Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2016.136
Entscheidungsdatum
10.02.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2016.136

rg/sc

Lugano 10 febbraio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2016 di

RI 1

contro

la decisione del 21 ottobre 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

1.1. Nel mese di aprile 2016 RI 1 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

1.2. Con decisione 21 ottobre 2016, preavvisata il 1. settembre 2016, l’Ufficio AI, richiamati gli articoli 28 e 43 LPGA e 7b cpv. 2 lett. d LAI, ha respinto la richiesta di prestazioni in quanto l’assicurato, muratore indipendente, non ha trasmesso anche dopo diffida le informazioni e la documentazione necessarie per la trattazione della pratica (doc. AI 6, 12, 21; cfr. infra consid. 2.4).

1.3. Contro la succitata pronunzia l’assicurato ha interposto il presente ricorso con il quale ha osservato:

" Con riferimento alla lettera ritirata in data 23.10.2016 riguardante il rifiuto delle prestazioni da parte dell’Ufficio assicurazioni invalidità e la conseguente sospensione delle prestazioni di assistenza, con la presente desidero inoltrare ricorso per le seguenti motivazioni:

In data 15.05.2015 sono stato aggredito da una terza persona con conseguente danneggiamento fisico importante alla spalla destra. La situazione che si è protratta in seguito ha avuto quale conseguenza una operazione con gravi ripercussioni al movimento della spalla stessa e l’impossibilità di poter riesercitare il mio lavoro.

Non avendo avuto alcuna assicurazione di perdita di guadagno mi sono ritrovato a dover ricorrere alle prestazioni assistenziali, unica ancora di salvezza per poter far fronte alle spese correnti quali affitto etc..

La situazione mentale mia ha avuto dei gravi traumi a causa di questa aggressione che ha comportato l’impossibilità di poter lavorare e mi ha sprofondato in uno stato di frustrazione. È anche a causa di questo stato che non ho potuto far fronte alle richieste di documentazione supplementare.

Vista la mia situazione desidererei poter beneficiare di una chance da parte del sistema e che mi si permetta di poter continuare a lavorare anche attraverso una riqualifica professionale.” (doc. I)

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha precisato:

" (…)

Siccome l’assicurato non ha risposto alla lettera del 6 aprile 2016 inviatagli dall’amministrazione (“Richiesta informazioni sull’attività quale indipendente dal 2010 al 2015” ; cfr. il doc. 6 incarto AI), con lettera raccomandata del 30 giugno 2016 l’Ufficio AI lo ha diffidato a voler fornire le informazioni necessarie entro un ultimo termine di 10 giorni avvertendolo delle conseguenze di un rifiuto ingiustificato dell’obbligo di collaborare (cfr. il doc. 12 incarto AI).

Non avendo l’assicurato dato seguito alla diffida, con decisione del 21 ottobre 2016 (preceduta dal preavviso datata 1° settembre 2016 al quale l’assicurato non ha reagito) l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni per mancata collaborazione (cfr. il doc. 21 incarto AI).

Contro detta decisione, il Signor RI 1 ha presentato in data 21 novembre 2016 un tempestivo ricorso al TCA chiedendo di “poter beneficiare di una chance da parte del sistema e che mi si permetta di poter continuare a lavorare anche attraverso una riqualifica professionale”.

Il 22 novembre 2016 l’amministrazione ha finalmente ricevuto l’intera documentazione richiesta all’assicurato mediante la missiva 06.04.2016 di cui sopra (cfr. in tal senso il doc. 24 incarto AI).

L’Ufficio AI – mediante la successiva lettera raccomandata del 24.11.2016 (cfr. il doc. 26 incarto AI) – ha poi comunicato all’assicurato quanto segue: “(…) Egregio Signor RI 1, con la presente le comunichiamo che la nostra decisione del 21.10.2016 è stata annullata dopo corretta ricezione della documentazione che attendavamo da Aprile 2016. Pertanto ora procederemo ad andare avanti con la valutazione della sua pratica d’invalidità. (…)”.

Ora, alla luce di quanto precede, lo scrivente Ufficio chiede a codesto lodevole TCA di voler retrocedere gli atti all’amministrazione affinché proceda ai necessari accertamenti (completando la relativa procedura istruttoria) e si pronunci in seguito – mediante emissione di una nuova decisione formale – sul diritto o meno dell’assicurato a prestazioni da parte dell’assicurazione per l’invalidità.

Infine, lo scrivente Ufficio protesta tasse, spese e ripetibili, tenuto conto del fatto che sono le omissioni dell’assicurato (ovverosia la mancata collaborazione dello stesso) ad aver provocato il ricorso in quesitone, l’amministrazione non potendo far altro che chiudere il caso come da decisione resa (cfr. anche in argomento la STCA del 17.10.2014, incarto nr. 32.2014.106).” (doc. IV)

1.5. La risposta di causa è stata trasmessa – con invio raccomandato recapitato il 30 novembre 2016 (cfr. VI) – per osservazioni all’insorgente, il quale tuttavia è rimasto silente.

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione con la quale è stato rifiutato il diritto a prestazioni è conforme o meno alla legislazione federale.

Si tratta dunque di stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni quale sanzione per non a-ver l’assicurato presentato la documentazione e le informazioni di cui l’amministrazione abbisognava per adempiere ai suoi compiti legali.

2.3. L’art. 28 cpv. 2 LPGA – suscettibile di ricadere nel campo d’applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA (Kieser, ATSG-Kom-mentar, 2009, Art. 43, Nr. 47; nel caso concreto, l’ammini-strazione non risulta tuttavia aver fatto uso, pur menzionandolo (doc. AI 12) dell’art. 43 cpv. 3 LPGA avendo statuito il rifiuto di prestazioni quale sanzione ex art. 7b cpv. 2 LAI per la mancata trasmissione delle informazioni richieste e non a-vendo quindi deciso nel merito in base agli atti o emesso una decisione di non entrata in materia) – stabilisce che colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.

Secondo l’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI, in deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato non fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adem-piere i suoi compiti legali. Il cpv. 3 dello stesso articolo stabilisce che la decisione di ridurre o rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell’assicurato.

Al riguardo, nel Messaggio concernente la modifica della LAI (5a revisione dell’AI) si legge che “il capoverso 2 enumera gli obblighi la cui violazione può condurre a una riduzione o a un rifiuto delle prestazioni senza che debba essere avviata una procedura d’avvertimento e impartito un termine di riflessione. Nella fattispecie, si tratta degli obblighi menzionati nell’arti-colo 3c capoverso 6, ma anche di obblighi già sanciti nel diritto vigente, come l’obbligo di notificazione; inoltre, potranno essere sanzionati anche l’ottenimento indebito o il tentativo di ottenere indebitamente prestazioni dell’AI. Il capoverso 3 descrive, come nell’assicurazione militare, in quali condizioni e in quale misura delle prestazioni possono essere ridotte o rifiutate. Si tratta in particolare di tener conto del grado della colpa e della situazione finanziaria dell’assicurato” (FF N 30 del 2 agosto 2005, p. 4090).

Circa il nuovo tenore dell’art. 7b cpv. 3 LAI, entrato in vigore il 1. gennaio 2012, il Messaggio concernente la modifica della LAI (6a revisione AI, primo pacchetto di misure) precisa che “conformemente all’articolo 21 capoverso 4 LPGA, in caso di violazione dell’obbligo di collaborare le prestazioni sono ridotte o rifiutate. L’attuale articolo 7b capoverso 3 LAI stabilisce che la decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve «tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa e della situazione finanziaria dell’as-sicurato». In base alla DTF 114 V 316 l’ufficio AI deve basarsi in primo luogo sul grado della colpa, decidendo però discrezionalmente nel rispetto dei principi giuridici generali (p. es. il principio di proporzionalità). Il grado della colpa e la gravità dell’infrazione sono pertanto un elemento importante per decidere se ridurre o rifiutare una prestazione. La situazione finanziaria dell’assicurato è invece soltanto uno dei vari elementi che possono essere presi in considerazione, a seconda del caso, ai fini della decisione. L’esplicita menzione di questo criterio gli conferisce un’importanza eccessiva, ragion per cui il capoverso 3 va adeguato” (FF N 12 del 30 marzo 2010, pag. 1671).

2.4. Nel caso in esame, con scritto 6 aprile 2016 l’Ufficio AI, richia-mando quanto stabilito dall’art. 28 LPGA in merito all’obbligo d’informazione, ha chiesto all’insorgente – che nella richiesta di prestazioni aveva indicato di svolgere attività di muratore indipendente – di fornire una serie di informazioni in merito al-l’attività svolta (genere d’attività, ripartizione tra lavoro di direzione e attività operative, numero dei dipendenti e distinta dei salari) nonché di produrre i conti economici, i bilanci e le dichiarazioni fiscali relativi agli ultimi 5 anni (doc. AI 6).

Con lettera raccomandata 30 giugno 2016 l’Ufficio AI ha sollecitato l’assicurato a voler dar seguito alla richiesta – rimasta inevasa – di cui al precedente scritto 6 aprile 2016, facendo contestualmente presente che “conformemente all’art. 28 della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni so-ciali (LPGA) l’assicurato e i suoi congiunti devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazio-ne sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative. Se l’assicurato senza validi motivi si rifiuta di fornire le informazioni necessarie per l’accertamento al diritto alle prestazioni l’Ufficio AI può pronunciarsi sugli atti acquisiti all’incarto o emanare una decisione di non entrata in materia. Ciò può comportare il rifiuto o la soppressione delle prestazioni (art. 43, cpv. 3, LPGA, art. 7b, cpv. 2 lett. d LAI). Con questa com-minatoria le assegniamo un ultimo termine di 10 giorni per produrre la documentazione o fornire le informazioni richieste; caso contrario verrà emanato un progetto di decisione di rifiuto o di soppressione delle prestazioni” (doc. AI 12).

Il 22 luglio 2016 l’amministrazione ha nuovamente inviato per posta semplice all’assicurato, che non aveva provveduto a ritirare il plico raccomandato, suddetta comunicazione del 30 giugno 2016.

Con progetto di decisione 1. settembre 2016 – munito dell’in-dicazione circa la possibilità di presentare nel termine di 30 giorni osservazioni al riguardo – ha respinto la domanda di prestazioni, non avendo l’assicurato dato seguito alle reiterate richieste d’informazioni (doc. AI 15).

Il 22 settembre 2016 l’amministrazione ha ritrasmesso per po-sta semplice all’assicurato il summenzionato progetto di decisione (doc. AI 18).

Con decisione formale 21 ottobre 2016 l’Ufficio AI ha confermato, quale sanzione indicata nelle precedenti diffide, il rifiuto di prestazioni facendo nuovamente rilevare come nonostante i reiterati solleciti l’assicurato non abbia adempiuto al proprio obbligo d’informare (doc. AI 21).

Dopo l’emanazione di suddetta decisione, con scritto 3 novembre 2016 l’assicurato ha trasmesso all’amministrazione le notifiche di tassazione 2011-2015.

Con lettera raccomandata 14 novembre 2016 all’assicurato l’Ufficio AI, facendo notare che la documentazione trasmessa “non è sufficiente per poter annullare la nostra Decisione del 21 ottobre 2016”, ha nuovamente elencato i punti della richiesta d’informazioni del 6 aprile 2016 rimasti ancora senza risposta, fissando un ulteriore termine scadente il 25 novembre 2016 per produrre quanto richiesto (doc. 23) e facendo comunque presente all’interessato la possibilità di impugnare la decisione del 21 ottobre 2016 dinanzi al TCA (doc. AI 23).

Il 21 novembre 2016 l’assicurato ha trasmesso all’amministra-zione la documentazione e le informazioni mancanti (doc. AI 24). Nella medesima data l’assicurato ha pure interposto (il presente) ricorso avverso la decisione di diniego del 21 ottobre 2016.

Con scritto 24 novembre 2016 un funzionario dell‘Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che, a seguito della ricezione della documentazione richiesta, la decisione 21 ottobre 2016 è stata annullata (doc. AI 26).

2.5. Con l’inoltro del gravame in rassegna e in virtù quindi dell’effetto devolutivo del medesimo (sul punto Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 19 Nr. 9) competente a – se del caso – annullare la decisione impugnata del 21 ottobre 2016 è lo scrivente Tribunale quale autorità di ricorso e non, come erro-neamente indicato nella risposta di causa, l’amministrazione, la quale non risulta aver fatto corretto uso della facoltà, che in sé le spettava, di riconsiderare – annullandola formalmente – pendente lite la propria decisione (non risulta infatti agli atti l’emanazione di una decisione formale di riconsiderazione ma una semplice comunicazione firmata solo dall’addetto agli assicurati; sulla competenza decisionale e i diritti di firma dell’Ufficio AI cfr. STCA 32.2011.218 del 29 novembre 2012).

Nel merito, viste le risultanze suesposte questo Tribunale deve concludere che – essendo i dati economici fondamentali nel caso concreto per poter esaminare e determinare il diritto a prestazioni – omettendo di trasmettere in tempo utile le informazioni e la documentazione richiestagli con lettere 6 aprile 2016 e 30 aprile 2016 (quest’ultima munita di comminatoria relativamente alle conseguenze in caso di mancata trasmissione, anche se l’art. 7b cpv. 2 LAI prevede espressamente una deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA) e ancora con lettera 22 luglio 2016, l’assicurato non ha fornito all’Ufficio AI le informa-zioni che abbisognava (genere d’attività svolta, ripartizione tra lavoro di direzione e attività operative, numero dei dipendenti e distinta dei salari nonché i conti economici, i bilanci e le dichiarazioni fiscali relativi agli ultimi 5 anni) per adempiere ai suoi compiti legali.

La mancata trasmissione della documentazione richiesta prima dell’emanazione del querelato provvedimento non può es-sere giustificata del fatto che l’assicurato nel maggio 2015 è stato vittima di un’aggressione.

Non emergono, infatti, circostanze o elementi agli atti che permettano – avuto riguardo a quanto stabilito all’art. 7b cpv. 3 LAI – di prescindere dalla sanzione prevista all’art. 7b cpv. 2 prima frase LAI in relazione con l’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI. Non risulta minimamente comprovato (avuto soprattutto riguardo all’asserita sua “situazione mentale” e all’asserito suo “stato di frustrazione”) come a dipendenza dell’aggressione ri-salente al maggio 2015 l’assicurato – che ha tra l’altro compilato e inoltrato personalmente nel maggio 2016 la domanda di prestazioni – possa non essere stato in grado, a distanza di oltre un anno dall’evento, di provvedere, senza una sua colpa, a dar seguito a quanto a più riprese richiestogli dal-l’amministrazione.

Di conseguenza l’Ufficio AI poteva rifiutare il diritto a prestazioni ai sensi dell’art. 7b LAI.

In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.6. Sulla base della documentazione e delle informazioni fornite solo dopo l’emanazione del querelato provvedimento rispettivamente pendente la presente procedura di ricorso, l’ammi-nistrazione procederà ai necessari accertamenti e si pronuncerà sul diritto di RI 1 a prestazioni AI (compresi, evidentemente, eventuali provvedimenti d’integrazione professionale come postulato nel gravame).

A tale scopo la documentazione prodotta dall’insorgente nel-l’ambito della presente procedura viene trasmessa per competenza all’Ufficio AI.

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.

  3. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Il ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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