Raccomandata
Incarto n. 32.2016.145
cs
Lugano 6 giugno 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 ottobre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1967, panettiere e pasticciere indipendente, dal 2009 contitolare (con la moglie) della __________ di __________ (cfr. pag. 39 incarto AI), nel corso del mese di ottobre 2014 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 6 incarto AI).
1.2. Dopo aver esperito gli accertamenti ritenuti necessari, ed in particolare aver acquisito la perizia del 26 ottobre 2015 del dr. med. __________, FMH reumatologia, il rapporto finale del SMR del 29 ottobre 2015, il rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 4 luglio 2016 ed il rapporto dell’11 agosto 2016 della consulente in integrazione professionale, con decisione del 31 ottobre 2016 (doc. A2), preavvisata dal progetto del 16 agosto 2016, l’UAI ha negato il diritto ad una rendita, essendo il grado d’invalidità del 19%.
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale il riconoscimento di una rendita d’invalidità ed in via subordinata che gli atti siano ritornati all’UAI affinché proceda ad esperire ulteriori accertamenti medici ed economici volti a stabilire il diritto a prestazioni dell’AI (doc. I). L’insorgente contesta sia l’aspetto economico che l’aspetto medico, sostenendo preliminarmente che l’UAI non avrebbe motivato sufficientemente il rifiuto di accogliere le richieste avanzate in sede amministrativa.
Nel merito il ricorrente rammenta che il perito lo ha considerato inabile al lavoro nella precedente attività nella misura del 75% ed abile in misura completa in attività confacenti che non implichino la posizione eretta prolungata, il sollevamento di carichi (capacità ridotta a 5kg), come pure l’ante-flessione e la rotazione del tronco.
Secondo l’insorgente l’UAI non avrebbe tenuto in giusta considerazione né i seri danni alla salute che lo affliggono né l’entità degli stessi e la loro ripercussione sullo svolgimento di un’attività lavorativa, anche leggera. L’interessato contesta segnatamente la presa di posizione dell’11 ottobre 2016 del medico SMR, dr. med. __________, che avrebbe liquidato in poche parole e senza approfondire la questione, la visita effettuata a __________ presso il dr. med. __________, specialista in neurochirurgia e chirurgia della colonna vertebrale, il quale, al contrario di quanto erroneamente indicato dal medico SMR, non è un ortopedico.
Per l’assicurato, la discrepanza tra il perito dell’UAI ed il medico __________ è la risultanza della diversa specializzazione dei due sanitari. A questo proposito l’interessato sostiene che le sue patologie sono da sottoporre ad un neurochirurgo, specialista nel trattamento delle patologie alla colonna vertebrale, anche perché lo stesso perito del SAM ha affermato che la sua valutazione “tiene unicamente conto delle patologie di competenza reumatologica”. L’insorgente rileva inoltre di dover assumere giornalmente analgesici, tra cui il Tramal, ottenibile unicamente su prescrizione medica, per lottare contro il dolore, medicamenti che deve assumere anche in vacanza. Non vi sarebbe pertanto alcuna possibilità di svolgere un’attività leggera. La conclusione del dr. med. __________, secondo il quale in un’attività leggera la sua capacità lavorativa è del 50%, corrisponderebbe meglio alla realtà. Inoltre, la possibilità di esercitare un’attività leggera solo in maniera parziale, giustificherebbe una riduzione del reddito da invalido di almeno un ulteriore 5%. Ciò poiché la totalità degli uomini che esercitano un’attività a tempo parziale è svantaggiata.
Il ricorrente contesta poi la conclusione del CIP sulla scorta dell’accertamento svolto presso il CAP, secondo cui avrebbe una propensione per attività pratico-manuali e di movimento e meno per attività che richiedono logica e ragionamento (vendita, addetto alla consegna di merce, addetto alla logistica, ev. camionista).
L’insorgente sostiene che una prova pratica non è mai stata eseguita ed è comprensibile la non disponibilità da lui espressa al cambiamento, non volendo abbandonare la sua attività che svolge ormai da oltre 30 anni, per la quale ha effettuato importanti investimenti e che rappresenta un’importante fonte di sostentamento per tutta la famiglia, composta dal coniuge e da 3 figli minorenni agli studi. Essa è del resto l’unica attività svolta dal 1982.
Per il ricorrente le attività pratico-manuali sono quelle che più sollecitano il fisico e pertanto non possono essere esercitate, tenuto conto delle importanti limitazioni elencate nella perizia reumatologica, la quale, secondo il ricorrente, sarebbe in contrasto con le attività suggerite dal CAP e confermate dal CIP.
L’interessato passa poi in rassegna le professioni proposte (addetto alla consegna di merce, addetto alla logistica, venditore), indicando i motivi per i quali non sarebbero esigibili. Ritenuto dunque il ventaglio ristretto delle possibili attività lavorative esigibili, ciò che lo svantaggia sul mercato del lavoro equilibrato del lavoro, chiede un’ulteriore riduzione del 5%.
Infine, l’assicurato contesta le conclusioni dell’inchiesta per indipendenti. Egli rileva che gli utili aziendali hanno registrato un progressivo aumento e un picco in rialzo proprio nel 2014, anno in cui si è assistito ad un aumento della produttività a causa della chiusura di un panificio in zona e della conseguente acquisizione di parte dei clienti da parte della sua azienda. Inoltre, proprio nel 2014 si è ammalato ed ha dovuto aumentare il personale della sua azienda per poter far fronte da una parte ad una mole di lavoro sempre maggiore e dall’altra ad una diminuzione del suo rendimento.
Per il ricorrente le entrate sarebbero state maggiori e verosimilmente sarebbero aumentate ancora negli anni a venire a fronte di uno stato di salute non compromesso. Egli avrebbe potuto far fronte con la propria forza lavorativa a un aumento di produzione, limitando al massimo i costi aggiuntivi. Ciò avrebbe pure aumentato il proprio salario, essendoci un accrescimento dell’attività e dell’utile aziendale. A questo proposito evidenzia che malgrado avesse costatato una crescita dell’utile aziendale, per un agire prudenziale non ha provveduto immediatamente ad aumentare proporzionalmente a questa crescita anche il proprio salario. Lo avrebbe fatto l’anno seguente, una volta chiusa la contabilità e dopo aver potuto raffrontare i bilanci. Ciò non è accaduto, vista l’intervenuta malattia la quale ha in parte bloccato o perlomeno rallentato il positivo corso degli eventi. Per cui la media degli anni dal 2009 al 2013 non rispecchierebbe la reale situazione dell’azienda.
L’interessato contesta anche la successiva presa di posizione della consulente che ha effettuato l’inchiesta per indipendenti e sostiene che è possibile provare senza ombra di dubbio un andamento di costante crescita dell’azienda e un notevole aumento dell’utile dal 2013 e soprattutto dal 2014. L’insorgente critica pure l’attribuzione di 1/3 degli utili alla moglie. Ritenuto come ella svolge già un’attività lavorativa da dipendente a tempo parziale al di fuori della propria panetteria-pasticcieria ed ha tre figli minori di cui occuparsi, non è credibile quantificare in 1/3 la sua presenza in azienda. Ella si occupa prevalentemente della fatturazione una volta al mese e del controllo dei pagamenti, ritenuto che dell’allestimento della contabilità se ne occupa una fiduciaria.
1.4. Con risposta del 30 dicembre 2016 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.5. Il 12 gennaio 2017 il ricorrente ha prodotto un certificato del 3 gennaio 2017 del medico curante, dr. med. __________, volto a provare l’intensità dei dolori di cui soffre, tale da dover far un uso quotidiano di un forte farmaco antidolorifico anche a riposo. Ciò gli impedirebbe di poter svolgere un’attività lavorativa al 100% con un pieno e costante rendimento (doc. VI).
1.6. Con osservazioni del 18 gennaio 2017, cui ha allegato l’annotazione del 17 gennaio 2017 del medico SMR, dr. med. __________, l’amministrazione ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. VIII).
1.7. Il 6 febbraio 2017 l’insorgente ha prodotto un ulteriore referto del dr. med. __________, del 31 gennaio 2017 (doc. X).
1.8. Chiamato ad eventualmente esprimersi in merito, l’UAI è rimasto silente (doc. XI).
in diritto
in ordine
2.1. L’insorgente sostiene che l’amministrazione non avrebbe sufficientemente motivato la decisione impugnata, non indicando esaustivamente le ragioni del rifiuto di accogliere le richieste formulate in sede amministrativa. Egli fa valere una violazione del diritto di essere sentito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Nel caso di specie non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito. L’amministrazione nella decisione del 31 ottobre 2016 ha preso posizione sulle osservazioni del ricorrente al progetto di decisione, motivando, in due pagine, le ragioni per le quali ha confermato la reiezione della richiesta.
Il ricorrente ha potuto comprendere le ragioni alla base del rifiuto della domanda di prestazioni, tant’è che le ha contestate in sede giudiziaria con un ricorso a questo Tribunale.
Va del resto rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità.
Per l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore. Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.3. Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
I dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido.
In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata.
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Secondo la giurisprudenza per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
2.4. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza l’allora TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.5. In concreto l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________, reumatologia FMH, il quale, dopo aver visitato il ricorrente in data 12 ottobre 2015, con referto del 26 ottobre 2015, dopo aver descritto l’anamnesi familiare, sociale, sistemica, personale ed attuale, i dati soggettivi e la constatazione oggettiva, ha posto la diagnosi di pertinenza reumatologica di lisi istmica L5 con consecutiva spondilistesi L5/S1 (Meyerling grado II-III) e stenosi foraminale con compressione della radice L5 bilateralmente, compressione foraminale con compressione della radice L5; segni di osteocondrosi con lieve anterolistesi di L3 su L4 di I° grado, protrusione discale posteriore ad ampio raggio e la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di lisi istmica L5 con consecutiva spondilolistesi L5/S1 (Meyerling grado II-III) e stenosi foraminale con compressione della radice L5 bilateralmente e segni di osteocondrosi con lieve anterolistesi di L3 su L4 di I° grado, protrusione discale posteriore ad ampio raggio (pag. da 155 a 159 incarto AI).
Circa le conseguenze sulla capacità di lavoro, il perito ha affermato:
" (…)
Nella sua ultima attività principale quale panettiere pasticciere, in seguito ai limiti funzionali e di carico citati nell’allegato, dato che questa attività implica la posizione eretta con sovente anteflessione e sollevamento di carichi superiori a quelli attualmente possibili (capacità ridotta a 5 kg e nulla oltre i 5 kg), giudico il paziente inabile al lavoro al 75%. Per salvaguardare la salute dell’assicurato è importante un’attività lavorativa alternativa che non implichi la posizione eretta prolungata con sollevamento di pesi.
Della capacità funzionale e del carico basate naturalmente sulla nostra valutazione odierna, una volta che i dolori miglioreranno con un eventuale intervento di stabilizzazione potrebbe diventare meno restrittiva.
Una ricollocazione adeguata alle attuali condizioni di salute e alle risorse dell’assicurato è possibile, a condizione che questo lavoro gli possa consentire di evitare il sollevamento di carichi (capacità ridotta a 5 kg) ed evitare l’ante-flessione e la rotazione del tronco. Giudico un rendimento del 100%. Questa valutazione tiene unicamente conto delle patologie di competenza reumatologica.
Per quanto riguarda i lavori domestici ritengo modulare autonomamente i ritmi e i compiti del lavoro e giudico una IL del 20%.” (pag. 159 incarto AI)
Il 29 ottobre 2015 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato la conclusione del SAM (pag. 164 incarto AI).
Il 30 novembre 2015 la dr.ssa med. __________, __________ dell’Ospedale __________ di __________, ha affermato che l’interessato “(…) da quando è diventato sostituto panettiere e da quando deve caricare meno i pesi, ha un sollievo dei suoi sintomi, riuscendo a svolgere le sue attività quotidiane in maniera abbastanza regolare. Lavora ancora al 100% ma sollevando meno pesi” (pag. 175 incarto AI).
Il 27 settembre 2016 il dr. med. , “Facharzt für Neurochirurgie speziell Wirbelsäulenchirurgie”, presso l’””, dopo aver visitato l’insorgente in data 26 settembre 2016, aver descritto l’anamnesi e i reperti clinici e radiologici, ha affermato:
" (…)
Auch wenn ich denke dass eine Ischialgie links vorliegt ist diese durch die Morphologie nicht ganz zu erklären. Es müsste eine Femoralgie L4 durch die Kompression der L4 Nervenwurzel vorliegen. Es gibt aber Innervationsvarianten so dass letzendlich bei fehlenden anderen Ursachen insbesondere lokal am Knie diese schmerzen spinal bedingt sind. Die Beschwerden sind rein belastungs- und bewegungsabhängig. Es bestehen morphologisch schwerste Veränderungen an der LWS, so dass eine schwere Tätigkeit wie die des Bäckers überhaupt nicht mehr in Frage kommt. Damit besteht eine 100%-ige Arbeitsunfähigkeit für schwere Tätigkeiten. Ich kann mir vorstellen dass für eine leichte Tätigkeit welche sicher nicht im Verkauf ist eine 50%-ige Arbeitsfähigkeit besteht. Dies beurteile ich aus chirurgischer Sicht. Eine differenzierte Erfassung einzelner Tätigkeiten ist natürlich im Rahmen meiner Sprechstunde nicht möglich. Auch eine chirurgische Sanierung welche für den Patienten wohl nicht in Frage kommt kann einen Wiedereinstieg in seine Tätigkeit als Bäcker wahrscheinlich nicht ermöglichen. Es würde aber doch eine Verbesserung der Lebensqualität bringen. Dies ist aber jetzt nicht Diskussionsthema. Ich hoffe mit den Angaben dem Patienten weitergeholfen zu haben. (…)” (pag. 350-351 incarto AI)
L’11 ottobre 2016 il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver visionato il citato referto, ha affermato:
" (…)
La documentazione inviata dal rappresentante legale (valutazione ortopedica del 9.2016) in fase di osservazioni al progetto non riporta modificazioni significative rispetto alla valutazione peritale reumatologica esperita in ottobre 2015 per quel che riguarda dati obbiettivi medici / clinici funzionali e riferendosi ad anche Imaging radiologico del 2014; in essa ci si esprime su esigibilità residuale in attività adeguate al 50% di esigibilità (mentre il perito reumatologo del 10.2015 valutava l’esigibilità residuale totale in attività adeguate).
Ricordo inoltre:
Assenza di nuovi accertamenti radiologici (dal 2014) e specialistici negli ultimi anni (se non a fini assicurativi con unica consultazione a __________ dal dr. med. __________)
Obbiettività clinica funzionale analoga alle due visite (a distanza inoltre di praticamente un anno e quindi indicatore di stabilità senza peggioramenti o necessità di trattamenti nel tempo o da prevedere per il momento)
La discrepanza nella valutazione di esigibilità funzionale residuale tra perito neutrale reumatologo e visita ortopedica a __________ su mandato del medico curante e quindi da valutare di parte può venire giustificata da questo motivo in diverso ruolo dei medici coinvolti.
Proposta
In conclusione non si ritiene attualmente presente documentazione tale da motivare nuovi accertamenti medici ai fini amministrativi e si ritiene ancora valida la valutazione riportata nel rapporto finale SMR del 29.10.2015.” (pag. 360 incarto AI)
Il 5 dicembre 2016 il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina generale, ha attestato che il ricorrente “a causa di dolori cronici necessita di una medicazione antalgica giornaliera con Tramadolo 50mg una volta al giorno” (doc. B).
Il 17 gennaio 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “di principio l’assunzione di una capsula di Tramal 50 mg al giorno è compatibile con un’attività lavorativa al 100%. In una prima fase di assunzione Tramal può p. es. essere compromessa l’idoneità alla guida. Da notare che l’assicurato assume da tempo Tramal (vedi perizia reumatologica di 10.2015). L’attuale dosaggio risulta basso. Tramal può essere somministrato nella misura fino a 400 mg/al giorno. Non è documentata nel presente caso una particolare intolleranza verso il Tramal. Non vi è certificata inidoneità alla guida” (doc. VIII).
Il 31 gennaio 2017 il dr. med. __________ ha preso posizione sulle considerazioni del medico SMR, rilevando:
" (…)
Concordo pienamente con il suo scritto che non è la capsula di Tramal che porterà all’inabilità la lavoro del Sig. RI 1.
L’assunzione di questo farmaco anche se gli effetti secondari possono essere molto variegati da persona a persona non è il problema è solo un tentativo di compensare la sofferenza del paziente che presenta dei danni di salute molto importanti.
Anche aumentando la dose del farmaco avrà forse un beneficio, forse a discapito degli effetti secondari ma non avrà certamente una guarigione o un miglioramento della capacità lavorativa.
Il contenzioso mi sembra piuttosto da vedere sulla decisione a mio modo di vedere assolutamente iniqua della incapacità lavorativa attestata al 19% quando tutti i documenti presentati compresa una perizia di parte di un Neurochirurgo di __________ attestano una inabilità superiore.” (doc. C)
2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, deve confermare l’operato dell’UAI che, basandosi sulla perizia del 26 ottobre 2015 del dr. med. __________, FMH reumatologia, ha ritenuto l’insorgente capace al lavoro al 100% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute con le limitazioni ivi descritte.
La valutazione peritale è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede. Il perito si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata il 12 ottobre 2015.
Al referto va attribuita piena forza probante.
Il ricorrente contesta la perizia facendo capo alla valutazione del 27 settembre 2016 del dr. med. , “Facharzt für Neurochirurgie speziell Wirbelsäulenchirurgie” attivo presso l’”” e sostenendo che lo specialista __________ sarebbe meglio in grado di determinare la capacità lavorativa del ricorrente, essendo specialista in neurochirurgia e chirurgo della colonna vertebrale, a differenza del perito incaricato dall’UAI che è specializzato in reumatologia.
A questo proposito va rilevato che con sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 pubblicata in RtiD II-2010 a pag. 208, il TF ha già avuto modo di prendere posizione su una censura simile, affermando:
" (…)
4.1 A sostegno della sua tesi, il ricorrente osserva che non si tratta unicamente di statuire su due valutazioni mediche divergenti (quelle dei medici incaricati dall'assicuratore malattia, da un lato, e quelle dei medici curanti dall'altro), ma anche di considerare che il dott. F.________ è passato all'atto di un delicato intervento chirurgico che è riuscito e che ora lo fa stare bene. Egli mette inoltre in dubbio il fatto che la Corte cantonale si sia fondata sul parere di esperti competenti, in possesso dei requisiti necessari. Sostiene al contrario che, essendo le ernie discali di competenza di un neurochirurgo, la valutazione del caso non poteva essere affidata a un reumatologo e a un chirurgo ortopedico.
4.2 Nella misura in cui contesta, per la prima volta in sede federale, la competenza dei dott. G.________ e R.________, il ricorrente fa (implicitamente) valere un motivo di ricusa per fondati motivi ai sensi dell'art. 44 LPGA (cfr. Ueli Kieser, Arzt als Gutachter, in Arztrecht in der Praxis, 2a ed. 2007, pag. 438; lo stesso, ATSG-Kommentar, 2a ed. 2009, pag. 568, n. 18 all'art. 44). Già solo per questo motivo, ci si potrebbe seriamente domandare se la censura, che poteva senz'altro essere sollevata in sede cantonale, non sia contraria al principio della buona fede, valido pure in ambito procedurale (DTF 130 III 66 consid. 4.3 pag. 75; 127 II 227 consid. 1b pag. 230; 121 I 30 consid. 5f pag. 38), e in particolare all'obbligo incombente alle parti di invocare motivi di ricusazione non appena ne abbiano conoscenza (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 193/05 del 7 settembre 2006, riassunta in RSAS 2007 pag. 61, consid. 3.5).
La questione può tuttavia rimanere indecisa in quanto il primo giudice poteva validamente e senza arbitrio fondarsi sulle valutazioni degli specialisti incaricati da [… omissis …] per statuire sul merito. Basti a tal proposito rilevare che, come in altri settori specialistici della medicina, i confini dell'area di competenza del neurologo, dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale, dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata. Per quanto concerne più precisamente la problematica relativa all'ernia discale - comunque convincentemente esclusa dai medici interpellati dall'opponente - va inoltre precisato che essa non necessariamente è di sola competenza del neurologo, ma può anche essere di pertinenza ortopedica (cfr., alla voce ernia discale, La grande enciclopedia medica UTET, 2007, VI vol., pag. 132), come del resto hanno già (implicitamente) avuto modo di rilevare in altre occasioni le istanze giudiziarie (in questo senso ad esempio sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 59/93 del 12 aprile 1994 consid. 2-4).
Per il resto, le sentenze cui rinvia il ricorrente per dimostrare che la mancata specializzazione dei medici intervenuti determinerebbe una palese violazione del principio dell'accertamento d'ufficio dei fatti, riguardano accertamenti in ambito psichiatrico operati da medici non specialisti della specifica disciplina e non sono manifestamente pertinenti alla vertenza qui in esame. (…)”
Anche in concreto, rilevato come l’interessato, conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTF 137 V 210), è stato preventivamente reso attento circa il nome del perito e la necessità di un “esame medico reumatologico” in data 31 luglio 2015 (pag. 129 incarto AI) e non ha sollevato alcuna obiezione in merito alla sua specializzazione nel termine assegnatogli, né ne ha chiesto la ricusa (cfr. pag. 129 e seguenti incarto AI; cfr. anche certificato del 7 ottobre 2015 del dr. med. __________ [pag. 151 incarto AI], il quale, pur accennando al “disturbo neurochirurgico”, non ha contestato la nomina del perito; cfr. anche la risposta dell’UAI del 14 ottobre 2015 [pag. 153 incarto AI]), ci si potrebbe chiedere se la sua censura non sia tardiva.
In ogni caso, se è vero che il perito ha affermato che la sua valutazione tiene unicamente conto delle patologie di competenza reumatologica (pag. 159 incarto AI), dall’altra va evidenziato come le diagnosi su cui si basano il perito ed il dr. med. __________ sono simili (“lisi istmica L5 con consecutiva spondilistesi L5/S1 (Meyerling grado II-III) e stenosi foraminale con compressione della radice L5 bilateralmente, compressione foraminale con compressione della radice L5; segni di osteocondrosi con lieve anterolistesi di L3 su L4 di I° grado, protrusione discale posteriore ad ampio raggio” (pag. da 155 incarto AI) e “chronische rezidivierende Ischialgie links teilweise L5 und S1 links; geringes Lumbalsyndrom bei isthmischer Spondylolisthese L2/3 und L4/5” (pag. 355 incarto AI) e che il perito, maggiormente preciso nelle sue diagnosi, ha indicato che si tratta di “diagnosi di pertinenza reumatologica” (pag. 158 incarto AI, punto 4).
Del resto, il medico SMR, dr. med. __________, ha approfonditamente valutato il referto dello specialista __________ (cfr. pag. 100 incarto AI), ed ha, giustamente, rilevato come, malgrado il tempo trascorso (perizia del 26 ottobre 2015; visita a __________ del 26 settembre 2016), i referti oggettivi (medici e clinici funzionali) sono rimasti stabili (pag. 356 incarto AI: “[…] LWS ap/seitlich vom 26.09.2016: Im Vergleich zur Voruntersuchung von 2014 keine wesentliche Befundverschelchterung, Oberkörperabweichung nach links, Anterolisthese von L3 gegenüber L4, isthmische Spondylodese L4/5 bei Lyse L4 unter Berücksichtigung dass es zu einer Teilsakralisation von L5 gekommen ist” Deutliche Diskusdegeneration”) e dunque la valutazione del dr. med. __________ non fa stato di alcun peggioramento dello stato di salute dell’interessato ma si esaurisce in una diversa valutazione del medesimo stato valetudinario. Come evidenzia il dr. med. __________, la discrepanza “può venire giustificata” dal “diverso ruolo dei medici coinvolti”, ritenuto in particolare come il dr. med. __________ sia stato incaricato dal medico curante, dr. med. __________, di effettuare l’esame medico.
Al ricorrente va ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).
A nulla cambia la circostanza che il medico SMR nell’annotazione ha scritto “visita ortopedica a __________”, allorché il dr. med. __________ è neurochirurgo e specialista per la chirurgia vertebrale, trattandosi di una svista che non ha alcuna incidenza sulla valutazione. Ciò trova conferma anche in una recente sentenza federale, 9C_762/2016 del 13 febbraio 2017, dove il TF ha affermato che:
" 4.2.1. Konkret bemängelt der Beschwerdeführer, der RAD-Bericht sei nicht beweiskräftig, weil dem RAD-Arzt die notwendigen fachärztlichen Kenntnisse fehlten, um die Auswirkungen der neuen Diagnosen auf die Arbeitsfähigkeit zu beurteilen, er überdies von falschen Annahmen (falsche Jahresangabe bezüglich Begutachtung, unzutreffende Wiedergabe der gutachtlichen Einschätzung der Arbeitsfähigkeit) ausgehe und seine Einschätzung im Gegensatz zu derjenigen des Dr. med. C.________ nicht auf einer klinischen Untersuchung beruhe.
Diese Rügen verfangen nicht. Zu den geltend gemachten somatischen Diagnosen bzw. Befunden, aus welchen der Beschwerdeführer eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes seit der Begutachtung ableiten will, hat - wie die Vorinstanz zutreffend bemerkte - der RAD- Internist Dr. med. D.________ nachvollziehbar und schlüssig Stellung genommen. Ihm oblag dabei einzig die Beurteilung, ob aufgrund der neu eingereichten Berichte eine massgebliche Verschlechterung des Gesundheitszustands seit der Begutachtung ausgewiesen war bzw. ob weitere Abklärungen notwendig waren; hierzu bedurfte es keiner klinischen Untersuchung. Auch ist im vorliegenden Fall nicht erkennbar, weshalb der RAD-Arzt für diese Beurteilung nicht befähigt gewesen sein sollte. Abweichende fachärztliche Aussagen namentlich zur Arbeitsfähigkeit, aufgrund derer die fachärztlichen Aussagen im Gutachten hätten entkräftet werden können (vgl. Urteil 9C_942/2008 vom 16. März 2009 E. 5.3), lagen keine vor. Beim behandelnden Dr. med. C., dessen Berichte - so der Beschwerdeführer - eine Verschlechterung der Halswirbelsäulen-Problematik zeigten, handelt es sich um einen Allgemeinmediziner. Keine Einschätzung zur Arbeitsfähigkeit enthält sodann der - erst nach Verfügungserlass datierende - Bericht des Chirurgen Dr. med. E. vom 1. Juni 2016, soweit er überhaupt Rückschlüsse auf die im Zeitpunkt des Abschlusses des Verwaltungsverfahrens gegebene Situation erlaubt (Urteil 9C_136/2009 vom 10. August 2009 E. 2.5 mit Hinweisen), was offen bleiben kann. Was den Vorwurf der falschen Annahmen betrifft, geht aus dem RAD-Bericht ohne Weiteres hervor, dass sich Dr. med. D.________ über die zeitlichen Abläufe im Klaren war - bei der unzutreffenden Jahresangabe handelt es sich offensichtlich um einen Verschreiber - und er die gutachtliche Einschätzung der Arbeitsfähigkeit korrekt wiedergegeben hat.”
Ne segue che non vi è motivo per distanziarsi dalla perizia amministrativa.
Per quanto concerne invece le valutazioni del medico curante, dr. med. __________, del 5 dicembre 2016 (doc. B) e del 31 gennaio 2017 (doc. C), il quale del resto è d’accordo con il medico SMR, dr. med. __________, circa gli effetti del medicamento assunto dal suo paziente (doc. C: “[…] concordo pienamente con il suo scritto che non è la capsula di Tramal che porterà all’inabilità lavorativa del Sig. RI 1 […]”), esse si esauriscono in una generica contestazione del grado d’invalidità calcolato dall’UAI nel 19%, grado che tuttavia, come si vedrà meglio in seguito, non va confuso con il grado d’incapacità lavorativa.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo TCA, sulla base della perizia del dr. med. __________, deve di conseguenza concludere che l’insorgente in attività leggere e confacenti al suo stato di salute è capace al lavoro al 100% con le limitazioni ivi indicate.
2.8. L’assicurato contesta anche le attività che sono state ritenute esigibili dal consulente professionale, e meglio la vendita, l’addetto alla consegna di merce, l’addetto alla logistica. Egli rileva come una prova pratica non sia mai stata eseguita e come sia comprensibile la non disponibilità da lui espressa al cambiamento, non volendo abbandonare la sua attività che svolge da ormai oltre 30 anni, per la quale sono stati effettuati importanti investimenti e che rappresenta un’importante fonte di sostentamento per tutta la famiglia composta anche dal coniuge e da 3 figli minorenni agli studi. Essa è del resto l’unica attività svolta dal 1982. Il ricorrente evidenzia poi come le attività pratico-manuali siano quelle che più sollecitano il fisico e pertanto non possono essere esercitate tenuto conto delle importanti limitazioni elencate nella perizia reumatologica. La valutazione reumatologica, secondo il ricorrente, sarebbe inoltre in contrasto con le attività suggerite dal CAP e confermate dal CIP. L’interessato passa poi in rassegna le professioni proposte (addetto alla consegna di merce, addetto alla logistica, venditore), indicando i motivi per i quali non sarebbero esigibili.
2.9. Nel caso in esame la consulente in integrazione professionale, nella valutazione dell’11 agosto 2016 (pag. 324 incarto AI), preso atto delle limitazioni funzionali (caricabilità massima di 5 kg, alternanza della postura al bisogno, evitare l’ante-flessione e rotazione del tronco), ritenuta ideale un’attività da svolgersi principalmente in piedi, senza pesi o attività di forza che vada a sollecitare la schiena, dopo aver esaminato il rapporto del centro d’accertamento professionale di __________ del 4 agosto 2016 (pag. 316 e seguenti incarto AI), ed aver rilevato che l’insorgente attualmente “si occupa della preparazione degli impasti (attualmente più che altro supervisiona l’operato dei collaboratori), svolge anche una parte di pratiche amministrative aiutato dalla moglie (contabilità e fatture). Oltre a questo l’A. si occupa anche della manutenzione dei furgoni. In caso di assenza dei fattorini l’A. si occuperebbe anche della consegna del pane. L’orario di lavoro è compreso dalle 22.30 alle 7.30 ca.”, ha concluso che:
" (…)
Il periodo di osservazione ha messo in luce una propensione per attività pratico-manuali e di movimento, meno per attività che richiedono logica e ragionamento.
Il percorso è stato caratterizzato da un’evoluzione limitata rispetto ad una proiezione professionale futura, l’A. è rimasto molto focalizzato sulla sua attività d’indipendente e le difficoltà e implicazioni in termini economici.
L’orientatore presente al Centro ha ravvisato delle risorse che potrebbero essere valorizzate in un altro ambito professionale e ha delineato alcune possibili settori professionali quali la vendita, la logistica, la manutenzione o i trasporti.
Al termine del colloquio ho comunicato all’A. la possibilità di svolgere un accertamento pratico nel settore della vendita (panettiere, pasticciere) non lontano dal luogo di domicilio. L’A. ha però comunicato nell’immediato di non essere disponibile nell’immediato (agosto e settembre) in relazione alla sua attività.
L’A. è stato informato in merito a tale possibilità e alla necessaria disponibilità da parte sua per poter intraprendere un nuovo percorso. Al momento però non sembrano esserci i presupposti poiché l’A. prosegue l’attività e ha degli obblighi verso i collaboratori. La sua attività lavorativa permette il sostentamento della sua famiglia e questa è una delle ragioni di maggiore preoccupazione rispetto al futuro.
(…)
Il periodo di accertamento ha confermato la buona tenuta fisica e la capacità lavorativa completa in un’attività confacente allo stato di salute attuale.
Sulla base degli elementi raccolti vi sono le condizioni per attuare dei provvedimenti professionali.
Quale consulente si resta a disposizione rispetto all’attuazione di provvedimenti in vista di una reintegrazione professionale futura, così come discusso con l’A. in occasione del recente colloquio. (…)”
Il 21 ottobre 2016, in sede di osservazioni al progetto di decisione, la consulente ha precisato:
" (…)
Secondo quanto emerso a __________ i possibili ambiti professionali individuali risultano compatibili con le limitazioni funzionali indicati in sede medica e questo sia per l’attività quale addetto alla consegna di merce, sia per l’addetto alla logistica, sia per il settore della vendita (resta inteso per merce leggera tenuto conto della caricabilità ridotta). È stata presa in considerazione anche quale attività possibile quella di addetto alla consegna di merce leggera che reputo idonea se non prevede tratte troppo lunghe che costringano il sig. RI 1 a restare seduto per troppo tempo, con la possibilità di alzarsi. Per contro l’attività di camionista, che prevede il trascorrere la maggior parte del tempo seduto, non la reputo indicata.
Inoltre osservo come il sig. RI 1 sia stato scettico e refrattario sin dall’inizio rispetto alle proposte scaturite a __________ legate a cambiamento di attività. Questo si è evidenziato in particolar modo durante il percorso svolto a __________ nel corso del quale ha manifestato poco coinvolgimento e propositività mantenendo un’attitudine passiva nella riflessione e discussione rispetto ad un possibile orientamento professionale futuro.
Il rappresentante legale osserva che delle prove pratiche non sono state eseguite. In realtà le proposte che sono scaturite a __________ risultano da un periodo di osservazione pratica generale (non svolti in un settore specifico).
La fase successiva all’accertamento prevedeva infatti un periodo di pratica professionale nel settore professionale individuato. Al sig. RI 1, al termine dell’accertamento, è stata indicata la possibilità di svolgere un periodo di pratica nel settore della vendita. Tale proposta è stata formulata anche nel progetto di decisione emesso lo scorso 12.8.2016 ma non si è avuto nessun seguito. Pertanto, senza la disponibilità da parte del sig. RI 1, ulteriori accertamenti pratici non hanno potuto essere messi in atto e per tale motivo non ritengo sia plausibile contestarli a priori da parte del rappresentante legale.” (pag. 363 incarto AI)
2.10. Va innanzitutto rammentato che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Il TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni importanti.
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA 35.2004.38 del 3 marzo 2005).
È poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Con sentenza 8C_451/2016 del 17 ottobre 2016, pubblicata in SVR 3/2017, IV Nr. 20, pag. 53, il TF ha stabilito che sul mercato equilibrato del lavoro vi sono possibilità di occupazione sufficientemente realistiche per persone ritenute funzionalmente monche di un braccio e che possono ancore eseguire soltanto lavori leggeri (consid. 5.1).
In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro, anche se si volesse, per pura ipotesi di lavoro, non ritenere esigibili le professioni citate dalla consulente in integrazione, esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti).
Del resto questo Tribunale ritiene che pure le professioni di addetto alla consegna di merce, di addetto alla logistica e nel settore della vendita sarebbero esigibili. A proposito della circostanza che il dr. med. __________ ha sostenuto che quest’ultima professione non sarebbe esigibile, va rilevato che per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Ne segue che spetta al consulente in integrazione professionale, come avvenuto in concreto indicare quali professioni sono concretamente esigibili.
Ora, il consulente in integrazione ha potuto accertare come tutte e tre le professioni citate sono compatibili con le limitazioni funzionali indicate in sede medica (pag. 362 incarto AI).
Del resto, come si vedrà in seguito nell’ambito del raffronto dei redditi, anche se si volesse ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che esse non sono esigibili e che dunque, sempre per pura ipotesi di lavoro, occorra ridurre di un ulteriore 5% il salario da invalido come richiesto dall’insorgente a causa del ventaglio ristretto delle professioni esigibili, l’interessato non avrebbe comunque diritto ad alcuna rendita.
2.11. Quanto alla circostanza che l’insorgente non intende abbandonare la sua attività, l’unica esercitata dal 1982, per la quale sono stati effettuati importanti investimenti e che rappresenta un’importante fonte di sostentamento per tutta la famiglia composta anche dal coniuge e da 3 figli minorenni agli studi, basti qui rilevare che all’interessato, ancora relativamente giovane, essendo nato nel 1967, incombe l’obbligo di ridurre il danno e può di conseguenza essergli imposto, oltre che di cambiare attività, anche di svolgere un’attività dipendente in luogo di quella indipendente esercitata finora.
Con sentenza 9C_924/2011 del 3 luglio 2012, a proposito di un garagista indipendente dall’inizio degli anni 1990, capace al lavoro al 50% sia nella precedente attività che in attività confacenti al suo stato di salute (grado poi aumentato al 70%), il TF ha rammentato che nell’ambito dell’assicurazione invalidità vige il principio generale secondo il quale una persona invalida deve, prima di domandare prestazioni, intraprendere tutto quanto gli è possibile per attenuare le conseguenze della sua invalidità. Per questo motivo un assicurato non ha diritto ad una rendita quando è capace, cambiando professione, di ottenere un reddito escludente un’invalidità che gli darebbe il diritto ad una rendita. Ciò va esaminato alla luce delle circostanze oggettive e soggettive del caso di specie (“5.2 Au vu des arguments du recourant, il convient cependant d'examiner si le Tribunal fédéral doit s'écarter des constatations faites par la juridiction cantonale sur l'exigibilité d'un changement de profession de la part du recourant ou du raisonnement suivi par celle-ci, dans les limites de son pouvoir d'examen (cf. consid. 1 supra). 5.2.1 Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel une personne invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références) »).
Tra le circostanze soggettive vi sono la capacità lavorativa residua o i fattori personali come l’età e la situazione professionale concreta. Fra le circostanze oggettive vi sono l’esistenza del mercato equilibrato del lavoro e la durata prevedibile del rapporto di lavoro (“Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts du Tribunal fédéral 9C_540/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.2 et les arrêts cités, destiné à la publication, et 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, plus la mise à contribution de l'assureur est importante, plus les exigences posées à l'obligation de réduire le dommage devront être sévères. C'est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l'octroi d'une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle (ATF 113 V 22 consid. 4d p. 32 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4.2.3 et les références citées). »).
Nel caso giudicato dal TF l’interessato, per diminuire il danno, avrebbe dovuto cambiare lavoro, guadagnando un importo superiore. Disponendo di una capacità di lavoro residua del 70% poteva esercitare altre attività come quella di gestore della logistica, nel commercio al dettaglio o come ricezionista di un garage. Inoltre, avendo 53 anni al momento in cui la questione dell’esigibilità si è posta, il ricorrente non aveva ancora raggiunto la soglia a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non esiste più alcuna possibilità reale di sfruttare la capacità residua di lavoro in un mercato equilibrato (“5.2.2 En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que le revenu d'invalide que le recourant aurait été en mesure de réaliser était plus élevé que celui perçu dans son métier de garagiste. Contrairement à ce que soutient ce dernier, une augmentation notable du revenu d'invalide auquel il pourrait prétendre en cas de changement de profession n'est pas exigé. En effet, pour diminuer son dommage, il suffit, au sens de la jurisprudence sus exposée (consid. 5.2.1 supra), qu'un assuré puisse réaliser, dans une activité adaptée, un revenu d'invalide supérieur à celui provenant de la poursuite de son métier.
Par ailleurs, les premiers juges ont constaté que la poursuite de l'entreprise du recourant était menacée à terme et que la liquidation de cette dernière se ferait sans difficulté, celle-ci n'ayant que très peu d'actifs. Ces constatations ne sont pas remises en cause par le recourant. N'étant pas manifestement inexactes, elles lient par conséquent le Tribunal fédéral (cf. consid. 1 supra). Compte tenu des circonstances ainsi constatées, on peut raisonnablement attendre du recourant qu'il change de profession pour diminuer son dommage puisque sa demi-rente d'invalidité s'en verrait réduite. En effet, en exerçant une activité salariée (voir consid. 5.2.3 infra), celui-ci serait en mesure d'augmenter sa capacité de gain de telle sorte que seul le droit à un quart de rente lui serait ouvert.
5.2.3 Les autres arguments avancés par le recourant ne sont pas plus pertinents. Les juges cantonaux ont constaté qu'il disposait d'une capacité résiduelle de travail de 70 % et qu'il pouvait l'exercer dans une activité adaptée comme celle de gestionnaire en logistique ou de commerce de détail ou encore comme réceptionniste dans un garage. Il existe ainsi une large palette d'activités au profit desquelles celui-ci peut mettre à disposition sa capacité résiduelle de travail qui est relativement importante. Le recourant ne conteste pas que ce genre d'activité est compatible avec son état de santé. De plus, sa capacité résiduelle de travail fixée à 70 % tient déjà compte de ses problèmes de santé et n'est pas de nature à l'empêcher de trouver une telle activité sur un marché du travail équilibré. En effet, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (ATF 110 V 276 consid. 4b; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 332; cf. ATF 130 V 346 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5 et les arrêts cités). Au demeurant, âgé de 53 ans au moment où la question de l'exigibilité d'un changement de profession se posait, le recourant n'avait de loin pas atteint le seuil à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l'argument selon lequel il s'est constitué une clientèle fidèle l'entraverait pour trouver un nouveau travail. »).
Cfr. anche la sentenza 9C_501/2009 del 12 maggio 2010 relativa ad un assicurato che aveva ottenuto il diploma d’ingegnere all’estero e che, arrivato in Svizzera nel 1979, aveva esercitato diverse attività, tra le quali quella di autista per cinque anni e che dal 1988 ha lavorato come indipendente nel ramo della ristorazione (specializzato nella cucina orientale). Il TF al consid. 3 ha evidenziato:
" L'intimé a mis un terme à son activité lucrative indépendante en juin
2005, invoquant des problèmes de santé. La cessation de cette activité justifie de procéder à une révision du droit à la demi-rente d'invalidité, en vertu de l'art. 17 LPGA. En effet, comme les champs d'activités professionnels comparés ont disparu, la méthode extraordinaire d'évaluation qui tenait compte de la réalité concrète de l'activité de traiteur indépendant n'a plus de fondement.
Le degré de l'invalidité doit ainsi être revu et déterminé désormais selon la méthode générale de comparaison des revenus, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.”
Va segnalata anche la sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, inerente un agricoltore indipendente. In quel caso il TF ad un assicurato 57enne al momento della decisione litigiosa, incapace al lavoro al 50% sia nella sua precedente attività che in attività confacenti al suo stato di salute, ha riconosciuto la mezza rendita, rilevando tuttavia che si trattava di un caso limite, relativo ad un agricoltore indipendente che non possedeva alcuna esperienza professionale in un altro ambito e che faceva fatica a comprendere e ad adattarsi alle esigenze dei mutamenti strutturali in corso nell’agricoltura.
L’Alta Corte ha rilevato:
" 4.3.1 Selon les constatations du Tribunal cantonal, qui lient le
Tribunal fédéral (cf. supra consid. 1 et 3), l'intimé dispose d'une capacité résiduelle de travail attestée médicalement de 50 % qu'il peut exploiter aussi bien dans son activité habituelle d'agriculteur que dans toute autre activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dans la première hypothèse, l'intimé peut prétendre à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, tandis que dans la seconde hypothèse il n'aurait droit, compte tenu du revenu qu'il pourrait raisonnablement réaliser dans une activité adaptée (calculé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires), qu'à l'allocation d'un quart de rente.
4.3.2 C'est à la lumière des circonstances concrètes de la présente affaire qu'il convient d'examiner si l'intimé peut être tenu de mettre fin à son activité indépendante d'agriculteur au profit d'une activité salariée plus lucrative.
En premier lieu, il convient de constater que l'intimé n'a pas véritablement mis en oeuvre, pour peu que cela soit objectivement possible dans une entreprise agricole du type et de la taille de celle de l'intimé, de mesures tendant à adapter son activité à ses capacités résiduelles. Il ressort de l'enquête économique établie dans le cadre de l'instruction du dossier - dont les constatations principales ont été reprises dans le jugement attaqué - que l'intimé se limite désormais à accomplir les tâches d'exploitation qui sont encore à sa portée sur le plan physique et qu'il est désormais suppléé par son fils pour les autres travaux.
D'un point de vue objectif, rien ne fait obstacle à ce que l'intimé change d'activité professionnelle. Âgé de 57 ans au moment de la décision litigieuse, l'intimé n'avait pas atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché de l'emploi supposé équilibré (cf. arrêts 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2, 9C_437/2008 du 19 mai 2009 consid. 4 et I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références). Il ne semble par ailleurs pas que le choix de postes de travail exigibles soit si limité qu'il rende très incertaine la possibilité de trouver un emploi dans un lieu proche de son domicile.
Cela étant, l'intimé ne semble posséder aucune expérience professionnelle dans un domaine économique autre que celui dans lequel il oeuvre actuellement. L'exercice d'une nouvelle activité adaptée aux limitations fonctionnelles l'affectant impliquerait, en tout état de cause, une reconversion professionnelle. Dans les faits, le passage du statut d'agriculteur indépendant à celui de salarié constitue une profonde remise en question socio-professionnelle, qui présuppose des facultés d'adaptation considérables d'un point de vue subjectif. L'enquête économique a mis en évidence que l'intimé peinait à comprendre et à s'adapter aux exigences liées à la mutation structurelle actuellement en cours dans l'agriculture. Au regard de son âge et de son état d'esprit, il apparaît douteux que l'intimé soit en mesure de s'intégrer dans une démarche personnelle de remise en question professionnelle.
On relèvera pour finir que les perspectives de revenu offertes par un changement d'activité ne sont que légèrement plus élevées par rapport au revenu que l'intimé serait en mesure d'obtenir dans le cadre de son activité agricole. Même si son exploitation agricole est très probablement condamnée à disparaître à plus ou moins brève échéance, il paraît difficile dans ces conditions d'exiger de l'intimé, eu égard à l'attachement subjectif et personnel qui le lie à son entreprise, qu'il l'abandonne pour se lancer dans la recherche aléatoire d'un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles.
4.3.3 Au vu de l'ensemble des circonstances, aussi bien favorables que défavorables, et même si la présente affaire doit assurément être regardée comme un cas limite, il convient d'admettre que le Tribunal cantonal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant qu'il ne pouvait être exigé de l'intimé qu'il change d'activité afin de réaliser un revenu excluant le droit à une demi-rente d'invalidité.”
In concreto l’interessato è nato nel 1967, per cui, da un punto di vista oggettivo nulla osta ad un cambiamento dell’attività lavorativa giacché l’insorgente non ha ancora raggiunto l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non esistono possibilità per valorizzare la capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro ritenuto equilibrato. Inoltre, i posti di lavoro esigibili non sono così limitati da rendere incerta la possibilità di trovare un’occupazione in un luogo prossimo al domicilio del ricorrente che vive in una zona densamente popolata e con numerosi posti di lavoro (cfr. sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009, pubblicata in SVR 6/2010 IV n. 37, consid. 4.3.2; nonché la già citata sentenza 9C_924/2011 del 3 luglio 2012).
L’interessato inoltre è già stato confrontato, almeno una volta, al passaggio da attività dipendente ad attività indipendente, poiché dopo l’apprendistato ha lavorato dal 1987 al 1989 per la __________ di __________, per poi lavorare come indipendente e fondare nel corso del mese di novembre 2008 la ____________________. Egli inoltre, come emerge dagli atti, ha continuato, seppur in maniera saltuaria, a collaborare all’interno della propria panetteria, modificando le proprie mansioni.
L’assicurato, nel corso degli anni, è dunque stato capace ad adattarsi alle nuove situazioni che si sono create e non emerge che non sia capace di comprendere e di adattarsi alle mutate esigenze economiche e si trova di conseguenza in una situazione ben differente rispetto a quella accertata nella sentenza 9C_578/2009 del 29 dicembre 2009 (“L'enquête économique a mis en évidence que l'intimé peinait à comprendre et à s'adapter aux exigences liées à la mutation structurelle actuellement en cours dans l'agriculture. Au regard de son âge et de son état d'esprit, il apparaît douteux que l'intimé soit en mesure de s'intégrer dans une démarche personnelle de remise en question professionnelle. » ; cfr. anche la valutazione del 4 agosto 2016 del CAP [pag. 315 e seguenti incarto AI], da cui emergono, seppur tra alcune difficoltà [cfr. in particolare pag. 321], risorse per potersi reintegrare nel mondo del lavoro [pag. 322 : « […] qualora entrasse nell’ottica del cambiamento, dispone di risorse interessanti ai fini di una redifinizione professionale (senso del lavoro, serietà, impegno, competenze manuali – non fini e di precisione […] » ; cfr. anche pag. 325).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto è a giusta ragione che l’UAI ha stabilito che l’insorgente deve cambiare professione per ridurre il danno e segnatamente svolgere un’attività dipendente dove può meglio sfruttare la sua capacità lavorativa residua.
2.12. L’interessato contesta infine le conclusioni dell’inchiesta per indipendenti del 4 aprile 2016 (pag. 214 incarto AI). Egli rileva che gli utili aziendali hanno registrato un progressivo aumento e un picco in rialzo proprio nel 2014, anno in cui si è assistito ad un aumento della produttività a causa della chiusura di un panificio in zona e della conseguente acquisizione di parte dei clienti da parte della sua azienda (cfr. anche pag. 139 e seguenti incarto AI). Inoltre, proprio nel 2014 si è ammalato ed ha dovuto aumentare il personale della sua azienda per poter far fronte da una parte ad una mole di lavoro sempre maggiore e dall’altra ad una diminuzione del suo rendimento. Ciò ha causato un aumento dei costi.
Secondo il ricorrente le entrate sarebbero state maggiori, e verosimilmente sarebbero aumentate ancora negli anni a venire, se lo stato di salute non fosse stato compromesso. Se non si fosse ammalato avrebbe inoltre potuto far fronte con la propria forza lavorativa all’aumento della produzione, limitando i costi aggiuntivi. Egli avrebbe pure aumentato il proprio salario, essendoci un accrescimento dell’attività e dell’utile aziendale. A questo proposito evidenzia che malgrado avesse costatato una crescita dell’utile aziendale, per un agire prudenziale non ha provveduto immediatamente ad aumentare proporzionalmente a questa crescita anche il proprio salario. Lo avrebbe fatto l’anno seguente, una volta chiusa la contabilità e dopo aver potuto raffrontare i bilanci. Ciò non è accaduto, vista l’intervenuta malattia, la quale ha in parte bloccato o perlomeno rallentato il positivo corso degli eventi.
Per cui la media degli anni dal 2009 al 2013 non rispecchierebbe la reale situazione dell’azienda.
L’interessato contesta anche la successiva presa di posizione della consulente in sede di osservazioni al progetto di decisione e sostiene che è possibile provare senza ombra di dubbio un andamento di costante crescita dell’azienda e un notevole aumento dell’utile dal 2013 e soprattutto dal 2014. Infine l’insorgente critica l’attribuzione di 1/3 degli utili alla moglie, poiché non corrisponderebbe alla realtà, ritenuto come ella svolge già un’attività lavorativa da dipendente a tempo parziale al di fuori della propria panetteria-pasticcieria ed avendo anche tre figli minori di cui occuparsi, non è credibile quantificare in 1/3 la sua presenza in azienda. Ella si occupa prevalentemente della fatturazione una volta al mese e del controllo dei pagamenti, ritenuto che dell’allestimento della contabilità se ne occupa una fiduciaria.
2.12.1. A quest’ultimo proposito la consulente ha affermato che:
" (…)
Il reddito senza invalidità, nel caso dell’assicurato, è frutto di due componenti, il salario e l’utile aziendale; in occasione della valutazione ho preso atto da una parte del salario che l’assicurato si è attribuito in funzione del lavoro eseguito, dall’altra degli utili conseguiti nell’esercizio dell’attività. Così facendo, peraltro, ho tenuto conto del lavoro svolto effettivamente dai coniugi __________ in seno all’azienda, attribuendo alla moglie unicamente un/terzo degli utili nonostante sia proprietaria del 50% del capitale.
Per quel che concerne eventuali proiezioni di guadagno per gli anni a venire, non ci sono elementi che li sostengano e quantifichino; certamente non può essere preso a riferimento il primo anno di malattia (bisognerebbe guardare ad un tempo più lungo) per valutare e quantificare una capacità di guadagno maggiore.” (pag. 347 incarto AI)
Questo TCA non ha motivo per annullare la ripartizione dell’utile aziendale stabilito dalla consulente nell’ambito dell’accertamento d’inchiesta per l’attività professionale indipendente.
La moglie dell’insorgente detiene il 50% del capitale della società a garanzia limitata ed è socia e gerente con diritto di firma individuale dell’azienda (pag. 215 incarto AI). Dall’inchiesta emerge inoltre che l’interessata, presente al momento del colloquio (pag. 219 incarto AI), ha spiegato di controllare le entrate della società ogni 2-3 giorni ed ha precisato che per il proprio ruolo amministrativo, peraltro non remunerato, ha quantificato un tempo di lavoro corrispondente ad un normale 50%. Ella ha così descritto le mansioni in seno alla società: “il martedì tutto il giorno e il mercoledì mattina sono giorni “fissi” in cui settimanalmente effettua i controlli dei pagamenti; ad essi si aggiungono le 8 ore per la fatturazione oltre alle registrazioni delle entrate ed uscite che esegue sul Banana. Nel complesso ritiene che per tutto l’impegno impieghi circa 20 ore alla settimana.” È lei infatti che tiene la contabilità della società e solo per la preparazione di conto economico e bilancio si rivolge ad una fiduciaria una volta l’anno: questo con lo scopo di tenere bassi i costi (pag. 219 incarto AI). Il 24 aprile 2015 il medesimo ricorrente aveva quantificato in 16 ore alla settimana senza stipendio il lavoro svolto dalla moglie (pag. 83 incarto AI).
La consulente ha correttamente rilevato che in considerazione del fatto che si tratta di un’attività a conduzione famigliare, tenuto conto delle dichiarazioni della moglie che ha quantificato in modo dettagliato e circostanziato il proprio impegno, le prestazioni effettuate vanno tenute in considerazione proporzionalmente ai benefici aziendali; è infatti innegabile che anche la moglie dell’assicurato concorra ad aumentare i benefici e al tempo stesso a diminuirne i costi aziendali. E’ vero che l’interessata esercita pure un’attività di carattere dipendente, ma essa si svolge nella misura di 2 mezze giornate alla settimana presso uno studio medico (pag. 145 incarto AI). Ciò che, pur prendendo in considerazione la necessità di cura dei tre figli, nati nel 1999, 2001 e 2005 e dunque relativamente grandi, non le impedisce di occuparsi in maniera importante della ditta di famiglia. Alla luce di quanto sopra, l’attribuzione di un terzo degli utili aziendali alla moglie dell’insorgente va confermata.
Questo Tribunale non ha pertanto alcun motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta economica (sul valore probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; DTF 128 V 93; STCA 32.2005.197 del 6 settembre 2006).
A questo proposito va del resto rammentato che, in linea di massima e senza valide ragioni, non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati e un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
2.12.2. L’insorgente contesta poi il reddito da valido (fr. 73'533) preso in considerazione dall’UAI che ha eseguito la media degli esercizi dal 2009 (anno subito successivo alla fondazione della sagl) al 2013 (anno precedente l’insorgere del danno alla salute) dell’azienda.
Con sentenza I 686/03 del 29 ottobre 2004 l’Alta Corte ha ricordato che la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi (si veda in proposito sentenza del 17 dicembre 1998 in re G., I 304/98, consid. 3a, pubblicata in AJP 1999 pag. 484).
In una sentenza 8C_611/2007 del 23 aprile 2008, a proposito del reddito da valido di un consulente assicurativo che aveva conosciuto delle forti variazioni annuali del proprio salario il TF non ha censurato la presa in considerazione, da parte dell’autorità inferiore, della media del reddito conseguito dall’assicurato negli ultimi tre anni (“Wegen starker Lohnschwankungen von Jahr zu Jahr stellte das kantonale Gericht zur Bemessung des Valideneinkommens auf den Durchschnittsverdienst der letzten drei Jahre vor Eintritt des Gesundheitsschadens ab. Als Bezugsgrösse wählte es die im Individuellen Konto der gemeldenten beitragspflichtigen Einkommen (Art. 30ter Abs. 1 AHVG und Art. 135 ff. AHVV) ausgewiesenen, vom Arbeitgeber bestätigten Lohnsummen“), ma ha rinviato la causa all’autorità inferiore per una determinazione più precisa del salario percepito dopo ulteriori accertamenti in ambito fiscale. In sostanza l’Alta Corte ha stabilito che se da una parte il reddito da valido può, di principio, essere evinto dalle registrazioni figuranti nel conto individuale della persona assicurata, a quest’ultima non può essere impedito di comprovare che il reddito ivi registrato non corrisponde a quello effettivamente conseguito.
Con sentenza 8C_626/2011 del 29 marzo 2012, in un caso di un assicurato attivo quale indipendente nell’ambito della pulizia, il cui reddito è variato notevolmente nel corso degli anni, il TF ha affermato che nel preciso caso di specie, alla luce delle notevoli variazioni del reddito, non andava presa in considerazione la media degli introiti degli ultimi tre anni, ma degli ultimi 12.
Con sentenza 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, il TF ha giudicato il caso di un’assicurata che aveva percepito nel corso dell’ultimo anno in cui ha svolto un’attività dipendente (1999), prima di avere problemi di salute, un reddito nettamente superiore rispetto a quello conseguito negli anni precedenti. L’Alta Corte ha tutelato la decisione dei giudici cantonali che avevano preso in considerazione, quale reddito da valido, la media degli ultimi 3 anni (dal 1997 al 1999), affermando al consid. 4.1 quanto segue:
" Avant d'examiner l'unique grief du recourant, qui s'en prend à l'abattement opéré par les premiers juges sur le revenu avec invalidité résultant des statistiques ESS, il convient de se pencher sur l'argumentation de l'intimée relative au revenu sans invalidité. L'assurée reproche à la juridiction cantonale de ne pas s'être référée au salaire obtenu pendant la seule année 1999, mais sur la moyenne des salaires réalisés entre 1997 et 1999 dans son ancienne activité d'employée de bureau. Son grief, qui relève d'une critique des règles sur la manière de déterminer le revenu sans invalidité et donc d'une question de droit (cf. art. 106 al. 1 LTF), est mal fondé.
Il ressort en effet des constatations de la juridiction cantonale que l'intimée a obtenu en 1999 un revenu nettement plus élevé que ceux réalisés les années précédentes, alors qu'elle a travaillé auprès du même employeur jusqu'à la fin de cette année-là. Ainsi, son salaire avait évolué de la manière suivante: 49'140 fr. (1995), 54'833 fr. (1996), 57'486 fr. (1997), 56'110 fr. (1998) et 69'651 fr. (1999). Dans un tel cas, lorsque le dernier salaire obtenu par l'assuré avant la survenance de l'invalidité est nettement plus élevé que les revenus obtenus jusqu'alors, il ne peut servir de référence pour le revenu sans invalidité que s'il est établi, selon la vraisemblance prépondérante, que l'assuré aurait continué à réaliser un tel salaire (arrêt 9C_5/2009 du 16 juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58 p. 181). L'intimée ne fait valoir aucun argument qui permettrait de considérer qu'elle aurait continué à gagner un salaire ayant subi une augmentation majeure par rapport à celles accordées les années précédentes et d'établir que cette majoration n'était pas due, comme on peut le penser, à la fin des rapports de travail. La juridiction cantonale était donc en droit de ne pas se référer uniquement au dernier salaire obtenu en 1999, mais de déterminer le revenu sans invalidité à l'aide d'une moyenne des salaires obtenus dans les trois années précédentes.”
2.12.3. In concreto la consulente dell’UAI ha preso in considerazione la media dei salari e della quota degli utili conseguiti dal ricorrente dal 2009 al 2013, per un importo di fr. 73'533, così composto: fr. 78’773 nel 2009 (salario lordo di fr. 78'000), fr. 78'656 nel 2010 (salario lordo di fr. 78'000), fr. 71’970 nel 2011 (salario lordo di fr. 70'000), fr. 68'130 nel 2012 (salario lordo di fr. 66'000), fr. 70'136 nel 2013 (salario lordo di fr. 66'000).
Interpellato dall’UAI circa il motivo della riduzione del salario dal 2009 al 2013 (circa il 15%), l’interessato ha affermato che “probabilmente è dovuto ad un calo del lavoro” (pag. 139 incarto AI).
Egli ha poi evidenziato che verso la fine del 2013 il lavoro ha comunque avuto un incremento a causa della chiusura di una __________ a __________ (pag. 139 incarto AI; cfr. anche pag. 84 incarto AI: “[…] ho avuto un buona aumento di lavoro che stagnava da anni […]”).
Tuttavia, il medesimo insorgente nell’inchiesta per l’attività indipendente svoltasi il 16 marzo 2016 ha precisato che se è vero che il lavoro è inizialmente aumentato, “ed è per questa ragione che è stato assunto __________, mentre __________ è “tornato a fare il panettiere” (per un certo periodo infatti, aveva assunto il ruolo di fattorino)”, d’altra parte “tuttavia alla fine del 2015 il lavoro è di nuovo diminuito, il che ha imposto la riduzione dell’attività dei fattorini” (pag. 216 incarto AI).
Per cui, come tutte le attività indipendenti, anche quella dell’insorgente è soggetta alla normale fluttuazione della clientela, alla situazione economica, alla presenza o meno di attività concorrenti.
Nel caso di specie, prendendo come termine di paragone la media del reddito conseguito dall’insorgente dal 2009 (anno successivo alla fondazione della sagl __________) al 2013 (anno antecedente l’insorgere del danno alla salute), l’UAI ha agito conformemente alla giurisprudenza. Tanto più che il reddito ha cominciato a diminuire già prima del danno alla salute (nel 2009 ha conseguito un salario lordo di fr. 78'000 ed una quota di utile di fr. 773, mentre nel 2013 il salario lordo ammontava a fr. 66'000 e la quota di utile a fr. 4'136) e di conseguenza prendendo in considerazione anche gli anni dal 2009 al 2010 e non solo l’ultimo reddito conseguito prima del 2014 il salario da valido è maggiormente favorevole all’interessato. Del resto, come emerge dall’inchiesta eseguita il 16 marzo 2016, se è vero che nel 2014 vi è stato un incremento dell’utile che l’interessato fa risalire alla chiusura di una panetteria concorrente (la sua quota parte di utile ammonta a fr. 16'968 nel 2014 a fronte di fr. 4'136 nel 2013), d’altra parte va evidenziato come l’anno seguente la quota parte dell’utile si è più che dimezzata (a fr. 8'040) e lo stesso insorgente ha precisato che “alla fine del 2015 il lavoro è di nuovo diminuito” (pag. 216 incarto AI).
Per cui, l’agire dell’UAI è corretto e quale reddito da valido va utilizzato l’importo di fr. 73'533, pari alla media del reddito dal 2009 al 2013, che aggiornato al 2015, anno di inizio dell’eventuale diritto alla rendita, ammonta a fr. 74'417 (+ 0.8% nel 2014; + 0.4% nel 2015; cfr. la stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali).
Va del resto evidenziato che, se per pura ipotesi di lavoro, come si vedrà qui di seguito, si volesse aggiungere alla media del salario lordo conseguito dal 2009 al 2013 (fr. 71’600 [78'000 + 78'000 + 70'000 + 66'000 + 66'000] : 5), tutta la quota di utile percepita nel 2014 (fr. 16'968), pari al migliore risultato mai conseguito tra il 2009 (ossia da quanto ha fondato, nel __________, la sagl [cfr. pag. 8 incarto AI: iscrizione a registro di commercio del __________]) ed il 2015, per un ammontare complessivo di fr. 88'568 (71'600 + 16'968) l’interessato non avrebbe comunque diritto ad una rendita (cfr. consid. 2.12.4. in fine).
2.12.4. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In concreto l’insorgente non contesta che occorre far capo ai dati statistici e non al salario effettivamente conseguito da invalido, potendo meglio sfruttare la sua capacità residua in attività leggere e confacenti al suo stato di salute (cfr. anche pag. 222 incarto AI).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2015 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di Fr. 63'990.83
(Fr. 63’744.- : 103,3 x 103,7; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'710.44 (Fr. 63'990.83 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
Nel caso di specie l’UAI ha applicato una riduzione del 10% per il fattore “attività leggere” (cfr. pag. 291 e 294 incarto AI).
Il ricorrente accenna a due ulteriori riduzioni del 5% l’una, e meglio 5% perché deve svolgere un’attività a tempo parziale e 5% perché il ventaglio delle attività che può svolgere è assai limitato.
In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).”
Va poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2 : “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Con sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo concetto (“[…] La deduzione va valutata complessivamente – e non separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione – tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall’UAI - e ritenuto corretto dal Tribunale cantonale – cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non merita accoglimento […]”).
Nel caso di specie questo Tribunale non ha alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione la quale ha correttamente preso in considerazione le limitazioni cui l’insorgente è soggetto ed ha deciso per una riduzione globale del 10%. Del resto, la riduzione del 5% invocata dal ricorrente perché potrebbe svolgere solo un’attività leggera a tempo parziale non può essere accordata già solo per il motivo che l’interessato può esercitare un’attività leggera a tempo pieno (cfr. consid. 2.7). Neppure la richiesta di ridurre del 5% il salario da invalido poiché l’interessato avrebbe un ventaglio ristretto di attività lavorative da svolgere può trovare accoglimento, considerando le possibilità lavorative elencate dalla consulente (cfr. consid. 2.9-2.10).
Ne segue che la riduzione globale del 10% dal reddito da invalido va confermata.
Del resto, anche volendo ridurre il reddito da invalido del 15%, l’interessato non avrebbe comunque diritto ad una rendita AI.
Raffrontando il reddito da valido di fr. 74'417 con quello da invalido di fr. 66'710.44, ridotto del 10% (deduzione sociale) a fr. 60'039.396, si ottiene un grado d’invalidità del 19.32% arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121, al 19% che non dà diritto ad alcuna rendita.
Raffrontando, il reddito da valido di fr. 74'417 con quello da invalido di fr. 66'710.44, ridotto, per pura ipotesi di lavoro, del 15% (deduzione sociale) a fr. 56'703.874, si ottiene un grado d’invalidità del 23,8% arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121, al 24% che non dà diritto ad alcuna rendita.
Infine, raffrontando, per pura ipotesi di lavoro, un reddito da valido di fr. 88'568 (cfr. consid. 2.12.3 in fine: ossia comprensivo della media del salario lordo dal 2009 al 2013 e della quota dell’utile più alta mai conseguita), con quello da invalido di fr. 66'710.44, ridotto, sempre per pura ipotesi di lavoro, del 15% (deduzione sociale) a fr. 56'703.874, si ottiene un grado d’invalidità del 35.97% arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121, al 36% che non dà diritto ad alcuna rendita
Ne segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
2.13. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti