Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2016.134
Entscheidungsdatum
20.01.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Raccomandata

Incarto n. 32.2016.134

rg/sc

Lugano 20 gennaio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 novembre 2016 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 26 ottobre 2016 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 26 ottobre 2016, l’Ufficio AI – dopo aver affettu-ato accertamenti medici (raccolta di atti medici e valutazione peritale da parte della dr.ssa __________ del Servizio di riabilitazione di __________) e aver verificato (telefonicamente) presso la dr.ssa __________, indicata dall’assicurato quale specialista presso cui era prevista una visita neurologica, che in realtà non vi era stata alcuna richiesta di visita da parte dell’assicu-rato – ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni (rendita e provvedimenti integrativi) non raggiungendo il grado d’in-validità, stabilito in applicazione del metodo ordinario (27%), il minimo pensionabile (40%) e non entrando per il resto in con-siderazione – come da valutazione CIP – l’adozione di provvedimenti professionali;

  • contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato rappresentato dall’avv. RA 1. Rimprovera all’amministra-zione un accertamento lacunoso e frettoloso dei fatti per non aver in particolare essa verificato, interpellando (non solo telefonicamente) la neurologa dr.ssa __________ presso cui era prevista una visita neurologica, la necessità di ulteriori indagi-ni mediche da mettere in atto prima di emanare una decisione;

  • il 6 dicembre 2016 il patrocinatore dell’insorgente a fatto pervenire al Tribunale una e-mail che conferma la convocazione dell’assicurato (su indicazione della dr. __________) in data 13 gennaio 2017 per un consulto presso il Servizio di urologia della Clinica __________ (IV/1);

  • con la risposta di causa l’Ufficio AI ha dichiarato di aver ricevuto in data 7 dicembre 2016 due rapporti medici della dr.ssa __________, datati 28 ottobre 2016 rispettivamente 2 dicembre 2016, osservando al riguardo come, alla luce di tale nuova documentazione, a giudizio del SMR nel frattempo interpellato, “si impone rivalutazione peritale in ambito MEDAP con valutazione reumatologica, psichiatrica e neurologica per definire la residua esigibilità lavorativa” e concludendo quindi con la richiesta di rinvio degli atti per nuovi accertamenti medici;

  • con scritto 29 dicembre 2016 l’insorgente, dopo aver evidenziato come l’amministrazione non avrebbe dovuto limitarsi a verificare telefonicamente se fosse effettivamente stato fissato un appuntamento per una valutazione presso la dr.ssa __________, ribadisce la propria richiesta di annullamento della decisione impugnata e produce inoltre uno scritto nel quale il reumatologo dr. __________ certifica di aver fissato un appuntamento a RI 1 in data 15 febbraio 2017 per una visita specialistica (VIII);

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

  • secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicher-heit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

  • nel caso concreto dai rapporti medici della dr.ssa __________ allestiti dopo l’emanazione della decisione di diniego del 26 ottobre 2016 emerge, come evidenziato dall’amministrazione e per essa dal medico SMR, la necessità di procedere ad un accertamento medico pluridisciplinare (reumatologico, psichiatrico e neurologico) al fine di valutare l’effettiva capacità al lavoro dell’assicurato.

La specialista in neurologia ha infatti attestato:

" (…)

Valutazione neurologica del 28.10.2016

Diagnosi principale

Lombosciatalgia bilaterale, predominanza sinistra, clinicamente di origine pseudoradicolare, in corso di rivalutazione diagnostica in paziente con:

stato dopo decompressione e fissazione transpeduncolare da L3 a L5 per claudicato neurogena sx>dx (20.08.2015);

impingement femoro-acetabolare bilaterale.

Anamnesi

Paziente finora in buona salute, 53-enne, di professione muratore. Da circa due anni ha iniziato ad accusare dolori agli arti inferiori e al rachide, presenti sia durante il lavoro che nei cambi di postura (la mattina faceva fatica ad alzarsi dal letto, aveva difficoltà a mobilizzarsi dopo essere rimasto seduto a lungo ecc.). Il dolore irradiava specialmente alla gamba sinistra, fino alla pianta del piede. È rimasto inabile al lavoro e poi è stato licenziato.

Si è rivolto a te ed è stato operato; dopo l'operazione inizialmente il dolore sembrava migliorato, poi è progressivamente riapparso. Si tratta di dolore che irradia dalla regione lombare fino alla pianta del piede, appare sia quando cammina (riesce a camminare 30 minuti), sia quando rimane seduto. Da sdraiato il dolore si attenua fino a scomparire, ma riappare dolore lombare quando si gira nel letto.

Si è aggiunto anche un dolore alla gamba destra, che si irradia sempre alla pianta del piede. Il dolore lombare lentamente si è esteso anche in sede dorsale, con importante limitazione dei movimenti. A volte quando piega la schiena in avanti avverte una sensazione di scossa che si irradia lungo il rachide fino alla regione dorsale e poi alle gambe.

Il paziente riferisce di non riuscire ä piegarsi in avanti, deve farsi aiutare dalla moglie a infilarsi le calze e i pantaloni. Fa fatica a lavarsi.

È stato già valutato da un ortopedico che ha escluso una coxartrosi, ma ha mostrato un confitto coxofemorale; una infiltrazione all'anca ha portato a lieve e transitorio sollievo.

La fisioterapia è stata poco efficace. Riferisce umore depresso, si isola, preferisce stare da solo, anche quando la moglie torna a casa ha paura di confrontarsi con lei perchè si sente in colpa per la perdita del lavoro; ha un piccolo orto a __________ del quale non si è più occupato, ma ci trascorre molte ore al giorno, da solo seduto o passeggiando, parla da solo, pensa alla sua situazione, piange spesso, si dichiara molto triste e preoccupato.

Riferisce pollachiuria e difficoltà erettive insorti sempre dopo l'intervento.

È in attesa di una decisione Al. Si è sottoposto ad una perizia eseguita dalla dr.ssa __________ ed è motto preoccupato per l'esito perchè la perizia l'ha giudicato abile al 95% in attività adatta.

In attesa di visita psichiatrica, al momento si sottopone a psicoterapia presso Studio __________ a __________.

Esame neurologico mirato

Paziente molto sofferente, umore depresso, piange spesso durante la visita, sofferente nei movimenti spontanei. Cambia spesso posizione durante raccolta anamnestica. Nervi cranici ed arti superiori nella norma. Spurling e Lhermitte negativi.

Peso 86 kg, alt 166, addome globoso. Trofismo degli arti inferiori preservato. Pseudolasegue bilaterale, Lasègue inverso negativo, movimenti delle anche dolenti, anteroflessione del tronco limitata a pochi gradi per dolore, muscolatura paravertebrale motto dolente al tatto, ROT presenti, simmetrici, fatica a camminare sulle punte, cammina sui talloni. Il paziente fa molta fatica a girarsi sul lettino, presenta dolori alla palpazione della articolazione sacro-iliaca, non dolori al trocantere, non dolori sulle masse muscolari degli arti inferiori. Forza muscolare normale al testing selettivo, sensibilità superficiali e profonde preservate.

Valutazione

Il paziente lamenta quindi persistenza di dolori lombari e lombosciatalgici che hanno carattere prevalentemente pseudoradicolare (peggiorano dopo inattività prolungata) e non si associano a deficit sensitivo-motori ma ad una importante limitazione dei movimenti del rachide (secondaria alla fissazione su 3 livelli, ma con una componente antalgica importante) e dolenzia alla palpazione delle inserzioni tendinee specialmente in regione sacro-iliaca.

Si associa stato depressivo molto importante, con umore depresso e tendenza ad isolarsi, per il quale è già iniziata una presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica, che può aver giocato un ruolo nella cronicizzazione del dolore.

Si associano disturbi urinari che non sembrano in relazione con l'intensità del dolore e per i quali consiglio una valutazione specialistica.

Da parte mia ho previsto ancora una RMN lombare di controllo, una RX del rachide ed un esame elettromiografico, in occasione del quale rivedrò il paziente per discutere ulteriore procedere terapeutico in funzione dei risultati. Se si confermasse l'assenza di un coinvolgimento radicolare nella sintomatologia algica, una valutazione reumatologica potrebbe rivelarsi indicata, anche una riabilitazione stazionaria a __________ potrebbe accelerare il recupero.

Ti terrò informato in merito.

Al momento il paziente rimane inabile al 100% come muratore, la capacità lavorativa in attività adatta dipenderà chiaramente anche dall'esito del bilancio diagnostico previsto e dall'andamento dello stato depressivo, che al momento sembra molto importante.” (doc. VI/1)

" (…)

Valutazione neurologica del 25.11.2016

Diagnosi principale

Lombosciatalgia bilaterale, a predominanza sinistra, di origine pseudoradicolare all'arto inferiore dx, dolore neuropatico in territorio L5-S1 sx.

  • stato dopo decompressione e fissazione transpeduncolare da L3 a L5 per claudicatio neurogena sx>dx (20.08.2015);

  • impingement femoro-acetabolare bilaterale ,

  • RMN lombare del 11.11.2016: discopatia da L2 a S1, spondilodesi da L3 a L5, assenza di compressioni radicolari;

  • ENMG sofferenza neurogena cronica e acuta in territorio radicolare L5 e S1 sx;

  • grave stato depressivo reattivo con tendenza a isolamento sociale

  • disturbi urinari in corso di indagini.

Anamnesi

Non ritorno sull'anamnesi dettagliata descritta nel mio precedente rapporto.

Il paziente torna in data odierna per discutere esito della RMN lombare e per eseguire un esame elettroneuromiografico. Riferisce persistenza di dolori già descritti durante la mia precedente valutazione. Ha eseguito una Rx del rachide e una RMN che mostrano corretto posizionamento del materiale di osteosintesi e assenza di significative compressioni lombari in atto. Il paziente ha iniziato un percorso di sostegno psicologico, ma tutt'ora lamenta una importante depressione del tono dell'umore con tendenza a isolarsi in casa, paura di non essere creduto.

(…)

Conclusioni

Clinicamente il paziente lamenta quindi una lombosciatalgia bilaterale, che a destra ha caratteristiche psedudoraricolari, mentre a sinistra vi è una sofferenza radicolare cronica e acuta evidenziata dall'EMG in territorio L5 e S1 che spiega lentezza del recupero post-operatorio e persistenza di dolori radicolari nonostante l'assenza di una compressione sulla RMN di controllo.

Dal punto di vista lavorativo non concordo assolutamente con la valutazione della dr.ssa __________ che ha stilato la perizia fisiatrica, sia perché essa non prendeva in considerazione le componenti neurologiche della problematica del paziente nè la sua situazione psichica (non proponendo neppure accertamenti specialistici in tal senso o esami radiologici di controllo). Inoltre non mi pare realistico concedere 1 minuto per le pause per la verticalizzazione in un paziente che presenta una limitazione della mobilità lombare di entità osservata durante la mia valutazione.

Infine, un limite di sollevamento pesi di 5 kg corrisponde ad un lavoro di tipo puramente amministrativo, non proponibile in un paziente di professione muratore e non di madrelingua italiana.

È chiaro che il paziente sia inabile allo svolgimento del lavoro precedente in maniera definitiva; per valutare la capacità lavorativa residua in attività adatta ritengo indicato procedere ad una perizia multidiscipilnare neurologica, psichiatrica e reumatologica e consiglio al curante e al paziente di richiedere all'Assicurazione Invalidità di affidare tale compito Centro Perizie mediche di __________.

Parallelamente il paziente dovrebbe essere valutato anche dal punto di vista urologico, lo invio al dr. __________ presso la Clinica __________, per un parere sull'origine dei disturbi urinari che presenta, non spiegato dalle problematiche lombari.

Dal punto di vista terapeutico consiglio intensificare fisioterapia e instaurare presa a carico reumatologica. Il paziente ha già iniziato una terapia antidepressiva con l'effetto sulla soglia del dolore. Lo indirizzo al dr. __________ per una valutazione reumatologica e richiedo alla Cassa Malati copertura dei costi di un trattamento fisioterapico in regime di Day Hospital.” (doc. VI/2);

  • in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

  • nel caso concreto, come detto, si giustifica l’annullamento del querelato provvedimento con retrocessione degli atti all’am-ministrazione affinché proceda, come detto, ad una valutazio-ne peritale pluridisciplinare rendendo in seguito una nuova decisione sul diritto di RI 1 a prestazioni;

  • secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

  • l’insorgente, come detto – rimprovera all’amministrazione di aver accertato i fatti in maniera lacunosa e incompleta.

L’Ufficio AI non avrebbe segnatamente verificato in maniera corretta – contattando cioè per iscritto la dr.ssa __________ e non accontentandosi di interpellare telefonicamente la sua segreteria – la necessità (attestata poi nelle more della presente procedura tramite la produzione dei due citati rapporti della specialista) di eseguire accertamenti pluridisciplinari già nel corso della procedura amministrativa e quindi prima di emanare la contestata decisione.

Al riguardo è bene ricordare che se da un lato sussiste l’obbligo per l’amministrazione, in virtù del principio inquisitorio, di costatare d’ufficio i fatti pertinenti ed intraprendere quindi tutti gli accertamenti necessari (art. 43 cpv. 1 LPGA; DTF 122 V 158, 125 V 195), d’altro lato all’assicurato incombe l’obbligo di collaborare nell’accertamento dei fatti (art. 43 cpv. 2 LPGA; DTF 122 V 158, 121 V 210). V’è quindi da chiedersi se l’amministrazione abbia in concreto messo in atto tutte le verifiche necessarie a chiarire la fattispecie rispettivamente se l’assicurato abbia dal canto suo sufficientemente collaborato nell’assunzione dei mezzi probatori atti a dimostrare l’asserita prevista visita specialistica presso la dr.essa __________, i cui esiti sarebbero stati decisivi per l’istruzione della pratica. La questione – non senza rilevare come in ogni caso l’assicurato non risulti essersi premurato di fornire nell’ambito della procedura dinanzi all’Ufficio AI valida prova atta a dimostrare quanto sostenuto (il certificato prodotto in sede di osservazioni al progetto di decisione dell’8 settembre 2016 nulla riporta se non il nome della specialista e non dimostra pertanto alcunché, cfr. doc. AI 28) – può rimanere indecisa. Per giurisprudenza infatti anche in caso di accoglimento, come nella presente fattispecie, di un gravame sulla base di nuovi mezzi di prova emersi solo in sede ricorsuale ma che avrebbero potuto essere forniti in precedenza (la produzione tardiva, solo in sede ricorsuale, di mezzi di prova decisivi nell’ambito di una nuova domanda o domanda di revisione comporta invece la reiezione del gravame, cfr. DTF 130 V 64, STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012), si giustifica – ed è ciò che in concreto ha rilevanza pratica ed occorre considerare – l’attribuzione di ripetibili alla parte ricorrente vincente in causa (sul punto Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 34 n. 6 e ivi riferimenti);

  • visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;

  • all’insorgente, patrocinato in causa da un avvocato, vanno come visto riconosciute congrue ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 26 ottobre 2016 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 1'500.-- per ripetibili (IVA compresa).

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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