Raccomandata
Incarto n. 32.2016.70
BS/sc
Lugano 18 novembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 luglio 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 giugno 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione 13 giugno 2016, preavvisata il 7 luglio 2015, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, in precedenza cameriera ai piani, il diritto ad un rendita intera dal 1° novembre 2014 al 31 luglio 2015, poiché successivamente, sulla base della situazione valetudinaria accertata dal dr. __________ nella perizia del 30 giugno 2015, l’assicurata presentava un grado d’invalidità non pensionabile dell’11% (doc. 82; per le motivazioni doc AI 72);
In data 20 luglio 2016 l’assicurata ha prodotto due atti medici (IV);
con la risposta di causa datata 5 settembre 2016 l’Ufficio AI ritiene che non vi sono i requisiti per riconoscere degli interessi di mora. Conferma inoltre la valutazione medico-teorica operata dal perito e chiede la reiezione del ricorso;
il 16 settembre 2016 la ricorrente produce il rapporto 16 settembre 2016 del suo psichiatra curante, dr. __________, che fra l’altro attesta un disturbo depressivo causante una totale inabilità lavorativa (VIII);
con osservazioni 3 ottobre 2016 l’Ufficio AI ha chiesto il rinvio degli atti per procedere ad un accertamento medico conformemente alle annotazioni 26 settembre 2016 dei dr. __________ e __________ (quest’ultimo specialista in psichiatrica e psicoterapia) del SMR i quali, valutato il succitato rapporto dello psichiatrica curante, hanno ritenuto che “… in considerazione dell’attuale certificazione di una problematica depressiva ed inoltre problematica somatoforme s’impone rivalutazione del caso tramite perizia MEDAP comprendente valutazione reuma, psi e neurologica” (X);
interpellato dal TCA per una presa di posizione in merito alla proposta dell’Ufficio AI, con scritto 6 ottobre 2016 il legale dell’assicurata ha sostenuto che sulla base del rapporto dello psichiatra curante “… appare lecito domandare che la decisione dell’Ufficio AI è riformata nel senso che all’assicurata signora RI 1 è riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità a tempo indeterminato dal 1° novembre 2014 e meglio sino a revisione della stessa” (XII);
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 131 V 164; 131 V 120).
Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione.
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);
" (…)
La signora RI 1 è affetta da anni da una polimialgia reumatica e da una sindrome panvertebrale fibromialgica cronica, diagnosticata dal suo medico curante FMH in reumatologia, dr. __________. Sulla base di questa problematica il collega l’ha definita incapace al 100% in qualsiasi attività lavorativa. Ella presenta da anni una sindrome depressiva di medio gravità nell’ambito della malattia reumatica e fibromialgica.
Il quadro sintomatico che la paziente presenta si estrinseca con una sintomatologia algica diffusa, per la quale ella è in cura da tempo con cortisone.
Il quadro psicopatologico si manifesta con anedonia, apatia, un vissuto di inutilità e di noia. Ansiosa, passiva. La signora appare astenica, demotivata. Il pensiero è scevro da disturbi del contenuto, ma piuttosto ruminante su temi negativi depressivi. Rifugge i contatti sociali. Ella è marcatamente disadattiva.
Il disturbo depressivo compromette in modo rilevante la capacità lavorativa della paziente. Ella è quindi inabile nella misura del 100%.” (doc. O)
Vista la surriferita certificazione rilasciata da uno psichiatrica relativa ad una sindrome depressiva, aggiuntiva alla problematica somatoforme (nella perizia 30 giugno 2015 il dr. __________ aveva fra l’altro diagnosticato una fibromialgia di tipo primario non invalidante; doc. AI 43), a ragione i medici del SMR hanno ritenuto necessaria una valutazione psichiatrica nonché un aggiornamento sia reumatologico che neurologico da eseguire nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
Il rapporto dello psichiatra curante, oltre a non essere stato redatto da un perito indipendente, non è sufficientemente dettagliato e non fornisce una valutazione medico-teorica affidabile sulla quale fondare in seguito un giudizio sul diritto o meno della rendita, così come auspicato dall’interessata nelle menzionate osservazioni 6 ottobre 2016;
in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrens-garantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
nel caso concreto, come detto, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché proceda al succitato aggiornamento della situazione medica, rendendo in seguito una nuova decisione sul diritto di RI 1 a percepire una rendita d’invalidità anche dopo il 1° agosto 2015;
in merito al versamento d’interessi di mora sulle prestazioni retroattivamente dovute, va ricordato secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto. In concreto, nella risposta di causa l’Ufficio AI, oltre a fare riferimento ad una mancata collaborazione (cfr. delibera dell’8 luglio 2015 in doc. AI 47), ha correttamente rilevato che non sussiste un diritto al versamento d’interessi moratori già per il solo fatto che la rendita (temporanea) è stata versata con la decisione contestata, ossia nel giugno 2016, quindi entro 24 mesi dall’inizio del diritto alla rendita fissato con decorrenza dal 1° novembre 2014;
risultando la ricorrente, patrocinata da un avvocato, vittoriosa, alla stessa spetta un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett., g LPGA, art. 30 cpv. 1 Lptca);
con le osservazioni 6 ottobre 2016 il legale dell’assicurata ha inoltrato la sua nota d’onorario e spese per complessivi fr. 4'172,94, di cui 13 ore per onorario a fr. 250.-- l’ora (XII);
giusta gli artt. 61 cpv. 1 lett. g LPGA e 30 cpv. 2 Lptca, l’importo delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso. L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce da parte sua per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di riferimento di fr. 280.--, rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della difficoltà e dell’importan-za della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 76 n. 71-75, pagg. 609-610);
ritenuta la non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c), appare in concreto giustificato riconoscere ripetibili (per onorario di 6 ore e spese) di complessivi fr. 2'652.-- (IVA inclusa e di cui fr. 775,45 di spese);
a norma degli artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI e alla giurisprudenza federale (DTF 138 V 122 e 133 V 402), le spese della presente procedura, di fr. 500.--, visto l’esito della vertenza, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 13 giugno 2016 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 2'652.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti