Raccomandata
Incarto n. 32.2016.67
TB
Lugano 15 marzo 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 giugno 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1980, da ultimo attivo quale aiuto carpentiere, l’8 maggio 2015 (doc. 2) ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa di problemi lombari che dal 10 febbraio 2015 l’hanno reso totalmente inabile al lavoro.
1.2. L’Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto la documentazione medica e professionale, fra cui la perizia reumatologica disposta dall’assicuratore malattia che versava le indennità giornaliere.
Sentito il medico SMR che il 22 marzo 2016 (doc. 48) si è pronunciato sul referto peritale del 18 gennaio 2016 (doc. 44), con progetto di decisione del 29 marzo 2016 (doc. 50), confermato con decisione del 3 giugno 2016 (doc. A) anche dopo la richiesta di riesame dell’assicurato del 19 maggio 2016 (doc. 51) alla luce di un nuovo certificato medico (doc. C) che è stato sottoposto al vaglio dello stesso dr. med. __________ dell’SMR (doc. 53), l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurato il riconoscimento di prestazioni.
Basandosi sulle conclusioni tratte dal medico SMR, il quale ha riconosciuto un’inabilità lavorativa di 2/3 (intesa come riduzione del rendimento) dal 10 febbraio 2015 nella sua attività abituale di carpentiere e dallo stesso giorno una capacità lavorativa piena in attività adeguate al suo stato di salute, l’Ufficio AI ha calcolato la la perdita di guadagno dell’assicurato partendo da un reddito da valido ricavato dalla media dei salari conseguiti dal 2010 al 2014 (Fr. 57'737.-) e l’ha paragonato al reddito statistico da invalido conseguibile nel 2014 ridotto del 10% (Fr. 59'553.-), per ottenere un grado di invalidità nullo. Il recente certificato del dr. med. __________ prodotto dall’assicurato, sottoposto all’esame del medico SMR, non ha modificato l’esito della domanda AI.
1.3. Con ricorso del 4 luglio 2016 (doc. I) RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione e di concedergli in via principale una rendita di invalidità di almeno il 50%, mentre in via subordinata di disporre nuovi accertamenti medici per valutare l’attuale stato di salute.
Secondo il ricorrente, in primo luogo vi sarebbe una violazione del diritto di essere sentito. Inoltre, i dolori gluteali e lombari che si irradiavano nella coscia sinistra erano presenti da tanto tempo e dal febbraio 2015 erano aumentati a tal punto da impedirgli di svolgere un’attività lavorativa e spesso anche di dormire. Dolori alla spalla sinistra erano insorti a causa del rinforzo muscolare e nel 2016 erano pure comparsi dei dolori cervicali intermittenti a sinistra. Le numerose diagnosi esposte dal ricorrente, di carattere principalmente lombovertebale e ampiamente descritte nei certificati medici agli atti, escluderebbero una capacità lavorativa anche solo residua in attività semplici e ripetitive che prevedano un carico inferiore a 5kg.
Pertanto, d’avviso dell’insorgente l’Ufficio AI non avrebbe preso in considerazione il rapporto del 27 aprile 2016 del dr. __________, che a quel momento aveva escluso qualsiasi attività lavorativa riservandosi una valutazione della capacità lavorativa dopo l’esecuzione di infiltrazioni.
Inoltre, l’assicurato ha evidenziato che perfino il perito dr. med. __________, le cui valutazioni erano contestate poiché troppo ottimistiche, non era in grado di sapere se egli potesse svolgere effettivamente le attività indicate alla domanda n. 7 della perizia.
L’insorgente ha pure fatto notare che la nuova patologia della sospetta faccettopatia non sarebbe stata considerata dall’SMR.
L’amministrazione avrebbe quindi dovuto fare allestire una perizia reumatologica per chiarire questo aspetto. Ma non solo. Avrebbe anche dovuto ordinare un accertamento di carattere neurologico con particolare riferimento alla funzionalità degli arti superiori e alla mobilità cervicale.
Per contro, l’Ufficio AI si sarebbe limitato a riprendere la perizia del 18 gennaio 2016, ciò che contrasterebbe con i criteri di valutazione posti dalla DTF 141 V 281 quando si è confrontati con problematiche non oggettivabili, visto che l’assicurato soffriva di fibromialgia.
Per il ricorrente, neppure sarebbero state valutate le conseguenze sulla capacità lavorativa provocate dalla pesante terapia medicamentosa assunta per alleviare i dolori.
Tutto ben considerato, non andrebbe neppure accettato il reddito da invalido determinato dall’Ufficio AI, perché non terrebbe conto di tutti i limiti funzionali che non gli consentono di svolgere delle attività leggere, semplici e ripetitive, perciò la riduzione andrebbe fissata in almeno 15%.
Considerate dunque le numerose problematiche che l’affliggono, per l’assicurato sarebbe necessaria una perizia bidisciplinare.
1.4. Nella sua risposta del 22 agosto 2016 (doc. IV) l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso, rilevando che il dr. med. __________, specialista in reumatologia che ha esaminato l’interessato per conto dell’assicuratore malattia, ha attentamente vagliato tutte le sue problematiche di salute e ha concluso per un’incapacità di lavoro di 2/3 nell’attività abituale, mentre per un’incapacità nulla in attività adeguate. Nella sua valutazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il perito ha sì considerato il rapporto dei curanti prodotto con le osservazioni al progetto di decisione, circostanza ripresa pure dal medico SMR.
L’amministrazione ha inoltre negato una violazione del diritto di essere sentito dell’assicurato, non essendo stata lei a far erigere la perizia reumatologica e quindi non era possibile imputarle eventuali vizi procedurali contrari a principi giurisprudenziali.
In merito alla necessità di effettuare ulteriori accertamenti sulla base della DTF 141 V 281, l’Ufficio AI ha precisato che non era data, essendo la diagnosi posta di tendenza al reumatismo con 3 su 18 punti fibromialgici.
In assenza di nuovi elementi clinici atti a modificare le conclusioni mediche raggiunte dal perito e dal medico SMR, per l’Ufficio AI è a giusta ragione che le stesse vanno confermate, così come il calcolo economico che porta al rifiuto della rendita.
1.5. Il 12 settembre 2016 (doc. VIII) l’insorgente ha prodotto il rapporto del 7 settembre 2016 (doc. D) dei neurochirurghi dottori __________ e __________, sul quale si è pronunciato il 30 settembre seguente (doc. XII/3) il perito dr. med. __________ su invito del medico SMR (doc. X/1), il quale il 4 ottobre 2016 (doc. XII/4) si è allineato alle conclusioni del reumatologo interpellato, così come l’Ufficio AI l’11 ottobre 2016 (doc. XII), che ha ribadito di respingere il ricorso confermando le conclusioni peritali.
1.6. Nelle sue osservazioni del 2 novembre 2016 (doc. XVI) il ricorrente ha evidenziato che il dr. med. __________ ha reso il suo complemento senza visitarlo di persona, perciò il suo parere non avrebbe alcuna valenza. Inoltre, come tale anche la perizia del 18 gennaio 2016 non esplicherebbe gli effetti voluti, “poiché resa in un contesto non ottemperante alle massime procedurali vigenti nella causa in oggetto e perché in contrasto, nelle conclusioni, a quanto indicato dal dr. med. __________ con rapporto 7 settembre 2016.”. Il ricorso va dunque accolto.
L’amministrazione non ha più formulato osservazioni (doc. XVII).
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.2 Nel caso di specie, dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, in particolare la perizia reumatologica esperita dall’assicuratore malattia, e avere sentito il parere del Servizio Medico Regionale, con la decisione impugnata l'Ufficio AI ha negato al ricorrente il diritto a una rendita d'invalidità.
Considerata un’incapacità lavorativa del 66,6% nella precedente attività, mentre una capacità lavorativa piena in attività adeguate, applicando il metodo ordinario di raffronto dei redditi l’Ufficio AI ha concluso che il grado di invalidità dell’assicurato fosse nullo, in quanto il reddito da invalido superava il reddito da valido.
Nel ricorso l’assicurato ha contestato che egli sia abile al 100% in attività semplici e ripetitive, visto che i neurochirurghi hanno escluso qualsiasi attività lavorativa finché non saranno eseguiti dei trattamenti infiltrativi presso un centro della terapia del dolore. Inoltre, gli accertamenti medici sarebbero lacunosi, perciò ha chiesto l’erezione di una perizia bidisciplinare (neurologica e reumatologica) e la concessione di una rendita di almeno il 50%.
2.3. L’Ufficio AI ha richiamato dall’assicuratore malattia __________, che si è assunto il caso di malattia alla base della richiesta di prestazioni dall’assicurazione invalidità, la perizia reumatologica che ha fatto esperire dal dr. med. __________.
Questo specialista FMH in reumatologia, consultata la documentazione messa a sua disposizione ed esaminato il 15 gennaio 2016 l’assicurato, due giorni dopo, il 18 gennaio 2016 (doc. 44), ha reso il suo rapporto peritale.
Riassunti i quattro certificati medici del 2015 e uno del 2012, il perito ha esposto l’anamnesi personale, recente, sistematica, sociale, gli esiti dell’esame reumatologico effettuato alla colonna vertebrale, alle articolazioni periferiche, al sistema cursorio, osservando infine che durante l’anamnesi del dolore di circa 45 minuti l’assicurato è rimasto seduto tranquillo senza ricercare posizioni antalgiche, che si è riavviato da seduto senza esitare camminando verso la sala visite dove si è spogliato e rivestito autonomamente senza segni di risparmio.
Nella sua valutazione il reumatologo ha riportato che l’assicurato si ricordava che era a partire dal 2011 che ha iniziato a accusare dolori gluteali a sinistra associati a debolezza dell’arto inferiore sinistro e che nel 2012 gli era stato diagnosticato il morbo di Scheuermann, per il quale i medici gli avevano consigliato un rinforzo della muscolatura. Nel 2015 i dolori sono aumentati e quindi è stata effettuata un’altra risonanza magnetica della colonna dorsolombare e una della colonna toracale, che ha confermato esiti da morbo di Scheuermann toracolombare. Durante il rinforzo muscolare per i dolori al rachide erano insorti dolori alla spalla sinistra, che nell’estate 2015 sono stati trattati con un’infiltrazione e sono migliorati. I dolori lombari al rachide erano presenti soprattutto quando camminava e di notte, a tal punto da svegliarsi spesso verso le 2; il sonno era interrotto costantemente dai dolori e al mattino si sentiva bloccato per circa 30 minuti, poi iniziava a muoversi e in seguito le lombalgie erano sopportabili, per poi riaumentare nel corso del pomeriggio, peggioravano ai movimenti repentini, chinandosi, perciò egli di regola preferiva stare in piedi piuttosto che seduto, a tratti le lombalgie irradiavano dorsali nella coscia sinistra, avvertiva ogni tanto disturbi della sensibilità alle dita del piede sinistro; v’erano dolori al passaggio toracolombare proiettanti verso il lato sinistro, brucianti, in aumento stando tanto seduto e sotto sforzo.
All’esame clinico l’esperto ha notato disturbi statici del rachide con cifosi prolungata della dorsale con protrazione del capo, scoliosi sinistroconvessa dorsale, iperlordosi lombare con scoliosi destroconvessa, corsetto muscolare lomboaddominale decondizionato, aumento di peso, colonna dorsale altamente limitata nella flessione attiva ed estensione passiva, libera alle lateroflessioni passive bilaterali, movimenti indolori, lombare libera ai movimenti attivi e passivi in ogni direzione, con dolori riferiti a fine corsa alla muscolatura del fianco destro alla lateroflessione passiva verso sinistra e lombari all’iperestensione. Erano assenti deficit lomboradicolari, delle anche, delle ginocchia, delle caviglie, dei piedi, cervicoradicolari, non indizi clinici a favore di una neuropatia compressiva ai nervi ulnari e mediani. L’assicurato lamentava dolori cervicali intermittenti a sinistra, in aumento girando la testa verso sinistra, in diminuzione appoggiandola; presentava una mobilità passiva della spalla sinistra libera in ogni direzione, ma con minimo arco dolente e dolori a fine corsa all’abduzione e alla flessione della spalla sinistra; mobilità passiva della spalla destra libera, indolore. Il reumatologo ha trovato 3 punti fibromialgici positivi su 18 ripartiti unicamente al cingolo cervicoscapolare, che suggerivano una tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli e quindi avrebbero potuto spiegare la cronicizzazione del dolore al cingolo cervicoscapolare a sinistra, difficilmente rispondente alle cure farmacologiche-fisiatriche improntate fino a quel momento.
Sulla base degli atti, dell’anamnesi e dell’esame clinico, il perito ha posto la diagnosi di sindrome panvertebrale cronica prevalentemente lombospondilogena a sinistra, in alterazioni degenerative della colonna lombare con discopatie plurisegmentali (protrusione discale con spondilartrosi L2/L3, protrusione discale L4/L5, protrusione discale con erniazione mediana focale L5/S1 con spondilartrosi), esiti da morbo di Scheuermann toracolombare, disturbi statici del rachide (cifosi prolungata della dorsale con protrazione del capo con scoliosi sinistroconvessa, iperlordosi con scoliosi destroconvessa lombare), tendenza al reumatismo delle parti molli (3 su 18 punti fibromialgici positivi), decondizionamento e sbilancio muscolare, sovrappeso corporeo (67,5kg / 160,5cm), periatropatia omeroscapolare a sinistra.
Secondo il perito sarebbe stato opportuno che l’assicurato fosse rivisto dal suo reumatologo per ottimizzare le cure e per potere in seguito interpretare meglio il decorso delle terapie avviate. Inoltre, avrebbe potuto risultare eventualmente utile procedere con un’infiltrazione mirata sotto scopia o ecografie, dell’inserzione del tendine muscolo sovraspinoso nell’omero sinistro, sia a scopo diagnostico sia eventualmente terapeutico. D’avviso dello specialista, probabilmente una parte rilevante dei dolori accusati alla spalla sinistra era causata dalla tendenza al reumatismo delle parti molli riscontrato in prossimità, aspetto che imponeva la massima prudenza per quanto riguarda riflessioni chirurgiche. L’assicurato avrebbe potuto eventualmente beneficiare di un approccio infiltrativo diagnostico-terapeutico segmentale anche a livello del rachide lombare presso un centro di terapia del dolore. Era sicuramente auspicabile correggere il sovrappeso corporeo per ridurre il carico sul rachide lombare; era anche utile riequilibrare e rinforzare il corsetto muscolare lomboaddominale per stabilizzare la colonna lombare e per mantenere una certa resistenza agli sforzi fisici.
Il reumatologo ha rilevato che queste misure terapeutiche erano in grado di migliorare lo stato di salute dell’assicurato, ma non necessariamente la sua capacità funzionale e di carico residua. Per quanto riguardava quest’ultima, l’assicurato poteva molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi tra 5-10kg; poteva inoltre talvolta sollevare pesi fino a 5kg sopra il petto; maneggiare molto spesso attrezzi di precisione, attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti. La rotazione manuale era normale; di rado l’assicurato poteva effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi e inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso flettere le ginocchia. L’interessato poteva inoltre talvolta assumere la posizione seduta/in piedi di lunga durata, molto spesso camminare oltre 50m, talvolta per lunghi tragitti e su terreno accidentato, salire spesso le scale, di rado quelle a pioli.
In un lavoro adatto al suo stato di salute, il perito ha giudicato l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100% dal 10 febbraio 2015.
Nella sua attività di carpentiere, l’assicurato è stato ritenuto inabile al lavoro nella misura dei 2/3, da intendersi come diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, sempre dal 10 febbraio 2015, trattandosi di un’attività che in gran parte, per le posizioni assunte, per i carichi sollevati e trasportati, non soddisfa i limiti funzionali e di carico.
Come casalingo l’interessato era abile con rendimento del 100%.
Sia prima sia dopo l’allestimento di questa perizia, la dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna e curante dell’assicurato, ha continuato a certificare una totale incapacità lavorativa sostanzialmente per tutto l’anno 2015.
Nel suo rapporto finale del 22 marzo 2016 (doc. 48), il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e attivo presso il Servizio Medico Regionale, ha ripreso le diagnosi e i gradi di incapacità di lavoro posti dal perito reumatologo, con la specifica che il carico massimo era di 5kg, che era necessaria un’alternanza della postura – ma che era già inclusa nel grado di capacità lavorativa -, che non v’erano difficoltà nello svolgere lavori di precisione e che l’assicurato non necessitava di pause supplementari, ma poteva di rado effettuare lavori sopra la testa. Infine, non v’erano terapie in grado di migliorare detta capacità.
Nelle sue osservazioni al progetto di decisione – così pure con il ricorso - l’assicurato ha prodotto il referto del 27 aprile 2016 (doc. C) steso dal prof. dr. med. __________ e dal dr. med. __________, entrambi FMH in neurochirurgia attivi presso l’Ospedale __________ di __________, i quali il 12 aprile 2016 hanno diagnosticato una lombalgia cronica.
Gli specialisti hanno eseguito un esame neurologico e non hanno riscontrato dolori irradianti agli arti inferiori né zoppìa; il tronco non presentava una limitazione antalgica in flesso-estensione; era evocabile dolore alla compressione in sede paravertebrale lombare sinistra sulla proiezione dei processi articolari, mentre non v’era dolore alla compressione sulle spinose né in sede paravertebrale destra. Alle manovre segmentarie forza M5/5, non alterazioni di sensibilità, riflessi osteotendinei normoevocabili, non alterazioni sfinteriali.
Sulla base di una risonanza magnetica eseguita nel 2015, gli esperti hanno concluso che il reperto più significativo risultava essere un versamento articolare plurisegmentario a livello L4-L5 e L5-S1. Infatti, la presenza di una sospetta faccettopatia poteva risultare maggiormente coerente rispetto ad altre problematiche con i sintomi accusati dall’interessato.
I neurochirurghi hanno quindi richiesto un test infiltrativo dei rami articolari presso un centro di terapia del dolore e se questo test fosse risultato efficace, un miglioramento del quadro algico non avrebbe potuto prescindere da una riqualifica professionale mirata a ricercare delle mansioni con minore impegno fisico. In merito all’idoneità lavorativa, gli specialisti hanno affermato che avrebbero rivalutato la possibilità di un reintegro una volta condotta la procedura proposta e valutati gli esiti, mentre fino ad allora hanno confermato un’incapacità lavorativa del 100%.
Su questo referto si è pronunciato il 31 maggio 2016 (doc. 53) il dr. med. __________, affermando che il rapporto del dr. med. __________ non conteneva nuovi aspetti clinici oggettivi e proponeva di realizzare una delle misure già proposte dal perito dr. med. __________ (approccio diagnostico terapeutico a livello lombare) prolungando l’inabilità lavorativa fino alla valutazione dell’esito dello stesso. Per il medico SMR, alla luce della perizia i limiti funzionali apparivano coerenti con lo stato clinico e il perito stesso non escludeva un miglioramento dello stato di salute, ossia della qualità di vita, con ulteriori misure diagnostico-terapeutiche, ma non della funzionalità. Pertanto, sotto questo aspetto il medico SMR ha confermato le conclusioni del perito riguardo alla capacità lavorativa.
Pendente causa il ricorrente ha prodotto un nuovo referto del dr. __________ datato 7 settembre 2016 (doc. D), in cui lo specialista ha riferito sugli esiti dei test condotti presso il Centro di terapia del dolore __________ in due ripetizioni secondo le linee guida internazionali, i quali hanno dato in entrambi i casi un risultato positivo, con una significativa riduzione del dolore. Gli specialisti consultati hanno quindi ritenuto legittimo presupporre che i dolori lombari avessero, quantomeno in componente maggioritaria, una base anatomo-funzionale da incompetenza articolare, con evocazioni algiche alla mobilizzazione e al carico del tronco. Era pertanto stato concordato il trattamento di tale sintomatologia con una procedura di ablazione dei rami nervosi zigo-apofisari a livello plurisegmentario lombare.
Dal suo punto di vista, il neurochirurgo ha ritenuto questa la conferma dell’ipotesi diagnostica iniziale, che non era ancora stata adeguatamente fugata negli anni precedenti. Tale diagnosi avrebbe potuto trovare un’efficace terapia nel citato trattamento, sebbene l’effettiva risoluzione dei dolori e la durata dell’analgesia non fosse a quel momento quantificabile e avrebbe meritato una sorveglianza nel tempo. Pertanto, il neurochirurgo ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% fino all’esecuzione di tale procedura.
Conseguentemente, a dipendenza del follow-up organizzato dal Centro di terapia del dolore, sarebbe stato da rivalutare un reintegro lavorativo adeguato, ossia effettuare una nuova valutazione delle capacità lavorative dell’assicurato sulla base della nuova diagnosi e della possibile terapia applicabile. Il curante ha ricordato che il dolore derivante da un quadro di non adeguata competenza articolare risulta significativamente peggiore nei casi di elevato carico fisico e di elevata mobilità, mentre non necessariamente controindica mansioni lavorative anche a percentuale elevata in posizioni sedute o senza il mantenimento prolungato di posizioni forzate. Fino all’avvenuta esecuzione del trattamento di ablazione dei rami zigo-apofisari il neurochirurgo ha giudicato non fosse possibile prendere posizioni definite sulla capacità lavorativa dell’interessato.
Su invito del medico SMR (doc. X/1), il dr. med. __________ si è espresso il 30 settembre 2016 (doc. XII/3) sull’esposto parere. Dopo avere ricordato le diagnosi poste in occasione della sua precedente valutazione del 15 gennaio 2016 e che quali opzioni terapeutiche aveva consigliato all’assicurato di rivedere il suo reumatologo curante per ottimizzare la terapia e che poteva in seguito anche meglio interpretare il decorso delle terapie avviate, il perito vedeva anche utile un’infiltrazione mirata sotto scopia o ecografia dell’intersezione del tendine muscolo sovraspinoso nell’omero sinistro. Inoltre, l’interessato avrebbe anche potuto beneficiare eventualmente di un approccio infiltrativo diagnostico-terapeutico segmentale anche a livello del rachide lombare e sarebbe stato auspicabile che dimagrisse per ridurre il carico sul rachide lombare e che riequilibrasse e rinforzasse il corsetto muscolare lomboaddominale per stabilizzare la colonna lombare e mantenere una certa resistenza agli sforzi fisici.
Ciò premesso, il perito reumatologo ha riassunto il parere del 7 settembre 2016 del dr. med. __________ con i risultati dei test condotti dal centro di terapia del dolore e ha concluso che le osservazioni dei colleghi neurochirurghi non risultavano assolutamente in contrasto con quanto egli ha osservato nel suo rapporto peritale, che non metteva in discussione che l’origine dei dolori accusati dall’assicurato fosse in gran parte strutturale.
Il reumatologo ha commentato che le patologie strutturalmente spiegabili presenti nell’assicurato l’hanno portato a inizio 2016 a profilare una capacità funzionale e di carico residua prevedendo il sollevamento e trasporto di carichi leggeri in posizioni ergonomiche per il rachide.
Ciò comportava anche a ritenere l’ultima attività lavorativa come carpentiere prevalentemente inadatta allo stato di salute riscontrato, trattandosi di un’attività che in gran parte, per le posizioni assunte, per i carichi sollevati e trasportati, non soddisfaceva i limiti funzionali e di carico citati.
Il medico nominato dall’assicuratore malattia non ha dunque condiviso il parere del neurochirurgo curante, il quale riteneva fosse opportuno considerare l’assicurato inabile al lavoro al 100% per qualsiasi tipo di attività fino all’esecuzione delle cure presso il centro di terapia del dolore, rimanendo egli invece del parere che per un lavoro adatto al suo stato di salute l’assicurato fosse abile al lavoro sull’arco di una giornata normale di 8-9 ore con rendimento massimo del 100%, fermo restando che nei giorni in cui sarebbe stato sottoposto ai trattamenti previsti non avrebbe potuto lavorare.
Ciò stante, il parere del 7 settembre 2016, basato sugli stessi referti oggettivi e sulle opzioni terapeutiche che il perito aveva già considerato, non cambiava quindi le sue conclusioni.
Il dr. med. __________, medico SMR, preso atto della risposta dell’esperto sulla documentazione medica di parte, ha affermato che il perito “risponde in modo dettagliato e coerente e conferma la validità delle sue conclusioni peritali che vanno quindi confermate.” (doc. XII/4).
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto la problematica reumatologica è stata chiarita in modo soddisfacente dal perito che l’assicuratore malattia ha appositamente nominato e il cui parere è stato richiamato e fatto proprio dall’Ufficio AI.
Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunto lo specialista dr. med. __________ nella perizia reumatologica del 18 gennaio 2016 e nel suo complemento del 30 settembre 2016.
A questi referti va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.4).
A nulla valgono le lamentele del ricorrente sulla legittimità e sulla validità dei pareri del citato reumatologo.
In effetti, per quanto concerne la tesi secondo cui vi sarebbe stata una violazione del suo diritto di essere sentito e dell’art. 6 cifra 1 CEDU per non essere stato interpellato dall’assicuratore malattia prima di essere sottoposto alla perizia reumatologica da parte del dottor __________ – perizia che l’Ufficio AI ha fatto propria e quindi ne avrebbe perpetuato (la presunta) l’illiceità -, la stessa va respinta alla luce della giurisprudenza citata dall’Ufficio AI.
Come evidenziato dalla DTF 139 V 496 al considerando 4.1, al fine di assicurare una procedura amministrativa e di ricorso equa, la DTF 137 V 210 ha posto al considerando 3 alcuni principi (diritto di partecipazione, diritto a una decisione incidentale impugnabile) e raccomandazioni aventi quale scopo di definire uno standard uniforme delle perizie mediche pluridisciplinari presso i Servizi di Accertamento Medico, che ha portato l'UFAS ad adottare il sistema Suisse MED@P destinato agli Uffici AI per l'attribuzione su base aleatoria dei mandati delle perizie mediche pluridisciplinari, principi e raccomandazioni che, con l'eccezione dell'attribuzione del mandato su base aleatoria, sono applicabili per analogia anche alle perizie mono e bidisciplinari (DTF 139 V 349 consid. 5.4) e si applicano anche agli altri ambiti delle assicurazioni sociali toccati da questa problematica (DTF 138 V 318 consid. 6.1).
Tuttavia, nella STF 8C_15/2015 del 31 marzo 2015 il Tribunale federale ha chiarito che tali principi non sono estendibili anche nel caso in cui una perizia medica sia effettuata per conto di un assicuratore malattia privato per perdita di guadagno.
Nell’evenienza concreta la ricorrente si era lamentata di non essere stata preventivamente interpellata sul contenuto del mandato peritale e non aveva potuto formulare dei quesiti da sottoporre al perito ciò che, a suo dire, violerebbe i principi posti dalla DTF 137 V 210 e l’art. 6 CEDU.
Secondo l’Alta Corte, questa giurisprudenza concerne le perizie mediche di cui si fa carico l’assicuratore stesso che si occupa di controversie in ambito di diritto delle assicurazioni sociali.
Nel caso esaminato, invece, l’assicuratore privato per perdita di guadagno in caso di malattia ha scelto il perito, gli ha conferito il mandato peritale ed era anche il destinatario del rapporto peritale. In tale evenienza, ha concluso il Tribunale federale, i principi procedurali descritti nella DTF 137 V 210 non trovano dunque applicazione.
" 6.4. Die Beschwerdeführerin macht zunächst geltend, das Gutachten der Klinik C. sei aus formellen Gründen nicht verwertbar, weil sie vor Erteilung des Begutachtungsauftrags keine Gelegenheit erhalten habe, sich zum Inhalt des Begutachtungsauftrags zu äussern und der Begutachtungsstelle eigene Fragen zu unterbreiten. Das verstosse gegen die Verfahrensgrundsätze gemäss BGE 137 V 210 und verletze auch Art. 6 EMRK.
Das kantonale Gericht hat diesen Einwand namentlich mit der Begründung verworfen, BGE 137 V 210 habe im Zeitpunkt der Formulierung der Gutachterfragen noch nicht vorgelegen. Zudem habe die Versicherte ihre Rüge zu spät erhoben.
Wie es sich diesbezüglich verhält, kann aus folgenden Gründen offenbleiben: Das von der Versicherten angerufene Leiturteil BGE 137 V 210 wie auch die sich darauf beziehenden Präjudizien (vgl. etwa BGE 139 V 349; 138 V 318) beschlagen die medizinischen Gutachten, welche der mit dem streitigen sozialversicherungsrechtlichen Leistungsanspruch befasste Versicherungsträger selber einholt. Im vorliegenden Fall verhält es sich indessen so, dass der private Krankentaggeldversicherer die Begutachtungsstelle auswählte, ihr den Begutachtungsauftrag erteilte und auch Empfänger der fertiggestellten Expertise war. Die IV-Stelle wurde zwar vom Krankentaggeldversicherer vorab angefragt, ob sie sich an den Expertisenkosten beteiligen wolle, und sie konnte der Begutachtungsstelle eigene Fragen unterbreiten. Dies ändert aber nichts daran, dass nicht sie, sondern der Krankentaggeldversicherer das Gutachten eingeholt hat. Die Verfahrensgrundsätze, welche namentlich in BGE 137 V 210 umschrieben wurden, finden daher keine Anwendung. Das gilt auch für das Recht der versicherten Person, sich vorgängig zum Begutachtungsauftrag und zum Fragenkatalog zu äussern. Die IV-Stelle war weder gehalten noch zuständig, der Versicherten die Gelegenheit hiefür einzuräumen. Darin liegt auch keine Verletzung von Art. 6 EMRK. Es ist im Übrigen zu Recht nicht umstritten, dass der Sozialversicherungsträger befugt, ja gehalten ist, auch nicht von ihm selber veranlasste ärztliche Berichte und Gutachten zu berücksichtigen, soweit diese zur Abklärung des rechtserheblichen Sachverhaltes beitragen können.“ (la sottolineatura è della redattrice).
D’avviso del TCA, la giurisprudenza esposta va applicata anche al caso in esame, ritenuto come l’assicuratore malattia privato __________ che si è assunto il caso di malattia dell’assicurato ha scelto di conferire mandato al dr. med. __________ (doc. 38) di eseguire una perizia specialistica e il 17 novembre 2015 (doc. 38) gli ha sottoposto i quesiti peritali, a cui l’esperto ha risposto il 18 gennaio 2016 (doc. 44) indirizzando all’assicuratore malattia il suo referto peritale.
2.6. Esclusi quindi dei vizi formali, il parere del reumatologo va posto alla base del presente giudizio anche dal profilo contenutistico e di merito, avendo infatti attentamente valutato compiutamente di persona il ricorrente, vagliato tutta la documentazione medica messagli a disposizione ed eseguito degli esami personali e obiettivi, traendo conclusioni logiche, chiare e complete.
Non va poi dimenticato che anche il medico SMR, intervenuto in seguito, ha confermato le conclusioni peritali.
Dal canto suo, il ricorrente ha prodotto il referto del 27 aprile 2016 (doc. C) dei neurochirurghi __________ e __________, i quali hanno diagnosticato una lombalgia cronica rilevandola dalla risonanza magnetica lombare del dicembre 2015, dalla quale è emerso un versamento articolare plurisegmentario a livello L4-L5 e L5-S1 e la presenza di una sospetta faccettopatia. Essi hanno quindi proposto all’assicurato un test infiltrativo dei rami articolari e fino all’esito di queste indagini l’hanno ritenuto inabile al 100%.
Lo stesso perito reumatologo, come visto, aveva proposto quale opzione terapeutica un’infiltrazione mirata nell’omero sinistro come pure un approccio infiltrativo diagnostico-terapeutico segmentale anche a livello del rachide lombare presso un centro di terapia del dolore. In altre parole, la soluzione terapeutica individuata dai curanti dell’assicurato era già stata vagliata e presa in considerazione anche dallo specialista consultato dall’assicuratore malattia, il quale a tale riguardo aveva però anche precisato che queste misure terapeutiche erano in grado di migliorare lo stato di salute dell’assicurato, ma non necessariamente la sua capacità funzionale e di carico (doc. 44 pag. 9).
Questa conclusione contrasta con quella tratta nell’aprile 2016 dai predetti neurochirurghi, secondo i quali la possibilità di un reintegro professionale avrebbe potuto essere valutata soltanto una volta condotta la terapia di infiltrazione e valutati gli esiti, mentre fino ad allora l’interessato rimaneva totalmente inabile.
D’altronde, il quadro clinico rilevato dai tre specialisti intervenuti risulta essere assimilabile; le alterazioni discali L4-L5 e L5-S1 erano già state evidenziate dal perito reumatologo e sono state confermate dai neurochirurghi anche dopo la nuova risonanza effettuata nel mese di dicembre 2015.
Solo la presenza di una sospetta faccettopatia non era stata evidenziata dal dr. med. __________, ma trattandosi proprio di un sospetto ed avendo comunque l’esperto valutato attentamente lo stato clinico dell’assicurato, che ha individuato sostanzialmente gli stessi disturbi lombari rilevati dai medici curanti e ha proposto le medesime soluzioni terapeutiche dei colleghi, nel complesso tale sospetta diagnosi risulta ininfluente.
In merito alle indagini proposte da tutti gli specialisti intervenuti, da effettuare presso un centro di terapia del dolore, va qui rilevato che tale trattamento risulta essere stato effettuato dopo l’emanazione della decisione impugnata e quindi gli esiti dello stesso, riferiti nel referto medico del 7 settembre 2016 (doc. D), non possono essere posti come tali alla base del presente giudizio, dovendo il TCA porsi al momento dell’emanazione della decisione impugnata per valutare lo stato di salute del ricorrente.
Al riguardo va ricordato che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
A titolo abbondanziale, questa Corte osserva comunque che da questo certificato risulta che i test hanno dato esito positivo, con una riduzione significativa del dolore. Pertanto, gli specialisti hanno concluso che i dolori lombari avevano una base anatomo-funzionale da incompetenza articolare, con evocazioni algiche alla mobilizzazione e al carico del tronco, perciò hanno proposto all’assicurato un trattamento con una procedura di ablazione dei rami nervosi zigo-apofisari a livello plurisegmentario lombare.
Orbene queste valutazioni, sottoposte al dr. med. __________, non risultano essere in contrasto con quanto il reumatologo stesso ha osservato nel suo referto del gennaio 2016, in cui non era stato messo in discussione che l’origine dei dolori lamentati dall’assicurato fosse in gran parte strutturale (doc. D pag. 2). Dette conclusioni si allineano alle precedenti, tratte dopo una dettagliata e completa visita personale dell’assicurato.
Per di più, una riduzione del dolore comporta un miglioramento della qualità di vita, ma non per forza della capacità lavorativa.
A proposito della critica mossa dall’insorgente riguardo a questa seconda valutazione peritale, secondo cui la stessa non avrebbe alcuna validità non avendolo il perito più valutato di persona, ma solo sulla base dei documenti medici, va qui ricordato che una perizia basata sui soli atti (Aktengutachten), senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se si dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (STF 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; STF 9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4; STF 8C_659/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5; RAMI 1998 U 56 pag. 371 consid. 5b).
Infine, per quanto concerne la censura secondo cui la perizia allestita dal dr. med. __________ non ossequierebbe neppure i criteri di valutazione imposti dalla DTF 141 V 281 allorquando si è confrontati con problematiche alla salute non oggettivabili, visto che l’assicurato soffre anche di fibromialgia, va qui rilevato che nella citata sentenza il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Nell’evenienza concreta, però, tali principi non sono applicabili per il fatto che il perito ha individuato (soltanto) una “tendenza al reumatismo delle parti molli (3 su 18 punti fibromialgici positivi)” e quindi non si può ancora affermare di essere in presenza di una chiara affezione psicosomatica classificabile e classificata come fibromialgia rientrante fra le affezioni psicosomatiche.
Anche da questo punto di vista, quindi, il referto peritale reso il 18 gennaio 2016 deve essere considerato e riconosciuto come valido e dunque come esplicante tutti i suoi effetti sia nella determinazione delle diagnosi sia delle capacità lavorative del ricorrente, che sono state attentamente valutate sulla base di un esame dettagliato, chiaro e completo del suo stato di salute.
Inoltre, nello stabilire la capacità lavorativa residua l’esperto nominato dall’assicuratore malattia ha individuato una serie di limitazioni funzionali che tengono conto di tutti i disturbi che presentava l’insorgente al momento della sua valutazione, perciò l’affermazione ricorsuale secondo cui il salario da invalido “(…) non tiene conto correttamente di tutti i limiti funzionali dell’assicurato, limiti che non gli consentono neppure attività leggere, semplici e ripetitive” (doc. I pag. 4 lett. c), non può essere tutelata siccome smentita dalla particolareggiata valutazione del consulente reumatologo.
Ritenuto che la documentazione agli atti è dunque chiara e sufficiente per l'evasione della presente fattispecie contenendo le necessarie indicazioni ai fini decisionali e che la valutazione peritale del dr. med. __________ ha potuto sufficientemente chiarire lo stato di salute dell’assicurato, e meglio la sua capacità lavorativa (residua) con attinenza ai disturbi reumatologici, in virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove non si giustifica, come richiede l'insorgente, un complemento istruttorio di carattere medico a carico dell’Ufficio assicurazione invalidità.
Questo Tribunale prescinde quindi dal dare seguito alla richiesta di parte ricorrente di ritornare gli atti all’amministrazione per accertare ulteriormente il suo stato di salute con una perizia bidisciplinare reumatologica e neurologica.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
In conclusione, fino all’emanazione della decisione impugnata il ricorrente va considerato dall’inizio della malattia (10 febbraio 2015) abile al 100% in attività adeguate al suo stato di salute, fermo restando l’elenco delle limitazioni poste dal dr. med. __________, alla cui valutazione va qui attribuito pieno valore probante.
2.7. L’insorgente ha (implicitamente) contestato la determinazione del grado di invalidità affermando, come visto, che il salario da invalido ritenuto dall’Ufficio AI sarebbe sovrastimato e che una riduzione di solo il 10% per motivi personali andrebbe portata invece al 15%, per giungere ad una perdita di guadagno di almeno il 50%.
A questo proposito, il TCA rinvia al calcolo effettuato dall’amministrazione, che si è basato su un reddito da valido, non contestato, di Fr. 57'737.- ricavato dai dati indicati dal datore di lavoro (doc. 27).
Per il reddito da invalido ci si deve basare sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a quest'ultimo proposito, la DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 skill level (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; citata DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) di 40 ore settimanali nel settore privato corrisponde ad un importo di Fr. 63'744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Riportando ora questa cifra su un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail. 233104.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale per un uomo ammonta a Fr. 66'453,12 (Fr. 63'744.- : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Ufficio AI ha tenuto conto di una riduzione del 10%, ma anche se si diminuisse del 15% come richiesto dall’insorgente il reddito statistico ipotetico, il risultato non muterebbe, non raggiungendo comunque un grado AI pensionabile.
Infatti, il reddito statistico ipotetico da invalido rivalutato nel 2014 a Fr. 66'453,12 sarebbe pari a Fr. 59'143,28 (Fr. 66'453,12 - [Fr. 66'453,12 x 10 : 100]) se diminuito del 10% rispettivamente pari a Fr. 56'485,12 se ridotto del 15% per tenere conto delle circostanze personali.
Confrontando questi dati con l'ammontare di Fr. 57'737.- corrispondente al reddito da valido, non contestato, che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2014 per l'attività di carpentiere esercitata al 100% senza il danno alla salute, risulta dunque un'incapacità al guadagno nulla ([Fr. 57'737.-
2.8. Stante quanto precede, la pretesa dell'insorgente di ottenere una rendita (mezza) di invalidità non può essere accolta, così come la richiesta di ordinare nuovi accertamenti medici.
La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il ricorso integralmente respinto.
2.9. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti