Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.125
Entscheidungsdatum
21.02.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.125

FC/sc

Lugano 21 febbraio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 agosto 2017 di

RI 1

contro

la decisione del 26 luglio 2017 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1957, di professione muratore, adducendo problemi cardiaci e sindrome lombovertebrale, nel novembre 2015 ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1).

Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, segnatamente dopo aver interpellato i curanti e fatto allestire una perizia multidisciplinare a cura del Servizio accertamento medico (SAM), con decisione del 26 luglio 2017 (preavvisata il 3 aprile 2017) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, ritenendo l’assicurato, successivamente all’agosto 2015, completamente inabile nella sua attività di operaio edile, ma abile al 50% in un’attività leggera adeguata con un conseguente grado di invalidità del 34%, insufficiente per l’erogazione di una rendita di invalidità (doc. A1).

1.2. Con ricorso al TCA l'assicurato ha censurato il provvedimento, contestando le conclusioni tratte in relazione alla sua capacità lavorativa, elencando tutte le patologie di cui soffre e i medicamenti che assume e allegando documentazione già agli atti oltre a nuove certificazioni della cardiologa curante (doc. I).

1.3. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI, sulla base di un complemento peritale del 26 settembre 2017 del SAM, ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica ed economica posta alla base del provvedimento impugnato.

Con scritto 10 ottobre 2017 l’assicurato ha prodotto un elenco delle patologie di cui soffre da lui redatto, oltre a nuova documentazione medica (doc. B1-B3).

In proposito l’Ufficio AI, in data 13 ottobre 2017, ha chiesto la conferma della decisione impugnata (doc. XI).

considerato, in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita dell’assicurazione invalidità.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Dalla documentazione prodotta agli atti è emerso che l’assicurato è portatore di diverse patologie. Dopo aver interpellato i medici curanti, l’Ufficio AI, sentito il medico SMR, ha ritenuto indicato procedere con una perizia pluridisciplinare a cura del SAM. Dal referto datato 2 gennaio 2017 (doc. AI 28) risulta che il SAM ha fatto capo a quattro consultazioni specialistiche di natura neurologica (dr. __________), cardiologica (dr. __________), psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________) e diabetologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei consulti, eseguiti presso il SAM sull’arco di cinque giorni, la perizia ha posto le diagnosi di:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome lombospondilogena e sindrome radicolare cronica con/su:

  • probabile radicolopatia L5 a ds.,

  • radicolopatia cronica netta L5 a sin., moderata L4 a ds., lieve S1 bilateralmente ed L4 a sin.,

  • importante atrofia muscolare di tutto l'arto inferiore ds.,

  • avanzate alterazioni degenerative multisegmentali,

  • scoliosi degenerativa lieve con componente di rotazione e iniziale squilibrio sagittale,

  • stenosi severa del neuroforame L5 a ds., stenosi di media importanza del canale spinale a livello L3-L4 ed L4-L5.

Tremore essenziale, prima comparsa 2013 ca.

Diabete mellito tipo 2 B, noto dal 2010 con/su:

  • adiposità (BMI ca. 30 kg/m2).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Malattia coronarica monovasale con/su:

  • stenosi del RIVA medio 50-60% con FFR O,82 (emodinamicamente non significativo),

  • FRCV (diabete mellito di tipo 2, ipertensione arteriosa, dislipidemia, adiposità).

Pregressa amputazione traumatica del dito indice della mano ds., 12.9.2002.

Varicosi agli arti inferiori C2 più a sin. che a ds.”

Dopo aver riassunto le singole valutazioni specialistiche esperite durante il soggiorno dell’assicurato presso il SAM, ribadito come non vi fossero altre patologie che ne limitano la capacità lavorativa oltre a quelle indicate, accertato che le limitazioni erano dovute alle affezioni di natura reumatologica, neurologica e diabetologica - le problematiche psichiatriche e cardiologiche non comportando per contro alcuna limitazione - dopo aver proceduto ad una dettagliata ed esauriente discussione, i periti hanno ritenuto che l’assicurato era da considerare completamente inabile nella sua professione di operaio edile (muratore) e giardiniere dal mese di agosto 2015 (cure presso l’Ospedale di __________). Sempre dal mese di agosto 2015, in attività leggere e adeguate l’interessato era invece da reputare abile nella misura del 50%, limitazione intesa come presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto. Considerato come sia il consulente in reumatologia, sia il consulente in neurologia avevano valutato ambedue la sindrome radicolare, le limitazioni della capacità lavorativa espresse dai due consulenti andavano integrate tra di loro.

Esprimendosi sulle limitazioni da osservare nell’esercizio di un’attività lavorativa adeguata, il SAM ha esposto:

" (…)

  1. Capacità di lavoro nell'attività abituale

8.1.1 A quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità lavorativa?

La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta in primis al rachide lombare

con grave sindrome lombospondilogena e radicolare.

Dal punto di vista diabetologico I'A. è limitato poiché non può svolgere un'attività in luoghi pericolosi (soglie "insicure", scale a pioli, ponteggi) e non può usare macchine pericolose per se stesso o per terzi (vi è in particolare un pericolo di ipoglicemie).

