Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2016.43
Entscheidungsdatum
03.06.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2016.43

rg/sc

Lugano 3 giugno 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 maggio 2016 di

RI 1

contro

la decisione del 17 marzo 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 17 marzo 2016, l’Ufficio AI, in esito all’istrutto-ria di cui ai doc. AI 1-46, ha negato a RI 1, affetta da problematiche dermatologiche, il diritto a prestazioni (rendita d’invalidità e provvedimenti integrativi professionali) sulla base delle seguenti considerazioni:

" (…)

La documentazione medica acquisita all’incarto oggettiva la totale incapacità lavorativa nella professione abituale di assistente di cura per il periodo dal 04.06.2015 al 18.11.2015, infatti in seguito, evitando l’esposizione con le sostanze alle quali è allergica non vi sono impedimenti.

Attività rispecchianti le indicazioni mediche sono da sempre state esigibili in misura completa, così come non sono oggettivati impedimenti nell’ambito della conduzione dell’economia domestica (casalinga per il restante 60%).

Non è pertanto stato raggiunto l’anno d’attesa con incapacità minima ed ininterrotta del 40%, dopo il quale sarebbe potuto insorgere l’eventuale diritto a rendita, così come non permane perdita della capacità al guadagno data da un danno alla salute che giustificherebbe l’assegnazione di provvedimenti professionali.

In merito alle osservazioni presentate con raccomandata datata 22 febbraio 2016, precisiamo che il certificato d’inabilità lavorativa stilato dal Dr. __________ è stato sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale, il quale ha concluso ritenendo non porta alcun elemento atto a modificare le conclusioni sopra esposte, in quanto assente di indicazioni chiare, diagnosi e status.

Preso atto che, nel tempo in cui non è occupata presso la __________ in qualità di assistente di cura è attiva quale gerente di un’attività di vendita di cosmetici naturali, si precisa che in questo ambito non s’intravvedono possibili limitazioni.” (doc. A)

  • contro suddetto provvedimento insorge dinanzi al TCA l’assi-curata. Producendo nuova certificazione medica specialistica (doc. C-F), l’insorgente contesta in sostanza la valutazione della sua capacità lavorativa operata dall’amministrazione nonché lo status di casalinga al 60% ritenuto nel querelato provvedimento, postulando il rinvio degli atti all’Ufficio AI per complemento istruttorio e conseguente nuova decisione;

  • con la risposta di causa l’Ufficio AI – con riferimento alla documentazione contenuta nell’incarto LAINF e di quanto emerso in relazione alla procedura pendente dinanzi all’assicurato-re d’indennità giornaliera per malattia – sulla scorta del parere del medico psichiatra SMR secondo cui “è opportuno attendere l’esito della procedura istruttoria tuttora pendente presso altri assicuratori sottoponendo in seguito l’intero dossier, adeguatamente aggiornato, per esame al Servizio medico regionale” (doc. IV/1) – propone in via principale la retrocessione degli atti per l’espletamento di ulteriori accertamenti medici come proposto dal SMR ed economici volti a stabilire con chiarezza in che percentuale l’assicurata vada ritenuta quale salariata rispettivamente quale casalinga (cfr. IV). In via subordinata chiede la conferma della querelata decisione;

  • con scritto 31 maggio 2016 la ricorrente ha comunicato al Tribunale che:

" (…)

Prendo atto con piacere che anche l’UAI ritiene opportuno completare la procedura d’istruttoria in relazione alla mia pratica.

Pertanto, a mia volta, chiedo agli Onorevoli Giudici del TCA di accogliere il ricorso 2 maggio 2016, annullando di conseguenza la decisione AI 17 marzo 2016 con contestuale retrocessione degli atti all’UAI.

Successivamente, sarà quindi mia premura fornire all’UAI tutta la documentazione che mi verrà richiesta per il disbrigo della pratica relativa alla mia domanda di prestazioni.

Ad ogni buon conto, auspico che l’UAI, prima di emettere una nuova decisione, tenga debitamente conto delle considerazioni espresse nel mio ricorso 2 maggio 2016.” (doc. VI)

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

  • richiamati in particolare gli artt. 4 cpv. 1, 7 e 8 LPGA, 28 LAI nel caso concreto questo TCA – alla luce in particolare della documentazione medica prodotta con il gravame, segnatamente i rapporti medici del dermatologo dr. __________ 2016 (doc. C-F), e della documentazione agli atti relativa agli accertamenti in atto dinanzi all’assicuratore LAINF (, sub doc. IV/3) e all’annuncio del caso all’assicuratore malattia (, doc. AI 6, 53; doc. IV/2) – ritiene effettivamente data la necessità di predisporre, nel senso indicato dal SMR pendente lite (cfr. anche la nota del giurista AI al SMR del 6 maggio 2016 sub doc. AI 54), ulteriori accertamenti medici nonché stabilire con precisione se e quale sia nel caso concreto l’effettiva ripartizione tra l’attività salariata e quella di casalinga e ciò con particolare riferimento a quanto evidenziato dall’assicurata in sede ricorsuale (cfr. punto 3 del ricorso);

  • in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rück-wiesung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011. 115 del 27 ottobre 2011);

  • nel caso concreto, stante quanto sopra, si giustifica senz’altro il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda ad ulteriori accertamenti medici nel senso sopra indicato e definisca anche quale sia effettivamente il metodo di calcolo dell’invalidità applicabile alla fattispecie;

  • nell’ambito della nuova procedura decisionale, quo all’even-tuale applicazione del metodo misto di calcolo dell’invalidità, l’Ufficio AI dovrà inoltre tenere conto delle considerazioni sviluppate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera, che vedeva una casalinga/salariata contestare il metodo misto di calcolo del grado d’invalidità, come pure dell’eventuale nuovo giudizio che potrà essere emanato dal Tribunale Federale - visto che la ricorrente in quella causa ha in-dicato di voler chiedere la revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 (cfr. paragrafo 120 pag. 35: “(…) En l’espèce, la Cour note que la requérante, dûment représentée par un avocat devant la Cour, a elle-même indiqué qu’elle formulerait une demande de réparation dans le cadre d’une requête en révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2008. Une telle possibilité étant explicitement prévue à l’article 122 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (paragraphe 29 ci-dessus), et rien ne suggérant que cette voie soit illusoire – ce que la requérante ne prétend d’ailleurs pas –, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer un montant quelconque au titre du préjudice matériel. (…)”) - o di eventuali direttive che emanerà l’UFAS su questo tema (cfr. STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016);

  • secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

  • visto l'esito della vertenza, equivalente ad una soccombenza dell’amministrazione, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico di quest’ultima.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 17 marzo 2016 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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