Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2016.6
Entscheidungsdatum
30.11.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2016.6

BS/sc

Lugano 30 novembre 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 30 novembre 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1964, già attivo quale venditore nel reparto frutta/verdura e magazziniere di un grande magazzino, nel settembre 2014 ha inoltrato una domanda di prestazioni indicando quale danno alla salute una “sindrome radicolare su ernia discale lombare” (doc. AI 47).

Esperiti gli accertamenti del caso, richiamata dalla __________ (agente quale assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia) la perizia 22 aprile 2015 del dr. __________ (doc. Cassa Malati 19), accertata la totale inabilità lavorativa nell’abituale attività dal 23 aprile 2014 e la piena abilità in attività adeguate dall’aprile 2015, l’Ufficio AI ha ritenuto, sulla base del rapporto 10 novembre 2015 del consulente IP (doc. AI 62), l’assicurato reintegrabile in attività semplici e ripetitive rispettose delle limitazioni senza la necessità di una riformazione professionale. Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 51’244.-- e quello da invalido di fr. 54'701,80.--, quest’ultimo determinato sulla base dei dati salariali statistici e di una riduzione del 13%, è risultato un grado d’invalidità nullo. Di conseguenza, con decisione 30 novembre 2015, preavvisata il 19 ottobre 2015, l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 108).

1.2. Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento del diritto ad una rendita intera. Contesta la valutazione medico-teorica del dr. __________, rimprovera l’amministrazione di aver omesso di considerare le problematiche di salute emerse durante l’infanzia e la tarda adolescenza, nonché il forte disagio psicologico descritto dal suo medico curante e, infine, di non aver tenuto conto dell’intervento chirurgico subìto nel novembre 2015.

Contestualmente chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Sostiene la correttezza della perizia reumatologica, evidenziando che le passate problematiche di salute, fondamento del diritto ad una mezza rendita dal 1° gennaio 1983 al 1° agosto 1987, non hanno influito sul rendimento lavorativo nell’ultima attività esercitata. Rileva inoltre che dagli elementi clinici descritti dal medico curante non risulta presente un’affezione psichiatria secondo la classificazione internazionalmente riconosciuta. In merito all’inabilità lavorativa dovuta all’intervento subìto nel novembre 2015, l’amministrazione rileva di aver già segnalato all’assicurato di inoltrare una nuova richiesta di prestazioni, poiché, in caso d’inabilità durevole, al momento dell’emissione della decisione contestata non erano ancora trascorsi tre mesi di cui all’art. 88a cpv. 2 OAI.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni inoltrata dall’assicurato.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.3. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.4. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha fondato la valutazione medico-teorica sulla perizia eseguita il 13 febbraio 2015 dal dr. __________, specialista in reumatologia, per conto dell’assicuratore malattia perdita di guadagno (doc. Cassa malati 351).

Nel rapporto 22 aprile 2015 il succitato specialista ha posto le seguenti diagnosi:

" (…)

Sindrome lombovertebrale e -spondilogena cronica a destra, attualmente con riscontri clinici discreti senza neurocompressione negli arti inferiori in/con

. turbe statiche modiche del rachide (discrete deviazione scoliotica toracolombare destroconvessa e raddrizzamento della lordosi lombare)

. alterazioni degenerative plurisegmentali secondo RM lombare del 08.05. e del 02.102014:

. L4/5: osteocondrosi e spondilartrosi bilaterale con protrusione

discale

. L5/S1: osteocondrosi e spondilartrosi bilaterale con ernia discale mediana paramediana a destra. (…)” (doc. 19 inc. CM)

Dopo aver proceduto alla visita dell’assicurato, descritte le limitazioni funzionali, egli ha concluso:

" (…)

Essendo il quadro clinico l'espressione di un processo strutturale irreversibile e considerando la cronicizzazione della sofferenza ritengo le presenti limitazioni come definitive. Con esse il signor __________ (recte: RI 1; ndr) risulta ulteriormente limitato nello svolgere la sua attività lucrative precedente con un'inabilità che giudico del 66.6% inteso come misto tra riduzione dei rendimento e del tempo di lavoro. Si tratta di una valutazione medico-teorica, avendo il paziente nel frattempo perso l'impiego. Per un'attività lucrative confacente, rispettosa alle presenti limitazioni considero il signor RI 1 invece abile in forma normale ed a partire da subito (100% per rendimento e presenza). E' probabile, che questa valutazione non corrisponda al giudizio soggettivo, discrepanza che ritengo abbia le sue origini nella situazione socio-professionale venutasi a creare con il licenziamento.

E' utile proseguire con il trattamento fisioterapico al quale andrebbe aggiunta anche un'attività fisica leggera da svolgere regolarmente (tapis roulant, cyclette; acqua-gym o simile). Infine sarebbe auspicabile un certo calo ponderale.” (doc. 19 inc. CM)

Tale valutazione è stata in seguito confermata dal rapporto finale del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) di data 3 agosto 2015 (doc. AI 82).

Inoltre, con scritto 7 settembre 2015 a __________ il dr. __________, esaminati i rapporti del 20 agosto 2015 del medico curante, dr.ssa __________ (che aveva sostenuto un’inabilità lavorativa del 100%) e del 31 agosto 2015 del dr. __________, neurochirurgo alla Clinica __________, ha concluso:

" (…)

Dal profilo diagnostico e clinico non vi sono nuovi aspetti dei caso negli atti forniti, Per l'ulteriore inabilità lavorativa complete per qualsiasi attività lucrative il medico curante fa valere aspetti prevalentemente della sfera psichica, non di mia competenza e che andrebbero semmai esaminati In ambito specialistico. La proposta dei neurochirurgo nasce dal fatto che non vi stano ulteriori terapie conservative atte a migliorare il quadro clinico.

Non ho quindi motivo per ritornare sulle mie conclusioni dell'aprile scorso. L'Intervento chirurgico proposto avrebbe implicazioni funzionali successive importanti con poche possibilità che la caricabilità fisica del paziente sia poi migliore. Alla luce di ciò l'indicazione rimane discutibile.

Dovesse il paziente sottoporsi all'operazione rimar a inabile al lavoro ai 100% per qualsiasi attività lucrative almeno per 6 mesi. (…)”

(doc. 61/66 inc. CM)

Va qui rilevato che la stessa documentazione è stata esaminata anche dal SMR che nelle annotazioni 28 settembre 2015 ha evidenziato:

" (…)

La nuova documentazione da parte del medico curante non modifica la valutazione reumatologica specialistica presente all'incarto per quanto riguarda la problematica di base degenerativa della colonna.

In questa documentazione da parte del medico curante (che si sa essere di parte) vengono inclusi anche dei tratti psicologico – sociali (purtroppo il paziente è stato licenziato dal suo posto di lavoro) che purtroppo esulano dalla valutazione medico teorica.

In considerazione della limitazione definitiva delle esigibilità su base degenerativa il paziente nel frattempo a fine agosto è stato valutato in ambito neurochirurgico e non si esclude una presa a carico nelle prossime settimane chirurgica (vi è già una data precisa?)

In definitiva nessun cambiamento delle valutazioni di esigibilità rispetto al rapporto SMR del 3.8.2015 che resta per il momento per noi vincolante” (doc. AI 93)

Visto quanto sopra, secondo questo TCA, lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione e non v’è motivo per mettere in dubbio la validità della perizia specialistica del dr. __________, come pure del successivo complemento peritale 7 settembre 2015.

In merito all’intervento operatorio e alla relativa attestazione di totale inabilità lavorativa di 3 mesi dal 6 novembre 2015 (cfr. certificato medico 10 novembre 2015 del dr. Liverani; pag. 267 del dossier AI), rettamente l’Ufficio AI ha spiegato che un’eventuale durevole inabilità lavorativa potrà essere presa in considerazione solo nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni non essendo al momento della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata; fra le tante cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) – in casu 30 novembre 2015 – trascorsi tre mesi di durevole modifica ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI.

L’assicurato ritiene come non sia stata esaminata la problematica extra-somatica facendo in particolare riferimento al forte disagio psicologico, in particolare legato al licenziamento, descritto dal medico curante.

A tale riguardo va fatto presente che con scritto 9 settembre 2015 il medico fiduciario di __________ ha osservato:

" Nella documentazione medica agli atti non viene descritta alcuna malattia psichiatrica codificata secondo la classificazione ICD 10, come neppure traspare che l’Assicurato sia sotto trattamento medicamentoso.

Le vicende legate al licenziamento rappresentano dei fattori senza un reale contenuto medico e che sono estranee dunque per la valutazione dell’incapacità lavorativa.” (doc. 28 inc. CM)

Infine, il ricorrente sostiene come non siano stati considerati gli importanti problemi di sviluppo psicomotorio. A tale riguardo pertinentemente l’amministrazione ha rilevato in sede di risposta:

" (…)

Le problematiche passate riferite al ritardo intellettuale, che hanno condotto l’amministrazione a riconoscere il diritto a mezza rendita d’invalidità dal 1° gennaio 1983 fino alla soppressione dal 1° agosto 1987 (cfr. decisioni del 30 maggio 1985, inc. AI, doc. 35, e del 24 giugno 1987, inc. AI, doc. 45), non sono riprese nè segnalate nei certificati medici concernenti l’ultima domanda di prestazioni, nè risulta abbiano influito sul rendimento lavorativo dell’assicurato (cfr. per l’ultima attività svolta si rinvia al formulario del datore di lavoro del 29 ottobre 2014, punto 2.10, con indicazione che il salario versato corrispondeva all’effettivo rendimento dell’assicurato inc. AI, doc. 57). (…)” (doc. IV)

In questo contesto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia del dr. __________, alla quale va conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.3), tenuto conto che sino al momento dell’emissione della decisione contestata non vi è stato alcun rilevante cambiamento delle condizioni di salute, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che dall’aprile 2015 il ricorrente è abile al 100% in attività adeguate rispettanti le limitazioni fisiche.

Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento della chiesta perizia multidisciplinare.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.5. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata ed è rimasto incontestato.

2.5.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel caso in esame, per la determinazione del reddito da valido l’Ufficio AI si è fondato sui dati salariali indicati dall’ex datore di lavoro (cfr. il relativo formulario compilato il 29 ottobre 2014 in doc. AI 60), quantificando per l’anno 2013 un salario di fr. 52’144.--, che aggiornato al 2014 corrisponde a fr. 52'047.-- (cfr. risposta di causa).

2.5.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

Nel caso di specie, ritenuto come siano esigibili attività semplici e leggere (cfr. rapporto consulente IP del 16 settembre 2015, doc. AI 85), l’amministrazione ha proceduto come segue:

" (…)

A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2013 avrebbe potuto realizzare un salario mensile di CHF 5'026.05 (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.7 ore esso ammonta a CHF 5'239.65 mensili oppure a CHF 62'875.65 per l'intero anno.

Si ritiene opportuno effettuare una riduzione dell'8% per attività leggera e del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari.

Ne risulta un reddito da invalido di CHF 54'701.80. (…)” (doc. AI 108)

In sede di risposta l’Ufficio AI ha correttamente rilevato che avrebbe dovuto utilizzare i dati relativi alla nuova Tabella RSS 2012 TA 1 Skille level (NOGA 08) anziché i dati statistici RSS TA 1 2010, così come dalla citata STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016, per determinare un reddito statistico – aggiornato al 2015 – di fr. 66'687,67.

Per quel che concerne la riduzione del reddito, va ricordato che con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto dal TCA nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei multipli di 5, motivo per cui nella fattispecie concreta la riduzione complessiva di fr. 13% attuata in sede di decisione amministrativa va aumentata al 15%, determinando quindi un reddito da invalido di 56'684,80.-- (cfr. risposta di causa).

Di conseguenza, anche con il reddito da invalido corretto l’assicurato non presenta un grado d’invalidità pensionabile.

In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell’insorgente che ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

2.7. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i motivi di un diniego di rendita e l’insorgente non ha prodotto alcuna documentazione atta a mettere in dubbio la valutazione medico-teorica posta a fondamento della pronunzia contestata.

In simili condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

  3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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