(…)

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

9.1.1 Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

L'A. può svolgere attività leggere ergonomiche rispettose dei limiti funzionali (risorse fisiche) descritti nei nostri precedenti punti e nell'allegato consulto reumatologico. Per il problema del tremore alle mani I'A. non può svolgere attività necessitanti movimenti fini. Per il diabete mellito l'A. deve poter svolgere un'attività con orari regolari (fissi) e senza lavoro serale notturno; deve poter seguire la terapia antidiabetica prescritta, dieta diabetica (spuntini inclusi), autocontrollo glicemico sul posto di lavoro in qualsiasi momento, poter assumere carboidrati nei momenti ipoglicemici; nel caso si introducesse una terapia insulinica dovrebbe avere la possibilità di eseguire le correzioni nei momenti in cui si presenta l'iperglicemia; deve evitare attività con ore "di punta e da stress"; deve evitare l'uso di apparecchi pericolosi per se stesso o per terzi; non deve lavorare su soglie

insicure, salire su scale a pioli o lavorare su ponteggi.

Integriamo fra di loro le riduzioni della capacità lavorative valutate dal consulente in reumatologia e dal consulente in neurologia, poiché ambedue hanno valutato la stessa patologia (sindrome radicolare). (…)” (doc. AI 28)

Infine, i periti hanno consigliato una presa a carico più intensa per il diabete mellito, accertamenti tramite scintigrafia miocardica o MRI cardiaca con stress farmacologico, l’intensificazio-ne della terapia dei fattori di rischio cardiovascolari, non tralasciando infine di rilevare che vi era “una certa discrepanza tra la sintomatologia all'anamnesi ed alla valutazione clinica neurologica” (doc. AI 28).

Dette conclusioni sono state confermate dal medico SMR nel rapporto finale del 12 gennaio 2017 (doc. AI 31).

L’amministrazione ha quindi dato mandato di eseguire un’in-chiesta professionale. Nel rapporto del 2 febbraio 2017 l’i-spettrice, considerato come dall’estratto conto individuale risultasse che l’assicurato aveva lavorato sia come indipendente che come dipendente, ha esposto quanto segue:

" (…)

Si deve infatti giungere al 2010 per disporre di un reddito imposto fiscalmente come indipendente di fr. 44'615 netti, fr. 47'983 lordi, reddito che si attesta, peraltro, sulle cifre imposte in seguito. Nel 2014, anno che precede il danno, l’assicurato ha dichiarato un guadagno di fr. 35'100 lordi, pertanto, guardando all’evoluzione dell’attività, non ritengo che il reddito del 2010 vada attualizzato.

Reddito senza invalidità:

Al fini della valutazione, dunque, si dovrà prendere a riferimento il guadagno dichiarato e tassato di fr. 47'983.- lordi quale reddito senza invalidità.

Reddito con invalidità:

Come indicato nella perizia e nel dossier, l'assicurato non svolge più alcuna attività lavorativa dall'agosto 2015 - da allora risulta una IL del 100% in attività abituale. In quell'anno è stato tassato per fr. 12'300.- netti, come mostra la notifica di tassazione a dossier (16.01.2017) e successivamente posto a beneficio di prestazioni assistenziali.

In simili casi un'inchiesta in loco non ha alcuna ragione d'essere, dato che non vi è alcuna attività da raffrontare. Pertanto lascio al segretario il proseguo della pratica. (…)” (doc. AI 36)

Nella valutazione 8 marzo 2017 il consulente professionale ha quindi esposto:

" (…)

Limiti funzionali:

Carico massimo 10 kg, No maneggio attrezzi pesanti, di rado lavori sopra l'altezza del corpo, che implicano la rotazione del tronco, in posizione seduta/eretta chinata e inginocchiata, No camminare per lunghi tragitti, camminare su terreni dissestati e di rado salire e scendere le scale/scale a pioli.

Attività esigibile adeguata (senza (ri)formazione specifica, oltre a quelle indicate nella categoria 4.2); Analisi della reintegrabilità (conformemente alla direttiva interna)

Si fa riferimento a tutte quelle attività che non richiedano un lungo periodo dii apprendimento: Possono entrare in considerazione attività quali: imballaggio e controllo in una fabbrica, aiuto amministrativo, vendita al dettaglio ad esempio in una stazioni di benzina...

Provvedimenti Professionali:

  • motivare quali sono gli elementi che danno diritto a PPR;

  • motivare quali sono gli elementi che non danno diritto a PPR (chiusura del caso). A questo assicurato, secondo il mio parere, non è proponibile una riqualifica professionale che comporta l'apprendimento di nozioni teoriche perché è inibito oltre che dal danno alla salute anche da fattori quali l'età, l'esperienza professionale specifica, la scolarità. Si può restare a disposizione per finanziare un periodo di introduzione al lavoro "mini riqualifica pratica ad hoc" della durata di 3-6 mesi (da stabilire dettagliatamente in presenza di un concreto posto di lavoro), qualora vi fosse un posto vacante ed un tale provvedimento potesse consentire un sensibile aumento della capacità di guadagno. Dopo comprovate ricerche di lavoro e su richiesta scritta, si resta a disposizione per valutare un aiuto al collocamento. Si resta a disposizione per ulteriori informazioni, si procede con la chiusura del caso.” (doc. AI 37)

Ha quindi concluso, dopo confronto dei redditi, per un grado di invalidità del 34%.

L’amministrazione, con progetto di decisione 3 aprile 2017, ha pertanto proposto il rigetto della domanda di prestazioni, ammettendo sostanzialmente un’inabilità totale dall’agosto 2015 nella sua attività lavorativa di muratore e giardiniere, ma un’abilità del 50% in un’attività leggera adeguata con un conseguente grado di invalidità del 34%, insufficiente per la concessione di una rendita (doc. AI 38).

Al progetto si è opposto l’assicurato, producendo documentazione medica già agli atti oltre ad una certificazione della dr.ssa __________, la quale, dopo aver elencato le note patologie, ha chiesto di rivalutare il caso ritenendo l’assicurato inabile in misura completa “a causa delle problematiche indicate dettagliatamente nella lista delle diagnosi” (doc. AI 39).

L’amministrazione ha nuovamente interpellato il medico SMR dr. __________, il quale, il 22 giugno 2017, non ha ritenuto opportuno procedere ad ulteriori accertamenti non essendoci “nuovi elementi che indichino una intercorsa variazione dello stato clinico globale ritenendo esaustivo quanto già noto dall’approfondito SAM” (doc. AI 42). È quindi stata resa la decisione contestata del 26 luglio 2017, che ha stabilito:

" (...)

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta.

Esito degli accertamenti:

Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, con particolare riferimento alla perizia pluridisciplinare a cui lei è stato sottoposto presso il Servizio d'Accertamento Medico (SAM), dopo attenta valutazione, il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) ha riconosciuto che il danno alla salute le comporta le seguenti inabilità lavorative:

In attività abituale quale operaio edile indipendente:

100% dal 12.08.2015 e continua

In attività adeguata:

100% dal 12.08.2015 al 13.08.2015

50% dal 14.08.2015 e continua (da intendere come riduzione del rendimento)

A decorrere dal 14.08.2015 risulta essere medicalmente abile nella misura del 50% solamente in attività adeguate al suo stato di salute.

Di seguito viene illustrato il metodo utilizzato per calcolare il grado d'invalidità per il 2015; i redditi utilizzati sono gli ultimi dati salariali forniti dall'Ufficio federale di statistica (Tabelle RSS TA1).

Reddito da valido

In assenza del danno alla salute, nella sua attività abituale in qualità di operaio edile indipendente, lei avrebbe potuto percepire un salario annuo lordo di CHF 47'983.00 nel 2015 (fonte: reddito stabilito dal nostro servizio ispettorato nel rapporto del 02.02.2017).

Reddito da invalido

Dal 14.08.2015 e continua

Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto d'indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).

Malgrado il danno alla salute e con una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, lei avrebbe potuto conseguire CHF 31'799.00 (tabella RSS elaborata dall'Ufficio federale di statistica; attività semplici e ripetitive valore mediano) inclusa una riduzione complessiva del 5% dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere e per altri fattori di riduzione.

Il calcolo utilizzato è mostrato qui di seguito:

confronto dei redditi:

senza invalidità: CHF 47'983.00

con invalidità: CHF 31'799.00

Perdita di guadagno: CHF 16'184.00 = Grado di invalidità del 34%

Essendo il grado di invalidità inferiore al 40% il diritto alla rendita non sussiste.

Il nostro consulente del Servizio Integrazione Professionale (SIP), non ritiene opportuno mettere in atto una riqualifica professionale, tuttavia, non appena saremo in presenza di un concreto posto di lavoro, resta a disposizione per finanziare un periodo di introduzione al lavoro tramite una formazione ad hoc della durata di 3-6 mesi.

Inoltre, dopo comprovate ricerche di lavoro su richiesta scritta, il SIP resta a disposizione per valutare un aiuto al collocamento.

Osservazioni al progetto di decisione del 03.04.2017

In data 27.04.2017 abbiamo ricevuto documentazione medica atta a rivalutare il suo stato di salute.

La stessa è stata successivamente sottoposta al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale (SMR), il quale dopo attenta analisi, il SMR ritiene che la summenzionata documentazione non apporta nuovi elementi medici che oggettivano una intercorsa variazione del suo stato clinico globale.

In sintesi, quanto indicato nella documentazione medica è già stato pienamente valutato nella perizia pluridisciplinare a cui lei è stato sottoposto.

Inoltre, la rendiamo attento sul fatto che lei risulta essere totalmente inabile nella sua abituale attività di operaio edile a carattere definitivo, ma in attività adeguate al suo stato di salute siamo in presenza di un'abilità residua pari al 50%.

Visto quanto sopra esposto si conferma in toto quanto descritto nel suddetto progetto di decisione.”

Con il ricorso l’assicurato contesta tali conclusioni, elencando le varie medicine che assume e producendo documenti già agli atti oltre a nuove certificazioni della dr.ssa __________, cardiologa, la quale, nel rapporto 22 maggio 2017 alla curante, riferisce della sua valutazione come segue:

" (…)

L'elettrocardiogramma a riposo conferma un ritmo sinusale a 78 bpm, intervallo PR 198 ms, QRS 94 ms, QT corretto 395 ms, ventricologramma nei limiti.

L'ecocardiogramma ha messo in evidenza un ventricolo sinistro non dilatato, con spessori parietali ai limiti superiori (spessore del setto interventricolare 11 mm), assenza di anomalie della cinesi segmentaria e conservata funzione sistolica (FE ispettiva superiore al 55%). Minimo rigurgito mitralico. Lieve rigurgito tricuspidalico con pressioni polmonari nella norma (PAP stimate 20 mmHg). Radice aortica e atrio sinistro non sono dilatati, ventricolo destro senza segni di sovraccarico. Assenza di versamento pericardico.

In conclusione, ci siamo confrontati con un paziente di 60 anni diabetico, iperteso, dislipidemico e sovrappeso. Noto per malattia mono-vasale con stenosi parziale della coronaria discendente anteriore al tratto medio alla coronarografia del 23.10.2015. Il 20.02.2016 ha eseguito una Risonanza Magnetica Cardiaca di perfusione negativa per ischemia miocardica inducile. Il paziente presenta una sintomatologia atipica per angor che è rimasta invariata a da partire dal 2015.

La valutazione clinico strumentale odierna ha potuto confermare all'ecocardiogramma l'assenza di alterazioni strutturali e della cinesi regionale e globale ventricolo sinistro in assenza di valvulopatie significative. Purtroppo non è possibile eseguire il test da sforzo per problemi ortopedici noti. Vista la stabilità della sintomatologia e il recente esame funzionale negativo per ischemia inducibile, si consiglia di seguire il paziente clinicamente e si raccomanda una stretta correzione dei fattori di rischio cardiovascolare con colesterolemia con obiettivo LDL minore di 1.8 mmol/L. Ho consigliato al paziente di tenere un diario pressorio regolarmente.

Il paziente ha eseguito una Risonanza Magnetica Cerebrale il 21.01.2010 che ha mostrato delle lesioni vascolari a livello della sostanza bianca bilateralmente. In anamnesi il paziente riferisce episodi di palpitazione e di battito accelerato. Bisogna, a questo punto, escludere la presenza di fibrillazione atriale quale causa delle lesioni bilaterali alla sostanza bianca. Ho posto quindi indicazione all'esecuzione di un Halter ECG e, se non già eseguiti in passato, il paziente dovrà essere sottoposto a ripetuti R test dei 7 giorni. In ultima analisi se tutti questi test fossero negativi, vi è la possibilità di impiantare un dispositivo Reveal per la registrazione a lungo termine. Sarà inoltre da valutare l'esclusione di una forame ovale pervio. Riferirò in merito appena l'esito dell'ECG delle 24 h sali disponibile.

Resto a disposizione per ogni complemento informativo in merito e colgo l'occasione” (doc. A3)

In data 17 luglio 2017 ha quindi riferito come segue degli esami eseguiti:

" Gentile Collega, Le riferisco in merito all'esito del secondo R test eseguito dal suo paziente a partire dal 10.07.2017 per 7 giorni. La registrazione automatica degli episodi ha evidenziato un ritmo sinusale per l'intera registrazione con f.c. minima di 55 bpm, f. c. massima di 110 bpm. Non si sono osservate pause critiche. Non si sono rilevate aritmie iper o ipocinetiche ed in particolare non fibrillazione atriale. Durante attivazione manuale si è rilevato ritmo sinusale normocardico. L'esame è dunque nella norma. Nello screening per identificare FA, il paziente eseguirà un secondo R test dei 7 giorni. Riferirò in merito appena l'esito sarà disponibile.” (doc. A2)

L’amministrazione ha sottoposto la documentazione al SAM, il quale, esaminati gli atti che non erano stati presi in considerazione in occasione della perizia del 2 gennaio 2017, in un complemento peritale del 26 settembre 2017, dopo aver interpellato i singoli specialisti, ha in sostanza concluso che i nuovi documenti medici non erano tali da modificare la precedente valutazione. Ha quindi ribadito la conclusione di inabilità lavorativa come operaio edile (muratore) e giardiniere e abilità al 50% in un'attività adatta rispettosa dei limiti descritti, esponendo, fra l’altro, quanto segue:

" (…)

La Dr.ssa med. __________ di __________ (6.4.2017) riporta le diagnosi note, chiede una rivalutazione del caso e considera l'A. inabile al lavoro al 100%.

Abbiamo diversi rapporti medici del neurologo Dr. med. __________ (11.12.2015, 29.1.2016, 17.3.2016, 17.8.2016 e 6.9.2016). II neurologo si sofferma sul tremore, sul trattamento con Topiramato e che la MRI cerebrale è nella norma. Abbiamo pure una relazione del 25.8.2016 del Dr. med. __________, specialista FMH medicina nucleare, che ha eseguito un'ecocardiografia cervicale (riporta piccoli linfonodi nelle stazioni cervicali e piccolo struma tiroideo).

Abbiamo rapporti medici del neurochirurgo Dr. med. __________ (12.5 e 2.6.2016). Al momento della raccolta anamnestica del 31.10.2016 l'A. non ha citato nessuna valutazione neurochirurgica e non ci ha fornito questi rapporti medici. Il neurochirurgo prevede un intervento a tre livelli da eseguire a livello neurochirurgico all'Ospedale __________ di __________, __________. A livello cardiaco è stata eseguita una MRI al __________ il 2.2.2016 (esame normale). Abbiamo rapporti medici a livello cardiologico della Dr.ssa med. __________ di __________ del 22.5 e del 17.7.2017; l'A. non può eseguire un test da sforzo e l'esame R-test del 10.7.2017 è normale. Dalla documentazione si evince che l'A. non è stato sottoposto a nessun intervento dopo la perizia SAM e che non è in cura psichiatrica. Abbiamo sottoposto i sopraccitati documenti medici ai nostri consulenti, che così hanno risposto.

La psichiatra Dr.ssa med. __________ risponde in questo modo:

" Rispondo in merito alla tua richiesta di presa di posizione rispetto al ricorso effettuato dal sig. RI 1, da me valutato in consulto psichiatrico redatto il 6 dicembre 2016.

La nuova documentazione medica che mi hai inviato, non contiene nessuna valutazione psichiatrica. Trovo un tuo accenno ad una lettera scritta dal sig. RI 1, in data 17.08.2017, dove scrive, che secondo lui si aggiunge uno stato ansioso-depressivo legato alla situazione sociale, che peraltro non fa testo. Visto che non vi sono nuovi dati presentati, posso solo che confermare la mia posizione di allora. Spero di essere stata esaustiva."

II reumatologo Dr. med. __________ risponde in questo modo:

" La ringrazio della Sua lettera del 28.8.2017 con la quale mi chiede di ritornare sul caso del signor RI 1 visto il ricorso presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni e, in particolare, si chiede di prendere posizione ca. i nuovi documenti prodotti dopo l'ultima perizia multidisciplinare. Nel frattempo sono giunti anche alcuni rapporti antecedenti la perizia multidisciplinare a riguardo dei quali occorre prendere posizione.

Vi è un rapporto del Dr. __________, FMTI neurologia, del 6.9.2016 che riguarda il tremore. Vi è una relazione del 25.6.2016 del Dr. __________, FMH medicina nucleare, che descrive linfonodi cervicali. Rapporto del Dr. __________ del 17.8.2016 per un problema di cefalee. 2 rapporti del neurochirurgo Dr. __________ del 2.6. e 12.5.2016 nei quali viene proposta una decompressione da eseguire presso l'Ospedale __________. Ulteriore rapporto del Dr. __________ del 17.3.2016 riguardante cefalee e un tremore. IRM cerebrale del 2.2.2016 descritta come normale. A livello cardiologico rapporto medico del 17.7.2017 della Dott.ssa __________ di __________: esame normale. Non è stato possibile eseguire un test da sforzo ed è previsto un ulteriore esame.

Tutti gli elementi citati non hanno alcuna relazione con la problematica reumatologica e non cambiano dunque la mia valutazione. Questa ha per altro riconosciuto limitazioni funzionali importanti in relazione a alterazioni strutturali lombari.

Il neurologo Dr. med. __________ risponde in questo modo:

" Ho preso atto della nuova documentazione inviatami ossia i nuovi rapporti del dr med. __________, dai suoi rapporti non emergono nuovi aspetti per quanto riguarda lo stato di salute del paziente, da parte mia il problema del tremore essenziale è già stato preso in considerazione. Non vedo la necessità di cambiare la mia valutazione del 14.11.2016."

Il cardiologo Dr. med. __________ risponde in questo modo:

" Con la presente comunico che confermo la mia valutazione peritale cardiologica effettuata in data 17.11.2016. In base alla documentazione messa a mia disposizione al momento attuale non emergono nuovi sviluppi cardiologici di mia conoscenza.

Pertanto confermo la valutazione da me resa al punto 2 della perizia dei 17. 11.2016.

Rimango volentieri a disposizione per ulteriori chiarimenti."

Il diabetologo-endocrinologo Dr. med. __________ in questo modo:

" Procedo ad una rivalutazione specialistica diabetologica del paziente/assicurato sopraccitato (visto in studio mio il 8.11.2016), richiesta in seguito ad un ricorso interposto presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.

(…)

La patologia del diabete mellito, trattato con una terapia medicamentosa orale, rimane invariata paragonando con l'analisi fatta in data 8.11.2016, e quindi si conclude in maniera identica. II labor evidenzia un' emoglobina glicata che raggiunge l'obiettivo terapeutico, confermando un buon compenso glicemico. Il diabete per se non causa una incapacità lavorativa, ma sono le complicanze- diabetiche eventualmente presenti che decidono. La mia valutazione esclude il sospetto della polineuropatia siccome viene già valutata del collega neurologo Dott. __________. La problematica finanziaria-sociale invece non à parte della valutazione della patologia del diabete mellito. A causa della alta probabilità di ipoglicemie (non percepite) vedo escluso qualsiasi lavoro professionale su soglia non-sicura (come lo è il cantiere). Un'attività professionale su soglia sicura" invece - quanto diabete - vedo possibile al 100%.(…)"

In conclusione, i documenti medici messici a disposizione non sono tali da modificare la nostra valutazione SAM espressa nella perizia del 2.1.2017. Ricordiamo che abbiamo valutato l'A. abile al lavoro nella misura dello 0% come operaio edile (muratore) e giardiniere e abile al 50% in un'attività adatta rispettosa dei limiti descritti. Come casalingo l'A. è abile al lavoro nella misura del 100%.” (doc. VI/1)

Il ricorrente ha ulteriormente prodotto un certificato d’inabilità totale della dr.ssa __________ oltre ad una convocazione per un esame eco-transesofageo al __________ (doc. B1 e B3).

2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 2 gennaio 2017 (doc. AI 28), completata dalle precisazioni del 26 settembre 2017 (doc. VI/1) e confermata dal SMR il 12 gennaio 2017 (doc. AI 31).

Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

In effetti i periti, dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le costatazioni obiettive e gli esami di laboratorio e radiologici, hanno posto le sopra elencate diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome lombospondilogena e sindrome radicolare cronica, tremore essenziale, diabete mellito tipo 2 B, adiposità (cfr. per esteso al consid. 2.4 e doc. AI 28). Alle diagnosi di malattia coronarica monovasale, pregressa amputazione traumatica del dito indice della mano ds., e varicosi agli arti inferiori C2 non hanno invece attribuito valenza invalidante (doc. AI 28; cfr. in esteso al consid. 2.4).

Sulla base delle consultazioni specialistiche esterne, essi si sono espressi su tutte le patologie lamentate, hanno esaminato accuratamente la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa in modo completo. Nella discussione il SAM ha del resto illustrato approfonditamente la situazione dell’assicurato.

Per quanto riferito alla sfera psichiatrica, la dr.ssa __________ ha osservato che l’assicurato non aveva mai avuto contatto con psichiatri, né mai assunto una terapia psicofarmacologica tranne lo Xanax retard, prescritto dal neurologo per il tremore. Ha quindi affermato che non vi era nessun accenno a patologie psichiatriche pregresse né attuali. In effetti non vi era umore deflesso, ma solo una normale reazione alle condizioni limitanti somatiche, alle preoccupazione per i suoi figli, alla condizione economica, che influiva su una personalità semplice, con tratti di rigidità, con bassa scolarizzazione e scambi sociali, non in modo patologico. Non vi era neppure ritiro sociale. Non è quindi stata posta alcuna diagnosi psichiatrica nè quindi nessuna inabilità lavorativa è stata posta da questo profilo.

Per quanto riguarda l’aspetto reumatologico, il dr. __________, effettuata un’approfondita valutazione, ha esposto come l’assicurato soffriva di una scoliosi degenerativa con un iniziale squilibrio sagittale. Vi era inoltre una sindrome radicolare L5 a ds. irritativa e deficitaria sul piano motorio con una paresi M3, quest’ultima essendo dovuta ad una stenosi severa del neuroforame L5 di ds., oltre ad una stenosi medialmente severa del canale spinale a livello L3-L4 ed L4-L5. Dopo aver osservato che il paventato (ma dall’assicurato rifiutato) intervento di decompressione avrebbe potuto eventualmente migliorare la capacità lavorativa in attività leggere ed adatte, ha concluso per una completa inabilità come muratore e giardiniere, dal settembre 2015, mentre che in un’attività adatta la capacità lavorativa era del 50%. Da evitare erano attività pesanti a mediamente pesanti, manuali ed in particolare richiedenti posizioni statiche o movimenti ripetitivi del tronco, con posizione eretta e per la deambulazione oltre 1 km. Anche questa valutazione, eseguita dopo attento esame della documentazione e dopo esame clinico, appare completa e ben motivata e questo TCA non ha motivo per non farla propria.

Sul piano neurologico, il ricorrente è stato valutato dal dr. __________ che, effettuati gli esami necessari, ha rilevato che globalmente appariva probabile una tendenza all'aggravazione, ma vi erano effettivamente dei segni clinici ed elettrofisiologici compatibili con un problema principalmente L5 a ds. e meno anche L4 e S1 ds. e anche di L5 a sin. Il reperto era compatibile con la grave stenosi L3-L4 ed L4-L5 e meno L5-S1 già nota dal 2009. Per quanto riferito al tremore alle mani, lo stesso aveva le caratteristiche di un tremore essenziale, presumibilmente famigliare, non essendoci elementi per un Morbo di Parkinson. Lo stesso non causava un'incapacità lavorativa nell'ultima attività svolta come operaio edile, ma unicamente nei movimenti fini. A causa del problema radicolare vi era invece un'incapacità lavorativa del 50% come operaio edile ed un'incapacità al 40% in lavori meno pesanti che permettono cambiamenti posturali con una certa frequenza, con lavori da effettuare sia in posizione seduta, sia in posizione in piedi. A mente del TCA anche tale valutazione, approfondita e ben motivata, va confermata.

Quanto alla valutazione cardiologica, il dr. __________, dopo aver rilevato che a distanza di un anno dalla diagnosi di malattia coronarica la situazione sembrava pressoché sovrapponibile, ha consigliato un test di ischemia tipo scintigrafia miocardica con stress al dipiridamolo o MRI cardiaca anch'essa da eseguire con stress farmacologico. Per il resto la funzione ventricolare sinistra era normale come anche la funzione diastolica e all'ecocardiografia non venivano messe in evidenza delle valvulopatie. Come muratore e in qualsiasi altra attività l’assicurato era da considerare abile al lavoro in quanto, pure in presenza di una malattia coronarica e di diversi fattori di rischio cardiovascolari, una cicatrice miocardica non era presente in virtù dell'ECG e dell'esame ecocardiografico.

Infine, anche la valutazione diabetologica effettuata dal dr. __________ non presta il fianco a critica alcuna. Lo specialista, dopo aver fatto notare che l’assicurato aveva difficoltà a capire la patologia del diabete e la cura, ha affermato che a causa dell'alta probabilità di ipoglicemie (non percepite) era da escludere qualsiasi lavoro professionale su soglia non sicura, come il cantiere. In altre attività da svolgere su soglia sicura, l’abilità era invece completa. Ha tuttavia precisato che l’assi-curato doveva poter svolgere un lavoro regolare con orari fissi, non alla sera o di notte, con la possibilità di seguire la prescritta terapia antidiabetica e, quindi, seguire una dieta diabetica (spuntini inclusi), eseguire l'autocontrollo glicemico sul posto di lavoro a qualsiasi momento, avere la possibilità di assumere carboidrati nei momenti ipoglicemici, eseguire delle correzioni insuliniche (se questa terapia fosse introdotta) nei momenti iperglicemici; doveva inoltre evitare ore di punta e da stress e l'uso d'apparecchi pericolosi.

Alla luce di tali dettagliati consulti specialistici, il SAM ha concluso che le limitazioni della capacità lavorativa erano dovute alle affezioni di natura reumatologica, neurologica e diabetologica, non invece a quelle psichiatriche e cardiologiche che non comportavano alcuna limitazione. Hanno inoltre precisato che siccome i consulenti in reumatologia e in neurologia avevano valutato ambedue la sindrome radicolare, le limitazioni della capacità lavorativa da loro espresse erano da integrare. Tutto ben considerato quindi, l’assicurato era da considerare completamente inabile nella sua professione di muratore e giardiniere dal mese di agosto 2015. Per contro, sempre dal mese di agosto 2015, in un’attività leggera e adeguata egli era da reputare abile nella misura del 50%, limitazione intesa come presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto, nel rispetto delle limitazioni ergonomiche e funzionali (risorse fisiche) descritti dal reumatologo. Per il problema del tremore alle mani, l’assicurato non poteva inoltre svolgere attività necessitanti movimenti fini e in considerazione del diabete mellito doveva poter svolgere un'attività con orari regolari (fissi) e senza lavoro serale notturno e nella quale potesse seguire la terapia e i controlli prescritti dallo specialista.

Dette conclusioni sono state confermate dal medico SMR nel rapporto finale del 12 gennaio 2017 (doc. AI 31) e questo Tribunale non ha motivo per non aderire.

Nel ricorso il ricorrente si è limitato in sostanza ad un dissenso puramente soggettivo, ritenendo di essere maggiormente inabile, elencando tutte le patologie di cui soffre, ma senza indicare in che modo e in che misura le conclusioni tratte dal SAM sarebbero errate.

Per quanto riguarda la documentazione prodotta con il ricorso va detto che l’amministrazione ha provveduto a sottoporla al SAM, il quale, richiesto un parere ai singoli specialisti, con complemento peritale del 26 settembre 2017, ha concluso che i documenti messi a disposizione non erano tali da modificare la valutazione SAM espressa nella perizia del 2 gennaio 2017 (cfr. in esteso al consid. 2.4). Ha in effetti esaustivamente riprodotto le singole valutazioni dei periti interpellati che hanno escluso l’intervento di una modifica della situazione così come era stata approfonditamente valutata nell’ambi-to della perizia del 2 gennaio 2017. In particolare, sul piano psichiatrico la dr.ssa __________, ha evidenziato che la nuova documentazione non conteneva nessuna valutazione psichiatrica, né elementi che potessero modificare la sua conclusione. Sul piano reumatologico il dr. __________ ha esaminato la documentazione prodotta e esposto che non ne emergeva nulla di nuovo. Analogamente il dr. __________, esprimendosi per la situazione neurologica, ha considerato che dalla nuova documentazione non emergevano nuovi aspetti, il problema del tremore essenziale essendo già stato considerato. Quanto all’aspetto cardiologico, la documentazione e gli esami esperiti sono stati esaminati accuratamente dal dr. __________, che peraltro ne aveva già consigliato l’esecuzione nell’ambito della perizia del 2 gennaio 2017. Tutto bene valutato lo specialista ha concluso confermando la precedente valutazione peritale cardiologica effettuata il 17 novembre 2016, non emergendo nuovi sviluppi cardiologici dalla documentazione prodotta. Parimenti ha concluso anche il diabetologo-endocri-nologo dr. __________, che ha affermato che la patologia del diabete mellito, trattata con una terapia medicamentosa orale, rimaneva invariata se paragonata con l'analisi fatta nel novembre 2016.

Tutto ben considerato quindi il SAM, valutate le singole prese di posizione specialistiche, ha con pertinenza concluso che i documenti medici messi a disposizione non erano tali da modificare la valutazione peritale del gennaio 2017. Andava quindi confermata la conclusione di totale inabilità al lavoro come operaio edile (muratore) e giardiniere, ma di abilità del 50% in attività leggere e rispettose dei limiti descritti (doc. VI/1).

Il ricorrente ha pure prodotto uno scarno certificato di inabilità totale redatto dalla dr.ssa __________, oltre ad uno scritto in cui l’assicurato elenca le diagnosi (già note) di cui soffre (e che sono state debitamente analizzate dal SAM) e infine una convocazione per il 26 ottobre 2017 per l’esecuzione di un esame eco transesofageo al __________ (doc. B1-B3).

Con pertinenza l’amministrazione ha in proposito osservato che il certificato della dr.ssa __________ non apportava nuovi elementi di giudizio e non era pertanto atto a modificare le conclusioni dell’amministrazione. Lo stesso infatti appare del tutto generico (vale a dire privo delle necessarie diagnosi, dei disturbi soggettivi, delle constatazioni oggettive, della prognosi, delle eventuali osservazioni conclusive, ecc.), non è sufficientemente circostanziato e non è quindi conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza per le certificazioni mediche (cfr. consid. 2.5).

Ribadite altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5), le certificazioni della curante configurano in sostanza una diversa valutazione della capacità lavorativa che non consente a questa Corte di dipartirsi dalle conclusioni del SAM e del SMR che si sono espressi, in modo coerente e privo di contraddizioni.

Quanto d’altra parte alla convocazione del __________ del 5 ottobre 2017, la stessa riferisce unicamente di un esame eco transesofageo previsto per il 26 ottobre 2017 (quindi posteriormente alla data della decisione impugnata). Ora, osservato peraltro come il ricorrente non abbia provveduto in seguito a produrre alcuna documentazione riguardo agli esiti di tale esame, tale documentazione non permette evidentemente di ammettere una modifica della situazione, intervenuta successivamente alla perizia SAM e entro la data determinante del provvedimento contestato (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Alla perizia SAM, e al relativo complemento del 26 settembre 2017, va quindi attribuita piena forza probante.

Considerato come l’assicurato abbia contestato le conclusioni dell’amministrazione senza tuttavia produrre, né durante la procedura amministrativa né in sede di ricorso, documentazione rilevante o fornire elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare inattendibili le conclusioni tratte dalla perizia SAM e dal SMR e, quindi, dall’Ufficio AI, dalle conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata non è possibile dipartirsi. In particolare l’interessato non ha fornito documentazione medica attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di qualsivoglia altra patologia invalidante o un peggioramento successivo alla perizia del SAM e entro la data della decisione contestata (ribadito come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). All’assicurato va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Questo Tribunale ritiene quindi che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).

Pertanto, visto quanto sopra, ritenuta la perizia SAM del 2 gennaio 2017 e gli affidabili pareri dei medici del SMR (sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 26 luglio 2017 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che, ammesse limitazioni della capacità lavorativa da ricondurre alle affezioni reumatologiche, neurologiche e diabetologiche, l’assicurato era da considerare dall’agosto 2015 inabile in misura completa nella sua professione di operaio edile (muratore) e giardiniere, ma abile al 50% in un’attività fisicamente lieve-moderata adeguata alle limitazioni funzionali elencate dal perito reumatologo e rispettose delle prescrizioni legate al problema del diabete (la riduzione dell’abilità dovendosi ritenere come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa). Sia peraltro in questa sede richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572).

2.7. Per quel che concerne l’aspetto economico (rimasto incontestato), l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi, sulla base dei dettagliati rapporti del consulente professionale del 2 febbraio e 8 marzo 2017 (doc. AI 36 e 37).

2.7.1. Per il reddito da valido, secondo la giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel presente caso l’amministrazione ha correttamente imputato il guadagno dichiarato e tassato dall’assicurato nel 2010, reddito che si attesta sulle cifre conseguite negli anni seguenti (cfr. doc. AI 10, 36). Detto importo non è stato aggiornato al 2015, considerato come le cifre tassate successivamente al 2010 siano sempre state inferiori e come nel 2014, anno che precede il danno, l’assicurato aveva dichiarato un importo inferiore (fr. 35'100; cfr. doc. AI 36).

2.7.2. Per quanto riguarda il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006). Applicabili sono quindi i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera 2012, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna nell’ottobre 2014, più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. a quest'ultimo proposito DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174), relativa a personale maschile in una professione semplice che presuppone qualifiche inferiori e comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Applicando i dati statistici aggiornati al 2015 nel caso che ci occupa, emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell’anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato, corrisponde ad un importo di fr. 64'215.60.-- (fr. 5'351.31.- x 12 mesi). Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015 (cfr. i precitati riferimenti, ad es. STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la citata tabella B9.2), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'944.94.-, inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999) (cfr. doc. AI 26).

In conformità alla dianzi ricordata giurisprudenza, l’UAI ha quindi applicato una riduzione complessiva del 5%, segnatamente per il fattore “attività leggere”.

Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, DTF 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 5%, l’amministrazione abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato. Da tale valutazione non occorre quindi scostarsi.

Si osservi peraltro che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’espe-rienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3). Né infine il fatto che all’assicurato sarebbe stato revocato il permesso B permette di modificare tali conclusioni, non trattandosi di un elemento suscettibile di influire sul reddito conseguibile.

Visto quanto precede, secondo l’amministrazione il reddito da invalido va fissato in fr. 31'799 [66'945 – (50% di 66’945) = 33'472.45 e quindi ulteriore riduzione del 5%].

2.7.3. Sulla base di questo dato, va quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valido di fr. 47'983 con quello da invalido di fr. 31'799, ottenendo un tasso d’invalidità (non pensionabile) del 34% (47'983 – 31'799 x 100 : 47'983) che non dà diritto ad alcuna rendita.

Con pertinenza l’amministrazione ha pure concluso che in base a quanto concluso dal consulente del Servizio Integrazione Professionale (cfr. doc. AI 36, 37; cfr. consid. 2.4), non era opportuno mettere in atto una riqualifica professionale. L’amministrazione ha tuttavia osservato che restava a disposizione per finanziare un periodo d’introduzione al lavoro tramite una formazione ad hoc della durata di 3-6 mesi o per un aiuto al collocamento.

2.8. Ne consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso va respinto.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinnanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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