Raccomandata
Incarto n. 32.2017.121
BS/sc
Lugano 9 febbraio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 giugno 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l’invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1965, con formazione di venditrice, da ultimo professionalmente attiva quale giardiniera, nell’otto-bre 2009 aveva presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti all’Ufficio AI del Cantone __________ (doc. 8 incarto AI).
Esperiti gli accertamenti medici, tra cui una perizia bisciplinare (reumatologica e psichiatrica) a cura dell’__________ (__________) di __________ (doc. 54 incarto AI) – concludente per una totale inabilità lavorativa nell’originaria attività, ma abile al 100% quale venditrice ed in attività adeguate –, ed economici, con decisione del 20 giugno 2011 l’Ufficio AI aveva negato il diritto a prestazioni non presentando l’assicurata alcuna invalidità (doc. 61 incarto AI). La decisione amministrativa è stata confermata con sentenza del 24 maggio 2013 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone __________ (doc. 86 incarto AI).
A seguito della presentazione di una nuova domanda di prestazioni, in data 21 ottobre 2014 l’Ufficio AI del Cantone __________ aveva emesso una decisione di non entrata in materia (doc. 99 incarto AI).
1.2. Nel novembre 2014 l’assicurata, nel frattempo trasferitasi in Ticino, ha inoltrato all’Ufficio AI del Cantone Ticino una nuova domanda di prestazioni adducendo un peggioramento delle condizioni di salute (doc. 102 incarto AI).
Dopo aver raccolto la necessaria documentazione medica, ordinata una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (i periti hanno ritenuto globalmente una totale inabilità quale giardiniera, un’abilità del 60% quale venditrice e del 70% in attività adeguate), valutata in seconda battuta dal SMR il 9 maggio 2017 (doc. 144 incaro AI), con decisione del 28 giugno 2017, preavvisata il 15 maggio 2017, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.
A motivazione del provvedimento preso, l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
Dall'esame dell'intera documentazione acquisita agli atti, e tenuta debita considerazione della perizia pluridisciplinare effettuata dal Servizio Accertamento Medico di __________ (rapporto peritale allestito in data 12.04.2017, accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali eseguiti nel corso del mese di dicembre 2015 e nei mesi di gennaio, febbraio, agosto e ottobre 2016), il nostro Servizio Medico Regionale ha potuto constatare che il suo quadro clinico è sovrapponibile a quanto appurato nell'ambito degli accertamenti peritali fatti esperire dall'Ufficio Al del Canton __________ nel 2011 (con particolare riferimento al rapporto peritale del 16.04.2011 dell'__________ di __________).
Unicamente per il periodo dal 15.01.2016 al 15.04.2016 è oggettivata una completa inabilità lavorativa in qualsiasi attività lucrativa, dovuta alla distorsione alla caviglia sinistra e per la tendinite del polso sinistro. Questo breve periodo di completa incapacità lavorativa non riveste tuttavia carattere di lunga durata, ed in seguito la situazione clinica è ripristinata come in precedenza.
In assenza di una modifica dello stato di salute rispetto a quanto determinato con decisione Al del 20.06.2011 (confermata con sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton __________ del 24.05.2013, e cresciuta in giudicato), il diritto a prestazioni d'invalidità deve essere nuovamente respinto.
In merito alla documentazione medica inoltrata in fase d'audizione precisiamo che il formulario compilato dalla Dr.ssa __________ in data 07.10.2015 è già stato preso in considerazione in fase peritale; quello datato 09.02.2016 è stato sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale, il quale ha ritenuto non fornisse alcun nuovo elemento atto a modificare la conclusioni medico-teoriche. Per quanto concerne nel complesso le sue osservazioni, non resta che ribadire quanto spiegato sopra, ovvero che non viene oggettivato un peggioramento intervenuto al suo stato di salute tale da pregiudicare la sua capacità lavorativa. Si conferma pertanto la completa inabilità lavorativa nell'abituale attività ma una completa capacità lavorativa in attività adeguate e rispettose dei limiti funzionali. (…)” (pagg. 775-776 incarto AI)
1.3. Contro la suddetta decisione è tempestivamente insorta l’as-sicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, chiedendo, in via principale, il riconoscimento di una mezza rendita d’invali-dità. In subordine ha postulato di beneficiare di provvedimenti professionali e/o di un mandato di aiuto al collocamento. In sostanza ritiene che dalla perizia SAM è risultata una modifica delle condizioni di salute rispetto agli accertamenti peritali eseguiti nel Cantone __________, ciò che giustifica le incapacità lavorative riconosciute in sede peritale pluridisciplinare con conseguente erogazione della chiesta prestazione. Contestualmente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. In particolare l’amministrazione ribadisce che la situazione clinica risultante dalla perizia SAM è sovrapponibile a quella rilevata a __________ del 2011. Non risultando di conseguenza un peggioramento delle condizioni di salute, l’assicurata non presenta alcuna invalidità.
1.5. Il 29 settembre 2017 la ricorrente ha ribadito la richiesta ricorsuale.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il riconoscimento di una rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guada-gno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Qualora l'amministrazione entri nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso ap-plicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.5. Nella presente fattispecie, come detto (cfr. consid. 1.2), nell’aprile 2011 l’assicurata è stata sottoposta ad una perizia bisciplinare (ortopedica e psichiatrica) a cura dell’__________, i cui periti hanno ritenuto una totale inabilità lavorativa nell’origina- ria attività, ma una piena abilità come venditrice ed in attività adeguate (doc. 54 incarto AI).
A seguito della nuova domanda di prestazioni inoltrata in Ticino, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare. Dal rapporto 12 aprile 2017 (doc. 141 incarti AI) risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome cervicospondilogena cronica:
Sindrome lombospondilogena cronica:
Lieve periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica:
Cefalee emicraniche.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Incipiente compressione cronica del nervo mediano sin, nel canale carpale (operata nel 2008 al lato ds.).
Iperlipidemia non trattata.
Stato dopo nefrectomia a sin in aprile 2012 per cisti renale.
Stato dopo isterectomia nell'aprile 2008 per ipermetrorragie.
Stato dopo ovariectomia bilaterale per cisti nell'ottobre 2008.
Carenza di vitamina D in sostituzione.
Stato dopo tendinite di De Quervain al polso sin. giugno 2016.
Stato dopo periartropatia omeroscapolare tendinotica calcificata a sin. nel 2014.
Stato dopo distorsione della caviglia sin. il 15.1.2016:
contusione con edema osseo e probabile frattura non dislocata del navicolare, edema del tab;
attualmente: assenza clinica di segni infiammatori, assenza d instabilità.
Aspetti somatoformi molto probabili. (…)” (pagg. 657-658 incarto AI)
Dopo aver elencato le varie limitazioni, essi hanno valutato una totale inabilità lavorativa, dovuta esclusivamente ad affezioni somatiche, nell’ultima attività svolta di giardiniera da settembre 2009, un’incapacità del 40% quale barista e del 30% in attività adeguate dal 16 aprile 2016, con una breve parentesi d’inabilità al 100% dal 15 gennaio 2016 al 15 aprile 2016 dovuta alla distorsione della caviglia sinistra.
Valutando se la situazione clinica esaminata dal SAM sia sovrapponibile a quella presente al momento della perizia di __________, con rapporto 9 maggio 2017 – a rettifica di quello precedente del 18 aprile 2017 – il dr. __________ del SMR ha dato risposta positiva, osservando:
" (…)
Discrepanza tra i sintomi reumatologici e valutazione clinica di grado elevato. Nessuna co-morbidità psichiatrica.
L’interpretazione odierna del SAM della CL in attività residua si discosta da quella espressa dai colleghi oltre Gottardo.
Ma ciò appare una interpretazione della stessa, del medesimo quadro clinici. (…)” (sottolineatura del redattore, pag. 761 incarto AI
Infine, con annotazioni 26 giugno 2017 il dr. __________ ha ritenuto che la documentazione prodotta dopo il progetto di decisione non forniva alcun valido elemento per modificare il predetto rapporto (doc. 149 incarto AI).
Argomentando che le conclusioni dei periti SAM fossero una diversa valutazione dello stesso stato di salute riscontrato nella perizia del 16 aprile 2011, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha negato il riconoscimento del diritto ad una rendita. A torto.
In primo luogo occorre evidenziare, come rettamente rilevato dall’assicurata nel ricorso, che vi sono degli elementi clinici riscontrati dal SAM differenti da quelli presenti nel 2011.
Nel consulto neurologico del 14 dicembre 2015 il dr. __________, leggendo i risultati di una recente risonanza magnetica, ha riscontrato:
" Già a __________ nel 2011 si parla di importanti alterazioni statico-degenerative del rachide cervicale in presenza di un canale spinale relativamente stretto da C2 a C6, mentre alla recente MRI cervicale del 4.5.2015 si nota anche un accenno di anterolistesi di C7 su THl, oltre osteofitosi, protusioni discali a più livelli, senza però evidenti coinvolgimenti radicolari (sottolineatura del redattore, pag. 672 incarto AI).”
Seppur vi sia “solo” un accenno di anterolistesi, la risonanza magnetica cervicale ha comunque evidenziato osteofitosi, protusioni discali a più livelli. Questa modifica è stata del resto già segnalata nel rapporto 25 giugno 2015 del __________, presso l’Ospedale __________, la cui dr.ssa __________ aveva rilevato:
" (…)
Descrive una MRI cervicale del 4.5.2015: refertato a confronto con quello precedente dell'8.7.2011 con modificazioni involutive delle unità disco-somatiche del tratto C3-C7 consistenti in riduzione di spessore discale e consensuale spondilosi/osteofitosi somatomarginale; tali rilievi si assodano a protrusioni disco-osteofitiche posteriori multilivello con impronta a largo raggio sullo spazio subaracnoideo anteriore e riduzione di ampiezza di entrambi i forami neurali in C3-C4 specie di ds., del forame neurale di ds. in C5-C6 e in misura minore di sin. in C4-05. Verosimile minimo accenno ad anterolistesi di C7 su Th1. Iniziali note di spondilosi/osteofitosi somatomarginale anteriore a carico delle restanti unità disco-somatiche esaminate. (…)” (pag. 600 incarto AI)
Inoltre, dalla radiologia riassunta nel rapporto 30 agosto 2016 del dr. __________ si evince una diversa situazione clinica rispetto al 2011. Infatti, dalla radiografia alla colonna lombare ap e laterale del 6 novembre 2014 sono risultate:
" (…)
AIterazioni degenerative multisegmentali con osteocondrosi a livello L1/L2 (disco assottigliato nella misura del 70 %), osteocondrosi erosiva a livello L3/L4, L4/L5 e L5/S1 con disco assottigliato nella misura del 70 % ca. a livello L3/L4 e L4/L5, iniziale spondiloartrosi. Modico atteggiamento scoliotico dorsolombare a convessità destra. (…)” (pag. 683 incarto AI)
In merito alla diminuzione della capacità lavorativa ed ai limiti funzionali, il perito reumatologo ha rilevato:
" (…)
La diminuzione della capacità lavorativa e dovuta alla presenza di alterazioni degenerative multisegmentali avanzate sia a livello cervicale che lombare. La paziente è effettivamente molto limitata in attività pesanti a mediamente pesanti che non sono perlopiù esigibili e in modo definitivo. La paziente è parzialmente limitata in attività medio-pesanti e leggere ed è leggermente limitata in attività leggere e adatte. Per quanto riguarda le limitazioni funzionali, sono limitati tutti i lavori ripetitivi con gli arti superiori particolarmente attorno e sopra l'orizzontale, tutti i movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco come anche posizioni statiche molto prolungate senza la possibilità di sgranchirsi brevemente e tutte le posizioni fortemente inergonomiche. (…)” (pag. 685 incarto AI)
Nella perizia reumatologica del 2011, invece, lo svolgimento di attività leggere era stato ritenuto pieno, con limitazioni funzionali meno incisive di quelle riscontrate dal perito ticinese (“… Für eine körperlich leichte Tätigkeit mit nachfolgend aufgeführten Limiten besteht aus rheumatologischer Sicht eine volle Arbeitsfähigkeit: Heben Boden zu Taillenhöhe maximal/selten 10 4, Heben horizontal maximal/selten 12.5 kg, Heben Taillen-zu Kopfhöhe maximal/selten 5 kg, Arbeit über Schulterhöhe bis 1½ Stunden pro 8-Stunden-Arbeitstag, vorgeneigtes Stehen und vorgeneigtes Sitzen bis 3 Stunden pro 8-Stunden-Arbeitstag. Dies entspricht der unter Punkt 5.1. festgehaltenen Tätigkeit”; pag. 223 incarto AI).
Visto quanto sopra, la situazione clinica dell’assicurata, acclarata nella perizia del SAM, non è sovrapponibile a quella del 2011.
I diversi gradi d’inabilità lavorativa riscontrati nella citata perizia multidisciplinare rispecchiano una modifica delle condizioni cliniche dell’assicurata rispetto alla perizia del 2011 e quindi vanno presi in considerazione.
In conclusione, va conferito valore probatorio pieno alla perizia SAM (cfr. in merito DTF 125 V 352 consid. 3 e DTF 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii)
Tenuto conto di quanto sopra, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché dapprima esamini le possibilità di adottare misure integrative e, se del caso, proceda alla consueta valutazione economica nel senso della definizione del grado d’invalidità.
In esito alle risultanze, l’Ufficio AI si pronuncerà sul diritto ad eventuali prestazioni mediante una nuova decisione, debitamente preavvisata ai sensi dell’art. 57a LAI.
Ne consegue che, annullata la decisione contestata, il ricorso è da accogliere ai sensi dei considerandi.
2.6. Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione 28 giugno 2017 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti