Raccomandata
Incarto n. 32.2016.60
rg/sc
Lugano 12 settembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
segretario:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 maggio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Per decisione 15 maggio 2008 RI 1, cuoco, è stato posto al beneficio di una rendita intera con effetto dal 1. agosto 2007 (doc. AI 30). A seguito della sua incarcerazione avvenuta il 3 settembre 2010, con decisione 24 ottobre 2011 il versamento della rendita è stato sospeso retroattivamente al 1. ottobre 2010. La sospensione è stata in seguito confermata con decisione 8 ottobre 2013 (doc. AI 74).
1.2 Dopo la definitiva scarcerazione avvenuta il 26 marzo 2014, l’Ufficio AI ha avviato una revisione d’ufficio in esito alla quale per decisione 17 maggio 2016 ha da un lato disposto il ripristino della rendita dal 1. marzo 2014, dall’altro – accertato un grado d’invalidità del 23% risultante dal raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 58'500 e da invalido di fr. 44'995) – ha soppresso il diritto a prestazioni con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione.
1.3 Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, si aggrava davanti al TCA postulando il riconoscimento di un grado d’invalidità del 27% (almeno). Censura segnatamente la quantificazione del reddito da valido operata dall’amministrazione (fr. 58'500) che egli ritiene invece dover essere cifrato in fr. 61'272 come stabilito dall’assicuratore LAINF. A giustificazione della propria domanda l’insorgente adduce che con un grado pari o superiore al 25% egli avrebbe diritto ad una piccola rendita mensile in virtù di un contratto d’assicurazione sulla vita (previdenza vincolata) stipulato nel 2006 con la __________ Vita (ora __________) e che prevede anche prestazioni in caso d’incapacità al guadagno.
1.4 Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di dichiarare irricevibile il ricorso per carenza d’interesse degno di protezione – ai sensi dell’art. 59 LPGA – all’accertamento di un grado d’invalidità del 27%, confermando in ogni caso, nel merito, la fondatezza della decisione che ha stabilito un tasso del 23%.
1.5 Con scritto 18 luglio 2016 il patrocinatore del ricorrente ha prodotto la “Polizza di assicurazione vita, Previdenza vincolata” e le relative condizioni generali d’assicurazione, osservando come siano nel caso di specie adempiute le condizioni di legittimazione giusta l’art. 59 LPGA e ribadendo, per il resto, come il salario da valido da prendere in considerazione sia quello di fr. 61'272 considerato in ambito LAINF.
1.6 Con osservazioni 22 agosto 2016 l’Ufficio AI ha fatto presente come dalla documentazione prodotta dall’insorgente emerga che l’assicuratore privato può procedere ad accertamenti propri per determinare il diritto a prestazioni dell’assicurato. L’amministra-zione si è quindi riconfermata nella propria domanda di giudizio formulata con la risposta di causa.
considerato in diritto
2.1 Con il gravame in rassegna l’assicurato chiede l’accertamento di un grado d’invalidità del 27% (almeno) – in luogo del 23% stabilito dall’amministrazione.
Si pone quindi, anzitutto, il quesito a sapere se sussiste un interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 59 LPGA che legittimi l’assicurato – in quanto postula il riconoscimento di un grado d’invalidità diverso da quello stabilito dall’UAI ma comunque di grado non pensionabile (art. 28 cpv. 2 LAI) – ad impugnare il querelato provvedimento.
2.1.1 Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione (o dalla decisione su opposizione) ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. La legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti), secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza resa a proposito di quest'ultima disposizione (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 58 n.4 p. 735; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg), Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, p. 121; va fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo diverso (più restrittivo) l’interesse degno di protezione del ricorso in materia di diritto pubblico al TF: al riguardo cfr. le summenzionate citazioni). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l'annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e ivi riferimenti).
Nella sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 l’Alta Corte ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica di una decisione, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa; 106 V 91 consid. 1 con riferimenti). È fatta salva l'eventualità, in cui il dispositivo rinvii ai considerandi (DTF 113 V 159).
Per quel che concerne la decisione (formatrice) riguardante prestazioni assicurative, solo queste ultime sono oggetto del dispositivo. Il grado d'invalidità costituisce in tale contesto, soltanto la motivazione del provvedimento. Quest'ultima può essere impugnata autonomamente solo se può fare l'oggetto di un giudizio di accertamento. Il che presuppone, a sua volta, l'esistenza di un interesse degno di protezione all'accertamento, vale a dire di un interesse speciale, immediato e attuale, di natura fattuale o giuridica. All'emanazione di un giudizio di accertamento non devono però opporsi interessi pubblici o privati di rilievo. L'interesse degno di protezione può unicamente essere ammesso se non può essere altrimenti attuato con un giudizio formatore (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa, 114 V 203 con riferimenti; cfr. inoltre DTF 130 V 388 consid. 2.2 e 2.4, 129 V 289 consid. 2.1 con riferimenti).
Se l'assicurato non chiede una modifica del dispositivo ma si limita a contestare ad esempio il tasso di incapacità di guadagno, deve essere esaminato se egli si possa prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa e ivi riferimenti; in questa sentenza l’allora TFA aveva stabilito che se la rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni è attribuita a titolo di rendita complementare, l’assicurato ha un interesse a che si accerti che il tasso della sua invalidità è superiore anche quando detto aumento non influisce sull’importo della rendita (consid. 3); inoltre, sull’interesse a contestare un grado d’invalidità stabilito dall’AI nell’ottica del riconoscimento di prestazioni LADI cfr. STCA 32.2012.298 del 16 settembre 2013 e ivi riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nella sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI, né l’inizio della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità della previdenza professionale pretendeva soltanto un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto una modifica del dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).
Allorquando in discussione è il grado d’invalidità, di regola la giurisprudenza non riconosce l’interesse degno di protezione se la chiesta modifica del grado d’invalidità non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato (ad esempio la correzione del grado d’invalidità dal 63 al 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser, ATSG Kommentar, 2a edizione, ad Art. 59 N. 7).
2.1.2 In una sentenza del 9 giugno 2006, pubblicata in SVR 2007 IV nr. 3, l’Alta Corte ha negato l’effetto vincolante per un istituto di previdenza del grado di invalidità stabilito – in maniera non precisa (“grobe Schätzung”) – dall’Ufficio AI e ha di conseguenza negato l’interesse degno di protezione all’impugnazione della decisione AI.
Anche nella sentenza 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 il TF ha negato l’interesse all’accertamento del grado preciso d’invalidità nell'ottica di una eventuale rendita della previdenza professionale sovraobbligatoria, tra l’altro, “perché gli accertamenti degli organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità (cfr. a tal proposito DTF 130 V 270 consid. 3.1 pag. 273; SVR 2007 IV n. 3 pag. 8 consid. 3 [I 808/05]). L'accertamento di un grado d'invalidità che non raggiunge il limite di legge del 40% (art. 28 LAI) non esplica per contro effetto vincolante perché in una simile evenienza gli organi dell'AI non hanno (avuto) motivo di determinare esattamente il tasso d'invalidità (cfr. pure sentenze 8C_696/2008 del 3 giugno 2009 consid. 11 e 9C_8/2009 del 30 marzo 2009 consid. 3.2 con riferimenti)".
Nella STCA 32.2012.123 del 10 dicembre 2012 questo Tribunale ha negato l’esistenza di un interesse legittimo ad un assicurato che contestava, asserendo di essere invalido al 25% (ciò che gli avrebbe permesso di beneficiare di prestazioni LPP), il tasso d’invalidità del 18% stabilito dall’Ufficio AI, l’accertamento di un tale grado d’invalidità AI non esplicava effetto vincolante nei confronti dell’istituto di previdenza.
Nella sentenza 9C_1073/2009 del 25 marzo 2010 il TF ha ribadito che gli accertamenti degli organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità (in quel caso l’assicurato aveva censurato la motivazione dei primi giudici, i quali avevano concluso che il tasso d’invalidità non avrebbe superato comunque il grado del 34% anche con una deduzione massima del 20% dal reddito da invalido; il ricorrente sosteneva che questa motivazione non permetteva di precisare il tasso d’in-validità esatto dal quale sarebbe poi dipesa la valutazione dell’incapacità di guadagno nella previdenza professionale).
A determinate condizioni è quindi riconosciuto un interesse degno di protezione a contestare una decisione dell’AI la cui modifica tocca unicamente le prestazioni percepite nell’ambito del secondo pilastro. Ad esempio se l’UAI ha accertato l’inizio dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007) per un periodo in cui la persona assicurata era affiliata all’istituto di previdenza e se ciò vincola l’istituto, quest’ultimo ha un interesse degno di protezione affinché venga esaminata la correttezza dell’accertamento eseguito in ambito AI (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2010, p. 495).
In generale secondo giurisprudenza, nell'ambito della previdenza professionale obbligatoria (art. 6 LPP) gli istituti di previdenza sono vincolati agli accertamenti degli organi dell'AI, nella misura in cui essi, in base ad una valutazione globale degli atti, non appaiano manifestamente insostenibili (DTF 132 V 1, 130 V 270 consid. 3.1, 129 V 73; cfr. pure DTF 133 V 67 consid. 4.3.2). Nell'ipotesi in cui, tuttavia, l’istituto di previdenza non venga co-involto nella procedura al più tardi al momento della notifica della decisione AI, la determinazione dell'invalidità (principio, tasso e limiti temporali) da parte degli organi dell'AI non esplica alcun effetto vincolante (DTF 129 V 73).
L’istituto di previdenza che contesta una decisione di assegnazione di una rendita d’invalidità dell'AI può fare valere unicamente censure riguardanti il diritto in quanto tale, il grado di invalidità oppure la decorrenza della pretesa (DTF 132 V 1 consid. 3.2 e 3.3.1 pp. 4s; HAVE 2006 p. 250 consid. 2 [I 89/06]; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 215/03 del 7 settembre 2004). L'effetto vincolante della decisione AI si estende infatti, come accennato sopra, solo a quegli accertamenti e a quelle valutazioni che nella procedura AI sono decisivi ai fini della determinazione del diritto alla rendita e sui quali era necessario statuire; negli altri casi gli istituti di previdenza esaminano liberamente i presupposti del diritto (sentenza 9C_414/2007 consid. 2.3). La questione se e in che misura il fondo di previdenza abbia obblighi prestativi per il rischio invalidità non è quindi oggetto della procedura AI (HAVE 2006 p. 250 consid. 2.3 e 2.4) e può essere esaminato liberamente dal fondo di previdenza.
Nella citata sentenza 9C_414/2007 del 25 luglio 2008 consid. 2.3 e 2.4 il TF ha fatto presente che la fissazione della decorrenza della rendita AI non esclude che l’incapacità lavorativa, giustificante il diritto a prestazioni di invalidità secondo la LPP, sia insorta prima della decorrenza dell’anno di carenza. Di conseguenza, in quel caso, non vi era vincolo per la cassa pensioni e quindi neppure un interesse degno di protezione che giustificasse il ricorso (cfr. anche STF 9C_620/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 2.3; per un caso ticinese cfr. STCA 32.2011.16 del 20 luglio 2011).
Non vi è parimenti un vincolo per l’istituto di previdenza nel caso di una domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI (diritto alla rendita al più presto dopo sei mesi dalla domanda di prestazioni) poiché in quel caso l’Ufficio AI non è chiamato a determinare l’inizio del termine di attesa (STF 9C_620/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 2.4, Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, 2013, ad Art. 24 BVG, n. 4 p. 104).
2.1.3 Nel caso di specie, nel dispositivo della decisione impugnata l’Ufficio AI si è limitato – per quel che qui interessa – a sopprimere la rendita, mentre il calcolo del grado d’invalidità (23%) figura unicamente nella motivazione. Occorre quindi esaminare se al ricorrente, laddove postula l’accertamento di un grado d’invalidità del 27%, possa essere riconosciuto un interesse degno di protezione a contestare il grado fissato dall’amministrazione.
Anzitutto va osservato che l’ordinanza OPP 3 non contiene disposizioni che concernono le prestazioni in caso di incapacità al guadagno. Nel caso di specie, inoltre, le condizioni generali relative alla polizza di assicurazione sulla vita stipulata nel 2006 (doc. E) non prevedono un vincolo alle decisioni rese in ambito AI in particolare per quanto riguarda la determinazione dell’incapacità al guadagno, né contengono regole che prescrivono come debba essere accertata tale incapacità.
Si pone quindi la questione di sapere se, in assenza di disposizioni legali o contrattuali, si possano sussidiariamente applicare i suevocati principi relativi al vincolo degli istituti di previdenza alle decisioni AI (cfr. supra consid. 2.1.2; cfr. in particolare DTF 134 V 64 consid. 4.1.2 133 V 67 consid. 4.3.2. 132 V 1 consid. 3.2 e riferimenti). La questione è stata esaminata e risolta dal TF in DTF 141 V 439 dove ha stabilito che per la determinazione del grado di incapacità al guadagno nel pilastro 3A i principi generali vigenti nella previdenza professionale obbligatoria relativi all'effetto vincolante per gli istituti di previdenza delle decisioni degli organi AI (DTF 132 V 1 consid. 3.2 pag. 4) non possono essere applicati sussidiariamente.
Al proposito l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Eine auch in der Säule 3° geltende Bindung an die Festellungen der IV wird in der Lehre soweit ersichtlich nicht diskutiert oder gar postuliert (vgl. Immerhin Gros, a.a.O., S.134 f. Rz. 225 f.; wohl ausschliesslich die Säule 3b betreffend). Es sprechen denn auch gewichtige Gründe dagegen, die im Bereich der obligatorischen beruflichen Vorsorge geltenden Grundsätze zur Bindungswirkung subsidiär heranzuziehen: Namentlich ist die Säule 3a im Vergleich zur zweiten Säule, in welcher mittels der Verweise von Art. 23 ff. BVG eine Kongruenz zu ersten Säule - auche den Invaliditätsbegriff betreffend - ausdrücklich angestrebt wird, freier gestaltbar. Von Bedeutung ist dabei insbesondere, dass der Begriff der Invalidität – gleichermassen wie in der weitergehenden beruflichen Vorgsorge – weiter gefasst werden kann als in der IV (erwähntes Urteil 2A.292/2006 E. 5.3 und 6.3). Ferner können Rentenleistungen – wie gemäss den hier massgebenden AVB – bereits ab Erwerbsunfähigkeitsgraden vorgesehen werden, welche in der IV nicht anspruchsbegründend und daher nicht präzise zu bestimmen sind (vgl. Dazu Urteil 9C_909/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Hinzu kommt in verfahrensmässiger Hinsicht, dass die Verfügungen der IV zwar den Trägern der zweiten Säule, jedoch nicht denjenigen der Säule 3a (Versicherungseinrichtungen nach Art. 1 Abs. 1 lit. a bzw. Bankstiftungen nache Art. 1 Abs. 1 lit. b BVV 3) eröffnet werden müssen (Art. 49 Abs. 4 ATSG, Art. 73bis Abs. 2 und 76 Abs.1 IVV e contrario; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 55 f. zu Art. 49 ATSG). Mithin ist es nicht geboten, die in der (obligatorischen) zweiten Säule geltenden Grundsätze zur Bindungswirkung subsidiär heranzuziehen (…)” DTF 141 V 445 consid. 4.2 p. 445)
Di conseguenza, all’insorgente, che postula – facendo valere un reddito da valido più elevato di quello stabilito dall’amministrazione – l’accertamento di un grado d’invalidità del 27% non può essere riconosciuto un interesse degno di protezione a contestare la decisione che ha stabilito un grado d‘invalidità del 23%, la quale, come visto, non vincola la valutazione della capacità al guadagno da parte dell’assicuratore privato (__________) nell’ambito del pilastro 3A (per un altro caso in cui è stato negato un interesse legittimo in assenza di una connessione tra reddito da valido definito in ambito AI e l’erogazione di prestazioni del terzo pilastro, cfr. STCA 32.2012.282 del 10 settembre 2013).
Quanto al riferimento fatto dall’insorgente al reddito da valido definito in ambito LAINF (fr. 61'272 in luogo dei fr. 58'500 stabiliti dall’Ufficio AI) con conseguente determinazione di un tasso d’invalidità del 25% (cfr. doc. D), non può in ogni caso non essere ricordato che, relativizzando il principio di coordinamento tra la valutazione dell’invalidità AI e LAINF, il TF ha stabilito che la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni non vincola l'assicurazione per l'invalidità (ai sensi della DTF 126 V 288), tant`è che il primo non può interporre opposizione ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 133 V 549, 131 V 362; cfr. anche, pro multis, STCA 32.2015.18 del 12 ottobre 2015).
Stante, per i suesposti motivi, la mancanza di un interesse degno di protezione e quindi della legittimazione a ricorrere quale presupposto processuale (Zünd/Pfiffner Rauber, op. cit., § 13 nr. 50), il ricorso, nella misura in cui postula l’accertamento di un grado d’invalidità inferiore al minimo pensionabile (40%), dev’essere dichiarato irricevibile.
2.2 Nella misura in cui, invece, il ricorrente – allorquando chiede venga accertato un grado di almeno il 27% – intenda postulare, anche solo in via eventuale, il riconoscimento di un grado pari o addirittura superiore al 40%, il gravame s’appalesa manifesta-mente infondato e deve quindi essere respinto, atteso che nessun indizio o elemento agli atti consente di considerare un reddito da valido (conseguibile dall’assicurato nell’attività di cuoco; cfr. in particolare doc. AI 1, 5 e 73) non inferiore a fr. 75'000, dal cui raffronto con il reddito da invalido di fr. 44'995 risulterebbe, appunto, un’incapacità al guadagno pensionabile ([75'000 – 44’995] x 100 : 75'000 = 40).
2.3 Giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200 vanno poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Le spese per fr. 200 sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti