Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2017.100
Entscheidungsdatum
18.01.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2017.100

BS/sc

Lugano 18 gennaio 2018

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 16 maggio 2017 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1958, addetto alla manutenzione presso un asilo, nel dicembre 2014 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per motivi psichiatrici (doc. 1 incarto AI).

Dopo avere raccolto la necessaria documentazione medica vagliata dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI), con progetto di decisione del 31 marzo 2015 l’Ufficio AI ha respinto tale domanda in quanto l’anno di attesa non risultava ancora trascorso (doc. 19 incarto AI).

A seguito delle osservazioni al progetto di decisione ed alla documentazione prodotta con le stesse (doc. 20 incarto AI), l’assicurato è stato sottoposto dal SMR ad una perizia psichiatrica a cura del CPAS (Centro peritale delle assicurazioni sociali) svolta nell’ottobre 2015.

Tenuto conto del relativo referto peritale datato 30 novembre 2015 (attestante una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività dal 17 settembre 2013 e di un’incapacità al lavoro del 50% nell’abituale attività e del 20% in attività adeguate dal 1° ottobre 2015), nonché del rapporto 27 aprile 2016 del consulente in integrazione professionale (doc. 57 incarto AI), dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, con un nuovo progetto di decisione del 30 giugno 2016, in sostituzione del precedente, l’Ufficio AI ha paventato il riconoscimento di una rendita temporanea dal 1° settembre 2014 (con versamento dal 1° giugno 2014, trattandosi di una domanda tardiva) sino al 31 gennaio 2016 risultando successivamente un grado d’invali- dità non pensionabile del 31% (doc. 61 incarto AI).

In sede di osservazioni (1° settembre 2016) al progetto di decisione l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica che è stata esaminata dal SMR (cfr. annotazioni del 17 febbraio 2017 e 22 febbraio 2017, doc. 75 e 76 incarto AI), i quali hanno confermato la valutazione medico-teorica eseguita.

Di conseguenza, con la decisione qui impugnata l’amministra- zione ha confermato la rendita temporanea.

1.2. Contro la succitata decisione l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha interposto ricorso postulando in via principale il riconoscimento di una rendita intera anche dopo il 31 gennaio 2016. In via subordinata chiede il rinvio degli atti per un complemento peritale. Contestata è sia la valutazione medico-teorica che quella economica (precisamente l’esigibilità in attività adeguate). Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

1.3. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI, confermando la decisione contestata, ha chiesto la reiezione del ricorso.

1.4. In data 8 agosto 2017 e 26 settembre 2017 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (VI, XIV) che è stata sottoposta all’Ufficio AI per una presa di posizione. Con osservazioni 17 agosto 2017 e 3 ottobre 2017 (XVI) l’ammi-nistrazione ha sostenuto che i nuovi atti medici non modificano la valutazione medico teorica operata in sede amministrativa (VIII).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se all’assicurato va confermata la rendita temporanea (dal 1° giugno 2015 al 31 gennaio 2016) oppure, come da richiesta ricorsuale, se la rendita intera debba essergli versata anche dopo il 31 gennaio 2016.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (fra le tante cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143).

Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.5. Nella presente fattispecie, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica presso il CPAS. Dal referto datato 30 novembre 2015 (doc. 42 incarto AI) risulta che la dr. __________, fondandosi sulla documentazione medica presente agli atti, dopo aver proceduto a due visite dell’assicurato, ha posto le diagnosi di sindrome affettiva bipolare, attuale episodio misto (ICD 10: F 31.6) e di disturbo della personalità di tipo anancastico (ICD 10: F.60.5) attualmente in remissione.

Dopo discussione delle risultanze e dopo aver proceduto alla descrizione di risorse e deficit (secondo lo schema MINI ICF-APP) la perita ha concluso che:

" (…)

Per quanto finora argomentato, per quanto emerge dalla raccolta anamnestica, dall’esame clinico secondo criteri AMDP, dalla documentazione messa a disposizione e dalla descrizione dei limiti e delle risorse effettuata secondo schema MINI-ICF, ritengo che l’assicurato sia inabile per la sua attività abituale al 50% (abile per 4 ore/die), abile al 80% per una attività confacente (inabile per circa 1,5 - 2 ore), abile in misura del 80% come casalingo (inabile per 1,5 - 2 ore). Tali percentuali di inabilità sono giustificate dal momento della valutazione peritale. Per i precedenti periodi di inabilità si faccia riferimento alle certificazioni dei medici curanti. Mi permetto di sottolineare il fatto che, sebbene “Il rapporto dello psichiatra curante Dr. __________ è chiaro nel limitare la IL al 100% dall’1.8.2014 al 31.8.2014, l’assicurato risulta impiegato presso l’asilo nido gestito dalla compagna” (Dr. __________ 2015) negli atti forniti dall’UAI ho ritrovato certificazioni di IL lavorativa al 100% del Dr. __________ dal 17.09.2013 al 31.08.2014. Egli avrebbe successivamente interrotto il rapporto terapeutico per affidarsi nuovamente ad una psichiatra nel maggio 2015.

Credito giustificato quindi ritenere l’assicurato inabile al lavoro in misura del 100% fino al momento dell’attuale valutazione. Dal omento dell’interruzione della presa in carico presso il Dr. __________ (31.08.2014) fino al momento dell’inizio del rapporto terapeutico con la collega __________ (maggio 2015) l’assicurato pare essere stato preso in carico soltanto dal medico generalista. Allo stato attuale, in base agli elementi in mio possesso, non parrebbe che in quei 8-9 mesi la situazione fosse migliorata rispetto a ultima inabilità certificata dal Dr. __________ (IL 100%), a riprova di ciò la certificata IL al 100% della Dr. __________ appena inizia il rapporto terapeutico con l’assicurato.

Per quanto concerne l’attività confacente: l’assicurato potrebbe svolgere prevalentemente attività ripetitive, semplici o dovrebbe essere sottoposto a scarse pressioni.

Vista l’incertezza dell’evoluzione parrebbe indicata una revisione tra 9-12 mesi.” (doc. 42)

Precedentemente l’assicurato è stato visitato dal dr. __________ per conto della __________ quale assicuratore indennità giornaliera in caso di malattia, il quale con rapporto 8 settembre 2015 ha posto la diagnosi di sindrome da disadattamento disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (ICD-10: F43.23) in individuo con turba mista della personalità (impulsivo anancastico) (ICD-10:F61). Quale diagnosi differenziale è stata ritenuto un disturbo affettivo bipolare di altro tipo (IDC-10:F31.8).

Lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha concluso:

" (…)

Sulla base della valutazione fiduciaria eseguita, l’assicurato presenta un quadro clinico compatibile con una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali verosimilmente iscritti in un individuo con disturbo di personalità misto impulsivo-anancastico. La raccolta anamnestica personale come familiare infatti, non aiuta a delineare un andamento dell’umore, suggestivo di un disturbo effettivo bipolare. Gli elementi clinici riscontrati in occasione del lungo colloquio fiduciario sembrano invece aver posto l’accento sul funzionamento personologico, contrassegnato da rigidità, perfezionismo, preoccupazione per i dettagli come anche di tendenza agli eccessi di collera con l’incapacità di controllare le esplosioni comportamentali oltre a un descritto umore capriccioso.

Considerati questi elementi clinici, ritengo sia giustificabile l’incapacità lavorativa attestata a oggi, tempo che starebbe sortendo una graduale attenuazione dei disturbi, a fronte per altro di alcuna modifica del trattamento in corso avviato quasi tre anni fa.

Tenuto conto di questi aspetti, la prognosi lavorativa è al momento inquadrabile come favorevole nel medio termine e pertanto prevedibile un ripristino della sua capacità lavorativa completa entro al più tardi metà ottobre 2015. Sono da prevedersi resistenze al ripristino.” (sottolineatura del redattore; doc. 7 incarto cassa malati)

In sede di osservazioni al progetto di decisione 30 giugno 2016 l’assicurato ha prodotto un certificato medico 11 agosto 2016 della dr.ssa __________, psichiatra e psicoterapeuta, attestante un’inabilità lavorativa al 100% dal 1° al 31 agosto 2016 (pag. 187 incarto AI) nonché il seguente scritto 1° settembre 2016 allestito dalla stessa psichiatra avente il seguente tenore:

" (…)

Con la presente, le comunico come da Lei richiesto in data 30.08.2016, che il paziente è noto per un Disturbo di personalità emotivamente instabile, di tipo impulsivo (ICD10: F60.3).

Confermo che a mio avviso, come indicato nel certificato all’Ufficio Invalidità che le allego, il paziente a margine presenta una riduzione della Capacità Lavorativa pari al 50%, per lavoro esigibili, almeno dal Maggio 2015, momento in cui è iniziata la presa a carico con la scrivente, presso il Servizio Psicosociale (__________), __________.” (pag. 188 incarto AI)

L’insorgente ha chiesto una nuova valutazione peritale evidenziando come le diagnosi poste nelle perizie commissionate dall’Ufficio AI e da __________ sono differenti, rilevando inoltre come l’indicazione della perita AI di una revisione della rendita entro 9-12 mesi non è stata rispettata (pag. 185 incarto AI).

Con annotazioni 17 febbraio 2017 il dr. __________ del SMR ha ritenuto che il succitato rapporto della dr.ssa __________ “non contiene nulla sull’oggettività clinica in modo che un cambiamento dello stato di salute non è oggettivato” (doc. 71 incarto AI).

Rispondendo alla succitata richiesta di procedere ad una nuova valutazione peritale, con annotazioni 22 febbraio 2017 la dr.ssa __________, psichiatra e psicoterapeuta presso il SMR ha precisato:

" Dalla visione del dossier si evince la necessità di aprire una revisione immediata (essendo ormai già trascorsi i 9-12 mesi indicati nella perizia).

Nonostante l’apparente discrepanza diagnostica della perizia della Dr.ssa __________ e del Dr. __________ va considerato che le diagnosi sono comunque simili (quella posta dalla perita Dr.ssa __________ comunque più grave) e che i due periti hanno fatto valutazioni per scopi differenti (la collega del CPAS ha visitato inoltre l’assicurato in due occasioni).

Si conferma inoltre quando scritto dal collega SMR Dr. __________ circa il breve rapporto della Dr.ssa __________ il quale risulta in effetti poco esaustivo sull’oggettività clinica.” (doc. AI 76)

Di conseguenza, con la decisione contestata l’amministrazione ha confermato – con decorrenza dal 1° ottobre 2015 – l’abilità del 50% nella precedente attività e dell’80% in attività adeguate.

Contestata è la succitata valutazione medico-teorica.

2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Nell’evenienza concreta il TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunta la perita CPAS e questo per le seguenti ragioni.

Quanto alle divergenti diagnosi poste dalla perita del CPAS e dal perito incaricato dall’__________ si ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non va in ogni modo dimenticato che il perito dell’assicura- tore indennità giornaliera ha individuato una prognosi lavorativa positiva con un prevedibile ripristino della completa capacità lavorativa entro al più tardi a metà ottobre 2015, ciò che collima - nel risultato - con la valutazione fatta dalla perita incaricata dall’Ufficio AI che ha ritenuto un’abilità al lavoro dell’80% in attività adeguate e del 50% nella precedente professione.

Certo, le conclusioni della perizia CPAS risalgono alla fine del 2015 e non corrispondono a quanto recentemente attestato dalla dr.ssa __________ nel succitato stringato rapporto 1° settembre 2016 (cfr. consid. 2.5) la quale – oltre alla diagnosi di disturbo della personalità emotivamente instabile, di tipo impulsivo (ICD10: F60.3) – ha valutato una riduzione della capacità lavorativa del 50% almeno dal maggio 2015 senza tuttavia specificare in quale tipologia di attività.

Inoltre, la documentazione prodotta pendente causa da parte dell’insorgente non permette di apportare nuovi elementi di giudizio.

Al tal riguardo, l’assicurato ha prodotto il rapporto 13 giugno 2017 della succitata dr.ssa __________ e lo scritto 14 giugno 2017 dello psicologo __________.

Nel citato rapporto la dr.ssa __________, confermando un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo instabile e discostandosi da quella di disturbo bipolare, ha in particolare evidenziato:

" (…)

Sono così confrontata con un quadro psichico fluttuante fra aspetti depressivi, tematiche persecutorie, rabbia repressa o talvolta agita in maniera impulsiva e solo verbale, verso la famiglia. L’obiettivo terapeutico è che il paziente abbia più fiducia nelle sue risorse personali e famigliari. Quindi i colloqui medici si basano sulla valutazione di quelle che sono le relazioni sociali, famigliari in particolare, e i comportamenti adeguati o meno del sig. RI 1 in rapporto a essi.

Per questi ragioni il sig. RI 1 ha spesso mostrato di essere piuttosto fragile e facilmente suscettibile, caratteristiche poco compatibili con un rientro totale in ambito lavorativo. Il sig. RI 1 ammette di sostenere alcune mansioni di aiuto presso l’asilo della moglie, ma di non riuscire a occuparsi per l’intera giornata.

Allo stesso tempo non ci sono state le motivazioni sufficienti a sostenere una segnalazione di aggravamento all’Ufficio dell’AI.

Per quanto detto ritengo che, secondo la mia impressioni clinica, allo stato attuale, il sig. RI 1 manifesti una riduzione della capacità lavorativa per motivi psichiatrici pari al 50%.” (doc. C)

A tal riguardo nelle annotazioni 14 agosto 2017 la dr.ssa __________ ha pertinentemente osservato:

" La documentazione medica ricevuta non è atta a modificare la valutazione del CPAS e non si rendono necessari accertamenti in quanto:

nel certificato della Dr.ssa __________ nonostante l’assicurato venga trattato come un bipolare si legge che è affetto da un disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline e inoltre si evincono argomentazioni ed interpretazioni psicodinamiche nonostante venga ben precisato non stia facendo un lavoro psicoterapico ma bensì “colloqui medici” di sostegno. Pertanto il certificato non apporta elementi clinici oggettivi, chiari e significativi per poter modificare la posizione della perizia.

Nel certificato del Sig. __________ si evince chiaramente che vengono seguiti la moglie e i figli ma non l’assicurato.

La situazione di “nervosismo” che viene riferita non si può considerare clinicamente rilevante nè che si ripercuota diversamente da come è stato stabilito in perizia sulla CL dell’assicurato.” (doc. VIII/1)

Nel successivo rapporto 11 settembre 2017 la dr.ssa __________, confermando uno stato di salute stabile, ha in particolare rilevato che l’assicurato ha accettato di svolgere un paio di colloqui di coppia, non intendendo comunque di sottoporsi ad una terapia famigliare motivo per cui la situazione in famiglia rimane tesa. In ambito lavorativo essa ha evidenziato che il suo paziente “… riferisce di svolgere qualche mansione semplice per l’asilo nido della moglie, e attività di manutenzione del proprio domicilio. Appare piuttosto incline a svolgere lavori manuali e individuali o comunque con la presenza di poche persone. Pertanto ritengo che questo sia il contesto lavorativo in cui sia esigibile una ripresa lavorativa, in ogni caso non totale, a mio avviso.” (doc. E)

Riguardo a questo ultimo punto, anche nella perizia del CPAS è stato rilevato che “l’assicurato potrebbe svolgere prevalentemente attività ripetitive, semplici e dovrebbe essere sottoposto a scarse pressioni” (pag. 137 incarto AI).

Fatto sta che, come visto, dal punto di vista clinico la situazione rispetto alla perizia del CPAS è rimasta sostanzialmente invariata, rispettivamente dalla documentazione medica prodotta, in particolare quella della dr.ssa __________, non risulta un peggioramento.

In queste circostanze, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, la perizia del CPAS va confermata.

Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8. L’assicurato sostiene come irrealistico l’inizio di una nuova attività lavorativa tenuto conto del suo stato di salute, del fatto di aver lavorato oltre 30 anni presso le __________ e, in seguito alle dimissioni (2010), presso l’asilo condotto dalla moglie, nonché della sua età (59 anni) (cfr. ricorso punto no. 17):

Va rammentato che all’insorgente incombe l’obbligo di ridurre il danno e deve di conseguenza intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, essendo tenuto a trovare, accettare o conservare ogni attività esigibile adeguata alla sua invalidità come anche procedere a tutti i cambiamenti per sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua (cfr. Circolare sull’invalidità e la grande invalidità, marginale 1408.1).

Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017, consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se – ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).

Detta ipotesi (reintegrabilità sul mercato normale del lavoro) è confermata anche dal fatto che spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Nel caso in esame, l’assicurato è stato visto dal consulente in integrazione professionale il 14 giugno 2016 (doc. 57 incarto AI) e nel successivo rapporto 30 giugno 2016, ai fini del raffronto dei redditi, lo stesso consulente ha ritenuto esigibile lo svolgimento di attività semplici e ripetitive (pag. 165 incarto AI). Del resto, come visto al considerando precedente, anche dal punto di vista medico l’assicurato può svolgere attività semplici senza pressioni.

In merito all’assunto fatto dall’assicurato relativo alla sua età avanzata (59 anni nel 2017, corrispondente al momento della decisione contestata), va fatto presente che ai sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico. Si tratta del momento in cui gli incarti medici permettono di accertare i fatti in modo circostanziato (DTF 138 V 457).

Nel caso di specie, come rettamente fatto valere in sede di risposta, il momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è il 15 dicembre 2015 allorquando il medico SMR ha allestito il rapporto finale in seguito alla perizia del CPAS, confermando dal mese di ottobre 2015 un’abilità lavorativa dell’80% in attività adeguate (doc. 47 incarto AI). In quel momento l’assicurato aveva da poco compiuto 57 anni.

A tal riguardo, nella STF I 293/05 del 17 luglio 2006 il TFA ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia. In un’altra fattispecie il TF, nella STF I 304/06 del 22 gennaio 2007, nel caso di un assicurato di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30% (per problemi reumatologici e cardiologici), lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato. Nella STF I 359/2006 del 22 giugno 2007, l’Alta Corte, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento della decisione dell’amministrazione, dato che dal profilo dell’et non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità. Di analogo tenore anche la STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il TF, annullando il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità lavorativa dell’assicu-rato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato del lavoro sottolineando come il fattore dell’età avanzata costituisce essenzialmente “solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle concrete opportunità professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità assume un ruolo rilevante la capacità lavorativa residua, ritenuto come la possibilità di prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur in considerazione di determinate limitazioni funzionali (segnatamente con riferimento alle attività pesanti o alla posizione da osservare durante l’attività lavorativa) gioca un ruolo importante nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato. Sempre in merito alla reintegrabilità nel mondo del lavoro avuto riguardo all’età vedi anche la STCA 32.2015.114 del 27 giugno 2016 con ulteriori diversi riferimenti giurisprudenziali.

Ritornando alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo TCA ritiene da una parte che l’assicurato (sia come 57 che 59 enne) può mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro considerato che egli ha ancora davanti a sé diversi anni prima del pensionamento, dall’altra parte che egli può svolgere attività semplici e ripetitive tenuto in particolar modo conto della pluridecennale esperienza professionale presso __________.

2.9. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), valido al momento del miglioramento dello stato di salute (ottobre 2015), il cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella decisione impugnata.

2.9.1. Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conse-guibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel mo-mento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valido in fr. 68’640.--, corrispondente al salario percepito nel 2015.

2.9.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

L’Ufficio AI, applicate le succitate tabelle statistiche, considerata una capacità lavorativa dell’80% e riconosciuta una riduzione del 10%, ha fissato il reddito da invalido a fr. 48'200.--, dato aggiornato al 2015.

Dal raffronto tra i redditi si giunge ad un grado d’invalidità del 30% ([68’640 – 48'200] x 100 : 68'640 = 29,7%), arrotondato secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

L’Ufficio AI ha di conseguenza correttamente soppresso la rendita intera dal 1° febbraio 2016, ossia tre mesi dopo il miglioramento della capacità lucrativa - fissato al mese di ottobre 2015 (perizia CPAS) - come prescritto dall’art. 88a cpv. 1 OAI (cfr. consid. 1.2).

In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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