009, ma una capacità lavorativa del 70% in attività adeguate al suo stato di salute a decorrere dal 26 aprile 2013. Dal calcolo che l’amministrazione ha effettuato in applicazione del metodo ordinario è risultato un grado AI del 26% nel 2014 e del 30% nel 2015.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Inoltre, trattandosi di una nuova domanda di prestazioni AI, va ricordato che giusta l’art. 87 cpv. 3 OAI, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2, che prevede che se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Se tale condizione non è soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso. L’art. 17 cpv. 1 LPGA si applica infatti per analogia anche in caso di nuova domanda facente seguito al rifiuto di una rendita per difetto di invalidità pensionabile (DTF 130 V 71 consid. 3.2; DTF 117 V 198 consid. 3a; STF 9C_916/2009 consid. 5.2; art. 41 vLAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella DTF 141 V 9, al considerando 6.1 il Tribunale federale ha precisato che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; 9C_718/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 6.2; STF 9C_378/ 2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
2.4. Nel caso di specie, dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e sentito il parere del Servizio Medico Regionale, l’Ufficio assicurazione invalidità ha disposto una perizia reumatologica affidata al dr. med. __________, FMH in reumatologia.
Il perito ha valutato l’assicurato il 30 ottobre 2015 durante due ore e il 17 novembre 2015 (doc. A12) ha reso il suo rapporto.
Il reumatologo ha esposto l’anamnesi familiare, scolastica, sociale, sistemica, personale, attuale (in cui vengono riassunti numerosi atti medici dal 2001 al 2015), i dati soggettivi con la descrizione dei disturbi (formicolii alle spalle, al petto, alle gambe, alla testa e alle labbra, perdita di forza nelle spalle, nelle braccia e nelle mani maggiormente a destra, talvolta dolori sordi alle mani, braccia, polpacci e ai muscoli pettorali, episodi di spasmo e di intorpidimento al viso, episodi di sudorazione eccessiva alle mani, di mal di testa, bruciore lungo la colonna), la constatazione oggettiva tramite l’esame articolare, neurologico e funzionale.
La diagnosi posta dall’esperto era di sindrome cervico brachiale in esiti di discectomia C4-C5 con artrodesi per mielopatia cervicale dal 2010; ernia discale C6-C7 e C3-C4 centrale; stenosi foraminale C5-C6 bilaterale più a sinistra che a destra in netta osteonecrosi con reazione spondilitiche e uncoartrosi bilaterale; lombalgia ricorrente e incipiente discopatia L5-S1.
Lo specialista ha osservato che le lombalgie ricorrenti presenti nel 2014 erano scomparse e che la sintomatologia cervicale dal mese di aprile 2014 quali cervicalgia e sensazione di ipostenia all’arto superiore destro e alla mano nonché parestesie a tipo formicolio erano invariate. Era da considerare un’importante componente somatoforme.
Egli ha proposto un trattamento farmacologico con antiinfiammatori, miorilassanti e antidolorifici centrali.
Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa, nell’ultima attività di impiegato di laboratorio il perito ha giudicato l’assicurato inabile al lavoro al 70% e senza il lavoro di corriere inabile al 30%, con capacità ridotta a 10kg e nulla oltre ai 10kg. Una ricollocazione adeguata alle attuali condizioni di salute era possibile, a condizione che il nuovo lavoro gli consentisse di eseguire la maggior parte delle mansioni in posizione seduta ed evitando il sollevamento di carichi, come il lavoro in uno studio medico. In tal senso il reumatologo ha allestito l’elenco delle limitazioni fisiche e quindi della capacità funzionale residua. Il rendimento era del 70% (diminuzione a causa dei dolori persistenti) e il peggioramento è stato fatto risalire al mese di febbraio 2014.
Su questi esiti si è basato il dr. __________ nel suo rapporto finale SMR del 4 febbraio 2016 (doc. 87), ritenendo l’assicurato inabile totalmente come infermiere geriatrico dal settembre 2009 e abile al 70% in altre attività dal febbraio 2014. Questo rapporto è stato confermato il 15 febbraio 2016 (doc. 90), con la precisazione che le patologie reumatologiche invalidanti erano insorte nel 2010.
A seguito della contestazione dell’assicurato sulla mancata perizia in ambito psichiatrico malgrado i suoi disturbi psichici accertati dalla stessa amministrazione presso i medici curanti, che faceva seguito al progetto del febbraio 2016 di rifiuto di assegnargli una rendita di invalidità, il 4 luglio 2016 il Servizio Medico Regionale ha disposto una perizia psichiatrica, che è stata affidata al Centro peritale per le assicurazioni sociali.
La dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha avuto due colloqui con l’assicurato il 23 agosto 2016 e il 27 settembre 2016, per un totale di 160 minuti e ha avuto modo di consultare l’intera documentazione messa a sua disposizione dall’Ufficio AI, estrapolando gli atti che ha riassunto nelle prime pagine del suo rapporto dell’11 ottobre 2016 (doc. A13).
In seguito la perita ha esposto l’anamnesi, gli esiti dell’esame clinico secondo AMDP-System, la descrizione della giornata e la terapia in atto.
La diagnosi posta era di sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di media gravità (ICD-10; F33.2) e di disturbo di personalità anancastico (ICD-10; F60.5).
Nella sua valutazione la psichiatra ha rilevato che l’assicurato aveva una disabilità determinata da aspetti psichici: l’interazione delle diverse diagnosi sotto il profilo delle conseguenze funzionali determinava una predisposizione a ricorsività depressiva, con tendenza alla somatizzazione, alla difficoltà ad elaborare cambiamenti e quindi all’accettazione di limitazioni somatiche e scarsa tolleranza al dolore. Le limitazioni funzionali erano correlate a fattori di ordine medico-psichiatrico sia in termini personologici che in termini depressivi. A suo dire, la terapia medicamentosa non era adeguata in termini di dosaggio e di intensità, era necessario l’inserimento di una terapia antidepressiva.
Per determinare le conseguenze sulla capacità di lavoro l’esperta ha descritto le risorse e i deficit dell’assicurato secondo lo schema MINI ICF-APP e ha concluso che l’assicurato era stato inabile dal 26 aprile 2013 in attività abituale al 70% (come riduzione del rendimento) e in attività adeguata al 30%. Dal momento della perizia la psichiatra ha confermato il perdurare di queste inabilità lavorative. Quale attività adeguata l’esperta ha inteso un’attività semplice e ripetitiva, senza eccessive responsabilità possibilmente di tipo intellettuale, pertinente ai campi di conoscenza dell’assicurato (musica), in un ambiente strutturato, rassicurante, flessibile. Come casalingo era abile all’80% sempre dal 26 aprile 2013.
La perita ha consigliato la messa in atto di una misura socio-professionale in un progetto rispettoso dei limiti evidenziati, per favorire, con le terapie mediche suggerite, un recupero della capacità lavorativa almeno del 20% in attività adeguata nell’arco di 12 mesi. Ha infine segnalato una prognosi incerta, stante il rischio di una cronicizzazione e regressione degli aspetti personologici, oltre che una difficoltà nella compliance, che tuttavia la specialista riteneva esigibile.
Nel suo rapporto finale del 24 ottobre 2016 (doc. 106) il dr. med. __________ ha ritenuto quali diagnosi, quali gradi di incapacità lavorativa (inabile al 70% nella attività precedente e al 30% in altre adeguate dal 26 aprile 2013) e quali limiti fisici e psichici quelli posti dai due specialisti nominati dall’amministrazione.
Sulla scorta di questo parere conclusivo e di quello del consulente in integrazione professionale che ha calcolato il diritto alla rendita dell’assicurato, l’Ufficio AI ha emesso il 1° giugno 2017 (doc. A2) un nuovo progetto di decisione che annullava e sostituiva il precedente del 2016, ma che giungeva al medesimo risultato di rifiuto della rendita per grado AI non pensionabile.
L’assicurato ha poi fatto presente come non sia stata esperita una sua valutazione neurologica, ma solo reumatologica e che quest’ultima sia stata comunque effettuata nel 2015 e che, da allora, la sua situazione non era evoluta positivamente (doc. A7).
Al riguardo, il medico SMR dr. med. __________ ha osservato il 10 luglio 2017 (doc. 116) che l’interessato non ha apportato alcun elemento medico che modificava sostanzialmente quanto valutato dai periti reumatologo e psichiatra. Inoltre, dal profilo somatico non erano emerse sostanziali modifiche del suo stato di salute. Pertanto, il Servizio Medico Regionale ha confermato il suo precedente rapporto del 24 ottobre 2016.
La decisione del 26 luglio 2017 che ne è seguita ha ribadito il progetto di decisione di non attribuzione di una rendita.
Con il ricorso l’assicurato ha prodotto numerosa documentazione riferita al passato per evidenziare i suoi problemi neurologici.
Il 21 settembre 2017 (doc. IV/1) il dottor __________ si è così pronunciato sui documenti allegati dal ricorrente:
" La motivazione per la quale non è stata ritenuta necessaria una valutazione neurologica dello stato di salute dell’A. risiede nel rapporto neurologico pervenuto agli atti del Dr. med. __________ del 17.04.2016 (visita il 14.04.2016) nel quale, il collega dopo aver visitato l’A. nella valutazione finale attesta, rispettivamente:
“ Valutazione: Questo paziente si lamenta di una riesacerbazione della sintomatologia dolorosa cervico-scapolare e di disestesie diffuse agli arti mentre l’esame clinico è sovrapponibile al precedente senza nuovi deficit focali o ulteriori segni centrali.”.
Quindi:
nell’appurare la stazionarietà dell’esame neurologico dell’A. del 14.04.2016 effettuato dal Dr. med. __________ (rispetto alle sue precedenti visite del 22 e 30.06.2015: vedere il rapporto del 01.07.2015)
dopo aver rilevato che nella perizia reumatologica del Dr. med. __________ del 17.11.2015 veniva descritta la stessa sintomatologia riferita dall’A. nella visita neurologica del Dr. med. __________ (vedere nella perizia del Dr. __________ a pagina 5 punto “A. Descrizione dei disturbi”),
in assenza di ulteriori interventi chirurgici effettuati dall’A. successivamente alla valutazione globale dello status fisico dell’A. da parte dello stesso Dr. med. __________ (perizia del 17.11.2015),
si riteneva una stazionarietà dello status fisico dell’A., ed in conseguenza dell’assenza di oggettivi elementi comprovanti il peggioramento dello stato di salute dell’A. non si procedeva con una valutazione neurologica.”.
Sentite le rimostranze del ricorrente esposte pendente causa, il 13 ottobre 2017 (doc. VIII/1) lo stesso medico SMR ha osservato di non avere nulla da aggiungere rispetto a quanto dichiarato il mese precedente.
Il rapporto del 17 aprile 2016 (doc. 98) del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, che l’SMR ha citato per rispondere alla censura del ricorrente, si riferisce alla visita dell’assicurato avvenuta due giorni prima.
In quell’occasione il neurologo curante ha posto la diagnosi di esiti di discectomia C4-C5 con artrodesi per mielopatia cervicale, ernia discale C3-C4 a destra, ernia discale C5-C6 a sinistra, lombalgie d’origine tendino-muscolare in presenza di incipiente discopatia L5-S1.
Nell’anamnesi attuale lo specialista ha indicato che v’era stato recentemente un aumento dei dolori muscolari a livello cervicale, di formicolii e sensazione elettrica nelle braccia e nelle gambe, difficoltà a digerire, miglioramento dei dolori con antiinfiammatori (AINS), ma persistenza di formicolii diffusi e anche stanchezza persistente. Recenti vertigini nell’ambito di “labirintite” che l’assicurato aveva accusato già in passato. Spesso formicolio al capo. Egli ha poi elencato i medicamenti assunti dall’assicurato.
Nell’esame neurologico mirato il curante ha investigato il capo e collo, i riflessi, il sistema motorio e coordinazione, la sensibilità.
Nella sua valutazione il neurologo ha affermato che il paziente si lamentava di una riesacerbazione della sintomatologia dolorosa cervico-scapolare e di disestesie diffuse agli arti, mentre l’esame clinico era sovrapponibile al precedente senza nuovi deficit focali o ulteriori segni centrali.
Lo specialista ha riferito di avere lungamente discusso l’approccio da seguire per migliorare la sintomatologia sia dolorosa che disestesiante. Egli proponeva di insistere sull’approccio cognitivo-comportamentale con l’aiuto dello psichiatra curante. Dal punto di vista medicamentoso il trattamento con Lyrica non sembrava essere stato efficace, ma era stato comunque assunto per pochi giorni. A suo dire sarebbe stato opportuno ripetere la terapia assumendo il farmaco per alcune settimane, eventualmente associandolo a un altro farmaco (Cymbalta). Poteva essere mantenuta l’attività fisica nell’ambito di regolare fisioterapia e ginnastica in palestra.
Pendente causa il TCA ha chiesto all’Ufficio AI di interpellare i periti reumatologo e psichiatra per sapere se i gradi di inabilità lavorativa stabiliti da ciascuno erano cumulabili o integrabili, non essendo stata effettuata una valutazione globale dell’assicurato.
Il 23 gennaio 2018 (doc. XIII/4) la dr.ssa med. __________ ha precisato che il mandato ricevuto a suo tempo prevedeva una valutazione psichiatrica, non una valutazione pluridisciplinare. Pertanto, a suo tempo non ha preso in considerazione la cumulabilità dell’inabilità lavorativa. Ora, visto il tempo trascorso dai colloqui effettuati con l’assicurato, non si ritiene in grado di rispondere al quesito posto dal Tribunale.
Di medesimo parere è il dr. med. __________, che il 26 febbraio 2018 (doc. XIII/5) ha risposto che era quasi impossibile rendere una valutazione precisa dopo un lungo periodo dalla sua precedente perizia, perciò proponeva una nuova valutazione peritale.
Il 10 marzo 2018 (doc. XV) il ricorrente ha comunicato al TCA che due giorni dopo si sarebbe sottoposto a un nuovo intervento di discectomia cervicale a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, circostanza che ha portato il medico SMR (dr. med. __________) ad avallare la necessità di una globale rivalutazione dello stato di salute dell’assicurato sia dal punto di vista psichiatrico, sia reumatologico e pure neurologico.
2.5. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.6. Va ancora ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”.
Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due recenti sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici (DTF 143 V 418), in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409; cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, ivi comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori.
Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), secondo cui le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante.
2.7. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può confermare l’operato dell’amministrazione.
A questa conclusione è perfino giunto l’Ufficio AI stesso quando ha preso atto, su segnalazione di questo Tribunale, che i due periti nominati a suo tempo non hanno effettuato una valutazione globale dello stato di salute del ricorrente pronunciandosi sulla sua capacità lavorativa (residua) e che, all’ora attuale, malgrado il TCA abbia chiesto di rimediarvi, non era più possibile supplire a tale lacuna.
Inoltre, pendente causa l’assicurato ha comprovato che a breve termine si sarebbe sottoposto a un nuovo intervento chirurgico a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute. Sentito al riguardo il medico SMR che già aveva seguito tutta la procedura concernente l’interessato, in tali circostanze il dr. med. __________ ha ritenuto necessario rivalutare nuovamente e globalmente il ricorrente, quindi dal punto di vista psichiatrico, reumatologico e neurologico.
Questo Tribunale, evidenziata una lacuna istruttoria che non permette di pronunciarsi sullo stato di salute del ricorrente e sulla sua capacità lavorativa, ritiene che la situazione debba essere ulteriormente indagata da specialisti del ramo.
Stante quanto esposto, per questa ragione si giustifica l’annulla-mento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI, affinché la situazione medica del ricorrente sia valutata tenendo conto della variabile neurologica, mai indagata, e delle problematiche psichiatriche e reumatologiche nell’ambito di una nuova valutazione specialistica per le quali si impone, a giusta ragione visto il lamentato peggioramento, un aggiornamento.
2.8. Di norma, l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27 otto-bre 2011).
In concreto, in virtù delle carenze evidenziate, e meglio della necessità di effettuare una valutazione neurologica dell’assicurato come pure di aggiornare l’esame peritale anche alla luce delle altre discipline mediche che intervengono quali la psichiatria e la reumatologia, senza dimenticare la conseguente valutazione globale della capacità lavorativa dell’assicurato, si impone un rinvio degli atti all'Ufficio AI che si dovrà pronunciare nuovamente sulla domanda di prestazioni, senza cagionare un pregiudizio non altrimenti riparabile al ricorrente (DTF 139 V 99) che ha chiesto di indagare la problematica neurologica.
2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'Ufficio AI.
Non essendo patrocinato al ricorrente, benché vincente in causa, non vanno assegnate ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI per il completamento istruttorio indicato e per l’emanazione di una nuova decisione.
Non si assegnano ripetibili.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti