Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2016.144
Entscheidungsdatum
25.04.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2016.144

FS

Lugano 25 aprile 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 novembre 2016 di

RI 1

contro

la decisione del 16 novembre 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione 25 marzo 2003 l’Ufficio AI ha posto RI 1 (titolare della rendita) al beneficio, dal giugno 2000, di un quarto di rendita d’invalidità, di una rendita completiva per la moglie e di quattro rendite completive per figli (doc. AI 42/113-114).

Il diritto ad un quarto di rendita d’invalidità è poi stato confermato in esito a diverse procedure di revisione che si sono susseguite negli anni (comunicazione 12 maggio 2004, doc. AI 48/127-128; comunicazione 10 novembre 2006, doc. AI 66/177-178; comunicazione 26 maggio 2011, doc. AI 79/247-248 e comunicazione 4 marzo 2015, doc. AI 102/311-312).

In particolare, la rendita completiva per la moglie è stata soppressa con effetto dal 1. gennaio 2008 con l’entrata in vigore della 5a revisione AI (comunicazione del 19 novembre 2007, doc. Cassa 166 e 167).

Quanto alle rendite per i figli __________ (nata il __________ 1991), __________ (nato il __________ 1993) e __________ (nato il __________ 1998), dagli atti risulta quanto segue.

La rendita per la figlia __________ è stata soppressa con effetto al 1. dicembre 2010 (cfr. la decisione del 2 febbraio 2011 con cui è stata chiesta la restituzione della somma di fr. 339.--, pari alla rendita completiva versata indebitamente nei mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011, vista l’interruzione degli studi nel mese di novembre 2010; doc. Cassa 141-143 con relativa domanda di pagamento rateale del 25 febbraio 2011; doc. Cassa 136).

La rendita per il figlio __________ è stata soppressa con effetto al 1. luglio 2014 visti la fine del contratto di tirocinio al 30 giugno 2014 e l’assenza di ulteriori comunicazioni (doc. Cassa 132-133, 123, 122 e 119).

La rendita per il figlio __________ è stata soppressa con effetto al 1. luglio 2016 visti il raggiungimento dei 18 anni e l’assenza di segnalazioni (doc. Cassa 94, 85 e 76; vedi anche la decisione del 6 settembre 2016 con cui è stata chiesta la restituzione della somma di fr. 606.--, pari alla rendita completiva versata indebitamente nei mesi da luglio a settembre 2016; doc. Cassa 74-75 = doc. AI 109/322-323).

1.2. Con scritto del 20 aprile 2015 – segnalato che per la figlia __________, nata il __________ 1997, con il compimento del 18esimo anno di età nel giugno 2015, il diritto alla rendita per figli decade – la Cassa, ai fini della continuazione del versamento della prestazione, ha chiesto all’insorgente di presentare la relativa attestazione nel caso in cui la figlia fosse ancora in formazione (doc. Cassa 111).

Con lettere del 20 maggio e del 24 agosto 2015 l’insorgente ha comunicato alla Cassa che la figlia __________ “(…) attualmente non esercita nessuna attività lucrativa essendo alla ricerca di un posto di apprendistato, abita ancora in casa con noi e non ha diritto all’indennità di disoccupazione. (…)” (doc. Cassa 108) precisando in seguito che “(…) il 26 agosto prossimo inizia una nuova formazione, di cui allego il contratto di tirocinio, vi chiedo quindi di riattivare la rendita per figli, da notare che frequenterà una scuola a tempo pieno e non percepirà nessun salario. (…)” (doc. Cassa 106).

Con decisione del 26 agosto 2015 l’Ufficio AI ha quindi riconosciuto il diritto alla rendita completiva per la figlia __________ dal 1. luglio 2015 effettuando il pagamento retroattivo di fr. 404.--per i mesi di luglio e agosto 2015 (doc. Cassa 101).

L’addetta agli assicurati il 4 novembre 2016 ha interpellato il __________ con una e-mail del seguente tenore: “(…) il signor RI 1 è al beneficio di prestazioni dalla nostra Cassa cantonale di compensazione, tra cui una rendita completiva per figli in formazione. La figlia in questione è __________ nata il __________1997, NSS __________ e risulta svolgere un tirocinio dallo scorso 31.08.2015 ed il contratto di lavoro scadrà il prossimo 30.06.2018. La nostra Cassa sta tutt'ora versando tale rendita per figli poiché non ci è stata comunicata alcuna interruzione del rapporto di lavoro. Poiché __________ studia/studiava presso il vostro Istituto scolastico, vi chiediamo cortesemente di aggiornarci in merito alla sua formazione; ovvero la ragazza è attualmente frequentante la vostra scuola? In caso contrario vi invitiamo a comunicarci la data precisa in cui ha terminato la scuola ed il tirocinio. (…)” (doc. Cassa 65).

Con e-mail del 7 novembre 2016 il __________ ha risposto che “(…) la giovane __________ ha interrotto la formazione quale __________ presso la nostra Scuola __________ con effetto 01.02.2016. (…)” (doc. Cassa 63).

Con lettera del 7 novembre 2016 la Cassa ha interpellato l’insorgente invitandolo a confermare se effettivamente sua figlia avesse interrotto la formazione durante il mese di gennaio 2016 e, diversamente, di trasmettere copia dei certificati di frequenza scolastica validi per gli anni accademici 2015/16 e 2016/17 (cfr. doc. Cassa 59).

Sulla stessa lettera è stata apposta la dicitura stante la quale in occasione della telefonata del 15 novembre 2016 “(…) la madre conferma che non studia dal 02.2016. Dice di averci mandato la comunicazione per iscritto a suo tempo / mai ricevuto nulla. Fare OR (…)” (doc. Cassa 59).

1.3. Con decisione del 16 novembre 2016 l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 2'020.-- pari alla rendita completiva per la figlia __________ indebitamente percepita dal 1° febbraio al 30 novembre 2016 (202.-- x 10; cfr. doc. Cassa 57 = doc. AI 116/338-339).

1.4. Contro la decisione del 16 novembre 2016 RI 1 è insorto adducendo che “(…) durante il mese di gennaio 2016 mia figlia __________, ha interrotto la sua formazione scolastica per motivi di salute. A febbraio 2016, dopo un colloquio telefonico con un impiegato dell'Ufficio delle prestazioni complementari, ho inviato loro copia del certificato medico e della disdetta del contratto di tirocinio. Siccome per avere una prestazione complementare bisogna essere beneficiari di una rendita AI ho pensato che i due uffici collaborassero, non ho quindi pensato di inviare una copia anche all’Ufficio rendite. Al momento mia figlia è iscritta all'URC di __________, partecipa al "Bilancio giovani" e non percepisce alcuna indennità di disoccupazione, da settembre 2016 è però a beneficio di una prestazione assistenziale. Con la presente intendo inoltrare una domanda di condono in quanto ho commesso un errore in buona fede e la restituzione di questo importo mi metterebbe in seria difficoltà. Da gennaio 2016 sono inabile al lavoro al 100% per infortunio e il mio salario è sensibilmente diminuito, ca. 1000 fr. al mese. Devo inoltre già restituire un'importante somma per mio figlio __________ avendo commesso lo stesso errore in buona fede, purtroppo essendo scaduto il termine di ricorso non posso più fare niente. (…)” (I).

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI – dopo la chiesta proroga del termine (IV e V) e rilevato che “(…) l'assicurato ha interposto ricorso presso il lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni in data 26 novembre 2016 affermando che lo scioglimento del contratto di tirocinio è da imputarsi a malattia. Il 13 settembre 2016 la giovane si è poi annunciata all'URC (Ufficio regionale di collocamento) per la ricerca di un posto di lavoro. Venuto così a conoscenza della causa imputabile a malattia l'UAl, per il tramite della Cassa __________, ha esperito ulteriori ricerche volte a raccogliere elementi utili per decidere il mantenimento del diritto alla completiva per figli come previsto dall’articolo 49ter cpv. 3 OAVS. In effetti, affinché l’interruzione dovuta alla malattia possa essere considerata come formazione, la formazione deve essere proseguita immediatamente dopo la scomparsa della causa dell'impedimento. Tuttavia, come deciso dall'allora TFA nella sentenza pubblicata nella RCC 1975, p. 384, tale concetto di immediatezza può anche essere confermato nei casi in cui la nuova formazione inizia dopo un periodo relativamente lungo, a condizione comunque che l’estendersi di questa interruzione sia stato provocato da difficoltà soggettive e/o oggettive nel ritrovare un posto di tirocinio, malgrado gli sforzi evidenti profusi dall’interessato. Questa attenuante non è però applicabile (DTFA 102 V 208) qualora l’oggetto della nuova formazione cambia completamente rispetto a quella abbandonata. Le risultanze delle istruttorie avviate hanno così potuto accertare che la giovane, pur essendo incapace al lavoro dal 7 gennaio 2016 al 31 marzo 2016 (vedi certificato medico del dr. __________ del 22 dicembre 2016), si è attivata per la ricerca di un nuovo posto di tirocinio, ma cambiando radicalmente la filiera formativa e optando per altre formazioni non attinenti con quella abbandonata (vedi candidature). Stando così la situazione il diritto alla rendita completiva deve dunque intendersi decaduto con la cessazione della formazione di sarta al 31 gennaio 2016 e le prestazioni versate dopo questa data devono essere restituite. In applicazione dell'articolo 25 LPGA l’UAl ha perciò correttamente [ndr.: emanato] la decisione di restituzione dell'indebito versato. Infine, va evidenziato che l'assicurato, nell'atto ricorsuale, ha chiesto il condono dell'importo da restituire adducendo la propria buona fede e le gravi difficoltà economiche in cui versa. Per costante giurisprudenza, da parte dell’UAl sarà possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale delle decisione di restituzione, ritenuto che solo in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente. (…)” (VI) – ha chiesto di respingere il ricorso.

1.6. Il doc. VI è stato notificato all’insorgente che è rimasto silente (VII).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’ufficio AI ha chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr. 2'020.-- per prestazioni ricevute indebitamente per la figlia __________ dal 1° febbraio al 30 novembre 2016 (cfr. consid. 1.3).

2.3. Quanto all’importo di fr. 2'020.-- chiesto in restituzione, lo stesso non è stato contestato né nel suo principio né nella sua quantificazione.

Al riguardo questo Tribunale osserva, da una parte che detto importo corrisponde alla rendita completiva per la figlia __________ erogata durante i mesi da febbraio a novembre 2016 allorquando la stessa aveva interrotto la formazione quale __________ (cfr. contratto di tirocinio sub doc. Cassa 68-69 e il consid. 1.2). Dall’altra parte – proprio perché il diritto alla rendita completiva per la figlia è stato riconosciuto dal 1. luglio 2016 visto l’inizio del suddetto tirocinio (cfr. consid. 1.2) – l’insorgente, allorquando è stato invitato (il 7 novembre 2016, quindi prima dell’emissione della decisione qui impugnata del 16 novembre 2016) a confermare o meno l’interruzione della formazione della figlia durante il mese di gennaio 2016, ha avuto la possibilità di esprimersi in merito al diritto alle prestazioni e quindi alla loro eventuale indebita erogazione.

Inoltre, l’insorgente – visto che nel ricorso ha addotto che la figlia ha “(…) interrotto la sua formazione scolastica per motivi di salute (…)” (I) – è stato interpellato al riguardo dalla Cassa che ha appurato i motivi per cui la formazione è stata interrotta, se vi era l’intenzione di riprendere la formazione nella stessa professione e se ricerche in tal senso erano state effettuate (doc. Cassa 42, 37, 36 e 1).

La procedura del preavviso ex art. 57a LAI va applicata alle questioni che rientrano nei compiti specifici degli uffici AI (DTF 134 V 97; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 3a edizione 2014, ad art. 57a, n. 2, pag. 553; in argomento vedi anche Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 29, nota marginale 2067, pag. 409).

Quanto alla restituzione ex art. 25 LPGA, non trattandosi di un compito specifico degli uffici AI – in questo senso, tra i compiti che incombono alle casse di compensazione e che non soggiaciono dunque alla procedura del preavviso, Müller indica “(…) die Auszahlung der Renten, Taggelder, Einarbeitungszuschüsse, Entschädigungen für Betreuungskosten sowie, für Volljährige, die Auszahlung der Hilflosenentschädigungen (Art. 60 Abs. 1 lit. c IVG). Unter den Begriff der «Aus- zahlung» fallen auch die Verrechnung von Leistungen der IV mit Leistungen anderer Sozialversicherungen (vgl. KSVI 3013.5) sowie die Nachzahlungen an bevorschussende Dritte (vgl. Art. 85bis IVV) und die Rückerstattung und deren Erlass (vgl. Art. 25 ATSG). Auch hier verfügt zwar die IV-Stelle, die verschiedenen Geschäfte werden aber von der Ausgleichskasse vorbereitet. (…)” (Müller, op cit., § 29, nota marginale 2075, pag. 410; la sottolineatura è del redattore) – essa non soggiace di per sé alla succitata procedura di preavviso fermo restando che deve essere comunque garantito il diritto di essere sentito (cfr. la succitata DTF 134 V 97).

In concreto – richiamata la succitata giurisprudenza, viste le suddette evenienze e considerato che le risultanze degli accertamenti esperiti dalla Cassa sono state riprodotte nella risposta di causa (cfr. consid. 1.5) notificata all’insorgente con la possibilità di presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. consid. 1.6) – questo Tribunale deve concludere che prima dell’emanazione della decisione di restituzione il diritto di essere sentito è stato rispettato.

2.4. Secondo l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

L’art. 3 cpv. 1 e 2 OPGA prevedono che l’ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione e che nella decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono.

La restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 e DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319 con riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35 pag. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2 pag. 432). In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33 pag. 131). Per contro se l'errore che dà luogo alla riconsiderazione concerne degli elementi che non sono specifici al diritto dell'AI, ma che si ritrovano per analogia anche nell'ambito della assicurazione vecchiaia e superstiti, allora la modifica ha anche qui effetto retroattivo (ex tunc), con la conseguenza che l'obbligo di restituzione deve rispettare i limiti previsti dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (succitata STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1).

La restituzione non è invece subordinata né a un motivo né a una decisione di riconsiderazione se le prestazioni – indebitamente percepite – sono state versate in contrasto con quanto stabilito da una decisione formale. In tal caso la decisione di restituzione deve rispettare unicamente le condizioni dell'art. 25 LPGA (STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.2 e STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007 consid. 2.3.2). Per contro, il vincolo alle condizioni della riconsiderazione o della revisione processuale torna attuale se, trascorso un lasso di tempo corrispondente al termine per ricorrere contro una decisione formale, l'amministrazione domanda la ripetizione di prestazioni concesse mediante una decisione informale rimasta incontestata (DTF 129 V 110).

2.5. Ai sensi dell'art. 25 cpv. 4 LAVS, applicabile in analogia alla LAI in virtù del rinvio di cui all’art. 35 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita si estingue quando l'orfano, rispettivamente il figlio, compie i 18 anni. Per i figli in formazione il diritto alla rendita dura sino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti (art. 25 cpv. 5 LAVS). Pertanto la rendita completiva per figli cessa quando questi compiono 18 anni o, se ancora in formazione, fino al termine della stessa ma non oltre i 25 anni di età.

Secondo l’art. 25 cpv. 5 LAVS seconda frase, il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione. Sulla base di questa delega legislativa l’esecutivo federale ha stabilito che la formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita d'invalidità (art. 49ter cpv. 2 OAVS).

Nel caso in esame, venuto a conoscenza del fatto che la figlia aveva interrotto la formazione intrapresa nel mese di gennaio 2016 (cfr. consid. 1.2), l’Ufficio AI, con la decisione impugnata (ritenendo implicitamente dati i criteri ex art. 53 cpv. 1 LPGA per poter procedere alla revisione delle decisioni informali con cui ha erogato indebitamente all’insorgente la rendita completiva per la figlia __________ per i mesi da febbraio a novembre 2016), ha chiesto la restituzione delle rendite completive versate indebitamente dal mese di febbraio a novembre 2016 (cfr. consid. 1.3). Nella decisione impugnata l’amministrazio-ne ha infatti evidenziato che “(…) siccome __________ ha interrotto la formazione, siamo obbligati a richiedere la restituzione delle prestazioni in esubero elargite. (…)” (doc. Cassa 57 = doc. AI 116/338-339).

Quanto al rispetto del diritto di essere sentito già si è detto al consid. 2.3.

L’amministrazione, come accennato (cfr. consid. 1.5), visto che l’insorgente nel ricorso ha addotto che la figlia ha “(…) interrotto la sua formazione scolastica per motivi di salute (…)” (I), ha effettuato i necessari accertamenti per stabilire se la suddetta interruzione fosse o meno da ritenere tale avuto riguardo all’art. 49ter cpv. 3 lett. c OAVS secondo il quale, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo, le interruzioni per motivi di salute per una durata massima di 12 mesi non sono considerate interruzioni ai sensi dell’art. 49ter cpv. 2.

Anche le Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, valide dal 1. gennaio 2003 (stato 1. gennaio 2017), stabiliscono che “(…) se la formazione è abbandonata anticipatamente, è considerata conclusa. In caso di eventuale ripresa della formazione, il figlio non è più considerato in formazione. Questo vale anche per il periodo che intercorre tra l'interruzione di un apprendistato e l'inizio di uno nuovo. (…)” rispettivamente che “(…) i figli che interrompono la formazione a causa di malattia o infortunio, ma per non più di 12 mesi, sono considerati in formazione durante questo periodo. (…)” (DR dell'AVS/AI n. marginali 3368 e 3373).

Ora, a prescindere dal fatto che l’insorgente non contesta la restituzione in quanto tale – con il ricorso egli ha infatti postulato il condono dell’importo chiestogli in restituzione (cfr. consid. 1.5) e, anche se ha avuto la possibilità di esprimersi al riguardo (cfr. consid. 1.6), dopo la risposta di causa è rimasto silente – questo Tribunale rileva quanto segue.

Il ricorrente – interpellato in merito all’incapacità lavorativa della figlia che ha portato allo scioglimento del contratto di tirocinio e ai motivi per cui ella non ha più intrapreso una formazione professionale iscrivendosi all’Ufficio di collocamento nel settembre 2016 (cfr. doc. Cassa 39) –, con scritto del 27 dicembre 2016, oltre a produrre il certificato medico 22 dicembre 2016 nel quale il dr. __________ ha attestato che “(…) ho seguito, causa malattia, la summenzionata paziente [ndr. si tratta della figlia __________] dal 04.01.2016 al 18.11.2016 (ultima consultazione). L’impossibilità a frequentare la scuola __________ è durata dal 07.01.2016 al 31.01.2016 mentre l’incapacità lavorativa è durata dal 07.01.2016 al 31.03.2016. (…)” (doc. Cassa 38), ha precisato che “(…) siccome da gennaio sono inabile al lavoro al 100% per un infortunio e percepisco fr. 1'000.00 in meno di stipendio mensile abbiamo dovuto richiedere una prestazione assistenziale, e di conseguenza mia figlia ha dovuto annunciarsi all'URC. Non si è annunciata prima in quanto sapevamo che non aveva diritto a nessuna indennità di disoccupazione, da notare che comunque lei in quel periodo ha sempre fatto ricerche di lavoro e stage con la speranza di trovare un posto di tirocinio, ma purtroppo non ha ancora trovato niente. (…)” (doc. Cassa 37).

Chiamato ulteriormente a precisare se l’interruzione della formazione di sarta intrapresa dalla figlia fosse riconducibile unicamente alla malattia, se ella avesse l’intenzione di riprendere la formazione nella stessa professione e a documentare le ricerche di stage per un posto di tirocinio (cfr. doc. Cassa 36), l’insorgente, con lettera del 19 gennaio 2017, ha prodotto le ricerche di lavoro (cfr. doc. Cassa 3-35) e risposto che “(…) 1. L’interruzione della formazione di sarta è dovuta unicamente alla malattia, avendo raggiunto il numero massimo di assenze ammesso durante l’anno scolastico. 2. Mia figlia ha sempre avuto intenzione di riprendere una formazione, e appena lo stato di salute glielo ha permesso ha cominciato a fare ricerche per un posto di apprendistato e anche di stage. (…)” (doc. Cassa 1).

In effetti nel “Curriculum Vitae”, quale obiettivo professionale, __________ ha indicato che “(…) sulla base degli stage svolti, mi sono resa conto del mio interesse per la formazione di impiegata di commercio e desidero ottenere un Attestato Federale di Capacità (AFC). (…)” (doc. Cassa 2).

Anche dalle diverse lettere di candidatura (doc. Cassa 3-35) – fatte salve quelle in cui si è candidata quale “operatrice pubblicitaria AFC”, “assistente di farmacia”, “disegnatrice (architettura) AFC”, “operatrice postpress AFC”, “operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva AFC” e “disegnatrice (ingegneria civile” AFC” (vedi i doc Cassa 33, 30, 25, 24, 15 e 8) – risulta che __________ si è indirizzata verso una formazione commerciale. Inoltre, in tutte le candidature l’interessata ha evidenziato che, dopo aver ottenuto nel 2013 la licenzia di scuola media “(…) in seguito ha frequentato dapprima il semestre di motivazione __________ a __________ e poi – non avendo trovato un posto di apprendistato quale impiegata di commercio – la scuola __________ a __________. Mi sono presto resa conto che questa scuola a tempo pieno al momento non faceva per me e la professione scelta nel campo della sartoria mi annoiava. Durante le mie esperienze lavorative ho realizzato che la professione di impiegata di commercio mi attraeva molto. (…)” (cfr. da ultimo ad esempio la candidatura del 27 dicembre 2016 sub doc. Cassa 3).

In concreto, avendo la figlia interrotto nel mese di gennaio 2016 la formazione di “__________” (cfr. consid. 1.2) ed essendo la stessa intenzionata ad iniziare una formazione nuova completamente diversa rispetto a quella intrapresa nell’agosto 2015, la rendita complementare per la figlia __________ è stata versata indebitamente all’insorgente dal mese di febbraio a quello di novembre 2016.

In questo senso – ribadito che, come suesposto, l’insorgente non contesta la restituzione in quanto tale – questo Tribunale non ha alcuna ragione per scostarsi da quanto addotto nella risposta di causa dall’amministrazione e meglio che “(…) in effetti, affinché l’interruzione dovuta alla malattia possa essere considerata come formazione, la formazione deve essere proseguita immediatamente dopo la scomparsa della causa dell'impedimento. Tuttavia, come deciso dall'allora TFA nella sentenza pubblicata nella RCC 1975, p. 384, tale concetto di immediatezza può anche essere confermato nei casi in cui la nuova formazione inizia dopo un periodo relativamente lungo, a condizione comunque che l’estendersi di questa interruzione sia stato provocato da difficoltà soggettive e/o oggettive nel ritrovare un posto di tirocinio, malgrado gli sforzi evidenti profusi dall’interessato. Questa attenuante non è però applicabile (DTFA 102 V 208) qualora l’oggetto della nuova formazione cambia completamente rispetto a quella abbandonata. Le risultanze delle istruttorie avviate hanno così potuto accertare che la giovane, pur essendo incapace al lavoro dal 7 gennaio 2016 al 31 marzo 2016 (vedi certificato medico del dr. __________ del 22 dicembre 2016), si è attivata per la ricerca di un nuovo posto di tirocinio, ma cambiando radicalmente la filiera formativa e optando per altre formazioni non attinenti con quella abbandonata (vedi candidature). Stando così la situazione il diritto alla rendita completiva deve dunque intendersi decaduto con la cessazione della formazione di sarta al 31 gennaio 2016 e le prestazioni versate dopo questa data devono essere restituite. (…)” (VI).

Conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4) – ritenuto che il venire a conoscenza dell’interruzione da parte della figlia __________ della formazione intrapresa nel mese di gennaio 2016 (cfr. consid. 1.2) costituisce un fatto nuovo già presente al momento in cui le prestazioni sono state erogate e ricordato che l’amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione cresciuta formalmente in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza e tali da indurre ad una conclusione giuridica diversa (in argomento vedi la STF 9C_49/2015 del 28 ottobre 2015) –, essendo adempiuti i motivi per una revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA, l’amministrazione può chiedere la ripetizione delle prestazioni concesse indebitamente mediante le decisioni informali rimaste incontestate.

Occorre adesso esaminare se l’amministrazione ha per tempo chiesto la restituzione.

Dagli atti risulta che in data 7 novembre 2016 l’amministra- zione è venuta a conoscenza del fatto che __________ ha interrotto la formazione intrapresa con effetto dal febbraio 2016 (cfr. doc. Cassa 63 e consid. 1.2). La decisione di restituzione è stata emessa il 16 novembre 2016. Avendo quindi l’Ufficio AI rispettato il termine annuale del citato art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA, il credito da risarcimento non è perento (in argomento vedi la STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015).

Va qui rilevato che il suddetto termine di perenzione di un anno è rispettato anche se si volesse ritenere (come sostenuto dall’insorgente con il ricorso; cfr. consid. 1.4) che l’Ufficio AI avrebbe dovuto essere al corrente dell’interruzione della formazione per ragioni mediche già dal mese di febbraio 2016.

In conclusione, visto quanto sopra, giustamente con la decisione contestata l’Ufficio AI ha tempestivamente chiesto al ricorrente la restituzione della rendita completiva per la figlia __________ indebitamente percepita dal 1° febbraio al 30 novembre 2016 per complessivi fr. 2'020.--, il cui importo risulta essere corretto.

2.6. Riguardo alla domanda di condono (cfr. consid. 1.4), rettamente l’Ufficio AI, in sede di risposta, ha rilevato che “(…) per costante giurisprudenza, da parte dell’UAl sarà possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale delle decisione di restituzione, ritenuto che solo in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente. (…)” (VI).

In effetti, secondo la giurisprudenza, di regola, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (vedi le STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010 consid. 3.1, 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008 consid. 3.2 e le STCA 32.2014.128 del 21 luglio 2015 consid. 2.4).

In questo senso le argomentazioni sviluppate nel ricorso legate alla buona fede nella percezione delle prestazioni versate indebitamente nonché alle gravi difficoltà in cui verrebbe a trovarsi l’insorgente se fosse costretto a restituirle, sono premature e non vanno quindi qui approfondite.

2.7. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presenze sentenza, si pronunci sulla domanda di condono.

2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

  2. Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, si pronunci sulla domanda di condono.

  3. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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