Raccomandata
Incarto n. 32.2016.89
BS/lp
Lugano 15 maggio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 luglio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto 1.1. RI 1, classe 1957, professionalmente attivo quale analista programmatore presso la ditta __________ (con sede a __________) – di cui egli ha diritto di firma individuale e sua moglie ricopre la carica di socio gerente con diritto di firma individuale –, nel gennaio 2010 aveva inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di un incidente della circolazione occorsogli il 25 agosto 2009 (doc. AI 8).
Sulla base della documentazione raccolta, eseguita un’inchiesta economica per persone con attività indipendente (doc. AI 78), con cinque decisioni datate 11 giugno 2013 (preavvisate il 21 febbraio 2013) l'Ufficio AI gli aveva riconosciuto, a far tempo dal 1° agosto 2010, il diritto ad una rendita di diverse entità, da ultimo una mezza rendita dal 1° giugno 2012 (doc. AI 92 -96).
1.2. Nell’agosto 2013 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una revisione della rendita (doc. AI 102).
L’amministrazione ha proceduto ad aggiornare la documentazione sia medica sia economica, quest’ultima riguardo alla società __________ per gli anni 2013 e 2014 e la nuova società __________ (iscritta a RC il 23 novembre 2013 con sede a __________, di cui l’assicurato è gerente con firma invidiale) per l’anno 2014. Eseguita una nuova inchiesta economica, con decisione 18 luglio 2016, preavvisata il 26 aprile 2016, ha soppresso il diritto alla rendita. Contestualmente l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso, postulando il ripristino della mezza rendita. Contesta l’inchiesta economica ed in particolare la quota di riparto del 50% degli utili societari tra l’assicurato e sua moglie, rimarcando come l’Ufficio AI non abbia tenuto conto dei dati economici del 2015.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Rileva che anche utilizzando i dati economici del 2015 l’assicurato non presenterebbe più un grado d’invalidità pensionabile.
1.5. Il 14 aprile 2015 il TCA ha svolto un accertamento presso l’Ufficio AI, ricevendo risposta il 25 aprile 2017 (IX). Su richiesta di questa Corte, il 2 maggio 2017 il ricorrente ha preso posizione sull’accertamento eseguito (XII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita, oppure se, secondo quanto postulato dal ricorrente, va ripristinato il diritto ad una mezza rendita.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. Nel caso in esame, va in primo luogo rilevato che, rispetto alla precedente decisione, la situazione medica è rimasta invariata (“Si convalida una limitazione stabile del 50% per ogni attività anche se sedentaria per diminuzione di rendimento come fino ad ora …”; cfr. annotazioni 12 marzo 2015 del SMR in doc. AI 126).
Una modifica vi è invece stata dal punto di vista economico con la costituzione della nuova società __________ con sede a __________, presso la quale, secondo quanto indicato dall’assicurato durante l’inchiesta economica del 7 maggio 2015, “… sono state assunte 4 persone, 2 ingegneri informatici e 2 specialisti in servizi informatici. Il dipendente __________ è diventato dipendente della nuova società. La società è stata creata per mantenere i diritti di proprietà dei software …” (pag. 418 dossier AI). Inoltre, sempre dalla citata inchiesta risulta una progressione degli utili aziendali della __________.
Occorre pertanto verificare se queste modifiche sono rilevanti ai fini del diritto alla rendita.
2.5. Per determinare i redditi da valido e da invalido, l’Ufficio AI ha utilizzato lo stesso metodo di calcolo di cui alle decisioni 11 giugno 2013, a loro volta fondate sull’inchiesta economica per persone con attività professionale indipendente eseguita nel gennaio 2012 (doc. AI 78).
Nell’inchiesta 7 maggio 2015 l’incaricato, dopo avere esposto lo stato di salute, le indicazioni dell’assicurato, la formazione scolastica e professionale, la situazione attuale dell’azienda e del personale nonché i cambiamenti imputabili al danno alla salute, al confronto tra i campi di attività, all’evoluzione dei redditi dell’impresa, esaminata l’eventuale adozione di provvedimenti d’integrazione (poi scartata), ha preso il reddito da valido 2010 definito in sede d’inchiesta economica del gennaio 2012 pari a fr. 214'521.--, aggiornandolo al 2013 (fr. 216'521) ed al 2014 (fr. 217'788).
Il reddito da invalido, invece, è stato definito partendo dai salari iscritti nel conto individuale dell’assicurato, dedotte le indennità giornaliere LAINF, con l’aggiunta del 50% (quota parte) degli utili aziendali di __________ relativi agli anni 2013, 2014 e di __________ per l’anno 2014 (cfr. allegato 2 inc. AI pagg. 425 e 426 i cui dati sono stati estrapolati dai relativi bilanci e conti economici delle due società prodotti il 12 dicembre 2014, 14 e 30 marzo 2016; inc. AI doc. AI 121, 136, 138). Di conseguenza il reddito da invalido è stato fissato rispettivamente a fr. 121'629.-- (2013) e a fr. 222'607. -- (2014). Dal raffronto dei redditi per il 2013 è risultato un grado d’invalidità del 44% e per il 2014 dello 0%.
A titolo di valutazione finale l’incaricato ha rilevato:
" (…)
L’assicurato nel corso del 2013 ha creato una nuova società la __________ a __________ con 4 dipendenti. Tale struttura è stata creata per poter garantire i diritti di proprietà dei Software che loro propongono. Tale società ha da subito presentato ottimi risultati come dimostrano i dati contabili. Quindi l’assicurato ha ottimizzato il proprio lavoro delegando il più possibile ai 4 dipendenti e lavorando al meglio come lo stato di salute gli permetta ha ottenuto dei benefici in termini di reddito. La tabella del raffronto dei redditi del 2014 evidenzia come non vi siano i presupposti per un diritto a rendita in quanto il grado d’invalidità risulta pari a 0%. Si ritiene quindi corretto procedere con la soppressione della rendita sin qui erogata secondo i termini di legge. (…)” (cfr. incarto AI pag. 423)
Di conseguenza, prendendo il 2014 come anno di riferimento, con progetto di decisione del 26 aprile 2016 l’Ufficio AI ha paventato la soppressione della rendita.
Con osservazioni 20 maggio 2016 l’assicurato ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, in particolare per quel che concerne l’assunto fatto dall’incaricato dell’inchiesta economica di consideralo quale indipendente, con redditi percepiti dalle due società. In particolare egli ha rilevato:
" (…)
In effetti, contrariamente a quanto preteso dall’UAI, i documenti che si producono dimostrano come la situazione dell’assicurato non abbia subito alcun miglioramento e come pertanto la rendita sinora da lui percepita debba essere confermata sia quale principio che nel suo grado di invalidità.
Dagli estratti del Registro di Commercio che si producono si può rilevare come l’assicurato sia socio della società __________ (doc. 1) con una quota di 1'000.00 (su CHF 20'000.00 di capitale sociale), mentre per quanto attiene alla __________ (doc. 2), tutte le quote siano detenute dalla __________. Già da questo appare evidente come l’assicurato non possa – non si vede infatti come – trarre quei benefici che appaiono quindi semplicemente asseriti, con riferimento all’anno 2014, nel rapporto d’inchiesta che sta alla base del progetto di decisione.
Il signor RI 1 è dipendente della __________ ed è unicamente amministratore della __________, per la quale non svolge altra attività.
La __________ non ha mai pagato dividendi alla propria socia __________, come risulta già dalla dichiarazione __________ che qui si acclude (doc.3).
Si allega alla presente anche copia della dichiarazione dei redditi dei coniugi __________ per l’anno 2014, nonché i bilanci 31.12.2014 e 31.12.2015 delle due società, documenti dai quali appare ulteriormente la veridicità di quanto sopraesposto (doc.4). (…)”
(cfr. incarto AI pag. 435-436)
In risposta, con annotazioni 1° giugno 2016, l’incaricato ha evidenziato:
" (…)
Facciamo presente come nella decisione cresciuta in giudicato dell’11.06.2013, il collega aveva considerato gli utili societari del 50% con la moglie in base ai dati reperiti in sede d’inchiesta ed in base all’impegno sia dell’assicurato che della moglie.
In seguito è stata creata una nuova società sempre di proprietà dei coniugi e di conseguenza abbiamo applicato, uniformemente alla precedente decisione, lo stesso metodo di valutazione suddividendo gli utili in parti uguali. (…)” (cfr. incarto AI pag. 471).
Facendo riferimento a quanto sopra, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha soppresso la rendita.
2.6. Nell’ambito dell’istruttoria relativa alla domanda di prestazioni – sfociata nelle decisioni 11 giugno 2013 (cfr. consid. 1.1) – l’Ufficio AI ha considerato l’assicurato, nonostante egli sia dipendente della __________, quale persona con attività indipendente. Questo in virtù della determinante influenza gestionale sulla stessa, insieme alla di lui moglie, come si evince dall’inchiesta economica del 2012 (cfr. doc. AI 78).
Va al riguardo fatto presente che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010).
Il marginale 3028.1 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio 2015, prevede che “l'amministratore di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v. 8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile (8C_346/2012)”.
Nel ricorso l’assicurato sostiene di non essere dipendente della nuova società __________, ma unicamente amministratore e che la __________ detiene la totalità delle 20 quote societarie della prima. Come risulta dal Registro di commercio, il ricorrente è socio gerente della __________ con diritto di firma individuale, come del resto anche per la __________. Non va poi dimenticata, così come appurato nell’inchiesta economica del 2012, la posizione di controllo dell’assicurato insieme alla di lui moglie, in seno alla __________. Inoltre, le succitate due società hanno i medesimi scopi sociali (l’acquisto, la vendita e la mediazione di computer, accessori e applicazioni ecc.), cosi come si evince dai relativi estratti del Registro di Commercio (doc. AI 130).
Nella __________ l’assicurato ha del resto delegato “maggiormente ai dipendenti” al fine di “ottimizzare il lavoro e poter prendersi le dovute pause per sopperire i problemi di salute” (cfr. inchiesta 7 maggio 2015 pag. 421 dossier AI).
In queste circostanze è pertanto lecito concludere che il ricorrente determina la volontà societaria, motivo per cui, con riferimento alla succitata giurisprudenza, correttamente è stato ritenuto, ai fini della valutazione dell’invalidità, come una persona con attività indipendente.
Per quel che concerne la determinazione del grado d’invalidità, l’incaricato - in presenza di dati affidabili - ha rettamente proceduto al raffronto dei redditi. In particolare, per quel che concerne il reddito da invalido, partendo dal salario percepito dalla __________, egli ha aggiunto metà degli utili societari. Questo metodo di calcolo (salario + partecipazione agli utili societari) è stato del resto utilizzato dall’Ufficio AI e implicitamente confermato da questo Tribunale in altre sentenze (STCA 32.2016.1 del 30 novembre 2016, 32.2014.143 del 24 agosto 2015; esplicitamente confermato nella STCA 32.2012.95 del 4 febbraio 2013).
In merito alla contestata quota di ripartizione del 50% degli utili societari tra l’assicurato e sua moglie, uniche persone che gestiscono le società, va ricordato che nelle annotazioni 1° giugno 2016 l’incaricato ha spiegato di aver fatto riferimento alla precedente inchiesta economica posta a fondamento delle decisioni 11 giugno 2013, divenute definitive. Ritenuto che rispetto all’inchiesta economica del 2012 la situazione all’interno della __________ è rimasta immutata e che ora quest’ultima controlla la __________, è corretto riprendere la summenzionata ripartizione.
Certo che nella decisione contestata l’Ufficio AI ha considerato i dati economici del 2014 per giustificare la soppressione della rendita. Nella risposta di causa è stato rettamente rilevato che a quel momento non erano disponibili i dati aziendali più recenti e che i bilanci e conti economici provvisori del 2015 non potevano essere presi in considerazione. Tuttavia, con rapporto 20 settembre 2016, l’incaricato, prendendo in considerazione i dati aziendali del 2015, è giunto ad un grado d’invalidità del 35% (VI/1).
In merito al calcolo del reddito da invalido, con lettera del 14 aprile 2017 questo TCA ha chiesto all’Ufficio AI quanto segue, ricevendo risposta il 24 aprile 2017 dall’incaricato (la risposta è indicata in grassetto):
" Nel rapporto 7 aprile 2016 relativo all’inchiesta economica per indipendenti l’ispettore ha determinato il reddito da invalido facendo capo “ai dati inerenti il salario percepito dall’assicurato al quale sottraiamo le IG percepite e aggiungiamo la quota parte definita in 50% dell’utile societario per gli anni 2013 e 2014” (pag. 422 incarto AI).
Abbiamo ritenuto che durante l’analisi risultando una discrepanza tra il dato del CI e il reddito fiscale, quest’ultimo risultasse più rappresentativo e veritiero. Abbiamo in prima istanza ritenuto che il dato del CI comprendesse ancora le indennità assicurative, indi per cui abbiamo ritenuto opportuno procedere con il reddito fiscalmente imposto (cosa ritenuta ora errata in quanto in seguito abbiamo di nuovo sottratto le indennità percepite, quindi è come se fossero state sottratte due volte).
Ora con il dato del CI 2014 pari a 61'794 e con dato da certificato di salario pari fr. 66'041.-- è evidente che le IG percepite per tale anno pari a fr. 4'247.-- siano state sottratte. Di conseguenza abbiamo commesso un errore nel non ritenere tale dato affidabile e corretto.
Alla luce di quanto sopra il nuovo calcolo per la definizione del reddito da invalido 2014 risulterebbe come segue:
Reddito lordo 61'794.-- + ½ utile __________ 180'717.-- + ½ __________ 158'997.--.
L’utile 2014 della __________ è stato calcolato annualizzando (172’247/13*12).
Il redito da invalido 2014 risulta quindi essere pari a fr. 231'651.--lordi.
Per il 2013 avevamo mantenuto lo stesso metodo di calcolo per mantenere una coerenza nel metodo di calcolo, tuttavia anche per questo anno il reddito da invalido va ritenuto grazie all’ausilio dei dati del CI che risultano già al netto delle indennità percepite.
Il reddito da invalido 2013 è quindi apri a 74'995.-- + ½ Utile __________ 93'717.--.
Il reddito definito è pari a fr. 121'853.-- lordi.
Per le valutazioni di raffronto dei redditi eseguiti nel rapporto del 7.4.2016 non risultano variazioni le percentuali di diminuzione del reddito dell’attività professionale rimangono invariate.
Con “reddito fiscale lordo” s’intende il reddito fiscale netto al quale vengono aggiunti i contributi di legge secondo le percentuali esposte sulle tavole scalari dei contributi emanate dall’UFAS.
Correggiamo il reddito da invalido contestato secondo quanto determinato al punto 1).
Il reddito fiscale netto per il 2015 è pari a fr. 51'253.-- mentre la registrazione a CI riporta 53'410.-- (abbiamo erroneamente riportato nella valutazione il reddito 2014 – errore di trascrizione).” (doc. IX/1)
Pertanto, con le succitate dovute correzioni, valgono i seguenti raffronti dei redditi, con i rispettivi gradi d’invalidità:
· 2013: reddito da valido fr. 216'521.--, reddito da invalido
fr. 121'853.--, grado d’invalidità del 43,80%;
· 2014: reddito da valido fr. 217’789.--; reddito da invalido
fr. 231'651.--, grado d’invalidità nullo;
· 2015: reddito da valido di fr. 218'588; reddito da invalido di
fr. 141’855 [(fr. 51'253
Non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita.
Visto quanto sopra, è da ritenere accertato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che nonostante il danno alla salute, rimasto invariato, l’assicurato è riuscito ad incrementare i suoi redditi, migliorando di conseguenza la sua capacità al guadagno in modo tale da non avere più diritto ad una rendita.
Ne consegue che la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.7. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti