Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2016.71
Entscheidungsdatum
27.03.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2016.71

PC/sc

Lugano 27 marzo 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 luglio 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 6 giugno 2016 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Il 28 novembre 2014 RI 1, nata il __________ 1974, casalinga e madre di tre figli (__________, __________1995, __________, __________1998 e __________, __________2006), ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI (pag. 1-9 incarto AI).

1.2. Dopo aver acquisito gli atti medici ritenuti necessari - tra cui: i rapporti (ed i rispettivi allegati) del 10 dicembre 2014, del 12 maggio, del 1° aprile e del 31 luglio 2015 del dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia, della __________ della Clinica __________ di __________, (pag. 18-32, 66-79, 80-87 e 90-106 incarto AI), del 16 gennaio 2015 della dr.ssa med. __________, medico generale, (pag. 34-59 e 66-79 incarto AI), del 10 febbraio 2015 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in fisiatria e riabilitazione (pag. 60-63 incarto AI), la perizia reumatologica del 9 dicembre 2015 del dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia di __________ (pag. 115-121 incarto AI), il rapporto finale del 10 febbraio 2016 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 122-126 incarto AI) - ed aver fatto esperire il 12 aprile 2016 dall'assistente sociale, __________, un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (pag. 128-133 incarto AI), l’UAI con decisione del 6 giugno 2016 (pag. 152-155 incarto AI) - previo preavviso mediante progetto del 25 aprile 2016 (pag. 122-126 incarto AI) e dopo aver raccolto le osservazioni del 2 giugno 2016 della precitata assistente sociale (pag. 150-151 incarto AI) - ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata, poiché ella presenta un impedimento del 21,5% nello svolgimento delle abituali mansioni richieste nella conduzione dell'economia domestica e, quindi, un grado di invalidità inferiore al 40%.

1.3. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1 dello studio legale RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di essere posta al beneficio di una mezza rendita di invalidità (doc. I, pag. 13).

Innanzitutto la rappresentante della ricorrente dichiara di non contestare il metodo di determinazione dell'invalidità applicato dall'UAI, visto che la sua assistita è casalinga da oltre 20 anni.

Ferma questa premessa, la patrocinatrice dell'insorgente richiama integralmente le osservazioni del 24 maggio 2016 presentate al progetto di decisione dall'allora rappresentante legale della ricorrente.

In particolare, la rappresentante della ricorrente ribadisce anche in questa sede che, a causa delle comprovate difficoltà di espressione della sua assistita (che, come indicato nel CV agli atti, gode di una capacità di lettura, scrittura ed espressione orale di livello elementare), quest'ultima possa essersi mal espressa in punto ai suoi problemi di salute e agli impedimenti reali a compiere le consuete mansioni domestiche. In effetti, confrontata per la prima volta con un'inchiesta del genere al proprio domicilio, la sua cliente ha cercato di spiegare come meglio poteva i propri problemi e limiti nell'esecuzione dei lavori domestici, spiegazioni che non trovano riscontro nel rapporto allestito dall'assistente sociale.

L'avv. RA 1 puntualizza inoltre che l'aiuto che può - e deve - essere prestato dai familiari della ricorrente va relativizzato, dal momento che il marito, di professione isolatore, lavora al 100% mentre i figli sono tutti in età scolastica e, durante il giorno, dal lunedì al venerdì, sono assenti dal domicilio familiare.

La patrocinatrice dell'insorgente evidenzia come dal rapporto medico del 5 luglio 2016 del dr. med. __________ (doc. G) emerga come la sua assistita "… non è più in grado di svolgere in alcun modo la pulizia dei pavimenti, né tanto meno lavarli, né tanto meno rifare i letti, nemmeno lavare i vetri. La stessa attività di stiro risulta fortemente limitata nella postura con baricentro spostato in avanti e necessità di mantenere la postura fissa eretta o seduta che sia" e osserva che tale specialista ha valutato l'incapacità lavorativa della sua cliente per quanto concerne l'economia domestica con una percentuale del 50%.

L'avv. RA 1 sottolinea altresì che la sua assistita, nonostante stia facendo tutto quanto possibile per ridurre il danno (in particolare, frequentando regolarmente una palestra e svolgendo regolari sedute di fisioterapia), resta fortemente limitata nell'esecuzione dei lavori domestici.

La rappresentante della ricorrente stigmatizza inoltre l'operato dell'UAI per aver ignorato completamente, per un verso, le risultanze dei documenti medici prodotti in questa sede quali doc. C-F e, per altro verso, la circostanza riscontrata dal dr. med. __________ ed indicata nel rapporto relativo alla visita ambulatoriale del 23 maggio 2014 laddove ha posto il sospetto di un quadro sub-depressivo legato alla presenza di un dolore cronico, aspetto medico che, a mente dell'avv. RA 1, andava ulteriormente approfondito.

La patrocinatrice dell'insorgente chiede pertanto che alla sua assistita venga concessa una mezza rendita di invalidità, a fronte del grado di invalidità del 50% stimato dal dr. med. __________ nel rapporto del 5 luglio 2016 di cui al doc. G.

Da ultimo, l'avv. RA 1 chiede che la sua assistita sia posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

1.4. In data 25 luglio 2016 la rappresentante della ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all'assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. V).

1.5. Con risposta di causa del 24 agosto 2016 (doc. VI), l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione, confermando la correttezza della decisione del 6 giugno 2016, sulla scorta dell'annotazione del 19 luglio 2016 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. VI 1).

1.6. In data 25 agosto 2016 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova, invitando nel contempo lo studio legale RA 1 a comunicare entro il medesimo termine una presa di posizione in merito alla risposta di causa e ai doc. VI 1 (doc. VII).

1.7. Dopo aver chiesto (doc. VIII e X) e ottenuto (doc. IX e XI), una proroga dei suddetti termini, il 20 ottobre 2016 l'avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il rapporto medico del 5 ottobre 2016 del Prof. dr. med. __________ del servizio di neurochirurgia del __________, che concorda con il grado di invalidità del 50% proposto dal collega dr. med. __________ (doc. H), ed il rapporto medico del 18 ottobre 2016 del dr. med. __________ della __________, ortopedia-traumatologia di __________, puntualizzando che laddove lo specialista ha indicato che i figli, a turno, aiutano la sua cliente, "tale aiuto è in realtà limitato innanzitutto dalla disponibilità in termini di tempo dei figli, comunque tutti occupati fuori casa, e tale aiuto è riferito in particolare al turno della lavanderia" (doc. XII).

1.8. Con osservazioni del 3 novembre 2016 (doc. XIV), l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione, confermando la correttezza della decisione del 6 giugno 2016, sulla scorta dell'annotazione del 26 ottobre 2016 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. XIV 1).

Questo scritto è stato trasmesso all’UAI il 4 novembre 2016, per conoscenza (doc. XV).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.2. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.

A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.3. In concreto, la patrocinatrice dell'insorgente contesta l'aspetto medico, sulla base di svariata documentazione medica, anche specialistica, versata agli atti quali doc. C-H, sottolineando come il dr. med. __________, specialista FMH in neurochirurgia, della __________ di __________, nel proprio rapporto medico del 5 luglio 2016 (doc. G) ed il Prof. dr. med. __________ del servizio di neurochirurgia del __________, nel proprio rapporto medico del 5 ottobre 2016 (doc. H), concordano con un grado di "invalidità" del 50% della sua cliente per quanto concerne l'attività di casalinga.

Dagli atti emerge che l’interessata è stata sottoposta il 3 gennaio 2013 ad una MR del rachide lombare nativo, che ha messo in evidenza una discopatia cronica dello spazio L5-S1 con impingement sulla radice L5 di sinistra, (pag. 59 incarto AI) ed il 7 gennaio 2013 ad una infiltrazione peri neurale L5 sotto guida di TAC alla Clinica __________ (pag. 56 incarto AI). Il 6 marzo 2013 è stata visitata dal Prof. dr. med. __________, che - dopo aver preso atto delle risultanze di una nuova risonanza magnetica lombare effettuata l'8 marzo 2013 - nel proprio rapporto del 7 marzo (recte: aprile) 2013, ha suggerito di continuare con un trattamento semi-invasivo (pag. 57-58 incarto AI). L'8 aprile 2013 è stata eseguita un'infiltrazione periradicolare S1 dal dr. med. __________, specialista FMH in anestesiologia D.E.A.A., presso il __________, con regressione della sintomatologia algica, accertata il 15 maggio 2013 dal medesimo specialista durante la visita di controllo (pag. 54-55 incarto AI). A causa di una esacerbazione dei dolori, il 23 ottobre 2013 è stata effettuata un'ulteriore infiltrazione, che tuttavia non ha sortito l'effetto sperato, così come appurato il 19 novembre 2013 dal precitato specialista durante la visita di controllo (pag. 52-53 incarto AI). Il 12 marzo 2014 RI 1, a causa di una riacutizzazione della sintomatologia dolorosa e deficit della forza alla gamba sx, si è rivolta al Pronto Soccorso dell'Ospedale __________, dove una RM della colonna lombo-sacrale ha documentato la presenza di una discopatia degenerativa in L5/S1 con segno di rottura anulare e compressione radicolare dalla radice S1 sinistra da parte di un frammento discale recessuale (pag. 50 incarto AI), motivo per il quale è stata ricoverata presso il servizio di neurochirurgia del __________ sino al 17 marzo 2014, allorquando è stata dimessa con la diagnosi di "blocco iperalgico e sciatalgia S1 sinistra" con un trattamento conservativo (antiinfiammatori, miorilassanti e fisioterapia; pag. 46-47 incarto AI). In seguito RI 1 - dopo essersi consultata il 17 aprile 2014 con il Prof. dr. med. __________ (48 e 49 incarto AI) - il 23 maggio 2014 è stata visitata dal dr. med. __________, che - dopo aver posto la diagnosi di "insufficienza/instabilità segmentaria; radicolopatia mista algico deficitaria L5 e S1 a sinistra" - ha eseguito il successivo 16 giugno 2014 un intervento chirurgico di decompressione e stabilizzazione in L5-S1, con miglioramento della sintomatologia algica, così come appurato dal medesimo specialista durante la visita di controllo del 5 agosto 2014 anche mediante una TAC di medesima data (pag. 41-43 e 103-106 incarto AI). Il 23 settembre 2014 il medesimo specialista - dopo aver appurato che i dolori che persistevano ben correlavano con il tipo di patologia degenerativa, ma anche con il tipo di procedura chirurgica effettuata - ha prescritto un ciclo di fisioterapia (pag. 40 incarto AI). Dopo aver riscontrato il 9 gennaio 2015 un decorso stazionario a livello lombare e un peggioramento della sintomatologia coinvolgente l'arto inferiore sinistro (pag. 39 incarto AI), il dr. med. __________, alla visita di controllo del 14 aprile 2015, ha appurato un buon andamento dal punto di vista radicolare, mentre ciò che maggiormente disturbava la paziente era una sintomatologia algica lombare che evocava principalmente nei passaggi di posizione da quelle seduta a quelle eretta, motivo per il quale ribadiva l'importanza di praticare un'attività di rinforzo muscolare (pag. 87 incarto AI).

Nel frattempo il dr. med. __________ è stato interpellato dall'UAI. Parimenti dicasi per la dr.ssa med. L__________, medico generale, e per la dr.ssa med. __________, specialista FMH in fisiatria e riabilitazione. Il precitato neurochirurgo non ha compilato i formulari AI, ma si è semplicemente limitato a firmarli il 10 dicembre 2014, il 1° aprile 2015, il 12 maggio 2015 e il 31 luglio 2015, ritornandoli con annessa la documentazione medica appena riassunta (cfr. pag. 18-32, 66-79, 80-87 e 90-106 incarto AI).

Il 16 gennaio 2015 la dr.ssa med. __________, medico generale, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di "radiculopatia mista algica deficitaria L%-S1 a sinistra con/su: insufficienza/instabilità segmentaria documentata con una prima RM il 03.01.2013" e - dopo aver puntualizzato di aver preso a carico l'assicurata a decorrere dal 26 febbraio 2013, con ultima visita il 27 novembre 2014 - ha attestato un'incapacità lavorativa del 100% nell'ultima attività esercitata dalla paziente quale aiuto cucina dal 26 febbraio 2013 in poi, dovendo sollevare grossi pesi e rimanere a lungo in piedi in posizione eretta, potendo comunque contare su una ripresa lavorativa del 20-30% a partire da data da stabilire con lo specialista dr. med. __________ (pag. 34-59 incarto AI). Il 10 febbraio 2015 la dr.ssa med. __________, specialista FMH in fisiatria e riabilitazione, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di "lombosciatalgia sinistra post intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale L5-S1 del 16.6.2014" e - dopo aver puntualizzato di aver avuto in cura l'assicurata dal 3 al 14 luglio 2014, data dell'ultimo controllo - ha attestato un'incapacità lavorativa del 100% quale casalinga dal 3 luglio 2014 puntualizzando, in merito al prosieguo, quanto segue: "non so dire al momento non avendo più rivisto la paziente ma temo che ancora l'inabilità persista" (pag. 60-63 incarto AI).

Su richiesta del 7 agosto 2015 del medico SMR, dr. med. __________, ritenuto che "sul rapporto di visita neurochirurgica del Dr. __________ del 14.04.2015 è scritto chiaramente che la successiva valutazione clinica sarebbe stata effettuata a tre mesi dall'attuale. Agli atti non è pervenuto alcun rapporto di questa visita, bensì tutti i rapporti precedenti. Inoltre il formulario AI non è stato compilato. In considerazione (…) della necessità di chiudere il caso con una precisa definizione degli aspetti valetudinari" (108-109 incarto AI), l'UAI, ha dato mandato al dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia di __________, di esperire una perizia reumatologica. Il perito incaricato ha visitato l'assicurata il 16 novembre 2015, sottoponendola ad un esame sia articolare sia neurologico (durante il quale ha accertato che l'assicurata era disturbata dal mantenimento lungo della postura seduta e necessita di cambi di posizione) come pure ad un bilancio funzionale (durante il quale ha appurato che "la paziente esegue i cambi posturali, raggiunge la stazione eretta in totale autonomia e sicurezza. L'assicurata cammina lunghi tragitti in ambiente non accidentato senza ausilio di sostegno, buon controllo dell'equilibrio, si sveste e si veste in completa autonomia, igiene personale in autonomia, scende e sale 50 gradini senza usare i corrimano. È più facile scendere che salire."). Nella relativa valutazione del 9 dicembre 2015 - dopo aver posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di "esiti di intervento di decompressione e stabilizzazione in L5/S1 il 16.06.2014 con/su: insufficienza/instabilità segmentaria; radicolopatia mista algo-deficitaria L5 e S1 a sx" e aver fissato l'inizio della malattia di lunga durata ad ottobre del 2012 - ha rilevato che:

"Nella sua ultima attività principale quale aiuto cuoco, in seguito ai limiti funzionali e di carico citati nell'allegato, dato che questa attività implica la posizione eretta con sovente ante-flessione e sollevamento di carichi superiori a quelli attualmente possibili (capacità ridotta a 5 kg e nulla oltre i 5 kg), giudico la paziente inabile al lavoro al 100%. Una ricollocazione adeguata alle attuali condizioni di salute e alle risorse dell'assicurata è possibile, a condizione che questo lavoro gli possa consentire di evitare il sollevamento di carichi (capacità ridotta a 5 kg) ed evitare l'ante-flessione e la rotazione del tronco. Giudico un rendimento del 50%. Questa valutazione tiene unicamente conto delle patologie di competenza reumatologica. Della capacità funzionale e del carico basate naturalmente sulla nostra valutazione odierna, una volta che i dolori miglioreranno con un eventuale intervento di stabilizzazione potrebbe diventare meno restrittiva. Per quanto riguarda i lavori domestici ritengo modulare autonomamente i ritmi e i compiti del lavoro e giudico una IL del 20%." (pag. 115-120 incarto AI; n.d.r.: il corsivo e la sottolineatura sono della redattrice). Alla valutazione del 9 dicembre 2015 il perito ha pure allegato l'esame della funzionalità fisica (pag. 121 incarto AI).

Il 10 febbraio 2016 il medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale, dopo aver esaminato tutta la documentazione acquisita dall’UAI, ha accertato un'incapacità lavorativa del 100% nell'attività abituale e del 50% in attività adeguate, dall'ottobre 2012 in poi rispettivamente un' incapacità nelle mansioni consuete quale casalinga del 20%, tenuto conto di un carico massimo di 3 kg senza limitazioni e della necessità di alternanza della postura al bisogno (inclusa; nessuna difficoltà nello svolger lavori di precisione e nessuna necessità di pause supplementari). Il medico SMR ha ritenuto adeguata "un'attività che possa consentire all'assicurato di evitare il sollevamento di carichi ed evitare l'anteflessione e la rotazione del tronco. Sollevamento e manipolazione di pesi fino a 5kg ridotta, fino a 6-10 kg molto ridotta, pesi medi esigua, pesi pesanti e molto pesanti nulla; posizione seduta e piegata in avanti, eretta e piegata in avanti inginocchiata e con le ginocchia in flessione ridotta; sul terreno lievemente accidentato ridotta; sui ponteggi molto ridotta" (pag. 122-126 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

2.4. Davanti al TCA è emerso che il 25 agosto 2015 l'assicurata è stata visitata dal dr. med. __________, che ha riscontrato un andamento sostanzialmente stazionario, puntualizzando che, rispetto a prima dell' intervento la paziente riferiva un chiaro miglioramento, sebbene persistevano limitazioni funzionali ben compatibili con il tipo di procedura effettuata e con il tipo di degenerazione della colonna lombare (doc. C). Il medesimo specialista, alla visita di controllo dell'11 dicembre 2015, ha osservato di aver riscontrato un decorso sostanzialmente sovrapponibile e - preso atto delle risultanze della TC eseguita in medesima data che ha messo in evidenza un quadro di pseudo-artrosi con solo iniziale formazione di ponti ossei posteriormente sul lato sinistro - ha sottolineato di non sentirsi di proporre ulteriori passi, riscontrando comunque un quadro clinico in miglioramento rispetto a quello pre-operatorio (doc. D). Al termine della visita di controllo del 4 maggio 2016, il neurochirurgo ha nuovamente osservato di aver riscontrato un decorso sostanzialmente stazionario rispetto alle ultime valutazioni, puntualizzando che "(…) Per ciò che concerne l'arto inferiore sinistro sono presenti i disturbi più sul piano sensitivo (ipoestesia), rispetto ad un quadro algico vero e proprio. Parallelamente è presente una sintomatologia algica lombare che purtroppo risente delle mansioni domestiche a cui la paziente ancora a tratti tende a sottoporsi" (doc. E). Il dr. med. __________, alla successiva visita di controllo del 20 maggio 2016, ha osservato che la risonanza magnetica eseguita in medesima "fortunatamente non documenta scompensi nel segmento discale adiacente (L4/L5) in merito all'intervento chirurgico di stabilizzazione in L5/SI, né chiare compressioni della radice SI sinistra. E' chiaramente visibile una reazione cicatriziale periradicolare che potrebbe in qualche modo giustificare la persistenza di un'ipoestesia tattile. Ricordo però che non siamo confrontati con un vero e proprio quadro algico radicolare interessante l'arto inferiore sinistro " e ha messo in evidenza di aver "discusso con la paziente l'importanza di evitare mansioni domestiche che sottopongano la colonna a un carico attivo diretto, nella speranza di non incorrere in ulteriori complicazioni sui rachide lombo-sacrale" (doc. F; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).

Nel certificato medico del 5 luglio 2016 il neurochirurgo, in merito alla decisione dell'UAI di riconoscere all'assicurata una incapacità lavorativa per economia domestica del 20%, ha osservato che: "Tenendo conto delle forti difficoltà della paziente a svolgere manovre ripetitive in flesso-estensione, torsione o movimenti laterali del tronco e al tempo stesso le difficoltà nel sollevamento ripetitivo di pesi pari a 5 kg o anche sporadico pari a 10 kg, nonché la necessità di frequenti cambi di posizione, risulta e a tratti incomprensibile il giudizio che è stato posto. Mi domando infatti come possa venire riconosciuta una capacità residua dell'80% tenendo conto di tutte queste limitazioni e di quanto l'incarico di una casalinga preveda. A mio modo di vedere la paziente non è più in grado di svolgere in alcun modo la pulizia dei pavimenti, né tanto meno lavarli, né tanto meno rifare i letti, nemmeno lavare i vetri. La stessa attività di stiro risulta fortemente limitata dalla postura con baricentro spostato in avanti e necessità di mantenere la postura fissa eretta o seduta che sia. La sola attività di cuoca può essere svolta per un nucleo famigliare, di certo non inteso come attività professionale a tempo pieno. Pur trovandomi d'accordo con la vostra decisione di ritenere la paziente inabile al 100% nella professione fino (recte: finora) svolta, mi rincresce dover dissentire completamente con quest'ultima vostra decisione e ancora una volta vi prego di riconsiderare almeno una incapacità lavorativa nella misura del 50% per ciò che concerne l'economia domestica." (doc. G; il corsivo e la sottolineatura sono della redattrice).

Da notare che l'assicurata è giunta in Svizzera nel 1992 e - dopo aver lavorato dal 23 marzo 1993 al dicembre del medesimo anno in qualità di aiuto-cucina presso il ristorante __________, sito __________ - a far tempo dal gennaio 1994 non ha più svolto alcuna attività lucrativa ed è sempre stata casalinga (cfr. incarto AI: CV a pag. 15; pag. 115 e 129).

Nell'annotazione del 19 luglio 2016 il medico SMR, dr. med. __________ - dopo aver puntualizzato che il perito dell'amministrazione (che aveva posto la diagnosi di "esiti di intervento di decompressione e di stabilizzazione in L5-S1 il 16.06.2014 con/su insufficienza/instabilità segmentaria e radicolopatia mista algo-deficitaria") si era basato sulla documentazione medica dello specialista neurochirurgo dal 23 maggio 2014 al 14 aprile 2015, che i doc. C-F non apportavano nuovi elementi rispetto alla situazione clinico-funzionale già nota e che il certificato medico del 5 luglio 2016 del neurochirurgo di fiducia dell'assicurata non proponeva nuove diagnosi, bensì descrive delle limitazioni funzionali - ha osservato che il collega aveva operato una diversa valutazione (inabilità al 50% nelle attività di economia domestica), peraltro non circostanziata, dello stesso stato clinico. Tanto più che i medesimi aspetti esaminati dal neurologo erano già stati presi in considerazione e valutati nella perizia amministrativa agli atti (doc. VI 1).

Nel certificato medico del 5 ottobre 2016, il Prof. dr. med. __________ del servizio di neurochirurgia del __________, ha osservato che: "(…) Per quanto concerne il quadro algico, abbiamo rilevato che i dolori sono sostanzialmente confinati alla transizione lombo-sacrale e sono esacerbati nel mantenimento delle posizioni statiche, reperto che farebbe pensare ancora ad una soggiacente sindrome da instabilità segmentaria; non vi sono comunque delle irradiazioni algiche di tipo radicolare. L'ultima TC risale a dicembre 2015 e, per quanto non vi siano segni di una fusione, non c'è alcuna lassità dei mezzi di sintesi. Il quadro algico globalmente rimane abbastanza limitante, anche nell'espletamento delle attività della vite quotidiana e penso che la limitazione sia particolarmente aggravata dalla paresi della flessione plantare e dorsiflessione del piede e delle dite del piede a sinistra; in effetti è presente anche un deficit di forza, quantificabile in M4, nell'estensione della gamba sinistre, e la paziente ha una notevole difficoltà nel salire e scendere le scale. (…) Per quest'ultimo aspetto, forse il quadro diagnostico andrebbe ancora approfondito, eventualmente con un esame elettroneuromiografico, qualora non fosse già stato eseguito, proprio per una certa discrepanza tra la problematica d'instabilità segmentaria L5/S1 e deficit pluri-radicolare all'arto inferiore sinistro. In ogni caso concordo assolutamente con il fatto che un'invalidità di un solo 20% sia inappropriata e concordo ugualmente nel proporre almeno un 50%" (doc. H; il corsivo e la sottolineatura sono della redattrice).

Al riguardo il TCA sottolinea che, per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Nel rapporto medico del 18 ottobre 2016 il dr. med. __________ della __________, ortopedia-traumatologia di __________, ha osservato che la paziente riferiva "di poter deambulare meglio raggiungendo distanze maggiori ma che il dolore persiste sia a livello lombare che irradiante nella gamba con difficoltà a eseguire anche lavori più leggeri a domicilio. Per tale motivo i 3 figli, a turno, aiutano a casa la mamma." e che "Dal punto di vista chirurgico (…) la spondilodesi sia stata effettuata in modo corretto con però una relativa persistenza di un'occlusione foraminale a sinistra che in parte può coincidere con il deficit riscontrato. A tale proposito ritengo possa essere utile una nuova valutazione neurologica con esame di elettrofisiologia. Agli esami precedenti anche la fusione non era completa per cui una pseudoartrosi non è esclusa. Dal punto di vista del riconoscimento dell'incapacità lavorativa ritengo che nella paziente siano giustificati i dolori e il deficit neurologico per cui un compenso dovrebbe essere adeguato non alla funzione precedente ma alla reale difficoltà giornaliera. Ritengo quindi corretta una rivalutazione in merito." (doc. I; il corsivo e la sottolineatura sono della redattrice).

Nell'annotazione del 26 ottobre 2016 il medico SMR, dr. med. __________, osservava che, in assenza di nuove diagnosi, quale era il caso di specie, si era ancora una volta in presenza di una diversa valutazione dello stesso stato clinico già esaminato in sede di perizia, puntualizzando, con espresso riferimento al doc. I, che "Il collega __________ valuta in M3 la forza del piede sinistro (i colleghi neurochirurghi la valutavano in M4), ossia lo stesso valore attribuito dal perito incaricato dal nostro Ufficio. Mi permetto, inoltre, di far notare che lo stesso collega non rileva alcun segno di Laseque (il perito incaricato dal nostro Ufficio aveva, invece, rilevato un Lasegue positivo a sinistra a 70°). La RMN del 19.05.2016 mostra il corretto posizionamento della spondilodesi ma con persistenza di un'occlusione foraminale a sinistra. Anche in questo caso, il collega suggerisce un esame di elettrofisiologia ma l'indicazione non è chiara poiché il deficit di estensione è stato già valutato in sede di perizia. Mi permetto ancora di far notare che il collega __________ afferma che non è esclusa una pseudoartrosi ma lo fa riferendosi agli esami precedenti, quando la fusione L5-S1 non era ancora completa, e non riferendosi all'esame di RMN del 19.05.2016 (corretto posizionamento della spondilodesi, non segni per instabilità adiacenti). In ogni caso, egli non propone alcuna indagine dirimente per acclarare un'eventuale pseudoartrosi, poiché l'ENMG non ha alcuna utilità in questo senso. Per finire, anche il collega __________ non attesta nuove diagnosi codificate e non si comprende su quali elementi oggettivi dovrebbe essere rivalutata la situazione clinica dell'assicurata, dal momento che quanto da lui descritto non differisce dalle diagnosi proposte dal perito incaricato dal nostro Ufficio" (doc. XIV 1; n.d.r.: solo il corsivo è della redattrice).

2.5. Per quanto concerne la percentuale di capacità nelle mansioni consuete quale casalinga la rappresentante della ricorrente sostiene, come peraltro già segnalato al consid. 2.3 ab initio, che essa deve essere fissata al 50%, così come determinato dal dr. med. __________ nel rapporto medico del 5 luglio 2016 (doc. G) e non sulla base della percentuale del 20% stabilita dal medico SMR, dr. med. __________. Tanto più che anche il Prof. dr. med. __________ del servizio di neurochirurgia del __________, nel rapporto medico del 5 ottobre 2016 concorda con il grado di invalidità del 50% proposto dal collega dr. med. __________ (doc. H).

Questo TCA evidenzia in primo luogo che il Prof. dr. med. __________ si è limitato a concordare con il grado del 50% proposto dal collega dr. med. __________, senza tuttavia sostanziarne i motivi ed, in particolare, senza prendere in considerazione alcuna mansione di casalinga dell'assicurata (doc. H). Dal canto suo il dr. med. __________ non ha invece fissato alcuna percentuale di inabilità lavorativa dell'assicurata, quale casalinga, limitandosi ad osservare che "Dal punto di vista del riconoscimento dell'incapacità lavorativa ritengo che nella paziente siano giustificati i dolori e il deficit neurologico per cui un compenso dovrebbe essere adeguato non alla funzione precedente ma alla reale difficoltà giornaliera. Ritengo quindi corretta una rivalutazione in merito" (doc. I). Sennonché l'amministrazione ha fissato il grado di invalidità dell'assicurata, quale casalinga, fondando la decisione avversata proprio su un'inchiesta a domicilio effettuata da un'assistente sociale che, come si vedrà in seguito (cfr. consid. 2.8), merita conferma in questa sede.

In secondo luogo va rilevato che il dr. med. __________ ha stabilito un’incapacità lavorativa del 50% quale casalinga, indicando segnatamente che "la paziente non è più in grado di svolgere in alcun modo la pulizia dei pavimenti, né tanto mena lavarli, né tanto meno rifare i letti, nemmeno lavare i vetri. La stessa attività di stiro risulta fortemente limitata dalla postura con baricentro spostato in avanti e necessità di mantenere la postura fissa eretta o seduta che sia. La sola attività di cuoca può essere svolta per un nucleo famigliare" (doc. G), senza tuttavia prendere in considerazioni tutte le mansioni di casalinga, come invece ha fatto la funzionaria dell’AI nell’ambito della sua inchiesta a domicilio (pag. 128 e seguenti incarto AI) e senza tener conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca ed accresciuta assistenza familiare (cfr. consid. 2.8). Inoltre, come si vedrà in seguito (cfr. consid. 2.8), non solo l’assistente sociale ha tenuto conto delle limitazioni espresse nei certificati medici, ma gli impedimenti accertati in sede di visita domiciliare sono compatibili con la percentuale (50%) posta dal dr. med. __________, tenendo conto - come ha correttamente fatto l'assistente sociale - sempre dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca ed accresciuta assistenza familiare (cfr. consid. 2.8). Per cui la valutazione globale del medico SMR, dr. med. __________, di una capacità del 20% nelle consuete mansioni di casalinga, che trova conforto nell’inchiesta a domicilio, va confermata.

L’Alta Corte ha del resto precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Il TCA non ha, d'altra parte, neppure motivo di scostarsi dalle argomentazioni dettagliate, approfondite, motivate e convincenti del medico SMR, dr. med. __________, che vanta un'ampia esperienza in medicina assicurativa, esposte nelle annotazioni del 19 luglio 20016 (doc. VI 1) e, in particolare, del 26 ottobre 2016 (doc. XIV 1). Dal momento che le certificazioni degli specialisti di fiducia dell'assicurata si basano inoltre sostanzialmente sul medesimo quadro diagnostico, esse rappresentano unicamente un diverso apprezzamento delle ripercussioni sulla capacità lavorativa del medesimo quadro patologico e diagnostico, che non permettono quindi in alcun modo di distanziarsi dalla perizia reumatologica del 9 dicembre 2015 (pag. 115-121 incarto AI) e dal rapporto finale del 10 febbraio 2016 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 122-126 incarto AI).

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Va qui inoltre la pena di puntualizzare che lo stato di salute dell'assicurata è stato accuratamente vagliato dall'UAI prima dell'emissione della decisione qui impugnata [che delimita il potere cognitivo del giudice: cfr. SVR 2003, IV n. 25 consid. 1.2, DTF 130 V 140, 129 V 4 consid. 1.2,127 V 467 consid. 1 e 121 V 366 consid. 1b; da notare che i documenti medici prodotti pendente causa sono stati presi in considerazione poiché, in parte, riguardanti il quadro clinico antecedente al provvedimento contestato (doc. C-F) ed, in parte, quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (doc. G-I)]. Non vi è pertanto da attendersi che ulteriori provvedimenti istruttori mettano in luce nuovi e rilevanti elementi di valutazione.

In queste condizioni va respinta la richiesta, quantomeno implicita (cfr. doc. XII ei il relativo allegato doc. I), dell'avv. RA 1 di un ulteriore approfondimento medico. Va a questo proposito evidenziato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

La rappresentante dell'assicurato non può essere seguita laddove stigmatizza l'operato dell'amministrazione per aver ignorato completamente le risultanze dei documenti medici allestiti dal dr. med. __________ e prodotti in questa sede quali doc. C-F. In effetti, non può essere mosso alcun rimprovero all'UAI, dal momento che ha sempre interpellato il dr. med. __________, che tuttavia non ha mai compilato i formulari AI, limitandosi semplicemente a firmarli il 10 dicembre 2014, il 1° aprile 2015, il 12 maggio 2015 e il 31 luglio 2015, ritornandoli con annessa la documentazione medica di cui si è già ampiamente detto (cfr. pag. 18-32, 66-79, 80-87 e 90-106 incarto AI) e che il medico SMR, dr. med. __________, ha richiesto il 7 agosto 2015 l'esperimento di una perizia reumatologica proprio ritenuto che "sul rapporto di visita neurochirurgica del Dr. __________ del 14.04.2015 è scritto chiaramente che la successiva valutazione clinica sarebbe stata effettuata a tre mesi dall'attuale. Agli atti non è pervenuto alcun rapporto di questa visita, bensì tutti i rapporti precedenti. Inoltre il formulario AI non è stato compilato. In considerazione (…) della necessità di chiudere il caso con una precisa definizione degli aspetti valetudinari" (108-109 incarto AI).

La patrocinatrice della ricorrente non può essere seguita neppure laddove stigmatizza l'operato dell'amministrazione per aver ignorato completamente la circostanza riscontrata dal dr. med. __________ ed indicata nel rapporto relativo alla visita ambulatoriale del 23 maggio 2014, laddove ha posto il sospetto di un quadro sub-depressivo legato alla presenza di un dolore cronico, che, a mente della patrocinatrice dell'assicurata, andava ulteriormente approfondito. Anche in questo caso non può essere difatti mosso alcun rimprovero all'UAI, dal momento che nessuno dei medici curanti l'interessata interpellati dall'amministrazione (neppure il medico di famiglia) ha mai attestato nei formulari AI tra le diagnosi (neppure tra quelle senza influenza sulla capacità lavorativa) alcun disturbo psichico (cfr. pag. 34-59 incarto AI per quanto concerne la dr.ssa med. __________, medico generale; pag. 60-63 incarto AI per quanto concerne la dr.ssa med. __________, specialista FMH in fisiatria e riabilitazione; dal canto suo, invece, il dr. med. __________ non ha mai compilato i formulari AI: cfr. pag. 18-32, 66-79, 80-87 e 90-106 incarto AI). Agli atti neppure risulta alcuna presa a carico specialistica, terapeutica e/o farmacologica. Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.6. L'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Dal momento che l'assicurata è giunta in Svizzera nel 1992 e - dopo aver lavorato dal 23 marzo 1993 al dicembre del medesimo anno in qualità di aiuto-cucina presso il ristorante __________, sito __________ - a far tempo dal gennaio 1994 non ha più svolto alcuna attività lucrativa ed è sempre stata casalinga (cfr. incarto AI: CV a pag. 15; pag. 115 e 129), l'UAI ha correttamente applicato il metodo specifico nella decisione avversata. A ragione questo aspetto non è quindi contestato dalla patrocinatrice dell'assicurata.

Ferma questa premessa, nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2015, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera è prevista una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse. In particolare la cifra 3086 prevede:

Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

  1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2 2

5 5

  1. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

  1. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5 5

20

  1. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5

10

  1. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

  1. Accudire i figli o altri familiari

0

30

  1. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

  • Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

Al riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

L’allora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

“(…)

Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01).

(…)" (DTF 128 V 93, consid. 4, pagg. 93-94).

Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica.

2.7. Nella fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta, eseguita il 12 aprile 2016 (pag. 128-133 incarto AI). Il relativo rapporto è stato allestito il 22 aprile 2016 ed ha il seguente tenore:

" (…) 5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

L'assicurata non segnala impedimenti nelle attività qui trattate

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

35%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

7%

La signora RI 1 riesce tuttora ad occuparsi della preparazione dei pasti quotidiani, per tutta la famiglia, senza particolari difficoltà; ha però dovuto abbandonare la preparazione di pietanze della propria cultura d'origine, poiché necessitano d'impastatura manuale. L'assicurata cucina alternando la postura in piedi-seduta e quando non può contare sull'aiuto dei famigliari, svuota-riempie le pentole poco alla volta, per evitare di sollevare pesi. Dopo pranzo, i famigliari sparecchiano ed escono per i loro impegni; l'assicurata lentamente, alternando l'attività con delle pause, porta a temine il riordino della cucina e lava a mano piatti e stoviglie; del riordino serale se ne occupa la figlia maggiore.

In occasione delle pulizie a fondo della cucina, l'assicurata pulisce a livello piano lavoro e quello basso, sedendosi per terra; delle rimanenti superfici, se ne occupano i famigliari.

L'assicurata mantiene tuttora una buona autonomi nelle attività qui trattate; considerando i limiti funzionali all'incarto e l'esigibilità della collaborazione dei famigliari valuto una percentuale d'impedimento del 20%, tenendo conto del maggior impiego di tempo nelle attività quotidiani e del minor rendimento in quelle a carattere stagionale

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

40%

percentuale di invalidità

6%

Suddividendo il lavoro sull'intera settimana, l'assicurata spolvera, pulisce le vaschette e si occupa del riordino dell'appartamento. A causa dei dolori alla schiena, afferma di non essere più in grado di passare l'aspirapolvere, !avare il pavimento con il "Mocio", di pulire la vasca da bagno, di riordinare i letti e di cambiare le lenzuola; attività ora totalmente delegate ai famigliari.

La figlia si occupa anche della pulizia dei vetri; l'assicurata accusa difficoltà nei lavori a braccia sollevate e volendo, riuscirebbe a pulire unicamente a livello piano lavoro o basso.

La signora RI 1 si occupa delle pulizie stagionali dell'appartamento con la collaborazione dei famigliari per le superfici alte.

Le dichiarazioni dell'assicurata non trovano totalmente riscontro negli atti medici all'incarto; la signora RI 1 potrebbe tuttora occuparsi delle pulizie settimanali, distribuendo il carico lavoro su più

Considerando i limiti funzionali all'incarto e l'esigibilità della collaborazione dei famigliari, valuto una percentuale d'impedimento del 40%, tenendo conto del maggior impiego di tempo nelle attività settimanali e di un minore rendimento in quelle pesanti a carattere stagionale

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

2%

L'assicurata riesce tuttora ad occuparsi della piccola spesa quotidiana, presso i vicini supermercati; in occasione di quella settimanale, richiede l'accompagnamento del marito a cui affida il totale trasporto degli acquisti.

La gestione burocratica-amministrativa famigliare è da sempre compito del marito.

Considerata l'esigibilità della collaborazione del coniuge valuto una percentuale d'impedimento del 20% tenendo conto dei limiti nel trasporto dei pesi

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

4,5%

I famigliari trasportano la cesta della biancheria e l'assicurata si occupa del bucato pratico in sé senza particolari difficoltà, poiché sia la lavatrice sia l'asciugatrice sono alte. Stira lo stretto necessario al massino per 20 minuti al giorno dalla posizione eretta; la figlia, per evitare che l'attività si protragga a lungo, la sostituisce alla necessità. L'assicurata si occupa tuttora di piccoli rammenti.

L'assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nelle attività qui trattate. Considerando i limiti funzionali all'incarto e l'esigibilità della collaborazione dei famigliari, valuto una percentuale d'impedimento del 30%, tenendo conto del maggior impiego di tempo nello stiro ed anche dell'importante carico-lavoro di un nucleo famigliare composto da 5 persone

5.6. Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

20%

percentuale degli impedimenti

10%

percentuale di invalidità

2%

La figlia minore ha 10 anni ed ha una buona autonomia personale. L'assicurata la segue nell'educazione e nei compiti scolastici, si reca agli incontri con i docenti ed insieme eseguono alcune attività del tempo libero, adeguate al proprio stato di salute.

Non riesce però ad accompagnarla in alcune attività del-tempo libero dove non le è possibile cambiare spesso posizione, come l'andare al cinema.

Per quanto sopra descritto valuto una percentuale d'impedimento del 10%.

5.7 Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

0%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

21,5%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato

I famigliari. (…)" (pag. 128-133 incarto AI).

A seguito delle osservazioni del 24 maggio 2016 (pag. 140-145 incarto AI) inoltrate dall'avv. __________, per conto dell'assicurata, al progetto di decisione del 25 aprile 2016 (pag. 134 e 135 incarto AI), il 27 maggio 2016 l'UAI ha sottoposto il caso nuovamente all'assistente sociale, __________, la quale, nell'annotazione del 2 giugno 2016, ha riconfermato le risultanze dell'inchiesta economica eseguita il 12 aprile 2016, puntualizzando quanto segue:

" (…)

Premessa: in sede di colloquio, l'assicurata non ha mostrato alcuna incomprensione rispetto alle domande che le venivano poste ed è stata alquanto precisa nel descrivere le proprie difficoltà in ambito domestico. Pertanto, per quanto non di lingua madre italiana, confido che l'inchiesta si sia svolta nella piena comprensione, da entrambe le parti, degli argomenti trattati.

Preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve:

• Le osservazioni dell'avvocato __________ riprendono sostanzialmente quanto dichiaratomi dall'assicurata in sede d'inchiesta. Per definire il grado d'impedimento relativo alle attività qui considerate, ho tenuto conto dei limiti funzionali indicati medicalmente, delle modalità organizzative adottate dalla signora RI 1 ("cucina alternando la postura in piedi-seduta; svuota-riempie le pentole poco alla volte; lentamente, alternando l'attività con delle pause, porta a termine il riordino della cucina") e dell'esigibilità della collaborazione dei famigliari, che sono tenuti a collaborare, per l'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione.

Rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti

• Confermo quanto commentato nel rapporto d'inchiesta: "Le dichiarazioni dell'assicurata non trovano totalmente riscontro negli atti medici all'incarto; la signora RI 1 potrebbe tuttora occuparsi delle pulizie settimanali, distribuendo il carico lavoro su più giorni". Allo scopo di migliorare la propria capacità, l'assicurata, potrebbe, infatti, organizzare il lavoro nel rispetto dei propri ritmi e tempi, nonché distribuirlo sull'arco della settimana, avvalendosi non di meno della collaborazione dei famigliari (specialmente della figlia maggiore); collaborazione che, si ricorda, esigibile ai fini della valutazione del grado di inabilità. D'altro canto nella valutazione stessa si è tenuto conto delle difficoltà dell'assicurata nel farsi carico di attività particolarmente impegnative, nonché della diminuzione del rendimento.

Spesa, acquisti, pagamenti, trattative assicurazioni, rapporti ufficiali

• Anche in questo caso, per definire il grado d'impedimento ho tenuto conto dei limiti funzionali indicati medicalmente ma nondimeno dell'esigibilità della collaborazione dei famigliari, sia del marito, nei fine settimana, sia dei figli maggiori, che possono evidentemente intervenire nel trasporto dei pesi.

Lavare, stendere, stirare, lavorare a maglia

• Quanto descritto dall'avvocato __________ non corrisponde pienamente a quanto emerso in sede di inchiesta; tuttavia la valutazione ha tenuto conto prioritariamente dei limiti funzionali a dossier e della situazione oggettiva riscontrata a domicilio. L'assicurata ha, infatti, dichiarato di occuparsi del bucato pratico in sé "senza particolari difficoltà, poiché sia la lavatrice sia l'asciugatrice sono alte". Va da sé che la collaborazione dei famigliari, anche in questo contesto, sia da ritenere esigibile vuoi nel trasporto della cesta vuoi nello stiro, per l'obbligo di reciproca collaborazione all'interno di un nucleo famigliare in cui buona parte dei membri sono adulti.

Cura dei bambini, compresi educazione, attività comuni, compiti

• Anche in questo caso, quanto riportato dall'avvocato __________ non corrisponde a quanto emerso in sede di inchiesta dato che la signora RI 1 ha dichiarato che la figlia "ha una buona autonomia personale". D'altro canto la bambina ha dieci anni, frequenta normalmente la IV elementare ed ha pertanto raggiunto la maturità necessaria ad attendere a buona parte degli atti di cura, nella piena autonomia; eventualmente potrebbe essere necessaria una verifica da parte della madre ma non vi sono limiti a dossier che giustifichino un impedimento in questo contesto. Si è nondimeno riconosciuta una percentuale minima, in virtù del ridotto rendimento. (…)" (pag. 150-151 incarto AI).

2.8. Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 21,5%.

Preliminarmente il TCA osserva che non può essere condivisa l'argomentazione difensiva, sollevata per la prima volta in sede di osservazioni del 24 maggio 2016 dall'allora patrocinatore dell'assicurata al progetto di decisione del 25 aprile 2016 e ripresa dall'attuale rappresentante nel gravame in oggetto, in merito alle asserite difficoltà linguistiche dell'insorgente che, durante l'inchiesta al proprio domicilio, con la quale era confrontata per la prima volta, si sarebbe mal espressa in punto ai suoi problemi di salute e agli impedimenti reali a compiere le consuete mansioni domestiche. Difatti, anche ammettendo che RI 1 goda di una capacità di lettura, scrittura ed espressione orale di livello elementare, è inverosimile che le sue competenze linguistiche non le consentano di esprimersi correttamente in italiano, dal momento che si trova in Ticino dal 1992 e, quindi, da praticamente 25 anni e nel frattempo ha pure ottenuto la cittadinanza svizzera per naturalizzazione (cfr. copia del passaporto svizzero rilasciato all'assicurata il 18 aprile 2011; pag. 7 incarto AI). Tant'è che nell'annotazione del 2 giugno 2016 l'assistente sociale ha osservato che, in sede di colloquio, l'assicurata, pur non essendo di lingua madre, "non aveva mostrato alcuna incomprensione rispetto alle domande che le venivano poste ed era stata alquanto precisa nel descrivere le proprie difficoltà in ambito domestico" (pag. 150 incarto AI). Ciò che trova peraltro conferma anche nella perizia amministrativa del 9 dicembre 2015 (cfr. pag. 115-120 incarto AI), visto che durante la visita specialistica effettuata il 16 novembre 2015 dal perito reumatologo non risulta in alcun modo che l'assicurata abbia avuto delle difficoltà linguistiche (e, d'altra parte, neppure è stato mai sostenuto il contrario dalla ricorrente o dai suoi patrocinatori).

Detto questo, va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente contestato.

In secondo luogo occorre prendere in considerazione l’aiuto dei famigliari nelle faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come l’insorgente non contesta che lei stessa ha delegato alcune attività al marito e ai figli, in particolare alla figlia maggiore.

A questo proposito va rammentato che nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in particolare del marito e dei figli.

A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari:

" Auszugehen ist dabei vom Grundsatz, dass einem Leistungsansprecher im Rahmen der Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten sind, die ein vernünftiger Mensch in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er keinerlei Entschädigung zu erwarten hätte. Für die im Haushalt tätigen Versicherten bedeutet dies, dass sie Verhaltensweisen zu entwickeln haben, welche die Auswirkungen der Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich reduzieren und ihnen eine möglichst vollständige und unabhängige Erledigung der Haushaltarbeiten ermöglichen. Kann die versicherte Person wegen ihrer Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur noch mühsam und mit viel höherem Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster Linie ihre Arbeit einteilen und in üblichem Umfang die Mithilfe von Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein invaliditätsbedingter Ausfall darf bei im Haushalt tätigen Personen nur insoweit angenommen werden, als die Aufgaben, welche nicht mehr erfüllt werden können, durch Drittpersonen gegen Entlöhnung oder durch Angehörige verrichtet werden, denen dadurch nachgewiesenermassen eine Erwerbseinbusse oder doch eine unverhältnismässige Belastung entsteht. Die im Rahmen der Invaliditätsbemessung bei einer Hausfrau zu berücksichtigende Mithilfe von Familienangehörigen geht daher weiter als die ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise zu erwartende Unterstützung (BGE 130 V 97 E. 3.3.3 S. 101; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 90/02, E. 2.3.3 nicht publ. in BGE 129 V 67, aber publ. in: AHI 2003 S. 215; ZAK 1984 S. 135 E. 5, I 761/ 81; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 457/02 vom 18. Mai 2004, E. 8 nicht publ. In BGE 130 V 396, aber publ. in: SVR 2005 IV Nr. 6 S. 21, mit weiteren Hinweisen; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 685/02 vom 28. Februar 2003, E. 3.2; I 175/01 vom 4. September 2001, E. 5b; I 407/92 vom 8. November 1993, E. 2b; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zürich 1997, S. 222 f. mit Hinweisen).

Geht es um die Mitarbeit von Familienangehörigen, ist danach zu fragen, wie sich eine vernünftige Familiengemeinschaft einrichten würde, wenn keine Versicherungsleistungen zu erwarten wären (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2; I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 407/92 vom 8. November 1993, E. 2b). Dabei darf nach der Rechtsprechung - anders als der angefochtene Entscheid unterstellt - unter dem Titel der Schadenminderungspflicht nicht etwa die Bewältigung der Haushalttätigkeit in einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die übrigen Familienmitglieder überwälzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder festgestellten Einschränkung danach gefragt werden müsste, ob sich ein Familienmitglied finden lässt, das allenfalls für eine ersatzweise Ausführung der entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 681/02 vom 11. August 2003, E. 4.4).

Entgegen der im angefochtenen Entscheid vertretenen Auffassung vermag schliesslich die Tatsache, dass sich die der Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB zwischen den Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und Kindern statuierten Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen (d.h. weder klagbar noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt werden können (HONSELL/VOGT/GEISER [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2006, N. 9 zu Art. 272 ZGB; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., Zürich 1998, N. 168 zu Art. 159 ZGB), an der Schadenminderungspflicht der im Haushalt beschäftigten Versicherten nichts zu ändern (vgl. auch Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2). Denn wie auch im Erwerbsbereich darauf abzustellen ist, ob die verbleibende Erwerbsfähigkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar ist, unabhängig davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist, ist auch in Bezug auf den Haushaltbereich davon auszugehen, was in der sozialen Realität üblich und zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe rechtlich durchsetzbar ist.“

In una sentenza 9C_701/2016 del 1° marzo 2017 il Tribunale federale ha ribadito questo concetto, argomentando:

" (…)

4.3. Dass die Vorinstanz von der "Schadenminderungspflicht der Familienangehörigen" gesprochen hat, schadet nicht, hat sie doch mit Verweis auf BGE 133 V 504 E. 4.2 S. 509 f. zutreffend präzisiert, dass die Versicherte (im Rahmen der sie selber treffenden Schadenminderungspflicht) die Hilfe ihrer Familienangehörigen in Anspruch nehmen muss (vgl. auch BGE 141 V 642 E. 4.3.2 S. 648 mit Hinweisen). Anhaltspunkte dafür, dass die Abklärungsperson diese Mithilfe in unzumutbarem Ausmass berücksichtigt haben soll, sind nicht ersichtlich. (…)”

Ora, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del 12 aprile 2016, vanno confermate.

Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

In concreto non solo non vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso viene in sostanza confermato dalle percentuali poste dal reumatologo nonché perito amministrativo, dr. med. __________ ("Per quanto riguarda i lavori domestici ritengo modulare autonomamente i ritmi e i compiti del lavoro e giudico una IL del 20%."; pag. 120 incarto AI) e dal medico SMR, dr. med. __________ (20%; pag. 123 incarto AI) e non è difforme da quanto accertato anche dal dr. med. __________ (50%; doc. G), che come già osservato cfr. consid. 2.5, non ha preso in considerazione tutte le mansioni di casalinga ("la paziente non è più in grado di svolgere in alcun modo la pulizia dei pavimenti, né tanto meno lavarli, né tanto meno rifare i letti, nemmeno lavare i vetri. La stessa attività di stiro risulta fortemente limitata dalla postura con baricentro spostato in avanti e necessità di mantenere la postura fissa eretta o seduta che sia. La sola attività di cuoca può essere svolta per un nucleo famigliare": doc. G; n.d.r. il corsivo e le sottolineature sono della redattrice) e non ha neppure tenuto conto, come invece ha fatto la funzionaria dell’AI nell’ambito della sua inchiesta a domicilio (pag. 128 e seguenti incarto AI), dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca ed accresciuta assistenza familiare. Infatti vi sono attività in cui l'assicurata è effettivamente impedita nelle sue funzioni nella misura del 40% (ad esempio rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc) ed attività dove l’impedimento è minore (30% per lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.; 20% per l’alimentazione; 20% per la spesa e acquisti diversi; 10% nella cura dei bambini e di altri membri della famiglia; 0% nella conduzione dell’economia domestica). Ritenuta la collaborazione del coniuge e dei figli, in particolare di quella maggiore, per i motivi esposti dall’assistente sociale, le percentuali degli impedimenti poc'anzi dette meritano di essere confermate.

In ossequio alla precitata giurisprudenza, confermata ancora recentissimamente, la patrocinatrice della ricorrente non può essere seguita laddove ritiene che l'aiuto che può - e deve - essere prestato dai famigliari della ricorrente dev'essere relativizzato, dal momento che il marito, di professione isolatore, lavora al 100% mentre i figli sono tutti in età scolastica e, durante il giorno, dal lunedì al venerdì, sono assenti dal domicilio familiare.

Tanto più che la stessa insorgente ha evidenziato durante il colloquio con l'assistente sociale di aver già delegato alcune attività al marito e ai figli, in particolare alla figlia maggiore (p.to. 5.2.: "dopo pranzo, i familiari sparecchiano"; "del riordino serale se ne occupa la figlia maggiore", "delle rimanenti superfici, se ne occupano i familiari"; 5.3.: "a causa dei dolori alla schiena afferma di non essere più in grado di passare l'aspirapolvere, lavare il pavimento con il "Mocio", di pulire la vasca da bagno, di riordinare i letti e di cambiare le lenzuola; attività totalmente delegate ai familiari"; "la figlia si occupa anche della pulizia dei vetri"; "con la collaborazione dei familiari per le superfici alte"; 5.4: "in occasione di quella settimanale, richiede l'accompagnamento del marito a cui affida il totale trasporto degli acquisti"; 5.5: "i familiari trasportano la cesta della biancheria" "la figlia, per evitare che l'attività si protragga a lungo, la sostituisce alla necessità").

È dunque ragionevolmente esigibile che le faccende domestiche in cui l'assicurata è limitata e/o impossibilitata, vengano distribuite sull'arco della giornata e della settimana, in modo tale che ella possa far capo all'aiuto, in particolare, del marito (alla sera, dopo il lavoro e al fine settimana) rispettivamente della figlia maggiore (quando non è a scuola ed al fine settimana) e del figlio mediano (quando non è a scuola ed al fine settimana).

Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

Le ulteriori allegazioni ricorsuali non consentono di scostarsi dalla valutazione espressa dall'assistente sociale, dato che, occorre ribadirlo, per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Di conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 21,5% deve essere posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.

In simili condizioni, questa Corte non può che confermare la decisione del 6 giugno 2016.

2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’assicurata.

Quest’ultima chiede tuttavia di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I, pag. 12 e 13).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Anche volendo fare astrazione dalle censure sollevate dall'avv. RA 1 in merito alle asserite difficoltà linguistiche dell'assicurata ed al mancato approfondimento del quadro sub-depressivo dell'insorgente (che, per i motivi riportati in sentenza, erano di tutta evidenza chiaramente da respingere), va rilevato che sia per quanto riguarda la situazione valetudinaria dell’interessata (il quadro diagnostico era il medesimo sia per i medici dell'amministrazione sia per gli specialisti di fiducia dell'assicurata), sia per quanto concerne gli aspetti inerenti l'inchiesta economica a domicilio esperita dall'assistente sociale (che era di tutta evidenza corretta, tenuto conto dell'aiuto dei familiari così come imposto dalla giurisprudenza, anche recentissima riportata in sentenza), sia per quanto concerne la percentuale (20%) stabilita dal perito reumatologo dell'amministrazione e dal medico SMR, __________, sostanzialmente confermata dai risultati dell'inchiesta (21,5%), sia per quanto concerneva la percentuale (50%) stabilita dal dr. med. __________ (che non era difforme da quanto stabilito dai medici dell'UAI e dall'assistente sociale: cfr. consid. 2.8), alla luce della giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata in sentenza), doveva apparire chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.

  3. Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 3 CC
  • art. 159 CC
  • art. 163 CC

Cost

  • art. 29 Cost

IVV

  • Art. 27 IVV
  • Art. 69 IVV
  • Art. 73bis IVV

LAI

  • art. 4 LAI
  • art. 28 LAI
  • art. 28a LAI
  • art. 59 LAI
  • Art. 69 LAI

LAVS

  • art. 85 LAVS

LPGA

  • art. 6 LPGA
  • art. 8 LPGA
  • art. 16 LPGA
  • art. 61 LPGA

OAI

  • art. 27 OAI
  • art. 49 OAI

ZGB

  • Art. 159 ZGB
  • Art. 272 ZGB

Gerichtsentscheide

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