Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.118
Entscheidungsdatum
19.02.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.118

BS/sc

Lugano 19 febbraio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 luglio 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 giugno 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1973, di professione carpentiere, il 27 aprile 2007 ha subìto un infortunio sul lavoro che è stato preso a carico dall’__________, il quale gli ha versato delle indennità giornaliere dal 30 aprile 2007 all’11 aprile 2010, nonché un’indennità per menomazione dell’integrità (cfr. STCA 35.2013.71 del 19 febbraio 2014 e 35.2014.90 del 17 dicembre 2014).

Con decisione 1° febbraio 2016 egli è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 25% dal 1° agosto 2014 (doc. 207 incarto LAINF).

Il 27 agosto 2012 egli è stato vittima di un incidente stradale, ricevendo dalla __________, agente quale assicuratore LAINF, delle indennità giornaliere fino al 31 dicembre 2016, essendo stato ritenuto, dal 1° gennaio 2017, totalmente abile in un’attività adeguata e di un’indennità per menomazione (cfr. decisione 1° settembre 2017 sub inc. 35.2017.118 relativo ad una richiesta d’indennizzo a seguito di una sorveglianza eseguita dal succitato assicuratore, vertenza giudiziaria non conclusa).

1.2. A seguito della domanda di prestazioni AI inoltrata dall’assicurato nel settembre 2007 (doc. AI 4), con due separate decisioni del 5 giugno 2013 (preavvisate il 12 febbraio 2013) l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1° aprile 2008 al 31 gennaio 2009 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) e nuovamente dal 1° ottobre 2012 in avanti.

1.3. Avviata nel settembre 2014 una procedura di revisione, l’amministrazione ha incaricato il SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI) di eseguire una perizia multidisciplinare, il quale con rapporto 23 novembre 2016 ha ritenuto l’assicurato abile al 90% in attività adeguate rispettose delle limitazioni con effetto da metà agosto 2015 (doc. AI 208 incarto AI).

Tenuto conto delle risultanze peritali, dopo aver proceduto alla valutazione economica, con decisione del 19 giugno 2017, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita presentando l’assicurato un grado d’invalidità del 21%. L’amministrazione ha nel contempo tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

1.4. Contro la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso chiedendo il ripristino della rendita intera.

Egli contesta la perizia multidisciplinare, in particolare le conclusioni sulla residua capacità lavorativa in attività adeguate in quanto ritiene che con le limitazioni rilevate in sede peritale non vi è alcuna attività lucrativa esigibile. Inoltre, con riferimento ad un rapporto dello psichiatra curante, formula diverse critiche in merito alla valutazione psichiatrica eseguita nell’ambito della perizia multidisciplinare. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo. Contestualmente chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto il rinvio degli atti per procedere ad una nuova perizia psichiatrica di decorso volta in particolare a definire meglio le limitazioni.

1.6. Chiamato a prendere posizione in merito alla succitata proposta dell’Ufficio AI, con scritto del 17 agosto 2017 l’assicurato si oppone al rinvio, ritenendo non necessaria l’esecuzione di una perizia psichiatrica per riconoscerlo come totalmente inabile al lavoro (VII).

1.7. Il 30 agosto 2017 l’amministrazione ha inoltrato una presa di posizione (VIII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente soppresso, in via di revisione, la rendita intera.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.4. Nella presente fattispecie, nell’ambito della revisione della rendita, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare presso il SAM.

Dal referto datato 23 novembre 2016 (doc. 208 incarto AI) risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) ed ortopedica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti, dopo la consueta anamnesi, hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

(…)

Sindrome d’impingement post-traumatica femoro-acetabolare e ossificazioni eterotopiche sopra il grande trocantere anca sin. con/su:

  • esiti di riduzione chiusa ed osteosintesi femore prossimale sin. con chiodo endomidollare (27.08.2012), cambio vite cefalica (12.11.2013). asportazione del materiale di osteosintesi (03.07.2015);

  • esiti di frattura pertrocanterica femore sin. (27.08.2012).

Incipiente artrosi post-traumatica talo-navicolare e calcaneo-cuboidea piede ds. con/su:

  • esiti di asportazione del materiale di osteosintesi calcagno ds. e artrodesi dell’articolazione sottotalare ds. (23.04.2008) per artrosi post-traumatica;

  • esiti di riduzione aperta ed osteosintesi calcagno ds. (15.05.2007);

  • esiti di trauma da precipitazione con frattura pluriframmentaria intra-articolare del calcagno ds. (27.04.2007).

Periartropatia della spalla ds. con possibile leggera sintomatologia d’impingement con limitata rotazione esterna passiva nonché stato dopo frattura pluriframmentaria della scapola ds. e plessopatia brachiale superiore ds. in stato dopo incidente stradale con politrauma il 27.08.2012.

Grave plessopatia del plesso brachiale superiore ds. con plegia e atrofia completa, definitiva della muscolatura del cingolo omero-scapolare ds. su incidente con la motocicletta il 27.08.2012.

Neuropatia del nervo surale ds. di entità moderata, presumibilmente definitiva, in stato dopo frattura alla caviglia ds. e diversi interventi chirurgici locali.

Disturbo di personalità a note impulsive, tipo Borderline (ICD 10, F 60.31).

Disturbo d’ansia non specificato (ICD 10, F 40.9).

Disturbo dell’umore non specificato (ICD 10, F39).

(…)

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Incipiente coxartrosi degenerativa a ds.

Sindrome cervico-vertebrale con componente cervico-cefale su iniziali alterazioni denegerative soprattutto C5-C6 e C6-C7 e stato dopo frattura del processo trasverso di C6 a ds. consolidato.

Lombalgia a carattere recidivante su alterazioni statiche con scoliosi destro-convessa nella zona toracale e sinistro-convessa lombare, abbassamento del bacino di ca. 1 cm a sin. e minime alterazioni degenerative plurisegmentali.

Nota ipertensione arteriosa in trattamento.

Noto diabete mellito non insulino-dipendente in trattamento con antidiabetici orali.

Sovrappeso con BMI 35 kg/m2.

Tabagismo cronico. (…)” (pagg. 660-661 incarto AI)

Dopo aver proceduto ad un’esaustiva valutazione delle risultanze, i periti hanno concluso per una totale incapacità lavorativa globale nell’originaria attività di carpentiere e del 10% in attività adeguate rispettose delle limitazioni, con decorrenza dal mese di agosto 2015.

In merito alle attività, rispettivamente alle limitazioni, nell’ambito della discussione plenaria i periti hanno riassunto:

" (…)

Il consulente in reumatologia (che ha valutato le patologie interessanti la parte superiore del corpo e la colonna vertebrale) con ripercussione sulla capacità lavorativa descrive una periartropatia della spalla ds. con possibile leggera sintomatologia d’impingement con limitata rotazione esterna passiva nonché stato dopo frattura pluriframmentaria della scapola ds. e plessopatia brachiale superiore ds. in stato dopo incidente stradale con politrauma il 27.8.2012.

L’A. presenta delle limitazioni funzionali importanti per quanto riguardo l’utilizzo del braccio ds. in relazione con la patologia neurologica. Queste limitazioni funzionali sono di pertinenza del perito neurologo. Per quanto riguarda le problematiche di pertinenza reumatologica questo sono secondarie e attualmente non ben esprimibili visto e considerato che il movimento del braccio ds. è particolarmente limitato per la lesione del plesso. L’A. può svolgere delle attività con l’avambraccio e la mano ds. tenendo il braccio contro il corpo. Vi sono delle limitazioni nell’effettuare dei movimenti di flessione-estensione e supinazione-pronazione con l’avambraccio e nell’utilizzare oggetti di un certo peso. Questo per il disequilibrio muscolare e per una tendenza allo sviluppo di un’epicondilopatia radiale e ulnare. Il nostro consulente non ritiene che vi siano limitazioni funzionali per quanto riguarda le patologie a livello della colonna vertebrale e lombare. Per quanto riguarda l’ultima attività professionale svolta di carpentiere e copritetto l’A. è da ritenere come finora inabile al lavoro nella forma completa a partire dall’infortunio 27.04.2007.

Dal punto di vista neurologico il nostro consulente descrive una grave plessopatia del plesso brachiale superiore ds. con plegia ed atrofia completa, definitiva della muscolatura del cingolo omero-scapolare ds. su incidente con la motocicletta il 27.08.2012 ed una neuropatia del nervo surale ds. di entità moderata presumibilmente definitiva in stato dopo frattura alla caviglia ds. e diversi interventi chirurgici locali.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa, dal lato neurologico a causa delle diagnosi neurologiche sopra descritte risulta una incapacità lavorativa completa nel mestieri di carpentiere del 100%. A causa della problematica del plesso brachiale superiore ds., con consecutiva plegia della muscolatura del cingolo omero-scapolare ds., l’A. non può effettuare nessuna attività lavorativa che richiede di dover utilizzare con forza l’arto superiore ds. oppure con dei movimenti prolungati continui anche leggeri. Inoltre a causa della neuropatia del nervo surale ds. che partecipa ai dolori accusati dall’A. a livello della caviglia del piede ds., in misura stimabile circa del 20%, l’A. dal lato neurologico presenta un’incapacità lavorativa del 20% per lavori che richiedono il mantenimento prolungato della stazione eretta o di deambulare.

Dal punto di vista psichiatrico la nostra consulente pone le diagnosi di disturbo di personalità a note impulsive tipo Borderline, disturbo d’ansia non specificato e disturbo dell’umore non specificato. La nostra consulente ritiene che i sintomi dolorosi non assumono le stigmati di un quadro somatoforme da dolore persistente. Lo stato complessivo determina secondo la nostra consulente un’incapacità lavorativa attuale totale per l’attività di carpentiere: i limiti funzionali ed i dolori vengono acuiti da un lavoro così impegnativo e peggiorano l’espressività del disturbo psichiatrico di base (labilità emotiva, oscillazione dell’umore, ansia, impulsività, mancanza di costanza, difetto dell’adattamento, difetto nelle relazioni interpersonali.) (…)” (sottolineature del redattore; pagg. 669-670 incarto AI)

Dopo aver proceduto al raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.3), dal quale è risultato un grado d’invalidità del 21%, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera.

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non ha motivi per non far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, questo per quel che concerne le differenti affezioni somatiche di cui l’assicurato è portatore (per la componente psichiatrica cfr. prossimo considerando), frutto di un’accurata valutazione effettuata, come visto al consid. 2.4, da tre differenti specialisti in reumatologia e riabilitazione, ortopedia e traumatologia e, infine, neurologia.

Né del resto l’assicurato ha prodotto documentazione che metta minimamente in dubbio la fedefacenza dell’accertamento peritale.

Egli sostiene tuttavia che vi siano delle contraddizioni tra le limitazioni sostenute dai singoli periti (cfr. consid. 2.4), rilevando:

" (…)

Tutte considerazioni che sono in contraddizione tra loro, contraddizioni non rilevate dai periti al momento delle loro conclusioni. Di fatto, il quadro generale presenta le seguenti conclusioni.

L’assicurato non può lavorare nè seduto nè camminando (Dr. __________) non può sollevare pesi né eseguire movimenti ripetitivi (Dr. __________), non può eseguire dei movimenti continui seppur leggeri (Dr. __________), non può eseguire delle attività che richiedono fini dettagli o conflittualità (Dr. __________).

In conclusione, il ricorrente può lavorare in attività leggere non ripetitive (Dr. __________), ma senza fini dettagli (Dr. __________), senza camminare nè stare seduto, senza sollevare pesi, inclinarsi o accovacciarsi (Dr. __________). L’attività non deve essere monotona (Dr. __________), ma deve essere nelle capacità intellettuali dell’assicurato (Dr. __________) non deve implicare movimenti prolungati continui anche se leggeri (Dr. __________).

In riassunto e in buona sostanza, l’assicurato sarebbe quindi abile al 90% in un’attività dove non deve camminare nè stare seduto, nè accovacciarsi, inclinarsi oppure sollevare pesi e tanto meno eseguire movimenti monotoni pure leggeri, cioè potrebbe essere abile per lavori di stampo intellettuale. Ahimè questi lavori sono però esclusi dalla Dr.ssa __________. Dunque l’assicurato sarebbe abile al 90% in un’attività ove non deve camminare, stare seduto, accovacciarsi, inclinarsi, sollevare pesi, eseguire movimenti monotoni pure leggeri, attività che non deve poi essere complessa senza essere però ripetitiva e che non implichi conflittualità nè emotività (ciò che sembra escludere p.es. i lavori di telefonista o di controllore).

Vogliamo precisare i Periti e il SMR che tipo di professione corrisponde quindi ai criteri da loro elencati?

L’insieme delle limitazioni poste conclude logicamente ad un’invalidità totale. (…)” (Doc. I pto. 4)

Orbene, va rilevato che le limitazioni fisiche sono state validamente riassunte dal SMR nel rapporto finale 25 novembre 2016:

" (…)

L’A. può svolgere delle attività con l’avambraccio e la mano ds. tenendo il braccio contro il corpo.

Vi sono delle limitazioni nell’effettuare dei movimenti ripetitivi di flessione-estensione e supinazione-pronazione con l’avambraccio e nell’utilizzare oggetti di un certo peso. Questo per il disequilibrio muscolare e per una tendenza allo sviluppo di un’epicondilopatia radiale e ulnare.

Non vi siano limitazioni funzionali per quanto riguarda le patologie a livello della colonna cervicale e lombare.

L’A. non può effettuare nessuna attività lavorativa che richiede di dover utilizzare con forza l’arto superiore ds. oppure con dei movimenti prolungati continui anche leggeri.

Inoltre deve evitare lavori che richiedono il mantenimento prolungato della stazione eretta o di deambulare.

Quindi importante è che si ponga attenzione a non sovraccaricare la muscolatura dell’avambraccio destro anche in attività lavorative in cui l’assicurato possa tenere il braccio contro il corpo e non debba eseguire movimenti di abduzione e elevazione del braccio destro.

L’utilizzo delle mani è libera così come i movimenti all’articolazione del gomito.

Non dovrebbe comunque eseguire movimenti ripetitivi troppo intensivi e non dovrebbe utilizzare l’avambraccio con movimenti ripetitivi contro forza e contro resistenza o alzare e utilizzare degli attrezzi di peso superiori a 1-2 kg. (…)” (pag. 760 incarto AI)

Pertanto, da quanto riportato sopra non si rileva alcuna contraddizione.

Per quel che concerne in generale le attività esigibili, va preliminarmente ricordato l'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

In questo ordine d’idee, l’Alta Corte ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

Va poi rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Ritornando al caso in esame, quali attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche accertate in sede peritale vanno ricordate le varie attività di sorveglianza e di controllo che, con riferimento alla succitata giurisprudenza, non comportano aggravi fisici, non necessitano di movimento degli arti inferiori, consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale. Inoltre queste attività posso essere eseguite tenendo conto delle limitazioni fisiche legate alle articolazioni periferiche rilevate nella perizia.

Sul solco di quanto sopra, nella determinazione del reddito da invalido l’Ufficio AI – a giusta ragione - ha applicato le tabelle statistiche relative ai salari in attività semplici e ripetitive.

2.7. In merito all’affezione extra-somatica, questo TCA condivide la necessità di una perizia psichiatrica di decorso così come proposto dall’Ufficio AI e questo per i motivi che seguono.

Nel rapporto 21 febbraio 2016 la dr.ssa __________, reso nell’ambito della perizia multidisciplinare, in merito alla capacità lavorativa aveva concluso:

" (…)

Pur presentando una storia complessa e un disturbo di personalità, egli ha potuto fino ad un certo punto contare sulla prestanza fisica come elemento di definizione identitaria e di potenza e quindi come mediatore rispetto alle richieste della realtà.

Con la perdita dell’efficienza fisica e con il presentarsi di sintomi dolorosi, la sua fragilità personologica e i limiti indotti dalla stessa, si sono strati maggiormente in una destabilizzazione del funzionamento e maggiore espressività sia degli aspetti di labilità emotiva ed umorale, di mancanza di continuità della motivazione e dell’impegno, di sintomi di ansia che più che a tipo panico come descritti agli atti, assumono aspetti variabili e mal definibili che meglio si associano alla diagnosi di base e al senso di costante incostanza che caratterizza il disturbo di personalità borderline.

La mancanza di una adeguata terapia farmacologica (per quanto notoriamente poco responsivi alla stessa) contribuisce alla fase di destabilizzazione precipitata dall’incidente e dalle sequele algiche e dai limiti funzionali derivati.

Lo stato complessivo determina a mio avviso una IL attuale totale per l’attività di carpentiere (i limiti funzionali e i dolori sono acuiti da un lavoro così impegnativo e peggiorano l’espressività del disturbo psichiatrico di base).

In attività adatta (che non necessita di gestione di fini dettagli, che non sia troppo ripetitiva, in un ambiente con ridotta carica espressiva emotiva e bassa conflittualità) appare abile al 100%.

Il quadro nel complesso appare sovrapponibile a quanto registrato dalla collega __________ nel 10.2009 e dalla collega __________ nel 02.2015.

Quindi al 2014 ad oggi non si registrano rilevanti modifiche del quadro e conseguentemente delle CL riconosciutagli. (…)” (sottolineatura del redattore; pag. 687 incarto AI)

Con scritto 13 marzo 2017 il dr. __________, psichiatra curante, non condividendo la valutazione della perita in merito alla capacità lavorativa in attività adatte, aveva segnatamente evidenziato:

" (…)

Appare evidente come tale quadro clinico non possa limitare l’assicurato esclusivamente nell’attività di carpentiere e anche ammettendo l’esistenza nel libero mercato del lavoro di una attività medico-teorica come quella descritta dal perito, le limitazioni descritte del paziente avrebbero comunque un impatto sulla CL, con una IL in tale attività adeguata allo stato di salute a mio parere stimabile in non meno del 40%, esclusivamente a causa della patologia psichiatrica e conservativamente almeno a partire dal 03.07.2015, data in cui, per citare il perito: “… con la perdita dell’efficienza fisica e con il presentarsi di sintomi dolorosi, la sua fragilità personologica e i limiti indotti della stessa, si sono mostrati maggiormente in una destabilizzazione del funzionamento e maggiore espressività sia degli aspetti di labilità emotiva ed umorale, di mancanza di continuità della motivazione e dell’impegno, di sintomi di ansia che più che a tipo panico come descritti agli atti, assumono aspetti variabili e mal definibili che meglio si associano alla diagnosi di base e al senso costante incostanza che caratterizza il disturbo di personalità borderline”.

Sottolineo come l’assicurato, soltanto parzialmente critico sulla patologia psichiatrica, tenda a minimizzare i suoi limiti dettati da tale patologia, oscurati ai suoi occhi dalle problematiche somatiche. Tali limiti appaiono però evidenti, pertanto il fatto che lui si sia sempre dichiarato disponibile a lavorare o che dichiari di provare a dedicarsi ad attività ricreative per occupare il tempo, andrebbe a mio parere pesato con le evidenze che emergono e la valutazione della CL, a mio parere, dovrebbe conseguentemente essere coerente.

Per quanto concerne la terapia farmacologica afferente alla sfera psichiatrica, si precisa che al paziente è stato possibile far accettare, anche in questo caso in modo incostante e discontinuo, sertralina e pregabalina. Si precisa che trattasi di un utilizzo dei farmaci volto al tentativo di controllare la sintomatologia e di migliorare la qualità di vita del paziente, in quanto ad oggi non esiste una terapia farmacologica di efficacia scientificamente provata nel trattamento del disturbo di personalità in oggetto, che possa cambiare la prognosi valetudinaria significativamente. (…)” (pag. 787 incarto AI)

Esaminato il succitato scritto, con complemento peritale dell’11 aprile 2017 la perita aveva rilevato:

" (…)

Nella relazione datata 13.03.2017 del Dr med __________, il collega riferisce di aver avuto colloqui incostanti con l'A nel corso degli ultimi due anni e di essere riuscito a motivare l'A solo ad una blanda farmacoterapia.

Da tecnico qual è egli trova adeguata la valutazione clinica e la decisione di riconoscere una IL del 100% per l'attività di carpentiere.

Non condivide e lo spiega, la valutazione che trova l'A capace al 100% in attività adeguate per come dal SAM descritte, poiché ritiene che proprio la patologia borderline con le stigmate di incostanza, labilità, difetto di tolleranza alle regole, ecc. lo renda impraticabile almeno per il 40%.

Ritengo che l'A possa essere aiutato con un'adeguata terapia farmacologica a migliorare la sua tenuta e performance.

Una corretta farmacoterapia che non curi il disturbo strutturale della personalità ma almeno contenga le sua espressività proprio e soprattutto per gli aspetti di instabilità e tensione che producono poi a cascata il resto della disfunzionalità.

Pur comprendendo i tentativi di motivare il dato proposto del collega, ritengo che in assenza di una psicopatologia maggiore in atto il solo IL non possa motivare elevate percentuali di IL o forse nessuna di fatto.

Soprattutto ritengo si debba motivare ed esigere dall'A l'adesione ad un programma di cura e trattamento farmacologico e non solo riconoscergli un limite.

Il limite c'è ma l'A non sembra motivato a superarlo.

Credo che si possa proporre un programma di rientro propedeutico con assunzione di farmacoterapia e colloqui regolari di psicoterapia e verificare ad un anno l'andamento del quadro.

Se si concluderà che l'A ha fatto tutto ciò che era esigibile e in suo potere per cambiare lo stato dei fatti, si potrà eventualmente rivalutare e ridefinire i limiti funzionali.

Altrimenti si rischia di concentrarsi sugli effetti senza avere l'impressione di dover anche curare e non solo constatare.

CR) detto, ritengo che se l'A si produrrà in un lavoro di psicoterapia adeguatamente orientata per la gestione del DP di cui è affetto (di cui la letteratura ha descrizioni edotte e utili) e di una adeguata farmacoterapia che controllo gli aspetti comportamentali noti con un modulatore, un AD più adatto alla gestione degli aspetti reattivi (es. Fluvoxamina Maleato) ed eventualmente un neurolettico di nuova generazione, si potrà rivalutare il tutto e se persiste una disfunzionalità si potrà calcolarla come conseguenza non già della mancata cura ma di un'eccedenza di disturbo poco rispondente alle corrette cure intraprese.

Consiglio monitoraggio dei tassi ematici dei farmaci assunti; una psicoterapia a cadenza non meno che quindicinale e un riallineamento progressivo al lavoro in attività adatta per come descritto. Senza il rispetto di questo procedere che era da me già stato indicato nella mia perizia del 02.2016 è poco probabile qualsiasi CL in questo soggetto e non solo il 60% proposto.” (sottolineatura del redattore; pagg. 800-801 incarto AI)

Con annotazioni 24 aprile 2017 il dr. __________ del SMR, preso atto delle succitate precisazioni della perita, aveva confermato il rapporto 25 novembre 2016 del SMR, che a sua volta aveva fatto propria la perizia SAM (doc. 222 incarto AI) e quindi anche la valutazione peritale extra-somatica. Di conseguenza con la decisione contestata l’assicurato è stato ritenuto abile al 90% in attività adeguate (cfr. consid. 2.4).

Ora, in sede ricorsuale l’assicurato ha riproposto sia il succitato scritto 13 marzo 2017 dello psichiatra curante sia la suddetta presa di posizione datata 11 aprile 20177 della perita. Con annotazioni 26 luglio 2107 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia al SMR, ha al riguardo evidenziato:

" In effetti la Dr.ssa __________ appare condividere quanto esposto dal Dr. __________, con rapporto del 13.03.2017, per quanto concerne le limitazioni in attività adatta.

Si dovrà dunque procedere mediante una perizia psichiatrica di decorso al fine di verificare l’andamento del quadro clinico e determinare con precisione l’evoluzione dell’incapacità lavorativa del Signor RI 1 nel corso del tempo.” (Doc. V/1)

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nelle osservazioni 17 agosto 2017, dal complemento peritale 11 aprile 2017 non si può concludere che la perita, seppur aderendo almeno in parte alla presa di posizione 13 marzo 2017 dello psichiatra curante, abbia concluso, nemmeno implicitamente, per una totale inabilità lavorativa in attività adeguate. Essa ha solo evidenziato che, nell’ipotesi in cui la “psicopatologia maggiore” e la terapia farmacologica proposte non possano essere messe in atto, “è poco probabile qualsiasi CL in questo soggetto e non solo il 60% proposto (dallo psichiatra curante; ndr). “

Inoltre, nemmeno lo psichiatra curante ha fissato una precisa inabilità lavorativa, stimata in un “non meno di 40%”.

Per questi motivi, una nuova perizia va espletata nel senso di quanto indicato dallo psichiatra del SMR.

Quanto alle critiche d’imparzialità mosse dal ricorrente nei confronti della perita (cfr. “replica” 17 agosto 2017), rettamente nelle osservazioni 30 agosto 2017 l’Ufficio AI ha ritenuto “tale censura prematura allo stadio attuale della vertenza. In effetti, il Signor RI 1 potrà semmai contestare il perito designato dall’amministrazione al momento in cui verrà assegnato il nuovo mandato”.

Quanto al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Visto quanto procede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda all’allestimento di una perizia psichiatrica conformemente ai considerandi. In esito alle risultanze peritali, le quali andranno valutate globalmente insieme alle patologie somatiche (cfr. in argomento: STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15), l’Ufficio AI si pronuncerà nuovamente se confermare o meno la rendita intera.

Ne consegue che in tale senso il ricorso è accolto.

2.8. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione 19 giugno 2017 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita.

  1. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

9

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 69 LAI

LPGA

  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 21 LPGA
  • art. 61 LPGA

OAI

  • art. 77 OAI
  • art. 88bis OAI

Gerichtsentscheide

33