Raccomandata
Incarto n. 32.2016.79
BS/sc
Lugano 24 marzo 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 agosto 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 7 luglio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1957, da ultimo attivo quale meccanico, nel luglio 1994 ha inoltrato una domanda di rendita, respinta dall’Ufficio AI con decisione 11 aprile 1996 (doc. AI 34).
Nel maggio 2000 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Esperiti i necessari accertamenti (tra cui una perizia multidisciplinare del 31 luglio 2002 a cura del SAM; doc. AI 100), dopo attuazione di provvedimenti professionali nell’ambito di un cantiere nautico, in data 11 aprile 2003 l’amministrazione gli ha riconosciuto una mezza rendita (pari ad un grado d’invalidità del 58%) dal 1° giugno 1999 (doc. AI 127/128).
A seguito di una revisione eseguita d’ufficio, l’assicurato è stato peritato dal SAM (perizia del 20 dicembre 2006, che in sintesi non ha rilevato un peggioramento dello stato di salute; cfr. doc. AI 158). Con decisione del 20 giugno 2007 l’am-ministrazione ha di conseguenza confermato la mezza rendita (doc. AI 172).
Avviata nuovamente una revisione d’ufficio della rendita, con comunicazione 13 marzo 2013 l’Ufficio AI ha confermato la corrente prestazione (doc. AI 206).
1.2. Sostenendo un peggioramento del proprio stato di salute, nel novembre 2015 l’assicurato ha inoltrato all’Ufficio AI una domanda di revisione (doc. AI 211). Sottoposta la documentazione medica allegata alla domanda di prestazioni (doc. AI 212, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 232 e 233) al proprio servizio medico per una presa di posizione, con annotazioni 17 maggio e 27 giugno 2016 il dr. __________ del SMR ha ritenuto il quadro clinico stazionario (doc. AI 230 e 235). Pertanto, con decisione del 7 luglio 2016, preavvisata il 18 maggio 2016, l’amministrazione ha confermato il diritto ad una mezza rendita.
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato ha interposto il presente ricorso. Rileva in particolare come i suoi cronici problemi di salute gli impediscano di trovare un impiego adeguato e sufficientemente remunerato e che tale situazione gli ha provocato stati d’ansia e di depressione. Egli chiede che sia esperita una perizia specialistica per chiarire i suoi problemi di salute e per valutare l’adozione di eventuali provvedimenti d’integrazione professionale o stabilire una modifica del grado d’invalidità.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Sostiene la stazionarietà dello stato valetudinario dell’assicurato, evidenziando come con il presente ricorso quest’ultimo non abbia prodotto documentazione medica che non sia stata già vagliata dal SMR e che quindi non è stato portato alcun nuovo elemento oggettivo.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se all’assicurato va confermata la mezza rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Nel caso in esame, a fondamento della decisione 11 aprile 2003 di conferimento del diritto ad una mezza rendita dal 1° giugno 1999 vi è la perizia multidisciplinare del SAM. Nel rapporto 31 luglio 2007 i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome cervicospondilogena sin., con
stato dopo operazione per ernia discale C5-6 nel giugno 1995;
discopatia C4-5 e C6-7, con restringimento del canale spinale e dei neuroforami C7, prevalentemente a sin. (MRI del 29.05.1998).
Disturbo di personalità non altrimenti specificato (DD: disturbo borderline di personalità).
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Steatosi epatica diffusa, con modica attività epatocitolitica, in
pregresso abuso etilico;
pancreatite acuta d’origine etiltossica nel marzo 2011, attualmente in remissione.
Pregresso episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici nel 2000.
Lieve diminuzione della mobilità della spalla sin., probabilmente d’origine capsulare.
Incipiente poliartrosi delle dita, famigliare.
Dislipidemia ed iperuricemia. (…)” (doc. AI 100 pag. 12)
L’assicurato è stato ritenuto totalmente inabile nella sua originaria attività, ma abile all’80% in attività prevalentemente leggere e variate rispettose delle limitazioni fisiche (pag. 242 dossier AI).
Con la successiva perizia multidisciplinare 20 dicembre 2006 i periti del SAM in sostanza hanno valutato uno stato di salute stazionario, concludendo in particolare:
" (…)
Non possiamo pertanto oggettivare un peggioramento dello stato di salute, rispettivamente dello stato valetudinario dell’assicurato nei confronti della nostra precedente valutazione. Possiamo confermare brevi periodi di totale incapacità lavorativa come certificati dal medico curante nel suo rapporto dell’8.02.2006. In modo particolare per quanto riguarda la problematica insorta a livello della spalla destra possiamo constatare una evoluzione favorevole con attualmente l’assenza di indizi per una lesione maggiore. Sul piano psicologico e mentale possiamo ammettere che all’inizio di quest’anno si è probabilmente verificato un caso dell’umore legato alla flessione nel rapporto sentimentale, alle difficoltà con il datore di lavoro che non avrebbe potuto offrire all’assicurato una copertura in caso di malattia, tuttavia successivamente l’assicurato ha potuto ritrovare un sostanziale equilibrio psichico grazie anche all’apporto terapeutico da parte del dr. __________.
Possiamo così ribadire che lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro dopo l’esame peritale SAM del luglio 2002 non ha presentato mutamenti duraturi (…)” (pag. 397 dossier AI)
Da qui la decisione 20 giugno 2007 di conferma della mezza rendita d’invalidità (doc. AI 172), nuovamente confermata con comunicazione del 13 marzo 2013 (doc. AI 206).
2.7. A seguito dell’ultima domanda di revisione l’assicurato ha prodotto diversa documentazione (cfr. doc. AI 212, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 232 e 233) che è stata valutata dal dr. __________ del SMR, che nelle annotazioni del 17 maggio 2016 ha ritenuto il quadro clinico funzionale come invariato, facendo in particolare presente che la sindrome mista ansiosa-depressiva, con una totale inabilità lavorativa, risultante dal rapporto 3 aprile 2016 dal dott. phil. __________ non può essere presa in considerazione poiché non è stata certificata da uno medico psichiatra, ma da un terapeuta. Egli ha poi ritenuto non necessari altri accertamenti medici (doc. AI 230).
Dopo il progetto di decisione, con scritto 15 giugno 2016 l’assicurato ha prodotto quale nuovo atto medico un certificato del 1° giugno 2016 del medico curante, dr. __________, che ha attestato un’inabilità al lavoro del 100% dal 1° maggio 2016 sino a nuovo avviso, causa malattia (pag. 682 dossier AI).
Con annotazioni 27 giugno 2016 il succitato medico del SMR ha precisato:
" Il dottor __________ si limita a redigere un certificato di malattia la 100% senza però aggiungere nulla altro. Il signor __________ non è un medico, per cui non entriamo in merito.
Nel rapporto medico del 26 agosto 2015 si parla addirittura di un lieve miglioramento del quadro clinico a livello cervicale, con leggera difficoltà di pinza con le prime due dita della mano destra. In definitiva il quadro clinico nella sua complessità appare essere stazionario.” (doc. AI 235)
Sulla base delle succitate due annotazioni del SMR con la decisione contestata l’Ufficio AI, negando un peggioramento dello stato valetudinario, ha confermato la mezza rendita respingendo la domanda di aumento del grado d’invalidità.
2.8. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a n. 236, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Occorre poi rilevare che, secondo costante giurisprudenza, ai sensi dell’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del succitato disposto, come pure dell’art. 49 OAI, consistono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010 consid. 2 con riferimenti giurisprudenziali).
Va infine ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.9. Ritornando al caso in esame, da un attento esame degli atti questo TCA – diversamente da quanto sostenuto dal SMR – non può concludere, con la necessaria tranquillità di giudizio, che rispetto all’ultima valutazione medica eseguita nel 2006 (trattasi della perizia multidisciplinare SAM) lo stato di salute, rispettivamente valetudinario, dell’assicurato sia rimasto stabile senza che non si proceda ad un valutazione medica più approfondita. Questo per i motivi che seguono.
Dalla recente documentazione medica prodotta risulta che la diagnosi principale dell’assicurato consiste in una cervicalgia e brachialgia cronica bilatera in stato dopo pregresso intervento di fusione del segmento C5/C6. Va qui rilevato che con rapporto 23 luglio 2014 il dr. __________, Viceprimario di Neurochirugia all’Ospedale __________ di __________ aveva segnatamente attestato una “… cervicobrachialgia C6 destra comparsa da circa tre mesi” e “… da circa tre mesi comparsi dolori e disestesie a carico dell’arto superiore destro irradianti fino ai primi tre raggi della mano destra”, quindi in una situazione successiva alle perizie SAM (pag. 620 dossier AI).
Certo che, con riferimento alle annotazioni 27 giugno 2016 del SMR (cfr. consid. 2.7; sottolineatura del redattore), nel rapporto 26 agosto 2015 il dr. __________, capoclinica di Neurochirurgia all’Ospedale __________ di __________, ha attestato – rispetto alla sua ultima valutazione – un quadro clinico che “… è rimasto sovrapponibile forse in lieve miglioramento; in considerazione del fatto che non abbiamo clinicamente riscontrato una sofferenza radicolare specifica, in particolare di tipo C7, non abbiamo posto alcune indicazione chirurgica (pag. 671).”
Del resto, lo stesso medico nel rapporto 7 marzo 2016 (sottolineatura del redattore), dopo aver visto l’assicurato il 1° marzo 2016, ha rilevato che “… dall’ultima valutazione ad oggi il paziente non ha presentato franchi peggioramenti ad eccezione di una tendenza d’aumento delle parestesie al secondo e terzo dito della mano bilateralmente” (pag. 686). Tant`è che nel rapporto 14 marzo 2106 il dr. __________ ha fra l’altro confermato un “lieve peggioramento clinico“, preannunciando di portare il caso al consulto di chirurgia spinale (pag. 685).
Nell’ultimo rapporto 30 maggio 2016 il succitato neurochirurgo, ha fatto presente:
" (…)
Abbiamo rivisto il quadro insieme al paziente, in considerazione del fatto che i disturbi sono stazionari, sono prevalentemente della sfera sensitiva, non avremmo deciso, al momento, di porre alcuna indicazione chirurgica.
L’intervento di per sè, con molta probabilità, non avrebbe un impatto significativo su questi disturbi. Siamo comunque rimasti d’accordo che proporremmo un intervento chirurgico di fusione C6/C7 anteriore oppure di foraminotomia bilaterale con approccio posteriore solo in caso di franco peggioramento.
Rimando a disposizione per qualsiasi necessità.” (sottolineatura del redattore; doc. AI 233)
Nel rapporto 4 marzo 2016 all’Ufficio AI il dr. __________, medico curante, poste le note diagnosi, ha sostenuto che negli ultimi mesi continua il lento peggioramento della sintomatologia algica e neurologica cervico brachiale, attestando un’incapacità lavorativa inferiore del 50% (doc. AI 222). Vero che si tratta di una valutazione del medico curante, al quale, come visto al considerando precedente, va conferito valore probatorio parziale. Va tuttavia rilevato che nel rapporto 10 marzo 2016 all’Ufficio AI il dr. __________, neurologo, attesta un’inabilità al 50% quale operatore nautico (allorquando in sede di perizia SAM del 2006 la capacità lavorativa per quell’attività era stata valutata all’80%; cfr. pag. 396 dossier AI) per la nota problematica cervicale, precisando che la “… sintomatologia dolorosa e soprattutto disestesie all’arto superiore destro può limitare il maneggio di attrezzi da lavoro” (doc. AI 225).
In queste circostanze, secondo questa Corte, l’assicurato, classe 1957, andava per lo meno visitato dal SMR.
Per quel che concerne l’affezione extra somatica, vero che il dr. phil __________ non è un medico psichiatra ma un terapeuta e che pertanto la diagnosi di sindrome mista depressiva da lui posta, causante una totale incapacità lavorativa (cfr. scritto 3 aprile 2016 a pag. 675 dossier AI), non può essere presa in considerazione. A proposito va ricordato come l’Alta Corte ha costantemente ribadito che il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (sottolineatura del redattore; DTF 136 V 282 consid. 3.2.1 con riferimento a DTF 130 V 399 ss.; STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Tuttavia va ricordato che in sede di perizia SAM del 2006, quindi dieci anni fa, all’assicurato il perito psichiatra aveva diagnostico “tratti immaturi di personalità, note d’impulsività, tendenza al consumo di bevande alcoliche”, valutando un’incapacità lavorativa del 20% (pag. 402 dossier AI) e che con rapporto 22 febbraio 2013 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, aveva attestato uno stato di salute stazionario (doc. AI 201). Pertanto, anche questa componente va approfondita.
Quanto al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollstän-dig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensga-rantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn le-diglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In concreto, di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici di natura somatica e psi-chiatrica, stabilisca l’esistenza o meno di un peggioramento dello stato di salute con conseguente influsso sulla capacità al guadagno. In esito a tali accertamenti, l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata ex art. 57a LAI, sulla domanda di aumento del grado d’invalidità inoltrata dall’assicurato.
Ne consegue che, annullata la decisione contestata, il ricorso è accolto.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§. La decisione 7 luglio 2016 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.9.
Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico a carico dell’Ufficio AI.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti