Raccomandata
Incarto n. 32.2016.18
BS
Lugano 9 dicembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 14 gennaio 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1959, di professione operaio, nel mese di marzo 2015 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI indicando quale danno alla salute “tachicardia, fibrillazione” all’occhio destro (doc. AI 1).
Sulla base della documentazione medica raccolta presso la Cassa malati __________, agente quale assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia – in particolare la perizia 23 giugno 2015 del dr. __________, specialista in medicina interna (doc. Cassa malati 12) vagliata dal Servizio medico regionale dell’AI (cfr. rapporto finale 16 novembre 2015 in doc. AI 29) – con decisione 14 gennaio 2016, preavvisata il 16 novembre 2015, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile.
1.2. Contro la suddetta decisione l’assicurato ha interposto ricorso. Contestando in modo generico la valutazione medica operata dall’amministrazione, ha allegato della documentazione medica relativa ad una sua degenza dal 25 al 27 gennaio 2016 presso l’Ospedale __________ di __________ per una “fibrillazione atriale persistente asintomatica” e ritiene pertanto di non poter esercitare un’attività lucrativa. Chiede pertanto una rivalutazione del suo caso.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la valutazione medica alla base della decisione contestata, ha invece postulato la reiezione del ricorso. Rilevando come la documentazione prodotta si riferisca ad un periodo posteriore alla decisione contestata, l’amministrazione evidenzia che un eventuale peggioramento delle condizioni di salute dovute alla degenza ospedaliera potrà essere valutato nell’ambito di una nuova istruttoria.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è accertare se l’assicurato ha diritto ad una rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Nella presente fattispecie, questo TCA ritiene che correttamente l’Ufficio AI ha concluso, con effetto dal 1° agosto 2015, per una piena abilità lavorativa dell’assicurato in attività adeguate e questo per i motivi che seguono.
Con rapporto finale 16 novembre 2015 il Servizio medico regionale dell’AI (SMR), sulla base della documentazione medica raccolta, ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% nella sua originaria attività lucrativa con effetto dal 22 settembre 2014, ma abile al 50% dal 1° luglio 2015 ed al 100% dal 1° agosto 2015 in attività adeguate (doc. AI 29).
La totale abilità lavorativa in attività adeguate trova fondamento nella perizia 23 giugno 2015 del dr. __________ svolta per conto della cassa malati. Esaminati diversi rapporti (l’ultimo datato 17 giugno 2015) del cardiologo curante dell’assicurato, dr. __________, il perito ha concluso che a causa della fibrillazione atriale persistente l’assicurato
“… deve evitare i lavori fisicamente molto pesanti. Inoltre a causa della anticoagulazione evitare i lavori ad alto rischio di ferimento. In un’attività che rispetti queste limitazioni, l’assicurato è abile al lavoro e potrà essere reinserito in modo progressivo, tenuto conto della lunga durata dell'attuale incapacità lavorativa. In un’attività adatta, da leggera a medio pesante, senza rischi elevati di ferimento l’assicurato potrà riprendere il lavoro nella misura del 50% (lavoro a metà giornata) da inizio luglio 2015 e sarà normalmente abile al lavoro da inizio agosto 2015. A titolo definitivo devono essere evitati i lavori pesanti e molto pesanti come pure i lavori ad altro rischio di ferimento…” (doc. Cassa malati 12).
Il ricorrente ha genericamente contestato di poter riprendere a tempo pieno un’attività lucrativa, facendo riferimento alla documentazione medica relativa alla sua degenza dal 25 al 27 gennaio 2016 all’Ospedale __________ di __________ per una “fibrillazione atriale persistente asintomatica” (doc. A2) ed alla convocazione per un controllo cardiaco fissato per il 18 febbraio 2016 (doc. A3).
Come rettamente evidenziato in sede di risposta, la nuova documentazione si riferisce ad un periodo successivo all’emissione della decisione contestata, vale a dire il 14 gennaio 2016, e non è quindi rilevante ai fini del presente giudizio. Infatti, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti). Certo, tra il ricovero e la decisione impugnata sono trascorsi poco più di 10 giorni. Ma è altrettanto vero che agli atti non vi sono elementi che permettono di ritenere come verosimile un rilevante peggioramento subentrato prima del 14 gennaio 2016. Risulta unicamente che nel rapporto 16 novembre 2015 il consulente in integrazione aveva riportato il tenore di una telefonata avuta in quel mese con l’assicurato, il quale aveva informato che il suo cardiologo prevedeva un’operazione (doc. AI 36). Tuttavia il ricorrente non solo non ha prodotto alcun rapporto operatorio, sempre che l’intervento sia effettivamente avvenuto, ma non ha nemmeno inoltrato delle osservazioni al progetto di decisione 18 novembre 2015 (doc. AI 32). Va al proposito ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Occorre poi ricordare che in merito alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Considerato come la perizia del dr. __________ sia dettagliata, completa e convincente, alla stesse va pertanto data forza probatoria piena ai sensi dei succitati considerandi.
Ciò non toglie che l’assicurato potrà far valere un eventuale peggioramento della situazione cardiologica successiva al ricovero di gennaio 2016 mediante l’inoltro di una nuova domanda di prestazioni, munita della pertinente documentazione.
2.5. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata ed è rimasto incontestato.
2.5.1. Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso in esame, per la determinazione del reddito da valido l’Ufficio AI, fondandosi sui dati salariali indicati dall’ex datore di lavoro (cfr. il relativo formulario compilato il 26 giugno 2015 in doc. AI 10), lo ha quantificato, per l’anno 2013, in fr. 46’320.--.
2.5.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006). In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna). Nel giudizio 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).
Nel caso di specie, l’Ufficio AI ha determinato il reddito da invalido tenendo conto dei dati forniti dalla citata TA1 elaborata dall’Ufficio federale di statistica nel 2010 relativo alle attività semplici e ripetitive, operando poi una riduzione di reddito del 15%, il cui risultato, aggiornato al 2013, corrisponde a fr. 53'444.--.
Dal raffronto tra il reddito da valido e quello da invalido non risulta un grado d’invalidità.
Allo stesso risultato, ovvero nessun grado d’invalidità pensionabile, si giunge anche dovendo applicare la tabella statistica 2012 i cui valori sono maggiori di quelli utilizzati dall’Ufficio AI.
Non presentando l’assicurato un grado d’invalidità (pensionabile), la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti