Raccomandata
Incarto n. 32.2017.11
FC
Lugano 16 agosto 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° dicembre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel mese di agosto 2008 RI 1, nato nel 1961, già attivo come addetto alle pulizie e operaio, ha inoltrato una prima domanda di prestazioni (doc. AI 50/1-6), che è stata evasa mediante una decisione del 22 aprile 2010 con la quale l’amministrazione gli ha concesso un quarto di rendita limitata nel tempo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010 (doc. AI 38 e 41).
Una nuova domanda di prestazioni, del 16 novembre 2015, è stata evasa dall’Ufficio AI mediante una decisione di non entrata in materia dell’11 febbraio 2016.
L’assicurato ha presentato un’ulteriore domanda di prestazioni in data 23 settembre 2016. L’Ufficio AI, dopo aver invitato l’assicurato, tramite il suo legale avv. RA 1, a produrre la preannunciata documentazione medica entro il 30 novembre 2016, mediante decisione del 1° dicembre 2016, preceduta da un progetto del 28 settembre 2016, non è entrato nel merito della domanda, non avendo l’interessato dimostrato una rilevante modifica delle circostanze oggettive (doc. AI 63).
1.2. Contro la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dal suo legale, ha interposto il presente ricorso, con il quale postula l’annullamento della decisione contestata, l’esecuzione di una perizia medica e quindi la concessione di una rendita di almeno un quarto.
Produce documentazione già agli atti oltre a rapporti del dr. __________ dell’8 novembre e del 21 dicembre 2016, e un referto radiologico dell’Ospedale di __________ dell’11 gennaio 2017 (doc. I e allegati).
1.3. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, rilevando che la documentazione medica prodotta con il gravame è tardiva e che al riguardo il medico SMR dr. __________, nell’annota-zione del 2 febbraio 2017, ha comunque concluso che “(…) dalla documentazione non risulta una patologia invalidante. Non risulta certificata una IL prolungata. Il rapporto del 21 dicembre 2016 non evidenzia un’evoluzione negativa. (…)” (IV).
1.4. Con scritti del 20 febbraio e 20 marzo 2017 l’assicurato, assistito dal suo legale, ha prodotto ulteriori atti medici (doc. VI e VIII) sui quali l’amministrazione, dopo aver interpellato il medico SMR, si è espressa con osservazioni 27 marzo 2017 nel senso che “la documentazione di ordine medico versata agli atti non è idonea ad inficiare le risultanze di cui alla decisione impugnata” (doc. X).
1.5. L’assicurato, sempre tramite il suo rappresentante, ha nuovamente prodotto documentazione in data 4 e 13 luglio e 3 agosto 2017 in relazione ad un ricovero ospedaliero a causa di un infarto patito il 29 giugno 2017 (doc. XII, XIII, XV). La documentazione è stata trasmessa all’Ufficio AI.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni pre-sentata dall’assicurato il 23 settembre 2016.
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
Il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5).
Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche do-po l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la pro-va della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; STF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011, STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 tutte con riferimenti). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. Nel caso in esame, con decisione del 22 aprile 2010 l’amministrazione ha attribuito al ricorrente un quarto di rendita limitata nel tempo dal 1 febbraio 2009 al 31 gennaio 2010 (doc. AI 38 e 41). La decisione – cresciuta incontestata in giudicato – è stata presa sulla base di un rapporto della dr.ssa __________ e del dr. __________ del SMR del 5 ottobre 2009 che, poste le diagnosi invalidanti di “Sindrome del nervo ulnare di sinistra, lombalgia e dorsalgia cronica su alterazioni degenerative multisegmentali, gonalgia maggiore a destra rispetto a sinistra in gonartrosi di grado moderato”, aveva concluso che l’assicurato andava considerato inabile in ogni attività in misura completa dal 17 gennaio al 31 luglio 2008 e del 50% dal 1 agosto al 4 ottobre 2009; successivamente egli andava reputato inabile al 30% nella sua attività di operaio (capacità lavorativa sull’arco di una giornata intera con riduzione del rendimento del 30%), mentre che in un’attività leggera adeguata l’abilità era da considerare nuovamente piena (doc. AI 29). Interpellato il consulente professionale, che ha stabilito per il periodo dal gennaio al 4 ottobre 2009 un conseguente grado di invalidità del 42%, l’amministrazione ha riconosciuto un quarto di rendita limitatamente al periodo dal 1 gennaio 2009 (versata tuttavia solo dal 1 febbraio 2009 essendo la domanda tardiva) al 31 gennaio 2010 (ossia trascorsi 3 mesi dal miglioramento dello stato di salute) (doc. AI 34).
Sulla nuova domanda di prestazioni del 16 novembre 2015 l’amministrazione non è entrata nel merito, non essendo stata comprovata una modifica della situazione (cfr. la decisione di non entrata in materia dell’11 febbraio 2016; doc. AI 57).
L’assicurato ha presentato un’ulteriore domanda di prestazioni in data 23 settembre 2016, limitandosi, per quanto riguarda il danno alla salute, a rimandare alla documentazione “già in vostro possesso” (doc. AI 62). Nell’ambito delle osservazioni al progetto di decisione del 28 settembre 2016, con cui l’amministrazione statuiva la non entrata in materia, l’assi-curato, tramite il suo legale, aveva inizialmente preannunciato l’invio di documentazione medica, che tuttavia, malgrado l’assegnazione di un ulteriore termine scadente il 30 novembre 2016, non è pervenuta (doc. AI 66). Di conseguenza, con l’atto contestato del 1° dicembre 2016 l’Ufficio AI ha confermato la non entrata in materia in assenza di atti medici oggettivanti un peggioramento dello stato di salute con patologie invalidanti.
Nelle more della presente procedura ricorsuale l’assicurato, tramite il suo legale, ha prodotto documentazione medica già presentata in occasione della domanda di prestazioni del 16 novembre 2015 - rapporto del Servizio di oftalmologia dell’Ospedale __________ di __________ del 25 settembre 2013 e convocazioni allegate, lettera di dimissione dell’11 gennaio 2014 dell’Ospedale di __________, certificato del dr. __________ del 12 luglio 2012 e referto di un’elettroneurografia esperita il 7 febbraio 2008 – e sulla quale (unitamente ad altri atti) l’amministrazione aveva statuito mediante la decisione di non entrata in materia dell’11 febbraio 2016, cresciuta incontestata in giudicato.
Ha prodotto anche nuova documentazione e meglio un referto 16 marzo 2016 relativo ad una visita eseguita il 23 febbraio 2016 presso la Clinica oftalmologica di __________, un rapporto operatorio relativo ad un intervento oftalmologico di revitrectomia eseguito l’8 giugno 2016 a __________, un referto relativo al controllo postoperatorio sempre a __________ il 12 luglio 2016 (che ha evidenziato il successo dell’intervento e un chiaro miglioramento della situazione oftalmologica), un rapporto della dr.ssa __________ dell’8 novembre 2016 che riassume la precedentemente documentazione relativa ai trattamenti e interventi subiti a __________ e __________ (attestante un Visus >0. 8 bilaterale, “la presenza di corroidosi miopica e corpi mobili a livello OD, Stato dopo revitrectomia il 8. 6.201 6 a __________”) ma che non certifica alcuna inabilità lavorativa, un ulteriore attestato della dr.ssa __________ del 21 dicembre 2016 (certificante un visus bilaterale migliorato di < 0. 9) e infine un referto radiologico dell’11 gennaio 2017 relativo ad un’ecografia delle parti molli bilaterale (attestante “ispessimento focale del nervo ulnare sinistro nel suo decorso all’altezza dell’epicondilo omerale mediale e nel tunnel cubitale al terzo prossimale, senza identificare una chiara causa compressiva sul nervo stesso. Non segni di lussazione del nervo ulnare bilateralmente nelle manovre dinamiche”). In corso di causa l’assicurato ha ulteriormente prodotto documentazione fotografica, una lettera del dr. __________ (gastroenterologo) indirizzata al curante dell’assicurato - concernente una gastroscopia eseguita il 24 febbraio 2017 che ha evidenziato una gastrite microscopica e la malattia da reflusso già nota (doc. BB) - e infine un rapporto del 13 marzo 2017 del dr. __________, chirurgo della mano, in relazione al noto problema lamentato al polso (doc. CC).
In merito alla documentazione prodotta il dr. __________ del SMR nella sua Annotazione del 27 marzo 2017, ha affermato :
" (…)
Valutazione SMR 2.2.2017:
dalla documentazione non risulta una patologia invalidante. Non risulta certificata una IL prolungata.
Ulteriore documentazione presentata:
Rapporto dr. __________ del 13.3.2017:
Problematica: nota sindrome ulnare a sinistra
Si discute ev. intervento (come già proposto nel 2008)
Non entro in merito a delle immagini relativa ad una gastroscopie essendo queste prive di ogni rilevanza medico-clinica.
In conclusione: assenza di nuovi elementi, ricordo che la problematica del nervo ulnare era già presente in occasione della precedente decisione. (doc. X1).
L’assicurato ha infine ancora prodotto un attestato di degenza presso il __________ dal 29 giugno 2017 per l’insorgenza di una “sindrome coronarica acuta tipo STEMI inferiore su malattia coronarica bivasale” (doc. XII/1), una lettera di trasferimento dei sanitari del __________ all’Ospedale di __________ del 6 luglio 2017 (doc. DD) e la lettera d’uscita dell’Ospedale di __________ riferente della degenza dell’assicurato protrattasi dal 5 al 14 luglio 2017 per la cura dell’infarto patito il 29 giugno 2017 (doc. XV).
:
2.6. Nel caso in esame all’assunto dell’amministrazione secondo cui la modifica delle sue condizioni di salute non è stata resa verosimile nell’ambito della procedura amministrativa, quindi prima dell’emanazione del querelato provvedimento, deve essere prestata adesione.
In effetti va rilevato che in fase amministrativa l’assicurato ha presentato la sua nuova domanda di prestazioni senza allegare alcuna documentazione (doc. AI 62). Nemmeno in seguito, malgrado la richiesta in tal senso dell’Ufficio AI (cfr. scritto 7 novembre 2016, doc. AI 66), egli ha provveduto a far pervenire atti medici idonei a comprovare la sua situazione e in particolare la modifica delle sue condizioni, nel senso di un peggioramento rispetto alla situazione accertata nell’ambito della procedura sfociata nella decisione del 22 aprile 2010 rispettivamente del 11 febbraio 2016. Nemmeno successivamente al progetto di decisione di non entrata nel merito del 28 settembre 2016 l’assicurato, da quel momento oltretutto patrocinato dal suo legale (doc. AI 65), ha fatto pervenire certificazioni mediche.
Solo dopo l’emanazione della decisione impugnata, e quindi tardivamente, l’assicurato ha prodotto atti medici.
Ora, secondo la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in considerazione in quanto tardive.
Infatti, con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).
Nel caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda, respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né nel termine assegnatogli dall’ammi-nistrazione, cosicché non era stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.
Mediante la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del 15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva accolto un ri-corso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tri-bunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
Nella fattispecie, la documentazione prodotta dall’assicurato con il ricorso e con gli scritti 20 febbraio e 20 marzo 2017 e, quindi, tardivamente, non può quindi modificare l’esito della presente vertenza. In proposito va in ogni modo detto che la stessa non sembrerebbe comunque idonea a comprovare una patologia invalidante o un’inabilità lavorativa; né del resto la stessa lascia trasparire una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame materiale dei diritti del richiedente avvenuto nell’ambito delle precedenti decisioni, come con pertinenza affermato il 27 marzo 2017 dal SMR dopo esame della documentazione prodotta (cfr. doc. X/1).
Per quanto d’altro canto riguarda la documentazione prodotta con gli scritti 4 e 13 luglio 2017 e 3 agosto 2017 - che riferisce di un infarto patito dal ricorrente in data 29 giugno 2017 - va detto che in ogni modo il denunciato peggioramento costituito dall’insorgenza della patologia cardiaca configura una circostanza senza ripercussioni sull’esito dell’odierno giudizio che, come anticipato (cfr. consid. 2.3), si deve limitare a valutare la fondatezza del provvedimento di non entrata nel merito del 1. dicembre 2016 (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
In conclusione non avendo l’assicurato reso validamente verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione della decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con quest’ultima merita conferma.
Alla luce della documentazione prodotta che riferisce dell’insorgenza della nuova problematica cardiologica questo TCA ritiene comunque indicato inviare gli atti all’Ufficio AI affinché esamini tali certificazioni (segnatamente i doc. XII/1, DD, XV/1 e in particolare i rapporti 6 luglio 2017 del __________ e 14 luglio 2017 dell’Ospedale di __________) alla stregua di una nuova domanda di prestazioni e valuti l’eventuale entrata in materia rispettivamente, nell’affermativa, esperiti i necessari accertamenti, renda un provvedimento in merito al diritto dell’assicurato a prestazioni AI.
2.7. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze conformemente ai considerandi.
Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti