Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2016.148
Entscheidungsdatum
21.03.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2016.148

FS

Lugano 21 marzo 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’11 novembre 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1960, con decisione del 7 settembre 2012 è stata messa al beneficio di una rendita AI di tre quarti con effetto dal 1. marzo 2011, calcolata sulla base di un grado d’invalidità del 64% (doc. AI 38/111-112, 39/113-115, 45/123-126 e 47/128-130).

1.2. Con decisione dell’11 novembre 2016 (doc. AI 62/167-169 e le motivazioni sub doc. AI 60/161-165)12), preavvisata il 29 settembre 2016 (doc. AI 57/153-157), l’Ufficio AI ha riconsiderato la decisione del 7 settembre 2012 e riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1. marzo 2011. Contestualmente l’amministrazione ha chiesto la restituzione di fr. 35'394.--, importo pari alla differenza tra la somma versata quale rendita AI di tre quarti unitamente a quella completiva per figli dal 1. novembre 2011 al 30 novembre 2016 (fr. 53'163.--) e quella effettivamente dovuta per lo stesso periodo corrispondente alla rendita AI di un quarto con la rispettiva rendita per figli (fr. 17'769.--).

1.3. Contro la decisione dell’11 novembre 2016 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso al TCA con il quale – eccepiti il fatto che la decisione sarebbe insostenibile e manifestamente arbitraria adducendo, da una parte la propria buona fede visto che l’errore è stato compiuto dall’amministrazione che fino a novembre 2016 ha versato ininterrottamente le prestazioni come stabilito nella decisione del 7 settembre 2012 e, dall’altra parte, il grave rigore in cui verrebbe a trovarsi se dovesse restituire l’importo richiestole, l’assenza degli estremi per chiedere la restituzione con effetto retroattivo e la prescrizione del diritto di chiederla – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il ripristino dell’effetto sospensivo.

1.4. Con risposta di causa l’Ufficio AI – addotti i motivi per i quali ha effettuato la riconsiderazione con effetto retroattivo, contestato il mancato rispetto del termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA e postulata la reiezione dell’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo – ha chiesto di confermare la decisione impugnata.

1.5. Con scritto del 7 febbraio 2017 l’insorgente ha comunicato al TCA di non avere altri mezzi di prova da presentare e si è riconfermata nelle proprie allegazioni.

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’ufficio AI, riconsiderando la decisione del 7 settembre 2012, ha chiesto all’assicurata la restituzione dell’importo di fr. 35'394.-- per prestazioni ricevute indebitamente dal 1. novembre 2011 al 30 novembre 2016.

2.3. Quanto all’importo di fr. 35'394.-- chiesto in restituzione, lo stesso non è stato contestato né nel suo principio né nella sua quantificazione.

Al riguardo questo Tribunale si limita ad osservare che l’amministrazione, riconteggiate le prestazioni dovute in base al diritto ad un quarto di rendita per il periodo dal 1. novembre 2011 al 30 novembre 2016, ha sottratto questo importo (fr. 17'769.--) a quello erroneamente versato e calcolato in base al diritto ad una rendita di tre quarti per lo stesso periodo (fr. 53'163.--) ottenendo la cifra di fr. 35'394.-- (53'163 – 17'769 = 35'394).

Il TCA non ha alcun motivo per scostarsi dal suddetto calcolo che, conforme alla legge, è rimasto incontestato.

Infatti l’avv. RA 1 precisa che “(…) non si oppone di contro la ricorrente alla riconsiderazione della rendita con effetto dal mese di dicembre 2016, cosa che deve tuttavia essere sancita da nuova decisione dello IAS che si limiti a statuire solo ed unicamente sulla riconsiderazione della rendita per il futuro, esclusa ogni domanda restitutoria. In tale nuova decisione occorrerà riconteggiare la rendita illustrando in modo chiaro, preciso e dettagliato il calcolo operato e la formula applicata ai parametri di base. (…)” (I, pag. 5 e 6).

Va qui rilevato che la decisione impugnata menziona gli elementi che costituiscono la base dell’ammontare delle rendite: 18 anni e 11 mesi il totale degli anni di contribuzione, 30 anni gli anni della classe d’età, 27 (rendita parziale) la scala di rendita applicabile, 5.5 conteggiato il totale di accrediti per compiti educativi, fr. 22'560.-- il reddito annuo medio determinante e 18 anni e 9 mesi la durata contributiva per il reddito annuo medio (cfr. doc. A).

Questi elementi non sono stati puntualmente contestati e tale non è la semplice domanda mirata ad ottenere una nuova decisione nella quale, come preteso dall’insorgente, “(…) occorrerà riconteggiare la rendita illustrando in modo chiaro, preciso e dettagliato il calcolo operato e la formula applicata ai parametri di base (…)” (I, pag. 6).

2.4. Secondo l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 e DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319 con riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35 pag. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2 pag. 432). In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33 pag. 131). Per contro se l'errore che dà luogo alla riconsiderazione concerne degli elementi che non sono specifici al diritto dell'AI, ma che si ritrovano per analogia anche nell'ambito della assicurazione vecchiaia e superstiti, allora la modifica ha anche qui effetto retroattivo (ex tunc), con la conseguenza che l'obbligo di restituzione deve rispettare i limiti previsti dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (succitata STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1).

La restituzione non è invece subordinata né a un motivo né a una decisione di riconsiderazione se le prestazioni – indebitamente percepite – sono state versate in contrasto con quanto stabilito da una decisione formale. In tal caso la restituzione segue unicamente le condizioni dell'art. 25 LPGA (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007 consid. 2.3.2 a cui rinviano le STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2 e 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.2). Per contro, il vincolo alle condizioni della riconsiderazione o della revisione processuale torna attuale se, trascorso un lasso di tempo corrispondente al termine per ricorrere contro una decisione formale, l'amministrazione domanda la ripetizione di prestazioni concesse mediante una decisione informale rimasta incontestata (DTF 129 V 110).

2.5. Nelle conclusioni della decisione impugnata l’Ufficio AI ha evidenziato che “(…) con decisione del 07.09.2012 le era stata assegnata, erroneamente, tre quarti di rendita d'invalidità con grado Al del 64% a partire dal 01.03.2011. Quando invece sul nostro Progetto di decisione del 30.04.2012 e sulle nostre Motivazioni (inviate alla Cassa __________ il 21.08.2012) avevamo indicato che lei avesse diritto a un quarto di rendita con grado Al del 45%. Sulla Delibera, inviata il 30.04.2012 alla Cassa di Compensazione, c'è stata una svista amministrativa ed infatti abbiamo indicato erroneamente che lei avesse diritto a tre quarti di rendita con grado Al del 64%. In data 15.04.2016 è stata avviata una revisione d'ufficio e nel momento di confermare la rendita (un quarto di rendita con grado Al del 45%) ci siamo accorti della svista amministrativa. Risulta dunque che lei aveva diritto ad un quarto di rendita d'invalidità con grado Al del 45% dal 01.02.2011, con diritto al versamento dal 01.03.2011, e non a tre quarti di rendita d'invalidità con grado Al del 64% come erroneamente versati dal 01.03.2011 a tutt'oggi. (…)” (doc. A).

In effetti, nel preavviso del 30 aprile 2012 (doc. AI 39/113-115) l’Ufficio AI, esposto l’esito degli accertamenti:

" (…)

Dal febbraio 2010 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

Con scritto del giugno 2011 e con le affermazioni rese alla nostra assistente sociale durante l'inchiesta del 21.02.2012, ha dichiarato di essere impiegata nella misura del 50% presso l'azienda di suo marito. Tuttavia il salario assicurato presso la __________ in caso di malattia risulta essere di 10 ore settimanali, si ritiene dunque che le restanti 32 ore siano da considerarsi quale impegno dedicato alle sue abituali mansioni nella conduzione dell'economia domestica. Raffrontando questi dati (10 / 42 * 100) si ottiene una quota parte del 24% quale salariata e del 76% quale casalinga.

Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) ha riconosciuto che il danno alla salute di cui è portatrice le comporta una completa incapacità lavorativa in qualsiasi attività lucrativa quantificabile nella misura del 100% a decorrere dal 05.02.2010.

L'impedimento nello svolgimento delle abituali mansioni richieste nella conduzione dell'economia domestica, come da inchiesta del 21.02.2012, risulta essere del 27.50%.

Lo specchietto sottostante indica il calcolo misto effettuato per fissare il grado d'invalidità complessivo:

Dal febbraio 2011 (trascorso l'anno d'attesa):

Attività Quota parte Limitazione Grado d'invalidità parziale

Salariata 24% 100% 24.00%

Casalinga 76% 27.50% 24.90%

Grado d'invalidità 45.00%

ll confronto dei redditi permette quindi di determinare una perdita di guadagno e quindi un grado Al pari al 45%. (…)" (doc. AI 39/114)

ha concluso che “(…) dal 01.02.2011, ossia dopo un anno d'attesa giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, insorge il diritto a un quarto di rendita d'invalidità con un grado Al del 45%. Considerato però che la domanda è stata presentata tardivamente, la prestazione sarà versata unicamente a decorrere dal 01.03.2011 (ossia sei mesi dopo l'inoltro della richiesta - 03.09.2010 - art. 29 cpv. 1 LAI). (…)” (doc. AI 39/115).

Sempre il 30 aprile 2012 l’Ufficio AI ha trasmesso alla Cassa __________ la propria delibera nella quale ha invece (erroneamente) indicato un grado d’invalidità del 64% (doc. AI 38/111-112).

In esito all’opposizione del 26 maggio 2012 (doc. AI 40/116-118) – nella quale l’assicurata aveva contestato in particolare la valutazione delle limitazione quale casalinga: “(…) Con riferimento alla vostra risposta del 30.04.2012 [ndr: si tratta del progetto del 30 aprile 2012 sub doc. AI 39/113-115], vi informo che ho preso buona nota delle vostre decisioni in merito ai calcoli di rendita di invalidità nel mio caso, ossia: salario: 24% al 100% / casalinga: 76% al 27.5% che mi porterebbe ad un grado d'invalidità del 45%. Devo però portare alla vostra attenzione il mio disaccordo in merito alla decisione presa sulla % di Iimitazione come casalinga del 27.5%. (…)” (doc. AI 40/116) – l’Ufficio AI, con decisione 7 settembre 2012 (doc. AI 47/128-130), ha riconosciuto il diritto ad una rendita di tre quarti (“(…) Riconosciamo il diritto ad un/una tre quarti di rendita d’invalidità (…)” (doc. AI 47/128)) ancorché nelle motivazioni (doc. AI 45/123-126) abbia stabilito che “(…) in esito a quanto menzionato, il contestato progetto di decisione non può altro che meritare conferma (…)” (doc. AI 45/124).

Stante quanto precede, questo Tribunale deve concludere che la decisione del 7 settembre 2012 – lo si ribadisce in contrasto con quanto indicato nel preavviso del 30 aprile 2012 (diritto ad un quarto di rendita per un grado d’invalidità del 45%) – è manifestamente errata.

Ritenuto anche l’importo chiesto in restituzione (fr. 35'394.--; cfr. consid. 2.3), sono dunque adempiuti i presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica; art. 53 cpv. 2 LPGA) della decisione dell’Ufficio AI del 7 settembre 2012).

Rilevato inoltre che gli elementi che hanno portato alla domanda di restituzione – ovvero l’indicazione erronea nella delibera del 30 aprile 2012 del grado d’invalidità del 64% (al posto di quello invece stabilito del 45%) per il calcolo della prestazione da parte della cassa cantonale di compensazione – non sono specifici al diritto dell’AI, l’amministrazione può chiedere la restituzione delle prestazioni versate indebitamente con effetto retroattivo (vedi, in questo senso, la STF 8C_875/2013 del 29 aprile 2014).

Riguardo all’osservazione secondo la quale “(…) si prenda nota che, se torto vi è stato, lo stesso è esclusivamente ascrivibile all’Autorità, non certo all’inconsapevole assicurata (…)” (I, pag. 4, punto 8.2), va ricordato che di principio prestazioni ottenute indebitamente vanno restituite indipendentemente dalla colpa dell’assicurato. Occorre infatti ristabilire l’ordine legale, dopo la scoperta dell’errore (vedi il consid. 1 della STF 9C_328/2015 del 23 settembre 2015 con rinvio alla DTF 122 V 134).

Ne segue, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4), che le condizioni per chiedere la restituzione con effetto retroattivo delle prestazioni versate indebitamente durante il periodo dal 1. novembre 2011 al 30 novembre 2016 sono manifestamente adempiute.

2.6. Quanto alla perenzione del diritto di chiedere la restituzione – l’insorgente sostiene che “(…) il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'lstituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto; al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione (art. 25 cpv. 2 LPGA). In concreto si pone per l'istituto d'assicurazione un manifesto problema in relazione alla prescrizione relativa. Non è infatti dato sapere quando lo IAS si sia reso conto del proprio errore; non viene cioè in alcun modo provato che il termine di un anno non sia decorso prima dell’emanazione della risoluzione di restituzione. La ricorrente eccepisce pertanto anche l'intervenuta prescrizione della sollevata pretesa restitutoria. (…)” (I, pag. 5, punto 8.4) – va osservato quanto segue.

Nella STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 il TF ha ribadito che secondo l'art. 25 cpv. 2 primo periodo LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 secondo periodo LPGA). I termini enunciati sono termini di perenzione (DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 124 V 380 consid. 2 pag. 383 segg.; 119 V 431 consid. 3a pag. 433). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto, dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere, non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (cfr. sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).

Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]).

Nel concretare questi principi, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria (errata) ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per un nuovo esame del fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).

Quanto al fatto che l'emissione del preavviso, ossia il progetto di decisione di restituzione, sia sufficiente per la salvaguardia del termine annuo di perenzione, si rinvia alla copiosa giurisprudenza in merito (DTF 119 V 432 consid. 3b pag. 435; STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.3 e 9C_870/2013 del 29 aprile 2014 consid. 5.3).

Per i motivi che seguono questo Tribunale ritiene che l’ammi-nistrazione ha rispettato il termine relativo di perenzione di un anno.

Dagli atti non emergono elementi che permettono di concludere che l’Ufficio AI poteva/doveva rendersi conto dell’errore commesso prima del mese di aprile 2016, allorquando ha intrappreso la procedura di revisione (cfr. doc. AI 48/131).

Una revisione per quella data era già stata prevista nella delibera del 30 aprile 2012 (cfr. doc. AI 38/111-112).

Inoltre eventuali adeguamenti dell’importo della rendita operati dopo la decisione del 7 settembre 2012 non comportano una verifica sistematica del diritto alla prestazione (cfr. in questo senso la STCA del 14 giugno 2012, inc. 32.2011.285, consid. 2.6).

Del resto la ricorrente, anche se rappresentata da un legale, nulla ha addotto a sostegno dell’eccepita perenzione del diritto di chiedere la restituzione limitandosi a sostenere, a torto, che “(…) non è infatti dato sapere quando lo IAS si sia reso conto del proprio errore; non viene cioè in alcun modo provato che il termine di un anno non sia decorso prima dell’emanazione della risoluzione di restituzione. (…)” (I, pag. 5, punto 8.4).

Se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

L’amministrazione ha rispettato anche il termine di cinque anni ex art. 25 cpv. 2 LPGA. Infatti con la decisione dell’11 novembre 2016 ha chiesto la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente nel periodo dal 1 novembre 2011 al 30 novembre 201, ovvero nei cinque anni precedenti la decisione impugnata.

2.7. Riguardo alla domanda di condono del 12 dicembre 2016 (menzionata nel ricorso e sub doc. AI 64/173-176), rettamente l’Ufficio AI, in sede di risposta, ha rilevato che la stessa “(…) va in ogni caso formulata all’amministrazione e non al Tribunale, si osserva che, per costante giurisprudenza, é possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010 consid. 3.1, 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008 consid. 3.2 e STCA 32.2011.289 del 30 luglio 2012 consid. 2.10). (…)” (IV, pag. 4).

In questo senso le argomentazioni sviluppate nel ricorso legate alla buona fede nella percezione delle prestazioni versate indebitamente nonché alle gravi difficoltà in cui verrebbe a trovarsi l’insorgente se fosse costretta a restituirle, sono premature e non vanno quindi qui approfondite.

Anche riguardo all’assunto secondo il quale all’insorgente “(…) in ragione dell’ammontare della rendita le è stato precluso negli anni qualsiasi diritto a una rendita complementare o, per esempio, ai sussidi della cassa malati (Doc. F). Aiuti che difficilmente ella potrebbe oggi riscuotere con effetto retroattivo. Anche il carico fiscale si fondava sulla rendita percepita (Doc. G); si porrebbero anche in tale contesto enormi difficoltà a provocare la revisione delle notifiche di tassazione per il periodo di 5 anni, e la restituzione di quanto pagato in esubero. (…)” (I, pagg. 4-4, punto 8.3), questo Tribunale può fare proprio quanto addotto dall’Ufficio AI nelle motivazioni della decisione impugnata e meglio che “(…) per quanto riguarda le sue domande inerenti all’Ufficio tassazioni e l’Ufficio per il sussidio cassa malati, le consigliamo di rivolgersi direttamente agl’enti con la nostra nuova decisione così da poter verificare se ci sia la possibilità di un ricalcolo a suo favore. (…)” (doc. A).

Quanto infine alla domanda di ripristino dell’effetto sospensivo con l’emanazione della presente sentenza essa è divenuta priva di oggetto.

Va in ogni modo rilevato che di per sé il ricorso ha effetto sospensivo e quindi l’impugnazione della decisione impedisce l’esecuzione immediata della stessa (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, ad art. 56 n.i 37-40, pagg. 743-744; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 75, n. 12, pag. 588 e Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, n. 2346, pag. 457); tuttavia l’art. 97 LAVS, applicabile anche all’AI in forza del rinvio di cui all’art. 66 LAI, dispone che l’amministrazione può togliere l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione riguarda prestazioni di denaro e che per il resto trova applicazione l’art. 55 cpv. 2 a 4 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) e a prescindere dal fatto che con la decisione impugnata (a differenze di quanto indicato nella risposta) l’Ufficio AI non ha tolto l’effetto sospensivo avendo indicando quale mezzo di diritto il ricorso al TCA senza ulteriori precisazioni (cfr. doc. A).

2.8. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La domanda di ripristino dell’effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto.

  3. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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