Raccomandata
Incarto n. 32.2017.122
PC/sc
Lugano 26 marzo 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 agosto 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 luglio 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 6 aprile 1994 RI 1, nato il __________ 1972, è stato posto al beneficio di mezza rendita di invalidità, ridotta in sede di revisione ad un quarto di rendita, con decisione del 15 maggio 1997, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. pag. 93-94 e 108-109 incarto AI).
Il diritto ad un quarto di rendita è stato confermato in via di revisione l'8 novembre 2000 (pag. 128 incarto AI), il 25 maggio 2004 (pag. 145-146 incarto AI), il 10 gennaio 2008 (pag. 172-173 incarto AI) e il 28 aprile 2011 (pag. 177-178 incarto AI).
1.2. Con decisione del 16 giugno 2017 (pag. 218-223 incarto AI), preavvisata con progetto del 2 maggio 2017 (pag. 205-208 incarto AI) l'UAI ha revocato retroattivamente al 1° maggio 2012 il versamento della rendita, dato che RI 1 aveva iniziato un'attività lavorativa al 100% il 1° maggio 2011 senza informare l'amministrazione, a fronte di un grado di invalidità sempre inferiore al 40% a far tempo dal 2012. L'UAI ha pure preannunciato all'assicurato che, in considerazione del mancato ossequio all'obbligo di informare (indicato su tutte le precedenti decisioni e comunicazioni di revisione), avrebbe emesso pure una separata decisione di restituzione ex art. 25 LPGA. Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Con decisione del 20 giugno 2017 (pag. 224-224 incarto AI) l'UAI ha chiesto all'assicurato la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2017, per un ammontare complessivo di fr. 24'216.-. Anche questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Con decisione del 21 luglio 2017 (pag. 268-269 incarto AI) l'UAI ha respinto la domanda di condono formulata il 12 luglio 2017 (pag. 229 incarto AI) da RI 1, mancando il requisito della buona fede, in quanto egli aveva omesso di comunicare l'inizio di un'attività lavorativa a far tempo dal 1° maggio 2011.
1.5. Il 17 agosto 2017 l'assicurato, per il tramite di sua madre (RA 1), ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l'accoglimento del gravame, l'annullamento della decisione avversata e il condono dell'importo da restituire (cfr. doc. I).
La rappresentante del ricorrente osserva che l'assicurato è nato con un danno ipossico perinatale cerebrale, le cui conseguenze (in particolare, i limiti cognitivi) gli impediscono di ben comprendere la vita ordinaria. A suffragio di questa argomentazione produce il certificato medico del 15 maggio 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico di famiglia dell'assicurato (doc. A3).
La rappresentante dell'assicurato puntualizza che nel formulario di revisione del 2011 del 20 gennaio 2011 (recte: 19 gennaio 2011) il ricorrente aveva correttamente risposto, in quanto l'assunzione era avvenuta a metà anno. La revisione successiva era invece del 31 marzo 2017.
La rappresentante dell'insorgente precisa pure che l'assicurato, da quando era stato assunto in Comune il 1° maggio 2011, viveva da solo (nell'appartamento sotto i genitori) e che questa decisione era stata presa per renderlo il più possibile indipendente, anche se la loro presenza era quotidiana.
La rappresentante del ricorrente ha puntualizzato altresì che l'"indipendenza comporta anche la gestione della corrispondenza, dei pagamenti e nel preparare i documenti per le imposte, difatti su tutte le dichiarazioni RI 1 ha correttamente notificato e allegato il suo certificato di salario" (doc. I).
La rappresentante dell'assicurato invoca "in nome di RI 1 la buona fede, in quanto mai avrebbe pensato di essere in qualche modo negligente nei confronti dello Stato, anche perché ogni anno, dal 2011 (data in cui ha iniziato a lavorare) ha sempre segnalato allo Stato di avere un'attività lavorativa".
La rappresentante del ricorrente conclude osservando che l'assicurato non è in grado di restituire l'importo chiesto in restituzione, non avendo risparmi e invitando il TCA a convocarlo, in modo tale che possa rendersi conto della sua buona fede.
1.6. Con risposta di causa del 25 agosto 2017 (doc. IV), l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, confermando la correttezza della decisione del 21 luglio 2017. In particolare, l'amministrazione ritiene che, da un lato, l'assicurato ha violato l'obbligo di informare e, dall'altro, nemmeno poteva sfuggirgli che l'inizio dell'attività presso il Comune di __________ aveva delle ripercussioni sul suo diritto alla rendita. A suo avviso, infatti, qualsiasi persona nella situazione del ricorrente avrebbe potuto e dovuto rendersi conto che, al fine di stabilire il diritto a prestazioni per l'amministrazione, era determinante conoscere il suo reddito. Del resto, nel gravame, l'assicurato ha specificato di essere indipendente nella gestione della corrispondenza, nei pagamenti e nel preparare i documenti per le imposte. Inoltre, nella comunicazione del 28 aprile 2011 erano state debitamente indicate le modifiche delle condizioni personali ed economiche che potevano influenzare il diritto alle prestazioni da comunicare e annunciare immediatamente all'amministrazione (tra cui il cambiamento delle entrate e delle condizioni patrimoniali, per es. inizio o cessazione di un'attività lucrativa). In queste circostanze, secondo l'UAI, la violazione dell'obbligo di informare è da ricondurre ad un comportamento, per lo meno, gravemente negligente e, quindi, a ragione avrebbe ritenuto non adempiuto il primo requisito (cumulativo) della buona fede.
1.7. In data 28 agosto 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. V).
Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se sono adempiute le condizioni per il condono dell’obbligo di restituire fr. 24'216.-, corrispondenti alla prestazioni indebitamente percepite dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2017, con la decisione del 20 giugno 2017 cresciuta in giudicato.
Preliminarmente il TCA osserva che la rappresentante del ricorrente ha invitato questa Corte a convocare l'assicurato, in modo tale che possa rendersi conto della sua buona fede, formulando di fatto una richiesta di assunzione di prove, nella forma dell'interrogatorio di parte. Il TCA può esimersi dal dare seguito al richiesto interrogatorio di parte, in quanto superfluo ai fini dell'esito della vertenza (cfr. STF 8C_525/2016 del 27 settembre 2017, consid. 2.3; 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 2.3; 8C_64/2017 del 27 aprile 2017, consid. 4.2; 8C_723/2016 del 30 marzo 2017, consid. 3.2; STF I/472/06 del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2).
2.2. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);
Relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9 pp. 21s; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Come in altri ambiti la misura della necessaria diligenza si apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato di salute, grado di istruzione, ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1; STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_14/2007 del 2 maggio 2007, consid. 4.1=SVR 6/2008 Nr. 13, consid. 4.1 a pag 41; STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13, consid. 3.1 a pag 49 e 4.3 a pag. 50).
Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1 OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
2.3. Nella fattispecie concreta, dalle tavole processuali emerge che in ambito LAI nel corso del 1977/1978 sono stati assunti i costi di un provvedimento pedagogico-terapeutico in forma di logopedia ambulatoriale atta a sviluppare l'evoluzione a livello articolatorio e anche della struttura delle frase del ricorrente che risultava spesso quasi incomprensibile per ritardo nell'acquisizione del linguaggio e dislalia universale (pag. 12 e 13 incarto AI). È stata pure sussidiata l'istruzione scolastica speciale del ricorrente a decorrere dal 1979 (fino al 30 giugno 1990: cfr. pag. 20, 22, 30, 32, 40, 44, 52 e 56 incarto AI).
Il 20 agosto 1981 il Servizio logopedico cantonale ha dimesso il ricorrente osservando che le grosse difficoltà di linguaggio (ritardo nell'acquisizione e numerose dislalie) che apparivano all'inizio del trattamento erano superate e che l'assicurato frequentava la scuola speciale e, dato il miglioramento riscontrato dai maestri, si era concluso che le lezioni logopediche avrebbero potuto essere utili come sostegno globale ma non erano più indispensabili; sono stati quindi ritenuti indicati dei controlli semestrali o annuali sul linguaggio del ricorrente per seguirne l'evoluzione (pag. 23 incarto AI).
Il 25 aprile 1988 (quando l'assicurato aveva quasi 16 anni) l'Ufficio regionale per l'integrazione professionale ha chiesto alla Commissione AI di prolungare la garanzia di pagamento della scuola speciale fino a giugno 1989, osservando che il ricorrente: "ha sempre seguito la scolarità speciale e si trovava nel III ciclo di __________ da tre anni ed il suo livello scolastico poteva essere paragonato a quello di un ragazzo di terza elementare. I miglioramenti più importanti che si sono riscontrati nella nostra scuola riguardano preminentemente la strutturazione del suo campo relazionale e del suo stato effettivo e emozionale in generale. Costatiamo infatti che RI 1 ha abbandonato progressivamente suoi atteggiamenti particolarmente ansiosi che gli precludevano di analizzare tranquillamente la situazione posta e riesce adesso invece ad assumere comportamenti che denotano una sua migliore predisposizione per affrontare la realtà. A questo punto riteniamo che RI 1 sia pronto per consolidare lo stato effettivo riguardante la personalità in generale che possa quindi ancora acquisire conoscenze importanti per il suo inserimento sociale e lavorativo in futuro" (pag. 50 e 51 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Il 10 maggio 1988 l'amministrazione ha prolungato la garanzia di assunzione dei provvedimenti per l'istruzione scolastica speciale dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989 (pag. 52 e 53 incarto AI).
Il 10 giugno 1988 la psicoterapeuta __________ - su richiesta del 21 dicembre 1987 della Cassa __________ (pag. 49 incarto AI) - ha attestato di aver esaminato l'assicurato alla fine dell'anno 86/87 per verificare le problematiche inerenti alla formazione scolastica speciale ed, in particolare, per valutare con gli insegnanti, l'inizio degli stages professionali per l'assicurato. In quell'occasione la specialista ha osservato di aver eseguito degli esami psicodiagnostici che avevano confermato l'acuirsi del grado di debilità mentale, accompagnato da problemi dovuti al conflitto evolutivo nella personalità del ragazzo, con conseguente immaturità globale. Ha quindi concluso che, in funzione dell'evoluzione di queste problematiche durante l'anno scolastico successivo (87/88), sarebbe stata valutata la data di dimissione dalla scuola speciale per l'inizio dell'apprendistato professionale (pag. 48 incarto AI).
Il 23 agosto 1989 l'Ufficio regionale per l'integrazione professionale ha chiesto alla Commissione AI di prolungare la garanzia di pagamento della scuola speciale fino al 30 giugno 1990, al fine di permettere a RI 1 l'acquisizione di una migliore autonomia personale ed un rafforzamento delle capacità strumentali (pag. 54-55 incarto AI).
Il 5 settembre 1989 l'amministrazione ha prolungato la garanzia di assunzione dei provvedimenti per l'istruzione scolastica speciale dal 1° settembre 1989 al 30 giugno 1990 (pag. 56 e 57 incarto AI).
Dal rapporto di stage quale aiuto muratore del 25 novembre 1989 risulta che l'assicurato ha "Difficoltà nel prendere iniziative proprie. Però con una buona sorveglianza si riesce a ottenere un buon ritmo di lavoro" (pag. 64 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Nel rapporto di dimissione dal terzo ciclo della scuola speciale di __________ al ciclo di orientamento professionale della scuola speciale di __________ del 6 maggio 1990, il docente __________ ha osservato, tra l'altro, quanto segue: "la riuscita in tale professione (n.d.r.: aiuto muratore) è subordinata ad una situazione lavorativa comprensiva dei ritmi di apprendimento lenti da parte di RI 1; di fatto gli necessita un tempo di spiegazione e di comprensione, ma si può stare abbastanza tranquilli, che una volta acquisito un determinato lavoro sarà in grado di svolgerlo in maniera autonoma. (…) se seguito con particolare attenzione durante la formazione RI 1 può avere una buona riuscita (tenuto presente comunque dei limiti che manifesta - impossibilità ad acquisire la formazione totale di muratore). (…). Per quanto riguarda il grado di autonomia RI 1 dimostra d'aver effettuato dei sensibili miglioramenti (…). (…) RI 1 riceve un buon sostegno da parte dei propri genitori (…) che senza dubbio facilita la sua buon integrazione, sia a livello lavorativo che sociale" (pag. 59-61 incarto AI; n.dr.: il corsivo è della redattrice).
Il 21 maggio 1990 l'Ufficio regionale per l'integrazione professionale ha informato la Commissione AI che l'assicurato avrebbe iniziato una formazione empirica di aiuto muratore presso l'Impresa __________ di __________ in data 3 settembre 1990 che si sarebbe conclusa il 31 agosto 1982 (pag. 58 incarto AI).
Il 12 giugno 1990 l'amministrazione ha riconosciuto il diritto ad un'indennità giornaliera per la formazione professionale quale aiuto muratore presso la ditta di costruzioni __________ di __________ per il periodo dal 3 settembre 1990 al 31 agosto 1992 (pag. 69 e 71 incarto AI).
Il 1° ottobre 1991 la Cassa __________ ha informato la Commissione AI che: "il giovane RI 1 ha interrotto la prima formazione professionale presso la ditta __________ il 31.12.1990 (la formazione doveva concludersi il 31.08.1992)" (pag. 72 incarto AI).
L'11 ottobre 1991 l'amministrazione ha chiesto all'Ufficio regionale per l'integrazione professionale di appurare se corrispondeva al vero il fatto che RI 1 aveva interrotto il tirocinio il 31 dicembre 1990 e inviare un rapporto in merito (pag. 73 incarto AI).
L'11 settembre 1992 l'Ufficio regionale per l'integrazione professionale ha chiesto alla Commissione AI di prolungare il provvedimento professionale, puntualizzando che per favorire l'evoluzione dell'apprendista era pure stato effettuato il cambiamento del posto di lavoro e che avrebbe continuato la sua formazione di aiuto muratore presso l'Impresa di costruzioni __________ di __________ (pag. 74 incarto AI).
Il 21 settembre 1992 la Commissione AI ha informato l'Ufficio regionale per l'integrazione professionale che, prima di procedere al prolungo della riformazione, dovevano indicargli il motivo dell'interruzione del tirocinio e quando lo stesso era stato ripreso (pag. 75 incarto AI).
Il 2 ottobre 2012 l'Ufficio regionale per l'integrazione professionale ha informato la Commissione AI che il "signor RI 1 non ha mai interrotto il tirocinio, lo stesso ha solo cambiato DL. Dal 1°.7.1990 lavora presso la ditta del signor __________ di __________" (pag. 75 incarto AI).
Il 20 ottobre 1992 l'amministrazione ha quindi prolungato il diritto ad un'indennità giornaliera per la formazione professionale quale aiuto muratore presso la nuova ditta dal 1° settembre 1992 al 31 agosto 1993 (pag. 72-78 incarto AI).
Il 31 agosto 1993 l'assicurato ha terminato la formazione empirica di aiuto muratore presso la citata Impresa, continuando a lavorarvi in qualità di aiuto muratore (pag. 79 incarto AI).
Il 16 febbraio 1994 l'assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (pag. 82-87 incarto AI). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso - ed, in particolare, dopo aver raccolto il questionario del 7 marzo 1994 del datore di lavoro che osservava, tra l'altro, che l'assicurato "dalla nascita ha difficoltà di apprendimento che non gli permettono di svolgere un lavoro normale" n.dr.: il corsivo è della redattrice) - con decisione del 6 aprile 1994, cresciuta incontestata in giudicato, l'amministrazione ha posto RI 1 al beneficio di mezza rendita di invalidità (cfr. pag. 93-94).
Il 18 agosto 1996 RI 1 ha iniziato a lavorare come ausiliario per la l'azienda forestale __________ con sede a Tesserete (pag. 103 incarto AI).
Nel questionario per la revisione delle rendita del 21 aprile 1997, RI 1 ha indicato che il suo stato di salute era rimasto invariato, il nominativo del suo medico di famiglia, che svolgeva un'attività lucrativa da salariato presso l'azienda forestale __________ con sede a __________, che non svolgeva attività lucrativa accessoria, che non aveva bisogno di aiuto per compiere determinati atti ordinari (pag. 99-100).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso - ed in particolare, dopo aver raccolto il rapporto medico del curante, dr. med. __________, giusta il quale l'assicurato presentava una debilità mentale moderata ed i disturbi psicomotori erano stazionari (pag. 107 incarto AI) - l’amministrazione con decisione del 15 maggio 1997, cresciuta incontestata in giudicato, ha ridotto ad un quarto di rendita (grado di invalidità del 46%), la mezza rendita di invalidità che era stata riconosciuta all'assicurato con decisione del 6 aprile 1994 (cfr. pag. 93-94 e 108-109 incarto AI).
Successivamente, il 4 dicembre 1998 RI 1 ha iniziato a lavorare come operaio per la ditta Gi__________ di __________ (pag. 124 incarto AI).
Nel questionario per la revisione delle rendita del 16 maggio 2000, RI 1 ha indicato che il suo stato di salute era rimasto invariato, i nominativi dei sui medici di famiglia, che svolgeva un'attività lucrativa da salariato presso la ditta __________ di __________, che non svolgeva attività lucrativa accessoria, che non aveva bisogno di aiuto per compiere determinati atti ordinari (pag. 120-121).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con comunicazione dell'8 novembre 2000 ha confermato il quarto di rendita (grado di invalidità 47%) ed alla voce “Indicazioni importanti” ha indicato le modifiche delle condizioni personali ed economiche che possono influenzare il diritto alla prestazioni da comunicare all’amministrazione, tra cui segnatamente il "cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un'attività lucrativa" (pag. 129 incarto AI).
In seguito, il 1° giugno 2003 RI 1 ha iniziato a lavorare come garzone per la __________, Impresa generale di costruzioni, di __________ (pag. 142 incarto AI).
Nel questionario per la revisione delle rendita del 21 novembre 2003, RI 1 ha indicato che il suo stato di salute era rimasto invariato, che aveva avuto l'influenza il 24 ottobre 2003, che svolgeva un'attività lucrativa da salariato presso la ditta __________, Impresa generale di costruzioni, di __________ (indicandone pure i recapiti telefonici), che non svolgeva attività lucrativa accessoria, che non aveva bisogno di aiuto per compiere determinati atti ordinari, e sotto la voce "Osservazioni" ha puntualizzato (in stampatello) quanto segue: " vorrei andare ad abitare da solo ma con lo stipendio e l'invalidità non mi è possibile. A 31 anni vorrei provare a essere indipendente, ma trovare un lavoro più redditizio con i miei problemi è difficile" (pag. 136-137 incarto AI).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con comunicazione del 25 maggio 2004 ha confermato il quarto di rendita (grado di invalidità 47%) ed, anche in quell'occasione, alla voce “Indicazioni importanti” erano indicate le modifiche delle condizioni personali ed economiche che possono influenzare il diritto alla prestazioni da comunicare all’amministrazione, tra cui segnatamente il "cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un'attività lucrativa", con la seguente avvertenza: "Le facciamo osservare che l'infrazione dell'obbligo di informare implica il dovere di restituzione" (pag. 145-146 incarto AI).
Nel questionario per la revisione delle rendita del 3 agosto 2007, RI 1 ha indicato i nominativi dei suoi medici di fiducia (indicando le date delle ultime consultazioni), di essere salariato (omettendo di indicare il nominativo e l'indirizzo del datore di lavoro) e che non aveva bisogno di aiuto per compiere determinati atti ordinari (pag. 152-153 incarto AI).
Il 7 agosto 2007 l'UAI ha scritto all'assicurato chiedendogli - a complemento del precitato questionario - di comunicare il nome e l'indirizzo esatto del datore di lavoro (pag. 151 incarto AI).
Il 10 agosto 2007 la mamma dell'assicurato ha dato seguito alla richiesta dell'UAI mediante una comunicazione telefonica (pag. 154 incarto AI).
Dal 1° giugno 2003 il datore di lavoro continuava ad essere la __________, Impresa generale di costruzioni, di __________ (pag. 162 incarto AI).
Il 13 agosto 2007 il medico di famiglia, dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, nel proprio rapporto all'UAI - dopo aver posto la diagnosi, tra l'altro, di "asfissia con ipossia perinatale e conseguente ritardo psicomotorio e deficit intellettuale dalla nascita" ed aver sottolineato che RI 1, a causa del suo stato mentale, tende a essere sfruttato dai datori di lavoro (a fronte di un pensum del 100% ma è pagato all'80%, in quanto secondo il datore di lavoro rende solo in tale percentuale) è, d'altro canto, non gli permette di migliorare il suo stato sociale e, quindi, il salario - ha osservato che l'assicurato non ha limitazioni fisiche ma di risorse a causa del deficit intellettuale (pag. 156-160).
Il 21 novembre 2007 l'UAI ha chiesto al datore di lavoro i motivi per cui RI 1 fosse impiegato quale garzone in misura dell'80% (pag. 169 incarto AI).
Il 27 novembre 2007 la __________ Impresa generali costruzioni di __________ ha risposto all'amministrazione che, dal loro punto di vista, RI 1 non avrebbe retto un'attività al 100% (pag. 170 incarto AI).
Dopo aver terminato gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con comunicazione del 10 gennaio 2008 ha quindi confermato il quarto di rendita (grado di invalidità 47%) ed, anche in quell'occasione, ha indicato l'usuale formula concernente l'obbligo di informare e le conseguenze del suo mancato ossequio (pag. 172-173 incarto AI).
Nel questionario per la revisione delle rendita del 19 gennaio 2011, RI 1 ha rilevato che il suo stato di salute era rimasto invariato, ha indicato il nominativo del suo medico di famiglia (indicando il 2 luglio 2010, quale data dell'ultima consultazione, in occasione di un controllo generale) e di essere disoccupato dal 1° giugno 2009, di non svolgere attività lucrativa accessoria e di non avere bisogno di aiuto per compiere determinati atti ordinari (pag. 175-176 incarto AI).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con comunicazione del 28 aprile 2011 ha confermato il quarto di rendita (grado di invalidità 47%) ed, anche in quell'occasione, ha indicato l'usuale formula concernente l'obbligo di informare e le conseguenze del suo mancato ossequio (pag. 177-178 incarto AI).
Il 1° maggio 2011 RI 1 ha iniziato a lavorare quale operaio generico dei servizi esterni per il Comune di __________ (doc. A4) e a vivere da solo nell'appartamento sotto i genitori, che erano in ogni caso quotidianamente presenti (doc. I).
Nel questionario per la revisione delle rendita del 30 marzo 2017, RI 1 ha indicato che il proprio stato di salute era rimasto invariato, il nominativo del suo medico di famiglia (indicando la data dell'ultima consultazione), che era dipendente (omettendo di indicare il nominativo e l'indirizzo del datore di lavoro) e che aveva bisogno di aiuto per compiere determinati atti ordinari (pag. 181-184 incarto AI).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso (in particolare, dopo aver raccolto il questionario del datore di lavoro, ovvero del Comune di __________, dal quale risultava che l'assicurato aveva iniziato la propria attività lavorativa il 1° maggio 2011; cfr. pag. 196 incarto AI), l’UAI con decisione del 16 giugno 2017 (pag. 218-223 incarto AI), preavvisata con progetto del 2 maggio 2017 (pag. 205-208 incarto AI), ha revocato retroattivamente al 1° maggio 2012 il versamento della rendita, dato che l'assicurato aveva iniziato un'attività lavorativa al 100% il 1° maggio 2011 senza informare l'amministrazione, a fronte di un grado di invalidità sempre inferiore al 40% a far tempo dal 2012.
2.4. Dopo attenta analisi delle documentazione agli atti (cfr. consid. 2.3), il TCA osserva che nel corso degli anni l'assicurato ha risposto in maniera corretta alle domande dei questionari della revisione della rendita, ma non sempre in modo completo, in particolare con riferimento alla sua situazione professionale. In effetti, già nel questionario per la revisione delle rendita del 3 agosto 2007, egli aveva indicato di essere salariato, omettendo tuttavia di indicare il nominativo e l'indirizzo del datore di lavoro. Il 7 agosto 2007 l'UAI gli aveva dovuto quindi chiedere la completazione del precitato questionario e tale richiesta era stata soddisfatta dalla mamma dell'assicurato mediante una comunicazione telefonica del 10 agosto 2007. Il questionario per la revisione delle rendita era completo e corretto, visto che RI 1 aveva indicato di essere disoccupato dal 1° giugno 2009. In occasione della successiva revisione della rendita, nel relativo questionario del 30 marzo 2017, RI 1 aveva indicato di essere dipendente, tralasciando - anche in quell'occasione - di indicare il nominativo e l'indirizzo del datore di lavoro.
Il TCA rileva pure che, in quanto affetto da asfissia con ipossia perinatale e conseguente ritardo psicomotorio e deficit intellettuale dalla nascita, l'assicurato è al beneficio di una mezza rendita dal 1994 e di un quarto di rendita (grado AI 47%) ininterrottamente dal 1997. Per quanto qui maggiormente interessa, va evidenziato che l'assicurato - nonostante abbia cambiato svariati datori di lavoro e sia stato pure disoccupato per un periodo relativamente lungo (2009-2011) - ha sempre percepito in maniera ininterrotta un quarto di rendita d'invalidità con un grado AI del 47% a decorrere dal 1997.
In pratica RI 1 (1972) si è sostanzialmente visto sempre confermare a far tempo dal 1997 in modo pressoché automatico (ovvero tramite una mera comunicazione di conferma della rendita a seguito del semplice inoltro di un formulario prestampato di due pagine; proprio quasi come se si trattasse di una pura formalità) il quarto di rendita con grado AI del 47%, nonostante avesse cambiato nel corso degli anni svariati datori di lavoro e fosse stato pure disoccupato per un periodo piuttosto lungo.
In siffatte circostanze il TCA ritiene, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 - nonostante la specifica avvertenza standard circa l'obbligo di informare e le conseguenze del suo mancato ossequio riportata chiaramente in tutte le citate comunicazioni di conferma del quarto di rendita - non è stato in grado di comprendere appieno l'importanza di comunicare all'UAI - già nell'ambito di una esplicita richiesta scritta (ovvero della compilazione di un formulario prestampato, quale è quello per la revisione della rendita) - il nominativo e l'indirizzo del datore di lavoro presso il quale lavorava a causa dei suoi limiti cognitivi che esistono dalla nascita. A maggior ragione ciò vale per una notifica che - come nel caso di specie - avrebbe dovuto fare personalmente e direttamente lui di sua spontanea iniziativa, per di più in un momento molto particolare della sua vita, dato che nel 2011 (quando ha ricevuto la comunicazione del 28 aprile 2011 di conferma del quarto di rendita con un grado AI del 47%, in base al formulario che aveva compilato il 19 gennaio 2011 in maniera corretta e completa, indicando di essere disoccupato dal 2009) contestualmente all'inizio della nuova attività lavorativa, il 1° maggio 2011, era pure andato a vivere da solo nell'appartamento sotto i suoi genitori.
Il fatto che l'assicurato, come indicato dall'amministrazione nella risposta di causa, ha specificato nel gravame di essere indipendente nella gestione della corrispondenza, nei pagamenti e nel preparare i documenti per le imposte (cfr. doc. I: l'"indipendenza comporta anche la gestione della corrispondenza, dei pagamenti e nel preparare i documenti per le imposte, difatti su tutte le dichiarazioni RI 1 ha correttamente notificato e allegato il suo certificato di salario") è unicamente atto a dimostrare che, di principio, l'assicurato riesce ad attivarsi su richiesta (ad es. ricezione di una fattura da pagare, di un formulario da compilare, ecc.) e a procedere - più o meno in maniera completa e corretta - a dar seguito a quanto domandato (ad es. eseguire il pagamento di una fattura oppure raccogliere la documentazione indicata nel formulario delle imposte, ecc.), ciò che peraltro ha sempre fatto pure in ambito LAI (cfr. questionari di revisioni già citati). Anche il fatto che la rappresentante dell'assicurato puntualizza che egli "mai avrebbe pensato di essere in qualche modo negligente nei confronti dello Stato, anche perché ogni anno, dal 2011 (data in cui ha iniziato a lavorare) ha sempre segnalato allo Stato di avere un'attività lavorativa" dimostra nuovamente solo che RI 1 in modo passivo (ovvero su richiesta) - e non in maniera attiva (ovvero di sua spontanea iniziativa) - è tutto sommato capace di procedere a degli atti di gestione amministrativa senza essere impedito dal proprio stato di salute deficitario (cfr. sul tema, STF 8C_538/2017 del 30 novembre 2017, consid. 4.3 e rinvii ivi citati).
Del resto lo stesso dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico di famiglia dell'assicurato, nel certificato medico del 15 maggio 2017 ha attestato quanto segue: "(…) 13.08.2007: da allora la situazione medica è rimasta invariata. Pertanto si è stabilizzata la situazione sul piano professionale a partire dal 2011 (con molto impegno e fatica da parte del paziente). Ciò l'ha reso molto contento ma purtroppo non si è reso conto che il tutto avrebbe dovuto essere notificato al vostro ufficio. Da un punto di vista medico non cambia il fatto che il paziente ha subito un'asfissia perinatale con ipossia: le conseguenze che rimangono da questo evento gli hanno impedito di ben comprendere le varie disposizioni legali e quindi in buona fede non ha dato seguito alle procedure richieste. " (doc. A3; n.d.r. il corsivo è della redattrice). Ciò che trova peraltro conferma anche nel dossier (cfr. consid. 2.3).
Pertanto secondo questo Tribunale, tutto ben considerato e ritenuto in particolare che RI 1 è un giovane adulto con dei significativi deficit cognitivi dalla nascita (che, con molto impegno e fatica, ha raggiunto determinati importanti obiettivi, quali ad es. una formazione empirica di aiuto muratore, ecc.) come pure il momento singolare in cui avrebbe dovuto avvenire la notifica (ovvero a cavallo della conquista di una maggiore indipendenza da parte dell'assicurato ad inizio maggio 2011 con l'andare a vivere da solo e, quindi, di un cambiamento notevole nella sua quotidianità che implicava una fase di assestamento e rodaggio nella nuova realtà con cui si è ritrovato confrontato), al ricorrente può essere imputata, per non aver comunicato l'inizio dell'attività lavorativa del 1° maggio 2011 all'UAI, una negligenza lieve (non sufficiente per negargli la buona fede; sulla necessità di tenere conto degli aspetti soggettivi, in particolare dello stato di salute, cfr., tra le tante, le già citate STF 9C_19/2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1 e STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 al considerando 2.2 del presente giudizio).
Giova qui inoltre rilevare che il caso di specie si differenzia notevolmente da quello indicato nella risposta di causa dall'UAI (STCA 32.2012.18 del 4 maggio 2012) riguardante un assicurato - che non presentava alcun deficit cognitivo
Il TCA rileva pure che - presentando l'assicurato dei significativi limiti cognitivi sin dalla nascita, alla base del diritto ad un quarto di rendita di cui beneficia dal 1997- l'UAI, per stabilire se egli fosse stato in grado di comprendere l'importanza di comunicare all'amministrazione il nominativo e l'indirizzo del datore di lavoro presso il quale lavorava a far tempo dal 1° maggio 2011 (e, più precisamente, per ritenere, come ha considerato nella decisione impugnata, che l'assicurato fosse in grado), avrebbe per lo meno dovuto interpellare il proprio servizio SMR per una valutazione del caso. Tanto più che agli atti figurava il citato certificato medico del 15 maggio 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico di famiglia dell'assicurato (che lo segue da svariati anni ormai), secondo il quale non era in grado di rendersi conto di tale necessità e che tali affermazioni trovavano peraltro conferma anche nel dossier (cfr. consid. 2.3). L'amministrazione invece, non solo non ha ritenuto necessario sottoporre l'incarto e la citata attestazione medica del dr. med. __________ al vaglio di un medico SMR, ma non si è nemmeno espresso in merito ad esso né nella decisione del 21 luglio 2017 né nell'allegato di risposta del 25 agosto 2017.
Il TCA osserva altresì che nel corso degli anni l'assicurato ha cambiato svariati posti di lavoro (date inizio attività: 18 agosto 1996 presso l'Azienda forestale; 4 dicembre 1998 presso la ditta __________; 1° giugno 2003 presso la ditta __________) ed è stato pure disoccupato (dal 1° giugno 2009 al 30 aprile 2011) e che tali circostanze sono sempre state comunicate all'UAI con la compilazione dei formulari di revisione della rendita (segnata-mente nei questionari: del 21 aprile 1997, ovvero dopo 8 mesi; del 16 maggio 2000, ovvero dopo ben 18 mesi; del 21 novembre 2003, ovvero dopo quasi 6 mesi; del 19 gennaio 2011, ovvero dopo , ovvero dopo ben quasi 19 mesi). Anche l'inizio dell'attività del 1° maggio 2011 è stata comunicata con il questionario della prima revisione successiva, ovvero quello del 30 marzo 2017.
In queste condizioni, l'UAI - che è sempre rimasto silente in merito (in particolare, che non ha mai attirato l'attenzione dell'assicurato con una comunicazione ad hoc - e non con la semplice usuale avvertenza al termine delle comunicazioni di conferma della rendita - sul fatto che le modifiche delle condizioni personali ed economiche che possono influenzare il diritto alla prestazioni tra cui segnatamente il "cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un'attività lucrativa", devono essere comunicate subito all’amministrazione e che il mancato ossequio di tale obbligo implica il dovere di restituzione di eventuali prestazioni percepite indebitamente, ovvero a torto, da parte dell'assicurato) - è malvenuto a negare la buona fede dell'assicurato, che aveva sempre proceduto così con l'esplicita condiscendenza - e, quindi, anche con l'implicito benestare - dell'amministrazione.
In simili condizioni a RI 1 deve essere riconosciuta la buona fede. Nel caso in esame, perciò, visto che il ricorrente, quando ha percepito il quarto di rendita di invalidità per il periodo 1° maggio 2012 al 31 luglio 2017, era in buona fede, il primo presupposto per poter beneficiare del condono della restituzione dell’importo di fr. 24'216.- è ossequiato.
L'incarto va, di conseguenza, trasmesso all'UAI affinché esamini se è rispettato il requisito dell'onere gravoso (grave difficoltà) e possa così essere condonata la somma di fr. 24'216.-, corrispondente al quarto di rendita percepito a torto nel lasso di tempo dal 1° maggio 2012 al 31 luglio 2017.
2.5. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’UAI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 21 luglio 2017 dell'UAI è annullata.
§§ È riconosciuta la buona fede di RI 1 quando ha percepito il quarto di rendita di invalidità per il periodo 1° maggio 2012 - 31 luglio 2017. Di conseguenza, l’incarto è trasmesso all'UAI affinché esamini il presupposto dell’onere troppo grave concernente la restituzione dell’importo di fr. 24'216.- e pronunci una nuova decisione.
Le spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’UAI.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti