Raccomandata
Incarto n. 32.2016.73
cs
Lugano 13 marzo 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 luglio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
A. RI 1, nato nel 1982, il 1° luglio 2013 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, respinta con decisione del 25 settembre 2014 in assenza di un danno alla salute con influenza sulla capacità lavorativa (pag. 44/45 incarto AI).
B. Il 3 giugno 2015 RI 1 ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni (pag. 51 incarto AI). Dopo aver acquisito gli atti medici ritenuti necessari, tra i quali una perizia psichiatrica del 14 marzo 2016 del Centro peritale per le assicurazioni sociali (pag. 88 incarto AI), preso atto del rapporto finale del medico SMR del 19 aprile 2016 (pag. 105 incarto AI), con decisione del 4 luglio 2016 (pag. 118 incarto AI), preavvisata dal progetto del 23 maggio 2016 (pag. 116 incarto AI), ha respinto la richiesta di prestazioni.
C. RI 1, rappresentato dalla madre, è insorto al TCA contro la predetta decisione, con ricorso del 18 luglio 2016, tramite il quale chiede l’invio della perizia al proprio curante, dr. med. __________ (doc. I), poi completato, su ingiunzione del vicepresidente del TCA (doc. II), il 25 luglio 2016 (doc. III). Dopo aver riassunto la fattispecie, l’insorgente chiede che vengano eseguiti ulteriori accertamenti.
D. Con risposta dell’8 agosto 2016 l’UAI, che in data 28 luglio 2016 ha trasmesso la perizia al dr. med. __________ (pag. 126 incarto AI), propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
E. Con osservazioni dell’11 agosto 2016 l’insorgente ha contestato la risposta dell’amministrazione, rilevando che il suo attuale stato di salute non gli permette di intraprendere alcuna attività lavorativa, che in questo momento non è in grado di presentare un certificato medico aggiornato poiché il curante, dr. med. __________, è assente per vacanze e chiedendo che vengano effettuati ulteriori accertamenti (doc. VIII).
in diritto
in ordine
nel merito
Per l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore. Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Secondo la Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), cifra 1013, Le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali p. es. l'alcolismo [RCC 1989 p. 283, 1969 S. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 p. 115] o da droghe [RCC 1992 p. 180, 1987 p. 467, 1973 p. 600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 p. 359]) non giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Esse possono tuttavia avere l'effetto di un danno alla salute invalidante se sono la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisica, oppure hanno causato un notevole danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura organica della personalità affettiva. Occorre pertanto verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza di un danno alla salute fisica o mentale di natura patologica preesistente oppure se la dipendenza è la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibile a diminuire la capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata (Pratique VSI 2001 p. 227 consid. 5 e 6).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.
Va infine rilevato che nella DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili.
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi: cfr. DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).
Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
La dr.ssa med. __________ si è espressa su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso di lei.
Al referto va attribuita piena forza probante.
La perita, dopo aver riassunto il contenuto degli atti medici considerati ai fini della valutazione psichiatrica e gli atti prodotti dall’insorgente al momento della valutazione psichiatrica, ha descritto l’anamnesi familiare, socio-professionale e psicopatologica, l’esame clinico secondo AMDP-System, il trattamento psichiatrico attuale, ha rilevato di aver avuto un colloquio telefonico con il curante, dr. med. __________, in data 3 marzo 2016 ed ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità di lavoro di sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD 10; F43.21) e la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindromi e disturbi dovuti all’uso di cannabinoidi di dipendenza (ICD 12.2) e disturbo di personalità antisociale (ICD 10; F 60.2).
Nella sua valutazione la specialista ha osservato che l’insorgente è padre di un bimbo di un anno che risiede attualmente in __________, racconta di uno sviluppo psicofisico avvenuto in un contesto familiare altamente patologico, intriso di una marcata aggressività fisica e verbale. Vi sono stati diversi momenti, fin dalla tenera infanzia, in cui si sarebbe confrontato con situazioni difficili. La situazione sarebbe peggiorata con la decisione della madre di separarsi dal padre, il quale non accettando la decisione avrebbe messo in atto comportamenti che avrebbero messo in pericolo sia la madre del ricorrente che l’insorgente medesimo e suo fratello. Le difficoltà si evidenziano sin dall’adolescenza con utilizzo di cannabis dai tredici anni. Dopo una bocciatura alla scuola media, che non ha portato a termine, ha iniziato un apprendistato di scalpellino, mai concluso e al quale non è seguito alcun percorso formativo. Dopo aver eseguito alcuni lavori saltuari nel campo dell’edilizia, come giardiniere, in una ditta di onoranze funebri e in una piscicoltura, dal 2007 non ha più svolto alcuna attività e si trovato da allora al beneficio dell’assistenza sociale. A partire da quell’anno, __________, inizia una presa a carico psichiatrica dal dr. med. __________, specialista psichiatria e psicoterapia. Gli incontri poco frequenti e per anni finalizzati alla compilazione di certificazioni per il rinnovo dell’assistenza si sono intensificati dal marzo 2015 quando la presa a carico è divenuta continuativa e regolare. In quel periodo in seguito ad un incendio nella sua abitazione ed al trasferimento della sua compagna con il bambino in __________, secondo il curante, vi sarebbe stato un peggioramento psicopatologico e lo sviluppo di una reazione mista ansioso depressiva ascrivibile nel contesto di una sindrome da disadattamento reattiva a tali drammatici eventi.
La perita ha poi affermato:
“(…)
I tratti personologici premorbosi, dal racconto fornito, paiono denotare la sua tendenza, fin dall’adolescenza, a disinteressarsi dei sentimenti degli altri, tendenza all’irresponsabilità e alla negligenza delle norme e degli obblighi sociali, incapacità di mantenere relazioni durature, tolleranza molto bassa alle frustrazioni.
Tali tratti paiono compatibili, in base al sistema di classificazione ICD10 con un disturbo di personalità antisociale (ICD 10 ; F 60.2).
Rispetto all’influenza che questi hanno sulla capacità lavorativa dirimenti, in questo caso il rapporto del curante che, in presenza di una conoscenza dell’assicurato quasi decennale, non ha mai ritenuto tali aspetti tanto permeanti da compromettere le sue capacità lavorative. Il collega infatti nei suoi rapporti segnala una scarsa motivazione ad intraprendere qualsiasi attività lavorativa più che limitazioni date da aspetti psicopatologici (“non è motivato a reinserirsi in un contesto lavorativo perché trova che l’assistenza lo retribuisca meglio di qualsiasi lavoro. Anche un incontro con un orientatore professionale non ha portato alcun beneficio d’aiuto, proprio perché, non è motivabile…..ritiene che lavorare sia inutile..” Dr. __________ , (rapporti di giugno 2014 e novembre 2015).
Allo stato attuale mi confronto con un assicurato il cui umore lievemente deflesso, la labilità emotiva, la lieve quota d’ansia libera, le idee squalificanti verso sé stesso, la riferita mancanza di energia e i disturbi del sonno paiono essere ascrivibili ad una sindrome da disadattamento che, a distanza di circa 12 mesi, dall’esordio appare contestualizzabile in una sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata (ICD10; F 43.21) insorta nel marzo 2015 dopo il trasferimento in __________ del figlio.
Rispetto all’influenza che l’utilizzo cronico di cannabinoidi ha avuto sullo sviluppo alle sintomatologia ansioso-depressiva non sono in grado di pronunciarmi rispetto alla cannabis quale fattore causale; ritengo però presumibile ipotizzare che l’utilizzo della sostanza non comprometta le capacità lavorative: sebbene l’assicurato risulti inattivo a partire dal 2007, egli negli anni precedenti ha svolto varie attività. In considerazione dell’utilizzo di cannabis dal 1995, avendo svolto varie attività fino al 2007 che gli hanno permesso di essere economicamente autonomo e non hanno inficiato in nessun modo la sua capacità lavorativa, ritengo che questo con molta probabilità potrebbe valere a tutt’oggi.
Ritengo inoltre, in occasione della presente valutazione porre l’accento su alcune incongruenze che possono, a mio parere, destare perplessità e che ritengo siano fondamentali per escludere una inabilità lavorativa totale dal marzo 2015, come certificato dal curante:
il peggioramento del marzo del 2015 avviene proprio nel momento in cui egli, improvvisamente, parrebbe ritrovare una motivazione. Credo però vada considerato che in tutti questi anni e negli ultimi mesi l’assicurato non ha mostrato alcuna attivazione rispetto ad una ricerca di lavoro. A suo dire questo sarebbe giustificato dal malessere attuale ed in particolare dai sintomi presentati (l’assicurato appare peggiorato da circa un anno ma risulta non svolgere alcuna attività dal 2007).
La comparsa di attacchi di panico nel 2014, a suo dire invalidanti, corrisponde con una sola visita con il curante. Dal racconto fornito dall’assicurato inoltre, tale sintomatologia, nel corso del 2015 sarebbe nettamente migliorata
Un’altra incongruenza credo traspaia nella descrizione che egli fa della sua giornata: accanto alla descrizione da lui fornita di un giovane depresso, apatico, ritirato socialmente emerge in racconto di un uomo che quotidianamente si reca a casa di amici e si sposta frequentemente, spesso attivo durante il fine settimana.
Credo faccia riflettere anche il fatto che il notevole peggioramento da lui dichiarato a partire dal marzo 2015 sia avvenuto in concomitanza con un viaggio in __________ da lui organizzato (aprile 2015)
Sebbene la farmacoterapia appaia adeguata al caso non posso non oggettivare che questa non sia mai stata soggetta, a partire dal marzo 2015, a grossolani rimaneggiamenti nonostante un’ampia gamma di possibilità per effettuarne
L’assicurato non è mai stato ospedalizzato. (…)” (pag. 96 incarto AI)
La perita ha poi descritto le conseguenze sulla capacità di lavoro, con la descrizione di risorse e deficit secondo lo schema MINI ICF - APP indicando in sostanza che non vi è nessun grado d’inabilità relativamente al rispetto delle regole, all’organizzazione dei compiti, alle competenze, al giudizio, all’assertività, al contatto con gli altri, alle relazioni intime, alle attività spontanee, alla cura di sé e alla mobilità, mentre vi è una disabilità lieve circa la flessibilità, la persistenza e l’integrazione nel gruppo (pag. 96-97 incarto AI).
La specialista ha concluso affermando:
“(…)
Per quanto finora argomentato, per quanto emerge dalla raccolta anamnestica, dall’esame clinico secondo criteri AMDP, dalla documentazione messa a disposizione e dalla descrizione dei limiti e delle risorse effettuata secondo schema MINI-ICF, ritengo che l’assicurato sia inabile per qualsiasi attività, abituale e confacente in misura del 30% (abile per 5-5,30 ore/die); inabile come casalingo 30% (abile 5-5,30 ore/die). Ritengo tali inabilità, tenuto conto di quanto discusso in precedenze, valide dal marzo 2015.
Ritengo opportuno mettere in atto misure di reinserimento socio-professionale: rispetto a questo posso fornire poche informazioni: l’assicurato, in sede di valutazione non ha espresso alcun interesse, volontà; si è però mostrato favorevole rispetto a queste, ritenendo tale possibilità un valido aiuto per ricollocarsi nel mondo del lavoro” (pag. 97 incarto AI, sottolineatura in originale)
Il 19 aprile 2016 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni peritali (pag. 106-107 incarto AI).
A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Alla luce di quanto sopra esposto questo TCA non ha alcun motivo per scostarsi dalla perizia del CPAS, conforme ai crismi posti dalla giurisprudenza per attribuire ad un referto piena forza probatoria, e confermata dal medico SMR.
Del resto i referti del curante, dr. med. __________, specialista psichiatria e psicoterapia, peraltro antecedenti la perizia del CPAS, non sono atti a mettere in dubbio quanto stabilito in sede peritale (cfr. ad esempio il certificato del 12 novembre 2015, in particolare pag. 77) e l’insorgente, che chiede a questo Tribunale di effettuare ulteriori accertamenti, non ha prodotto alcun certificato medico atto a sovvertire le convincenti conclusioni peritali.
A questo proposito va rammentato che se è vero che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio ed il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente (cfr. art. 61 LPGA), d’altra parte questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
In concreto, in assenza di qualsiasi certificato medico specialistico atto a sovvertire le conclusioni peritali, non si giustifica l’assunzione di nuove prove.
Del resto al medico curante, dr. med. __________, il 28 luglio 2016 è stata trasmessa la perizia del CPAS (pag. 126 incarto AI) e benché l’insorgente in data 11 agosto 2016 avesse evidenziato che “in questo momento non posso presentarvi un certificato medico aggiornato, in quanto il medico curante dr. __________, è assente per vacanze”), malgrado il tempo trascorso non ha prodotto alcunché (doc. VIII).
Va qui rammentato che con sentenza 8C_45/2010 del 26 marzo 2010 l’Alta Corte ha affermato:
" (…)
che infondata risulta in particolare l'invocata violazione del diritto di essere sentito per avere il primo giudice statuito senza attendere il rapporto medico del dott. B.________, preannunciato dall'allora patrocinatore del ricorrente,
che al momento in cui, il 16 ottobre 2009, il legale dell'insorgente ha preannunciato detto rapporto, il primo giudice poteva attendersi che il documento fosse inoltrato entro un termine ragionevole,
che quando il 10 dicembre 2009 l'istanza inferiore ha statuito, poteva in buona fede ritenere che l'insorgente avesse rinunciato alla produzione dell'atto medico in questione,
che anche qualora si volesse ammettere una violazione del diritto di essere sentito da parte del primo giudice, ipotesi che consentirebbe di considerare il rapporto del dott. B.________ quale nuovo mezzo di prova ammissibile ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (cfr. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 23 ad art. 99 LTF), ciò non modificherebbe l'esito della vertenza, il rapporto stesso, che suggerisce diverse misure mediche, essendo inidoneo a rimettere in discussione i punti litigiosi decisi dall'istanza inferiore (grado di invalidità e di menomazione all'integrità),
che oltretutto, il referto del dott. B.________ si riferisce ad una situazione fattuale posteriore alla data decisiva della decisione su opposizione impugnata,
che ad ogni modo, la pronuncia cantonale non è criticabile nella misura in cui il primo giudice ha ritenuto di poter confermare la valutazione dell'invalidità e della menomazione all'integrità operata dall'assicuratore infortuni,
che ulteriori verifiche nel senso auspicato dal ricorrente, che chiede l'esperimento degli accertamenti necessari per valutare il dolore al piede e l'esigibilità lavorativa, non sono necessarie, dalle stesse non potendosi attendere con ogni verosimiglianza nuovi elementi probatori di rilievo suscettibili di modificare l'esito del presente apprezzamento.” (sottolineature del redattore)
Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo TCA, ritenuto che agli atti non vi sono elementi per ritenere la necessità di procedere con ulteriori accertamenti, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Infine, l’insorgente, correttamente, non contesta la determinazione del grado d’invalidità mediante il confronto percentuale dei redditi effettuato dall’amministrazione sulla base dei dati statistici. Del resto, essendo egli in assistenza dal 2007 e non contestando che prima del danno alla salute abbia mai avuto un reddito annuo da un’attività lucrativa regolare di carattere dipendente oppure indipendente (cfr. doc. AI pag. 36; cfr. pag. 92: “[…] Negli anni successivi egli riferisce di aver svolto lavori saltuari nel campo dell’edilizia dov’era rimasto impiegato all’incirca 2-3 anni. Successivamente 3 anni presso una ditta di onoranze funebri, poi vari mestieri come giardiniere, e un’attività di circa 2 anni __________ […]”) e che abbia mai superato l’importo di fr. 41'686.92 corrispondente al 70% del salario statistico da valido per un attività semplice e ripetitiva secondo le Tabelle RSS, ridotta di un’ulteriore 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (cfr. pag. 112 incarto AI), in assenza di un grado d’invalidità pensionabile l’interessato non ha diritto ad alcuna rendita (grado d’invalidità del 37% secondo il calcolo dell’UAI: [fr. 66'192.72 di reddito da valido confrontato con il medesimo reddito dapprima ridotto del 30% a fr. 46'138.80 e poi del 10% a fr. 41'686.92: pag. 112 incarto AI, cfr. art. 28 cpv. 2 LAI).
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti