Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2016.57
Entscheidungsdatum
06.03.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2016.57

TB

Lugano 6 marzo 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 17 maggio 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

A. RI 1, 1956, di formazione docente di scuola elementare, ma attivo in ambito amministrativo fino al 1999, il 2 novembre 2015 (doc. 4) ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa di un disagio psichico.

L’Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto la documentazione medica – essenzialmente delle analisi mediche (doc. 12) - e ha interpellato il suo medico curante, che il 10 dicembre 2015 (doc. 11) ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 100% essendo estraneo al mondo del lavoro dal 2000 e quindi un suo reinserimento sarebbe stato molto difficile.

B. Sulla scorta di questa documentazione il 23 febbraio 2016 (doc. 13) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha stilato il suo rapporto finale, in cui non ha riconosciuto un’incapacità lavorativa. Pertanto, l’Ufficio AI ha emanato il 21 marzo 2016 (doc. A1) un progetto di decisione di rifiuto di una garanzia per provvedimenti professionali e di una rendita di invalidità che, in assenza di osservazioni, è stato confermato con la decisione del 17 maggio 2016 (doc. A1). L’amministrazione ha spiegato che gli atti medici hanno permesso di stabilire che non v’era un danno alla salute che causava un’incapacità lavorativa e ha precisato che i fattori sociali che avevano influsso sullo stato di salute e/o sull’attività lavorativa non erano di natura medica.

C. L’8 giugno 2016 al Tribunale cantonale delle assicurazioni è pervenuto lo scritto datato 25 maggio 2016 (doc. I) della dr. med. __________, indirizzato all’Ufficio AI per errore, che vale quale ricorso contro la decisione di rifiuto della rendita (doc. II).

La dottoressa, dopo avere posto la diagnosi (in particolare di “disturbo psichico in fase di accertamenti”), si è così espressa:

" Con la presente chiedo di rivalutare la situazione per il paziente sopracitato a cui non è stata riconosciuta una rendita di invalidità. Purtroppo la situazione psichica del paziente le impedisce di lavorare in qualsiasi ambiente. Ricordo che il paziente ha lavorato fino al 1999 per la __________ in qualità di impiegato nel ufficio __________, in seguito per problemi avuti con la direzione il paziente si è autodimesso. Dopo il paziente è rientrato in Ticino, per eseguire una seconda formazione come istruttore di scuola guida ed avvicinarsi ai genitori. Ha concluso la formazione come istruttore di scuola guida nel 2001, ma non è stato mai in grado di essercitare la professione. Poi si occupato dei due genitori, il padre è deceduto nel 2004 e la madre per una demenza, è stata poi ricoverata in casa anziani nel 2005 e poi deceduta nel nel 2015. In tutto questo periodo il paziente è rimasto in una situazione di isolamento sociale. Oltre a questa problematica, si sommano le gravi difficoltà economiche. Penso che il paziente non sia in grado di effettuare alcuna attività lavorativa per disturbi psichici che finora non sono stati pressi a carico in quando il paziente non è in grado di riconoscerle come tali. Inoltre per il paziente non si può prevedere una presa a carico medico-psichiatrica per gravi motivi economici. In questo senso chiedo al servizio medico regionale, di convocarlo, in modo che venga accertata effettivamente la sua capacità lavorativa, che penso sia altamente influenzata dall’aspetto psicologico. Penso che la decisione debba essere revocata, sino a che si esegua una perizia specialistica psichiatrica e sociale.”.

D. Nella sua risposta del 16 giugno 2016 (doc. V) l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso dopo avere sottoposto lo scritto della dr.ssa med. __________ al dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale.

Secondo il medico SMR, dal rapporto della collega non risultava una diagnosi psichiatrica codificata o codificabile e neppure patologie con potenziale influsso prolungato sulla capacità lavorativa; inoltre, l’assicurato non era in trattamento psichiatrico né assumeva un trattamento medicamentoso specifico (doc. V/1).

E. Il 22 giugno 2016 (doc. VII) la dr.ssa __________ ha ribadito che dal licenziamento del 1999 l’assicurato non ha cercato di reinserirsi nel mondo del lavoro e ciò, a suo dire, sarebbe dovuto alla sua situazione psicologica. Da allora si è occupato dei genitori fino al 2015. A causa della difficile situazione economica che non gli permetteva di avere una copertura assicurativa, l’interessato sfuggiva ai controlli medici e viveva in una situazione di degrado e isolamento sociale. Per questo motivo, il medico curante ha ritenuto utile accertare la situazione psico-sociale del paziente, chiedendo all’SMR di effettuare una perizia neuropsicologica per potere determinare effettivamente la sua capacità lavorativa.

L’Ufficio AI ha rinviato il 6 luglio 2016 (doc. IX) alle considerazioni del dr. med. __________ e quindi ha ribadito di respingere il ricorso.

considerato in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione del giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21 dicembre 2007). Sull’emanazione di sentenze a giudice unico da parte del Tribunale cantonale delle assicurazioni in Ticino si veda il contributo dottrinale pubblicato in RTiD 2016 I pag. 307, dove è posta in risalto la contraddittorietà dell’ultima giurisprudenza federale.

nel merito

  1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

  1. Va ancora ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/ Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.

Va infine rilevato che nella DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

  1. Nel caso di specie dal 2000 l’assicurato non esercita più un’attività lucrativa e da allora, secondo il suo medico curante, egli risulta inabile al lavoro per un disagio psichico.

L'Ufficio AI, dopo avere richiamato gli atti medici per il tramite della dr.ssa med. __________, li ha sottoposti per valutazione al dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, il quale ha desunto (soltanto) una diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa e quindi ha ritenuto l’assicurato abile al 100%.

A suo dire, la documentazione globale internistica presentata non permetteva di attestare limitazioni maggiori. La cicloergometria del 2015 era normale, l’esame visivo, sempre del giugno 2015, non presentava significative patologie e anche la farmacoterapia non era limitante e non riportava medicazione per altre patologie limitanti.

Quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa il medico SMR ha elencato: iperplasia prostatica dopo TUR-P del 2009; diverticolosi colica; ipertensione arteriosa; sospetta sindrome delle apnee.

Ciò stante, secondo il dottor __________ la prognosi era favorevole se non si presentavano ulteriori patologie nel decorso futuro.

Nel certificato datato 25 maggio 2016, che l’assicurato ha trasmesso a questo Tribunale a valere come ricorso, la dr.ssa med. __________ ha diagnosticato le seguenti patologie: disturbo psichico in fase di accertamenti; apnea link patologico con indice AHI 20.4/h (si consiglia visita pneumologica); iperplasia prostatica con stato dopo TUR-P nel 2009; ipertensione arteriosa da circa 4-5 anni, non più in trattamento (ECG del 2015: normale); colonoscopia nel 2007: presenza di rari piccoli diverticoli del sigma, altrimenti nella norma.

La curante ha poi evidenziato che la situazione psichica dell’assicurato gli impediva di lavorare in qualsiasi ambiente e che essendosi occupato dei genitori dal 2001 – deceduti nel 2004 e nel 2015 – egli è rimasto in una situazione di isolamento sociale, che l’ha portato ad avere gravi difficoltà economiche. A causa di questi disturbi psichici, mai presi a carico da uno specialista da una parte non ritenendo l’interessato di esserne affetto e dall’altra, ora, per motivi economici, la dottoressa ha valutato che l’assicurato non fosse in grado di svolgere alcuna attività lucrativa.

Su questo parere ha preso posizione pendente causa il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, il quale ha evidenziato che il referto della collega non poneva una diagnosi psichiatrica codificata né indicava delle patologie aventi influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato, il quale nemmeno era in trattamento psichiatrico né assumeva un trattamento medicamentoso specifico.

A quest’ultimo proposito la dr.ssa med. __________ ha affermato che l’assicurato sfuggiva ai controlli medici a causa della difficile situazione economica, che l’ha portato a vivere in una situazione di degrado e isolamento sociale.

  1. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Inoltre, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto, come accennato, porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

  1. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto la problematica psichiatrica non è stata chiarita in modo soddisfacente dai medici SMR che sono intervenuti.

Infatti, il TCA evidenzia che nell’ambito del rilevamento tempestivo che ha preceduto la richiesta di prestazioni AI, il 7 ottobre 2015 l’assicurato è stato convocato presso l’Ufficio AI per un incontro e nel rapporto del 20 ottobre 2015 (doc. 2) che ha fatto seguito, redatto da una consulente AI, è stata esposta la situazione familiare, scolastica e professionale, economica e medica.

Emerge, in particolare, che l’assicurato ha cessato l’attività lucrativa al 31 dicembre 1999 a causa di un crollo psicologico e da allora, non riuscendo più a trovare un impiego, non ha più svolto un’attività lavorativa dopo il periodo di disoccupazione.

Sul fronte economico egli viveva nell’indigenza, non potendo beneficiare dell’assistenza sociale essendo proprietario della sua abitazione. Si arrangiava con dei piccoli lavoretti sporadici che gli garantivano delle entrate esigue e frequentava la mensa dei poveri. Ritenendo di sapersi gestire da solo non aveva un curatore.

Nel colloquio la consulente ha spiegato all’assicurato il concetto di inabilità lavorativa con riferimento al caso concreto, evidenziando come fosse difficile determinare se l’assenza dal mondo del lavoro che durava da oltre 15 anni fosse legata ad un problema di salute di tipo psichico oppure semplicemente a degli aspetti esterni indipendenti dallo stato di salute dell’assicurato (mercato del lavoro, età, scarsa flessibilità, lungo periodo di inattività, ecc.). L’interessato presentava una ridotta coscienza di malattia e faceva molta fatica ad esprimersi su questa questione.

Nelle sue conclusioni la consulente ha affermato quanto segue:

" Visto la delicatezza della situazione e la difficoltà nel far emergere la presenza di un danno alla salute con influsso sulla capacità lavorativa, si sottopone il caso al caposervizio Dr. __________ il quale, sulla base delle indicazioni sopra riportate determina la presenza di una psicosi (probabile schizofrenia) che sicuramente ha un influsso sulla capacità di guadagno dell’assicurato.” (l’evidenziatura è della redattrice)

Malgrado queste considerazioni, l’Ufficio AI ha esaminato il diritto dell’assicurato alla rendita basandosi (soltanto) sulle valutazioni dei medici SMR __________ ed __________, i quali non risultano avere preso in considerazione anche il parere del dr. __________, espressosi antecedentemente alle loro prese di posizione del febbraio 2016 rispettivamente del luglio 2016. I medici SMR si sono infatti unicamente basati sugli atti medici prodotti dalla dr.ssa med. __________, che però riguardano sostanzialmente dei normali esami del sangue, della vista, della respirazione, del cuore (ECG), i disturbi legati alla prostata e al colon.

Questo Tribunale rileva che le considerazioni del dottor __________ formulate alcuni mesi prima, che si pronunciano non solo sulla probabile patologia che affliggeva l’assicurato, ma anche sulla sua capacità lavorativa e di guadagno e che sono quindi di rilevante importanza, sono invece rimaste lettera morta e non sono dunque state ulteriormente indagate da specialisti del ramo.

Stante quanto esposto, per questa ragione si giustifica l’annulla-mento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’ammini-strazione, affinché la situazione medica del ricorrente sia aggiornata tenendo conto della variabile psichiatrica nell’ambito di una nuova valutazione specialistica.

  1. Di norma, l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall'amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2014.134 del 21 luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27 otto-bre 2011).

In concreto, in virtù delle carenze evidenziate, e meglio della necessità di effettuare una valutazione psichiatrica dell’assicurato, si impone un rinvio degli atti all'Ufficio AI che si dovrà pronunciare nuovamente sulla domanda di prestazioni, senza cagionare un pregiudizio non altrimenti riparabile al ricorrente (DTF 139 V 99) che ha chiesto di indagare la problematica psichiatrica.

  1. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI per il completamento istruttorio indicato e per l’emanazione di una nuova decisione.

  1. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti

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