Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.107
Entscheidungsdatum
30.01.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.107

BS/sc

Lugano 30 gennaio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2017 di

RI 1

contro

la decisione del 29 maggio 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1979, da ultimo attivo quale cuoco, con decisione dell’8 giugno 2005 è stato posto al beneficio da parte dell’Ufficio AI di un quarto di rendita dal 1° dicembre 2004, aumentata ad intera dal 1° marzo 2005 in avanti (doc. 64 incarto AI).

La rendita intera è stata confermata con comunicazioni del 9 marzo 2006 (doc. 73 incarto AI) e dell’8 febbraio 2010 (doc. 84 incarto AI).

Nell’ambito di una procedura di revisione della rendita, avviata nel gennaio 2013, l’assicurato, dopo aver beneficiato di misure professionali ai sensi dell’art. 8a LAI (introdotte con la 6a revisione della LAI), è stato reintegrato a tempo pieno quale assistente tecnico presso la ditta __________ (cfr. in tal senso il contratto di lavoro del 21 giugno 2013, doc. 111 incarto AI), ciò che ha permesso all’amministrazione di erogare un assegno d’introduzione al lavoro ex art. 18b LAI (doc. 113 incarto AI).

Dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, con decisione 2 ottobre 2013, preavvisata il 23 agosto 2013, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita presentando l’assicurato un grado d’invalidità dell’11% (doc. 124 incarto AI).

1.2. Siccome dal marzo 2015 il suo stato di salute è peggiorato con conseguente inabilità lavorativa del 50% della durata di oltre 30 giorni, l’assicurato – mediante decisione del novembre 2015 (preavvisata il 6 agosto 2015) – è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° aprile 2015 a titolo di prestazione transitoria ai sensi degli art. 32 e 34 LAI, con l’avvertenza dell’avvio d’ufficio di un riesame della rendita (doc. 168 incarto AI; per le motivazioni cfr. doc. 165 incarto AI).

Eseguiti i necessari accertamenti medici, tra cui una perizia neurologica (13 novembre 2015) del dr. __________, una perizia reumatologica (24 marzo 2016) del dr. __________ ed una psichiatrica (23 marzo 2016) a cura del CPAS (Centro peritale per le assicurazioni sociali), ritenuto l’assicurato abile al 50% in abituali attività ed in attività adeguate alle limitazioni funzionali, dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, con decisione 29 maggio 2017, preavvisata il 28 marzo 2017, l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera ad un quarto a decorrere dal 1° luglio 2017. Contestualmente l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

1.3. Con “ricorso cautelativo” l’assicurato ha chiesto il ripristino della rendita intera in attesa dei risultati relativi ad esami medici ai quali si dovrà sottoporre a seguito di un asserito peggioramento. L’insorgente ha anche chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese di procedura.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la valutazione medico ed economica, ha chiesto la reiezione del ricorso facendo presente che sottoporrà al proprio servizio medico i risultati dei preannunciati nuovi accertamenti medici.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera ad un quarto.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.5. Nella presente fattispecie, l’assicurato è stato sottoposto a tre perizie specialistiche.

Con rapporto 13 novembre 2015 il dr. __________, specialista in reumatologia, non ha riscontrato alcuna patologia dal punto di vista neurologico ritenendo l’assicurato pienamente abile in qualsiasi attività, individuando eventuali limitazioni d’ordine reumatologico (doc. 169 incarto AI).

Dal punto di vista reumatologico l’assicurato è stato esaminato dal dr. __________. Diagnosticata una sindrome da dolore cronico in paziente con lombovertebrale-lombospondilogenea (con/su stato dopo spintomia e recessotomia bilaterale e PLIF L2/L3 stato dopo AMO parziale), nel rapporto 24 marzo 2016 egli ha valutato come segue la capacità lavorativa residua:

" (…)

Nella sua attività principale quale consulente informatico, in seguito ai limiti funzionali e di carico citati nell’allegato, con il ritmo di lavoro della sua attività precedente, giudico il paziente inabile al lavoro al 50% a partire dal maggio 2015.

Della capacità funzionale e del carico basata naturalmente sulla nostra valutazione odierna, una volta che i dolori miglioreranno potrebbe diventare meno restrittiva.

Alle attuali condizioni di salute e alle risorse dell’assicurato qualsiasi lavoro, a condizione che gli possa consentire di eseguire la maggiore parte delle mansioni in posizione assisa, lasciando il sollevamento di carichi (capacità ridotta 11 kg) ed evitando l’ante-flessione e la rotazione del tronco, e ridurre il carico il più possibile sulla zona lombare, giudico un rendimento del 50% nell’arco di una giornata di 8 ore a partire dal maggio 2015. Questa valutazione tiene unicamente conto delle patologie di competenza reumatologica. (…)” (pag. 441-442 incarto AI)

L’assicurato è stato infine peritato dal CPAS. Nel rapporto 23 marzo 2016 la dr.ssa __________ non ha riscontrato alcuna incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico (doc. 181 incarto AI).

Dopo discussione collegiale con rapporto 24 marzo 2016 il perito reumatologico e quello psichiatrico hanno concluso per un’inabilità del 50% dal maggio 2015 (pag. 457 incarto AI).

Le risultanze peritali sono state confermate dal SMR con rapporto finale del 15 aprile 2016 (doc. 183 incarto AI).

Con osservazioni al progetto di decisione del 28 marzo 2017 l’assicurato ha prodotto il rapporto 18 maggio 2017 della dr.ssa __________ del __________ presso l’Ospedale __________ di __________ in cui si fa presente che in data 4 luglio 2017 verrà eseguita una risonanza magnetica lombare per approfondire l’eventuale peggioramento della sintomatologia a livello dorso-lombare (doc. 201 incarto AI). Tale atto è stato valutato dal SMR il quale con annotazioni 23 maggio 2017 ha ritenuto che l’esame neurologico eseguito non evidenzia alcun deficit e che la mobilità della colonna rientra nel limite della norma, facendo presente che la situazione medica verrà rivalutata qualora si presentassero nuovi elementi clinici (doc. 203 incarto AI).

Con il presente ricorso l’assicurato non contesta la succitata valutazione medico-teorica, frutto di tre complete e convincenti perizie prive di contraddizioni, alle quali va riconosciuto valore probatorio pieno ai sensi della giurisprudenza. A tal riguardo va ricordato che in merito alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Con il presente ricorso l’assicurato ricorda che il 4 luglio 2017 verrà sottoposto ad una nuova risonanza magnetica, facendo presente che invierà i risultati della stessa. Pendente lite non ha tuttavia inviato quanto preannunciato.

Se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora, tenuto conto del tempo trascorso dal ricorso e considerato il fatto che fosse lecito attendersi che i documenti medici preannunciati venissero prodotti “entro un termine ragionevole”, questa Corte deve concludere che l'insorgente ha rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la STCA 35.2009.86 del 10 dicembre 2009).

Ritenuto che la documentazione agli atti non permette di discostarsi dalle risultanze peritali, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che da marzo 2015 l’assicurato è da considerare abile al 50% nell’abituale attività ed in attività adeguate alle limitazioni fisiche.

2.6. Per quel che concerne la definizione del grado d’invalidità, rimasto incontestato, questo TCA non può che rinviare a quanto correttamente rilevato nella decisione contestata:

" (…)

Reddito da valido:

Aggiorniamo statisticamente il reddito da valido che abbiamo preso nella precedente decisione, siccome l’ex datore di lavoro ha cambiato gerenza e non ci possono più dare informazioni, reddito del 2012 (Fr. 55'351.-) aggiornato al 2015 = Fr. 56'400.-.

Reddito da invalido – tabelle RSS:

A seguito della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale Federale delle assicurazioni è stata stabilita l’inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito a invalido vada d’ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall’Ufficio federale di Statistica lei nel 2015 avrebbe potuto realizzare un salario mensile di Fr. 5'351.30 (attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a Fr. 66'944.65 per l’intero anno).

Considerando un’attività al 50% ed effettuando una riduzione totale del 55 per attività leggere e per altri fattori di riduzione, ne deriva un reddito da invalido di Fr. 31'798.85.

Grado di invalidità:

(56'400 – 31'798.85) x 100 = 44%

56’400

Lei presenta quindi una capacità di guadagno residua del 36% ed un grado d’invalidità del 44%.

Pur avendo un grado d’invalidità superiore al 20%, considerato gli accertamenti e i riallenamenti già effettuati in precedenza, non si ritiene opportuno mettere in atto ulteriori provvedimenti di ordine professionale. (…)” (pag. 473 incarto AI)

Di conseguenza l’Ufficio AI ha validamente ridotto la corrente rendita da intera ad un quarto, a decorrere dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), ossia dal 1° agosto 2017.

Confermata quindi la decisione contestata, il ricorso è da respingere.

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

L’assicurato ha chiesto l’esonero dal pagamento di tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assisten-za giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinato in causa.

Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come visto, la valutazione medico-teorica appariva chiara e concludente e l’insorgente non ha addotto alcun valido elemento atto a contraddire o a metterla in dubbio e tantomeno ha prodotto la preannunciata documentazione medica.

L’istanza di cui sopra va di conseguenza respinta, motivo per cui all’insorgente sono accollate spese e tasse di giustizia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda di esonero dal pagamento delle spese e tasse di giustizia è respinta.

  3. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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Gesetze

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  • DTF 133 V 10801.01.2006 · 8.142 Zitate
  • DTF 130 V 349
  • DTF 130 V 351
  • DTF 129 V 22201.01.2003 · 5.580 Zitate
  • DTF 126 V 360
  • DTF 125 II 275
  • DTF 125 V 195
  • DTF 125 V 202
  • DTF 125 V 352
  • DTF 125 V 369
  • DTF 123 V 233
  • DTF 122 V 158
  • DTF 117 V 264
  • DTF 112 V 372
  • 8C_45/201026.03.2010 · 44 Zitate
  • 8C_535/200725.04.2008 · 1.588 Zitate
  • 8C_855/201011.07.2011 · 1.882 Zitate
  • 9C_211/201018.02.2011 · 2.503 Zitate
  • 9C_699/201431.08.2015 · 1.347 Zitate
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  • I 600/01