Raccomandata
Incarto n. 32.2017.106
rg/sc
Lugano 30 gennaio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2017 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 giugno 2017 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Con progetto di decisione del 31 gennaio 2013, confermato con decisione formale del 12 marzo 2013, l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nell’agosto 2012 (doc. AI 28, 29).
1.2 Con scritto 5 novembre 2013 la __________, precisando che stava valutando la propria responsabilità assicurativa per disturbi al piede lamentati dalla signora RI 1, ha chiesto all’Ufficio AI la trasmissione degli atti (doc. AI 33).
Il 14 novembre 2013, a nome dell’assicurata l’avv. RA 1, allegando il verbale relativo al colloquio della sua assistita con il consulente infortuni __________ del 13 novembre 2013, ha segnalato all’Ufficio AI che ”… recentemente la spettabile __________ ha messo in evidenza un “pasticcio” procedurale ed in particolare nella misura in cui per il pregiudizio allo stato di salute già segnalato a suo tempo in realtà per un disguido nulla è più stato intrapreso (cfr. doc. allegato). In considerazione di ciò, cortesemente vi chiedo di voler riaprire una vostra procedura e nel contempo cortesemente vi chiedo anche di volermi trasmettere copia della documentazione componente il vostro incarto completo e meglio sino alla vostra ultima decisione di chiusura” (doc. AI 35).
1.3 Il 4 marzo 2014 l’avv. RA 1 ha informato l’Ufficio AI di una visita dell’assicurata presso la __________, allegando il relativo rapporto datato 12 febbraio 2017 (doc. AI 36).
1.4 Su richiesta del 6 marzo 2014 dell’Ufficio AI, il 18 marzo 2014 la __________ ha trasmesso all’amministrazione gli atti aggiornati (dopo il 16 ottobre 2012) concernenti l’assicurata (doc. AI 37, 38).
1.5 Presentando, su richiesta dell’Ufficio AI, il formulario compilato concernente la domanda di prestazioni AI, con lettera 1. aprile 2014 il rappresentante dell’assicurata ha in particolare precisato che “… La domanda di AI va quindi tesa come una domanda di revisione e ciò considerato come a suo tempo l’amministrazione non aveva debitamente tenuto in considerazione gli aspetti infortunistici e meglio tutto l’incarto __________. Quest’ultimo incarto va richiamato ai vostri atti in tutti i casi e meglio anche nel caso di una nuova domanda” (doc. AI 41).
1.6 Nel corso dell’istruttoria avviata dall’amministrazione (doc. AI 42 e segg.), con scritto 16 luglio 2014 il rappresentante dell’assicu-rata, dopo aver in particolare evidenziato come parallelamente alla nuova domanda di prestazioni AI vi sia pure da considerare la richiesta di revisione volta alla modifica della precedente decisione, ha formulato istanza di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa (doc. AI 59).
Esperiti ulteriori accertamenti di natura medica ed amministrativa (doc. AI 62-92) e ricevute diverse comunicazioni e della documentazione da parte del patrocinatore dell’assicurata (doc. 63, 66, 67, 72, 75, 87, 91), con progetto di decisione del 25 novembre 2016 (AI 93) l’Ufficio AI ha prospettato il diniego di prestazioni adducendo:
" (…)
Con decisione 12.03.2013 era stata respinta la precedente richiesta di prestazioni in quanto l’incapacità lavorativa così riconosciuta:
100% dal 15.05.2011
50% dal 04.07.2011
0% dal 17.10.2011
50% dal 02.04.2012
0% dal 03.05.2012
non aveva raggiunto la scadenza dell’anno d’attesa senza interruzioni.
La documentazione medica acquisita all’incarto in seguito alla ricezione della nuova richiesta di prestazioni è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale, il quale ha concluso che non vi siano affezioni estranee all’infortunio subito il 03.05.2011 che possano influire sulla capacità lavorativa.
Ritenuto che la __________, in qualità di assicuratore LAINF che ha tutelato l’evento traumatico appena citato, ha respinto l’esistenza di ulteriori incapacità lavorative, si conferma la totale capacità lavorativa dal 03.05.2012 e quindi il mancato diritto a prestazioni da parte dell’AI” (doc. AI 93)
1.7 Con sentenza del 16 marzo 2016 (inc. 35.2015.51) lo scrivente TCA ha da un lato respinto il ricorso del 21 maggio 2015 presentato da RI 1 contro il diniego di prestazioni statuito dalla __________ con decisione 20 aprile 2015, dall’altro ha accolto l’ulteriore gravame del 27 luglio 2015 contro la decisione del 23 luglio 2015 con cui la __________ – che aveva riconosciuto il patrocinio gratuito sino al 14 agosto 2014 – lo aveva per contro negato successivamente a tale data e sino all’emanazione della decisione su opposizione.
1.8 Con osservazioni 28 novembre/15 dicembre 2016 tramite il proprio rappresentante, producendo nuova refertazione medica l’as-sicurata ha manifestato il proprio disaccordo al menzionato progetto, contestando sia la valutazione medica (che l’amministra-zione avrebbe limitato ai soli postumi infortunistici) sia quella e-conomica. Evidenzia quindi la lacunosità dell’istruttoria con conseguente richiesta di procedere ad ulteriori accertamenti in relazione ad entrambi gli aspetti (doc. AI 96), in particolare ad accertamenti medici peritali e ad un aggiornamento dello stato valetudinario. Ha pure rimproverato all’amministrazione di non essersi pronunciata sulla domanda di gratuito patrocinio.
Di seguito l’amministrazione ha chiesto alla __________ la trasmissione di un “aggiornamento dei vostri atti a seguito del vostro ultimo invio del 9 maggio 2016, nonché a precisarci le percentuali d’incapacità lavorativa finora riconosciute” (sub doc. AI 98). Dopo aver interpellato il medico SMR – il quale ha evidenziato la necessità di valutare l’esistenza di eventuali patologie extra-infortunistiche (doc. AI 103) – il 22 marzo 2017 l’amministrazio-ne ha ordinato l’esecuzione di una perizia reumatologica (doc. AI 100-103).
Con scritto 24 marzo 2017 il patrocinatore ha reagito osservando che “l’assicurata non soffre esclusivamente di pregiudizi reumatologici bensì piuttosto anche di pregiudizi psichiatrici, ortopedici e gastroenterologici. Una perizia allestita mediante mandato diretto da parte di un medico specializzato in neurologia non adempie conseguentemente i presupposti di legge. Per l’assicu-rata si renderebbe piuttosto necessaria una perizia pluridisciplinare con assegnazione mediante metodo aleatorio. Dal mio canto resto anche e sempre ancora in attesa di ricevere un riscontro in merito alla domanda di gratuito patrocinio” (doc. AI 104).
L’amministrazione ha quindi a tale proposito nuovamente interpellato il SMR (doc. AI 105-108).
1.9 Prima con lettera 11 maggio 2017 ed in seguito, su richiesta del rappresentante dell’assicurata, tramite decisione formale datata 7 giugno 2017, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di gratuito patrocinio per la procedura amministrativa argomentando che “L’assistenza viene considerata indispensabile solo in casi eccezionali, quando sono sollevati problemi difficili (di fatto o di diritto) e non trovano considerazione consigli dati dal rappresentante di un’associazione, da un’assistente sociale, da uno specialista o da persona di fiducia designata da un’istituzione sociale. Anche senza valutare lo stato di bisogno dell’assicurata, la condizione relativa alla necessità dell’assistenza di un legale non è realizzata. Il caso in esame rientra infatti nella classifica più consueta delle pratiche AI. Pertanto l’assistenza di un avvocato, nel caso specifico, non risulta giustificata, essendo possibile ad un rappresentante delle istituzioni sociali accreditate procedere alla corretta interpretazione dei punti controversi” (doc. AI 111).
Avverso tale provvedimento insorge al TCA l’assicurata sempre patrocinata dall’avv. RA 1. Istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale, l’insorgente chiede l’annullamento di suddetta decisione con conseguente riconoscimento del diritto al gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi a seguire.
1.10 Con la risposta di causa – e nelle sue successive osservazioni agli scritti con cui, nelle more della presente procedura, l’insorgente, producendo documentazione di cui si dirà se necessario nel prosieguo, si è riconfermato nella propria domanda ricorsuale – l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso (cfr. IX, XII, XVI, XIV, XVIII, XX, XXII, XXV).
1.11 Nelle more della presente procedura ricorsuale, oltre ai summenzionati scritti l’avv. RA 1 ha in particolare trasmesso al Tribunale copia della comunicazione 6 novembre 2017 con cui l’Ufficio AI, ritenendo necessario sottoporre l’assicurata ad accertamenti medici completi, ha ordinato l’erezione di una perizia pluridisciplinare (medicina interna, gastroenterologia, neurologia, psichiatria/psicoterapia e reumatologia) presso il SAM (doc. N), producendo altresì la corrispondenza intercorsa con l’ammini-strazione (sub doc. N) in merito alla necessità di prevedere pure una valutazione ortopedica.
considerato in diritto
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (DTF 132 V 200).
Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 37, n. 22, p. 504).
Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 23, p. 504).
La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico del-l’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti). La necessità o meno del-l’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. anche STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; cfr. anche STF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017).
Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale sia amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 p. 181; giurisprudenza confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).
2.3 Nella fattispecie in esame, alla luce della suevocata giurisprudenza, la necessità di un patrocinatore era da ritenere data anche in ambito amministrativo a partire dall’emissione del progetto di decisione del 25 novembre 2016. Infatti, se prima di tale momento la nuova procedura, il cui inizio è riconducibile alla comunicazione dell’avv. RA 1 del 14 novembre 2013 (cfr. supra consid. 1.2), non può ragionevolmente essere giudicata siccome complessa anche se ha avuto per oggetto sia questioni mediche sia amministrative (cfr. supra consid. 1.2-1.6), quando si consideri che le comunicazioni e gli atti compiuti dal legale avrebbero verosimilmente potuto essere effettuati anche dall’assicurata personalmente, la quale, in particolare, si è personalmente rivolta nel novembre 2013 all’assicuratore LAINF chiedendo una nuova valutazione del suo caso (cfr. verbale del colloquio 13 novembre 2013 sub doc. AI 33).
Di contro, d’avviso di questo giudice, con l’emanazione del preavviso del 25 novembre 2016, che ha richiesto - in applicazione del diritto di essere sentiti - la presa di posizione dell’assicurata in particolare sulle risultanze degli accertamenti e delle valutazioni mediche operate dall’amministrazione, si è rivelata la necessità dell’assistenza di un legale che ha potuto evidenziare le lacune istruttorie (con particolare riferimento alla complessità della situazione patologica) e la conseguente neces-sità di effettuare accertamenti peritali pluridisciplinari volti ad approfondire ed aggiornare la situazione medica – non solo in riferimento ai postumi infortunistici – e le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (sul gratuito patrocinio in relazione all’esercizio del diritto di essere sentiti nell’ambito del preavviso giusta l’art. 57a LAI, cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 37 n. 40). A seguito delle osservazioni presentate dall’avv. RA 1, l’Ufficio AI ha dapprima predisposto una perizia reumatologica (doc. AI 101). Dalla documentazione prodotta pendente lite emerge inoltre che aderendo alla richiesta dal patrocinatore – che con scritto 24 marzo 2014 aveva criticato, con pertinenti argomentazioni, la scelta di effettuare unicamente una perizia reumatologica (doc. AI 104) – l’amministrazione, annullando il precedente mandato peritale, ha predisposto una perizia pluridisciplinare al fine di indagare la situazione medica dal profilo internistico, gastroenterologico, neurologico, psichiatrico/psicoterapeutico e reumatologico (doc. AI 105-108, doc. N/5). A tale riguardo all’assicurata è stata data la possibilità di formulare quesiti peritali. Al riguardo con scritto 20 ottobre 2017 (doc. N/3) il legale ha formulato osservazioni e richieste in relazione sia all’esame del disturbo somatoforme di cui risulterebbe affetta l’assicurata, sia a quello reumatologico (sul gratuito patrocinio in relazione all’allestimento di perizie mediche, cfr. Kieser, ibidem).
Senza nulla togliere alle conoscenze e alle qualifiche di cui possono disporre rappresentanti di associazioni, assistenti sociali e persone designate da istituzioni sociali, non si vede per quale motivo nel caso concreto l’amministrazione possa affermare che la tutela degli interessi dell’assicurata poteva essere assunta da siffatte persone senza dover far ricorso all’assistenza di un legale, quando si consideri che le lacune e le necessità istruttorie pertinentemente evidenziate da quest’ultimo non sono state in precedenza colte neppure dai funzionari dell’amministrazione e dal suo servizio medico. Non va infine dimenticato che, oltre ad avere la perizia ordinata dall’Ufficio AI per oggetto d’indagine disturbi della sfera psichica (possibile disturbo somatoforme [?]; cfr. ad esempio STF 319/05 del 14 agosto 2006, cfr. STCA 32.2007.250 dell’8 ottobre 2008), come già fatto presente dal legale dell’assicurata in sede istruttoria la procedura amministrativa in corso ha per oggetto sia l’esame della nuova domanda di prestazioni sia l’eventuale revisione (processuale) del precedente provvedimento di diniego reso nel gennaio 2013. Ciò comporta quindi pure un esame – alla luce dei parametri della revisione processuale quale rimedio straordinario – della validità della precedente decisione.
Quanto sopra evidenziato permette senz’altro di considerare la pratica, dopo l’emanazione del progetto di decisione del 15 novembre 2016, siccome non semplice dal profilo fattuale, probatorio e procedurale.
A torto, quindi, l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato e concluso che l’insorgente poteva difendersi senza ricorrere ad un legale.
2.4 Per quanto riguarda gli altri presupposti, non analizzati dall’Uffi-cio AI, cumulativamente necessari per riconoscere il diritto all’as-sistenza giudiziaria in sede amministrativa, va detto quanto segue.
Le osservazioni al progetto di decisione presentate il 28 novembre/15 dicembre 2016 non paiono di primo acchito prive di esito favorevole, prova tra l’altro ne sia che hanno evidenziato la necessità di un complemento peritale pluridisciplinare (cui l’autorità intimata ha dato seguito). Inoltre l’assicurata era ed è da ritenere indigente come attestato dalla documentazione presente negli atti LAINF (sub doc. 75) contenuti nell’incarto AI e da quella prodotta nelle more del presente procedimento (cfr. XI/1-5).
2.5 Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’amministrazione dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio formulata con il gravame.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che RI 1 è posta al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa per il periodo successivo all’emanazione del progetto di decisione del 25 novembre 2016.
Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2'000.-- per ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti