Raccomandata
Incarto n. 32.2016.139
TB
Lugano 7 giugno 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione del 21 ottobre 2016 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 10 febbraio 2012 RI 1, 1968, da ultimo attivo quale posatore, è scivolato e ha battuto la colonna lombare e la nuca. Il 23 agosto 2012 (doc. 2) ha chiesto prestazioni AI per adulti per ernia discale L5-S1 e condrosi C5-C6.
L’Ufficio assicurazione invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti medici richiamando gli atti dall’assicuratore infortuni e sottoponendo l’assicurato nel maggio 2014 a una perizia pluridisciplinare (doc. 40). Sentito il medico del Servizio Medico Regionale il 18 settembre 2014 (doc. 65) e il consulente in integrazione professionale il 13 ottobre 2014, con decisione del 12 gennaio 2015 (docc. 79 e 81), preavvisata dal progetto di decisione del 15 ottobre 2014 (doc. 67), l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità dal 1° febbraio al 30 giugno 2013 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) e una mezza rendita (grado AI 55%) dal 1° luglio 2013.
L’assicuratore infortuni ha assunto il caso e versato prestazioni fino al 30 settembre 2012 (doc. 36).
1.2. Nell’aprile 2016 (doc. 85) l’Ufficio AI ha avviato una revisione della rendita AI interpellando i medici curanti, ciò che ha portato il 9 settembre 2016 (doc. 93) il medico SMR a non ritenere esserci stati dei sostanziali cambiamenti dello stato di salute e funzionale. Pertanto, senza una dettagliata certificazione che oggettivasse un peggioramento, con decisione del 21 ottobre 2016 (doc. A1) l’amministrazione non ha aumentato il grado di invalidità e ha precisato che le sollevate difficoltà non solo economiche della gestione quotidiana del nucleo familiare, seppur dovute al danno alla salute, non sono di sua pertinenza.
1.3. Il 23 novembre 2016 (doc. I) RI 1 si è rivolto al TCA chiedendo di annullare la decisione di conferma della mezza rendita di invalidità e di rinviare gli atti all’Ufficio AI affinché sia esperita una valutazione pluridisciplinare i cui costi, stimati in Fr. 4'000.-, egli non è in grado di assumersi. Il ricorrente si è sorpreso che una tale valutazione non sia stata disposta dai medici dell’Ufficio AI che l’hanno visitato e che conoscono la sua situazione, medica ma anche familiare, con una moglie grande invalida (doc. A3 e doc. A4) e tre figli minorenni. Egli ha postulato l’accertamento della sua inabilità lavorativa che trae origine sia da disturbi fisici che psichici dovuti “ad una serie complessa di fattori che hanno devastato la mia vita. La congiunzione dell’aspetto fisico e psichico combinato con la situazione famigliare in genere crea in me un senso di impotenza ed agisce in modo letale sul mio fisico e sulla mente, in ottobre sono stato ricoverato due volte perché a seguito di malesseri sono cascato (vedi certificati medici)”.
1.4. Sentito il Servizio Medico Regionale, che il 30 novembre 2016 (doc. IV/1) si è pronunciato sugli atti medici prodotti e che non ha ritenuto esservi segni oggettivi di un peggioramento di salute tali da necessitare una perizia, nella risposta del 5 dicembre 2016 (doc. IV) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso.
1.5. Il 14 (doc. VI) e il 19 dicembre 2016 (doc. VIII) il ricorrente ha prodotto nuovi certificati medici a sostegno di un peggioramento.
Nelle sue osservazioni del 3 (doc. X) e del 5 gennaio 2017 (doc. XI) l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso rifacendosi al parere del medico SMR espressamente interpellato, che per la caduta accidentale dell’assicurato non ha ravvisato motivi medici per cambiare opinione sulla sua capacità lavorativa (doc. X/1).
L’assicurato non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XII).
conferma in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che, nell’ambito di una revisione d’ufficio, l’Ufficio assicurazione invalidità non ha aumentato il grado di invalidità dell’assicurato e quindi ha confermato il diritto alla mezza rendita di invalidità precedentemente riconosciuto dal 1° luglio 2013, poiché dal profilo medico non è stato riscontrato alcun cambiamento oggettivo dello stato di salute dell’assicurato.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, che incide quindi in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI). Invece, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Infine, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l’art. 88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).
Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).
L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.4. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 351; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall’art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti).
Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l’Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).
Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2'016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).
2.5. Va ancora ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/ Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30 giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.
Va infine rilevato che nella DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
2.6. Nel caso di specie, dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e la documentazione acquisita dall’assicuratore infortuni, sentito il parere del Servizio Medico Regionale, l’Ufficio assicurazione invalidità ha disposto dapprima una perizia reumatologica avvenuta il 15 luglio 2013 (doc. 40), poi una perizia pluridisciplinare affidata al Servizio Accertamento Medico, sui cui esiti si è basato il dr. med. __________ nel suo rapporto finale del 18 settembre 2014, a cui ha implicitamente rinviato anche nelle annotazioni del 9 settembre 2016 (doc. 93). L’Ufficio AI ha a sua volta poi fatto proprie le conclusioni del medico SMR per emettere la decisione del 21 ottobre 2016.
Il Servizio Accertamento Medico ha effettuato degli accertamenti ambulatoriali nei giorni 7, 15, 24 e 26 maggio come pure il 21 giugno 2014.
Nel rapporto peritale del 17 settembre 2014 (doc. 63) vengono riassunti tutti gli atti medici messi a disposizione ed esposta l’anamnesi familiare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali, la descrizione della giornata, come pure le constatazioni obiettive con lo status, gli esiti degli esami radiologici esperiti in precedenza e dell’esame elettromiografico effettuato dal perito dr. med. __________.
Segue poi una sintesi dei singoli consulti specialistici.
Il 15 maggio 2014 il dr. med. __________, FMH reumatologia, ha visitato l’assicurato e nel suo rapporto del 7 agosto 2014 (doc. 63 pag. 250) ha esposto l’anamnesi reumatologica da terzi ricordando altresì le sue precedenti conclusioni del 15 luglio 2013, i dati soggettivi dell’assicurato, i dati oggettivi con lo stato generale e l’esame della colonna vertebrale e delle articolazioni periferiche, il sistema nervoso cursorio.
Quale diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa lo specialista ha individuato una sindrome panvertebrale con componente cervicolombospondilogena cronica, in: alterazioni degenerative della colonna cervicale (protrusioni discali C3/C4, C4/C5, protrusione discale ad ampio raggio con estensione intraforaminale destra C5/C6); alterazioni degenerative della colonna lombare (protrusione discale L3/L4, osteocondrosi L5/S1 con rilevante spondilartrosi con iniziale stenosi ossea foraminale bilaterale prevalente a destra); esiti da morbo di Scheuermann; disturbi statici del rachide; decondizionamento e sbilancio muscolare. Periartropatia omeroscapolare bilaterale, in esiti da trauma contusivo alla spalla destra il 12 maggio 2014. Gonalgie bilaterali in: lesioni meniscali mediali bilaterali; gonartrosi al compartimento anteriore bilaterale; obesità.
Una sindrome fibromialgica generalizzata è stata posta quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa.
Nella sua valutazione il perito ha ripercorso le sue precedenti conclusioni peritali aggiornandole e paragonandole con l’esame attuale, che ha preso altresì in considerazione la caduta e il ricovero d’urgenza di tre giorni prima della perizia per un trauma cranico non commotivo con contusione diretta della spalla destra. Il reumatologo, rispetto alla valutazione peritale del 2013, ha considerato che era praticamente presente una sindrome fibromialgica generalizzata con 10 su 18 punti fibromialgici positivi, ripartiti simmetricamente alla parte superiore ed inferiore del corpo che, come tali, erano in grado di spiegare almeno una parte della sintomatologia algica generalizzata. Molti dei limiti funzionali dimostrati dall’assicurato non si spiegavano con le alterazioni strutturali constatate.
È stato rilevato che l’assicurato non seguiva più un trattamento fisioterapico e, tenuto conto delle patologie riscontrate, strutturalmente spiegabili, l’assicurato presentava una capacità funzionale e di carico residua secondo cui poteva molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi tra 5-10kg, mentre talvolta poteva sollevare pesi fino a 5kg sopra l’altezza del petto. Egli poteva altresì molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, talvolta attrezzi di media entità. La rotazione manuale era normale. L’assicurato poteva di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi ed inclinata in avanti, di rado la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, talvolta assumere la posizione accovacciata. Molto spesso stare seduto per tanto tempo, talvolta stare in piedi per una lunga durata. Poteva camminare spesso oltre 50 metri, talvolta per lunghi tragitti come pure su terreno accidentato, salire le scale, ma mai a pioli.
Sulla scorta di questi limiti funzionali e di carico, il perito ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro nella misura dei 3/4 come piastrellista e pittore, nel senso di diminuzione del rendimento e/o del tempo di lavoro, a decorrere dal 14 marzo 2013.
In un lavoro adatto allo stato di salute l’assicurato è stato giudicato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una riduzione del rendimento del 10% dal 14 marzo 2013, tenendo conto dei limiti indicati dal giorno seguente l’infortunio del 12 maggio 2014 e precisando che se gli eventuali ulteriori accertamenti delle cuffie rotatorie non dimostreranno alterazioni strutturali di rilievo, le limitazioni inerenti ai movimenti con le braccia sopra il livello della testa cadranno in parte.
Il 26 maggio 2014 il dr. med. __________, FMH neurologia, ha peritato l’assicurato e nel suo referto del giorno seguente (doc. 63 pag. 262) ha esposto l’anamnesi, lo stato neurologico, l’esito dell’esame elettromiografico effettuato quel giorno, la documentazione radiologica agli atti.
Lo specialista ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica con stato da ernia discale L5/S1 paramediana a sinistra con pregressa sindrome radicolare verosimilmente S1 e/o L5 a sinistra attualmente regredita in modo pressoché completo.
Nella sua valutazione il neurologo ha rilevato che la situazione soggettiva, dal giorno dell’infortunio del 2012, non era migliorata con persistenti dolori. Clinicamente, invece, non si trovavano franchi deficit neurologici: era stato difficile esaminare il paziente da un punto di vista clinico in particolare per gli aspetti motori. L’esame elettromiografico all’arto inferiore sinistro non ha mostrato segni per un danno neurogeno motorio. Unico elemento indicativo di un discreto danno pregresso neurogeno era la lieve diminuzione del riflesso achilleo sinistro, indicativo di una pregressa sindrome radicolare S1, comunque nel frattempo verosimilmente regredita. Il deficit sensitivo descritto dal paziente a tutta la gamba sinistra con corrispondeva a un territorio radicolare. Inoltre, l’ernia discale precedentemente messa in evidenza era praticamente regredita. Vi era sicuramente una notevole discrepanza tra i sintomi soggettivi con atteggiamento antalgico molto sofferente e i reperti oggettivi all’esame clinico e anche il reperto radiologico. Secondo il perito, gli aspetti neurologici concernenti la sindrome radicolare S1 erano a quel momento regrediti in modo pressoché completo. La sintomatologia presentata dall’assicurato consisteva dunque ora principalmente in una sindrome lombovertebrale cronica con dolori probabilmente accentuati da una problematica di sbilancio muscolare che avrebbe dovuto essere meglio indagata e quantificata da un reumatologo. Dal punto di vista strettamente neurologico i reperti oggettivi erano attualmente favorevoli e l’assicurato teoricamente avrebbe potuto essere ritenuto abile al lavoro al 100%. Gli aspetti reumatologico-ortopedici ed eventualmente psichiatrici erano sicuramente in primo piano in questo caso ed erano eventualmente alla base di limitazioni funzionali. Non v’erano infine proposte terapeutiche.
Dopo il trauma alla colonna lombare del 10 febbraio 2012 inizialmente v’era un’incapacità lavorativa del 100%, poi la situazione era migliorata e al più tardi da metà ottobre 2012, quando è stata constatata una regressione della compressione radicolare, valevano le considerazioni neurologiche. Inoltre, la prognosi era favorevole.
Infine, l’assicurato è stato esaminato in due occasioni – il 24 maggio (60 minuti) e il 21 giugno 2014 (30 minuti) - dalla dr.ssa med. __________, medico chirurgo specialista in psichiatria, alla presenza di un mediatore culturale e interprete.
L’esperta ha riassunto alcuni certificati medici, ha esposto l’anamnesi personale e patologica, i disturbi soggettivi (si sentiva depresso, teso, triste, irritabile e a tratti insonne), la farmacoterapia prescritta dallo psichiatra curante, lo status psichico (l’eloquio era spontaneo, congruo, il pensiero non mostrava anomalie di forma e/o di contenuto fatto salvo una sorta di idea prevalente riferita alle sofferenze fisiche e ai fatti di guerra, assenti dispercezioni. L’umore appariva deflesso in grado medio; il test di Hamilton per la depressione e per l’ansia ha riportato il punteggio di 20 (depressione media) e di 16 (poco sintomatico); note di ansia libera e somatizzata come peso retro sternale, episodi di dispnea. Peggioramento serale e difficoltà del sonno caratterizzate da insonnia intermedia con risvegli agitati associati a incubi. Il cognitivo era indenne).
La diagnosi era di ansia non altrimenti specificata (ICD-10: F41.9), distimia (ICD-10: F34.1) e di disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4). Al riguardo la psichiatra ha precisato che il quadro somatoforme da dolore cronico si collocava in una dimensione in cui: non esisteva una patologia psichica di rilevante intensità; non esisteva franco ritiro sociale, ma una riduzione dei contatti motivata dal fastidio di doversi presentare con i limiti del momento; c’era una sofferenza fisica riconosciuta da tecnici che non mostrava miglioramenti, anzi peggiorava; si esprimeva attraverso l’espressività somatica un disagio psico-emotivo che non trovava altra voce, lo stesso però non era tale da compromettere l’esigibilità di uno sforzo per recuperare almeno in parte un funzionamento lavorativo; esisteva uno scarso successo delle terapie per la patologia fisica limitato successo dell’approccio ad impronta psichica che avrebbe potuto coadiuvare gli interventi medici in senso stretto; non si rilevava un aggravamento del quadro nel corso degli anni, dal punto di vista psichiatrico, ma neanche una remissione.
Gli aspetti inerenti il richiamo dei fatti di guerra, seppure dolorosi e intrusivi, non assumevano le stigmate di un quadro di disturbo post-traumatico da stress, ma si collocavano nell’area delle ruminazioni egosintoniche con l’umore.
L’esperta ha concluso che seppure comprensibilmente provato dalla presenza di sintomi dolorosi, dai limiti funzionali e dagli elementi di vita ridondanti nelle ruminazioni dolorose sintoniche con l’umore, l’assicurato manteneva un investimento nei rapporti affettivi importanti e nella rete di rapporti sociali.
Per la perita, rispetto alla valutazione dello psichiatra curante dalla presa a carico del luglio 2012, le diagnosi nel complesso apparivano condivise (il dr. med. __________ ha citato, ma non diagnosticato, la presenza di ansia e di dolori cronici).
Tale quadro induceva, d’avviso della specialista, un’incapacità lavorativa del 45% in qualsiasi attività dal luglio 2012: la sindrome distimica per definizione non è un quadro depressivo grave e lo stesso quadro somatoforme in assenza di aspetti psicopatologici rilevanti in comorbilità non determina percentuali di incapacità lavorativa. In tal caso è solo l’effetto sommatorio in comorbilità che induceva un 45% di inabilità lavorativa. L’assicurato appariva depresso, ansioso, ruminante, ipostenico, bisognoso di recuperi frequenti, ciò che impediva l’esercizio di un’attività lavorativa e portava a una prognosi dubbia. La terapia in atto era ancora ottimizzabile, con ad esempio l’inserimento di associato altro antidepressivo e/o sostituzione con altro a doppio attacco.
Dalla perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico risulta che le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione tra i medici periti del SAM e tra il dr. med. __________ e la dr.ssa __________, avvenuta il 16 settembre 2014 alle ore 11.30.
Quali diagnosi sono state riprese quelle poste dai consulenti.
Nella valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa nell’ultima attiva esercitata come operaio gli specialisti hanno concluso che essa andava ritenuta in misura del 15%, inteso come riduzione del tempo di lavoro e di rendimento.
Le patologie in ambito reumatologico e psichiatrico hanno avuto delle conseguenze sulla capacità lavorativa, mentre dal profilo neurologico non v’erano limitazioni della capacità lavorativa.
Ritenuto che il reumatologo ha individuato dal 14 marzo 2013 un’incapacità lavorativa di 3/4 e che la psichiatra ha stabilito un’inabilità lavorativa del 45%, i periti e i medici del SAM hanno concluso che le incapacità lavorative descritte dai consulenti dovevano essere parzialmente sommate, anche per il fatto che dal punto di vista reumatologico veniva descritta anche una riduzione del rendimento, mentre dal profilo psichiatrico la limitazione era di tipo funzionale. Pertanto, essi sono giunti alla conclusione che l’attuale grado di capacità lavorativa globale era considerato nella misura del 15% nell’attività da ultimo esercitata di posatore di finestre e porte.
Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità di integrazione, tenuto conto da un lato che per il reumatologo l’assicurato era abile al 100%, ma con una riduzione del 10% del rendimento dal 14 marzo 2013 in un lavoro adatto al suo stato di salute, mentre i limiti funzionali individuati erano validi dal 13 maggio 2014, e che d’altro lato per la psichiatra l’incapacità lavorativa era del 45% in qualsiasi attività, dovendo parzialmente sommare questi gradi di inabilità, i periti e i medici del SAM hanno concluso che in un’attività confacente allo stato di salute, che tenesse in considerazione le limitazioni elencate, la capacità lavorativa globale era del 50%, intesa come riduzione del tempo di lavoro e di rendimento.
Per la psichiatra non erano inoltre indicati provvedimenti di reintegrazione professionali. Due possibilità terapeutiche erano invece state ritenute possibili da parte dei due citati specialisti.
Il dr. med. __________, FMH medico generalista, attivo presso il Servizio Medico Regionale, nel suo rapporto finale del 18 settembre 2014 (doc. 65) ha ripreso le diagnosi poste dal SAM con e senza influsso sulla capacità lavorativa, ha confermato che nell’attività abituale l’assicurato era inabile all’85% dal 14 marzo 2013, mentre in attività adeguate la (in)capacità era del 50%.
Quali limitazioni funzionali v’era un carico massimo di 5kg e la necessità di un’alternanza della postura, già inclusa nel grado di capacità lavorativa stabilito. Inoltre, l’assicurato non poteva eseguire lavori al di sopra della testa, assumere la posizione inginocchiata e salire le scale a pioli. Era teso, triste e irritabile. Il medico SMR ha concluso di dovere sommare parzialmente le incapacità lavorative dettate dalle diverse patologie.
Sulla scorta di queste conclusioni mediche e sentito poi il parere del consulente in integrazione professionale, con decisione del 12 gennaio 2015 (doc. 82) l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità da febbraio a giugno 2013, poi dal 1° luglio 2013, ovvero tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute dell’assicurato stabilito dal perito reumatologo, il diritto è stato fissato in una mezza rendita AI.
Nell’ambito della revisione d’ufficio avviata nel mese di aprile 2016 dall’amministrazione, l’assicurato ha indicato di essere peggiorato dall’ottobre 2015 e alla domanda 1.2 in cosa consiste il peggioramento egli ha risposto “perdita di stabilità (cadute)” e “peggioramento psicamente” (doc. 88). L’interessato ha inoltre crociato le caselle secondo cui ha necessità dell’aiuto regolare di terzi per (s)vestirsi, per la cura del corpo e per il mantenimento dei contatti sociali.
L’Ufficio AI ha poi interpellato i medici curanti dell’assicurato.
Il dr. med. __________ il 3 maggio 2016 (doc. 90) ha indicato che v’erano delle “diagnosi complesse: disturbi neurologici e ortopedici colonna e ginocchio dx”. Dopo l’infortunio del 2012 l’interessato lamentava dolori diffusi a tutta la colonna vertebrale e perdita di equilibrio, oltre a dolori alle ginocchia. Per la prognosi il curante ha indicato che v’era uno stato di cronicità, con disturbi rimasti presenti con forte neuroastenie. A suo dire, dal giorno della caduta del 2012 l’assicurato era totalmente inabile al lavoro a causa di un degrado psico-fisico e una ripresa lavorativa era inimmaginabile, tanto che ha risposto negativamente a tutte le limitazioni funzionali.
Il medico curante ha allegato dei referti del 2014 relativi alla caduta avvenuta il 12 maggio 2014 e ai disturbi alle ginocchia.
Anche il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 2 giugno 2016 (doc. 91) ha compilato l’apposito formulario trasmessogli dall’Ufficio AI ponendo una sindrome depressiva persistente di grado medio (ICD-10: F32.1) dal 2011 e indicando di avere in cura l’interessato dal 10 luglio 2012.
Il curante ha riferito che dalla valutazione peritale del luglio 2014 il decorso clinico è stato poco soddisfacente, con ricadute depressive senza mai raggiungere un periodo di eutimia. Erano presenti dolori diffusi, espressione sofferente, atteggiamenti antalgici in seduta dove l’assicurato si è sempre presentato con una stampella. Nell’autunno 2014, al ritorno da un soggiorno in Patria, l’interessato ha mostrato una ricaduta depressiva associata al riemergere di ricordi traumatici della guerra. Gli è stata quindi modificata la terapia, ma l’umore non era migliorato e il paziente ha riferito, oltre ai noti dolori all’apparato locomotore, un fastidioso prurito alle mani, braccia e gambe che non risultava alleviato dalle terapie proposte dal medico curante. Tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 il nuovo farmaco è stato sospeso per inefficacia, la sua condizione si era aggravata tanto che lo psichiatra ha proposto un ricovero, rifiutato dall’assicurato. Nella primavera 2015 vi è stata un’ulteriore ricaduta depressiva e conseguente modifica della terapia farmacologica. Oltre ai conflitti con la moglie si sono sommate le preoccupazione per le condizioni psichiche di un figlio. Nella seconda metà del 2015 l’aumento di un farmaco ha comportato un leggero miglioramento nella reattività e nel sonno, ma l’umore era rimasto depresso. Tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 l’umore era stato altalenante e l’interessato mostrava una maggiore consapevolezza della propria fragilità emotiva, riconoscendo che confrontato con problemi posti dalla vita l’umore si abbassava, i dolori e il prurito peggioravano.
Si sono poi aggiunte preoccupazioni anche per la seconda figlia. All’ultimo controllo, ha concluso lo psichiatra, le condizioni non apparivano buone, l’assicurato era piangente, nervoso, irritabile, riferiva di perdere spesso il controllo in famiglia, lamentava disturbi del sonno.
La prognosi psicopatologica rimaneva incerta. Erano presenti elementi sfavorevoli legati alla storia traumatica, allo scarso adattamento sociale, alla scarsa rispondenza alla terapia farmacologica e alla presenza di una patologia a carico dell’apparato locomotore dolorosa e invalidante. Anche la prognosi lavorativa restava incerta, tendenzialmente sfavorevole. Il paziente non ha mostrato nessun periodo di remissione sintomatologica, lo specialista non ha mai osservato condizioni di eutimia nonostante le diverse terapie farmacologiche. La persistenza della sintomatologia dolorosa cronica ha aggravato le condizioni depressive, che a loro volta hanno diminuito le capacità di affrontare la patologia organica.
In conclusione, dal profilo psichiatrico l’assicurato presentava una incapacità lavorativa del 50% che, d’avviso del curante, andrebbe sommata a quella derivante dalla patologia osteoarticolare.
Il dr. med. __________ dell’SMR ha preso posizione il 9 settembre 2016 (doc. 93) sulla documentazione prodotta dai medici curanti dell’assicurato, osservando quanto segue:
" 1. Dalla documentazione medica agli atti non emergono sostanziali
cambiamenti dello stato di salute e funzionale.
Dal profilo medico è indicata una rivalutazione clinica fra 36 mesi.
Medicalmente non è oggettivata la dipendenza da terzi.”.
Il 26 settembre 2016 (doc. 94) l’Ufficio AI ha comunicato all’interessato che la sua rendita di invalidità rimaneva immutata e con la decisione del 21 ottobre 2016 (doc. A1) gli ha confermato che non si faceva luogo ad un aumento del grado di invalidità.
Con il ricorso l’assicurato ha prodotto dei certificati medici relativi alle visite ospedaliere per i noti disturbi lombari e per una caduta con trauma distorsivo alla caviglia sinistra.
Il consulto del 10 ottobre 2016 (doc. A2) presso l’Ospedale __________ di __________ è avvenuto per cervicalgia, dorsalgia e lombalgia, poiché a dire del ricorrente i dolori a livello lombare erano peggiorati e quindi non riusciva più a dormire di notte.
Inoltre lamentava formicolio che irradiava nella gamba posteriormente fino al polpaccio e alla pianta del piede.
Dall’esame clinico è emersa dolenzia alla palpazione della muscolatura paravertebrale dorso-lombare che risultava estremamente tesa. Non chiari deficit neurologici sebbene l’esame fosse condizionato dai dolori.
È stata posta la diagnosi di sindrome lombo-spondilogena e cervico-vertebrale cronica su: attuale: acutizzazione algica a livello lombare soprattutto a destra; lievi alterazioni degenerative con condrosi C5/C6 a destra pregressa sindrome lombo-radicolare irritativa L5/S1 sinistra su ernia discale medio-laterale L5/S1 con compressione della radice di S1, lieve retrolistesi L5/S1 con impegno del forame di L5 (RM lombare il 18 ottobre 2012).
Oltre alla terapia farmacologica, all’assicurato è stata prescritta la fisioterapia ambulatoriale, che però ha rifiutato.
Due giorni dopo, il ricorrente si è recato nuovamente presso il citato nosocomio, al pronto soccorso, per un trauma a un arto. Mentre scendeva le scale, a causa della nota lombalgia si è procurato un trauma distorsivo II grado della caviglia sinistra in ipersupinazione. È stata eseguita una radiografia che ha escluso delle fratture. A causa di questo infortunio, dal 12 al 16 ottobre 2016 è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% (doc. A2).
Come in precedenza, anche questi referti sono stati trasmessi al Servizio Medico Regionale per una presa di posizione. Dopo avere riassunto la situazione dell’assicurato, il 30 novembre 2016 (doc. IV/1) il dr. med. __________ ha osservato che “dalla documentazione raccolta in sede di revisione non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato. La diagnosi posta dal dr. __________ è la medesima già posta nel suo rapporto del 5.12.2013. Accanto al danno alla salute vi è una importante problematica socio-famigliare con soggettiva invalidità completa, problematica che non può essere conglobata nel giudizio AI. In assenza di segni oggettivi di un peggioramento dello stato di salute una rivalutazione peritale non è indicata.”.
Pendente causa il ricorrente ha trasmesso dei nuovi certificati medici concernenti sia il ricovero all’Ospedale __________ di __________ dall’8 al 10 dicembre 2016 (docc. B1-B4) per una caduta che ha causato la frattura scomposta del radio distale del polso sinistro e un trauma distorsivo della caviglia sinistra di I grado, sia il consulto del 17 dicembre 2016 (docc. C1-C3) al pronto soccorso della Clinica __________ per gli esiti della predetta caduta.
Il 28 dicembre 2016 (doc. X/1) il dr. med. __________ dell’SMR ne ha preso atto e ha rilevato che “dall’attuale documentazione risulta IL dal 8.12.2016 per caduta accidentale con frattura radio sinistro e piede sinistro. In assenza di complicazioni vi è d’attendersi una IL inferiore ai 3 mesi. Per il periodo precedente il 8.12.2016 rimane valida la mia nota del 30.11.2016.”.
2.7. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto, come accennato, porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.8. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare l'operato dell'amministrazione.
Essa ha debitamente interpellato i medici curanti dell’assicurato nell’ambito di una revisione d’ufficio e ha sottoposto i loro referti ai medici del Servizio Medico Regionale, così come l’ulteriore documentazione medica prodotta da essi e dall’assicurato.
Da questi atti emerge con certezza che l’inabilità lavorativa per motivi psichici si attestava, come già in precedenza, al 50%. Lo psichiatra curante ha infatti sempre certificato sin dal luglio 2012 un’incapacità lavorativa del 50%, ribadendolo ancora nell’aprile 2016.
Il TCA rileva che questo grado corrisponde sostanzialmente a quello stabilito dalla dr.ssa __________, che in qualità di perita ha valutato l’assicurato nel 2014 e l’ha ritenuto inabile al lavoro in misura del 45%.
Si può quindi concludere che dal profilo psichiatrico non vi siano contestazioni di sorta da parte dell’assicurato, visto che anche il suo psichiatra curante si è allineato alla specialista nominata dall’Ufficio AI se non per l’individuazione della patologia alla base delle limitazioni psichiche – il dr. med. __________ ha infatti posto la diagnosi di sindrome depressiva persistente di grado medio (ICD-10: F32.1), mentre la dr.ssa med. __________ di ansia non altrimenti specificata (ICD-10: F41.9), distimia (ICD-10: F34.1) e di disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4) -, per la determinazione del grado di incapacità lavorativa.
La contestazione porta quindi essenzialmente sulla problematica somatica, che per il ricorrente sarebbe peggiorata alla luce anche delle cadute che gli hanno causato la fattura del polso e dei traumi alla caviglia sinistra.
Nell’ambito della revisione d’ufficio il dr. med. __________, medico curante dell’assicurato, ha prodotto un referto medico ospedaliero che certifica che il 12 maggio 2014 è avvenuto un ricovero d’urgenza per un trauma cranico senza perdita di conoscenza né amnesia con diagnosi di cefalea ad insorgenza improvvisa, in sede occipitale, associata a ipostenia agli arti inferiori e successiva caduta a terra (doc. 90 pag. 337). Inoltre, nell’aprile 2014 (doc. 90 pag. 340) l’assicurato ha consultato uno specialista a causa della sintomatologia a entrambe le ginocchia.
Quanto a questi certificati il Tribunale evidenzia che, come risulta dal suo rapporto peritale del 7 agosto 2014 (doc. 63 pag. 255), il dr. med. __________ ne aveva tenuto conto nella sua valutazione del 15 maggio 2014, perciò non apportano nulla di nuovo.
Il Tribunale rileva che anche il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale si è pronunciato su questi referti raccolti dall’Ufficio AI nell’ambito della revisione d’ufficio.
Nelle sue annotazioni del 30 novembre 2016 egli si è altresì espresso sui certificati medici prodotti dall’assicurato con il ricorso e pendente causa, più recenti siccome riferiti all’anno 2016. Il medico SMR ha preso atto del consulto del 10 ottobre 2016 dovuto a cervicalgia, dorsalgia e lombalgia per una acutizzazione algica a livello lombare soprattutto a destra, come pure della distorsione di II grado della caviglia sinistra avvenuta il 12 ottobre 2016 (doc. A2) scendendo le scale e di quella di I grado occorsa l’8 dicembre 2016 (doc. B4) unitamente, quel giorno, alla frattura scomposta del radio distale del polso sinistro. Questi ultimi eventi l’hanno reso totalmente inabile al lavoro dal 9 dicembre 2016 al 20 gennaio 2017.
Il dr. med. __________ ha ritenuto che dai certificati raccolti in sede di revisione non risultava una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato, visto che il medico psichiatra curante aveva posto nell’aprile 2016 la medesima diagnosi già tratta nel dicembre 2013. Inoltre, le problematiche socio-familiari invocate dall’assicurato comportavano sì una invalidità completa, ma oltre ad essere di tipo prettamente soggettivo, a giusta ragione egli ha affermato che, in quanto tale, questa tematica non può essere considerata e presa a carico nell’ambito dell’assicurazione invalidità. Pertanto, senza indizi oggettivi di un peggioramento il medico SMR non ha ritenuto dati i presupposti per procedere ad una rivalutazione della perizia.
Pronunciatosi ulteriormente il 28 dicembre 2016 sui referti relativi alla frattura scomposta del radio distale del polso e alla frattura navicolare e cuboide non dislocate del piede sinistro, il medico SMR ha concluso che normalmente l’inabilità lavorativa durava meno di tre mesi e che per il periodo precedente a quest’ultima caduta rimanevano valide le annotazioni del mese precedente.
D’altronde, anche d’avviso di questo TCA, difficilmente è possibile trarre in concreto una diversa conclusione.
In effetti, il ricorrente ha sostenuto di avere problemi psico-fisici, ma i succitati referti di parte sono lungi dal giustificare un rilevante peggioramento delle sue condizioni di salute rispetto alla perizia SAM del 2014. L’essere caduto in due occasioni non vuol infatti ancora dire che il suo stato di salute sia peggiorato a tal punto da modificare la sua capacità lavorativa e quindi di guadagno.
Non va infatti dimenticato che una revisione d’ufficio avviene quando si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI)
Nell’evenienza concreta, la sindrome lombo-spondilogena e cervico-vertebrale era d’altronde già nota e stata riconosciuta dal perito reumatologico che l’ha visitato nel 2013 e nel 2014.
In merito all’evento dell’ottobre 2016, esso è stato definito dal medico stesso che l’ha visitato come una “acutizzazione algica a livello lombare soprattutto a destra”, quindi come un evento (singolo) momentaneo di aumento del dolore dovuto a una patologia cronica conosciuta.
Quanto alla doppia distorsione del piede sinistro e alla frattura del polso sinistro, l’assicurato ha sì certificato la sua situazione mediante specifica documentazione medica. Tuttavia la stessa, attentamente valutata da un altro medico SMR il quale, poiché ricalcava le note condizioni di salute, non ha ritenuto necessario trasmettere anche i più recenti referti medici al SAM per un’ulteriore valutazione specialistica, si è rivelata poi essere ininfluente e quindi non atta a modificare la presa di posizione degli esperti che l’hanno compiutamente peritato nel 2014.
Infatti, questi eventi non sono tali da inficiare in modo duraturo giusta l’art. 88a cpv. 1 OAI (secondo cui si deve in ogni caso tenere in considerazione un peggioramento allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare) la sua capacità lavorativa.
Il ricorrente si è inoltre lamentato che le difficoltà economiche non gli hanno permesso di sottoporsi ad una valida valutazione medica delle sue condizioni di salute, ciò che l’ha portato il 17 novembre 2016 (doc. 101) a chiedere all’amministrazione l’assunzione dei costi di una perizia di parte stimati in Fr. 4'000.-.
L’Ufficio AI, contrariamente a quanto egli ha affermato nel suo ricorso, gli ha risposto una settimana dopo (doc. 102) rilevando che essa copre le spese mediche unicamente qualora fossero “causate” da una richiesta diretta dell’Ufficio AI stesso e che nel caso concreto il Servizio Medico Regionale ha ritenuto di potersi esprimere in via definitiva senza l’ausilio di valutazioni peritali esterne.
In merito a questa critica ricorsuale il TCA ritiene in effetti che, allo stato attuale, i certificati medici prodotti sia durante la fase della revisione d’ufficio sia con il ricorso non fondino la necessità di esperire ulteriori indagini mediche.
Da questa documentazione non emergono infatti sufficienti indizi che attestino la presenza di una notevole modifica delle sue condizioni di salute, perciò non v’è alcun motivo per procedere con un nuovo accertamento del suo status e in particolare della problematica somatica (reumatologica e neurologica).
Pertanto, oggi un’eventuale perizia di parte non avrebbe aiutato l’assicurato a comprovare uno stato di salute peggiore rispetto a quello valutato dai periti del SAM nel 2014.
Un rinvio degli atti all’amministrazione per procedere ad ulteriori accertamenti medici non si rivela pertanto essere necessario.
Non va da ultimo dimenticato di osservare che anche due medici SMR si sono pronunciati nel corso degli anni sullo stato di salute del ricorrente, prendendo in considerazione non solo la perizia pluridisciplinare SAM, ma anche i rapporti dei medici curanti.
L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato dagli specialisti intervenuti su nomina dell’Ufficio AI. Il suo giudizio finale va pertanto posto alla base del presente giudizio.
Il tali circostanze, le lagnanze dell'assicurato devono essere respinte. Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI, che non ha ritenuto esservi un peggioramento delle sue condizioni di salute e della sua capacità lavorativa rispetto alla situazione accertata nel 2014. Una modifica del suo diritto alla mezza rendita dal 1° luglio 2013 non era giustificata.
2.9. Stante quanto precede, la pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata e di fare approfondire l’aspetto medico non può essere accolta.
2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti