Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.101
Entscheidungsdatum
24.01.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.101

cr

Lugano 24 gennaio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 giugno 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 maggio 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. In data 1° luglio 2010, RI 1, nato nel 1963, di professione esercente, ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, giustificata da “problemi deambulatori causa lesione caviglia sinistra” sopraggiunti a seguito di un infortunio (cfr. pagg. 20-28 incarto AI).

Con decisione formale del 13 febbraio 2009 - poi confermata in sede di opposizione - l’__________ ha interrotto il versamento delle prestazioni a far tempo dal 1° marzo 2009, siccome, da tale data, si sarebbe estinto il nesso di causalità naturale con il sinistro dell’ottobre 2008.

Con sentenza 35.2009.66 del 5 ottobre 2009 - cresciuta incontestata in giudicato - il TCA ha annullato la decisione su opposizione impugnata e ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse accertamenti specialistici più approfonditi riguardo all’eziologia dei disturbi localizzati all’arto inferiore sinistro.

Dopo avere ordinato una perizia presso il __________ della Clinica __________ di __________, con decisione formale del 21 gennaio 2011, poi confermata in data 4 agosto 2011, la __________ ha informato RI 1 che il suo diritto a prestazioni si è estinto a contare dal 1° marzo 2009 per carenza del necessario nesso di causalità tra l’infortunio e i disturbi accusati dall’assicurato.

Con sentenza 35.2011.49 del 29 febbraio 2012, il TCA ha confermato l’operato dell’assicuratore infortuni.

Adito dall’assicurato, il Tribunale federale, tramite pronuncia 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, ha confermato la correttezza della sentenza di questa Corte.

1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi - in particolare, dapprima una perizia psichiatrica affidata al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS), seguita da una perizia reumatologica a cura del dr. __________ e da una perizia neurologica affidata al dr. __________, alle quali si è poi aggiunta una perizia pluridisciplinare (in ambito reumatologico, neurologico e psichiatrico) a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) - con progetto di decisione del 25 luglio 2012, poi confermato con decisione del 19 dicembre 2012, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° febbraio 2011 al 30 novembre 2011 e un quarto di rendita dal 1° marzo 2012 (cfr. pagg. 612-615 incarto AI).

Tale decisione è stata confermata dal TCA con sentenza 32.2013.25 del 15 luglio 2013 (cfr. pagg. 721-742 incarto AI) e dal TF con sentenza 8C_643/2013 del 2 aprile 2014 (cfr. pagg. 805-810 incarto AI).

1.3. In data 17 aprile 2014 l’assicurato ha segnalato all’Ufficio AI un peggioramento del proprio stato di salute sia dal profilo somatico, che da quello psichico (cfr. pagg. 826-828 incarto AI).

Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi - in particolare, dapprima una perizia pluridisciplinare cardiologica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________), seguita da una perizia psichiatrica affidata al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) - con progetto di decisione del 3 marzo 2017, l’Ufficio AI ha ritenuto che l’assicurato non abbia diritto ad un aumento del proprio grado di invalidità, motivo per il quale “continuerà pertanto a percepire ¼ di rendita come versato finora, ma con un grado AI del 47%” (cfr. pagg. 1130-1132 incarto AI).

A seguito dell’opposizione inoltrata dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato, suffragata da un referto medico dello psichiatra curante, dr. __________, l’Ufficio AI, dopo avere chiesto e ottenuto un complemento peritale da parte del CPAS, con decisione del 15 maggio 2017 ha confermato il contenuto del proprio precedente progetto di decisione (cfr. doc. A1).

1.4. Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha presentato un ricorso al TCA, con il quale ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita di invalidità superiore a quella di un quarto sino ad ora riconosciutagli (doc. I).

Contestualmente l’insorgente ha inoltre chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I).

Sostanzialmente il patrocinatore dell'assicurato ha criticato, dal profilo medico, le risultanze peritali alle quali sono giunti gli specialisti del CPAS, le quali si trovano in antitesi con quanto invece attestato dallo psichiatra curante, dr. __________, a mente del quale l’interessato non è più in grado di svolgere alcun tipo di attività.

Inoltre, l’avv. RA 1 ha evidenziato che “l’incapacità lavorativa derivante da una componente psichiatrica andrà necessariamente assommata all’incapacità lavorativa dal punto di vista fisico”, sottolineando la presenza “di diverse problematiche di natura fisica, quali, non da ultima, quella legata alla lesione del piede destro, per la quale non è escluso a priori un nuovo intervento operativo”, come da certificato allegato (doc. A3).

Infine, il patrocinatore dell’assicurato ha contestato il reddito da invalido calcolato dall’Ufficio AI, sottolineando come il precario stato valetudinario dell’interessato “non gli consente di svolgere con tranquillità dal profilo psichico e senza limitazioni dal profilo funzionale attività semplici e ripetitive tali da consentirgli di realizzare nell’anno 2014 un salario mensile di fr. 5'312 mensili” (doc. I).

1.5. Con risposta di causa del 10 luglio 2017, l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso, confermando la correttezza della decisione del 15 maggio 2017, sulla base del rapporto del 7 luglio 2017 del medico del SMR, dr. med. __________ (doc. VII + 1).

1.6. In data 16 agosto 2017, l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. IX + B1-3).

1.7. Con osservazioni del 12 settembre 2017, il patrocinatore dell’assicurato ha nuovamente contestato la valutazione medica dello stato di salute effettuata dall’amministrazione, trasmettendo, a sostegno delle proprie pretese, un referto del dr. __________ del 31 agosto 2017 e facendo presente che “a ciò aggiungasi la problematica della caviglia sinistra, la quale è tuttora fonte di molta sofferenza”.

In considerazione delle “palesemente divergenti diagnosi poste dal medico di fiducia del signor RI 1 per un verso e dai medici del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali, rispettivamente dell’Ufficio AI per l’altro verso”, il patrocinatore del ricorrente ha chiesto al TCA “l’allestimento di un (nuovo) accertamento peritale super partes” (doc. XII + 1).

1.8. Con osservazioni del 26 settembre 2017, l’amministrazione, facendo riferimento al nuovo referto dello psichiatra curante prodotto dal patrocinatore del ricorrente, ha evidenziato come “rispetto al precedente referto prodotto dallo stesso dr. __________ in data 23 marzo 2017, già sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale (SMR) e del Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS) non sono segnalati nuovi elementi clinici”, ribadendo pertanto la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XIV).

Tale scritto è stato trasmesso al patrocinatore dell’assicurato (doc. XV), per conoscenza.

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha confermato, in via di revisione, il diritto per l’assicurato di continuare a beneficiare di un quarto di rendita di invalidità.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.3. Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.1. e 2.2. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

I dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che

una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

Per quanto concerne le conseguenze della giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme (cfr. DTF 130 V 352) sulle rendite correnti, l’Alta Corte nella DTF 135 V 201 ha stabilito che una decisione cresciuta in giudicato riguardante una prestazione durevole solo eccezionalmente deve essere adattata, a sfavore dell'assicurato, a una modificata prassi giudiziaria. Un'eccezione richiede in primo luogo un'ampia diffusione della nuova giurisprudenza. È inoltre necessario che la giurisprudenza precedente sia ancora applicabile solo a poche persone, privilegiandole in modo urtante, oppure che l'assegnazione iniziale della prestazione appaia assolutamente insostenibile nell'ottica della nuova prassi (consid. 6, in particolare consid. 6.4). La giurisprudenza sviluppata in DTF 130 V 352 non giustifica la riduzione o la soppressione di una rendita corrente a titolo di adattamento a basi giuridiche modificate (consid. 7).

In un’altra sentenza 9C_1009/2008 del 1° maggio 2009 pubblicata in DTF 135 V 215 il TF ha confermato che la giurisprudenza esposta in DTF 130 V 352 non costituisce un motivo sufficiente per revocare, a titolo di adattamento a basi giuridiche modificate, delle rendite d'invalidità correnti (consid. 6). Nemmeno l'art. 7 cpv. 2 LPGA, che non modifica la nozione di incapacità al guadagno, costituisce un titolo giuridico sufficiente per fare ciò (consid. 7).

2.5. Dal punto di vista medico, nell’ambito della richiesta di prestazioni del 1° luglio 2010, l’Ufficio AI - dopo avere già predisposto una perizia psichiatrica a cura del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (cfr. pagg. 230-235 incarto AI), seguita poi da visita peritale neurologica, affidata al dr. __________ (cfr. pagg. 245-254 incarto AI) e da una visita peritale reumatologica, a cura del dr. __________ (cfr. pagg. 258-266 incarto AI) - aveva ritenuto opportuno far eseguire anche una valutazione peritale pluridisciplinare da parte dei medici del SAM, i quali avevano valutato la patologia reumatologica (dr. Mariotti), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________), ponendo le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di "1. deformazioni statiche ai piedi a sin. più che a ds. in piede piatto bilaterale nonché soprattutto piede valgo (abductus) a sin; 2. cervico-lombalgie nell’ambito di alterazioni statiche della colonna lombare con scoliosi sinistro-convessa e abbassamento del bacino di 3 cm per raccorciamento del femore sin.; 3. periartropatia dell’anca sin. in stato dopo intervento di osteotomia intratrocanterica a sin. nel 1982 per una frattura con lussazione pericoxale a sin. all’età di 13 anni; 4. sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di aspetti emozionali" e le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di "epicondilopatia radiale e ulnare a sin.; gonalgie bilaterali su leggere deformazioni in ginocchia valga bilaterali; tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli; sindrome dolorosa cronica al piede sin. non spiegata da patologia neurogena; nota ipertensione arteriosa essenziale; nota cardiopatia ipertensiva ed ischemica con/su: ecocardiografia settembre 2010 con ipertrofia ventricolare sin., FE 65%, disfunzione diastolica grado I e stato dopo PTCA e stent su RCX medio in ottobre 2007; diabete mellito tipo 2 in trattamento con antidiabetici orali, emoglobina glicata 5.8 (novembre 2011); tabagismo cronico; obesità con BMI 34 kg/m2" (pagg. 482-483 incarto AI).

Gli specialisti del SAM avevano quindi concluso che l'assicurato, dopo avere presentato percentuali di incapacità lavorativa variabili a partire dal mese di agosto 2010, fosse da considerare abile al lavoro nella misura del 60% (intesa come riduzione del rendimento sull’arco dell’intera giornata lavorativa) sia nella precedente attività di esercente (doc. 96-25), sia in altre attività adatte, a partire da marzo 2012 (pagg. 488-490 incarto AI).

Sulla base di tali indicazioni, confermate con rapporto finale SMR del 24 luglio 2012 (cfr. pagg. 527-530 incarto AI), con decisione del 19 dicembre 2012, preavvisata con progetto del 25 luglio 2012 (cfr. pagg. 533-537 incarto AI), l’UAI aveva quindi riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° febbraio 2011 al 30 novembre 2011 e un quarto di rendita dal 1° marzo 2012 (cfr. pagg. 612-615 incarto AI).

Tale decisione è poi divenuta definitiva a seguito della sentenza di questa Corte STCA 32.2013.25 del 15 luglio 2013 (cfr. pagg. 721-742 incarto AI), confermata dal Tribunale federale con STF 8C_643/2013 del 2 aprile 2014 (cfr. pagg. 805-810 incarto AI).

2.6. Nel mese di aprile 2014 l’Ufficio AI ha avviato, su richiesta dell’assicurato, una procedura di revisione della rendita.

In tale occasione l’UAI ha ordinato una perizia pluridisciplinare di decorso (cfr. pag. 866 incarto AI) svolta presso il SMR (cfr. pag. 897 incarto AI), in occasione della quale sono stati approfonditi gli aspetti psichiatrici (dr. __________), reumatologici (dr. __________) e cardiologici (dr.ssa __________).

Nel rapporto finale SMR con esame del 19 maggio 2015, il dr. __________ del SMR ha posto le diagnosi principali con influsso sulla capacità lavorativa di “1. Sindrome nevrotica NAS (F48.9), che si configura come sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di diversi aspetti emozionali e con andamento cronico; 2. Esiti da infarto miocardico acuto in febbraio 2014, a causa di malattia aterosclerotica multivasale, trattata mediante plurime PTCA con stent, in paziente con rischio cardiovascolare permanentemente elevato; 3. Sindrome da dolore residuale ed instabilità globale dell’articolazione tibiotarsica a sinistra dopo il trauma del 2008, insufficienza tibiale posteriore e sinostosi astragalica a sinistra con: stato dopo artroscopia con ricostruzione del tendine tibiale posteriore ed allungamento del flessore lungo le dita e osteotomia calcaneare; 12.2.2014 intervento di artrodesi sotto talare, rimozione di esostosi al calcagno talare e rimozione di materiale di osteosintesi; 3.6.2015: intervento chirurgico di rimozione di materiale di osteosintesi e Sliding Osteotomia Calcaneus, Cotton-osteotomia cuneiforme; 4. Sindrome cervico-lombo spondilogena su turbe statiche del rachide con raccorciamento del femore sinistro; 5. epicondilopatia omero-radiale bilaterale”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha indicato quelle di “disturbo di personalità misto con tratti narcisistici, impulsivi/aggressivi ed immaturi F61.0; diabete mellito tipo II dal 2011; dislipidemia; obesità di classe II; ipertensione arteriosa di grado 3; tabagismo attivo” (cfr. pagg. 969-970 incarto AI).

Dopo discussione comune di consenso del 3 settembre 2015 insieme a tutti gli specialisti coinvolti nella perizia (segnatamente dr. __________ e dr.ssa __________), il dr. __________ ha quindi concluso che l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa complessiva del 70% nella precedente professione di esercente a far tempo dal mese di febbraio 2014 e un’inabilità lavorativa del 40% nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle limitazioni funzionali, a partire dal mese di marzo 2012 (cfr. pag. 971 incarto AI).

A seguito di un asserito peggioramento dello stato di salute psichico fatto valere dall’assicurato, necessitante di un ricovero presso la Clinica __________, l’Ufficio AI ha pure ordinato la messa in atto di una perizia psichiatrica affidata al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (cfr. pag. 1027 incarto AI).

Nel referto peritale del 22 settembre 2016 la dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, certificata SIM e __________ CPAS e il dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, certificato SIM e __________ CPAS, hanno posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta ad andamento cronico (F43.25); uso dannoso di alcool (F10.1)”, escludendo che l’interessato presenti un episodio depressivo maggiore, così come pure un disturbo della personalità, non risultando soddisfatti nel caso di specie i criteri per potere porre tali diagnosi (cfr. pagg. 1067-1068 incarto AI).

Quanto alla capacità lavorativa, gli specialisti del CPAS hanno concordato con la precedente valutazione resa in occasione della perizia pluridisciplinare di decorso del SMR del 2015, sottolineando come non vi sia stato alcun peggioramento del quadro clinico nel corso dell’ultimo anno e confermando che l’interessato, per ragioni psichiatriche, continui a presentare un’incapacità lavorativa del 40% in ogni attività (diminuzione del rendimento) dal marzo 2012, come già indicato dal dr. __________ (cfr. pagg. 1071 incarto AI).

L’assicurato ha contestato tali conclusioni peritali, sulla base di un referto del 23 marzo 2017 del proprio psichiatra curante, dr. __________, il quale ha rivolto le seguenti critiche al referto peritale del dr. __________ e della dr.ssa __________ del CPAS:

" (…)

Innanzitutto non sono assolutamente d'accordo con la decisione di un'incapacità lavorativa nella misura del 40%, prendendo in considerazione Ia sofferenza non solo organica ma anche psichica degli ultimi anni del paziente, è assolutamente contestabile.

Il paziente negli ultimi anni è sempre stato inabile al lavoro nella misura completa.

La diagnosi della sua patologia psichiatrica non è più una sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condottata ad adattamento cronico (ICD-10 F43.25), visto il peggioramento che ha presentato negli ultimi anni, la sua diagnosi attuale è una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici (ICD-10 GM F33.2) che è anche stata

confermata durante il suo ultimo ricovero presso la Clinica __________ di __________ dove è stato degente dal 12.02.2016 al 16.04.2016.

È inoltre presente anche la diagnosi di altri disturbi di personalità e forme miste (ICD-10 GM F61) che è assolutamente da confermare.

Insieme ad altri disturbi organici egli presenta un'inabilità lavorativa nella misura completa in qualsiasi tipologia di lavoro.

Vari interventi chirurgici alla caviglia sinistra, diabete, ipertensione arteriosa, e tutti gli altri disturbi per la quale viene seguito e curato dal Dr. __________ che mi legge in copia, hanno fatto sì che la sua situazione, anche dal punto di vista organico peggiorasse drasticamente.

Egli deve assumere una serie di importanti farmaci per tutte le sue problematiche organiche.

Un altro punto importante è l'abuso dannoso d'alcol che effettivamente il paziente, nei momenti di disperazione e malessere psichico a volte sotto forma di automedicazione aveva assunto ma mai in modo regolare, tutto ciò a volte interferiva anche con la quantità degli psicofarmaci assunti.

Negli scorsi anni è stato peritato varie volte.

In accordo con i colleghi della Clinica __________, confermo la sua diagnosi di disturbo depressivo ricorrente e altri disturbi di personalità.

Ribadisco che a causa di tale patologia egli presenta un'inabilità lavorativa completa con una prognosi a breve medio termine riservata.

Visti i suoi disturbi e la sintomatologia depressiva tuttora presente, non rimane che confermare la sua inabilità lavorativa nella misura completa in qualsiasi mestiere.

Egli sta assumendo una serie di psicofarmaci fra cui uno stabilizzatore dell'umore Depakine Chrono che gli dovrebbe impedire un peggioramento della sua situazione depressiva ragion per la quale, negli ultimi mesi, per evitare una complicazione epatica, abbiamo deciso di ridurre il suo farmaco antidepressivo.

Nelle sue ricadute depressive è stato necessario rintrodurre il farmaco antidepressivo (attualmente Saroten).

Nelle prossime settimane è previsto ancora un ennesimo ricovero presso una clinica psichiatrica visto un ulteriore peggioramento che egli ha presentato recentemente.

Egli è regolarmente al beneficio di colloqui di sostegno e assume i seguenti farmaci (…).” (Pagg. 1153-1154 incarto AI)

L’Ufficio AI, preso atto di tale referto dello psichiatra curante, ha chiesto una puntuale presa di posizione agli specialisti del CPAS, i quali, con complemento peritale del 4 maggio 2017, si sono così espressi:

" Ho preso visione dello scritto del Dr. __________ del 23.03.2017 ripreso dal patrocinatore legale dell'assicurato il 03.04.2017.

Per quanto attiene alla diagnosi di sindrome depressiva ricorrente mi sembra di aver ampiamente giustificato la non condivisibilità di tale diagnosi (pag. 27-28 dell'elaborato peritale) come pure per quanto attiene la riferita esistenza di un disturbo della personalità (pagine 28-29 dell'elaborato peritale). Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a ciò nello scritto del curante che peraltro aveva

sempre certificato fino al 2015 la presenza di un disturbo dell'adattamento e non di un episodio depressivo, per cui anche la asserita presenza di una depressione ricorrente, che necessita di più

episodi tra loro intervallati da periodi di remissione, viene a decadere. Anche la nuova richiesta di ricovero stazionario non necessariamente indica un peggioramento vista la necessità di sentirsi accettato e riconosciuto come malato e differente rispetto al funzionamento precedente (anche questi affrontati nella discussione a pagina 28).

Confermo pertanto le conclusioni dell'accertamento peritale del settembre 2016.

Rispetto al punto 6 dello scritto dell'avvocato RA 1 sottolineo invece come, nella analisi delle risorse e deficit secondo il Mini-ICF, effettivamente il sottoscritto si è attenuto soltanto alle disabilità relative alla componente psichiatrica non facendo alcun riferimento alle limitazioni somatiche la cui valutazione esula dalla mia competenza.” (Pag. 1160 incarto AI)

2.7. In sede ricorsuale, il patrocinatore del ricorrente ha contestato la decisione con la quale l’amministrazione ha stabilito che l’assicurato non abbia diritto ad alcun aumento del grado di invalidità, producendo un referto del 15 maggio 2017 del __________ (doc. A3).

Al riguardo, nelle annotazioni del 7 luglio 2017, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna generale, esperto SIM, ha osservato:

" (…)

Dall’attuale documentazione del 15.5.2017 (__________) risulta:

  • Lieve miglioramento a livello della caviglia sinistra

  • Insorgenza di dolori alla caviglia destra (referto clinico però blando: assenza di gonfiore, arrossamento, presenza di lieve dolenzia alla compressione, mobilizzazione possibile senza dolori. Disturbi imputabili a scompenso statico del (piede piano-valgo).

Gli attuali disturbi a livello della caviglia non riducono ulteriormente la capacità lavorativa essendo i limiti funzionali riconosciuti nel 2012 già rispettosi di una caricabilità ridotta a livello dei piedi. Da notare che nell’allora perizia SAM era già evidenziata la patologia in questione: deformazioni statiche ai piedi sin > destra in piede piatto valgo.” (Doc. VII/1)

Quanto agli aspetti psichiatrici, il patrocinatore dell’assicurato ha contestato le risultanze della perizia del CPAS, producendo il seguente referto, datato 31 agosto 2017, del dr. __________ indirizzato all’avv. RA 1:

" (…)

Dopo aver letto la suddetta documentazione (ossia quella inerente il ricorso al TCA, n.d.r.), non mi rimane che confermare le diagnosi psichiatriche che il paziente presenta ormai da diversi anni.

Non condivido la decisione presa da parte dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità al riguardo della sua abilità lavorativa nella misura del 60% in un lavoro adeguato.

Ribadisco che il paziente soffre attualmente di una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale grave senza sintomi psicotici (ICD-10 GM F33.2) oltreché di altri disturbi di personalità e forme miste (ICD-10 GM F61).

Tali patologie psichiatriche già da tempo causano al paziente un’inabilità lavorativa nella misura completa in qualsiasi mestiere.

Fra l’altro la sua problematica alla caviglia gli causa ancora molta sofferenza.

Malgrado il paziente sia seguito regolarmente presso il mio studio medico beneficiando anche di una importante psicofarmacoterapia, la sua situazione psichica continua a peggiorare.

Prendendo in considerazione tutto ciò, è assolutamente impensabile che egli, in tali condizioni, possa svolgere un’attività lavorativa.

Terapia psichiatrica in corso: Lyrica 75 mg 1-1-1-1, Depakine CH 500 mg 1-0-2-0, Dipiperon 40 mg 0-0-1-0, Abilifiy 5 mg 1-0-0-0, Saroten 50 mg 0-0-1-0.” (Doc. XII/1)

L’Ufficio AI, dopo avere osservato che tale referto del dr. __________ non apporta nuovi elementi clinici rispetto a quanto già attestato nella precedente attestazione del 23 marzo 2017, già sottoposta al vaglio del SMR e del CPAS, ha confermato la correttezza della decisione impugnata (cfr. doc. XIV).

2.8. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto il principio giusta il quale, in caso di divergenze, l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93), precisando nel contempo che alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446). L'Alta Corte ha inoltre puntualizzato che, in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2). Questi principi sono stati confermati da TFA anche nella sentenza 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 al consid. 4.1).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine va ricordato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta (cfr. in questo senso anche la STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012 consid. 3 e le citate DTF 131 V 49 e 130 V 396) e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.9. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung

des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),

dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.

150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

  1. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
  2. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In altre due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, destinate alla pubblicazione, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, ivi comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori.

Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante.

2.10. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare reumatologica, cardiologica e psichiatrica dei dottori __________, __________ e __________, sfociata nel verbale di discussione plenaria del 3 settembre 2015 e la successiva perizia psichiatrica del CPAS eseguita il 22 settembre 2016 e confermata con presa di posizione del 4 maggio 2017, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati, e fatte proprie dall’Ufficio AI.

2.10.1. Per quanto riguarda la patologia cardiologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte della dr.ssa med. __________, spec. FMH in cardiologia, la quale nel rapporto del 9 settembre 2015 ha posto la diagnosi reumatologiche con influsso sulla capacità lavorativa di “pregresso infarto miocardico; malattia aterosclerotica multi vasale trattata con plurime PTCA con stent; ipertensione arteriosa di grado 3 non controllata dall’attuale terapia”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha indicato quelle di “diabete mellito; obesità; dislipidemia” (pag. 954 incarto AI).

La specialista in cardiologia ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 70% nella professione di gerente a causa della cardiopatia ischemica di cui è affetto, associata ad un’ipertensione arteriosa al momento non controllata dalla terapia medica, mentre ha considerato che lo stesso sia abile al lavoro nella misura del 70% in un’attività adeguata, che comporti il sollevamento al massimo di 10 kg di peso e con regolari pause durante la giornata lavorativa, precisando che “in questo 70% sono già compresi sia la ridotta presenza che il ridotto rendimento e anche le pause. Il lavoro per un’attività adeguata è valido a partire da subito” (pagg. 955-956 incarto AI).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

Tanto più che neppure il rappresentante del ricorrente pretende il contrario.

2.10.2. Per quanto riguarda la patologia reumatologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale nel rapporto del 14 settembre 2015 ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome da dolore residuale ed instabilità globale dell’articolazione tibiotarsica a sinistra dopo il trauma del 2008, insufficienza tibiale posteriore e sinostosi astragalica a sinistra con: stato dopo artroscopia con ricostruzione del tendine tibiale posteriore ed allungamento del flessore lungo le dita e osteotomia calcaneare; cervico-lombalgia cronica; stato dopo intervento di osteotomia intratrocanterica a sinistra con: raccorciamento del femore sinistro; epicondilopatia omero-radiale bilaterale; sindrome cervico-lombo spondilogena su turbe statiche del rachide con decondizionamento muscolare; 3.6.2015: intervento chirurgico di rimozione del materiale di osteosintesi e Sliding Osteotomie Calcaneus, Cotton-osteotomie Cuneiforme” (pag. 963 incarto AI).

Lo specialista in reumatologia ha quindi espressamente indicato di avere potuto constatare l’esistenza di un peggioramento dell’esame della funzionalità fisica rispetto all’ultima perizia, dell’esame obiettivo del rachide in toto e del peso corporeo (aumentato a 112 kg), riconducibile con verosimiglianza preponderante al mese di febbraio 2014, momento corrispondente all’intervento ortopedico del 12 febbraio 2014 con recupero funzionale insoddisfacente.

In ragione del peggioramento obiettivo riscontrato, il dr. __________ ha dunque considerato l’assicurato inabile al lavoro al 70% nell’attività principale di esercente, giudicando per contro esigibile nella misura del 70% lo svolgimento di un lavoro adeguato, rispettoso delle sue limitazioni funzionali (pag. 964 incarto AI).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione dello specialista in reumatologia, la quale, come indicato dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 7 luglio 2017, non viene rimessa in discussione dal referto del 15 maggio 2017 del __________, prodotto in sede ricorsuale, il quale riferisce di disturbi a livello della caviglia che “non riducono ulteriormente la capacità lavorativa essendo i limiti funzionali riconosciuti nel 2012 già rispettosi di una caricabilità ridotta a livello dei piedi” (cfr. doc. VII/1).

In effetti, il TCA constata che già in occasione della perizia del SAM del 17 luglio 2012 era stata posta la diagnosi di “deformazioni statiche ai piedi a sinistra più che a destra in piede piatto bilaterale nonché soprattutto piede valgo (abductus) a sinistra” (cfr. pag. 482 incarto AI), le quali comportavano “un certo cedimento al carico”, senza tuttavia che ciò comportasse una ripercussione sulla capacità lavorativa in attività adatte, che prevedessero una ridotta caricabilità, a quel momento giudicata del 100% (cfr. pag. 487 incarto AI). Da notare, inoltre, che l’esistenza di “retropiedi valghi maggiormente a sinistra” e di limitazioni nella caricabilità sono poi state constatate e tenute in debita considerazione anche al momento dell’esame peritale reumatologico del dr. __________ (cfr. pag. 961 e 964-965 incarto AI).

2.10.3. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurato è stato sottoposto dapprima ad una valutazione specialistica da parte del dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, esperto SIM, il quale nel rapporto del 19 maggio 2015 ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “F48.9 sindrome nevrotica NAS, che si configura come sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di diversi aspetti emozionali con andamento cronico”, mentre quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha indicato quella di “F61.0 disturbo di personalità misto con tratti narcisistici, impulsivi/aggressivi ed immaturi” (pag. 979-9810 incarto AI).

Il dr. __________ ha sottolineato che “lo status psichico attuale è praticamente sovrapponibile alla perizia effettuata dal dr. Mari nel 2012”, rilevando come la terapia psichiatrica “tra l’altro, è invariata da parecchio tempo” e come “la narrazione dei disturbi psichici fatta dall’assicurato risente enormemente di preoccupazioni di ordine sociale e soprattutto economiche, nonché del timore che l’UAI non dia sufficiente peso alle sue limitazioni fisiche (pag. 980 incarto AI).

Lo specialista in psichiatria ha evidenziato che il disturbo di personalità “che può portare ad azioni impulsive/aggressive quando l’assicurato si sente leso nei propri diritti o quando entra in una dinamica competitiva, non implica però alcuna incapacità lavorativa”, concludendo che “in presenza di una sindrome nevrotica con andamento ormai cronico, totalmente sovrapponibile al quadro descritto dal dr. __________ nel 2012, è possibile confermare una IL del 40% per motivi strettamente psichiatrici in qualsiasi attività” (pag. 981 incarto AI).

Dopo che l’assicurato è stato ricoverato presso la Clinica __________ di __________ dal 12 febbraio 2016 al 16 aprile 2016, con la diagnosi psichiatrica di “disturbo depressivo ricorrente, episodio grave senza sintomi psicotici in atto (ICD-10 GM F33.2); altri disturbi di personalità e forme miste (ICD-10 GM F61)” (pag. 1038 incarto AI), l’Ufficio AI ha poi ritenuto opportuno sottoporre RI 1 ad una nuova perizia psichiatrica affidata al CPAS.

Nel referto peritale del 22 settembre 2016, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta ad andamento cronico (F43.25); uso dannoso di alcool (F10.1)”, gli specialisti del CPAS hanno considerato che nell’ultimo anno non si sia assistito ad un peggioramento del quadro clinico e della capacità lavorativa dell’assicurato, confermando quindi l’esistenza di una incapacità lavorativa per motivi psichiatrici del 40% in ogni attività (pag. 1071 incarto AI).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle convincenti considerazioni espresse dagli esperti del CPAS incaricati di valutare l’assicurato, le quali, come peraltro indicato nel complemento peritale del 4 maggio 2017 degli stessi periti psichiatri del CPAS (cfr. pag. 1160 incarto AI), non possono essere rimesse in discussione dai referti dello psichiatra curante, dr. __________.

A tale riguardo, questo Tribunale rileva che gli specialisti del CPAS hanno in maniera ben motivata spiegato le ragioni per le quali, nel caso dell’assicurato, al momento dell’esame peritale non fossero soddisfatti i criteri per poter porre la diagnosi di episodio depressivo maggiore - indicata invece dallo psichiatra curante nel referto del 23 marzo 2017 (cfr. pagg. 1153-1154 incarto AI) e nel referto del 31 agosto 2017 (cfr. doc. XII/1 ) – in mancanza di “endogenicità”, “temi di colpa e inefficienza personale”, “ritiro sociale” e anche alla luce dell’assenza di “una farmacoterapia antidepressiva sia nel 2013 che nel 2016 il che mal si concilia con una diagnosi di episodio depressivo grave” (pag. 1068 incarto AI).

Gli specialisti del CPAS hanno poi considerato che “l’assicurato stesso nel corso dei colloqui ha descritto un decorso invariato rispetto alla valutazione precedente eseguita nel 2015 e fa continui riferimenti anche alla reattività della situazione, al disagio e al cambiamento dello stile di vita che la disabilità fisica ha comportato, come già peraltro si leggeva nella valutazione del dr. __________ eseguita nel giugno del 2012”.

A proposito, inoltre, del ricovero presso la Clinica __________ del febbraio 2016 – nel quale pure è stata posta la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente, episodio grave senza sintomi psicotici in atto (F33.2) (cfr. pag. 1038 incarto AI) - gli specialisti del CPAS hanno messo in evidenza che “le motivazioni che lo avrebbero giustificato sono legate ad una sintomatologia vaga (eccessivo nervosismo e stress), senza alcun comportamento particolare o evento scatenante ed anche questo ricovero sarebbe sopraggiunto nelle more della decisione AI mentre il precedente del 2013 era avvenuto successivamente ad una decisione AI” (cfr. pag. 1067 incarto AI).

Ancora, come sottolineato dagli specialisti del CPAS nel complemento peritale del 4 maggio 2017, non va dimenticato che lo stesso psichiatra curante “aveva sempre certificato fino al 2015 la presenza di un disturbo dell’adattamento e non di un episodio depressivo, per cui anche la asserita presenza di una depressione ricorrente, che necessita di più episodi tra di loro intervallati da periodi di remissione, viene a decadere” (cfr. pag. 1160 incarto AI).

In esito alle considerazioni che precedono, rispecchiando la valutazione del dr. __________ del SMR e quella successiva degli specialisti del CPAS i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.), alle stesse va dunque attribuita piena forza probante.

Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute, anche dal profilo psichico, dell’assicurato sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione, segnatamente dagli specialisti del CPAS, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata, data questa (in casu, il 15 maggio 2017) che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3).

In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove - in particolare di una perizia super partes, così come richiesto in data 12 settembre 2017 dal patrocinatore del ricorrente (cfr. consid. 1.7.) - ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

2.10.4. Quanto alla pretesa cumulabilità dei gradi di incapacità lavorativa per motivi somatici e per ragioni psichiatriche invocata dal patrocinatore dell’assicurato in sede ricorsuale, il TCA rileva che la questione è stata affrontata e, risolta, in senso negativo, dagli specialisti incaricati di svolgere l’esame peritale pluridisciplinare psichiatrica, cardiologica e reumatologica (dr. __________, dr. __________ e dr.ssa __________), in occasione della riunione plenaria tenutasi in data 3 settembre 2015, allorquando è stato redatto il “verbale della discussione di consenso del 3 settembre 2015” (cfr. pag. 966 incarto AI).

Dallo stesso emerge, in particolare, che dal mese di febbraio 2014 si è assistito ad un “netto peggioramento soprattutto della condizione medica generale. Il peggioramento sul piano somatico riguarda sia la problematica cardiologica che, contemporaneamente, la limitazione della capacità funzionale sul piano osteo-articolare”, le quali hanno “un impatto rilevante sull’attività abituale di gerente di bar”.

Al contrario, gli specialisti interessati hanno rilevato che “il peggioramento della patologia psichiatrica da inizio 2013 non trova invece un riscontro attendibile nei dati oggettivi. L’assicurato, pur avendo un disagio psichico che va riconosciuto, ha mostrato all’esame psichico e alla testistica dei chiari segni di amplificazione volontaria dei propri deficit, cosa che non consente di avallare il dichiarato peggioramento con verosimiglianza preponderante”.

I medici interessati hanno considerato che “in un’attività compatibile con le limitazioni somatiche, quindi per attività prevalentemente sedentaria, che preveda flussi di lavoro costanti e ridotto carico fisico, che non richieda flessibilità negli spostamenti, negli orari e nello stile di vita, l’assicurato ha un calo di rendimento determinato principalmente dalla patologia psichiatrica. Si tratta soprattutto di maggiore lentezza nell’esecuzione delle proprie mansioni a causa dello stato psichico. La limitazione è intesa come possibilità di presenza sul posto di lavoro adeguato tutto il giorno ma con rendimento ridotto del 40%”.

Alla luce di queste considerazioni, gli specialisti delle diverse discipline interessate hanno escluso la possibilità di procedere ad un cumulo delle percentuali di inabilità lavorative dovute a ragioni psichiatriche rispettivamente somatiche, evidenziando che “le limitazioni in attività adeguata poste per motivi somatici sono già garantite dall’inabilità psichiatrica. Infatti esse si riferiscono entrambe ad una riduzione dei ritmi di lavoro, volta a tutelare il problema cardiaco ed i dolori collegati al problema reumatologico, al fine di evitare un aggravamento dei medesimi problemi di salute” (pag. 967 incarto AI, sottolineatura della redattrice).

Il TCA non ha motivo per discostarsi da queste motivate considerazioni espresse in maniera collegiale da tutti gli specialisti coinvolti nell’esame peritale dell’assicurato, tanto più che il patrocinatore si è limitato a genericamente indicare che “a mente del ricorrente l’incapacità lavorativa derivante da una componente psichiatrica andrà necessariamente assommata all’incapacità lavorativa dal punto di vista fisico” (cfr. doc. I)

2.10.5 In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 è inabile al lavoro al 70% nella precedente professione di esercente a partire dal mese di febbraio 2014, mentre è da considerare inabile al lavoro al 40% in attività adeguate, a partire dal mese di marzo 2012 in maniera continuativa.

2.11. Nel caso di specie l’Ufficio AI ha indicato che “visto e considerato che le attività da indipendente dell’assicurato risultano in fase di liquidazione, abbiamo effettuato il calcolo del grado di invalidità in considerazione delle limitazioni funzionali definite in ambito medico” (doc. A1).

Il TCA concorda con questa scelta dell’amministrazione, ritenuto che, per le motivazioni correttamente indicate dall’Ufficio AI e alla luce della attuale maggiore capacità lavorativa residua nello svolgimento di attività adeguate, non è più possibile, diversamente da quanto accaduto in occasione della precedente decisione (allorquando dal profilo medico l’assicurato era stato considerato inabile al lavoro al 40% in qualsiasi tipo di attività), calcolare il grado di invalidità dell’assicurato in applicazione del metodo straordinario (cfr. decisione del 19 dicembre 2012 (pagg. 612-615 incarto AI), confermata dal TCA con sentenza 32.2013.25 del 15 luglio 2013 (pagg. 721-742 incarto AI) e dal TF con sentenza 8C_643/2013 del 2 aprile 2014 (cfr. pagg. 805-810 incarto AI)).

Infatti all’assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Occorre ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Va altresì sottolineato che il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5, 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Il TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni importanti.

In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

È pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA 35.2004.38 del 3 marzo 2005).

È poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).

Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

Questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare al 60%, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015), ciò che gli permette di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua.

2.12. Resta da esaminare se l’UAI ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi, giungendo alla conclusione che l’assicurato non abbia diritto ad un aumento del proprio grado di invalidità.

2.13. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.13.1. In concreto, nel calcolare il reddito da valido l’amministrazione ha “provveduto ad aggiornare all’anno 2014 il salario annuo indicato nella decisione del 21.12.2012, cresciuta in giudicato e confermata con sentenza del TCA in data 1.02.2013. Ne deriva quindi un importo pari a fr. 71’503” (cfr. doc. A1).

Il TCA non ha motivo per scostarsi da tale importo, rimasto, del resto, incontestato in sede ricorsuale.

2.14. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

2.14.1. Circa il reddito da invalido, con la decisione impugnata l’UAI ha preso in considerazione un importo di fr. 66'453.10 estrapolato dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, attività semplici e ripetitive, valore mediano, uomini per il 2014, riportato su 41.7 ore settimanali, ridotto del 40% per tenere conto dell'esigibilità lavorativa al 60%, e decurtato di un ulteriore 5% per attività leggere, giungendo così ad un reddito da invalido di fr. 37'878.28 per il 2014 (cfr. doc. A3).

Il rappresentante dell'insorgente ha contestato il "reddito da invalido determinato dall'Ufficio AI in CHF 66'453.10 (senza riduzione del rendimento del 40%)", ritenendo che “il suo precario stato valetudinario non gli consente di svolgere con tranquillità dal profilo psichico e senza limitazioni di natura funzionale attività semplici e ripetitive tali da consentirgli di realizzare nell’anno 2014 un salario mensile di CHF 5'312.00. In effetti all’importante peggioramento della di lui capacità lavorativa in attività abituale (70%) non corrisponde l’aggravamento della capacità lavorativa in attività adeguate (40%)” (doc. I).

A tale riguardo, il TCA rileva, innanzitutto, che la questione, medica, del peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato è stata, come esaurientemente analizzato in precedenza al consid. 2.10., approfonditamente valutata dall’Ufficio AI mediante la perizia pluridisciplinare reumatologica, cardiologica e psichiatrica dei dottori __________, __________ e __________, seguita dalla perizia psichiatrica del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali. Tali perizie hanno escluso l’esistenza di un peggioramento della patologia psichiatrica, constatando per contro l’effettivo peggioramento delle patologie somatiche, con ripercussioni sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato nello svolgimento della precedente attività professionale (nella quale egli, a partire dal mese di febbraio 2014, presenta un’inabilità lavorativa del 70%, a seguito di un intervento ortopedico con recupero funzionale insoddisfacente, come espressamente indicato dal perito reumatologo dr. __________, cfr. pag. 964 incarto AI).

Non occorre quindi dilungarsi oltre sul tema.

Quanto poi alla possibilità, per l’assicurato, di mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua, già si è ricordato al considerando 2.11. che ciò appare del tutto esigibile, tenuto anche conto del dovere di diminuire il danno che spetta all’interessato.

Non occorre quindi aggiungere altro, salvo ricordare che, contrariamente a quanto affermato dal patrocinatore del ricorrente, le attività adatte ed esigibili dall’interessato devono tenere conto delle sue limitazioni funzionali (carico massimo 10 kg, alternanza della postura al bisogno, difficoltà di svolgere lavori di precisione) e della necessità per lo stesso di beneficiare di pause supplementari, così come espressamente indicato in sede peritale e ripreso, in maniera corretta, dal consulente IP nella valutazione del 1° marzo 2017 alla voce “limitazioni funzionali” (cfr. pag. 1129 incarto AI).

Il patrocinatore del ricorrente ha, infine, chiesto “una verifica da parte di codesto Tribunale della corretta applicazione della Tabella TA1 riferita alla determinazione del reddito da invalido in applicazione dei valori su scala nazionale” (cfr. doc. I).

Al riguardo, il TCA ribadisce che l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'453.12 (Fr. 63’744 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).”

Va poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Con sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo concetto (“[…] La deduzione va valutata complessivamente – e non separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione – tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall’UAI - e ritenuto corretto dal Tribunale cantonale – cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non merita accoglimento […]”).

Nel caso di specie l’Ufficio AI ha applicato una riduzione del 5% giustificata dalla necessità per l’assicurato di svolgere unicamente attività leggere (cfr. pagg. 1126-1127 incarto AI).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da questa percentuale calcolata dall’amministrazione, rimasta peraltro incontestata, non presentando l’assicurato altri fattori di riduzione.

Raffrontando il reddito da valido di fr. 71’503 con quello da invalido di fr. 66'453.12, ridotto del 40% (riduzione del rendimento) a fr. 39'871.86 e poi del 5% (deduzione sociale) a fr. 37'878.30, si ottiene un grado d’invalidità del 47.02% arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121, al 47% che dà diritto a ¼ di rendita come correttamente calcolato dall’UAI (art. 28 cpv. 2 LAI).

2.15. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’assicurato.

Quest’ultimo ha, tuttavia, chiesto di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I, pag. 12).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, al patrocinatore del ricorrente doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24 febbraio 2016, consid. 2.9). Dal profilo medico, infatti, come sopra esposto, il referto del __________ prodotto in sede ricorsuale e, soprattutto - vista l’intera tesi ricorsuale basata sugli aspetti medico-psichiatrici - il referto del dr. __________ prodotto in corso di causa, di tenore identico a quello già trasmesso all’amministrazione in sede di contestazione del progetto di decisione del 3 marzo 2017 e sul quale l’UAI aveva già provveduto a chiedere un complemento peritale al CPAS, non erano tali da giustificare un peggioramento dello stato di salute dell’interessato (cfr. consid. 2.10.-2.10.3).

Ingiustificata appariva, inoltre, alla luce della valutazione globale eseguita in sede peritale, la richiesta ricorsuale, peraltro immotivata, di “necessariamente” assommare le incapacità lavorative derivanti da ragioni somatiche con quelle dovute a motivi psichiatrici (cfr. consid. 2.10.4).

Infine, dal profilo economico, alla luce della giurisprudenza federale in materia, le critiche riguardo al reddito da invalido non erano palesemente condivisibili (cfr. consid. 2.14.1).

In queste condizioni la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

2.L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

  1. Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

10

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 41 LAI
  • art. 69 LAI

LAVS

  • art. 85 LAVS

LPGA

  • art. 7 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 17 LPGA
  • art. 61 LPGA

OAI

  • art. 27 OAI

Gerichtsentscheide

118