Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.114
Entscheidungsdatum
18.08.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.114

rg/gm

Lugano 18 agosto 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 luglio 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 giugno 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 12 giugno 2017 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a una mezza rendita (grado d’invalidità del 52%) dal 1. marzo 2015 al 31 maggio 2016 (doc. A);

  • contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinata da RA 1. Istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio ed allegando nuova documentazione (doc. A/3-8) l’insorgente contesta la valutazione dell’incapacità lavorativa medico-teorica operata dall’amministrazione, le conclusioni del consulente in integrazione professionale nonché la quantificazione del reddito da invalido e postula l’attribuzione in via principale di una rendita intera da marzo 2015, in subordine di una mezza rendita da marzo 2015 a fine maggio 2016 ed in seguito di un quarto di rendita, con anche in tutti i casi il ricalcolo del quantum delle prestazioni da parte della Cassa __________;

  • con la risposta di causa l’Ufficio AI – sulla base del parere del medico SMR nel frattempo interpellato, il quale rispondendo ad alcune domande sottopostegli dal giurista AI in merito al-l’opportunità di effettuare ulteriori accertamenti di natura medica (cfr. VI/2) ha dichiarato che “presa visone del dossier, è opportuno procedere con un’aggiornata valutazione peritale pluridisciplinare (reumatologica, psichiatrica, cardiovascolare, pneumologica). È opportuno che i periti si esprimano congiuntamente anche su eventuali limitazioni alla guida professionale come tassista” (cfr. VI/1) – postula la retrocessione degli atti per l’espletamento dei necessari accertamenti medici e, per quanto attiene all’aspetto economico, per sottoporre altresì le obiezioni sollevate nel gravame al consulente in integrazione professionale nonché per sottoporre le censure ricorsuali concernenti il calcolo della rendita alla Cassa __________;

  • con scritto 8 agosto 2017 la patrocinatrice dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione chie-dendo l’assegnazione di ripetibili;

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

  • secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264);

  • per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (fra le tante cfr. DTF 131 V 164, 131 V 120). Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);

  • nel caso concreto, alla luce della refertazione medica specialistica agli atti AI e di quella prodotta col gravame (doc. A/7), richiamate altresì le già menzionate considerazioni esposte dal giurista AI nelle sue annotazioni del 18 luglio 2017 (cfr. VI/2), vi è effettivamente da ritenere che la fattispecie necessiti di essere ulteriormente indagata – come indicato dal SMR nelle surriferite sue annotazioni del 19 luglio 2017 (cfr. VI/1) – tramite perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica, cardiovascolare e pneumologica) con nuovo esame pure degli aspetti professionali ed economici alla luce anche della documentazione prodotta in sede ricorsuale (doc. A/3-6);

  • in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011. 115 del 27 ottobre 2011);

  • nel caso concreto si giustifica il rinvio degli atti all’amministra-zione, affinché, al fine di colmare le lacune istruttorie, proceda come detto ad una valutazione medica pluridisciplinare nonché ad un’ulteriore valutazione dal profilo professionale ed e-conomico, rendendo in seguito una nuova decisione impugnabile;

  • secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

  • visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;

  • il ricorrente, patrocinato in causa, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800.--, ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata col gravame;

per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é accolto.

§ La decisione del 12 giugno 2017 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 1800.-- per ripetibili (IVA Inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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