Raccomandata
Incarto n. 32.2016.35
cs
Lugano 13 febbraio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 febbraio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1965, __________ e da ultimo assistente presso l’__________, il 14 ottobre 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (pag. 27 incarto AI).
1.2. Dopo aver sottoposto l’interessato ad una perizia pluridisciplinare (psichiatrica: dr. med. __________; reumatologica: dr. med. __________; gastroenterologica: dr. med. __________), con decisione del 26 febbraio 2016 (pag. 325 e seguenti incarto AI), preavvisata dal progetto del 14 dicembre 2015 (pag. 314 e seguenti incarto AI), l’UAI ha riconosciuto a RI 1 una rendita intera dal 1° dicembre 2013 al 31 ottobre 2015 ed una mezza rendita dal 1° novembre 2015, ritenuto che essendo la domanda tardiva il versamento della prestazione sarebbe avvenuto solo a partire dal 1° aprile 2014, ossia 6 mesi dopo il deposito della domanda.
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di riconoscergli una rendita intera d’invalidità con grado del 100% dal 1° dicembre 2013 e una rendita intera d’invalidità con grado del 75% dal 1° novembre 2015 (doc. I). Il ricorrente, che richiama dall’UAI l’intero incarto, non contesta l’aspetto medico, ma censura il calcolo del grado d’invalidità effettuato dall’UAI.
Il ricorrente rammenta che dal __________ ha svolto l’attività di autista presso il __________, diventando nel __________ __________. Nel 2010 ha dovuto interrompere la sua attività in seguito a problemi di salute dovuti ad esiti da resezione del sigma retto con sintomatologia persistente caratterizzata da alternanza stipsi/diarrea dell’alvo con episodi d’incontinenza rettale ed impellenza alla defecazione. Ciò ha comportato anche l’insorgere di una sindrome da disadattamento cronico sfociata in depressione psicogena di media gravità. Si è poi aggiunta una sindrome panvertebrale con componente spondilogena. In seguito ad un intervento chirurgico subito nel 2010 il datore di lavoro ha deciso di modificare le sue mansioni, poiché gli attacchi improvvisi di diarrea con necessità di recarsi immediatamente alla toilette erano incompatibili con i lunghi viaggi senza sosta ed i turni discontinui di autista. La sua funzione è stata modificata in assistente presso __________; in pratica svolgeva mansioni amministrative. In seguito alle continue assenze dovute allo stato di salute, il rapporto di lavoro è stato sciolto il 29 aprile 2014 con effetto al 30 novembre 2014.
L’insorgente evidenzia che dalla perizia del SAM risulta un’inabilità del 100% quale autista e del 50% quale assistente __________ e in altre attività adeguate.
L’insorgente contesta la conclusione dell’UAI che ha in pratica ritenuto quale grado d’invalidità il grado d’incapacità lavorativa del 50%.
L’interessato rileva di aver da ultimo esercitato l’attività per la quale è ritenuto idoneo solo per 10 mesi e la circostanza che tale attività sia ancora esercitabile __________ __________, così come altre mansioni che rispetterebbero i limiti ma che l’UAI non avrebbe neppure indicato, non giustificherebbe prendere quale reddito da invalido quello conseguito presso il __________.
Inoltre, il numero di tali funzioni è estremamente ridotto __________. Il ricorrente sostiene che per costante giurisprudenza per determinare il reddito da invalido nel caso di un assicurato che non lavora al momento della decisione AI, occorre prendere in considerazione le tabelle statistiche T1 del settore privato e occorre tener conto della situazione personale e di formazione dell’assicurato. Ora, egli ha svolto per 20 anni solo la professione di autista e malgrado sia di formazione elettricista, ha lavorato solo un paio d’anni in tale qualità. Tenendo conto del salario previsto dalle citate tabelle per le attività amministrative e di servizi di supporto (fr. 53'712), ridotto del 50% (incapacità lavorativa) e del 25% (riduzione sociale), si ottiene un grado d’invalidità del 75% che dà diritto ad una rendita intera a partire dal 1° novembre 2015.
1.4. Con risposta del 9 maggio 2016, cui ha allegato l’incarto AI richiamato dall’insorgente, l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
in diritto
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità.
Per l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore. Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.2. In concreto oggetto del contendere è unicamente il calcolo del grado d’invalidità del ricorrente.
Pacifico ed incontestato è l’aspetto medico e meglio le risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM del 21 settembre 2015 (pag. 226 e seguenti incarto AI) che del resto è stata allestita conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza (cfr. DTF 137 V 210), alla quale occorre pertanto attribuire piena forza probante e secondo la quale l’insorgente, affetto da esiti da resezione del sigma retto con sintomatologia persistente caratterizzata da alternanza stipsi/diarrea dell’alvo con episodi d’incontinenza rettale ed impellenza alla defecazione, sindrome del disadattamento cronico (ICD-10 F 43.2) sfociata in depressione psicogena di media gravità (ICD-10 F 32.9), tratti personologici ossessivi e lavoro-dipendenti, sindrome panvertebrale con componente spondilogena in uncartrosi cervicali plurisegmentali, protrusione discale erniaria paramediana e recessale a sinistra in L2-L3, bulging discale L5-S1, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con minima scoliosi sinistro-convessa), decondizionamento e sbilancio muscolare, poliartrosi alle dita, è completamente inabile al lavoro nella sua precedente attività di autista __________ __________, mentre è stato inabile al 50% (metà rendimento per il normale tempo di lavoro), in attività adatte alle sue condizioni di salute, compresa quella da ultimo esercitata da giugno 2012 di assistente presso __________ (pag. 258 dell’incarto AI) dal 3 dicembre 2012 al 3 aprile 2013 ed al 100% dal 4 aprile 2013. Dal dal 1° luglio 2015 è nuovamente inabile al lavoro al 50% (pag. 258/259 incarto AI).
Va qui ancora evidenziato che le patologie reumatologiche di cui è affetto l’insorgente lo limitano “solo” nella misura del 25% nella precedente attività di autista. Ciò, di per sé, dal punto di vista reumatologico, non gli impedisce pertanto di condurre un veicolo (auto, moto). Tant’è che nell’anamnesi della perizia SAM viene indicato che “è giunto a __________ con la propria auto” (pag. 232 incarto AI).
Il perito, dr. med. __________, FMH reumatologia, afferma infatti da una parte che l’insorgente può “molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti”, “può spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia” e dall’altra che “tenendo conto dei limiti funzionali e di carico sopraevidenziati, giudico l’assicurato per l’attività di autista con necessità di frequenti viaggi di lunga durata, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 25% (…), dato che si tratta di un’attività statica per la quale l’assicurato necessita di alternare le posizioni dovendo così ogni tanto interrompere il viaggio” (pag. 280 incarto AI).
L’incapacità lavorativa al 50% in attività adatte alle sue condizioni di salute deriva invece, oltre che dalla patologia psichiatrica, anche dalla patologia intestinale (pag. 257 incarto AI), per le conseguenze della resezione del sigma retto, a causa della quale non può più svolgere la precedente attività di autista, ritenuto che la sintomatologia è caratterizzata “da frequenti scariche diarroiche con impellenza alla defecazione ed incontinenza per piccole quantità di feci liquide”, ciò che impedisce, tra l’altro, “un’attività lavorativa che prevede spostamenti frequenti e medio lungo raggio” (pag. 284 incarto AI, sottolineatura del redattore), ma non, e contrario, spostamenti su brevi tratti tramite auto o moto, in cui può decidere autonomamente le proprie pause.
2.3. Il ricorrente contesta il calcolo effettuato dall’UAI e meglio l’applicazione della cosiddetta “Prozentvergleich”, ossia la deduzione del tasso di incapacità al guadagno direttamente dal grado di incapacità lavorativa del 50% nella precedente (e in ogni altra) professione e la rinuncia ad effettuare un raffronto dei redditi di riferimento. Egli conferma che quale reddito da valido occorre prendere in considerazione, come effettuato dall’UAI, l’ultimo salario conseguito senza il danno alla salute, ma sostiene che per quanto concerne il reddito da invalido occorre utilizzare i dati statistici evinti dalla tabella T1 (doc. I).
2.4. Per quanto concerne il salario che l’assicurato avrebbe potuto conseguire da valido, senza il danno alla salute, e che il ricorrente non censura (cfr. pag. 9 del ricorso e calcolo del grado d’invalidità), l’UAI ha interpellato il , che in data 13 novembre 2015 ha affermato come il “, colloca la funzione di __________ __________”, che il ricorrente “era iscritto __________, per un totale lordo annuo pari a fr. 82'213.30” e che “il trasferimento presso __________, ha unicamente comportato una modifica della funzione ma non della retribuzione annua, per cui confermiamo che negli anni 2012, 2013 e 2014, il salario lordo non ha subito variazioni.” __________ ha inoltre rilevato che “nella funzione di assistente, fintanto che il signor RI 1 ha lavorato, il salario corrispondeva all’effettivo rendimento” e che “il rapporto di lavoro è stato sciolto per il cumulo delle assenze di malattia” (pag. 304 incarto AI).
Rilevato che dal 1° gennaio 2011 gli stipendi __________ non hanno subito ulteriori aumenti dovuti al rincaro (cfr. il __________ __________), anche nel 2015 il reddito da valido va confermato in fr. 82'213.30.
2.5. Circa il salario da invalido, il ricorrente chiede che sia fissato in fr. 53'712 (4'476 x 12), pari all’importo evinto dalla Tabella T1, 2012, per le attività amministrative e di supporto (77, 79-82 senza 78 ossia senza ricerca, selezione, fornitura di personale).
L’amministrazione sostiene invece che occorra prendere in considerazione il 50% del salario da valido, potendo l’interessato continuare a svolgere la precedente attività in tale misura.
2.5.1. In concreto dagli atti emerge che l’insorgente ha esercitato l’attività di elettricista nel 1986 e nel 1987 dopo aver ottenuto il diploma nel 1985 al termine di 4 anni di apprendistato.
Nel 1987 ha iniziato a lavorare per __________, durante i primi tre anni come __________ ed in seguito, __________, quale autista. Dal __________ è stato __________ autista __________ __________, con funzione __________ __________. Da giugno 2012, per motivi di salute, ha cambiato la funzione __________, diventando assistente __________ __________, con mansioni amministrative all’interno dell’officina lavorando dapprima al 100%, in seguito da dicembre 2012 ad inizio aprile 2013 al 50% ed infine allo 0%. Per quest’ultima attività è stato giudicato nuovamente abile al lavoro al 50% dal 1° luglio 2015 (normale tempo di lavoro con metà rendimento; cfr. pag. 233, 258, 294, 298, 308 e 312 incarto AI).
__________ il __________ ha disdetto il rapporto d’impiego del ricorrente con effetto al 30 novembre 2014 a causa delle assenze dovute a motivi di salute (__________; pag. 305 incarto AI).
Il consulente in integrazione professionale il 16 ottobre 2015 ha confermato che l’interessato deve essere ritenuto abile al lavoro al 50% nell’ultima attività esercitata quale impiegato d’ufficio , oltre che in tutte quelle attività semplici e ripetitive che rispettano le limitazioni espresse in sede medica (pag. 309 incarto AI). Il consulente ha inoltre affermato che “il caso è già stato ampiamente discusso sia con l’assicurato stesso che con i responsabili della __________ (compresa la Dr.ssa ), i quali hanno sempre ritenuto che l’attività da ultimo svolta dall’assicurato presso __________ fosse adeguata” (pag. 309 incarto AI) ed ha invitato l’UAI a voler emettere “un progetto di decisione di ½ rendita di invalidità” (pag. 310 incarto AI). Quale complemento al rapporto SIP, il 2 dicembre 2015 è stato aggiunto che il ricorrente “a causa del prolungato periodo di malattia ha perso l’ultimo posto di lavoro. All’interno dell’ si ritiene comunque che esistano dei posti di lavoro adeguati alle conoscenze professionali ed allo stato di salute che gli potrebbero permettere di conseguire uno stipendio equivalente a quello conseguito nell’ultima attività svolta. Facciamo inoltre notare che l’ __________ e quindi l’assicurato potrebbe regolarmente partecipare __________” (pag. 311 incarto AI).
A questo proposito la dr.ssa __________, medico __________, il 19 ottobre 2012 aveva affermato:
" (…)
Dal lato strettamente medico, le difficoltà lavorative emerse in questi pochi mesi di inserimento presso __________ non sono riconducibili ai noti problemi di salute; anzi il tipo di mansioni da svolgere sono da considerare particolarmente adatte in quanto sono fisicamente leggere, possono essere svolte con orari regolari e permettono di alternare frequentemente la posizione.
E’ possibile che il signor RI 1 riscontri qualche difficoltà a adattarsi ad un’attività lavorativa più complessa di quella precedente, che richiede un certo periodo di “allenamento” per acquisire le competenze necessarie.
L’attuale disagio appare essenzialmente reattivo al contesto lavorativo, quindi non di pertinenza medica e da affrontare piuttosto a livello amministrativo.
Il __________ __________ – interpellato in merito – si dichiara disponibile per un colloquio di approfondimento con il signor RI 1 al momento del suo rientro lavorativo previsto per il 22 ottobre 2012, alla presenza del __________, in modo di trovare le strategie adatte che possano permettere al signor RI 1 di superare le attuali difficoltà” (pag. 64/78 incarto Cassa malati).
Da una nota interna del 9 dicembre 2015 figura inoltre che:
" (…)
Si precisa che quando l’assicurato lavorava al 50% quale assistente c/o __________, l’attività veniva svolta per 4 ore giornaliere (quindi il 50% era da intendersi quale presenza effettiva).
__________ del __________ il contratto di lavoro è stato sciolto. L’assicurato di fatto, causa malattia, non lavora più dal 04.04.2013.
Dalla perizia SAM del 21.09.2015 risulta che l’A. è abile al lavoro in misura del 50% in attività idonee allo stato di salute e rispettose di tutte le limitazioni funzionali. La capacità lavorativa del 50% è da intendersi come metà rendimento per il normale tempo di lavoro.
La valutazione della pratica da parte del consulente AI ha permesso di determinare che all’interno __________ esistono dei posti di lavoro adeguati alle conoscenze professionali e allo stato di salute dell’assicurato e che gli potrebbero permettere di conseguire uno stipendio equivalente a quello conseguito nell’ultima attività svolta.
La maggiore capacità di guadagno residua è pertanto raggiunta nell’ultima attività svolta e allo stato attuale non risulta ulteriormente incrementabile in altri ambiti professionali.
Il discapito economico rispettivamente il grado d’invalidità ammonta quindi al 50%.” (pag. 312 incarto AI)
2.5.2. Circa il metodo applicabile al calcolo del grado d’invalidità e meglio alla cosiddetta “Prozentvergleich”, con sentenza 9C_225/2016 del 14 luglio 2016, il TF ha affermato:
" (…)
6.2.1. L'UAIE propone di dedurre il tasso di incapacità al guadagno direttamente dal grado di inabilità lavorativa del 50% nella precedente (e in ogni altra professione) e di rinunciare ad effettuare un raffronto dei redditi di riferimento.
6.2.2. Ora, se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va di principio determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a questo principio e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro operando un confronto percentuale (“Prozentvegleich”). Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e 8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 aed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a LAI). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1).”
Nella citata sentenza 9C_225/2016 del 14 luglio 2016, il TF ha negato la possibilità di applicare, nel caso giudicato, il confronto percentuale, affermando, al consid. 6.2.3:
" (…)
Contrariamente a quanto asserito dall'UAIE, le condizioni per eccezionalmente fare capo al confronto percentuale ("Prozentvergleich ") non sono date nella fattispecie. Infatti, l'assicurato non ha più lavorato dal 2007 e il contratto presso il suo ex-datore di lavoro è stato disdetto in quell'anno. Non gli sarebbe quindi possibile riprendere la stessa attività. Non è inoltre dimostrato che il lavoro di muratore gli possa offrire, alla luce delle patologie di cui è affetto, le migliori possibilità di reintegrazione. La tesi dell'UAIE fa inoltre astrazione del fatto che non vi è alcun automatismo nell'applicazione di questo metodo, nel senso che il grado d'incapacità di guadagno non corrisponde necessariamente a quello di lavoro: l'applicazione di questo metodo non esime l'autorità dal verificare se la capacità di lavoro medicalmente attestata non debba essere ulteriormente ridotta per tenere conto di altri fattori, come la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato (sentenza 8C_530/2015 del 6 gennaio 2016 consid. 6.2; Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 37 ad art. 28 a LAI). Ora, l'UAIE non ha operato alcun accertamento in proposito e un'ulteriore riduzione non può essere esclusa a priori, ciò che porterebbe al riconoscimento di un grado d'invalidità superiore al 50%. È quindi a ragione che il Tribunale amministrativo federale ha operato un raffronto dei redditi sulla base di un reddito da invalido calcolato su dati statistici.” (sottolineature del redattore)
Va ancora rammentato che con sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 il TF ha mostrato le sue perplessità circa l’applicazione, nel caso di specie, del confronto percentuale da parte del TAF, affermando:
" (…)
3.1 Unico oggetto del contendere è il calcolo dell'invalidità operato dal Tribunale amministrativo federale. Controverso è in particolare il fatto che i primi giudici, inferendo il tasso di incapacità al guadagno direttamente dal grado - incontestato e risultante dagli atti - di inabilità lavorativa (50 %) attestato nella precedente (e in ogni altra) professione, abbiano rinunciato ad effettuare un raffronto dei redditi di riferimento.
3.2 Come fa notare l'Ufficio ricorrente, l'operato dei primi giudici può dare adito a qualche giustificata perplessità. Avendo infatti rinunciato ad effettuare il raffronto dei redditi e omesso così di tenere debitamente conto dell'elemento economico della nozione di invalidità, ci si può effettivamente domandare se essi non siano così incorsi in una violazione del diritto federale. Contrariamente a quanto evocato dalla pronuncia impugnata, le condizioni per eccezionalmente fare capo al confronto percentuale ("Prozentvergleich") non sembrano date (sul tema cfr. DTF 114 V 310 consid. 3c pag. 314 seg.; sentenze 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1, I 1/03 del 15 aprile 2003 consid. 5.2 e I 35/01 del 30 maggio 2001 consid. 3a). Dalla sentenza 8C_692/2007 del 4 luglio 2008 - invocata dai primi giudici a sostegno della loro tesi - non può in particolare dedursi nulla che faccia concludere nel senso indicato dal Tribunale amministrativo federale.
Quest'ultimo ha accertato in maniera vincolante che il precedente rapporto di lavoro è stato sciolto e che da allora l'opponente non ha più ripreso una nuova attività lucrativa che le permette di sfruttare in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua. In tali condizioni, tenuto anche conto dell'obbligo di ridurre il danno, secondo cui l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, pag. 296 segg.), il reddito da invalida poteva essere determinato sulla base dei dati statistici salariali ISS e avrebbe consentito di calcolare senza difficoltà il grado d'invalidità sulla scorta di un raffronto dei redditi (DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 475; 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 76 con riferimenti; sentenza citata 8C_294/2008, consid. 6.4.1 in fine). Tanto più che la consulente in integrazione professionale, che era la persona più indicata per verificare quali attività fossero possibili alla luce degli accertamenti medici (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158; cfr. anche sentenza 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3; Ulrich Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.), nel suo rapporto finale del 20 ottobre 2006 aveva espressamente rilevato che, considerato anche il suo profilo socio-professionale, l'assicurata poteva essere inserita in attività non qualificate quali ad esempio quella di operaia in genere o di addetta al confezionamento, al montaggio e/o imballaggio.”
Il medesimo concetto è stato espresso nella sentenza 9C_237/2016 del 24 agosto 2016, dove il TF ha tuttavia confermato il confronto percentuale, affermando:
" (…)
3.2. Comme l'ont retenu les premiers juges, les conditions étaient réunies pour procéder à une comparaison en pour-cent. En effet, l'intimée était en mesure de reprendre l'activité qui était la sienne avant la survenance de l'atteinte à la santé - l'office AI ayant retenu une capacité de travail de 60 % dès le 2 juin 2007 dans l'activité habituelle, puis de 100 % dès le 11 mars 2009. L'assurée a par ailleurs effectivement repris cette activité après l'accident survenu le 25 mars 2007 à 60 % dès le 1 er juin 2007 (rapport d'expertise du CEMed du 25 janvier 2008 et questionnaire pour l'employeur du 23 avril 2008). Le fait que son employeur l'a ultérieurement licenciée (avec effet au 31 mai 2008) n'a pas d'incidence sur le choix de la méthode à appliquer pour calculer le taux d'invalidité puisque l'intimée avait déjà repris son ancienne activité en 2007. Elle a en outre conservé un éventail relativement large de possibilités de réintégration sur un marché du travail similaire à celui dans lequel se trouvait son activité de représentante et dont les revenus concernés auraient ainsi été fondés sur les mêmes données statistiques. En tout état de cause, il serait difficile de chiffrer les revenus de l'assurée avec et sans invalidité, le salaire de cette dernière se composant à raison de 50 % d'une part fixe et de 50 % d'une part variable en fonction des commissions perçues.
Par conséquent, dans la mesure où l'intimée était incapable de poursuivre son activité habituelle à raison de 40 % mais a continué son activité à un taux de travail réduit, la perte de gain ne pouvait que correspondre à la diminution de rendement. L'incapacité de travail se confondait ainsi avec l'incapacité de gain. C'est dès lors à bon droit que la juridiction cantonale a fixé le taux d'invalidité à 40 % sans analyse des revenus mais en procédant à la comparaison en pour-cent.”
Con sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 il TF ha invece stabilito l’inapplicabilità del confronto percentuale (“Prozentvergleich”) poiché il rapporto di lavoro era stato sciolto e la persona assicurata non aveva ripreso alcuna attività esigibile:
" (…)
6.4.1 Bei der Festsetzung des Invalideneinkommens ist zunächst umstritten - und als Rechtsfrage frei überprüfbar (vgl. BGE 132 V 393 E. 3.3 S. 399 mit Hinweisen) -, ob die Vorinstanz Tabellenlöhne hätte verwenden müssen.
Das kantonale Gericht hat dies verneint. Das von ihm gewählte Vorgehen besteht zusammengefasst darin, vom Grad der Arbeitsunfähigkeit auf den Grad der Erwerbsunfähigkeit zu schliessen. Das ist indessen grundsätzlich nicht gestattet, da dabei das wirtschaftliche Element des Invaliditätsbegriffs ausser Acht gelassen wird. Für eine ausnahmsweise Anwendung dieser Methode besteht kein Anlass (zum Ganzen: BGE 114 V 310 E. 3c S. 314 f.; Urteile 9C_575/2007 vom 18. Oktober 2007 E. 3.3, I 168/06 vom 31. Juli 2007 E. 6.1 mit Hinweisen, I 1/03 vom 15. April 2003 E. 5.2 und I 35/01 vom 30. Mai 2001 E. 3a). Das im angefochtenen Entscheid erwähnte Urteil RKUV 2006 Nr. U 568 S. 65 (U 87/05) vermag die vorinstanzliche Betrachtungsweise nicht zu stützen. Der dort beurteilte Sachverhalt unterscheidet sich insofern und entscheidend von dem hier gegebenen, dass die versicherte Person in der angestammten Beschäftigung bestmöglich eingegliedert war (E. 2.2 des besagten Urteils). Im vorliegenden Fall trifft dies nicht zu. Das frühere Arbeitsverhältnis wurde, wie das kantonale Gericht festgestellt hat, aufgelöst.
Da das frühere Arbeitsverhältnis nicht mehr besteht und keine neu aufgenommene, die Restarbeitsfähigkeit voll ausschöpfende Erwerbstätigkeit zur Diskussion steht, bietet sich für die Bestimmung der Invalideneinkommens die Verwendung von Tabellenlöhnen an (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475; 126 V 75 E. 3b/bb S. 76 f. mit Hinweisen).” (sottolineatura del redattore)
Va infine rilevato che l’applicazione del confronto percentuale (“Prozentvergleich”) non esclude di per sé la riduzione sociale del 25%. Con sentenza 8C_530/2015 del 6 gennaio 2016 in ambito di assicurazione contro gli infortuni il TF ha ribadito che:
" (…)
6.2. Die Unfallversicherung beruft sich auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2008 (9C_129/2008). In dessen Erwägung 3.3.1 wird mit Blick auf BGE 126 V 75 E. 75 E. 5b S. 79 ausgeführt, ein sogenannter leidensbedingter Abzug von gesamthaft höchstens 25 % sei nur vorzunehmen, wenn das Invalideneinkommen anhand von Tabellenlöhnen festgelegt werde. Eine solch strikte Aussage lässt sich jedoch dem zitierten Leitentscheid nicht entnehmen. Vielmehr muss auch bei der Anwendung des Prozentvergleiches immer geprüft werden, ob weitere Faktoren, soweit sie anerkannt sind (BGE 126 V 75), dem Rentenansprecher die Verwertung der Restarbeitsfähigkeit zusätzlich erschweren (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Aufl. 2014, N. 37 zu Art. 28a). Nicht gekürzt werden können nur Löhne, welche effektiv im Rahmen einer teilweisen Erwerbsfähigkeit erzielt werden oder auch sogenannte DAP-Löhne (Dokumentation der SUVA zu ausgewählten Arbeitsplätzen mit Angaben zu den ausbildungsmässigen und körperlichen Anforderungen sowie dem dabei erzielten Verdienst) (MEYER/REICHMUTH, a.a.O. N. 101 zu Art. 28a). Entgegen dem Vorbringen der Unfallversicherung schliesst die von der Vorinstanz vorgenommene Variante des Einkommensvergleichs die Berücksichtigung eines Abzuges vom Tabellenlohn nicht aus, geht sie doch weder von einem konkret erzielten Lohn noch von einem DAP-Lohn aus. Vielmehr macht sie einen "bezifferten Schätzungsvergleich", ohne die beiden Vergleichseinkommen ziffernmässig genau zu ermitteln. Dabei kann ein Abzug berücksichtigt werden (MEYER/REICHMUTH, a.a.O. N. 35 zu Art. 28a mit Hinweis auf Urteil I 1/03 vom 15. April 2003 E. 5.2;). Das kantonale Gericht hat den von ihm vorgenommen Abzug von 5 % mit den schlechteren Verdienstmöglichkeiten im Teilzeiterwerb begründet. Daran ist nichts auszusetzen. Es bleibt bei dem von der Vorinstanz auf 24 % festgelegten Invaliditätsgrad. Die Beschwerden sind abzuweisen.”
2.5.3. In concreto alla luce della giurisprudenza federale, questo Tribunale ritiene che al caso di specie non possa essere applicato il confronto percentuale (“Prozentvergleich”).
L’insorgente, di formazione elettricista, attività svolta solo per un paio d’anni, dal 1987 è stato alle dipendenze del , dapprima come __________ e dal __________ come autista. Per quest’ultima professione l’interessato è completamente inabile al lavoro __________ (pag. 233 e 258 incarto AI). In seguito alla totale inabilità quale autista, dal mese di giugno 2012 l’insorgente ha iniziato, __________ senza riduzione di salario, una nuova attività, ossia quella di assistente dell’, con mansioni amministrative all’interno dell’officina. Dopo aver lavorato al 100%, dal 3 dicembre 2012 al 3 aprile 2013 l’interessato è stato dichiarato inabile al 50% e dal 4 aprile 2013 al 100% (pag. 258 incarto AI).
il __________ ha disdetto il rapporto d’impiego con effetto al 30 novembre 2014 a causa delle assenze per motivi di salute (pag. 305 incarto AI).
Dal 1° luglio 2015 il ricorrente è nuovamente abile al lavoro al 50% sia per l’attività amministrativa precedentemente svolta, sia per altre attività adatte alla sua salute, ossia lavoro leggero, prevalentemente sedentario ma senza imposizione della posizione seduta che permetta di accedere liberamente ai servizi igienici che devono trovarsi nelle immediate vicinanze (pag. 258 incarto AI).
Le condizioni per eccezionalmente far capo al confronto percentuale (“Prozentvergleich”) non sono pertanto date.
Infatti l’insorgente, di formazione elettricista ed in seguito autista, e che ha svolto solo per pochi mesi l’attività amministrativa presso il precedente datore di lavoro (da giugno 2012 al 100% e da inizio dicembre 2012 ad inizio aprile 2013 al 50%), non ha più lavorato dal mese di aprile 2013 (inabile al 100%) e nel 2014 è stato licenziato (cfr. sentenza 9C_225/2016 del 14 luglio 2016 e sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008). Egli inoltre non ha più ripreso una nuova attività lucrativa che gli permette di sfruttare in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua (cfr. sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010; sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008).
In concreto, non vi sono inoltre difficoltà nel calcolare il grado d’invalidità sulla scorta del raffronto dei redditi poiché il salario che l’interessato avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute è stato comunicato dal medesimo datore di lavoro (cfr. pag. 304 dell’incarto AI) ed il salario da invalido può essere determinato sulla base dei dati statistici salariali ISS (cfr. sentenza 9C_225/2016 del 14 luglio 2016; sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 e sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008). Tanto più che il consulente in integrazione professionale, ossia la persona più indicata per verificare quali attività siano possibili alla luce degli accertamenti medici, nel rapporto finale del 16 ottobre 2015 ha indicato quali attività esigibili adeguate, oltre a quella di impiegato d’ufficio presso la __________, anche tutte quelle attività semplici e ripetitive che rispettano le limitazioni espresse in sede medica (pag. 309 incarto AI).
A nulla cambia la circostanza che il 19 ottobre 2012 la dr.ssa med. __________, del __________ __________ ha osservato come le difficoltà di inserimento presso __________ __________ emerse in quei mesi “non sono riconducibili ai noti problemi di salute” e che “anzi il tipo di mansioni da svolgere sono da considerare particolarmente adatte in quanto sono fisicamente leggere, possono essere svolte von orari regolari e permettono di alternare frequentemente la posizione” (pag. 64/78 incarto Cassa malati)). Infatti, tale valutazione, anteriore del resto alla perizia SAM del 21 settembre 2015, si riferisce ad un periodo in cui l’interessato lavorava ancora al 100%.
Il caso di specie si differenzia inoltre da quello giudicato nel TF con la sentenza 9C_237/2016 del 24 agosto 2016. Infatti, l’Alta Corte, pur affermando che “Le fait que son employeur l'a ultérieurement licenciée (avec effet au 31 mai 2008) n'a pas d'incidence sur le choix de la méthode à appliquer pour calculer le taux d'invalidité puisque l'intimée avait déjà repris son ancienne activité en 2007”, ha aggiunto che in quel caso era inoltre difficile stabilire i redditi dell’assicurata con e senza invalidità poiché il salario si componeva per il 50% di una parte fissa e per il 50% di una parte variabile in funzione delle commissioni percepite (“En tout état de cause, il serait difficile de chiffrer les revenus de l'assurée avec et sans invalidité, le salaire de cette dernière se composant à raison de 50 % d'une part fixe et de 50 % d'une part variable en fonction des commissions perçues”). In concreto, invece, sia il salario da valido che quello da invalido sono agevolmente determinabili.
Abbondanzialmente va poi evidenziato, __________. __________ non indica altre professioni, al di fuori di quella presso __________, dove l’interessato potrebbe conseguire il medesimo precedente salario.
L’assicurato non può invece essere seguito laddove ritiene che nel caso di specie il salario da invalido andrebbe determinato sulla base delle attività amministrative e di servizio di supporto (n.79-82, senza 78) della Tabella TA1 per un importo mensile lordo di fr. 4'476.
Infatti, l’insorgente non è stato giudicato abile al lavoro al 50% solo in attività prettamente amministrative, bensì in qualsiasi attività leggera, prevalentemente sedentaria ma senza imposizione della posizione seduta, che permetta di accedere liberamente ai servizi igienici che devono trovarsi nelle immediate vicinanze (pag. 258 e 260 incarto AI). Pause supplementari non sono necessarie, essendo già contemplate nella diminuzione del rendimento del 50%, che tiene già conto anche del tempo necessario per recarsi in bagno (pag. 259 e 260 incarto AI).
Quale salario statistico da invalido occorre pertanto prendere in considerazione quello relativo alle attività semplici e ripetitive.
A questo proposito va rammentato che all’insorgente compete l’obbligo di ridurre il danno e deve di conseguenza intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, essendo tenuto a trovare, accettare o conservare ogni attività esigibile adeguata alla sua invalidità come anche procedere a tutti i cambiamenti per sfruttare al meglio la capacità lavorativa residua (cfr. Circolare sull’invalidità e la grande invalidità, marginale 1408.1).
Inoltre secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio.
In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare al 50%.
2.5.4. L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2015 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di Fr. 63'687.-
(Fr. 62'520.- : 101,8 x 103,7; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2015, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015, ultimo dato disponibile (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'393.70 (Fr. 63'687 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
Nel caso di specie l’UAI, che aveva applicato il cosiddetto “Prozentvergleich” non ha proceduto ad alcuna ulteriore deduzione.
Questo TCA rileva che i periti del SAM hanno stabilito che l’interessato è abile al lavoro al 50%, inteso come normale tempo di lavoro con metà rendimento (pag. 260 incarto AI). Inoltre hanno precisato che “pause supplementari non sono necessarie, essendo già contemplate nella diminuzione del rendimento del 50%, che tiene già conto anche del tempo necessario per recarsi in bagno” (pag. 260 incarto AI). Per questi aspetti non devono di conseguenza essere riconosciute deduzioni (cfr. anche sentenza 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 consid. 3.2.2). Neppure l’età va considerata quale fattore sfavorevole, ritenuto che di principio con un’età avanzata il salario semmai aumenta.
Per contro, dagli atti emerge che l’interessato può sollevare al massimo 5 kg senza limitazioni (rapporto finale SMR del 28 settembre 2015, pag. 294 incarto AI; cfr. sentenza 32.2014.130 del 24 settembre 2015 dove l’UAI aveva riconosciuto una riduzione del 5% ad un assicurato non in grado di sollevare più di 10 kg) e che l’attività leggera deve essere svolta unicamente in un luogo adeguato e meglio che gli permetta di trovarsi nelle immediate vicinanze di servizi igienici e che possa essere interrotta senza preavviso, ciò che potrebbe incidere in maniera importante sulle prospettive salariali dell’interessato (cfr. anche, in presenza di altre limitazioni, sentenza 32.2014.92 del 18 maggio 2015 e sentenza 9C_449/2012 del 3 ottobre 2012, consid. 3.5).
Globalmente, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, una riduzione del 10% risulta pertanto adeguata.
Raffrontando il reddito da valido di fr. 82'213.30 con quello da invalido di fr. 66'393.70, ridotto del 50% (incapacità lavorativa) a fr. 33'196.85 e del 10% (deduzione sociale) a fr. 29'877.165, si ottiene un grado d’invalidità del 63.65%, arrotondato conformemente alla DTF 130 V 121 al 64%, che da diritto a ¾ di rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).
Per l’art. 88a cpv. 1 OAI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare.
In concreto l’assicurato è tornato abile al lavoro al 50% dal 1° luglio 2015 (perizia SAM, pag. 258 incarto AI, rapporto finale SMR, pag. 294 incarto AI, annotazione SMR, pag. 298 incarto AI, valutazione consulente integrazione professionale pag. 308 incarto AI).
Per cui, contrariamente a quanto ritenuto dall’UAI, il cambiamento va considerato dal 1° ottobre 2015 e non dal 1° novembre 2015. Ciò non comporta una reformatio in peius ritenuto che in seguito l’assicurato ha diritto a ¾ di rendita in luogo di mezza rendita.
Ne segue che il ricorso va parzialmente accolto.
2.6. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Alla luce dell’esito del ricorso le spese vanno poste nella misura di fr. 200 a carico del ricorrente e di fr. 300 a carico dell’UAI che dovrà rifondere le ripetibili al ricorrente (cfr. art. 61 LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è modificata nel senso che dal 01.10.2015 RI 1 ha diritto a ¾ di rendita AI.
Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI nella misura di fr. 300.-- e del ricorrente nella misura di fr. 200.--. L’UAI verserà fr. 2'000.-- (IVA inclusa se dovuta) al ricorrente a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti