Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2016.138
Entscheidungsdatum
13.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2016.138

FS

Lugano 13 giugno 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 novembre 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 24 ottobre 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1961, da ultimo attivo quale giardiniere e aiuto cucina presso il __________ di __________ (doc. AI 8/27-35), nel mese di marzo 2006 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 1/1-9).

Con decisioni del 23 aprile 2009 – visti la perizia pluridisciplinare del SAM del 26 settembre 2007 (doc. AI 33/103-133), il rapporto medico del 29 ottobre 2007 con le annotazioni del 6 agosto, 4 settembre e 1. ottobre 2008 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 37/138-140, 52/164, 57/170 e 63/178 ) nonché il rapporto finale del consulente in integrazione del 6 maggio 2008 con le relative tabelle allestite il 13 maggio 2008 (doc. AI 44/148-150 e 45/151-152) – l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera (oltre alle rendite completive per i figli) dal 1. marzo 2006 al 31 gennaio 2007 (doc. AI 73/196-200 e 74/201-205). Questo Tribunale, con sentenza del 22 ottobre 2009 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 84/252-276), ha confermato i suddetti provvedimenti e respinto il ricorso inoltrato dall’assicurato tramite l’avv. __________ il 25 maggio 2009 (doc. AI 79/214-215).

1.2. Nel mese di gennaio 2011 l’assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 86/278-285).

Questo Tribunale, con pronuncia del 20 gennaio 2012 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 103/352-361), ha respinto il ricorso del 9 giugno 2011 (doc. AI 96/323-324) e confermato la decisione di non entrata nel merito dell’Ufficio AI del 16 maggio 2011 (doc. AI 95/312-313).

1.3. Nel mese di agosto 2014 l’assicurato ha inoltrato la terza richiesta di prestazioni AI (doc. AI 16/44-49).

Con decisione del 24 ottobre 2016, preavvisata il 15 settembre 2016 (doc. AI 148/564-568) e oggetto della presente vertenza – visti la perizia pluridisciplinare del SAM del 26 febbraio 2016 (doc. AI 137/475-543), il rapporto finale 29 febbraio 2016 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 139/545-549) e la valutazione del consulente in integrazione del 16 agosto 2016 con le relative tabelle allestite il 14 settembre 2016 (doc. AI 145/557-563) – l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni (doc. AI 151/576-579). L’amministrazione, pur riconoscendo nelle motivazioni il diritto a un quarto di rendita dal 1. maggio 2013 e in seguito ad una rendita intera dal 1. agosto al 28 febbraio 2014, non ha erogato alcuna prestazione essendo la domanda (21 agosto 2014) tardiva e il diritto alla rendita nato il 1. febbraio 2015 (6 mesi dopo la domanda ex art. 29 cpv. 1 LAI).

1.4. Con il presente ricorso l’assicurato, rappresentato da RA 1, insorge dinanzi al TCA. Contestata, con argomentazioni di cui si dirà in seguito, la valutazione medica e la possibilità di reintegrarsi sul mercato del lavoro, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione dell’Ufficio AI del 24 ottobre 2016 e il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici.

1.5. Con la risposta di causa l’amministrazione postula invece la reiezione del ricorso. Confermata la decisione impugnata l’Ufficio AI, richiamando il parere del medico SMR dr. __________ del 19 dicembre 2016, conclude che “(…) la documentazione medica agli atti non fornisce elementi che da un lato permettano di ritenere in maniera convincente ed oggettivabile l’esistenza di un’incapacità lavorativa superiore a quella accertata, dall’altro che giustifichino l’esperimento di ulteriori indagini di natura medica. (…)” (IV).

considerato in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Nella fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3; vedi anche la richiesta del 30 dicembre 2014 del medico SMR dr. __________ sub doc. AI 123/439-440), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare (cfr. doc. AI 124/441-444 e 130/459-460).

Dalla perizia pluridisciplinare del SAM del 26 febbraio 2016 (doc. AI 137/475-543), risulta che i periti hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), cardiologica e angiologica (dr. __________), e psichiatrica (dr.ssa __________).

Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Dolori all'anca sin. di origine non chiara in:

  • stato dopo intervento chirurgico di protesi totale all'anca sin. nell'agosto del 2007.

Disturbo da sintomi somatici con dolore predominante persistente, moderato. (DSM-V 300.82 - ICD-10 F 45.4).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome lombovertebrale con possibile componente spondilogena a sin. su:

  • minime alterazioni degenerative in particolar modo a livello L4-L5 e L5-Sl.

Cardiopatia ischemica-valvolare con:

  • esiti di NSTEMI e PTCA/Stent di stenosi sub-occlusiva dell'arteria discendente anteriore il 2.3.2013,

  • stenosi 50-70% della RCA media (coro del 2.3.2013),

  • esiti di singolo by-pass aortocoronarico con vena safena su RIVP il 13.3.2013,

  • esiti di sostituzione della valvola aortica con protesi meccanica ATS 26 per stenosi severa il 13.3.2013,

  • episodio di fibrillazione atriale postoperatoria convertita con Amiodarone i.v.

Arteriopatia periferica ostruttiva con:

  • esiti da embolectomia tramite Fogarty dell'arteria femorale comune ds. e dell'arteria iliaca comune sin. per ischemia acuta su cronica da probabile fonte cardioembolica

attuale: claudicatio cronica al polpaccio ds. su ostruzione probabilmente dell'asse femoropopliteo.

Diabete mellito tipo Il non insulinorichiedente con:

  • sovrappeso (BMI 28),

  • dislipidemia.

Ipertensione arteriosa trattata.

Stato dopo nefrolitiasi nel 2002.

Obesità con BMI 29 kg/m2. (…)" (doc. AI 137/492-493)

Visti tutti gli atti medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'A., nell'attività da ultimo esercitata come addetto alla manutenzione ed aiuto cucina in un motel, è considerato nella misura del 30%. (…)” (doc. AI 137/498) – i periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale

8.1.1 A quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità lavorativa?

Conseguenze sull'attuale capacità lavorativa derivano dalle patologie descritte in ambito reumatologico e psichiatrico, mentre invece, come descritto nei capitoli precedenti, dal punto di vista cardiologico ed angiologico vi è una capacità lavorativa piena nell'attività da ultimo esercitata, come pure in attività adatte allo stato di salute.

Dal punto di vista reumatologico, con ripercussione sulla capacità lavorativa, il nostro consulente descrive dolori all'anca sin. di origine non chiara, con stato dopo intervento chirurgico di protesi totale all'anca sin. in agosto 2007.

Secondo il Dr. med. __________ valgono le limitazioni funzionali da lui già determinate nella perizia del 2007.

In particolar modo l'A. è limitato sempre per questi dolori nella zona dell'anca sin. in un'attività lavorativa particolarmente pesante e non ergonomica per la colonna vertebrale ma anche soprattutto per i movimenti dell'anca sin.

È limitato nel mantenere delle posizioni statiche per lungo tempo più di 30-60 min., limitato nel camminare in salita e discesa e su terreni sconnessi, limitato nel salire e scendere le scale, limitato nell'alzare dei pesi superiori ai 10 kg e limitato in attività da svolgere prevalentemente in posizione in piedi.

Per quanto riguarda l'ultima attività professionale svolta quale addetto alla manutenzione ed aiuto cucina presso il __________ a __________ I'A. è da ritenere attualmente inabile al lavoro nella forma del 70%. Questo a partire al più tardi da sei mesi dopo l'intervento chirurgico di posa di una protesi totale dell'anca sin. Dal momento dell'operazione fino a questa data può essere ritenuto inabile al lavoro nella forma completa. Si tratta di una riduzione del rendimento sul posto di lavoro.

Dal punto di vista psichiatrico, con ripercussione sulla capacità lavorativa, la nostra consulente descrive un disturbo da sintomi somatici con dolore predominante persistente, moderato. La sua diagnosi collima con la diagnosi formulata nella precedente perizia psichiatrica effettuata il 22.8.2007 dal Dr. med. __________ (sindrome somatoforme da dolore persistente). Nell'attuale perizia la nostra consulente ritrova degli aspetti di aggravamento rispetto alla valutazione di allora, questo anche perché I'A. non è stato seguito dal punto di vista psichiatrico in modo corretto e nell'ultimo anno per niente. La nostra consulente valuta l'attuale grado di capacità lavorativa, dal punto di vista psichiatrico, nella misura dell'80% nell'attività da ultimo esercitata, inteso come riduzione del rendimento, per via della quota di ansia, di tensioni e d'irritabilità.

Rivedendo gli atti la nostra consulente può evincere la riduzione della capacità lavorativa dal 2005, con percentuale nella misura del 10% sino all'inizio del 2014, data della presa in carico della Dr.ssa med. __________. In quest'ultimo anno secondo la nostra consulente vi è stato un aggravamento che porta alla riduzione della capacità lavorativa al 20% come stabilito attualmente.

La diminuzione della capacità lavorativa, nell'attività finora svolta, è legata alla ripercussione della sintomatologia algica sulle condizioni psichiche, quali la maggiore affaticabilità, l'esauribilità determinato anche dalla presenza di una grave insonnia. (non curata).

Secondo il nostro consulente in reumatologia per un’eventuale incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico questa non dovrebbe essere sommata in modo rilevante all'incapacità lavorativa determinata dalla patologia di tipo reumatologico. In effetti questa tiene in considerazione prevalentemente i disturbi dell'A. e non tanto un reperto clinico significativo. Viene quindi già considerata di per sé la problematica della percezione del dolore.

8.1.2 Indicare la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al giorno.

In considerazione di quanto descritto al punto 8.1.1, l'attuale capacità lavorativa globale nell'attività abituale è considerata nella misura del 30%.

8.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

Va inteso come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

8.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.

Vedi sopra.

8.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Eventuali pause supplementari sono già state conteggiate.

8.1.3 Facendo riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?

L'attuale valutazione della capacità lavorativa nell'attività abituale è rimasta invariata rispetto a quella scaturita dalla precedente perizia SAM del 26.9.2007. La capacità lavorativa globale in un'attività adatta allo stato di salute valutata nella precedente perizia SAM del 26.9.2007 vale sino a dicembre 2013: a partire da gennaio 2014 (in corrispondenza dell'inizio della presa a carico psichiatrica da parte della Dr.ssa med. __________) vale una capacità lavorativa nella misura dell'80% sino ad oggi e continua. Si ricorda che dal punto di vista cardiologico ed angiologico il nostro consulente ritiene che non vi è nessuna riduzione prolungata dal punto di vista specialistico, a parte tre mesi d'incapacità lavorativa totale in qualunque attività dopo gli interventi (e le relative degenze) effettuati in marzo 2013 ed agosto 2013.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

9.1.1 Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

Secondo il nostro consulente in reumatologia per quanto riguarda un'attività lavorativa adatta che tenga in considerazione le limitazioni funzionali da lui sopra elencate, durante la quale possa cambiare di posizione sovente, fare dei brevi spostamenti, evitare di salire e scendere le scale, di inginocchiarsi, di camminare su terreni sconnessi, di stare seduto per più di 30 min. ed evitare di alzare dei pesi superiori ai 10 kg l'A. presenta ancora attualmente una capacità lavorativa nella forma completa sull'arco di un'intera giornata con un rendimento al 100%.

Questo a partire al più tardi da sei mesi dopo l'intervento chirurgico di posa di una protesi totale all'anca sin.

Durante il periodo fino a sei mesi dall'intervento chirurgico può essere considerato inabile al lavoro nella forma completa anche per un'attività lavorativa adatta.

Come descritto dal nostro consulente, nessuna diminuzione della capacità lavorativa prolungata sia dal punto di vista cardiologico che angiologico nelle attività svolte in precedenza, come pure in un'attività adatta. Limiti esistono in professioni che lo obbligano a degli spostamenti a piedi che raggiungano e superino la soglia del dolore (attualmente sui 100 metri) o che implicano degli sforzi fisici intensi (esempio certe professioni dell'edilizia).

Dal punto di vista psichiatrico, la nostra consulente ritiene che l'A. sia in grado di svolgere altre attività con capacità lavorativa dell'80% in attività che non richiedano concentrazione o elevata attenzione nei limiti delle sue condizioni fisiche con possibilità di diluire nel tempo l'operato, sicuramente non turni vista la presenza d'insonnia. A suo parere l'essere impegnato potrebbe anche aiutare l'A. ad uscire dalla sua condizione di ritiro con un effetto positivo sulle sue condizioni psichiche da subito.

9.1.2 Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al giorno.

Sulla base di quanto descritto al punto 9.1.1, l'attuale capacità lavorativa globale in un'attività adeguata è considerata nella misura dell'80%.

9.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.

Va inteso come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa.

9.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

Vedi sopra.

9.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Eventuali pause supplementari sono già state conteggiate.

9.1.3 Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

L'attuale valutazione della capacità lavorativa nell'attività abituale è rimasta invariata rispetto a quella scaturita dalla precedente perizia SAM del 26.9.2007. La capacità lavorativa globale in un'attività adatta allo stato di salute valutata nella precedente perizia SAM del 26.9.2007 vale sino a dicembre 2013: a partire da gennaio 2014 (in corrispondenza dell'inizio della presa a carico psichiatrica da parte della Dr.ssa med. __________) vale una capacità lavorativa nella misura dell'80% sino ad oggi e continua. Si ricorda che dal punto di vista cardiologico ed angiologico il nostro consulente ritiene che non vi è nessuna riduzione prolungata dal punto di vista specialistico, a parte tre mesi d'incapacità lavorativa totale in qualunque attività dopo gli interventi (e le relative degenze) effettuati in marzo 2013 ed agosto 2013.

9.1.4 Esprimersi anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle diverse funzioni.

Dal punto di vista medico-teorico nella misura del 100%.

9.2 Reintegrazione professionale

9.2.1 Sono medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione nella libera economia?

Il nostro consulente in reumatologia non ritiene indicati provvedimenti di riqualifica o reinserimento professionale.

9.2.2 In caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

-.-

9.2.3 Di quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

-.-

9.2.4 Se in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

Secondo il nostro consulente in reumatologia non sono indicati provvedimenti di riqualifica o reinserimento professionale.

9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1 Adeguatezza della terapia attuale, esigibilità di una terapia adeguata secondo le linee guida?

Il nostro consulente in reumatologia non ritiene che dal punto di vista terapeutico vi siano possibilità di migliorare le condizioni di salute dell'A. in modo da migliorare la sua capacità professionale. La prognosi per quanto riguarda i disturbi dell'A. all'anca sin. è da considerarsi negativa, per quanto riguarda i reperti clinici favorevole.

Secondo il nostro consulente in cardiologia ed angiologia si potrebbe aumentare il margine libero con un intervento di angioplastica a ds. che però non è ragionevole proporre in quanto prevale la problematica ortopedica. Il controllo dei fattori di rischio incide sicuramente sulla prognosi, che secondo il nostro consulente a medio-lungo termine è da considerare favorevole.

Secondo la nostra consulente in psichiatria vi sono possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute che sono quelle della presa in carico psichiatrica con terapia psicofarmacologica ed un monitoraggio dell'assunzione della stessa ed anche un sostegno di tipo psicologico in particolare per determinare una maggior tolleranza al dolore ed a sviluppare maggiori legami di tipo sociale.

La prognosi a medio lungo termine è stazionaria, se viene approntata la presa in carico psichiatrica, in caso contrario, potrebbe evolvere verso un peggioramento e cronicizzazione.

9.3.2 Quale miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare con una terapia adeguata e in quanti mesi?

Vedasi risposta alla precedente domanda 9.3.1.

9.3.3 Altri suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di lavoro, mezzi ausiliari ecc.)

-.-

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

10.1 Altri quesiti del medico SMR.

Non ce ne sono.

10.2 Si chiede al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo rappresentante legale.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 137/498-504)

Il dr. __________, nel rapporto finale SMR del 29 febbraio 2016 (doc. AI 139/545-549), ha confermato le diagnosi poste dai periti del SAM e concluso per i seguenti periodi d’incapacità lavorativa (riduzione del rendimento):

IL in attività abituale:

70% dal 11.2006

100% dal 2.3.2013 (cuore)

70% dal 2.6.2013

100% dal 3.8.2013 (ischemia arto)

70% dal 3.11.1013

IL in attività adeguata:

10% dal 11.2006

100% dal 2.3.2013 (cuore)

10% dal 2.6.2013

100% dal 3.8.2013 (ischemia arto)

10% dal 3.11.1013

20% dal 1.1.2014

Al riguardo questo Tribunale precisa che l’intervento a causa di un’ischemia all’arto inferiore destro è stato in realtà effettuato il 3 agosto 2014 (cfr. doc. AI 106/412-417).

Questo fatto nulla modifica nel caso concreto ritenuto da una parte che (conformemente all’art. 29 cpv. 1 LAI e vista la domanda di prestazioni del 21 agosto 2014 sub doc. AI 105/363-371) il diritto alla rendita nasce al più presto il 1. febbraio 2015, dall’altra che, come attestato dai periti del SAM (doc. AI 137/500 punto 8.1.3 sopra riprodotto), il peggioramento dovuto all’intervento dell’agosto 2014 è durato tre mesi e pertanto, conformemente all’art. 88a cpv. 1 OAI, i relativi effetti non si sono estesi oltre la fine di gennaio 2015 (tre mesi dopo il miglioramento del novembre 2014) e sono quindi terminati prima dell’eventuale nascita del diritto alla rendita nel mese di febbraio 2015.

L’Ufficio AI, viste le risultanze mediche suenunciate, con decisione del 24 ottobre 2016 ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.3).

2.5. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chia-mati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).

(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2).

Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministra-zione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.6. Ritornando al caso concreto, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.

Dall’elenco atti (cfr. doc. AI 137/476-480) risulta infatti che il SAM ha considerato compiutamente tutta la documentazione medica e che ha precisato debitamente le ragioni per le quali ha concluso che, al più tardi sei mesi dopo l’intervento di protesi totale all’anca sinistra dell’agosto 2007, la capacità lavorativa nell’attività abituale è del 30% e in un’attività adeguata del 90%. Parimenti i periti hanno esaurientemente spiegato le ragioni per le quali, fatti salvi i tre mesi d’incapacità lavorativa totale dopo gli interventi del marzo 2013 e dell’agosto 2014, la capacità lavorativa nell’attività abituale è rimasta del 30% rispettivamente quella globale in un’attività adeguata è diminuita all’80% dal gennaio 2014 (doc. AI 137/502 punto 9.1.3 riprodotto al consid. 2.4).

La valutazione dei periti del SAM, confermata anche dal SMR (cfr. il rapporto finale SMR del 29 febbraio 2016 sub doc. AI 139/545-549 con la precisazione del TCA sviluppata al consid. 2.4), non è inoltre stata contestata validamente e tantomeno messa in dubbio da nessun medico, né generico né specialista.

A tale fine non bastano né il rapporto del 10 novembre 2016 (doc. C) nel quale il dr. __________, FMH chirurgia, pone le diagnosi note, non si pronuncia sulla capacità lavorativa e nemmeno si confronta con la perizia del SAM del 26 febbraio 2016. Né quello del 9 giugno 2016 del Servizio di angiologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. D), nel quale anche la dr.ssa __________, capo clinica, e la dr.ssa __________, assistente, non si esprimono sulla capacità lavorativa, non si confrontano con la perizia del SAM del 26 febbraio 2016 e dichiarano il controllo doppler e pletismografico attuale sostanzialmente sovrapponibile al precedente controllo del 16 settembre 2015 (controllo questo già considerato dai periti del SAM; vedi il rapporto 19 ottobre 2015 del dr. __________ menzionato sub. doc. AI 137/480).

Al riguardo il dr. __________, nell’annotazione del 19 dicembre 2016 – rilevato che il rapporto del 10 novembre 2016 del dr. __________ contiene l’elenco delle note diagnosi e che quello del servizio di angiologia del 9 giugno 2016 mostra una stabilità clinica – ha concluso che “(…) l’attuale documentazione non mostra minimamente una modifica dello stato di salute dell’assicura-to. (…)” (IV/1).

Visto tutto quanto sopra esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.5; va qui inoltre evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale ritiene che – senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti (nella STF 9C_267/2013 del 27 maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo occorre ricordare che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia giudiziaria -, una tale perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinata qualora sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V 465). (…)”) – la valutazione del SAM (confermata dal dr. __________; doc. AI 139/545-549), secondo la quale l’assicurato, dal gennaio 2014, può lavorare a tempo pieno con una flessione del rendimento del 20% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti, va confermata.

In questo senso la domanda di rinviare gli atti all’amministra-zione: “(…) L’incarto è retrocesso all’autorità di prime cure per una più accurata valutazione medica. (…)” (I, pag. 5), va respinta.

In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In concreto, lo si ribadisce ancora una volta, l’insorgente non ha prodotto alcun atto medico specialistico che si sia confrontato compiutamente con le valutazioni del SAM.

2.7. L’insorgente sostiene che “(…) all’età di cinquantacinque anni, molto difficilmente egli potrebbe immaginare di affrontare una riqualifica professionale e ciò anche in ragione delle carenze linguistiche. (…)” (I, pag. 5).

Al riguardo va rilevato che circa la capacità di lavoro residua si sono espressi i periti del SAM alla cui valutazione, visti i motivi esposti al precedente considerando, va riconosciuta piena forza probatoria.

Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Il consulente in integrazione, nella valutazione del 16 agosto 2016 (doc. AI 145/557-558), dopo aver confermato che “(…) il rapporto finale del SMR del 29.2.2016 (in riferimento alla perizia SAM) stabilisce una IL del 70% nell'attività da ultimo svolta e una CL completa con riduzione del rendimento del 20 per problematica psi dal 1.1.2014. Dal lato medico sono indicate limitazioni di caricabilità (10 kg), alternanza della postura e difficoltà a mantenere posizioni statiche oltre 30-60 minuti o attività da svolgere prevalentemente in piedi. (…)” ha concluso che “(…) dal lato medico l’A. risulta abile in una misura quasi completa. Tenuto conto dell'iter formativo e professionale non sono previsti dei provvedimenti professionali. Il mercato del lavoro presenta un numero sufficiente di professioni compatibili con le limitazioni indicate in sede medica. Si tratta di professioni semplici e ripetitive che non richiedono conoscenze specifiche es. operaio di produzione, addetto al controllo e alla qualità, sorvegliante (con monitor e sopraluoghi all'occorrenza), etc.. Da parte dell'Al vi è la possibilità di un sostegno nella fase introduttiva in caso di assunzione. (…)” (doc. AI 145/557).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assem-blaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicu-razione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee.

Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto di quello della proporzionalità. Questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti, anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017, consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se – ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).

Detta ipotesi (reintegrabilità sul mercato normale del lavoro) è confermata anche dal fatto che spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5). Nel caso in esame, nella succitata valutazione del 16 agosto 2016 (doc. AI 145/557-558), il consulente in integrazione ha elencato le diverse attività confacenti allo stato di salute dell’assicurato.

Quanto agli aspetti legati alla formazione (l’assicurato ha fatto le scuole dell’obbligo nel paese d’origine e non ha intrapreso una formazione specifica; cfr. doc. AI 145/557) e all’età (classe 1961) va rilevato quanto segue.

Che l’assicurato, non di lingua madre italiana, abbia svolto solo le scuole dell’obbligo e non abbia intrapreso una formazione specifica non significa giocoforza la non reperibilità di un’attività. Al riguardo il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2014.44 del 20 gennaio 2015 consid. 2.8; 32.2013.157 del 29 settembre 2014 consid. 2.10.2.1; 32.2013.133 del 1. aprile 2014 consid. 2.8 e la 32.2013.117 del 4 febbraio 2014 consid. 2.9 e riferimenti).

Ai sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico. Si tratta del momento in cui gli incarti medici permettono di accertare i fatti in modo circostanziato (DTF 138 V 457).

Nel caso di specie il momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è il 29 febbraio 2016, quando il medico SMR ha allestito il rapporto finale in seguito alla perizia pluridisciplinare del SAM ed ha confermato, dal mese di gennaio 2014 un’abilità al lavoro dell’80% (flessione del rendimento) in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti. In quel momento l’assicurato non aveva ancora compiuto i 55 anni.

Il TF nella STF I 293/05 del 17 luglio 2006, ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia. In un’altra fattispecie il TF, nella STF I 304/06 del 22 gennaio 2007, nel caso di un assicurato di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30% (per problemi reumatologici e cardiologici), lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato. Nella STF I 359/2006 del 22 giugno 2007, l’Alta Corte, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento della decisione dell’amministrazione, dato che dal profilo dell’età non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità. Di analogo tenore anche la STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il TF, annullando il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità lavorativa dell’assicu-rato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato del lavoro sottolineando come il fattore dell’età avanzata costituisce essenzialmente “solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle concrete opportunità professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità assume un ruolo rilevante la capacità lavorativa residua, ritenuto come la possibilità di prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur in considerazione di determinate limitazioni funzionali (segnatamente con riferimento alle attività pesanti o alla posizione da osservare durante l’attività lavorativa) gioca un ruolo importante nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato. Sempre in merito alla reintegrabilità nel mondo del lavoro avuto riguardo all’età vedi anche la STCA 32.2015.114 del 27 giugno 2016 con ulteriori diversi riferimenti giurisprudenziali.

Ritornando alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo TCA ritiene, da una parte che l’assicurato può mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro considerato che (nel momento determinate: 2016) egli aveva ancora davanti a sé diversi anni prima del pensionamento, dall’altra parte che egli (ritenuta la possibilità di lavorare a tempo pieno con una flessione del rendimento del 20% nell’attività in un’attività adeguata) può svolgere attività semplici e ripetitive che non necessitano di formazione.

Visto tutto quanto sopra esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalla surriferita valutazione del consulente in integrazione professionale, effettuata da persona con esperienza in ambito integrativo.

In questo senso va confermata la reintegrabilità dell’insorgen-te senza la necessità di provvedimenti professionali.

È dunque a ragione che l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto a provvedimenti professionali.

2.8. Quanto alla valutazione economica – l’insorgente si è limitato a contestare “(…) la capacità lavorativa residua di guadagno, valutata da UAI in Fr. 39'702.-- annui. (…)” (I, pag. 5) – va osservato quanto segue.

Nel 2015 – anno rilevante vista la nascita del diritto alla rendita al più presto dal 1. febbraio 2015 (cfr. consid. 1.3) – i redditi da valido e da invalido raggiungono i seguenti importi.

Reddito da valido: fr. 55'806.92 (fr. 55'640.-- ritenuti e rimasti incontestati dall’amministrazione per il 2014 aumentati dello 0.3%; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica).

Quanto al reddito da invalido vale quanto segue.

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014_tirage_skill_level Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; DTF 142 V 178, in particolare il consid. 2.5.7), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2015, si ottiene un salario di fr. 63'929.30 (fr. 63’744.-- : 103,2 x 103,5; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'646.29 (fr. 63'929.30 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Ritenuta la capacità lavorativa dell’80% e applicata la riduzione del 25% (stabilita dal consulente in integrazione e rimasta incontestata; cfr. la tabella allestita il 14 settembre 2016 con le relative spiegazioni sub doc. AI 145/559-562) il reddito da invalido si attesta, infine, a fr. 39'987.77 (fr. 66'646.29 x 80% ridotti del 25% = fr. 39'987.77).

Raffrontando il reddito da valido di fr. 55'806.92 con quello da invalido di fr. 39'987.77, si ottiene un grado d’invalidità del 28% ([55'806.92 - 39'987.77] x 100 : 55'806.92 = 28.34% arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121, al 28%) che non dà diritto ad alcuna rendita.

È dunque a ragione che l’Ufficio AI non ha riconosciuto il diritto ad una rendita non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 40% (cfr. consid. 2.3).

2.9. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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