Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2016.2
Entscheidungsdatum
12.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2016.2

rg/gm

Lugano 12 gennaio 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2016 di

RI 1

contro

la decisione del 23 dicembre 2015 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato che - per decisione 23 dicembre 2015 l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 la restituzione di CHF 4'158.-- corrispondenti alle rendite percepite a torto da dicembre 2014 a dicembre 2015;

  • con scritto datato 7 gennaio 2016 RI 1 ha adito lo scrivente Tribunale postulando, in relazione a suddetta decisione del 23 dicembre 2015, il condono dell’obbligo di restituzione, invocando al riguardo la sua buona fede e la sua precaria situazione finanziaria:

" Nonostante secondo la vostra comunicazione ci sia l'obbligo di annunciare le modifiche dello stato civile, questo per me mi era sembrato ovvio di essere stato adempito quando sono stato in municipio per annunciare il mio matrimonio. In buona fede ho considerato che il municipio comunicasse a voi il mio cambio di stato civile come ha fatto con l'ufficio di tassazione e con l'ufficio stranieri.

Pertanto sono anch'io al quanto sorpreso quando ho ricevuto la vostra comunicazione dove mi si chiede la restituzione delle prestazioni che secondo voi ho indebitamente riscosso. Mi dispiace di non essere dello stesso parere vostro perché al mio rientro in svizzera con la mia moglie ho fatto tutto quanto ero a conoscenza che dovevo fare per annunciare il suo arrivo e il mio cambio di stato civile.

In questo momento non sono in grado di restituire l'ammontare che mi chiedete di fr.4158 in quanto le miei spese mensili fisse comprendenti (affitto, cassa malati, assicurazioni, avs, spese condominiali, tv via cavo, telefono, internet, leasing, imposte, elettricità, targhe, benzina, vestiti, mangiare, ecc ammontano a 4800 fr. senza contare che i 200/300 fr. che mi potrebbero avanzare "tenendo una oculata amministrazione delle mie spese" se ne andrebbero nelle carte del telefono che compra mia consorte per chiamare i suoi parenti in __________ e gli spiccioli che manda ai suoi genitori anziani.

Per quanto, vi ho spiegato anteriormente che vi chiedo gentilmente di condonare questo importo anche tenendo conto che nei prossimi mesi la mia rendita di invalidità passa a una rendita di pensione e per conseguenza verrà ridotta ancora.” (cfr. I)

  • ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente ri-scosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazio-ni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conforme-mente alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42);

  • è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/ 2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009);

  • dovendo – come in casu rettamente indicato nella decisione di restituzione (cfr. doc. A/1) – essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la restituzione (Kieser, ATSG-Kom-mentar, 2009, ad art. 25 n. 37, p. 39; cfr. art. 3 e 4 OPGA) una ri-chiesta di condono formulata dinanzi all’autorità di ricorso non è ricevibile;

  • nella fattispecie in esame l’intenzione dell’assicurato è unicamente quella di chiedere il condono dell’importo da restituire e non di contestare l’ordine di restituzione in quanto tale: egli sostiene infatti di aver percepito le prestazioni in buona fede e di trovarsi in gravi difficoltà economiche che non gli permettono – per lo meno “in questo momento” – di restituire l’importo dovuto;

  • di conseguenza lo scritto 7 gennaio 2016 unitamente alla documentazione prodotta vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla domanda di condono;

  • secondo l’art. 29 cpv. 2 Lptca, adottato alla luce dell’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Co-me ha avuto modo di precisare la giurisprudenza federale, le spese devono essere prelevate anche in caso di dispendio mini-mo (STF 9C_792/2011 del 21 febbraio 2012; STF 8C_163/2012 del 12 aprile 2012).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è irricevibile.

2.- Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla domanda di condono.

3.- Le spese di CHF 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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